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Decisione

32.2005.65

Assicurato vittima di un infortunio. Perizia giudiziaria per accertare il carattere invalidante dell'affezione psichica. Riconosciuta una mezza rendita. Determinazione della decorrenza dell'anno di ca

18 ottobre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro

risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,

fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere

sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201

consid. 2a).

Del

resto, né l’Ufficio AI e l’assicurato hanno mosso alcuna contestazione in

merito alla perizia psichiatrica.

Interpellato

dal TCA per una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, con nota 15

settembre 2006, cui va prestata adesione, il dr. __________ del SMR ha concluso

come segue:

" l’attuale perizia psichiatrica conferma un impedimento

dal lato psichiatrico del 50%, impedimento presente dal 2002, più precisamente

dal 23 ottobre 2002, data della ripresa a carico da parte del dr. __________.

L’attività in cui l’assicurato è stato riformato risulta tuttora esigibile dal

lato somatico al 100% con impedimento quindi dal lato psichiatrico del 50%

(mezza giornata)." (Doc. XXIV/1)

2.8. Per quel che concerne la determinazione del grado

d’invalidità, con osservazioni 25 settembre 2006 l’Ufficio AI ha rilevato

quanto segue:

" In merito all’inizio del diritto alla rendita, quando a

causa di un danno alla salute un assicurato è costretto a cambiare professione

e che in seguito è colpito da una menomazione supplementare, l’incapacità

lavorativa media determinante per il periodo di attesa è valutato – se il grado

d’incapacità al lavoro corrisponde praticamente alla perdita di guadagno dovuta

allo stato di salute- confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire senza danni alla salute nella sua professione iniziale con il

reddito che percepisce ancora dopo l’insorgenza dell’impedimento supplementare

nella professione da ultimo esercitata (DTF 104 V 141).

Nel caso in questione, se vengono ripresi i dati esposti nel rapporto di fine

sorveglianza del consulente in integrazione professionale del 31 luglio 2002

(che indicava quale reddito ipotetico da valido quello di fr. 47'815.- ed il

reddito ipotetico da invalido in fr. 39'000.--), con l'ulteriore danno alla

salute che riduce la capacità lavorativa del Signor RI 1 da ottobre 2002 al

50%, emerge una perdita lucrativa del 59% (47'815 - 19'500 x 100 : 47'815). Lo

scrivente Ufficio ritiene tuttavia opportuno precisare, in merito al reddito

ipotetico da invalido, che per gli anni 2001/2002 e 2003 le Raccomandazioni salariali

dettate dalla Società __________ __________ __________ (__________), allegate

alla presente, hanno precisato per il livello C, nel quale rientra il Signor RI

1, uno stipendio minimo iniziale di fr. 39'992.--. Ne consegue un discapito

economico del 58%.

Si

osserva inoltre che il termine di attesa inizia quando nel singolo caso si

constata un chiaro pregiudizio alla capacità lavorativa, ritenendo di regola

rilevante un'incapacità al lavoro del 20% (Pratique VSI 1998 p. 126).

Il

precedente grado d'invalidità del 19% definito nel rapporto del consulente in

integrazione professionale del 31 luglio 2002, da correggere al 16% a

seguito di quanto indicato nelle Raccomandazioni salariali dettate dalla

Società __________ __________ __________ __________ (__________), non

permettere tuttavia di essere ritenuto quale rilevante per l'inizio del diritto

di attesa.

Pertanto,

con effetto dal 1° ottobre 2003, a seguito dell'anno di attesa, l'assicurato ha

maturato il diritto alla mezza rendita d'invalidità." (Doc. XXIV)

Per

contro, il 25 settembre 2006 l’assicurato ha fra l’altro evidenziato:

" (…) In relazione all'evento infortunistico subito dal

mio assistito nel lontano 1990, tengo ad osservare che mediante vostra

decisione del 17 gennaio 1997 (incarto n. 35.96.69) è stata riconosciuta a

favore di quest'ultimo una rendita d'invalidità ai sensi della LAINF del 15%

(quindicipercento) a far tempo dal 1. agosto 1995. I medici che hanno avuto

modo di visitare a suo tempo il mio patrocinato, lo hanno ritenuto inabile al

lavoro nella sua professione di montatore di rolladen, e totalmente abile in

lavori leggeri adeguati. Per quanto concerne il raffronto dei redditi, è stato

accertato che senza il danno assicurato, il signor RI 1 nel 1995 avrebbe potuto

conseguire un reddito annuo pari a CHF 40'248.--; percontro, il guadagno da

invalido è stato determinato in CHF 35'000.-- annui.

Il

signor RI 1 è stato sottoposto dall'Ufficio AI del Canton Ticino ad una

riformazione professionale come impiegato di commercio, la quale è stata

positivamente conclusa nel giugno 2002. Il reddito da invalido conseguibile

durante il 1. anno d'impiego assomma a CHF 39'000.-- annui, e ciò sulla base

delle informazioni raccolte presso la Società Svizzera __________ __________ di

__________ (__________), Sezione di __________. Tenuto conto di una capacità

lavorativa complessiva residua pari al 35% (trentacinquepercento), il reddito

ipotetico che il mio cliente potrebbe realizzare ammonterebbe pertanto a CHF

14'086.80.--.

