32.2005.59
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16 novembre 2005Italiano63 min
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Numero d'incarto:
32.2005.59
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, TCA
Titolo:
Nel caso concreto la tossicodipendenza non è né la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica, né ha portato ad una malattia psichica invalidante, comportante una perdita di guadagno permanente o di lunga durata. Domanda di prestazioni respinta.
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.59
cr/sc
Lugano
16 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di giugno 1995 RI 1 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI
per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una
riformazione professionale in quanto sofferente di problemi alle spalle
(cfr. doc. AI 1). Il Dr. Med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia, con “Rapporto medico” 9 agosto 1995 lo aveva infatti dichiarato
inabile al 25% nella sua professione di autista-magazziniere a causa di una instabilità
multidirezionale ad entrambe le spalle (cfr. doc. AI 5).
Con decisione 14 luglio 1997 l’Ufficio AI ha accordato
all’assicurato una riformazione nella professione di poligrafo presso la ditta __________
di __________ a decorrere dal 15 luglio 1997 fino al 30 giugno 2001 (cfr. doc.
AI 66).
A seguito del comportamento scorretto dell’assicurato, che si è
sottratto senza validi motivi agli impegni che la reintegrazione comportava,
l’Ufficio AI, con decisione 4 novembre 1997, ha posto termine alla pratica
respingendo la richiesta di prestazioni dell’assicurato (cfr. doc. AI 72).
1.2. Nel mese di dicembre 2001 RI 1 ha presentato una seconda richiesta
di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al
beneficio di una riformazione professionale in
quanto sofferente di problemi depressivi oltre che di abuso di sostanze
stupefacenti (cfr. doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica, con decisione 21
luglio 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
"
Le prestazioni dell'assicurazione
invalidità possono essere concesse quando un danno alla salute causa
un'incapacità di guadagno presumibilmente permanente o di lunga durata (di
regola un anno). L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete
(p.es. nell'ambito della propria economia domestica) è parificata
all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)).
Una dipendenza da sostanze tossiche
può essere considerata invalidità quando la tossicodipendenza è conseguenza di
un danno alla salute il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
Gli accertamenti hanno permesso di
stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle
conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai
sensi della Legge AI.
Pertanto vengono sospesi i
provvedimenti professionali in corso, in quanto attualmente non sono indicate
misure reintegrative, così come non vi è diritto ad una rendita AI.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è
respinta." (Doc. AI 131)
1.3. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dallo Studio
legale RA 1 - con la quale ha postulato il riconoscimento
dei provvedimenti professionali richiesti sottolineando che oltre alla dipendenza
da sostanze vi sarebbe stato anche un problema psichico (cfr. doc. AI 133) - con
decisione su opposizione 28 dicembre 2004 l'UAI ha confermato il precedente provvedimento:
"
(...)
4. A norma
della cifra marginale 1013 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), le tossicomanie (sindrome da dipendenza come l'alcolismo, l'abuso di
medicamenti, la dipendenza dagli stupefacenti, il tabagismo o l'obesità) non
giustificano da sole un'incapacità lavorativa. Esse possono tuttavia avere un valore
di invalidità qualora:
- sono
la conseguenza o il sintomo di un danno alla salute fisica o mentale che
produce una invalidità; oppure
- sono all'origine di un danno alla salute
fisica e/o mentale, importante e duraturo, come una lesione cerebrale organica
e neurologica o una alterazione di origine organica della personalità sul piano
affettivo.
Secondo
costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non può di per sè
motivare un'invalidità ai sensi della legge. L'assicurazione AI ne tiene conto
se la dipendenza alla droga ha provocato una malattia o un infortunio in
seguito alla quale o per cui l'assicurato ha subito un danno alla salute fisica
o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un
tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 pag. 30; STFA del
22.1.2004 in re S. [I 534/03]).
Occorre
pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute
fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la
ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la
capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI
5/2001 pag. 227 consid. 5 e 6).
5. Nella
presente fattispecie, con decisione 30 luglio 2003 agli atti, l'amministrazione
si è assunta i costi in relazione ad un accertamento professionale da effettuarsi
presso il __________ di __________ (in seguito __________), al fine di permettere
la valutazione del diritto a prestazioni da parte dell'assicurato in questione
e per verificare le funzionalità ed il rendimento economico in attività non
qualificate, semplici e ripetitive dello stesso (cfr. a tal proposito lo
scritto 24.7.2003 del consulente in integrazione professionale Signor __________).
Tuttavia,
l'assicurato è stato dimesso dal __________ in data 7 maggio 2004, ovverosia
prima della scadenza del relativo periodo di accertamento ed osservazione
professionale (cfr. rapporto finale 7.5.2004 del __________ agli atti).
In
effetti, nel rapporto finale 7.5.2004 del __________ sopraindicato si precisa
che "[...] Riassumendo, le prove, i test e le esercitazioni fin
qui eseguite, hanno dato risultati tali da non lasciar presagire possibilità
di riqualifica professionale in uno dei settori presenti al __________;
di seguito le ragioni. Il Signor RI 1 è stato presentato agli operatori
della __________ ed ha iniziato in data 20 aprile lo stage (a mezza giornata/il
pomeriggio); purtroppo dopo un paio di giorni ha dovuto interrompere a causa
del riacutizzarsi dello stato depressivo in forma grave. Il curante Dr. __________
ha prescritto una psicoterapia, quindi è stato indirizzato al Dr. __________
che lo ha visto 2-3 volte; in data 6 maggio lo specialista in psichiatria ha
dato indicazioni per un ricovero che dovrebbe essere avvenuto in data odierna.
L'assicurato è da considerare dimesso dal __________ a partire dal 7 maggio
2004".
In
considerazione di quanto summenzionato, il Dr. __________ del Servizio medico regionale
dell'AI (SMR) ha così chiesto mediante lettera 21 maggio 2004 al Dr. __________
del __________ di __________ alcune informazioni di natura medica concernenti
l'assicurato in oggetto.
Dopo
aver consultato ed analizzato le risposte fornitegli dal Dr. __________ (cfr.
in tal senso gli scritti 6.5.2004 ed 11.6.2004 indirizzati dal Dr. __________
alla __________ di __________ rispettivamente all'Ufficio AI), il Dr. __________
del SMR dell'AI, con annotazioni 22 giugno 2004, ha specificato che dagli atti
presenti all'incarto emerge in maniera inequivocabile come il Signor RI 1 abbia
ripreso a far uso di sostanze stupefacenti (eroina per via endovenosa) a far
tempo dal mese di marzo 2004 e come egli sia stato ricoverato (per due settimane)
per una terapia di disintossicazione nel corso del mese di maggio 2004 presso
la __________ di __________; il medico Dr. __________ di cui sopra ha poi
concluso che nel caso concreto non sono pertanto indicate nè misure di ordine
reintegrativo nè un eventuale diritto alla rendita d'invalidità.
Ora,
stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del
SMR, è da ritenere che il Signor RI 1 non presenta un'invalidità ai sensi
dell'AI, non essendo in casu riscontrabili elementi che permettono di stabilire
che la tossicodipendenza abbia provocato o sia la conseguenza di un danno alla
salute psichica nè tantomeno fisica dell'assicurato, assimilabile a malattia
avente per effetto la diminuzione della sua capacità di guadagno.
In
sostanza, il SMR ha confermato nella fattispecie che ci occupa l'inesistenza di
patologie fisiche o psichiche che possano incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato,
attestando di conseguenza come la sola tossicodipendenza non possa essere catalogata
come un danno alla salute e non possa costituire di per sè valido motivo
d'invalidità.
