32.2005.65
Assicurato vittima di un infortunio. Perizia giudiziaria per accertare il carattere invalidante dell'affezione psichica. Riconosciuta una mezza rendita. Determinazione della decorrenza dell'anno di ca
18 ottobre 2006Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.65
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di un infortunio. Perizia giudiziaria per accertare il carattere invalidante dell'affezione psichica. Riconosciuta una mezza rendita. Determinazione della decorrenza dell'anno di carenza, rispettivamente l'inizio del diritto alla rendita.
DECORRENZA DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 29 agg. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.65
BS/td
Lugano
18 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, di professione montatore di rolladen, in data 25 gennaio 1990 è scivolato
sul ghiaccio mentre stava pattinando ed ha sbattuto il ginocchio destro contro
una balaustra, fratturandolo.
Il caso è stato assunto dalla __________, la quale, con decisione su
opposizione 26 marzo 1996, ha assegnato una rendita d’invalidità del 10% a
decorrere dal 1° agosto 1995.
In
parziale accoglimento del ricorso contro la succitata decisione, con sentenza del
17 gennaio 1997, cresciuta in giudicato, il TCA ha riconosciuto all’assicurato
il diritto ad una rendita d’invalidità del 15% (inc. 35.1996.69).
Con
scritto 10 settembre 1997 RI 1 ha chiesto una revisione della rendita,
sostenendo un rilevante peggioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche.
Mediante decisione formale 8 maggio 1998, confermata con la successiva
decisione su opposizione 2 luglio 1998, la __________ ha respinto la domanda di
revisione, negando un notevole cambiamento della situazione valetudinaria e
respingendo la tesi secondo cui il ricorrente presenta dei disturbi psichici in
relazione all’evento infortunistico del 1990.
Avverso la succitata decisione l’assicurato è nuovamente insorto al TCA. Sulla
base delle risultanze della perizia giudiziaria del __________ __________ di __________,
con sentenza del 23 marzo 2001, rimasta incontestata, questa Corte ha respinto
il ricorso in quanto il peggioramento accertato al ginocchio destro non aveva
modificato l’esigibilità lavorativa in attività adeguate ed i disturbi
psichici, oltre all’accertata assenza di un nesso causale certo tra gli stessi
e l’infortunio, non sono stati ritenuti invalidanti (inc. 35.1998.104).
1.2. A
seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata dall’assicurato
nel dicembre 1991, l’Ufficio AI ha avviato una riformazione professionale quale
impiegato d’ufficio, conclusasi nell’estate del 2002 con il conseguimento del
relativo certificato federale di capacità lavorativa (doc. AI 149).
Di
conseguenza, con progetto di decisione 4 settembre 2002 l’amministrazione ha
ritenuto l’assicurato pienamente integrato in modo da conseguire un reddito
escludente il diritto ad una rendita (doc. AI 151).
A seguito dalla trasmissione da parte dell’assicurato del certificato 11
novembre 2002 redatto dallo psichiatra curante (dr. __________), attestante un
peggioramento dello stato di salute ed un grado di capacità lavorativa del 50%,
l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia
psichiatrica con lo scopo di valutare il danno alla salute psichico e le
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Tenuto conto delle risultanze peritali (doc. AI 166), nonché del relativo
complemento (doc. AI 169), l’amministrazione ha accertato un’inabilità
lavorativa di natura psichiatrica del 50% in qualsiasi professione e
determinato un grado d’invalidità del 59%, con diritto ad una mezza rendita dal
1° gennaio 2003 (sub. doc. AI 173).
A seguito del parere negativo dell’UFAS in merito alla concessione di una
rendita d’invalidità (doc. AI 176), il caso è stato sottoposto all’esame del
Servizio medico regionale dell’AI (SMR).
1.3. Con
decisione 23 giugno 2004 l’Ufficio AI ha formalmente ritenuto l’assicurato
convenientemente integrato, escludendo nel contempo il diritto all’erogazione
di una rendita.
