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Decisione

32.2005.66

domanda di revisione di un'assicurata affetta da fibromialgia e sindrome somatoforme; in casu la patologia psichiatrica non ha registrato un peggioramento della situazione valetudinaria rispetto alla

29 novembre 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli

effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se, nel periodo intercorso tra la decisione 13 marzo 2002, mediante

la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita dal 1°

ottobre 2000 (doc. AI 113), e la decisione su opposizione qui in esame, vi è

stata una modifica delle condizioni invalidanti dell’interessata tale da

giustificare una revisione del suo diritto alla rendita.

2.4. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA, articolo che ha sostituito l’art. 41 vLAI).

La

revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

Invece,

se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che

il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI).

Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; DTF 125 V 417 consid. 2d con riferimenti;

RCC 1984

pag. 137).

2.5. La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4;

RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113

V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28

cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile

1991 in causa G. C., Bellinzona, non pubblicata,

consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un

danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che

il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102

V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992

pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.,

I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.

[I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Va poi

fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme

rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento

di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario alfine di

stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353 consid. 2.2.2; Pratique

VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re

R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e

b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid. 3a).

A determinate condizioni tale disturbo può infatti causare un’incapacità

lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,

rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte

dell’assicurato.

Al

riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF

130 V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni

caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali

criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante

simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I

702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02,

consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, nella sentenza pubblicata in DTF 131 V 49,

confermando la succitata sentenza, ha inoltre fatto presente che nell’ambito

dell’esame dell’effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme sono

da considerare anche gli aspetti che parlano a sfavore di un obbligo di

prestazione dell’assicurazione invalidità.

2.7. Nell’ambito

della seconda domanda di prestazioni, l’assicurata è stata sottoposta ad un (secondo)

esame pluridisciplinare eseguito dal SAM.

Sulla base degli accertamenti medici eseguiti precedentemente, dell’anamnesi,

dei consulti specialistici esterni di natura reumatologica e psichiatrica,

nonché della valutazione oggettiva delle diverse affezioni, con rapporto 6

novembre 2001 i periti del SAM, accertate quali patologie invalidanti una

sindrome depressiva ricorrente d’intensità media ed una fibromialgia, avevano riscontrato

un’incapacità lavorativa globale tra il 50 e 60% nelle precedenti attività svolte

dall’assicurata. La capacità lavorativa quale casalinga era stata invece fissata

nella misura del 65% (doc. AI 102).

Di conseguenza, con decisione 13 marzo 2002 l’Ufficio AI aveva riconosciuto una

mezza rendita d’invalidità per un grado d’incapacità al guadagno del 55% (doc.

AI 113)

La situazione valetudinaria è stata successivamente confermata con decisione 13

maggio 2003, crescita in giudicato (doc. AI 123).

2.8. Con il presente

ricorso l’assicurata sostiene un sensibile peggioramento delle sue affezioni

reumatologiche e psichiatriche.

A sostegno di quanto sopra, essa ha prodotto una dettagliata perizia (di parte)

del 15 marzo 2004 eseguita dal dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia.

Diagnosticata

una sindrome da dolore persistente (ICD 10:

F45.4),

una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale lieve (ICD 10: F 33.0),

nonché tratti di personalità dipendente/passiva, lo specialista ha stilato e

motivato una prognosi sfavorevole nonostante il trattamento psichiatrico

ricevuto dall’assicurata.

Egli ha poi proceduto alla valutazione dello stato attuale della paziente

facendo riferimento ai precedenti accertamenti medici:

" (…)

A livello fenomenologico non

c'è alcun riscontro deponente per un peggioramento della sintomatologia

rispetto a quanto descritto nella perizia SAM del 2001. Neppure abbiamo potuto

evidenziare, in raffronto con quanto constatato precedentemente dai colleghi,

un peggioramento della sintomatologia depressiva.

C'è stato tuttavia un evidente

peggioramento, nel senso di una definitiva cronicizzazione della sintomatologia

dolorosa, caratterizzata dal fatto che il dolore è diventato per la

paziente il fattore determinante nel proprio stile di vita. Questa situazione

causa malessere clinicamente significativo e menomazione nel funzionamento

sociale e lavorativo per cui l'incapacità lavorativa, per ragioni

psichiatriche, può attualmente essere valutata al 65%-70%.

