32.2005.62
diritto alla rendita negato per invalidità di grado non pensionabile; confemra in sede di ricorso della valutazione medica operata dall'Ufficio AI
10 ottobre 2005Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.62
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, TCA
Titolo:
diritto alla rendita negato per invalidità di grado non pensionabile; confemra in sede di ricorso della valutazione medica operata dall'Ufficio AI
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.62
rg/sc
Lugano
10 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'11 maggio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
visto in fatto e considerato in diritto
che - con
domanda 15 dicembre 2003 all’Ufficio AI RI 1, dal __________ operaio generico
addetto alla catena di montaggio di radiatori (con mansioni pesanti sino al
luglio 2002), ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni
assicurative (rendita d’invalidità). In relazione a tale domanda il medico
curante ha certificato che l’assicurato è affetto da “sindrome pseudo
radicolare, con esacerbazione e sciatalgie recidivanti, TAC con protrusione
dell’interspazio L5-S1” (doc. AI 7);
- dopo
aver richiesto ai medici specialisti presso cui l’assicurato è stato in cura la
necessaria documentazione medica e sottoposto in seguito il caso all’esame del
SMR e del consulente in integrazione, per decisione 1. luglio 2004 l’Ufficio AI
ha respinto la domanda motivando:
" (...)
Dall'esame della documentazione medico-economica
acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico
presenta unicamente delle limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa
per quanto concerne l'alzare e portare pesi superiori ai 10/12 Kg e poter
alternare regolarmente la posizione.
Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in
attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 49'938 e, il reddito
conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute,
pari a fr. 51'233.--, ne risulta una perdita di guadagno del 2%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita o a provvedimenti professionali non esiste." (Doc. AI
17)
- con
decisione su opposizione 14 aprile 2005, confermando il precedente
provvedimento, l’amministrazione ha osservato:
" (...)
3. In
concreto l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe abile al lavoro in
misura totale in attività adeguate allo stato di salute. Si ritiene che vi sia
una componente extra-reumatologica che possa incidere sullo stato di salute e
quindi possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.
A seguito dell'opposizione presentata la documentazione
all'incarto, segnatamente il rapporto medico stilato dal Dr.med. __________ il
7 ottobre 2004, è stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio medico
regionale AI (SMR). Quest'ultimo, per il tramite del Dr.med. __________, ha
avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione e
quindi di confermare la totale capacità lavorativa in attività adeguate allo
stato di salute.
In
particolare si ritiene che per la valutazione della problematica
extra-reumatologica con ripercussione biopsicosociale indicata dal Dr. __________
nel rapporto sopra menzionato, non vi è necessità di ulteriori accertamenti
medici in quanto nella documentazione raccolta agli atti non è vi è alcun segno
di una possibile problematica di origine psichiatrica.
L'assicurato
non è mai stato in cura o terapia di tipo psicologico-psichiatrico. Nessun
medico interpellato dall'amministrazione o dalla Cassa Malati (Dr. med. __________
della Clinica __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________,
Dr. med. __________ dell'Ospedale __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________
e Dr. med. __________) parla di patologie della sfera psichiatrico-psicologica.
Si
ricorda inoltre che il disadattamento sociale non è una problematica tutelata
dell'assicurazione invalidità." (Doc. AI 33)
- con
ricorso 11 maggio 2005 completato il 1 giugno 2005 l’assicurato, rilevando in
particolare come egli sia stato incapace al lavoro da febbraio 2001 con brevi
periodi di abilità al 50%, postula l’erogazione di una rendita intera per un
grado d’invalidità del 100% chiedendo inoltre di essere sottoposto a “visita
peritale neutra”;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la
conferma del querelato provvedimento;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in
relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art.