Questa è la motivazione adottata:
" A titolo abbondanziale le comunichiamo che dalla
documentazione medica acquisita agli atti non risulta che il danno alla salute,
di cui l'assicurato è portatore, gli comporti un'incapacità al lavoro e,
dunque, al guadagno tale, nell'attività di impiegato d'ufficio precedentemente
appresa tramite riformazione AI, da giustificare un grado di invalidità
sufficiente a riconoscere qualsivoglia prestazione dell'assicurazione
invalidità. In un primo tempo, sulla base della perizia specialistica esperita
in data 16.05.2003 dal Dr. __________, si era ritenuta giustificata
l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità; l'ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali (UFAS) di Berna non ha però ritenuto opportuno procedere
con l'erogazione della citata prestazione. Il dossier è stato quindi
successivamente ritrasmesso al nostro Servizio Medico Regionale il quale, dopo
attento esame, sia di suddetta perizia specialistica, sia della perizia __________
effettuata a suo tempo per conto dell'assicuratore LAINF, giustifica
un'incapacità lavorativa solamente per ciò che concerne l'affezione
post-traumatica nell'attività svolta prima della riformazione (montatore di
rolladen); per contro, in attività adeguate, rispettose delle limitazioni
fisiche dettate dal danno alla salute (come l'attività di impiegato d'ufficio),
l'assicurato risulta totalmente abile.
Dal
lato psichico, le diagnosi del Dr. __________, ossia disturbo dell'adattamento
post-traumatico con sintomatologia depressiva e dipendenza etilica in disturbo
di personalità mista, in considerazione del fatto che il disturbo
dell'adattamento era regredito e visto che l'assicurato abusa di alcol e ne
subisce le conseguenze sul piano dell'espletamento dell'attività lavorativa e
che, dunque, le caratteristiche dell'etilista si sovrappongono e accentuano i
tratti caratteriali in modo tale da farli apparire di altra patologia, non
possono essere ritenute come limitanti e limitative della capacità lavorativa,
in considerazione del grosso influsso derivante dall'etilismo.
Da
ciò fa dunque d'uopo riconoscere che l'attività proposta è oggetto di
riformazione (ossia impiegato d'ufficio) sia normalmente esigibile.
Preso
in considerazione quanto sopra esposto, giudichiamo pertanto il RI 1
convenientemente reintegrato e chiudiamo il caso senza l'attribuzione di
ulteriori prestazioni." (Doc. AI 183)
1.4. Con
decisione su opposizione 14 aprile 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego
di prestazioni sostenendo in particolare che i disturbi lamentati sono da “ricollegare
a fattori esterni sfavoreli, quali ad esempio le difficoltà a livello sociale,
nonché il pregresso abuso etilico, che come visto non può essere in quanto tale
coperto dall’Assicurazione invalidità” (doc. AI 197).
1.5. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,
ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto che gli
venga assegnata, “previo (un eventuale) accertamento peritale atto a determinare
l’incidenza del disturbo della personalità e dello stato depressivo sulla di
lui abilità lavorativa – una rendita d’invalidità nella misura del 50%”. Il
ricorrente è sostanzialmente del parere che la patologia psichiatrica
invalidante sia indipendente dalla problematica legata al consumo di sostanze
alcoliche.
1.6. Mediante
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, allegando
un parere del proprio servizio medico (SMR) in merito ai nuovi atti medici
presentato dall’assicurato.
1.7. L’11
luglio 2005 il legale del ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa
(VII).
1.8. Con
decreto 20 febbraio 2006 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’esecuzione di
una perizia psichiatrica affidata al dr. __________ di __________ (XVIII).
Il
10 agosto 2006 il perito ha rassegnato il referto (XXI).
Con
scritti 25 settembre 2006 le parti hanno preso posizione in merito alla
perizia.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOC e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
In
particolare il ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di aver negato il carattere
invalidante della sua affezione psichica.
Non
contestato è il fatto che le conseguenze somatiche dell’infortunio del 1990 non
permettono all’assicurato di esercitare la sua originaria professione di
montatore di rolladen, ma consentono unicamente lo svolgimento di attività
fisicamente leggere, prevalentemente sedentarie. In tal senso va ricordato che nel
2002 il ricorrente ha concluso positivamente la riformazione professionale ottenendo
il certificato di capacità quale impiegato d’ufficio (cfr. rapporto 31 luglio
2002 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 150).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quel che concerne la questione legata ai problemi d’ordine psichico, va
innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché
il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che
lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.
10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004 nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Conformemente
alla giurisprudenza l’alcolismo,
l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé
motivare una invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una
malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito
un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se
essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002
p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo
specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I
192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no.