Non è prevedibile,

neppure a lungo termine, una ripresa dell'attività precedentemente svolta.

La p. necessita ancora di

un sostegno medico ma è altamente controproducente, da un punto di vista

psichico, procedere ad ulteriori indagini diagnostiche." (Doc. H)

Il

succitato rapporto è stato vagliato dal dr. __________, responsabile del

Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR).

Nella nota 21 luglio 2004 egli ha dapprima raffrontato la valutazione oggettiva

risultante dall’accertamento 23 ottobre 2001 eseguito dal dr. __________ nell’ambito

della perizia SAM del 6 novembre 2001 con quella del dr. __________ qui in

discussione:

"

Considerandi

Dr. __________

Dr. __________

Aspetto

normale, curata nella persona leggermente confusa, ma orientata nel tempo

nello spazio e verso se stessa

Discretamente

ordinata dalla persona

Orientata

nelle coordinate temporo-spaziali e autopsichiche

Eloquio

in coordinato a volte risposte di traverso

Eloquio

spontaneo talvolta esitante

Mimica

diminuita di tipo depressivo

Gestica

e mimica vivaci

Percezione

pronta e libera da errori

Decorso

del pensiero senza particolarità

Nessun

disturbo dispercettivo ne dissociativo

Assenza

di deliri, allucinazioni o dispercezioni

Attenzione

discontinua

Facoltà

d'attenzione intatta

Lieve

diminuzione della memoria e della concentrazione

Funzioni

mnemoniche e di concentrazione intatte

Comprensione

lenta e a volte incompleta

Ideazione

scarsa e monotona

Personalità

poco differenziata e per poco introspettiva

Intelligenza

nella sua globalità limitata

Intelligenza

al limite inferiore della norma

Labilità

emotiva e affettività di tipo depressivo, accompagnata da stato d'ansia

L'umore

non appare depresso

Non

si notano segni per stato d'ansia

Non

presenta difficoltà alla deambulazione. Si muove senza limitazioni.

Atteggiamento collaborante.

(Doc. AI 131)"

In

seguito, il dr. __________ ha rimarcato quanto segue:

" La discussione verte sulla valutazione della CL.

Si considera che il Dr. __________,

nell'ambito della perizia SAM ha descritto lo stato psichico dell'assicurata in

modo ben confrontabile con quello redatto dal Dr. __________. Il confronto tra

le due descrizioni fa apparire come lo stato accertato dal Dr. __________ non

sia molto dissimile dalla normalità, mentre il collega precedente aveva

descritto uno stato più severo.

Ora, per quanto riguarda

la valutazione della CL ci troviamo di fronte a valutazioni divergenti dove

l'IL meno severa è attestata con uno stato di sofferenza più intenso (anche

oggettivamente), mentre l'IL elevata è attestata con uno stato psichico di poco

alterato. Consideriamo dunque nel caso del rapporto del Dr. __________ sia

stato messo l'accento in modo maggiore sui dati anamnestici che non sui dati

oggettivi e oggettivabili.

Nel rapporto del dr. __________

viene pure riportato il colloquio avuto con la dr.ssa __________, psichiatra

curante, che afferma: "In teoria sarebbe meglio se lavorasse, ma in

considerazione del tempo trascorso d'inattività lavorativa una tale ipotesi è

più che improbabile".

Ciò dimostra come, non

solo nel caso presente, si attesti un'IL non tanto per un quadro clinico che lo

impone, ma perché si è confrontati con una soluzione che non è di tipo medico.

Dal lato diagnostico è

solo apparente l'assenza del connotato di "disturbo somatoforme da dolore

persistente" essendo questo inscindibile dalla diagnosi di fibromialgia,

quando questa è attestata." (Doc. AI 131)

Sostenendo

dunque che non vi è stato alcun peggioramento dello stato di salute psichico

dell’assicurata, il medico responsabile del SMR ha ritenuto come non vi sia

alcun motivo per una valutazione diversa della residua capacità lavorativa.

2.9

Occorre qui

rilevare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G. S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P. G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122.

