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32.2005.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25

consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Essendo in casu sorto il diritto alla rendita al 1° febbraio 2003, sono

applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

Dal 1°

gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a

seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurato abbia diritto ad una rendita maggiore di quella

riconosciuta dall’Ufficio AI con la decisione contestata.

2.4. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,

pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Nel caso in

esame, su incarico della __________ assicurazioni agente quale assicuratore per

l’indennità giornaliera in caso di malattia, il ricorrente è stato peritato dal

dr. __________.

Nel rapporto 2 maggio 2002 il citato sanitario, posta la diagnosi di sindrome

lombovertebrale cronica su discopatie pluri-segmentali, spondilartorsi e

possibile sindrome facettaria, nonché di sindrome cervicovertebrale a carattere

tendomiosico, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua attività di

manovale dal 21 febbraio 2002 in modo durevole.

Per contro egli ha evidenziato che l’assicurato “potrebbe svolgere fin da

ora un’attività medio-leggera, ove non debba sollevare pesi in modo ripetitivo

superiori ai 15 kg e possa svolgere un’attività in posizioni ergonomiche con il

tronco. Ad esempio nell’attività di magazziniere, custode, agente di sicurezza

egli può anche attualmente riprendere il lavoro in forma completa prima che si

instauri un peggioramento” (sub doc. AI 5).

Di analogo avviso è anche il dr. __________, specialista in neurochirurgia, il

quale ha sostenuto che “il paziente non è abile per attività lavorative

pesanti ed ergonomicamente sfavorevoli. In attività confacenti il paziente

potrebbe lavorare eventualmente anche a tempo pieno” (cfr. rapporto 20

dicembre 2002 doc. AI 9).

Il reumatologo dr. __________, nel rapporto 12 ottobre 2001, ha consigliato

all’assicurato di trovare un’attività lavorativa più leggera (sub doc. AI 8).

Infine, con rapporto 23 dicembre 2002 all’Ufficio AI il medico curante dr. __________

ha evidenziato che “i dolori lombo-sacrali impossibilitano il paziente nella

sua attività lavorativa nella misura del 100%”, precisando comunque che lo

stesso è in grado di svolgere “da subito qualsiasi attività leggera con la

possibilità di cambiare regolarmente la postura, non deve però alzare

ripetutamente pesi oltre i 5-6 kg con la schiena inclinata in avanti, deve

poter fare una pausa di 5 minuti ogni 45” (doc. AI 8).

Preso atto da parte del dr. __________ dell’impossibilità di interventi chirurgici

atti a migliorare la capacità lavorativa, nonché il risultato negativo del test

della morfina a livello di catetere epidurale, con nota 29 luglio 2003 la

dott.ssa __________, attiva presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI),

ha evidenziato:

" Rileggendo i vari documenti medici si osserva che tutti

i medici che hanno esaminato l'A. (Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________

e Dr. __________) confermano la diagnosi di lombalgie croniche su insufficienza

segmentaria L5-S1 e ernia discale, responsabile di un'IL totale nell'attività

svolta di montatore-manovale. L'A. è invece abile in misura totale in attività

confacenti allo stato di salute, ove non debba sollevare pesi superiori ai 15

kg ripetutamente, possa cambiare regolarmente posizione (ogni ora) e non debba

flettere il tronco in maniera ripetuta. Questa valutazione è valida dal

dicembre 2002 (vedi rapporto del Dr. __________ del 23.12.2002)." (Doc. AI

17)

2.6. Con il

presente ricorso l’assicurato sostiene invece una parziale abilità al lavoro in

attività adeguate. Al riguardo egli ha prodotto il rapporto 4 maggio 2005 del

dr. __________:

" Inabilità lavorative:

- 50% dall'01.04.2003 al

22.02.2005;

- 100% dal 23.02.2005 al

12.05.2005 (caso Suva 10.67027.05.8/67).

- 50% dal 13.05.2005.

Si intende per capacità

lavorativa al 50% globalmente un'attività leggera (manovrando pesi non oltre a

5 kg, possibilità di poter cambiare regolarmente la posizione corporea, pause

regolari (10 minuti all'ora per ora lavorativa). Una tale attività è da

attendersi per mezza giornata. Per i problemi psichiatrici mi associo al

rapporto medico della Drssa. med. __________ e del Dr. med. __________ del

02.05.2005).