Alla
luce di quanto esposto in precedenza, a giusta ragione l'amministrazione ha
respinto la domanda di prestazioni dell'assicurato; la decisione impugnata appare
quindi corretta e merita pertanto piena conferma. (...)" (Doc. AI 134)
1.4. Con
il presente ricorso l'assicurato, sempre rappresentato dallo Studio legale RA 1,
ribadisce quanto chiesto con l’opposizione rivendicando in particolare il
diritto ai provvedimenti integrativi professionali e l’esame da parte
dell’amministrazione del diritto ad una eventuale rendita d’invalidità:
"
(...)
1. La decisione attaccata cita il principio fondamentale
sviluppato dalla giurisprudenza in materia di tossicomanie (già richiamato
nell'opposizione 4 ottobre 2004) in base al quale quest'ultime non giustificano
di per sè un'incapacità lavorativa, ma possono avere una rilevanza per
determinare un'invalidità ai sensi dell'AI unicamente se sono la conseguenza di
un danno alla salute fisica o mentale, o al contrario ne sono all'origine (DTF
99 V 28 consid. 2; VSI 1996 pp. 317, 320 e 323; recentemente confermata nella
sentenza del 25 luglio 2003, inc. I 731/02, consid. 1.2.). L'Ufficio AI, pur
facendo riferimento a tale principio, si limita a constatare l'esistenza di
alcune ricadute nel consumo di droga (sulla base di due scritti del dott. __________
del 6.5.2004 e dell'11.6.2004) per rifiutare l'erogazione di prestazioni AI,
senza nemmeno voler cercarne le possibili cause psichiche o fisiche, a cui
d'altronde era fatto riferimento nell'opposizione 4 ottobre 2004.
2. A prescindere dall'applicazione errata del
principio giurisprudenziale sopraccitato, la decisione impugnata sembra
ignorare che il danno alla salute su cui il signor RI 1 fonda la sua richiesta
di prestazioni AI non consiste nella sua (ormai passata) dipendenza da
sostanze stupefacenti, ma si fonda al contrario sulle gravi disfunzioni ad
entrambe le spalle di cui soffre sin dal 1993, valutate già nel 2002 dal dott. __________
come invalidanti a circa il 25% (doc. M). Inspiegabilmente nella
decisione 12 aprile 2005 non vi è un solo cenno riguardo ai seri problemi alle
spalle del signor RI 1. Tali disfunzioni, che sono addirittura documentate da
perizie mediche presenti agli atti (cfr. per esempio doc. O), sono
completamente ignorate dall'autorità, che tuttavia conclude all' "inesistenza
di patologie fisiche" (consid. 6). Questo danno alla salute -
suscettibile di fondare già di per sè l'erogazione di prestazioni AI -
non è stato minimamente preso in considerazione nella decisione in questione,
nonostante le perizie agli atti e nonostante gli argomenti invocati
nell'opposizione. Già per questa palese mancanza di motivazione la decisione
attaccata merita dunque censura.
3. Oltre a ciò, vi è da sottolineare come i
problemi fisici del sig. RI 1 e la conseguente lunga inattività non siano stati
nemmeno valutati come elemento scatenante di uno stato depressivo e ansiotico causa
della tossicodipendenza. Pure tale rilevante aspetto avrebbe dovuto essere
analizzato alla luce della giurisprudenza citata dallo stesso Ufficio AI, ma
risulta invece essere completamente ignorato dall'autorità di prima istanza.
4. Nell'opposizione 4 ottobre 2004, l'assicurato
aveva inoltre sollevato alcune perplessità circa l'ultima perizia presente agli
atti per valutare correttamente il suo stato di salute fisico (doc. O).
Da un lato infatti, la perizia del dott. __________ risulta lacunosa in quanto
non risponde a svariati quesiti di fondamentale importanza (cfr. domande C.
1.-3.4.) o vi risponde in modo parzialmente scorretto o incompleto (cfr.
domanda B. 2.7.: la data esatta è il 1993, e quanto scritto non risponde alla
domanda posta). Tali lacune sono riscontrate dall'ufficio AI stesso ed espresse
nello scritto 17.07.2003 (doc. P), al quale tuttavia non sembra essere
stato dato alcun riscontro. Dall'altro lato, la situazione di debilitazione
fisica constatata nella perizia del dottor __________ è attualmente peggiorata
in modo considerevole e necessita una nuova valutazione specialistica. Affinché
si valutasse il suo grado di incapacità lavorativa attuale, conseguente alla
disfunzione alle spalle, nella sua opposizione il signor RI 1 chiedeva di
essere sottoposto ad un'ulteriore perizia. Anche a tale richiesta non è stato
dato alcun seguito dall'Ufficio AI, senza peraltro che nella decisione se ne
intravedano le motivazioni.
Si
rinnova pertanto nel presente ricorso la richiesta di una nuova perizia, indispensabile
per valutare compiutamente lo stato di salute fisico dell'assicurato.
5. Per negare le prestazioni richieste, la
decisione impugnata si fonda unicamente sulle "annotazioni 22 giugno
2004 del dott. __________ ", che non compaiono nell'incarto a
disposizione dell'assicurato. Oltretutto, si indica che le conclusioni a cui
giunge il dott. __________ (ovvero che per il signor RI 1 "non sono
pertanto indicate nè misure di ordine reintegrativo nè un eventuale diritto
alla rendita di invalidità") emergono "inequivocabilmente"
"dagli atti presenti all'incarto", senza alcuna referenza a un
documento specifico o a risultanze mediche. La documentazione agli atti appare
invece di segno contrario (cfr. in particolare doc. M, O).
La
decisione dell'Ufficio AI, oltre ad essere errata, evita ogni presa di
posizione sulle argomentazioni sollevate dall'assicurato e difetta gravemente
di motivazione; essa deve pertanto essere censurata.
6. Come già esposto in sede di opposizione, il sig.
RI 1 desidera fortemente riqualificarsi professionalmente, di modo da potersi
reinserire nel mondo del lavoro e raggiungere una certa indipendenza
finanziaria. È pacifico che sin dal 1993 egli soffre di dolori e disturbi ad
entrambe le spalle, constatati da ogni rapporto medico presente nel dossier,
che gli pregiudicano la continuazione dell'attività professionale
precedentemente svolta quale magazziniere. La perizia effettuata dal dott. __________
in data 27.05.2003 (Doc. O; cfr. anche diagnosi del dott. __________,
ivi allegata), incentrata unicamente sui problemi alle spalle, li definisce
tecnicamente come Instabilità congenita multidirezionale di entrambe le
spalle in stato dopo capsular-shift spalla destra".
Tale
patologia - attestata agli atti - gli impedisce la continuazione della sua passata
attività, e il suo grado di incapacità lavorativa (che già tre anni or sono, prima
dell'ulteriore aggravamento dei suoi disturbi, raggiungeva il 25%, doc. M)
è tale da permettergli di ottenere dei provvedimenti di reintegrazione
professionali, se non addirittura una rendita ai sensi degli art. 28 e seg.
LAI. Il sig. RI 1, che adempie ai necessari requisiti legali, formula quindi
anche in questa sede la sua richiesta di prestazioni dell'assicurazione
invalidità.
7. Appare infine insensato il rifiuto della
concessione dell'assistenza giudiziaria in quanto l'assicurato "può
continuare a difendere i suoi interessi senza dover ricorrere all'ausilio di un
legale", non risultando in concreto "necessario o perlomeno
indicato l'intervento di un avvocato".
Contrariamente
a quanto sostenuto dall'autorità nella decisione impugnata, nella presente
fattispecie l'intervento di un legale risulta indispensabile. Non è infatti
sostenibile che nella vertenza riguardante il signor RI 1 non vengano "sollevati
problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà".
Al contrario, l'Ufficio AI stesso dimostra di non conoscere e di non applicare
correttamene i principi legali e giurisprudenziali sollevati nel caso concreto.