V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M

[I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O. B.; STFA del

28.

novembre 1996 nella causa G. F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.

H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del

22.

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI

2001.

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne

all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V

157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125

V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un

rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G. C., I

355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.

G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V

294).In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni

di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Da un attento

esame della fattispecie, questo TCA non può concludere per un rilevante peggioramento

della patologia psichiatrica invalidante dell’assicurata.

Innanzitutto, come pertinentemente esposto dal dr. __________ nella citata nota

del 21 luglio 2004, i dati oggettivi riportati dal dr. __________ corrispondono

in linea di massima con quanto riscontrato dal dr. __________; anzi, lo status psichico

descritto dal primo risulta essere più severo. Non volendo minimizzare le

affezioni lamentate dall’assicurata, va comunque rilevato come il dr. __________

abbia accertato una situazione non molto dissimile dalla normalità (ad esempio:

eloquio spontaneo talvolta esistente; decorso del pensiero senza particolarità;

assenza di deliri, allucinazione o dispercezioni; funzioni mnenomiche e di

concentrazione intatte; intelligenza al limite inferiore della norma; l’umore

non appare depresso, non si notano segni di stato d’ansia; non presenta

difficoltà alla deambulazione, si muove senza limitazioni ecc., cfr. punto no.

3.

del rapporto 15 marzo 2004). In merito al disturbo di somatizzazione,

presente secondo il dr. __________ da più di 20 anni (rapporto 15 marzo 2004

pag. 8), e confermato dalla dr.ssa __________, attuale psichiatra curante (doc.

AI 119), ma non menzionato dall’allora psichiatra curante, dr. Iorno, nel

rapporto 4 maggio 2000 (doc. AI 97) né dal dr. __________ il 23 ottobre 2001

(sub doc. AI 102), il medico responsabile del SMR ha fatto presente come

l’assenza di tale diagnosi risulti essere apparente, poiché un disturbo da

dolore somatoforme persistente è inscindibile dalla diagnosi di fibromialgia

attestata. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr.

STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03)

che, secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una

invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten

Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un

disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme

persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA

9.

settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01,

STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori

psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss;

cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

Non va comunque

dimenticato che l’attuale psichiatra curante, nel colloquio avuto dal dr. __________

e da questi riportato nel rapporto 15 marzo 2004 (pag. 6), seppur facendo presente

come la paziente si sia "fissata nella sua patologia e che da un

punto di vista psichiatrico è poco probabile che ci possano essere ancora dei

miglioramenti", ha comunque ritenuto che "in teoria sarebbe

meglio se lavorasse (l’assicurata) ma considerato il tempo trascorso

d’inattività lavorativa una tale ipotesi è più che improbabile".

Determinante

è tuttavia la circostanza che, dai dati oggettivi risulta che, rispetto alla

perizia 2001 del SAM, la situazione extra-somatica dell’assicurata è rimasta

sostanzialmente invariata, motivo per cui una diversa valutazione della

capacità lavorativa non si giustifica.

2.11

Dal lato

reumatologico, la ricorrente ha prodotto una perizia privata del 27 aprile 2004

eseguita dal dr. __________.

Diagnosticata la presenza di fibromialgia con sindromi cervico-spondilogena e

lombo-spondilogena croniche e recidivanti, lo specialista in reumatologia ha

proceduto alla seguente valutazione:

"

Dal punto di vista

reumatologico puro la paziente presenta essenzialmente dei dolori diffusi a

predominanza del rachide, presenti già dal 1992, cronici, costanti, notturni e

diurni, accentuati dagli sforzi e dal porto di pesi, soggettivamente in

aggravamento dal 2001 (si è passati da una gradazione di 7/10 a 10/10).

Anamnesticamente non vi sono altri indizi per una malattia reumatologica

infiammatoria o grave.

L'esame clinico rivela

una limitazione funzionale discreta in parte antalgica sia dal segmento

cervicale che dal segmento lombare. Vi è una certa discrepanza con i referti

radiologici che mostrano a ambedue i livelli solo iniziali turbe

statico-degenerative relativamente comuni e frequenti per l'età della paziente.

Non vi è nessun segno per

una malattia discogena o infiammatoria del rachide.