1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
Occorre pertanto verificare se la dipendenza è la conseguenza di un
danno alla salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se
la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a
diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata.
(Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6, in quel caso di trattava di dipendenza
da sostanze stupefacenti).
La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione
sociale, per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé dei
scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge
(Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).
2.6. Nell’ambito
dell’istruttoria l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________ di
espletare una perizia psichiatrica.
Nel referto 28 luglio 2003 lo specialista ha diagnosticato un disturbo
dell’adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva e di dipendenza
etilica (dispomania) in disturbo di personalità mista (ICD.10 43.25; F10.26;
F61.0).
Egli
ha ritenuto un’incapacità lavorativa del 50%, facendo tuttavia presente che “dal
punto di vista psichiatrico non vi sono limitazioni di tipo di attività. La
limitazione è posta sulla quantità di lavoro diminuita per la presenza di una
patologia etilica con concomitante disturbo della personalità” (sottolineatura
del redattore; cfr. perizia pag. 12 risposta no. 3).
Il
dr. __________ ha poi evidenziato che la prognosi è negativa se il peritando non
si sottopone ad un programma psicosociale a lungo termine (riposta no. 5) e che
“una rendita AI parziale e limitata potrebbe teoricamente limitare gli
eccessi del peritando in comportamenti sempre più antisociali “(punto D).
Con
scritto 7 agosto 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha chiesto al perito di
specificare se l’inabilità lavorativa del 50% è ascrivere alle conseguenze del
disturbo della personalità e della sindrome depressiva nel cui contesto
s’inserisce l’etilismo cronico oppure se l’inabilità al lavoro è dovuta in
primo luogo all’etilismo (doc. AI 168). Al riguardo, il 12 agosto 2003 il
perito non ha fornito una convincente risposta (doc. AI 169).
Dopo
aver preso conoscenza della perizia giudiziaria del __________ eseguita nell’ambito
della controversia LAINF, dalla quale in particolare era emersa una regressione
della patologia psichiatrica, con nota 4 giugno 2004 il dr. __________, medico
responsabile del SMR, ha evidenziato quanto segue:
" Ho potuto rivedere la documentazione riguardante il
signor RI 1 e confrontare gli atti medici.
Riassumendo
si tratta di paziente portatore di lesioni post-infortunistiche e di patologia
psichiatrica.
Per
quanto riguarda le lesioni e i residui post-infortunistici vi è concordanza di
pareri, in particolare si ammette che la professione iniziale (Storenmonteur)
non sia più esigibile e che un'attività leggera dove gli arti inferiori non
siano sollecitati vi sia piena capacità lavorativa.
Risulta
che dal lato somatico la riformazione in attività di tipo commerciale/amministrativo
era adeguata ed esigibile.
La
questione psichiatrica è stata esaminata a fondo a due riprese, la prima al __________
di __________ su ordine del Giudice nella causa contro la __________ (giunta a
noi a inizio dicembre 2003 e completata a fine dicembre), la seconda richiesta
da noi al Dr. __________, psichiatria FMH poiché non a conoscenza della
precedente.
La
perizia giudiziaria (somatica e psichiatrica) indica l'iter clinico la
valutazione dei disturbi, l'esame del paziente e conclude dal lato diagnostico
con le note patologie dell'apparato locomotore e nota l'assenza di diagnosi
psichiatrica.
Il
dr. __________, dopo l'esame dettagliato, le diagnosi poste dai curanti di
disturbo dell'adattamento post-traumatico con sintomatologia depressiva,
dipendenza etilica di disturbo di personalità mista.
Possiamo
costatare (vedi perizia __________) che il disturbo dell'adattamento era
regredito, anche se la continuazione delle cure, aveva spinto i curanti a
ritenere la diagnosi iniziale. Un disturbo di personalità non era evidente nel
2002, anche se i tratti personologici erano ai limiti della normalità.
Ciò
che risulta ora in modo evidente è che il paziente abusa di alcol e ne subisce
conseguenze sul piano dell'espletamento di attività e sul piano giudiziario e/o
amministrativo.
Le
caratteristiche dell'etilista si sovrappongono e accentuano tratti caratteriali
in modo tale da farli apparire come segno di altra patologia.
Si
osserva poi che le diagnosi indipendenti dall'etilismo avevano permesso all'assicurato
di seguire un iter lavorativo/formativo.