28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto
a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique
VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275,
105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992
nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC
1982 p. 35 consid. 1);
- nel
gravame l’insorgente rivendica il diritto ad una rendita per
un grado d’invalidità del 100% facendo al riguardo rilevare di aver presentato
diversi periodi di incapacità al lavoro (totale ed anche parziale) a partire da
febbraio 2001 (di durata superiore a 365 giorni) e rimproverando altresì
all’amministrazione di aver esaminato il caso prescindendo da un esame peritale
“neutro” tenente conto di tutte le “componenti mediche”;
- per
quanto riguarda la situazione medica, dagli atti all’inserto emerge in
particolare che
·
con rapporto 19 novembre 2002 il dr. __________,
internista e medico fiduciario della __________, ha attestato:
"
Anamnesi
Avevo già visitato il sopraccitato paziente per lo
stesso caso di malattia lo scorso 20.08.02. Ricordo che si tratta di un operaio
4lenne, che lavora in una fabbrica di radiatori, svolgendo un'attività particolarmente
pesante. Non lavora dal 19.07.02 a causa di dolori alla schiena irradianti
posteriormente alla gamba sx. Sono state eseguite le necessarie indagini
radiologiche ed il paziente é pure stato valutato dallo specialista
neurochirurgo Dr. __________ il quale ha escluso l'indicazione per un
intervento chirurgico. Le misure terapeutiche conservative sino ad ora adottate
non hanno permesso di migliorare la situazione. Il Signor RI 1 continua ad
accusare dolori soggettivamente invalidanti.
Esame clinico
Paziente 4lenne in buone condizioni generali
e nutrizionali, afebbrile, senza reperti patologici di rilievo all'esame
internistico. La marcia é eseguita in modo normale, senza zoppie. Durante
l'esame posso osservare una certa discrepanza tra il comportamento sotto
osservazione e il comportamento spontaneo. All'esame diretto vi é una netta
rigidità del segmento lombare, che scompare nei movimenti spontanei. La manovra
di Lasègue non é valutabile a causa di un blocco volontario, che scompare
quando il paziente assume la posizione seduta. Non vi sono deficit neurologici
oggettivabili agli arti inferiori.
Conclusioni
Lombo-cruralgia sx, senza interessamenti radicolari.
Capacità lavorativa
II Signor RI 1 é completamente inabile al
lavoro ormai da quattro mesi e le misure terapeutiche sino ad ora adottate non
hanno permesso di modificare il decorso, con persistenza di disturbi
soggettivamente invalidanti. Il Dr. __________ ha escluso l'indicazione per una
cura chirurgica. Per tentare di sbloccare la situazione, penso sia necessario
ricorrere ad una cura intensiva stazionaria, da effettuare presso uno dei
Centri specializzati del Cantone, al termine della quale il Signor RI 1 potrà
con grande probabilità riprendere regolarmente il lavoro, evitando almeno nei primi
tempi gli sforzi eccessivi." (Doc. AI 6)
·
sempre il dr. __________ con precedente
rapporto 20 agosto 2002 aveva rilevato:
"
Anamnesi
Si tratta di un operaio 4lenne, che svolge
un lavoro particolarmente pesante in una fabbrica di radiatori. Già una decina
di anni fa aveva dovuto interrompere il lavoro per un periodo di circa 6 mesi a
causa di problemi alla schiena: in quel periodo gli sarebbe stata diagnosticata
un'ernia discale lombare, curata conservativamente da parte dello specialista
neurochirurgo Dr. __________. In seguito era stato bene sino all'anno scorso,
quando ha ricominciato ad accusare saltuariamente dolori lombosacrali, che sono
progressivamente peggiorati nel corso della primavera di quest'anno. A partire
dall'inizio dell'estate la situazione é diventata sempre più critica, con
dolori irradianti anche agli arti inferiori, lungo la fascia posteriore della
gamba dai due lati ma soprattutto a dx. Per questo motivo il paziente ha dovuto
interrompere il lavoro a partire dal 19.07.02.
Sono state eseguite radiografie
convenzionali della colonna lombosacrale in data 29.07.02, che hanno mostrato
una discopatia L5-S1. II 14.08.02 é stata eseguita una TAC, di cui ancora non
si conosce l'esito.
Il paziente sta effettuando fisioterapia con
discreto beneficio ed assume farmaci analgetici.
