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Decisione

32.2005.62

diritto alla rendita negato per invalidità di grado non pensionabile; confemra in sede di ricorso della valutazione medica operata dall'Ufficio AI

10 ottobre 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I reperti oggettivabili spiegano solo

parzialmente l'intensità della sofferenza riferita. L'atteggiamento difensivo

del paziente suggerisce oltre alla patologia prettamente reumatologica anche

delle difficoltà nell'elaborazione del dolore.

In considerazione del quadro clinico

tendenzialmente croni­cizzato appare impossibile il ritorno al posto di lavoro

occupato fino a luglio dell'anno scorso dove furono richieste mansioni

fisicamente impegnative in particolare per il rachide (vedi sopra).

Il lavoro che svolge attualmente è invece da

considerare idoneo per le condizioni fisiche presenti e può essere svolto in

maniera normale. Ciò vale anche per delle attività alter­native nel settore

del montaggio, assemblaggio o controllo. Il paziente non può alzare pesi dal

suolo in maniera regolare e superiori a 10-12- kg circa, sono inoltre

controindicati movimenti ripetitivi di flessione/estensione, rispettivamente di

rotazione con il tronco. Posizioni statiche possono essere assunte senza

interruzione fino a 2 ore (in piedi) rispetti­vamente un'ora (seduto). Non vi è

un limite nello spostarsi.

Il paziente può far uso in maniera normale

delle sue braccia e delle sue mani." (Doc. AI 6)

·

sempre il dr. __________ nel suo rapporto

3 febbraio 2004 ha osservato (sottolineature del redattore):

"

(...)

Commento

Non vi sono nuovi aspetti del caso. Il

comportamento del paziente durante l'anamnesi e la visita clinica suggerisce

una forte componente funzionale possibilmente nell'ambito di difficoltà

nell'elaborare il dolore o (non da escludere) a scopi assicurativi. I miei

riscontri sono del resto simili a quanto descritto nei rapporti citati sopra

(Dr. __________, ottobre 2003, ospedale __________, novembre 2003, Dr. __________,

dicembre 2003).

Non vi è una patologia strutturale e/o

funzionale dell'appa­rato locomotorio che potrebbe giustificare un'inabilità la­vorativa

in un'attività confacente.

Per il lavoro svolto ini­zialmente (alla catena di montaggio di radiatori) con

l'ob­bligo di effettuare movimenti ripetitivi con il rachide rispettivamente di

alzare pesi importanti il paziente risulta inabile al lavoro al 100% ed in

forma definitiva. Per delle attività che possono rispettare i limite

dell'esigibilità descritti a pag. 4 del rapporto del 18.04.2003 non vi è invece

dal lato reumatologico alcuna inabilità lavorativa (senza alzare pesi dal suolo

in maniera regolare e superiore a 10-12 kg circa, senza movimenti ripetitivi di

flessione/estensione rispettivamente di rotazione con il tronco; posizioni

statiche senza interruzione non oltre 2 ore (in piedi) rispettivamente un'ora

(seduto)). L'attività da ultimo assegnata dal datore di lavoro sembra aver

corrisposto a ciò con un'abilità lavorativa normale.

Il reinserimento nel mondo del lavoro del

signor RI 1 è ostacolato dall'atteggiamento del paziente ma non dalle sue

condizioni fisiche." (Doc. AI 6)

·

con rapporto 18 febbraio 2004, posta la diagnosi

di “sindrome pseudo radicolare, con esacerbazione e sciatalgie recidivanti ,

TAC con protusione dell’interspazio L5-S1” ed evidenziata un’incapacità

lavorativa nell’ultima professione esercitata (operaio generico) del 100% dal

13 maggio 2003, il medico curante dr. __________ ha in particolare

precisato che l’assicurato “lamenta disturbi soggettivamente molto

importanti, oggettivamente è difficile valutare la situazione”, che “i

dolori sono particolarmente invalidanti, qualsiasi tipo di

posizione,particolarmente nella posizione seduta, sotto sforzo il paziente è

impossibilitato ad effettuare qualsiasi lavoro”, che relativamente

all’esigibilità di altre attività “sicuramente si tratta di valutare quali,

ma probabilmente un’attività di magazziniere o di custode che non abbia ad

effettuare sforzi importanti. In quel caso non vi sarebbero grosse limitazioni”

(doc. AI 7, sottolineature del redattore);

·

con rapporto 27 febbraio 2004 il dr. __________,

reumatologo ha messo in rilievo come l’assicurato presenti difficoltà nel sollevare

o spostare pesi sopra i 10 kg ma sia in grado di svolgere in misura

praticamente totale attività leggere evitando posizioni inergonomiche

prolungate (doc. AI 8);

·

nel certificato 7 ottobre 2004 il dr. __________,

internista e reumatologo, ha osservato (sottolineature del redattore):

" Il paziente, che conosco dal 27.07.2004, presenta una sindrome

lombospondilogena sinistra cronica e

cervicobrachialgie à sinistra di carattere tendomiopatico di origine plurifattoriale.

Riscontro una discopatia L5/4 e L314 con

retrolistesis di L3 su L4 e note spondilartrosiche e una lieve scoliosi lombare

sinistroconvessa. Tali aspetti organici sono combinati con un disturbo

somatoforme da dolore persistente, una compromissione biopsicosociale ed un

decondizionamento fisico.

