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Decisione

32.2005.58

valutazione dell'invalidità di un'assicurata casalinga e parzialmente attività professionalmente

18 gennaio 2006Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF

129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28

cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il

reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136

consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.

Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal

1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158

consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio,

op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI

(cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al

31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo

cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,

occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento

delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione

della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora

una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l’Ufficio

AI ha applicato il metodo misto

(cfr. consid. 2.6).

Appurato

che la ricorrente prima del danno alla salute svolgeva a metà tempo l’attività

di ausiliaria e che senza i problemi di salute essa avrebbe continuato lavorare

a tempo parziale (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica 9 dicembre 2002, doc. AI 11), l’amministrazione ha

determinato in 50% la parte del tempo dedicata all’attività salariata ed in 50%

quella riservata alle mansioni domestiche.

Sulla

base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, con rapporto 18 dicembre 2002

l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24,5% (doc.

AI 5).

Per quel

che concerne invece la capacità lavorativa, sulla base dei rapporti 22 marzo

2002 del dr. __________ alla cassa malati __________ (sub doc. AI 24) e di quelli

datati 6 novembre 2003 (doc. AI 18) e 31 dicembre 2004 (doc. AI 31) del medico

curante, dr. __________, l’amministrazione ha concluso che l’assicurata,

affetta da periartropatia omero-scapolare bilaterale con lesione della cuffia

rotatoria bilateralmente, è da ritenere pienamente inabile nella sua originaria

professione ma abile al 100% in attività leggere dove non sia costretta ad

alzare le braccia oltre i 90/60 gradi.

Di

conseguenza, con rapporto 2 febbraio 2004 la consulente in integrazione

professionale, preso atto delle succitate risultanze mediche e dopo aver

proceduto al raffronto dei redditi (fr. 55’328 di reddito da valido; fr. 25'730

di reddito da invalido), ha determinato un grado d’invalidità del 53,5% (doc.

AI 20).

Tenuto

conto della succitata ripartizione tra attività salariata e casalinga,

l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata al 39% (cfr.

decisione formale 6 febbraio 2004, doc. AI 21).

La

ricorrente contesta la valutazione medica effettuata dall’amministrazione laddove

essa la ritiene ancora abile in attività adeguate.

2.8. Riguardo

alla quantificazione della residua capacità lavorativa, effettivamente nel

succitato rapporto finale 2 febbraio 2004 la consulente in integrazione ha concluso

come segue la propria valutazione economica:

" In questo caso, considerando anche la bassa scolarità e

l’età dell’assicurata (che non le permetterebbe di acquisire un

"savoir-faire" basilare in una professione diversa da quella

esercitata fino ad ora), dei provvedimenti professionali non sono proponibili."

(doc. AI 20).

Va qui

ricordato che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Ora, se da una parte i provvedimenti reintegrativi non sono

proponibili, ciò non vuol dire che la ricorrente non possiede la capacità di

svolgere altre attività.

Nel

citato rapporto 22 marzo 2002 il dr. __________ ha giudicato l’assicurata abile

in attività confacenti il suo stato di salute, vale a dire in quei lavori che non

implicano movimenti ripetitivi delle braccia in elevazione, che non impongano il

ripetuto sollevamento da terra di pesi superiori i 10 chili. A titolo d’esempio

egli ha fatto riferimento ad attività di smistamento nel settore elettronico,

di controllo nel settore industriale come pure alla professione di venditrice

nel settore dell’abbigliamento o simile (sub doc. AI 5).

Determinante è che la consulente in integrazione abbia rilevato che "la

gamma di attività esigibili è piuttosto ampia" poiché " …

dalla banca dati SUVA DPL si possono evincere diversi profili esigibili (34)

che fanno quindi mercato" (doc. AI 20).

Pertanto, nonostante la scarsa formazione dell’assicurata e l’età, non si può

dedurre che essa non possa essere teoricamente inserita in processo produttivo

non qualificato.

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 55’328 esposto dalla consulente nel rapporto

2 febbraio 2004 e quello da valido di fr. 25'730 (determinato in base ai noti

dati salariali statistici, inclusa una riduzione di rendimento del 20%) -

entrambi i dati sono rimasti incontestati –, il grado d’incapacità al guadagno

risulta essere del 53,50% (55’328 – 25'730 x 100 : 55’328).

2.9. Per quel che

concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come

si é visto

(cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che

può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100%

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.

Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto

forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti

all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile

a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid.

4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,

I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit.,

p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.10

Come detto,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 18 dicembre 2003

(doc. AI 11). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva

del 24,5%.