Riassumendo il paziente

può esercitare un'attività confacente come sopra descritta per non oltre mezza

giornata." (Doc. B)

Orbene, da

una parte tutti i medici coinvolti, confermate le patologie lombari, hanno

evidenziato come l’assicurato possa svolgere mansioni leggere, con possibilità

di alternare la posizione, senza ripetute flessioni della schiena.

Per quel che concerne il limite di carico, nel rapporto 23 dicembre 2002 il dr.

__________ ha indicato di evitare il sollevamento di 5/6 kg con la schiena

inclinata, ciò che è comunque compatibile con quanto ritenuto dal dr. __________

nel suo referto 2 maggio 2002 in cui aveva quantificato in 15 kg il peso

massimo trasportabile da una posizione eretta, poiché, essendo nella

prima posizione la soglia di tolleranza ridotta rispetto alla seconda, il

carico trasportabile risulta essere minore.

Infine, nel recente rapporto 4 maggio 2005 il medico curante ha certificato una

capacità lavorativa del 50% in attività leggere, da svolgere per mezza

giornata, discostandosi, senza addurre valido motivo, dalla sua precedente

Considerandi

valutazione del 23 dicembre 2002 (cfr. consid. 2.5).

In tale contesto, rettamente il responsabile del SMR nella nota 1° giugno 2005

ha sostenuto che questo nuovo atto “non contiene alcun elemento clinico per

sostenere una variazione dello stato fisico del paziente e, dunque, per

motivare una diversa valutazione dell’inabilità lavorativa” (IIIbis).

Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Non essendo stato sostanziato un rilevante peggioramento delle condizioni

di salute, rispettivamente della situazione valetudinaria, questo Tribunale non

può che confermare la valutazione eseguita dall’Ufficio AI, suffragata dalla

documentazione medica agli atti, ossia di ritenere l’assicurato pienamente

abile in attività rispettose dei succitati limiti funzionali.

2.7

Con l’atto

di ricorso l’assicurato per la prima volta ha fatto presente di essere

portatore di una patologia psichiatrica.

Al proposito egli ha allegato il certificato 2 maggio 2005 del Servizio __________

di __________ avente il seguente tenore:

" Si certifica che il signor DE FREITAS Fernando, nato il

18.10.1961

e domiciliato a __________, è seguito presso il Servizio __________

dal 25.06.2004, su segnalazione da parte del Dr. med. __________ di __________,

a causa di uno stato depressivo reattivo ai propri problemi di salute fisica

(sindrome lombo-vertebrale con discopatia plurisegmentale e piccola ernia L5-S1

a sinistra; sindrome del tunnel carpale lieve a sinistra più che a destra;

esiti di frattura del plateau tibiliale a sinistra nel mese di giugno del 1994)

e alla difficile situazione lavorativa e famigliare.

A partire dal 25.06.2004

il paziente è stato sottoposto regolarmente a colloqui di sostegno e a terapia

psicofarmacologica antidepressiva e ipnotica.

Lo stato psichico del

paziente è caratterizzato da depressione con apatia, anedonia, abulia, disturbi

del sonno, sentimento di inutilità, sentimento di colpa per non essere in grado

di provvedere al sostentamento economico della famiglia, sentimento di avere

perso il proprio ruolo come marito, padre e lavoratore, sentimento di sfiducia

e di incertezza rispetto al proprio futuro economico-professionale.

Il peggioramento della

sintomatologia depressiva ha reso necessario un trattamento stazionario presso

la Clinica __________ di __________ dal 29.11 al 14.12.2004.

Questo stato depressivo è

rimasto sostanzialmente invariato in questi mesi, e provoca una incapacità

lavorativa, che, nel complesso dei disturbi da cui il paziente è affetto,

risulta essere del 50%, per cui appare indicata l'assegnazione di una mezza

rendita di invalidità." (Doc. C)

2.8

Conformemente

alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa

essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura

di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30

giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3C)."