In una tale complicata situazione, la

valutazione della capacità lavorativa globale deve venir effettuata in maniera

differenziata, tenendo conto sia degli aspetti prettamente teorici e

reumatologici che dei fattori extrareumatologici che possono in pratica

Considerandi

influenzare la capacità lavorativa globale.

Se, dal punto di vista prettamente

reumatologico, un lavoro pesante è da considerare assolutamente controindicato,

un'attività leggera adattata con porto dì pesi non ripetutamente superiori ai 10

Kg, senza movimenti ripetitivi di inclinazione/reclinazione o rotazione del

tronco senza posizioni invariate per periodi prolungati con possibilità di

variare la posizione senza esposizione a vibrazioni o a brusche variazioni di

temperatura, senza attività costantemente con braccia sopra all'orizzontale,

potrebbe esser presa in considerazione teoricamente in misura del 100% con un

rendimento variabile fra l'80 e il 100%.

Praticamente, tenendo conto specialmente

dal disadattamento socio-culturale, degli scarsi meccanismi di coping, delle

risorse molto ridotte del paziente (poca flessibilità, poca iniziativa

personale. formazione minima), tale attività teorica appare di realizzazione

illusoria o per lo meno di dubbia esigibilità.

Vista l'esistenza di componenti

extrareumatologiche di cui sopra con ripercussione biopsicosociale, consiglio

una valutazione psichiatrica per giudicare l'incidenza dei problemi

extrareumatologici sulla capacità lavorativa globale." (Doc. AI 27)

- alla

luce di surriferita certificazione medica è da ritenere siccome provato con il

grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 125

V 195 consid. 2 con riferimenti) che l’assicurato è totalmente incapace a

svolgere attività pesanti (quale quella di operaio generico addetto alla catena

di montaggio di radiatori (con mansioni pesanti) esercitata sino al 2002, ma che

presenta - come attestato in particolare dagli succitati specialisti __________

e __________ (reumatologi) e come del resto confermato dai medici SMR (doc. AI

15.

e 31) - una capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate rispettose

delle controindicazioni evidenziate da detti specialisti; tali attività

corrispondono a quelle considerate dall’Ufficio AI, sulla scorta della

valutazione del consulente in integrazione del 25 giugno 2004 (doc. AI 16), nel

querelato provvedimento;

- stante

l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

ivi riferimenti; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61), se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a

e sentenze ivi citate; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, p. 221) - al fine della

determinazione del reddito da invalido deve essere infatti considerata quel

tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la

propria capacità lavorativa residua, tale attività non corrispondendo

necessariamente quindi a quella effettivamente intrapresa malgrado

l’invalidità. Per tale ragione non può essere in casu censurato l’operato

dell’amministrazione laddove - nella decisione su opposizione e sulla scorta

della valutazione economica (rimasta incontestata) del consulente in

intergrazione - ha considerato quale reddito da invalido quello che

l’assicurato potrebbe ipoteticamente conseguire in suddette attività adeguate, esigibili

in misura pressoché totale (il consulente ha invero considerato una riduzione

pari al 5%) e ciò indipendentemente dal grado d’incapacità lavorativa - cui

sembra alludere l’insorgente nel gravame -riscontrato durante l’anno di carenza

di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, determinante per la fissazione

dell’eventuale decorrenza del diritto alla rendita e non corrispondente

(necessariamente) al grado d’incapacità al guadagno da valutarsi, trascorso il

termine di carenza, giusta i dettami dei succitati artt. 16 LPGA risp. 28 cpv.

2.

vLAI (in argomento Meyer-Blaser, op. cit., p. 233s);

- per

il resto deve essere osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio

AI nella decisione 1. luglio 2004 confermata con il qui contestato provvedimento,

quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute,

corrisponde a quel mercato del lavoro accessibile a lavoratori non qualificati

ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche.

Occorre tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività

fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,

motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA

25.

febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p.

49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad

attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore

dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di

sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi

sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti

prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA

25.

febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

- la

refertazione medica agli atti contenendo elementi sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento (per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento

in cui essa è stata resa (in casu la decisione su opposizione 14 aprile 2005; DTF

127.

V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102), non appare necessario procedere

agli ulteriori accertamenti quali in particolare l’erezione di una nuova

perizia medica (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. fra le

tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11

dicembre 2003 nella causa R. [U 239/02]);

-

con riferimento a quanto attestato dal dr. __________ (doc. AI 27) in merito

all’esistenza di componenti extrareumatologiche, non può non essere rilevato

che il disadattamento socio-culturale, gli scarsi meccanismi di coping (insieme

di strategie comportamentali e mentali messe in atto per fronteggiare una certa

situazione) come pure la ridotta flessibilità e iniziativa personale nonché la

formazione minima non costituiscono, quali fattori psicosociali o

socioculturali, affezioni alla salute suscettibili di originare un’invalidità

ai sensi della LAI (DTF 127 V 294), non senza osservare come nel

fascicolo non sia del resto rinvenibile alcun atto medico idoneo ad attestare o

che permetta di ipotizzare che l’assicurato è portatore di affezioni psichiche

di carattere invalidante;

-

stante quanto sopra, la

decisione contestata merita conferma mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale

delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,

entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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