Nel ricorso

l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando:

" Dapprima l'assicurata contesta ancora la valutazione

del suo grado d'inabilità in ambito casalingo con riferimento al capitolo

"bucato, confezione e riparazioni di indumenti". Si tratta di

un'attività anche di tipo pesante e che mal si concilia con le limitazioni

delle quali soffre la qui ricorrente, in particolare per il movimento

ripetitivo richiesto dallo stirare. Ciò risulta ampiamente dal rapporto

dell'inchiesta economica nel quale si attesta come sia il marito a dover

trasportare la cesta in lavanderia, come ella abbia dovuto abbandonare lavori

all'uncinetto, in larghissima parte lo stirare e quindi come in sostanza le

attività casalinghe necessitino di assidua collaborazione da parte dei

famigliari.

Quindi se da una parte è

vero che la presenza attiva dei figli e del marito permette di sopperire alle

contingenze, è altrettanto vero che il loro impegno è provocato dalle forti

limitazioni che affliggono l'assicurata." (Doc. I)

Riguardo

a tale punto, nell’inchiesta contestata si legge:

" 5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

Lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

Importanza

assegnata

20.

Percentuale

degli impedimenti

20.

Percentuale

d'invalidità

4.

È il marito che le

trasporta la cesta in lavanderia: potendo lavare più volte alla settimana,

anche il carico può essere meglio distribuito. L'assicurata provvede poi ad

inserire ed estrarre gli indumenti da lavatrice e asciugatrice, mentre stende

quelli delicati sullo stendino (si serve perlopiù dell'asciugatrice e in misura

minore dello stenditoio). La lavatrice in casa le sarebbe di grande utilità, ma

questo non è possibile.

Sono diversi anni, continua la signora, che ha abbandonato i lavori

all'uncinetto; del cucito a macchina, invece, si occupa ancora (in genere si

tratta di semplici riparazioni).

Stira pochissimo poiché __________ le è di molto aiuto; piega lei stessa buona

parte del bucato. Ci tiene a precisare quanto la situazione sia cambiata

rispetto a prima, dove era la sola che si occupava della casa; ora riceve più

collaborazione dai familiari. Riguardo allo stiro ammette infatti di potersene

occupare per un tempo limitato (mezz'ora) e di essere poi costretta ad

interrompere; per questo cerca di distribuire il carico di lavoro.

Accanto ai problemi, che la signora ha ben descritto, emergono anche le

soluzioni; nonostante la buona collaborazione dei familiari, vi è da parte

della signora __________ una discreta autonomia, che le consente di attendere

al bucato e, se meglio organizzata, anche allo stiro (distribuendo il lavoro

sull'arco della settimana). Va ricordato poi che una ragionevole collaborazione

da parte dei figli è dovuta.

Considerando nondimeno che lo stiro non è ritenuto dal medico un'attività

controindicata (vedi certificato), propongo una percentuale non superiore al

20%." (Doc. AI 11)

Ora,

rettamente nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha evidenziato come buona

parte di tali mansioni non sono medicalmente controindicate (va ricordato che

inesigibili sono state in particolare ritenute le attività sopra le spalle ed il

sollevamento di pesi oltre i dieci chili). Va poi fatto presente che la

limitazione nello stiro (da intendere mezz’ora alla settimana) è stata

debitamente tenuta in considerazione da parte dell’incaricata che ha valutato

per questo capitolo un grado d’impedimento del 20%.

Vero che a causa del danno alla salute l’assicurata riscontra delle limitazioni

per quel che concerne "la pulizia dell’appartamento" (capitolo no.

5.

), "la spese e acquisti diversi" (capitolo no. 5.4), ma è

altrettanto vero che il grado d’impedimento di ogni singola mansione (60

rispettivamente 40 per cento) è stato adeguatamente valutato nell’inchiesta.

Alla valutazione dell’assistente sociale va quindi prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, per gli assicurati

coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di

reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CCS; Pratique VSI 1996, pag. 208; 117

V 197, cfr. perizia p. 5, 6).

Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le

circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado

d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall’Ufficio AI sulla

base dell'accertamento domiciliare.

Il grado globale d’impedimento del 24,50% va

pertanto confermato.

Viste le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,

rimaste incontestate, l’assicurata non raggiunge un grado d’invalidità

pensionabile.

2.11

Da ultimo, con

scritto 2 giugno 2005 la ricorrente ha chiesto al TCA quanto segue:

" richiamata la Sua ordinanza 30 maggio 2005, preso atto

della risposta dell'UAI, tempestivamente chiedo venga sentita come teste la

signora __________, consulente IP, affinché ella possa delucidare il suo

rapporto 2 febbraio 2005 in punto alla capacità di guadagno residua e alle

motivazioni della proposta formulatavi, nell'ambito della quale giudica

improponibili provvedimenti professionali a favore dell'assicurata.

Chiedo inoltre venga

sentita come teste la signora __________, per documentare le modalità di

esperimento dell'inchiesta a domicilio ed i suoi apprezzamenti per quanto

riguarda il capitolo 5.5 del suo rapporto (attività di bucato, confezione e

riparazione di indumenti), anche per rispetto all'importanza assegnata e alla

percentuale degli impedimenti in altre attività." (Doc. V)

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti, tantomeno alla chiesta audizione testimoniale.

Sulla

scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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