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Decisione

32.2005.63

Determinazione del grado d'invalidità di una persona con attività lucrativa esercitata a tempo parziale (metodo misto). In casu nessun grado d'invalidità pensionabile.

27 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il diniego di prestazioni;

- che con il

presente ricorso l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha ribadito il

riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita, eventualmente ad una mezza

rendita, a decorrere dal luglio 2000 e, facendo riferimento al succitato rapporto,

ha contestato la perizia del SAM laddove si riferisce alla patologia

psichiatrica:

" Secondo il perito psichiatrico del SAM, la ricorrente

non sarebbe attualmente limitata nella propria capacità lavorativa da problemi

psichici. Da parte sua, la ricorrente ribadisce che vi è un notevole danno alla

salute di natura psichica e riferisce alle certificazioni del Dr. med. __________,

medico specialista in psichiatria e psicoterapia, all'attenzione dell'intimata.

Ora, se per prassi

giudiziaria si dà maggior peso a valutazioni mediche peritali rispetto a quelle

dei medici curanti delle persone assicurate, è pur vero che nei casi di

malattie di natura psichica non è possibile fondare una valutazione definitiva

dello stato di salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa sulla

base di una visita ambulante, ma è più corretto attenersi a una valutazione

fondata su vari incontri tra medico e paziente. Nel caso concreto si ritiene

più fondata la valutazione del Dr. __________. E' pertanto da ammettere un

diritto a un quarto di rendita d'invalidità, eventualmente a una mezza-rendita

d'invalidità a decorrere da luglio 2000." (Doc. I)

- che mediante

risposta di causa 6 giugno 2005 l’Ufficio AI ha invece proposto di respingere

il ricorso.

considerato in diritto:

- che la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

- che oggetto

del contendere è sapere se RI 1 presenti un’invalidità di grado pensionabile;

- che secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %;

- che ai

sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Considerandi

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104.

V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.

Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

- che

nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente

un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art.

27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002

rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"Qualora l’assicurato

eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre

determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni

consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità

patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

- che dal

referto 17 marzo 2004 (doc. AI 34) risulta che i periti del SAM, dopo aver

esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto

capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica

(dr. med. __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________)

e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli

consulti e del soggiorno dell’assicurata presso il citato centro di

accertamento, poste le diagnosi invalidanti di somatizzazione (ICD 10, F 45.0),

di dorsalgie e lombalgie croniche, di sindrome di Raynaud primaria, nonché di

un linfoma gastrico della zona marginale di tipo MALT, i periti hanno valutato

un’incapacità lavorativa globale del 25% nelle attività finora svolte dall’assicurata

(commessa e cassiera) del 15% quale casalinga e del 20% in attività lavorative

leggere e adatte in cui essa possa evitare movimenti ripetitivi di

flessione/estensione o rotazione del tronco, in cui possa rispettare le regole

di ergonomia della schiena ed, infine, dove possa evitare posizioni statiche

prolungate (doc. AI 38);

- che con

il gravame la ricorrente, sulla base del rapporto 13 settembre 2004 del proprio

psichiatra curante, contesta la perizia SAM in particolare per quel che concerne

l’aspetto extra-somatico;

- che nell’ambito

della perizia SAM, con rapporto 12 febbraio 2004 il dr. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome da dolore

somatoforme, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 20%;

- che

invece nel certificato medico 13 settembre 2004 lo psichiatra curante, dr. __________,

ha riscontrato nell’assicurata un’alterazione della personalità causata dalla

malattia che, a suo dire, giustifica un’inabilità lavorativa del 50% dovuta

principalmente alla “riduzione delle capacità di tollerare gli stress da

lavoro in ambiente ove forti sono le pressioni” (doc. AI 43);

- che pur

ammettendo, per ipotesi di lavoro, un’incapacità lavorativa al 50% quale

salariata, la ricorrente non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità

pensionabile, tenuto conto del grado di riparto tra attività salariata e

mansioni domestiche, nonché del grado d’incapacità del 15% quale casalinga,

entrambi fissati dall’Ufficio AI e rimasti incontestati, ammontando il grado d’invalidità

globale al 38% (66 x 50% + 34 x 15%);

- pertanto la decisione su opposizione merita

conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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