La decisione attaccata sembra voler liquidare in modo alquanto sbrigativo e
superficiale il dossier del signor RI 1, anche dal punto di vista della
concessione dell'assistenza giudiziaria. L'intervento di un legale appare
dunque assolutamente necessario per permettere all'assicurato di far valer i
propri diritti, ed essendo riuniti anche gli altri requisiti (indigenza
dell'assicurato e vertenza non palesemente priva di esito positivo), si chiede
pertanto che il signor RI 1 sia posto al totale beneficio dell'assistenza giudiziaria."
(Doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).
1.6. Con decreto
25 maggio 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità e/o a
misure d’integrazione professionale.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni valide a partire dal 1° gennaio
2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a
revisione dell’AI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
Va qui fatto presente che dal punto di vista materiale i concetti fondamentali
del diritto delle assicurazioni sociali, quali l’incapacità al guadagno,
l’incapacità lavorativa, l’invalidità e la revisione, non sono stati modificati
dalla LPGA, avendo la stessa, agli art. 3 –13, unicamente formalizzato la
giurisprudenza del TFA, resa anteriormente al 1° gennaio 2003, riguardante le
succitate nozioni (STFA inedita 30 aprile 2004 nella causa A., I 626/03
prevista per la pubblicazione; STFA inedita 27 agosto 2004 nella causa M, I
3/04, consid. 1).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività
e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la
capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a;
DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita
20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32
consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra, p. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì
rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi:
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
La
valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori
puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34,
36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce
un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare
l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p.
124; RCC 1982 p. 35 consid. 1).
Nel confronto dei redditi secondo la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche
e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; STFA inedite 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01] , 3 febbraio 2003 nella causa R. [670/01]
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, [I
761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2 [I 475/01]).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607; STFA 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98] consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica
non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività
lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba
ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più
essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la
società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag.
324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA 29 settembre 1998 nella
causa S. F. [I 148/98] consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
Per
quanto riguarda in particolare la tossicomania, in una sentenza del 31
gennaio 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pp. 223 e segg. (= SVR 2001 IV Nr.
3), confermando la sua precedente giurisprudenza, il TFA ha avuto modo di
ribadire che quest'ultima (sottolineature del redattore):
" (…)
ne justifie pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, l'AI
en tient compte si elle provoque une maladie ou un accident entraînant une
atteinte à la santé physique ou mentale qui diminue la capacité de gain ou si
elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale que l'on
peut qualifier de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 = RCC 1973 p. 600; VSI
1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a et p. 324 consid. 2a et références
citées; confirmé par l'arrêt non publié en cause J. du 21 octobre 1999, I
569/98). (…)" (VSI 2001
pag. 225)
precisando
che:
" b. Est considérée comme invalidité au sens de la loi -
comme nous l'avons - la diminution de la capacité de gain, présumée permanente
ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Sur la
base de cette définition, la toxicomanie en soi, soit plus précisément le
diagnostic de toxicomanie, ne justifie pas une invalidité au sens de l'art. 4
LAI. Indépendamment du fait que les notions de toxicomanie et de dépendance
à la drogue ne sont pas utilisées de manière uniforme par la médecine (vois
MSD-Manual der Diagnostic und Therapie, 5e éd., Munich 1993, p.
2979) et qu'une définition générale valable pour tous fait défaut, le
diagnostic de toxicomanie à la drogue ne permet pas de conclure que l'assuré ne
peut plus s'abstenir de drogues; la dépendance à la drogue n'est pas davantage
liée à une incapacité de travail ou de gain (voir VSI 1996 p. …). Au vu de ces
considérations, la jurisprudence établie depuis de longues années, qui admet
que la toxicomanie ne peut être invalidante que si elle est liée aux
facteurs mentionnés à l'art. 4 al 1 LAI, ne fait que concrétiser la notion
d'invalidité. (…)" (VSI 2001
pag. 226)
Secondo costante giurisprudenza del TFA, la tossicodipendenza non
può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga ha provocato
una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha
subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al
guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia ( “…
wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam, wenn sie
ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren Folge ein
körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder wenn sie
selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist, welchem
Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001
IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa R. [I
731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre 2003
nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).
Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un
danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se
la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile di
diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata.
(Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione
sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé degli
scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge
(Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).
Il TFA ha
in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed eroinomane
dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di provvedimenti professionali
dell'AI poiché non più in grado di riprendere la professione iniziata - non
invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza negato il diritto a prestazioni
AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).
Per contro l'Alta
Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in una persona dipendente dalla
droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al momento della decisione aveva
37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo della personalità (personalità
schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza ormai cronica comportavano
un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%, non più migliorabile né con
misure mediche, né professionali. In quel caso, dopo un apprezzamento totale
dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il danno alla salute è stato
considerato come malattia, perché la dipendenza, almeno in modo parzialmente
causale, era una conseguenza del disturbo della personalità. L'assicurato era
stato poi posto al beneficio di una rendita AI (RCC 1992, pp. 180ss).
2.6. Nella
fattispecie, il curante Dr. __________, FMH medicina generale, nel “Rapporto
medico” 22 aprile 2002 trasmesso all’Ufficio AI, posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “instabilità alla spalla destra e
sinistra” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa,
“depressione” e “tossicodipendenza”, ha indicato quanto segue:
"
Paziente che per instabilità bilaterale
delle spalle dal marzo del 1993 e operazione alla spalla destra non può
svolgere lavori pesanti.
Sta attualmente svolgendo un ricovero
in un centro terapeutico per tossicodipendenza. Si ritiene pertanto adeguato un
reinserimento professionale con una riqualifica in modo da poter evitare delle
attività pesanti." (Doc. AI 86)
Il curante rispondendo alle domande riportate sul formulario “Allegato
al rapporto medico” ha inoltre indicato che è ancora proponibile l’attività di
venditore, con un rendimento pieno e che l’assicurato può svolgere altre
attività, non pesanti, con un rendimento pieno, a partire da settembre 2002.
Queste le risposte fornite in data 22 aprile 2002:
"1. Domande sull'attività attuale.
1.1. Che conseguenze ha il
disturbo alla salute sull'attuale attività?
1.2. È ancora proponibile
l'attività attuale? Quale venditore x Sì ¨ No
Se sì, per quanto
tempo (ore al giorno)?
1.3. Esiste inoltre una
diminuzione del rendimento? ¨ Sì x No
Se sì, in che misura?
2. Domande su possibili
provvedimenti d'integrazione.
2.1. Si può migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? x Sì ¨ No
Se
sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi
ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?
Come si ripercuotono
questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
2.2. L'assicurato è in grado
di svolgere altre attività? x Sì ¨ No
2.2.1. Se sì, da quando. Da
settembre 2002
Di che tipo di
attività si potrebbe trattare? Attività non pesante.
Di che cosa
bisognerebbe tener particolarmente conto?
In quale misura (ore
al giorno) queste attività possono essere svolte.
2.2.2. Per questi limiti di tempo
vi è un rendimento ridotto? ¨ Sì x No
Se sì, in che misura?
2.2.3. Se altre attività non
fossero possibili, quali sono i motivi?
3. Proposte, altre
domande." (Doc. AI 86a)
Alla richiesta di chiarimenti formulata dall’amministrazione (cfr.
doc. AI 91), il Dr. __________ ha risposto in data 3 settembre 2002, indicando
quanto segue:
"
A complemento del mio rapporto
medico compilato in data 22.4.2002 su vostro invito preciso che:
1. il paziente a margine
non ha nessuna limitazione dal punto di vista fisico
2. il paziente ha smesso una terapia
metadonica nel luglio del 2001 per un ricovero di disintossicazione su seguente
terapia a __________ e da allora è sempre rimasto astinente con regolari
controlli, ultimo dei quali 29.8.2002
3. il paziente attualmente
non prende nessun medicamento
4. il paziente non ha più
un contratto terapeutico
5. l'affidabilità, in
vista di una riqualifica professionale, è buona." (Doc. AI 92)
L’Ufficio AI ha inoltre chiesto ai responsabili del __________ di __________
di esprimersi circa la possibilità o meno per l’assicurato di intraprendere una
riqualifica professionale, in caso affermativo in quali attività e di riferire
in merito alla tossicodipendenza (cfr. doc. AI 90).