Esame clinico
Paziente 41 enne in buone condizioni
generali e nutrizionali, adeguato e collaborante, afebbrile, compensato sul
piano cardiovascolare, senza reperti patologici di rilievo all'esame
internistico. Cammina in modo prudente, mantenendo il tronco rigido. La colonna
vertebrale si presenta in asse, rigida nel suo segmento lombare, con mobilità
limitata di almeno 1/3 in tutte le direzioni. Non vi sono deficit neurologici
motorico-sensitivi agli arti inferiori. I riflessi osteotendinei patellari e
achillei sono simmetrici normovivi, la marcia sulle punte e sui talloni é
eseguita senza cedimenti, ed il paziente riesce a rialzarsi senza difficoltà
dalla posizione accovacciata. La manovra di Lasègue é negativa bilateralmente.
Conclusioni
Esacerbazione acuta di lombalgia cronica,
con sindrome lombo-vertebrale e componente radicolare S1 bilaterale non
esclusa, in presenza di discopatia L5-S1.
Capacità lavorativa
L'incapacità lavorativa totale certificata a
partire dal 19.07.02 é giustificata a carico dell'Assicurazione malattia. Per
il momento non é proponibile la ripresa del lavoro ed il Signor RI 1 necessita
di ulteriori misure terapeutiche. Se il decorso continuerà ad essere
favorevole, la ripresa del lavoro sarà possibile nel corso del prossimo mese di
settembre." (Doc. AI 6)
·
con rapporto 17 dicembre 2002 il dr. __________,
neurochirurgo aveva dal canto suo osservato:
"
(...)
Come tu sai, avevo visto il paziente in
precedenza in settembre del 2002 per una sintomatologia lombovertebrale. A
quell'epoca proponevo una terapia degente, poiché la TAC non evidenziava
problemi degenerativi di rilievo.
A quanto pare il paziente ha fatto diversi
cicli di terapia, fra l'altro anche degente ma senza buon esito. E' stato visto
dal Dr. __________ per la Cassa Malati che lo ha dichiarato abile al lavoro al
100% per attività leggere. Un tentativo di lavoro comunque fallito. A quanto
pare, il paziente è stato licenziato per fine novembre 2003.
La situazione del signor RI 1 è invariata,
con dolori lombari diffusi irradianti alle gambe, in modo particolare a
sinistra. L'esame clinico evidenzia una deambulazione molto dimostrativa.
Mobilità lombare bloccata: e dolente in ogni posizione. Palpazione dolente e
diffusa del rachide lombare e della muscolatura.
L'esame neurologico evidenzia una parestesia
diffusa dalla gamba sinistra.
Riflessi deboli e simmetrïci. Lasègue a
sinistra 60° positivo ma non bloccante.
Giving way a sinistra con pseudoparesi.
Durante l'esame il paziente è molto dimostrativo e tende all'iperventilazione e
tira profondi sospiri.
In considerazione della situazione-clinica e
neuroradiologica, ritengo che sia assolutamente necessario provvedere ad un
accertamento neuroradiologio che possa mettere luce allo stato clinico del
paziente. Ho provveduto quindi ad una RM del rachide lombare che avrà luogo
prossimamente." (Doc. AI 7)
·
con scritto 3 marzo 2004 il medesimo sanitario
ha quindi precisato di “aver rivisto il paziente in dicembre del 2003 con
dolori lombari invariati. L’esame clinico e neurologico risultava normale.
Paziente comunque molto dimostrativo. Provvedo ad una RM del rachide lombare
che conferma la presenza di lievi discopatie L3/4 e L5/S1 senza compressioni
radicolari…ritengo che il paziente in un’attività confacente, vale a dire non
pesante, ed ergonomicamente favorevole possa svolgere un’attività lavorativa sicuramente
superiore al 50%” (sub. doc. AI 9, sottolineatura del redattore);
·
con rapporto 13 agosto 2003 all’attenzione
dell’assicuratore malattia il dr. __________, specialista in
reumatologia ha evidenziato (sottolineature del redattore):
"
(...)
Dal lato oggettivo ritrovo il paziente in
condizioni simili dell'aprile scorso. Soggettivamente il paziente riferisce di
un peggioramento della sofferenza, con un comportamento durante l'esame clinico
che suggerisce comunque una forte componente funzionale nell'ambito di
difficoltà nell'elaborare il dolore (od a scopi assicurativi).