Di

conseguenza, il grado d'invalidità del mio assistito va stabilito secondo il

seguente calcolo:

(40'248

- 14'086.80) x 100 = 65%

40'248

(Doc. XXIII)

2.9. Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il

più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.

presenta un'incapacità

permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b.

è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media."

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Va

qui rilevato che in DTF 104 V 141ss (cfr. anche Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 234) il TFA si è chinato sulla questione della determinazione del periodo

di attesa e, quindi, della decorrenza della rendita, nel caso di un assicurato

che non può più esercitare la precedente professione, guadagna meno nella nuova

attività e più tardi, nell'attività sostitutiva, subisce un'ulteriore perdita

di guadagno dovuta al suo stato di salute. L'Alta Corte federale si è in

particolare così espressa:

" Es stellt sich somit die Frage, wann die Wartezeit als

eröffnet gelten muss, wenn ein Versicherter zwar in seinem zuletzt ausgeübten

Beruf noch nicht erheblich behindert, wohl aber in dem Sinne bereits

teilinvalid ist, dass er seinen früheren, einkommensmässig höherwertigen Beruf

überhaupt nicht mehr ausüben kann. Sowenig für die Bestimmung der

durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit und damit für die Eröffnung der Wartezeit

lediglich auf die Arbeitsunfähigkeit in dem Beruf abgestellt werden darf, den

der Versicherte zuletzt im Zustande der Teilinvalidität ausgeübt hat, sowenig

darf die Arbeitsunfähigkeit im ursprünglichen, ohne Gesundheitsschaden

ausgeübten Beruf allein massgebend sein. Im Interesse der rechtsgleichen

Behandlung aller Versicherten muss jedenfalls dann, wenn - wie im vorliegenden

Fall - der Grad der Arbeitsunfähigkeit praktisch der gesundheitlich bedingten

Erwerbseinbusse entspricht, zur Bestimmung der massgebenden durchschnittlichen

Arbeitsunfähigkeit das Einkommen, das der Versicherte ohne

Gesundheitsschädigung in seinem ursprünglich ausgeübten Beruf erzielen könnte,

in Beziehung gesetzt werden zu jenem Einkommen, das er nach Eintritt der

zusätzlichen Behinderung im zuletzt ausgeübten Beruf noch erreicht. Aus dem

Vergleich dieser beiden Einkommen ergibt sich die für die Wartezeit massgebende

durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit, die nun die zeitliche Festlegung der

360tägigen Wartezeit erlaubt."

Quindi,

l’incapacità al lavoro media determinante per il periodo di attesa è valutata –

nella misura in cui il grado d’incapacità lavorativa corrisponde praticamente

alla perdita di guadagno dovuto allo stato di salute – confrontando il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute nella sua

professione iniziale con il reddito che percepisce ancora dopo l’insorgenza

dell’impedimento supplementare nella professione da ultimo esercitata.

Nel

caso in esame, conformemente alla succitata giurisprudenza e tenuto conto dei

redditi indicati nello scritto 25 settembre 2006 dall’amministrazione, da

ottobre 2002 l’incapacità lavorativa media (derivante dal danno alla salute

psichica sorto successivamente a quello somatico derivante dall’infortunio del

1990) risulta essere del 58% (fr. 47'815 di reddito da valido quale montatore

di rolladen; fr. 19'996 [39'992:2] di reddito da invalido quale impiegato

d’ufficio al 50%), rispettivamente del 59% se si tiene conto dei redditi presi

in considerazione dal consulente nel rapporto 31 luglio 2002.

Fino

a settembre 2002 il grado è stato invece del 19%, cosi come stabilito nel già

citato rapporto 31 luglio 2002, rispettivamente del 16%, come corretto nelle

osservazioni 25 settembre 2006. Tali circostanze non possono essere considerate

ai fini dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, essendo in entrambi i casi il tasso

d’incapacità lavorativa inferiori al 20%.

Infine,

questa Corte concorda nel quantificare il reddito da invalido in fr. 39'992,

corretto dall’Ufficio AI nelle osservazioni 25 settembre 2006, più conforme

alla realtà del caso concreto, poiché, come si evince dalle allegate “Raccomandazioni

salariali della __________” per gli anni 2001/2002 e 2003 (doc. XXVI/2), corrisponde

al salario minimo di un impiegato d’ufficio con livello di funzione C, con un profilo

di formazione professionale di apprendistato commerciale di 3 anni oppure con un

diploma di scuola di commercio, ciò che è il caso dell’assicurato.

Non

merita invece conferma il calcolo proposto dal ricorrente per il solo fatto che

l’incapacità lavorativa globale nella professione d’impiegato d’ufficio è del

50%. Vero che con la sentenza 17 gennaio 1997 questo TCA aveva fissato un grado

d’invalidità del 15% raffrontando il reddito da montatore di rolladen (reddito

da valido) con quello in attività leggere adeguate (reddito da invalido). Ma è

altrettanto vero che successivamente, nel 2002, il ricorrente è stato riformato

quale impiegato d’ufficio motivo per cui, come esposto sopra, fa stato, a

titolo di reddito da invalido, quanto percepito in tale professione, tenuto

conto di una residua capacità lavorativa del 50% per motivi psichiatrici.

In

conclusione, visto quanto sopra, il ricorrente ha diritto ad una mezza rendita

dal 1° ottobre 2003.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§

La decisione impugnata è annullata.

§§ __________ ha diritto a mezza rendita d'invalidità con effetto

dal 1° ottobre 2003.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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