In
tale condizione le diagnosi poste dal Collega __________ non possono essere
ritenute come limitative della CL a causa del grosso influsso dell'etilismo.
Ne
consegue che l'attività proposta e oggetto di riformazione è normalmente
esigibile." (Doc. AI 181)
Pertanto,
ritenuto come l’inabilità lavorativa sia sostanzialmente la causa dell’abuso di
sostanza alcoliche, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
In sede di opposizione, l’assicurato ha prodotto due scritti: quello del medico
(dr. __________) e dello psichiatra curanti (dr. __________). Dopo aver fatto
esaminare tali atti dal SMR, con la decisione qui contestata l’amministrazione
ha confermato il diniego di prestazioni essendo la patologia extra somatica legata
alle difficoltà sociali ed all’etilismo, non coperte dall’AI.
Con
il ricorso l’assicurato, fondandosi sul rapporto 10 maggio 2005 del dr. __________,
sostiene invece che i disturbi di natura psichica sono da ricondurre ad un forte
disturbo di personalità ed a un permanente stato depressivo a causa della
situazione sociale in cui si trova.
2.7. Ritenendo
necessario l’espletamento di una perizia giudiziaria, in particolare per
valutare l’incidenza della problematica legata al consumo dell’alcol sulla
patologia psichiatrica, il TCA ha incaricato il dr. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia già consultato nell’ambito della causa LAINF (cfr.
consid. 1.1), di procedere ad una valutazione peritale.
Dal referto 10 agosto 2006 si evince che il perito, dopo aver proceduto
all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi ed alle constatazioni
oggettive, ha diagnosticato una distimia (ICD 10: F 34.1) ed un disturbo della
personalità con tratti narcisistici e dipendenti (ICD 10: F 61.0).
In
merito al problema etilica, il perito l’ha ritenuta d’importanza secondaria rappresentando
la distimia e la depressione le cause principali del danno alla salute (cfr.
perizia pag. 5 in fondo/6).
Evidenziando
un marcato peggioramento della componente psichiatrica rispetto all’ultima
visita avvenuta nel 2000, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al
50% in qualsiasi attività dall’inizio del 2002. Egli ha escluso un
miglioramento (doc. XXI).
Questo
Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata dettagliata valutazione
peritale. Occorre qui ricordare che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia
giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni
del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della
giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione
scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16
p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non
pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174
consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario,
nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base
Fatti
di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro
risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,
fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere
sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito
di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno
statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario
che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una
funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201
consid. 2a).
Del
resto, né l’Ufficio AI e l’assicurato hanno mosso alcuna contestazione in
merito alla perizia psichiatrica.
Interpellato
dal TCA per una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, con nota 15
settembre 2006, cui va prestata adesione, il dr. __________ del SMR ha concluso
come segue:
" l’attuale perizia psichiatrica conferma un impedimento
dal lato psichiatrico del 50%, impedimento presente dal 2002, più precisamente
dal 23 ottobre 2002, data della ripresa a carico da parte del dr. __________.
L’attività in cui l’assicurato è stato riformato risulta tuttora esigibile dal
lato somatico al 100% con impedimento quindi dal lato psichiatrico del 50%
(mezza giornata)." (Doc. XXIV/1)
2.8. Per quel che concerne la determinazione del grado
d’invalidità, con osservazioni 25 settembre 2006 l’Ufficio AI ha rilevato
quanto segue:
" In merito all’inizio del diritto alla rendita, quando a
causa di un danno alla salute un assicurato è costretto a cambiare professione
e che in seguito è colpito da una menomazione supplementare, l’incapacità
lavorativa media determinante per il periodo di attesa è valutato – se il grado
d’incapacità al lavoro corrisponde praticamente alla perdita di guadagno dovuta
allo stato di salute- confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire senza danni alla salute nella sua professione iniziale con il
reddito che percepisce ancora dopo l’insorgenza dell’impedimento supplementare
nella professione da ultimo esercitata (DTF 104 V 141).