Con scritto 27 novembre 2002 il Capo-équipe del __________ si è
così espresso:
"
Con la presente attestiamo che il
signor RI 1, __________ è stato residente presso il nostro __________ di __________.
La sua permanenza presso la nostra
struttura è iniziata l'8 ottobre 2001 ed è terminata l'8 giugno 2002.
Possiamo affermare che durante il
suo percorso, il signor RI 1, ha potuto rafforzare la sua decisione di vivere
una vita astinente cercando di individuare le cause che lo avevano portato
all'uso di sostanze.
Ha dimostrato di essere in grado di
mantenere gli impegni presi quali l'astinenza, le regole della casa ed i vari
lavori negli atelier.
Per affrontare le sue problematiche
erano stati fissati degli obiettivi riguardo la sua persona, il rapporto con la
nostra struttura e l'ambiente esterno. Possiamo dire che il signor RI 1 ha
raggiunto con serietà ed impegno tali obiettivi.
Questo ha fatto pensare da parte
nostra ad una idoneità nell'affrontare una riqualifica professionale quale
possibile sbocco per un nuovo e definitivo impegno lavorativo.
Uscendo dal __________ il signor RI
1 ha attivato una serie di supporti relazionali che gli permettono di
continuare il lavoro svolto durante la permanenza al centro.
È infatti seguito tuttora dall'__________
di __________, quale ente collocante, dal medico Dott. __________ e dal
servizio sociale." (doc. AI 94)
In data 18 marzo 2003 l’amministrazione ha affidato al consulente
IP l’incarico per integrazione (cfr. doc. AI 100).
Nella “Proposta giurista” 24 marzo 2003 l’Avv. __________ ha indicato:
"
Trattasi di assicurato che a suo
tempo ha già beneficiato di misure di riqualifica professionale (in part.
riform. quale poligrafo), interrotte a causa della mancata collaborazione da
parte del diretto interessato (dec. 4.11.1996).
In data 10 dicembre 2001
l'assicurato ha presentato analoga richiesta.
Frattanto ha subìto un ricovero
presso un centro di disintossicazione. Pare che attualmente non faccia più uso
di sostanze stupefacenti.
L'interessato è seguito sia dall'__________
che dall'__________.
Occorre ora verificare se sussistano
Fatti
i presupposti atti a giustificare l'assegnazione di provvedimenti
professionali.
Per quel che concerne il danno alla
salute, risulta innanzitutto un'instabilità alle spalle, elemento già reso noto
con la precedente richiesta di prestazioni. Con rapporto 22 aprile 2002 il
curante attestava anche la presenza di una forma di tossicodipendenza (che
stando agli atti non dovrebbe attualmente più sussistere), nonché depressione.
Queste ultime non rientravano comunque fra le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa.
In seconda battuta il curante ha
comunque specificato che anche la problematica alle spalle attualmente non
compromette minimamente la capacità lavorativa: "il paziente a margine non
ha nessuna limitazione dal punto di vista fisico" (dich. 3.9.2002).
Chiedere ev. a __________ se è
necessario ricontattare il curante affinché, in considerazione delle precedenti
attestazioni, abbia a meglio specificare la funzionalità delle braccia (cf.
nota __________ 28.12.2002).
Come noto, affinché un diritto a
riqualifica sia dato, è inoltre necessario che l'assicurato presenti una
perdita di guadagno pari al 20%.
Occorre pertanto paragonare il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza danno alla salute, con
quello che potrebbe percepire svolgendo un'attività adeguata, nella misura
stabilita a livello medico teorico.
Nel presente caso tuttavia, prima di
procedere a siffatto paragone, occorrerebbe verificare quali attività
l'assicurato ha svolto prima che subentrassero problemi di salute.
Considerata l'entità del danno alla
salute, che di primo acchito appare contenuto, non è escluso che un'attività
già precedentemente esercitata sia tuttora normalmente esigibile, ciò che
escluderebbe quindi una perdita di guadagno legata al danno alla salute ...
." (Doc. AI 102)
Nel suo “Rapporto finale” 16 aprile 2003 il consulente IP ha raccomandato
all’amministrazione di approfondire lo stato funzionale delle spalle
(percentuale di esigibilità) dell’assicurato presso uno specialista del settore
(cfr. doc. AI 103).
Nel frattempo, il Dr. __________ ha ritenuto opportuno sottoporre
il proprio paziente ad un consulto specialistico presso il Dr. Med. __________,
FMH in medicina interna e malattie reumatiche, il quale in data 1° aprile 2003
ha stilato il seguente referto:
"
(...)
Diagnosi: - Sindrome
di iperlassità legamentare su/con:
instabilità delle 2 spalle e a livello della spalla dx stato dopo
capsular-Schift secondo Warren nel 22.03.1993
- Artralgie
diffuse
Valutazione: si tratta di un giovane paziente __________
che da tempo accusa un dolore alle spalle. Già ai tempi era stata diagnosticata
un'instabilità multidirezionale alla spalla sx, motivo per cui si era proceduto
nel 93 a un capsular Schift secondo Warren, intervento che non ha portato, a
detta del paziente, a nessun miglioramento se non ulteriore diminuzione della
mobilità a livello delle spalle. Attualmente il paziente accusa un dolore ad
entrambe le spalle in particolare ai movimenti estremi e all'elevazione delle
spalle oltre l'orizzontale. A questo si aggiungo delle artralgie irregolari e
emigranti. All'esame clinico trovo un paziente con un habitus marfanoide in
particolare alle estremità anteriori alle superiori estremamente lunghe, lieve
aracnodattilia iniziale, colonna vertebrale normoconfigurata, torace
normoconfigurato, presenza di tutti i 5 punti positivi per un'iperlassità
legamentare. A livello delle spalle presenza di una modica instabilità
anteriore con Test di Apprenson positivo.
Assenza di sinoviti,
muscolatura discreta.
Ho effettuato ancora una
sonografia funzionale delle spalle su pressione anche del paziente, sonografia
che mi ha mostrato una struttura ossea ancora ben intatta senza importanti
irregolarità, cuffia dei rotatori intatta e una tendenza ancora alla sublussazione
di entrambe le spalle. Assenza di versamenti intraarticolari.
Considerandi
II paziente soffre in
primo luogo di un'iperlassità legamentare sino quasi ad una sindrome di Marfan,
per tale sindrome mancano però ancora vari sintomi come la lussazione del
cristallino, una scoliosi, un petto incavato. La sindrome di iperlassità legamentare
è estremamente pronunciata ed è la causa primaria dell'instabilità a livello
delle spalle, e quindi non sorprende il fatto che l'operazione non abbia
portato ad alcun miglioramento. In questi pazienti bisogna essere prudenti con
interventi di stabilizzazione in quanto questi il più delle volte sono
destinati al fallimento. L'ipoplasia del glenoide non può far altro che aumentare
il rischio d'instabilità. Le artralgie sono anch'esse spiegate nell'ambito
dell'iperlassità legamentare. Così ci si può eventualmente porre la questione,
e se non vale la pena, di effettuare ancora un’ECO cardiaco alla ricerca di un
prolasso mitralico e di un'eventuale ectasia dell'aorta ascendente.
