32.2005.61
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17 ottobre 2005Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2005.61
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, TCA
Titolo:
rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché valuti se l'affezione psichiatrica dell'assicurato sia da considerare invalidante ai sensi dell'AI; per la determinazione del reddito da invalido secondo i dati salariali statistici si deve prendere il valore mediano e non quartile
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.61
BS/td
Lugano
17 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1961, di professione montatore/manovale nella costruzione di reti radio, TV e
via cavo, nel mese di novembre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da dolori lombari (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con due decisioni del
13 luglio 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
dal 1° febbraio 2003 (con la prima decisione sono state erogate anche una rendita
completiva per la moglie e due rendite per figli; con la seconda decisione, a
seguito del compimento del 18° anno di età della primogenita, è stata
soppressa, con effetto al 1° marzo 2004, la rispettiva rendita per figlio).
Riguardo alla determinazione del grado d’invalidità, l’amministrazione ha
rilevato quanto segue:
" Dal febbraio 2002 (inizio dell'anno di attesa) la sua
capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
Dalla documentazione
medico-economica acquisita all'incarto e in modo particolare dal rapporto
4.05.2004 della consulente in integrazione professionale risulta che lei,
tenuto in debito conto delle limitazioni originate dal danno alla salute,
dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate
(attività non qualificate, es. operaio di fabbrica o autista-fattorino).
Nel caso specifico del
raffronto tra il reddito annuo nella professione di montatore-manovale (Fr.
65'650.-) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr.
33'502.-), ne risulta una perdita di guadagno del 49%." (Doc. AI 33)
1.2. Con
decisione 7 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato e confermato il quarto di rendita.
Portando il reddito da valido a fr. 71'950, comprendente anche i proventi per i
servizi di picchetto, l’Ufficio AI ha anche corretto il salario da invalido:
" In applicazione dei succitati criteri, secondo costante
giurisprudenza, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("l'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari"), la consulente AI in integrazione professionale ah in un
primo tempo stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità
lavorativa del 100%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti e nel
rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizioni di
poter conseguire ancora un reddito annuo pari a CHF 33'502.- (stato anno 2002).
In merito va evidenziato che tale ammontare è stato definito tenendo in
considerazione la riduzione massima del 25% permessa dalla attuali disposizioni
e quindi stabilendo una perdita di guadagno pari al 49%.
Tale reddito è stato
ricavato utilizzando le citate tabelle RSS, settore professionale privato,
maschile, livello 4, primo quartile. Il calcolo è però risultato essere errato
in quanto in conformità alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale
bisogna considerare il secondo quartile, per cui risulta un reddito esigibile,
malgrado il danno alla salute, pari a CHF 39'425.--.
Dal confronto con il
reddito da sano (CHF 71'950.--) si determina una perdita di guadagno e quindi
un grado d'invalidità pari al 45%." (Doc. AI 48)
1.3. RI 1,
rappresentato dall’RA 1, ha interposto al TCA il presente tempestivo atto di
ricorso.
Postulando il riconoscimento di tre quarti di rendita, il ricorrente, sulla
scorta del rapporto del medico curante e del Servizio __________, entrambi
prodotti con il ricorso, ha sostenuto un’inabilità lavorativa al 50% in
attività leggere adeguate al suo stato di salute, evidenziando inoltre di
essere affetto da una patologia psichiatrica invalidante.
Egli ha altresì contestato la determinazione del reddito da invalido operata
dall’Ufficio AI con la decisione su opposizione (applicazione dei redditi statistici,
livello di esigenza 4, primo quartile in luogo del secondo quartile utilizzato
nella decisione formale 13 luglio 2004) ed ha così concluso:
" In conclusione riteniamo pertanto che il nostro
rappresentato possa esercitare un'occupazione leggera adeguata, che rispetti le
limitazioni indicate dal Dr. __________, unicamente nella misura del 50%.
Quale reddito
realizzabile deve essere preso in considerazione quanto indicato nelle tabelle
RSS livello 4 primo quartile, ovverosia fr. 22'476.-- (44'952.-- al 50%).
Considerato che il
reddito senza invalidità sarebbe stato di fr. 71'950, il grado di invalidità è
del 68.7%." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 1° giugno 2005 l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del
ricorso. In particolare essa ha fatto presente:
" Dall'annotazione medica emessa dal SMR, allegata alla
presente, si rileva come il certificato medico del Dr. __________ non ponga
descrizioni cliniche o commenti in merito alle valutazioni divergenti, mentre
che il rapporto del Servizio __________ attesta uno stato depressivo reattivo
ai problemi di salute e alla difficile situazione lavorativa e famigliare.
Pertanto, dal lato
medico, non sono oggettivati elementi atti a definire un peggioramento dello stato
di salute.