Nel caso in questione, se vengono ripresi i dati esposti nel rapporto di fine
sorveglianza del consulente in integrazione professionale del 31 luglio 2002
(che indicava quale reddito ipotetico da valido quello di fr. 47'815.- ed il
reddito ipotetico da invalido in fr. 39'000.--), con l'ulteriore danno alla
salute che riduce la capacità lavorativa del Signor RI 1 da ottobre 2002 al
50%, emerge una perdita lucrativa del 59% (47'815 - 19'500 x 100 : 47'815). Lo
scrivente Ufficio ritiene tuttavia opportuno precisare, in merito al reddito
ipotetico da invalido, che per gli anni 2001/2002 e 2003 le Raccomandazioni salariali
dettate dalla Società __________ __________ __________ (__________), allegate
alla presente, hanno precisato per il livello C, nel quale rientra il Signor RI
1, uno stipendio minimo iniziale di fr. 39'992.--. Ne consegue un discapito
economico del 58%.
Si
osserva inoltre che il termine di attesa inizia quando nel singolo caso si
constata un chiaro pregiudizio alla capacità lavorativa, ritenendo di regola
rilevante un'incapacità al lavoro del 20% (Pratique VSI 1998 p. 126).
Il
precedente grado d'invalidità del 19% definito nel rapporto del consulente in
integrazione professionale del 31 luglio 2002, da correggere al 16% a
seguito di quanto indicato nelle Raccomandazioni salariali dettate dalla
Società __________ __________ __________ __________ (__________), non
permettere tuttavia di essere ritenuto quale rilevante per l'inizio del diritto
di attesa.
Pertanto,
con effetto dal 1° ottobre 2003, a seguito dell'anno di attesa, l'assicurato ha
maturato il diritto alla mezza rendita d'invalidità." (Doc. XXIV)
Per
contro, il 25 settembre 2006 l’assicurato ha fra l’altro evidenziato:
" (…) In relazione all'evento infortunistico subito dal
mio assistito nel lontano 1990, tengo ad osservare che mediante vostra
decisione del 17 gennaio 1997 (incarto n. 35.96.69) è stata riconosciuta a
favore di quest'ultimo una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF del 15%
(quindicipercento) a far tempo dal 1. agosto 1995. I medici che hanno avuto
modo di visitare a suo tempo il mio patrocinato, lo hanno ritenuto inabile al
lavoro nella sua professione di montatore di rolladen, e totalmente abile in
lavori leggeri adeguati. Per quanto concerne il raffronto dei redditi, è stato
accertato che senza il danno assicurato, il signor RI 1 nel 1995 avrebbe potuto
conseguire un reddito annuo pari a CHF 40'248.--; percontro, il guadagno da
invalido è stato determinato in CHF 35'000.-- annui.
Il
signor RI 1 è stato sottoposto dall'Ufficio AI del Canton Ticino ad una
riformazione professionale come impiegato di commercio, la quale è stata
positivamente conclusa nel giugno 2002. Il reddito da invalido conseguibile
durante il 1. anno d'impiego assomma a CHF 39'000.-- annui, e ciò sulla base
delle informazioni raccolte presso la Società Svizzera __________ __________ di
__________ (__________), Sezione di __________. Tenuto conto di una capacità
lavorativa complessiva residua pari al 35% (trentacinquepercento), il reddito
ipotetico che il mio cliente potrebbe realizzare ammonterebbe pertanto a CHF
14'086.80.--.
Di
conseguenza, il grado d'invalidità del mio assistito va stabilito secondo il
seguente calcolo:
(40'248
- 14'086.80) x 100 = 65%
40'248
(Doc. XXIII)
2.9. Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato:
a.
presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b.