Per quel che riguarda il
lavoro il paziente è da considerare inabile per dei lavori pesanti, come anche
quello sinora effettuato di autista magazziniere dove deve sollevare dei pesi.
Francamente nell'ambito
di una riqualifica consiglierei autista di bus o mezzi pubblici, dove non deve
sollevare ripetutamente il braccio sopra l'orizzontale o portare pesi, un'altra
possibilità potrebbe essere la riqualifica in quale tassista. In tale attività
il paziente sarebbe poi abile al 100%.
A livello terapeutico l'unica
cosa consigliabile è un adeguato rinforzo muscolare da effettuarsi in palestra
mentre deve evitare tutti gli esercizi che puntano sull'agilità, in particolare
lo strecing." (Doc. AI 106a)
Con “Proposta medico” 23 aprile 2003 il Dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Per stabilire i limiti dati dalla
"instabilità multidirezionale volontaria alle 2 spalle" e la
evoluzione nel tempo (stato da intervento alla spalla destra nel 1993) è
indicata rivalutazione a distanza di quasi 8 anni dalla valutazione del dr. __________,
(che lo aveva operato e giudicato con una IL 25% come magazziniere).
Perizia dr. __________.
Il perito dovrà esprimersi sui
limiti dati dall'affezione delle spalle (possibilità di alzare pesi,
limitazione nei movimenti)." (Doc. AI 104)
L’amministrazione
ha quindi ordinato l’esecuzione di una perizia ortopedica, affidata al Dr. Med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica e ortopedia, al fine di accertare l’effettivo stato
di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla sua capacità lavorativa.
Nel
rapporto 2 giugno 2003 lo specialista, dopo aver proceduto ad un’esauriente e
dettagliata anamnesi, nonché alla valutazione dei dati soggettivi ed oggettivi,
ha posto la seguente diagnosi:
" (...)
4.
Diagnosi
4.1
Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro
Ÿ esistenti da quando?
Instabilità congenita
multidirezionale di entrambe le spalle in stato dopo capsular-shift spalla
destra.
4.2
Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità di lavoro
Ÿ esistenti da quando?
Vedi atti allegati.
5.
Valutazione e
prognosi
Per quanto riguarda le
spalle la situazione è stabilizzata. Non si possono ottenere sostanziali
modifiche dello stato attuale mediante ulteriori trattamenti medici. Il paziente
necessita di una continua ginnastica per il rinforzo della muscolatura del cingolo
omeroscapolare.
B. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1.
Menomazioni
(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
Ÿ a livello psicologico e mentale
Il paziente presenta una
certa depressione peraltro già notata anche dal curante dr. __________.
Ÿ a livello fisico
Il paziente si lamenta di
essere impossibilitato a svolgere attività sportive e si lamenta anche di non
poter eseguire lavori pesanti.
Ÿ nell'ambito sociale
Non note.
2.
Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si
ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
L'assicurato ha
interrotto l'attività di autista magazziniere in quanto questo comportava il
trasporto di pesi anche consistenti che gli causavano forti dolori alle spalle
e che non potevano essere più svolti normalmente.
2.2
Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico
Il paziente non ha alcuna
limitazione per quanto riguarda gli arti inferiori. Per quanto riguarda gli
arti superiori il paziente può spostare pesi fino a 5 kg senza limitazione. Può
spostare pesi fino a 15-20 kg saltuariamente. Non più di 20 kg. Può fare lavori
con le braccia appoggiate ad un banco anche ripetitivi. Può svolgere lavori
senza limitazione con le braccia sotto l'orizzonte sempre limitatamente al
sollevamento pesi. Può svolgere lavori oltre l'orizzonte soltanto
eccezionalmente.
2.3
L'attività
attuale è ancora praticabile?
Sì in qualità di autista
senza compito di carico e scarico. No per attività di autistamagazziniere che
gli impongono il trasporto di pesi.
2.4
Se sì, in quale
misura (ore al giorno)?
In qualità di autista il
paziente potrebbe essere abile anche in misura completa 8 ore al giorno.
2.5
E' presente
inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
No
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 1983 il paziente non
ha più ripreso l'attività lavorativa.
2.8
Qual è stato in
seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Vi è stato un tentativo
di reintegrazione professionale, fallito a quanto sembra per incostanza del
paziente. Attualmente il paziente si sente pronto e volonteroso per essere
riqualificato in una attività professionale adeguata.
C. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Mi astengo dalla risposta
delle domande sottocitate in quanto la risposta è a voi già nota. Rispondo
peraltro alle domande riguardo l'affezione alle spalle.
Ribadisco quanto detto
sopra. Il paziente non presenta particolari limitazioni ai movimenti.
Può svolgere quindi tutti
i lavori con le braccia che non lo costringono a lavorare con le braccia oltre
l'orizzonte per periodi prolungati oltre ¼ d'ora-20 minuti e non può trasportare
pesi frequentemente oltre i 5-10 kg.
1.
E' possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?
2.
E' possibile
migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
2.1
Se si, con quali ragionevoli
provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi Ausiliari, adattamento del
posto di lavoro)?
2.2
Secondo lei che
effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3.
L'assicurato è
in grado di svolgere altre attività?
3.1
Se sÌ, a quali esigenze deve
rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna
tenere soprattutto conto nel caso di un'altra Attività?
3.2
In che misura si possono svolgere
attività consone alle menomazioni (ore al Giorno)?
3.3
E' presente
inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
3.4
Qualora non
siano possibili altre attività: per quali motivi?" (Doc. AI 106)
In data 16 giugno 2003 l’Ufficio AI ha nuovamente affidato
l’incarico per integrazione al consulente IP (cfr. doc. AI 108), il quale ha
redatto in data 17 luglio 2003 il seguente rapporto finale:
"
Le informazioni funzionali dell'A.
sono VAGHE, inefficienti per assolvere il compito di Consulente.
Infatti, non sono in grado di
configurare teoricamente l'A., non sono in grado di decidere se l'A. ha diritto
ai provvedimenti professionali, ... Il motivo è semplice: nessun limite è stato
espressamente redatto, a parte un'insignificante "100% in attività adeguata:
conduttore di mezzi pubblici o tassista (rammento che il tassista deve essere
in grado di sollevare e scaricare valigie di 2 - 20 kg)".
Apprezzo l' "orientamento"
professionale espresso dal Perito, purtroppo non soddisfa il mandato
conferitogli!
Di conseguenza ritorno la pratica
per ulteriori approfondimenti funzionali."
(Doc. AI 110)
Nella “Proposta medico” 21 luglio 2003 il Dr. __________ ha
osservato:
" I limiti sono descritti nella perizia del dr. __________
del 02.06.2003.
(la valutazione cui si riferisce
__________ è quella del dr. __________ del 01.04.2003, che effettivamente non
descrive limiti ma è piuttosto sul vago con anche suggerimenti magari non
richiesti, si trattava però non di una valutazione per l'AI ma di una lettera
al medico curante).
Di nuovo ad OP per
valutazione." (Doc. AI 112)
In data 24 luglio 2003 il consulente IP ha indicato quanto segue:
"
RAPPORTO INTERMEDIO
L'A. ha una limitazione del carico
delle spalle di 5 Kg.
Quale consulente valuto opportuno
verificare le funzionalità e il rendimento economico in attività non
qualificate semplici e ripetitive presso il __________.
Il Laboratorio d'osservazione /
accertamento collocato nel __________ di __________ è senz’altro in grado di
fornire valide risposte in merito alle problematiche appena espresse.
Vi raccomando, dunque, di sostenere
le spese d'accertamento della durata di 1-3 mesi e le conseguenti spese: IG e
trasferte con i mezzi pubblici." (Doc. AI 113)
L’Ufficio AI ha quindi informato l’assicurato della necessità di
un accertamento professionale presso il __________ di __________ al fine di
valutare la sua capacità reintegrativa e lavorativa (cfr. doc. AI 116).