Riguardante la capacità lavorativa valgono
tuttora le considerazioni del rapporto precedente: inabilità lavorativa
completa per attività lucrative impegnative per il rachide (come lo fu il posto
iniziale presso l'attuale datore di lavoro).
Nei limiti stabiliti nel rapporto precedente
il paziente è invece da considerare abile al lavoro al 100% (incluse le
attività alternative offerte dal datore di lavoro).
In alternativa potrebbero essere lavori nel
settore di montaggio od assemblaggio od ancora di controllo nel settore
industriale." (Doc. AI
7)
·
nel citato precedente rapporto dell’aprile 2003
il dr. __________ aveva segnatamente rilevato (sottolineature del
redattore):
"
(...)
Commento
Il paziente presenta un'anamnesi di dolori
lombari persistenti sin dall'anno scorso con ripercussioni anche negli
inferiori (inizialmente bilateralmente, negli ultimi mesi solo a sinistra),
sofferenza parzialmente resistente alle cure applicate (FANS, analgesici,
fisioterapia, incluso un soggiorno in un Centro di Riabilitazione). Sul piano
morfologico è stata riscontrata una discopatia al livello L5/S1 senza chiaro
conflitto discoradicolare. Il neurochirurgo ha escluso un'indicazione
operatoria (Dr. __________, novembre 2002).
Da due mesi circa il paziente ha ripreso
l'attività lucrativa in misura parziale del 50% (lavorando mezza giornata).
Mentre in precedenza l'attività richiese regolarmente l'alzare e spostare di
pesi anche rilevanti e ad un ritmo sostenuto (secondo il paziente), lavora ora
nel settore di montaggio di radiatori, attività fisicamente leggera senza
necessità di alzare pesi, svolta in piedi (con possibilità di sedersi qualora
il paziente lo desiderasse).
Il quadro clinico attuale è caratterizzato
da una modica sindrome vertebrale in zona lombare senza segni di una
radicolopatia in atto e senza segni di instabilità segmentale.
Vi è un netto disequilibrio muscolare nel
cinto pelvico (accorciamento degli ischiocrurali, indebolimento degli
addominali).
Fatti
I reperti oggettivabili spiegano solo
parzialmente l'intensità della sofferenza riferita. L'atteggiamento difensivo
del paziente suggerisce oltre alla patologia prettamente reumatologica anche
delle difficoltà nell'elaborazione del dolore.
In considerazione del quadro clinico
tendenzialmente cronicizzato appare impossibile il ritorno al posto di lavoro
occupato fino a luglio dell'anno scorso dove furono richieste mansioni
fisicamente impegnative in particolare per il rachide (vedi sopra).
Il lavoro che svolge attualmente è invece da
considerare idoneo per le condizioni fisiche presenti e può essere svolto in
maniera normale. Ciò vale anche per delle attività alternative nel settore
del montaggio, assemblaggio o controllo. Il paziente non può alzare pesi dal
suolo in maniera regolare e superiori a 10-12- kg circa, sono inoltre
controindicati movimenti ripetitivi di flessione/estensione, rispettivamente di
rotazione con il tronco. Posizioni statiche possono essere assunte senza
interruzione fino a 2 ore (in piedi) rispettivamente un'ora (seduto). Non vi è
un limite nello spostarsi.
Il paziente può far uso in maniera normale
delle sue braccia e delle sue mani." (Doc. AI 6)
·
sempre il dr. __________ nel suo rapporto
3 febbraio 2004 ha osservato (sottolineature del redattore):
"
(...)
Commento
Non vi sono nuovi aspetti del caso. Il
comportamento del paziente durante l'anamnesi e la visita clinica suggerisce
una forte componente funzionale possibilmente nell'ambito di difficoltà
nell'elaborare il dolore o (non da escludere) a scopi assicurativi. I miei
riscontri sono del resto simili a quanto descritto nei rapporti citati sopra
(Dr. __________, ottobre 2003, ospedale __________, novembre 2003, Dr. __________,
dicembre 2003).
Non vi è una patologia strutturale e/o
funzionale dell'apparato locomotorio che potrebbe giustificare un'inabilità lavorativa
in un'attività confacente.