Per quanto concerne la
censura posta dal ricorrente in merito ai limiti funzionali, da un lato il
medico curante Dr. __________ ha segnalato che l'assicurato può svolgere
attività leggere con possibilità di cambiare regolarmente postura, non deve
alzare ripetutamente pesi oltre i 5-6 kg con la schiena inclinata in avanti,
deve potere fare una pausa di 5 min. ogni 45 min. (cfr. rapporto medico
23.12.2002). Dalla perizia medica 02 maggio 2002 eseguita dal Dr. __________
per la cassa malati, il perito ha indicato che l'assicurato può svolgere
attività medio-leggere, senza sollevare in modo ripetitivo di pesi superiori ai
15 kg e possa svolgere attività in posizioni ergonomiche con il tronco. Ne
consegue pertanto che validamente è stato considerato, nel caso in esame, un
limite di peso non superiore ai 15 kg, ritenuto che quello indicato dal Dr. __________
è attinente a pesi alzati con la schiena inclinata (dove quindi la soglia di
tolleranza è comunque ridotta). Per il resto si rinvia alla nota del SMR qui
acclusa, come anche per la problematica psicologica, sollevata dal ricorrente
unicamente in sede di ricorso con rapporto del __________, che risulta assai
generico, mancando di chiari riscontri oggettivi e difettando, tra l'altro, di
indicazioni relative alla diagnosi (si segnala in sostanza uno stato depressivo
reattivo)." (Doc. III)
1.5. Con
osservazioni 15 luglio 2005 il ricorrente ha ribadito la parziale abilità
lavorativa in attività confacenti, producendo un ulteriore scritto del Servizio
__________ (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C.,
Fatti
I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Essendo in casu sorto il diritto alla rendita al 1° febbraio 2003, sono
applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a
seguito della 4a revisione della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato abbia diritto ad una rendita maggiore di quella
riconosciuta dall’Ufficio AI con la decisione contestata.
2.4. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,
pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Nel caso in
esame, su incarico della __________ assicurazioni agente quale assicuratore per
l’indennità giornaliera in caso di malattia, il ricorrente è stato peritato dal
dr. __________.
Nel rapporto 2 maggio 2002 il citato sanitario, posta la diagnosi di sindrome
lombovertebrale cronica su discopatie pluri-segmentali, spondilartorsi e
possibile sindrome facettaria, nonché di sindrome cervicovertebrale a carattere
tendomiosico, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua attività di
manovale dal 21 febbraio 2002 in modo durevole.
Per contro egli ha evidenziato che l’assicurato “potrebbe svolgere fin da
ora un’attività medio-leggera, ove non debba sollevare pesi in modo ripetitivo
superiori ai 15 kg e possa svolgere un’attività in posizioni ergonomiche con il
tronco. Ad esempio nell’attività di magazziniere, custode, agente di sicurezza
egli può anche attualmente riprendere il lavoro in forma completa prima che si
instauri un peggioramento” (sub doc. AI 5).
Di analogo avviso è anche il dr. __________, specialista in neurochirurgia, il
quale ha sostenuto che “il paziente non è abile per attività lavorative
pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli. In attività confacenti il paziente
potrebbe lavorare eventualmente anche a tempo pieno” (cfr. rapporto 20
dicembre 2002 doc. AI 9).
Il reumatologo dr. __________, nel rapporto 12 ottobre 2001, ha consigliato
all’assicurato di trovare un’attività lavorativa più leggera (sub doc. AI 8).
Infine, con rapporto 23 dicembre 2002 all’Ufficio AI il medico curante dr. __________
ha evidenziato che “i dolori lombo-sacrali impossibilitano il paziente nella
sua attività lavorativa nella misura del 100%”, precisando comunque che lo
stesso è in grado di svolgere “da subito qualsiasi attività leggera con la
possibilità di cambiare regolarmente la postura, non deve però alzare
ripetutamente pesi oltre i 5-6 kg con la schiena inclinata in avanti, deve
poter fare una pausa di 5 minuti ogni 45” (doc. AI 8).