In data 7 maggio 2004, la responsabile dell’osservazione del __________
ha stilato il seguente “Rapporto finale” di dimissione prima della scadenza del
periodo di accertamento e osservazione professionale:
" Con riferimento al mandato per la
valutazione delle capacità lavorative residue del signor RI 1 __________ -
accertamento, osservazione e orientamento professionale a carattere pratico -
la presente documentazione quale rapporto di dimissione dal nostro __________.
Per i dettagli
dell'osservazione si rimanda agli scritti e alle schede del maestro di lavoro
signor __________, che trova in allegato, con i quali viene dato un quadro
riassuntivo, discorsivo (Presenza, Rapporto con i colleghi e i maestri di
lavoro, Danno alla salute, Aspettative e competenze, Proposte) e schematico
(Capacità di apprendimento, Preparazione del lavoro, Esecuzione, Capacità
fisica, Comportamento e relazione, Ripercussione del danno alla salute), di quanto
constatato e verificato durante il periodo di permanenza al __________ del __________.
Durante il primo mese (__________),
l'assicurato ha dimostrato capacità manuali, organizzative e di impegno
valutate tra il discreto ed il buono; ma non ha dimostrato ritmi produttivi
sufficientemente sostenuti e performanti per il mercato del lavoro attuale; nell'insieme
pur essendo persona con risorse e potenzialità, non ha palesato particolare
coinvolgimento, rimanendo a tratti focalizzato su aspetti e disagi personali
attuali, era palpabile sin dai primi giorni dell'osservazione uno stato di
tensione e di preoccupazione.
II signor RI 1 attendeva
con impazienza l'opportunità di un periodo di formazione e di un reinserimento
professionale tramite li __________, ma il riacutizzarsi delle problematiche
psichiatrico-psicologiche non gli hanno consentito la necessaria serenità
nell'affrontare il programma e da questo eventuali progetti futuri.
Durante il percorso di
osservazione non ha potuto garantirci la continuità (periodi di assenza
certificati dal curante); ciononostante sono emersi interessi per alcuni
settori professionali (ad es. ambito Sociale); alla scadenza del primo mese di
osservazione "generica", si è riusciti a negoziare e pianificare il
proseguo, a metà tempo (certificato medico di abilità lavorativa al 50%), in un
primo settore "specifico" del __________, il Giardinaggio; in seguito
si sarebbe eventualmente preso in considerazione anche un secondo settore
professionale scelto/auspicato dall'assicurato.
Riassumendo, le prove, i
test e le esercitazioni fin qui eseguite, hanno dato risultati tali da non
lasciar presagire possibilità di riqualifica professionale in uno dei settori
presenti al __________; di seguito le ragioni.
Il signor RI 1 è stato
presentato agli operatori della __________ ed ha iniziato in data 20 aprile lo
stage (a mezza giornata / il pomeriggio); purtroppo dopo un paio di giorni ha
dovuto interrompere a causa del riacutizzarsi dello stato depressivo in forma
grave.
Il curante, Dr. __________
ha prescritto una psicoterapia, quindi è stato indirizzato al Dr. __________
che lo ha visto 2-3 volte; in data 6 maggio lo specialista in psichiatria ha
dato indicazioni per un ricovero che dovrebbe essere avvenuto in data odierna.
L'assicurato è da
considerare dimesso dal __________ partire dal 7 maggio." (Doc. AI 121)
Al citato rapporto finale sono stati allegati il
“rapporto di osservazione” relativo al periodo 4 marzo 2004 - 2 aprile 2004 e
le “Considerazioni e conclusioni” stilate in data 5 aprile 2004 dal maestro di
lavoro dell’assicurato:
" (...)
Osservazioni generali
(immagine
dell'assicurato; modo di porsi nei confronti del lavoro; ...)
Il sig. RI 1
ha iniziato il periodo di osservazione alla data stabilita.
Si è presentato come
persona attenta e volenterosa di iniziare un possibile nuovo percorso
formativo.
Ha sempre ascoltato
con attenzione le spiegazioni dei test e delle attività ma, fin dall'inizio, ha
esternato un certo carattere critico che, in alcune occasioni, erano eccessive
e hanno richiesto un supplemento di spiegazioni e lunghe conversazioni per tentare
di convincerlo dello scopo e/o del senso della prova specifica ritenuta banale
o inutile dall'A.
Presenza
(sull'arco del periodo
dell'osservazione e della singola giornata; continuità; puntualità; pausa;
percentuale dei giorni di assenza; ...)
Le numerose e
frammentarie assenze hanno influito notevolmente sull'esito dell'osservazione
globale.
Durante il periodo di
permanenza in questo settore, della durata di 4 settimane, l'A. è stato assente
per malattia dal 10 al 16 marzo (5 gg. Lavorativi); il 23 marzo (1 giorno) e
dal 30 marzo al ... (attualmente è ancora in malattia).
Questa sequenza
frazionata di assenze ha influito sull'esito dell'osservazione perché varie
attività pratiche non ha potuto eseguirle. In particolar modo non posso esprimere
valutazioni per quanto concerne le posizioni eretta, accovacciata e con le
braccia sopra il livello delle spalle.
Durante la sua
presenza la puntualità è stata accettabile.
Rapporto con i
colleghi e i maestri di lavoro
(disponibilità al
dialogo; capacità di inserimento nel gruppo; mantenimento dei rapporti all'interno
del contesto lavoro; ...)
La qualità del
rapporto con i colleghi è stata discontinua. In particolare, durante i primi giorni
il sig. RI 1 ha avuto piccoli diverbi con un paio di colleghi che gli avevano
fatto degli scherzi (dirgli che sarebbe stato indirizzato verso la meccanica sapendo
che l'A. è refrattario alle attività manuali e alla manipolazione di metalli).
La reazione a questo
scherzo mi ha impressionato per la durezza espressa. Molto offeso, non ha
tollerato nessuna scusa, ed è stato molto duro nei confronti dei colleghi che,
capendo la situazione, hanno cessato di indirizzargli qualsiasi genere di attenzione.
Dopo questo episodio la relazione è continuata ma su toni meno amichevoli.
Con noi il rapporto è
sempre stato rispettoso ma abbastanza formale.
La criticità e un
certo aspetto di diffidenza dell'A. non sempre hanno favorito al meglio la
relazione. Polemico (contenuto) sullo scopo e/o validità di alcune prove pratiche
come la costruzione di una scatola di ottone col traforo, o il cucire con la
macchina da cucito o l'assemblare semplici pezzi, hanno creato discussioni dove
il sig. RI 1 forse non capiva il senso delle prove pratiche (tenuta della
posizione; precisione; ecc.) e le criticava ad oltranza. Ha eseguito tutte le
attività ma non sempre con lo spirito giusto.
Forse lo stato
depressivo, attualmente presente nell'A., ha contribuito a questo atteggiamento
poco collaborante.
Danno alla salute
(problemi riscontrati;
lamentele. assenze; fragilità; modo di porsi; ...)
Il danno alla
salute: instabilità bilaterale delle spalle (operato) ha influito parzialmente
sull'osservazione perché, a causa delle frequenti assenze, non ha eseguito
quelle prove dove si poteva osservare direttamente l'incidenza del danno.
Forse il problema
maggiore da valutare, e cercare di risolvere prima possibile, è quello relativo
alla condizione psichica piuttosto precaria dell'A.
Sta seguendo una cura
antidepressiva prescritta dal suo medico curante ma gli effetti, da quanto
dichiarato dal sig. RI 1, dovrebbero vedersi solo dopo un mese. L'A. si è
assentato dal 30 marzo perché aveva bisogno di stare da solo, la relazione con
la compagna è difficile a causa della depressione. La reattività esternata
durante l'osservazione potrebbe compromettere un reinserimento professionale.