Le valutazioni

susseguenti eseguite dai miei colleghi reumatologi (essenzialmente Dr. __________

per la perizia SAM 2001) concludevano ad una parziale incapacità lavorativa nel

suo mestiere precedente di aiuto cucina o assistente di cura (incapacità

valutata al 25%) e ancor meno in un lavoro adattato (15%).

Attualmente si assiste

rispetto al 2001 ad un peggioramento soggettivo marcato dei dolori, mentre

oggettivamente, sia clinicamente che radiologicamente, si può definire solo un

lieve peggioramento (spondilartrosi in particolare al rachide lombare). Dal

punto di vista reumatologico puro, ignorando quindi completamente la

problematica psichiatrica, si può definire, tenendo conto del peggioramento

soggettivo della paziente, attualmente un'incapacità lavorativa nel suo

mestiere precedente di aiuto cuoca o ausiliaria di donne delle pulizie in

misura del 50%. In un mestiere invece adattato dove la paziente possa cambiare

frequentemente posizione da in piedi a seduta, portare pesi non superiori ai

3-4 kg ed in maniera occasionale con le braccia al corpo e non superiori a 1 kg

ed in maniera occasionale con le braccia al di là dell'orizzontale evitare

movimenti ripetuti di rotazione, flessione sia del rachide cervicale che

lombare risulta invece un'incapacità lavorativa del 25% (6 ore di lavoro con pause

di circa 10 minuti ogni mezz'ora).

È da notare che la mia

valutazione tiene conto anche del fatto che per problemi di fibromialgia,

raramente fino a qualche anno fa, si concedeva un'incapacità lavorativa

superiore al 20-30%. In questo campo, anche dal punto di vista medico, si è

assistito negli ultimi anni ad una parziale revisione ed attualmente pur in

assenza di patologie organiche chiare, si tiene conto della difficoltà che

presenta il paziente fibromialgico nell'eseguire le attività quotidiane, ragione

per cui si accetta un lieve aumento dell'incapacità lavorativa." (Doc. AI

130)

Prendendo posizione sulla

citata valutazione, nella nota 21 luglio 2004 il dr. __________ ha sì evidenziato,

rispetto all’esame reumatologico 15 ottobre 2001 del dr. __________ eseguito

per conto del SAM, un peggioramento soggettivo, ma ha pure rimarcato una stazionarietà

delle condizioni di salute (eccetto una lieve progressione dell’artrosi),

nonché una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa ad opera dello

specialista, sostenendo tuttavia come "tale diversità sia causata dalle

considerazione di tipo "psichico", valutate però specificatamente in

altra sede"(doc. AI 131), motivo per cui egli è del parere che non vi

sia stato un sostanziale e rilevante peggioramento.

Orbene, questo TCA concorda con quanto riportato dal medico responsabile del

SMR.

Innanzitutto perché lo status reumatologico è rimasto sostanzialmente

inalterato, salvo un lieve peggioramento della spondilartrosi a livello del

rachide ["…oggettivamente, sia clinicamente che radiologicamente, si

può definire solo un lieve peggioramento (spondiloartrosi in particolare al

rachide lombare"), cfr. rapporto __________ citato sopra].

Vero che il dr. __________ ha attestato un grado d’incapacità

lavorativa (50% in attività originarie e 25% in quelle esigibili) superiore a

quello valutato dal dr. __________ (25% quale cuoca, aiuto cuoca e ausiliaria

di pulizie; 15% in altre attività adeguate). Ma è altrettanto vero che, come

traspare dal rapporto 27 aprile 2004, nel formulare la succitata valutazione

della capacità lavorativa residua il dr. __________ ha tuttavia tenuto conto anche

di un peggioramento soggettivo ("Attualmente si assiste rispetto al

2001.

ad un peggioramento soggettivo marcato dei dolori…"; "Dal

punto di vista reumatologico puro, ignorando quindi completamente la

problematica psichiatrica, si può definire, tenendo conto del peggioramento

soggettivo della paziente, attualmente un’incapacità lavorativa nel suo

mestiere precedente di aiuto cuoca o ausiliaria di donne delle pulizie in

misura del 50%..."; sottolineature del redattore).

In conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento della situazione invalidante

dell’assicurata, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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