Preso atto da parte del dr. __________ dell’impossibilità di interventi chirurgici
atti a migliorare la capacità lavorativa, nonché il risultato negativo del test
della morfina a livello di catetere epidurale, con nota 29 luglio 2003 la
dott.ssa __________, attiva presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI),
ha evidenziato:
" Rileggendo i vari documenti medici si osserva che tutti
i medici che hanno esaminato l'A. (Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________
e Dr. __________) confermano la diagnosi di lombalgie croniche su insufficienza
segmentaria L5-S1 e ernia discale, responsabile di un'IL totale nell'attività
svolta di montatore-manovale. L'A. è invece abile in misura totale in attività
confacenti allo stato di salute, ove non debba sollevare pesi superiori ai 15
kg ripetutamente, possa cambiare regolarmente posizione (ogni ora) e non debba
flettere il tronco in maniera ripetuta. Questa valutazione è valida dal
dicembre 2002 (vedi rapporto del Dr. __________ del 23.12.2002)." (Doc. AI
17)
2.6. Con il
presente ricorso l’assicurato sostiene invece una parziale abilità al lavoro in
attività adeguate. Al riguardo egli ha prodotto il rapporto 4 maggio 2005 del
dr. __________:
" Inabilità lavorative:
- 50% dall'01.04.2003 al
22.02.2005;
- 100% dal 23.02.2005 al
12.05.2005 (caso Suva 10.67027.05.8/67).
- 50% dal 13.05.2005.
Si intende per capacità
lavorativa al 50% globalmente un'attività leggera (manovrando pesi non oltre a
5 kg, possibilità di poter cambiare regolarmente la posizione corporea, pause
regolari (10 minuti all'ora per ora lavorativa). Una tale attività è da
attendersi per mezza giornata. Per i problemi psichiatrici mi associo al
rapporto medico della Drssa. med. __________ e del Dr. med. __________ del
02.05.2005).
Riassumendo il paziente
può esercitare un'attività confacente come sopra descritta per non oltre mezza
giornata." (Doc. B)
Orbene, da
una parte tutti i medici coinvolti, confermate le patologie lombari, hanno
evidenziato come l’assicurato possa svolgere mansioni leggere, con possibilità
di alternare la posizione, senza ripetute flessioni della schiena.
Per quel che concerne il limite di carico, nel rapporto 23 dicembre 2002 il dr.
__________ ha indicato di evitare il sollevamento di 5/6 kg con la schiena
inclinata, ciò che è comunque compatibile con quanto ritenuto dal dr. __________
nel suo referto 2 maggio 2002 in cui aveva quantificato in 15 kg il peso
massimo trasportabile da una posizione eretta, poiché, essendo nella
prima posizione la soglia di tolleranza ridotta rispetto alla seconda, il
carico trasportabile risulta essere minore.
Infine, nel recente rapporto 4 maggio 2005 il medico curante ha certificato una
capacità lavorativa del 50% in attività leggere, da svolgere per mezza
giornata, discostandosi, senza addurre valido motivo, dalla sua precedente
Considerandi
valutazione del 23 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.5).
In tale contesto, rettamente il responsabile del SMR nella nota 1° giugno 2005
ha sostenuto che questo nuovo atto “non contiene alcun elemento clinico per
sostenere una variazione dello stato fisico del paziente e, dunque, per
motivare una diversa valutazione dell’inabilità lavorativa” (IIIbis).
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Non essendo stato sostanziato un rilevante peggioramento delle condizioni
di salute, rispettivamente della situazione valetudinaria, questo Tribunale non
può che confermare la valutazione eseguita dall’Ufficio AI, suffragata dalla
documentazione medica agli atti, ossia di ritenere l’assicurato pienamente
abile in attività rispettose dei succitati limiti funzionali.
2.7
Con l’atto
di ricorso l’assicurato per la prima volta ha fatto presente di essere
portatore di una patologia psichiatrica.
Al proposito egli ha allegato il certificato 2 maggio 2005 del Servizio __________
di __________ avente il seguente tenore:
" Si certifica che il signor DE FREITAS Fernando, nato il
18.10.1961
e domiciliato a __________, è seguito presso il Servizio __________
dal 25.06.2004, su segnalazione da parte del Dr. med. __________ di __________,
a causa di uno stato depressivo reattivo ai propri problemi di salute fisica
(sindrome lombo-vertebrale con discopatia plurisegmentale e piccola ernia L5-S1
a sinistra; sindrome del tunnel carpale lieve a sinistra più che a destra;
esiti di frattura del plateau tibiliale a sinistra nel mese di giugno del 1994)
e alla difficile situazione lavorativa e famigliare.
A partire dal 25.06.2004
il paziente è stato sottoposto regolarmente a colloqui di sostegno e a terapia
psicofarmacologica antidepressiva e ipnotica.
Lo stato psichico del
paziente è caratterizzato da depressione con apatia, anedonia, abulia, disturbi
del sonno, sentimento di inutilità, sentimento di colpa per non essere in grado
di provvedere al sostentamento economico della famiglia, sentimento di avere
perso il proprio ruolo come marito, padre e lavoratore, sentimento di sfiducia
e di incertezza rispetto al proprio futuro economico-professionale.
Il peggioramento della
sintomatologia depressiva ha reso necessario un trattamento stazionario presso
la Clinica __________ di __________ dal 29.11 al 14.12.2004.