Come detto sopra
alcune posizioni non sono state verificate a causa della sua assenza dal nostro
laboratorio di osservazione. L'unica posizione verificata è stata quella seduta
dove ha mostrato una continuità di oltre le due ore senza particolari problemi
eccetto che per alcuni dolori in varie parti del corpo e, in particolare, alla
spalla dx. e schiena dopo lavori manuali semplici e leggeri.
Aspettative e
competenze
(confronto tra competenze
dichiarate ed effettive; prospettive; proposte di formazione o lavorative da
parte dell'utente; ...)
Il livello
cognitivo del sig. RI 1 si situa a livello dei primi anni di scuola media con
la difficoltà della lingua italiana parlata e scritta.
Le competenze ed
abilità manuali sono discrete per ciò che concerne la motricità fine ed
accurata; per la motricità più grossolana ci potrebbero essere più difficoltà
perché l'A. non gradisce svolgere lavori grossolani e in particolare con
metalli.
Le aspettative sono
state sempre rivolte verso un lavoro in ambito sociale. Il sig. RI 1 aveva
effettuato, nel recente passato, alcuni stage (volontariato) presso Istituti
del Cantone con sua soddisfazione ed interesse. Altro interesse esternato, ma
meno determinato del precedente, il lavoro con animali e/o all'aria aperta.
Proposte
(periodo di osservazione
in un settore specifico del __________; osservazione in esternato; possibilità
di inserimento diretto: azienda, stipendio, condizioni particolari; difficoltà
o carenze che ne impediscono la possibilità di una futura formazione o colloc.
diretto; ...)
Nelle attuali
condizioni e alla luce di quanto potuto constatare, è necessario mettere in
atto una ulteriore prova lavorativa pratica, così da permettergli di ritrovare
un equilibrio (pur con l'assunzione dei farmaci antidepressiví).
Si propone uno stage
nel settore del giardinaggio floricoltura (__________) per verificare la tenuta
regolare e per permettergli di recuperare interessi e fiducia." (Doc. AI 121b)
Con certificato medico 6 maggio 2004 il Dr. Med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, Medico Capo Servizio del __________, ha
attestato che l’assicurato “è inabile al lavoro nella misura del 100% dal 1
maggio 2004 a tempo indeterminato” (cfr. doc. AI 122).
L’Ufficio AI ha inoltre ricevuto il certificato
medico 7 maggio 2004 redatto dalla Dr.ssa __________, medico assistente della __________
di __________, che attesta la degenza dell’assicurato presso la clinica a
partire dal 7 maggio 2004 fino a data da determinarsi e la sua totale inabilità
al lavoro (cfr. doc. AI 126).
In data 21 maggio 2004 il Dr. __________ del SMR
ha chiesto al Dr. __________ di fornire le seguenti precisazioni:
" Le chiedo alcune informazioni concernenti l’assicurato
indicato a margine, presso il quale erano in corso delle misure di accertamento
professionale.
Durante questi
accertamenti che si sono svolti a __________ dal 04.03.2004 al 02.04.2004
l’assicurato è rimasto spesso assente, assenze giustificate dal medico curante.
Ci è pervenuto un suo certificato del 06.05.2004 in cui dichiarava che
l’assicurato è inabile nella misura del 100% dal 01.05.2004 a tempo
indeterminato.
Ci interessa sapere:
- la diagnosi
- se l’assicurato è
ricaduto nell’uso di stupefacenti
- per quanti giorni l’assicurato è
rimasto ricoverato presso la __________, quale era lo scopo di questo ricovero
e se tale scopo è stato raggiunto visto che si prospetta una dimissione a breve
termine
- ritiene possibile che queste misure
reintegrative possano essere riprese a breve termine?
Se ci sono altre
osservazioni da fare la prego di volerle aggiungere.” (...).” (Doc. AI 124)
A tale richiesta di precisazioni il Dr. __________
ha risposto in data 11 giugno 2004:
" Ti informo da quanto da te richiesto nella tua lettera
del 21.05.04 concernente lo stato di salute dell'assicurato in epigrafe.
Lo stesso è stato
segnalato dal collega Dr. __________ di __________, nell'ambito di una sindrome
depressiva lieve con aspetti ansiosi, e una quota d'angoscia moderata e
fluttuante. Dopo il primo incontro egli ha presentato una ricaduta più
accentuata in abuso di oppiacei, motivo che ha comportato poi l'indicazione di
un ricovero presso la __________ di __________, in quanto si era mostrato
motivato per un trattamento antidepressivo e una terapia di disintossicazione
di oppiacei (dove è rimasto ricoverato per circa due settimane nel mese di
maggio).
In considerazione della
tipologia della patologia che presenta l'assicurato ho consigliato sia al Dr. __________,
nonché ai colleghi della __________ che una presa a carico da parte del __________
di __________ sarebbe più idonea. A questo proposito ho parlato con il Dr. __________,
Capo Servizio per la sua segnalazione presso detto servizio.
Inoltre ho segnalato la
sua situazione al personale di __________. Ti allego la lettera inoltrata ai
colleghi della __________." (Doc. AI 128)
Con “Annotazioni del medico” 22 giugno 2004 il
Dr. __________ ha rilevato:
" Vedi mie annotazioni del 19.05.2004 e lettera al dr. __________
della stessa data.
Rapporto del dr. __________
con risposta parziale alle nostre domande del 19.05.2004.
Emerge comunque che l'A.
ha ripreso l'uso di stupefacenti (eroina per via endovenosa) ha fatto un
ricovero di 2 settimane per disintossicazione in maggio alla __________ di __________."
Attualmente non sono
indicate misure reintegrative (e neanche rendita)."
(Doc. AI 129)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique
VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01] consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F., 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351ss. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., p. 111).
Inoltre,
nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8
Nel
caso di specie, il ricorrente ha contestato la decisione dell’Ufficio AI
rilevando innanzitutto che la stessa non tiene conto del fatto che il danno
alla salute si fonda sulle gravi disfunzioni ad entrambe le spalle di cui soffre
fin dal 1993 (cfr. doc. I).
Orbene,
in esito ad un approfondito e dettagliato esame specialistico dello stato di
salute dell'assicurato dal punto di vista ortopedico, nel referto 2 giugno 2003
- cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai
succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7.) - il Dr. __________, perito
incaricato dall’UAI, sulla base della consultazione avvenuta il 27 maggio 2003,
dell'esame degli atti medici a sua disposizione e delle radiografie portate dal
paziente, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi sociale e del
lavoro, descrizione del decorso, sviluppo della malattia e risultati della
terapia) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una
valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurato, affetto
da instabilità congenita multidirezionale di entrambe le spalle in stato dopo
capsular-shift spalla destra, “non ha alcuna limitazione per quanto riguarda
gli arti inferiori. Per quanto riguarda gli arti superiori il paziente può
spostare pesi fino a 5 kg senza limitazione. Può spostare pesi fino a 15-20 kg
saltuariamente. Non più di 20 kg. Può fare lavori con le braccia appoggiate ad
un banco anche ripetitivi. Può svolgere lavori senza limitazione con le braccia
sotto l’orizzonte sempre limitatamente al sollevamento pesi. Può svolgere
lavori oltre l’orizzonte soltanto eccezionalmente”. Tenendo conto di tutto
ciò, il perito ha concluso che l’assicurato è in grado di esercitare, in misura
completa (8 ore al giorno), la precedente attività di autista senza compito di
carico e scarico. Al contrario, egli non può esercitare la professione di
autista-magazziniere, che implica l’obbligo di trasporto di pesi (cfr. doc. AI 106).