Per il lavoro svolto inizialmente (alla catena di montaggio di radiatori) con
l'obbligo di effettuare movimenti ripetitivi con il rachide rispettivamente di
alzare pesi importanti il paziente risulta inabile al lavoro al 100% ed in
forma definitiva. Per delle attività che possono rispettare i limite
dell'esigibilità descritti a pag. 4 del rapporto del 18.04.2003 non vi è invece
dal lato reumatologico alcuna inabilità lavorativa (senza alzare pesi dal suolo
in maniera regolare e superiore a 10-12 kg circa, senza movimenti ripetitivi di
flessione/estensione rispettivamente di rotazione con il tronco; posizioni
statiche senza interruzione non oltre 2 ore (in piedi) rispettivamente un'ora
(seduto)). L'attività da ultimo assegnata dal datore di lavoro sembra aver
corrisposto a ciò con un'abilità lavorativa normale.
Il reinserimento nel mondo del lavoro del
signor RI 1 è ostacolato dall'atteggiamento del paziente ma non dalle sue
condizioni fisiche." (Doc. AI 6)
·
con rapporto 18 febbraio 2004, posta la diagnosi
di “sindrome pseudo radicolare, con esacerbazione e sciatalgie recidivanti ,
TAC con protusione dell’interspazio L5-S1” ed evidenziata un’incapacità
lavorativa nell’ultima professione esercitata (operaio generico) del 100% dal
13 maggio 2003, il medico curante dr. __________ ha in particolare
precisato che l’assicurato “lamenta disturbi soggettivamente molto
importanti, oggettivamente è difficile valutare la situazione”, che “i
dolori sono particolarmente invalidanti, qualsiasi tipo di
posizione,particolarmente nella posizione seduta, sotto sforzo il paziente è
impossibilitato ad effettuare qualsiasi lavoro”, che relativamente
all’esigibilità di altre attività “sicuramente si tratta di valutare quali,
ma probabilmente un’attività di magazziniere o di custode che non abbia ad
effettuare sforzi importanti. In quel caso non vi sarebbero grosse limitazioni”
(doc. AI 7, sottolineature del redattore);
·
con rapporto 27 febbraio 2004 il dr. __________,
reumatologo ha messo in rilievo come l’assicurato presenti difficoltà nel sollevare
o spostare pesi sopra i 10 kg ma sia in grado di svolgere in misura
praticamente totale attività leggere evitando posizioni inergonomiche
prolungate (doc. AI 8);
·
nel certificato 7 ottobre 2004 il dr. __________,
internista e reumatologo, ha osservato (sottolineature del redattore):
" Il paziente, che conosco dal 27.07.2004, presenta una sindrome
lombospondilogena sinistra cronica e
cervicobrachialgie à sinistra di carattere tendomiopatico di origine plurifattoriale.
Riscontro una discopatia L5/4 e L314 con
retrolistesis di L3 su L4 e note spondilartrosiche e una lieve scoliosi lombare
sinistroconvessa. Tali aspetti organici sono combinati con un disturbo
somatoforme da dolore persistente, una compromissione biopsicosociale ed un
decondizionamento fisico.
In una tale complicata situazione, la
valutazione della capacità lavorativa globale deve venir effettuata in maniera
differenziata, tenendo conto sia degli aspetti prettamente teorici e
reumatologici che dei fattori extrareumatologici che possono in pratica
Considerandi
influenzare la capacità lavorativa globale.
Se, dal punto di vista prettamente
reumatologico, un lavoro pesante è da considerare assolutamente controindicato,
un'attività leggera adattata con porto dì pesi non ripetutamente superiori ai 10
Kg, senza movimenti ripetitivi di inclinazione/reclinazione o rotazione del
tronco senza posizioni invariate per periodi prolungati con possibilità di
variare la posizione senza esposizione a vibrazioni o a brusche variazioni di
temperatura, senza attività costantemente con braccia sopra all'orizzontale,
potrebbe esser presa in considerazione teoricamente in misura del 100% con un
rendimento variabile fra l'80 e il 100%.
Praticamente, tenendo conto specialmente
dal disadattamento socio-culturale, degli scarsi meccanismi di coping, delle
risorse molto ridotte del paziente (poca flessibilità, poca iniziativa
personale. formazione minima), tale attività teorica appare di realizzazione
illusoria o per lo meno di dubbia esigibilità.