Questo stato depressivo è
rimasto sostanzialmente invariato in questi mesi, e provoca una incapacità
lavorativa, che, nel complesso dei disturbi da cui il paziente è affetto,
risulta essere del 50%, per cui appare indicata l'assegnazione di una mezza
rendita di invalidità." (Doc. C)
2.8
Conformemente
alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa
essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura
di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30
giugno 2004 nella causa W., I
166/03, consid. 3C)."
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il
TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Nel caso in
esame, questo TCA concorda con quanto sostenuto dal medico responsabile del SMR
nella citata nota del 1° giugno 2005(IIIbis), vale a dire che nel succitato
rapporto del Servizio __________ di __________ vi sono pochi elementi che
permettono di poter valutare la reale situazione in cui l’assicurato si trova.
Infatti, nel rapporto 2 maggio 2005 viene descritta sommariamente una patologia
depressiva reattiva, trattata farmacologicamente, derivante da fattori somatici
e sociali.
Anche la valutazione sulla capacità lavorativa del 50% non può essere ritenuta
concludente ai fini del giudizio, visto che contiene anche aspetti fisici (…
“nel complesso dei disturbi di cui il paziente è affetto….”, doc. C;
sottolineatura del redattore).
Va poi
ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate
affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e
scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione
(DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata
del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17; anche STCA del 2
giugno 2005 nella causa S., consid. 2.7, inc. 32.04.111 ).
Ciononostante,
secondo questa Corte, appare necessario che
l’amministrazione proceda ad una approfondita e completa perizia psichiatrica,
affinché venga accertato se ed in quale misura l’affezione extra-somatica di
cui il ricorrente è portatore influisca sulla capacità lavorativa nella sua
precedente attività o in un’altra attività confacente al suo stato di salute.
Al riguardo occorre
ricordare che dal 25 giugno 2004 l’assicurato è seguito dal citato Servizio __________
e che dal 29 novembre al 14 dicembre 2004 egli ha subito un trattamento
stazionario presso la Clinica __________ di __________, fatti accaduti prima
dell’emanazione della decisione contestata (7 aprile 2005), momento
determinante per il presente giudizio (cfr. consid. 2.2).
2.10
L’assicurato
ha altresì contestato la determinazione del reddito da invalido.
Va innanzitutto
precisato che il reddito da invalido deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc e confermato
in Pratique VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella
sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati ogni due anni dall'Ufficio federale di
statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA
13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata
esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per
motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%,
riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e
a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Per quanto riguarda l'applicazione di
suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non
criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari
statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella
relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno
2003.
in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,
consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile
1999.
in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004
nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato
aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali
oppure quelli nazionali).
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività
semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e
prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--
(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x
41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli
uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
2.11
Nel caso
concreto, con la decisione 13 luglio 2003 l’amministrazione, sulla base del
rapporto 4 maggio 2004 della consulente in integrazione professionale (doc. AI
31), ha determinato il
reddito da invalido (stato 2002) sulla base dei succitati dati statistici
ufficiali, partendo tuttavia dal valore relativo al primo quartile, per poi
giungere ad un importo di fr.
33’502.—, inclusa una riduzione massima di rendimento del 25%.
Con successivo rapporto 23 marzo 2005 la consulente ha corretto il calcolo. Basandosi
sul valore del secondo quartile, essa ha quantificato un reddito da invalido (riduzione
del 25% compresa) di fr. 39'425 (doc. AI 45), valore che è stato utilizzato nella
decisione contestata.
Al riguardo va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica, si fonda in particolare sul valore mediano (DTF
126.
V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite
13.
giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4; 24 settembre 2002 in re B, I
619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a).
Per questo motivo, in casu la modalità di calcolo utilizzata dall’Ufficio AI non
risulta essere corretta, non avendo applicato i valori mediani dei dati
statitici salariali.
Va poi fatto presente che il raffronto dei redditi deve essere fatto partendo
dal 2003, anno di nascita del diritto alla rendita (consid. 2.4), motivo per
cui gli stessi devono essere adeguati a quell’anno, tenuto del resto conto di
rilevanti modifiche intervenute sino alla decisione contestata.
In conclusione, l’incarto deve essere retrocesso all’amministrazione affinché
proceda ad un accertamento psichiatrico. Sulla base delle risultanze peritali l’Ufficio
AI determinerà poi (globalmente) il grado d’incapacità al guadagno
dell’assicurato, tenendo conto della
valutazione di natura somatica (consid. 2.6), nonché delle modalità di calcolo
del reddito da invalido di cui sopra.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 7 aprile 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al
consid. 2.9 e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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