Visto quanto precede, questo Tribunale non può che
rilevare l’incongruenza della contestazione ricorsuale relativa ad una presunta
mancata presa in considerazione dei problemi alle spalle che affliggono
l’assicurato.
2.9
Il ricorrente ha inoltre
contestato all’amministrazione di non avere considerato che i suoi problemi
fisici e la lunga inattività sono stati elementi scatenanti di uno stato
depressivo e ansiotico, causa della tossicodipendenza.
Nella fattispecie in esame, occorre dunque
accertare se la tossicodipendenza sia la conseguenza di un preesistente danno
alla salute psichica oppure se l’uso di sostanze stupefacenti ha portato ad una
malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno
permanente o di lunga durata.
Il
Dr. __________, nel suo “Rapporto medico” 22 aprile 2002 ha indicato la
tossicodipendenza quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
(cfr. doc. AI 86).
In seguito, lo stesso Dr. __________ nello scritto 3 settembre
2002.
all’Ufficio AI ha rilevato che il paziente “ha smesso una terapia
metadonica nel luglio 2001 per un ricovero di disintossicazione su seguente
terapia a __________ e da allora è sempre rimasto astinente con regolari
controlli, l’ultimo dei quali il 29 agosto 2002” (cfr. doc. AI 92). Egli ha
poi precisato che “l’assicurato non prende nessun medicamento” e “non
ha più nessun contratto terapeutico”, concludendo che “l’affidabilità,
in vista di una riqualifica professionale, è buona” (cfr. doc. AI 92).
Anche il Capo-équipe del __________ di __________, dove l’assicurato
ha soggiornato dall’8 ottobre 2001 all’8 giugno 2002, ha affermato che “durante
il suo percorso il signor RI 1 ha potuto rafforzare la sua decisione di vivere
una vita astinente cercando di individuare le cause che lo avevano portato
all’uso di sostanze. Ha dimostrato di essere in grado di mantenere gli impegni
presi quali l’astinenza, le regole della casa e i vari lavori negli atelier”,
concludendo per la sua “idoneità nell’affrontare una riqualifica
professionale quale possibile sbocco per un nuovo e definitivo impegno
lavorativo” (cfr. doc. AI 94).
In seguito, nella perizia ortopedica 2 giugno 2003 il Dr. __________
ha indicato, nella sezione “B. Conseguenze sulla capacità di lavoro”, al
punto “1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati a livello psicologico e mentale”, che “il paziente presenta
una certa depressione peraltro già notata anche dal curante Dr. __________”
(cfr. doc. AI 106).
Il Dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
medico Capo __________, con certificato medico 6 maggio 2004 ha attestato che
l’assicurato è inabile al 100% al lavoro a partire dal 1° maggio 2004, per un periodo
di tempo indeterminato (cfr. doc. AI 122).
Lo stesso specialista, nello scritto 6 maggio 2004 inviato al Primario
della __________, ha indicato che l’assicurato “presenta una problematica di
tossicodipendenza di eroina da più di dieci anni”; è stato ospite di
diverse comunità terapeutiche e ha subito anche un trattamento metadonico; nel
2003.
è riuscito a rimanere in astinenza da droghe e dal marzo 2004 ha cominciato
un periodo di osservazione presso il __________ di __________ (cfr. doc. AI
127). Lo specialista ha osservato al riguardo che “già a partire dalle prime
settimane ha presentato uno stato di angoscia e ansia marcata che ha poi
comportato l’insorgenza di una ricaduta nel consumo di eroina per via
endovenosa. Nell’arco dell’ultima settimana di marzo ha iniziato con una
frequenza maggiore (2-3 volte alla settimana). Il paziente appare determinato e
motivato per una terapia di disintossicazione, alla luce di queste prime
ricadute. Per la presa a carico ambulatoriale a medio-lungo termine valuterò
insieme al collega Dr. __________ la sua segnalazione ai colleghi del __________
di __________ o alla __________.” (cfr. doc. AI 127).
Inoltre, nello scritto 11 giugno 2004 al Dr. __________ del SMR,
il Dr. __________ ha rilevato che l’assicurato è affetto da “sindrome depressiva
lieve con aspetti ansiosi e una quota d’angoscia moderata e fluttuante”
(cfr. doc. AI 128). Egli ha poi aggiunto che l’assicurato “dopo un primo
incontro ha presentato una ricaduta più accentuata in abuso di oppiacei, motivo
che ha comportato poi l’indicazione di un ricovero presso la __________ di __________,
in quanto si era mostrato motivato per un trattamento antidepressivo e una
terapia di disintossicazione di oppiacei.” (cfr. doc. AI 128). Il Dr. __________
ha infine rilevato che, vista la tipologia della patologia presentata
dall’assicurato, egli ha consigliato sia al Dr. __________, medico curante, sia
ai colleghi della __________, una presa a carico da parte del __________ di __________
(cfr. doc. AI 128).
Dalla documentazione medica agli atti emerge che i problemi di tossicodipendenza che affliggono l’assicurato sin dal 1994,
come da lui stesso indicato nella “Richiesta di prestazioni AI per adulti”
(cfr. doc. AI 76), non sono la conseguenza di un preesistente
danno alla salute psichica. Nessun certificato medico agli atti attesta
una simile evenienza.
Parimenti da respingere, nel caso di specie, la
possibilità che l’uso di sostanze stupefacenti abbia portato ad una malattia
psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di
lunga durata dell’assicurato.
Infatti, senza voler banalizzare la situazione
psichica in cui si trova l’assicurato, in casu non sono date le succitate
restrittive condizioni giurisprudenziali per ammettere, ai sensi dell’AI,
l’esistenza di una danno alla salute psichica avente carattere invalidante.
Il Dr. __________, curante dell’assicurato, ha
infatti indicato la tossicodipendenza e la depressione quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 86). Il Dr. __________,
specialista incaricato dall’Ufficio AI di eseguire una perizia ortopedica, ha
indicato che a livello psicologico e mentale l’assicurato presenta una certa
depressione già notata anche dal curante, Dr. __________ (cfr. doc. AI 106).
Il Dr. __________, specialista in psichiatria, ha
attestato un’inabilità lavorativa del 100% a partire dal 1° maggio 2004 a tempo
indeterminato, senza tuttavia specificare i motivi di tale inabilità (cfr. doc.
AI 122). In un successivo scritto al Primario della __________, dove
l’assicurato è stato ricoverato durante due settimane nel mese di maggio 2004
per un trattamento antidepressivo e una terapia di disintossicazione da
oppiacei, lo specialista ha indicato che il signor RI 1 ha presentato sin dalle
prime settimane di osservazione presso un centro di comunità familiare di __________
uno stato di angoscia e di ansia marcata, senza tuttavia mai parlare di una
malattia psichica invalidante (cfr. doc. AI 127). Ancora, nello scritto 11
giugno 2004 indirizzato all’Ufficio AI, il Dr. __________ ha precisato che
l’assicurato gli era stato segnalato dal medico curante, Dr. __________,
nell’ambito di una sindrome depressiva lieve con aspetti ansiosi e una quota di
angoscia moderata e fluttuante, senza ulteriori approfondimenti. Tutto ben
considerato, dunque, dalla descrizione dello status eseguita del Dr. __________,
non risulta che l’assicurato presenti le caratteristiche per riconoscere
un’invalidità psichica.
Da quanto precede, a mente
di questo Tribunale è da ritenere siccome
dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142
consid. 8b; DTF 113 V 323 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1c; DTF 111 V 188 consid. 2b; SVR 1996
Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211), che
l’assicurato, affetto da un lieve disturbo psichiatrico, non presenta
un'invalidità ai sensi della LAI.
A giusta
ragione, quindi, l'UAI ha respinto la domanda di prestazioni.
Ne
consegue la conferma del querelato provvedimento e la reiezione del gravame.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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