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il

TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che

deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nel caso in

esame, questo TCA concorda con quanto sostenuto dal medico responsabile del SMR

nella citata nota del 1° giugno 2005(IIIbis), vale a dire che nel succitato

rapporto del Servizio __________ di __________ vi sono pochi elementi che

permettono di poter valutare la reale situazione in cui l’assicurato si trova.

Infatti, nel rapporto 2 maggio 2005 viene descritta sommariamente una patologia

depressiva reattiva, trattata farmacologicamente, derivante da fattori somatici

e sociali.

Anche la valutazione sulla capacità lavorativa del 50% non può essere ritenuta

concludente ai fini del giudizio, visto che contiene anche aspetti fisici (…

“nel complesso dei disturbi di cui il paziente è affetto….”, doc. C;

sottolineatura del redattore).

Va poi

ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate

affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e

scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione

(DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata

del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17; anche STCA del 2

giugno 2005 nella causa S., consid. 2.7, inc. 32.04.111 ).

Ciononostante,

secondo questa Corte, appare necessario che

l’amministrazione proceda ad una approfondita e completa perizia psichiatrica,

affinché venga accertato se ed in quale misura l’affezione extra-somatica di

cui il ricorrente è portatore influisca sulla capacità lavorativa nella sua

precedente attività o in un’altra attività confacente al suo stato di salute.

Al riguardo occorre

ricordare che dal 25 giugno 2004 l’assicurato è seguito dal citato Servizio __________

e che dal 29 novembre al 14 dicembre 2004 egli ha subito un trattamento

stazionario presso la Clinica __________ di __________, fatti accaduti prima

dell’emanazione della decisione contestata (7 aprile 2005), momento

determinante per il presente giudizio (cfr. consid. 2.2).

2.10

L’assicurato

ha altresì contestato la determinazione del reddito da invalido.

Va innanzitutto

precisato che il reddito da invalido deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc e confermato

in Pratique VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri, nella

sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati ogni due anni dall'Ufficio federale di

statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA

13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata

esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per

motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%,

riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato

(rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e

a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

Per quanto riguarda l'applicazione di

suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non

criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari

statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella

relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno

2003.

in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00,

consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile

1999.

in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004

nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato

aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali

oppure quelli nazionali).

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività

semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e

prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.--

(fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x

41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli

uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

2.11

Nel caso

concreto, con la decisione 13 luglio 2003 l’amministrazione, sulla base del

rapporto 4 maggio 2004 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

31), ha determinato il

reddito da invalido (stato 2002) sulla base dei succitati dati statistici

ufficiali, partendo tuttavia dal valore relativo al primo quartile, per poi

giungere ad un importo di fr.

33’502.—, inclusa una riduzione massima di rendimento del 25%.

Con successivo rapporto 23 marzo 2005 la consulente ha corretto il calcolo. Basandosi

sul valore del secondo quartile, essa ha quantificato un reddito da invalido (riduzione

del 25% compresa) di fr. 39'425 (doc. AI 45), valore che è stato utilizzato nella

decisione contestata.

Al riguardo va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica, si fonda in particolare sul valore mediano (DTF

126.

V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite

13.

giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4; 24 settembre 2002 in re B, I

619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a).

Per questo motivo, in casu la modalità di calcolo utilizzata dall’Ufficio AI non

risulta essere corretta, non avendo applicato i valori mediani dei dati

statitici salariali.

Va poi fatto presente che il raffronto dei redditi deve essere fatto partendo

dal 2003, anno di nascita del diritto alla rendita (consid. 2.4), motivo per

cui gli stessi devono essere adeguati a quell’anno, tenuto del resto conto di

rilevanti modifiche intervenute sino alla decisione contestata.

In conclusione, l’incarto deve essere retrocesso all’amministrazione affinché

proceda ad un accertamento psichiatrico. Sulla base delle risultanze peritali l’Ufficio

AI determinerà poi (globalmente) il grado d’incapacità al guadagno

dell’assicurato, tenendo conto della

valutazione di natura somatica (consid. 2.6), nonché delle modalità di calcolo

del reddito da invalido di cui sopra.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 7 aprile 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al

consid. 2.9 e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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