è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Va
qui rilevato che in DTF 104 V 141ss (cfr. anche Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 234) il TFA si è chinato sulla questione della determinazione del periodo
di attesa e, quindi, della decorrenza della rendita, nel caso di un assicurato
che non può più esercitare la precedente professione, guadagna meno nella nuova
attività e più tardi, nell'attività sostitutiva, subisce un'ulteriore perdita
di guadagno dovuta al suo stato di salute. L'Alta Corte federale si è in
particolare così espressa:
" Es stellt sich somit die Frage, wann die Wartezeit als
eröffnet gelten muss, wenn ein Versicherter zwar in seinem zuletzt ausgeübten
Beruf noch nicht erheblich behindert, wohl aber in dem Sinne bereits
teilinvalid ist, dass er seinen früheren, einkommensmässig höherwertigen Beruf
überhaupt nicht mehr ausüben kann. Sowenig für die Bestimmung der
durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit und damit für die Eröffnung der Wartezeit
lediglich auf die Arbeitsunfähigkeit in dem Beruf abgestellt werden darf, den
der Versicherte zuletzt im Zustande der Teilinvalidität ausgeübt hat, sowenig
darf die Arbeitsunfähigkeit im ursprünglichen, ohne Gesundheitsschaden
ausgeübten Beruf allein massgebend sein. Im Interesse der rechtsgleichen
Behandlung aller Versicherten muss jedenfalls dann, wenn - wie im vorliegenden
Fall - der Grad der Arbeitsunfähigkeit praktisch der gesundheitlich bedingten
Erwerbseinbusse entspricht, zur Bestimmung der massgebenden durchschnittlichen
Arbeitsunfähigkeit das Einkommen, das der Versicherte ohne
Gesundheitsschädigung in seinem ursprünglich ausgeübten Beruf erzielen könnte,
in Beziehung gesetzt werden zu jenem Einkommen, das er nach Eintritt der
zusätzlichen Behinderung im zuletzt ausgeübten Beruf noch erreicht. Aus dem
Vergleich dieser beiden Einkommen ergibt sich die für die Wartezeit massgebende
durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit, die nun die zeitliche Festlegung der
360tägigen Wartezeit erlaubt."
Quindi,
l’incapacità al lavoro media determinante per il periodo di attesa è valutata –
nella misura in cui il grado d’incapacità lavorativa corrisponde praticamente
alla perdita di guadagno dovuto allo stato di salute – confrontando il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute nella sua
professione iniziale con il reddito che percepisce ancora dopo l’insorgenza
dell’impedimento supplementare nella professione da ultimo esercitata.
Nel
caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza e tenuto conto dei
redditi indicati nello scritto 25 settembre 2006 dall’amministrazione, da
ottobre 2002 l’incapacità lavorativa media (derivante dal danno alla salute
psichica sorto successivamente a quello somatico derivante dall’infortunio del
1990) risulta essere del 58% (fr. 47'815 di reddito da valido quale montatore
di rolladen; fr. 19'996 [39'992:2] di reddito da invalido quale impiegato
d’ufficio al 50%), rispettivamente del 59% se si tiene conto dei redditi presi
in considerazione dal consulente nel rapporto 31 luglio 2002.
Fino
a settembre 2002 il grado è stato invece del 19%, cosi come stabilito nel già
citato rapporto 31 luglio 2002, rispettivamente del 16%, come corretto nelle
osservazioni 25 settembre 2006. Tali circostanze non possono essere considerate
ai fini dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, essendo in entrambi i casi il tasso
d’incapacità lavorativa inferiori al 20%.
Infine,
questa Corte concorda nel quantificare il reddito da invalido in fr. 39'992,
corretto dall’Ufficio AI nelle osservazioni 25 settembre 2006, più conforme
alla realtà del caso concreto, poiché, come si evince dalle allegate “Raccomandazioni
salariali della __________” per gli anni 2001/2002 e 2003 (doc. XXVI/2), corrisponde
al salario minimo di un impiegato d’ufficio con livello di funzione C, con un profilo
di formazione professionale di apprendistato commerciale di 3 anni oppure con un
diploma di scuola di commercio, ciò che è il caso dell’assicurato.
Non
merita invece conferma il calcolo proposto dal ricorrente per il solo fatto che
l’incapacità lavorativa globale nella professione d’impiegato d’ufficio è del
50%. Vero che con la sentenza 17 gennaio 1997 questo TCA aveva fissato un grado
d’invalidità del 15% raffrontando il reddito da montatore di rolladen (reddito
da valido) con quello in attività leggere adeguate (reddito da invalido). Ma è
altrettanto vero che successivamente, nel 2002, il ricorrente è stato riformato
quale impiegato d’ufficio motivo per cui, come esposto sopra, fa stato, a
titolo di reddito da invalido, quanto percepito in tale professione, tenuto
conto di una residua capacità lavorativa del 50% per motivi psichiatrici.
In
conclusione, visto quanto sopra, il ricorrente ha diritto ad una mezza rendita
dal 1° ottobre 2003.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§
La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto a mezza rendita d'invalidità con effetto
dal 1° ottobre 2003.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 di ripetibili (IVA
inclusa).
3.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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