Vista l'esistenza di componenti
extrareumatologiche di cui sopra con ripercussione biopsicosociale, consiglio
una valutazione psichiatrica per giudicare l'incidenza dei problemi
extrareumatologici sulla capacità lavorativa globale." (Doc. AI 27)
- alla
luce di surriferita certificazione medica è da ritenere siccome provato con il
grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 125
V 195 consid. 2 con riferimenti) che l’assicurato è totalmente incapace a
svolgere attività pesanti (quale quella di operaio generico addetto alla catena
di montaggio di radiatori (con mansioni pesanti) esercitata sino al 2002, ma che
presenta - come attestato in particolare dagli succitati specialisti __________
e __________ (reumatologi) e come del resto confermato dai medici SMR (doc. AI
15.
e 31) - una capacità lavorativa residua in attività leggere adeguate rispettose
delle controindicazioni evidenziate da detti specialisti; tali attività
corrispondono a quelle considerate dall’Ufficio AI, sulla scorta della
valutazione del consulente in integrazione del 25 giugno 2004 (doc. AI 16), nel
querelato provvedimento;
- stante
l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
ivi riferimenti; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61), se
necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a
e sentenze ivi citate; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, p. 221) - al fine della
determinazione del reddito da invalido deve essere infatti considerata quel
tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la
propria capacità lavorativa residua, tale attività non corrispondendo
necessariamente quindi a quella effettivamente intrapresa malgrado
l’invalidità. Per tale ragione non può essere in casu censurato l’operato
dell’amministrazione laddove - nella decisione su opposizione e sulla scorta
della valutazione economica (rimasta incontestata) del consulente in
intergrazione - ha considerato quale reddito da invalido quello che
l’assicurato potrebbe ipoteticamente conseguire in suddette attività adeguate, esigibili
in misura pressoché totale (il consulente ha invero considerato una riduzione
pari al 5%) e ciò indipendentemente dal grado d’incapacità lavorativa - cui
sembra alludere l’insorgente nel gravame -riscontrato durante l’anno di carenza
di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, determinante per la fissazione
dell’eventuale decorrenza del diritto alla rendita e non corrispondente
(necessariamente) al grado d’incapacità al guadagno da valutarsi, trascorso il
termine di carenza, giusta i dettami dei succitati artt. 16 LPGA risp. 28 cpv.
2.
vLAI (in argomento Meyer-Blaser, op. cit., p. 233s);
- per
il resto deve essere osservato che il settore d’attività cui rinvia l’Ufficio
AI nella decisione 1. luglio 2004 confermata con il qui contestato provvedimento,
quale settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute,
corrisponde a quel mercato del lavoro accessibile a lavoratori non qualificati
ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche.
Occorre tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA
25.
febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p.
49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad
attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore
dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di
sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi
sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti
prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA
25.
febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);
- la
refertazione medica agli atti contenendo elementi sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della
decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento
in cui essa è stata resa (in casu la decisione su opposizione 14 aprile 2005; DTF
127.
V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102), non appare necessario procedere
agli ulteriori accertamenti quali in particolare l’erezione di una nuova
perizia medica (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. fra le
tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11
dicembre 2003 nella causa R. [U 239/02]);
-
con riferimento a quanto attestato dal dr. __________ (doc. AI 27) in merito
all’esistenza di componenti extrareumatologiche, non può non essere rilevato
che il disadattamento socio-culturale, gli scarsi meccanismi di coping (insieme
di strategie comportamentali e mentali messe in atto per fronteggiare una certa
situazione) come pure la ridotta flessibilità e iniziativa personale nonché la
formazione minima non costituiscono, quali fattori psicosociali o
socioculturali, affezioni alla salute suscettibili di originare un’invalidità
ai sensi della LAI (DTF 127 V 294), non senza osservare come nel
fascicolo non sia del resto rinvenibile alcun atto medico idoneo ad attestare o
che permetta di ipotizzare che l’assicurato è portatore di affezioni psichiche
di carattere invalidante;
-
stante quanto sopra, la
decisione contestata merita conferma mentre il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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