32.2005.63
Determinazione del grado d'invalidità di una persona con attività lucrativa esercitata a tempo parziale (metodo misto). In casu nessun grado d'invalidità pensionabile.
27 ottobre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2005.63
Data decisione, Autorità:
27.10.2005, TCA
Titolo:
Determinazione del grado d'invalidità di una persona con attività lucrativa esercitata a tempo parziale (metodo misto). In casu nessun grado d'invalidità pensionabile.
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28ter LAI
art. 16 LPGA
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.63
BS/td
Lugano
27 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto:
- che RI 1,
classe 1961, professionalmente attiva a tempo parziale quale venditrice, nel mese
di luglio 2001 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti AI (doc. AI
1);
- che esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in
seguito: SAM), con decisione 26 luglio 2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto
alla rendita, rilevando quanto segue:
" (...)
Dalla documentazione
medico-specialistica acquisita all’incarto, ed in particolare dalla perizia
allestita dal Servizio accertamento medico AI di Bellinzona, si evince
l’inabilità del 25% nella professione svolta di commessa/cassiera, mentre in attività
rispecchianti le indicazioni mediche sono eseguibili con una riduzione del
10-15%; quale casalinga viene valutata un’inabilità del 15%.
Seppur ammettendo un’invalidità del 25% quale salariata, che potrebbe essere
inferiore considerando il reddito conseguibile in altre attività generiche non
richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispecchianti le indicazioni
mediche, si giunge alla seguente situazione:
attività
quota parte limitazione grado AI
salariata 66
% 25 % 16 %
casalinga 34
% 15 % 5 %
grado d’invalidità 21
%
Essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione in assenza di
una prima formazione professionale di base. " (Doc. AI 38)
- che avverso
la decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione
producendo un rapporto del suo psichiatra curante attestante una rilevante
patologia di natura extra-somatica con conseguente limitazione della capacità
lavorativa al 50% (doc. AI 43);
- che con
decisione 13 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato
Fatti
il diniego di prestazioni;
- che con il
presente ricorso l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha ribadito il
riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita, eventualmente ad una mezza
rendita, a decorrere dal luglio 2000 e, facendo riferimento al succitato rapporto,
ha contestato la perizia del SAM laddove si riferisce alla patologia
psichiatrica:
" Secondo il perito psichiatrico del SAM, la ricorrente
non sarebbe attualmente limitata nella propria capacità lavorativa da problemi
psichici. Da parte sua, la ricorrente ribadisce che vi è un notevole danno alla
salute di natura psichica e riferisce alle certificazioni del Dr. med. __________,
medico specialista in psichiatria e psicoterapia, all'attenzione dell'intimata.
Ora, se per prassi
giudiziaria si dà maggior peso a valutazioni mediche peritali rispetto a quelle
dei medici curanti delle persone assicurate, è pur vero che nei casi di
malattie di natura psichica non è possibile fondare una valutazione definitiva
dello stato di salute e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa sulla
base di una visita ambulante, ma è più corretto attenersi a una valutazione
fondata su vari incontri tra medico e paziente. Nel caso concreto si ritiene
più fondata la valutazione del Dr. __________. E' pertanto da ammettere un
diritto a un quarto di rendita d'invalidità, eventualmente a una mezza-rendita
d'invalidità a decorrere da luglio 2000." (Doc. I)
- che mediante
risposta di causa 6 giugno 2005 l’Ufficio AI ha invece proposto di respingere
il ricorso.
considerato in diritto:
- che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che oggetto
del contendere è sapere se RI 1 presenti un’invalidità di grado pensionabile;
- che secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %;
- che ai
sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Considerandi
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104.
V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
- che
nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente
un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art.
27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002
rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre
determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
- che dal
referto 17 marzo 2004 (doc. AI 34) risulta che i periti del SAM, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. med. __________), reumatologica (dr. __________), oncologica (dr. __________)
e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli
consulti e del soggiorno dell’assicurata presso il citato centro di
accertamento, poste le diagnosi invalidanti di somatizzazione (ICD 10, F 45.0),
di dorsalgie e lombalgie croniche, di sindrome di Raynaud primaria, nonché di
un linfoma gastrico della zona marginale di tipo MALT, i periti hanno valutato
un’incapacità lavorativa globale del 25% nelle attività finora svolte dall’assicurata
(commessa e cassiera) del 15% quale casalinga e del 20% in attività lavorative
leggere e adatte in cui essa possa evitare movimenti ripetitivi di
flessione/estensione o rotazione del tronco, in cui possa rispettare le regole
di ergonomia della schiena ed, infine, dove possa evitare posizioni statiche
prolungate (doc. AI 38);
- che con
il gravame la ricorrente, sulla base del rapporto 13 settembre 2004 del proprio
psichiatra curante, contesta la perizia SAM in particolare per quel che concerne
l’aspetto extra-somatico;
- che nell’ambito
della perizia SAM, con rapporto 12 febbraio 2004 il dr. __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome da dolore
somatoforme, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 20%;
- che
invece nel certificato medico 13 settembre 2004 lo psichiatra curante, dr. __________,
ha riscontrato nell’assicurata un’alterazione della personalità causata dalla
malattia che, a suo dire, giustifica un’inabilità lavorativa del 50% dovuta
principalmente alla “riduzione delle capacità di tollerare gli stress da
lavoro in ambiente ove forti sono le pressioni” (doc. AI 43);
- che pur
ammettendo, per ipotesi di lavoro, un’incapacità lavorativa al 50% quale
salariata, la ricorrente non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità
pensionabile, tenuto conto del grado di riparto tra attività salariata e
mansioni domestiche, nonché del grado d’incapacità del 15% quale casalinga,
entrambi fissati dall’Ufficio AI e rimasti incontestati, ammontando il grado d’invalidità
globale al 38% (66 x 50% + 34 x 15%);
- pertanto la decisione su opposizione merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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