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32.2005.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2006Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi da lei conseguiti nell'attività di falegname indipendente prima dell'insorgenza

del danno alla salute (ca. Fr. 28'000.00), non risulta esserci una perdita di

guadagno.

Pertanto

non sussiste il diritto per l'attribuzione di una rendita e nemmeno il diritto

all'applicazione di provvedimenti professionali, in quanto lei è adeguatamente

integrato nell'attuale mercato del lavoro.

Decidiamo pertanto:

● La richiesta

di prestazioni è respinta." (Doc. AI 37)

1.2. Con

decisione 19 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione

dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ (cfr. doc. AI 40), non risultando

una perdita di guadagno di almeno il 20% necessaria per riconoscere il diritto

ai chiesti provvedimenti reintegrativi (cfr. doc. AI 47).

L’amministrazione

ha infatti rilevato:

" (...)

4. In concreto occorre ricordare che

l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione

che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per

principio in fase di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a

giustificare una diversa valutazione del caso. Nel caso specifico non è stato

prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni

portate in fase di opposizione.

Come visto il danno alla salute è stato valutato dal Servizio Medico Regionale

AI (SMR).

Quest'ultimo,

per il tramite del Dr. med. __________, nella fase relativa all'istruttoria

della pratica, ha avuto modo di esaminare gli atti dell'incarto, in particolare

quelli trasmessi dal Dr. med. __________, dal Dr. med. __________ e dal Prof.

Dr. med. __________, di apprezzarne i contenuti e di rassegnare infine le

proprie constatazioni a riguardo della capacità lavorativa ancora esigibile da

parte del signor RI 1.

A

tal proposito il SMR ha valutato l'assicurato ancora in grado di svolgere,

senza alterazione di rendimento, tutte le attività che non necessitano di visione

binoculare.

In

base a una consolidata giurisprudenza, si deve evidenziare che, qualora un

assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno

la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da

invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni a categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 6b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

La

richiesta dell'assicurato, completa di tutta la documentazione, è stata dunque

successivamente sottoposta all'esame della consulente AI in integrazione

professionale, alfine di poter individuare eventuali possibilità di adozione di

misure di riqualificazione professionale, rispettivamente di tradurre in capacità

di guadagno la capacità di lavoro stimata in sede medica.

Applicando

correttamente i parametri imposti dalle disposizioni di legge, la consulente AI

ha innanzitutto escluso l'avvio di misure di riqualificazione non risultando

una perdita di guadagno di almeno il 20%. Come visto l'assicurato è stato

ritenuto in grado di esercitare da subito attività rispecchianti le indicazioni

mediche (venditore non qualificato, operaio di fabbrica in lavori di

impallaggio-impacchettatura, aiuto magazziniere, custode, ecc.), per il tramite

delle quali potrebbe recuperare appieno la capacità di guadagno residua. In

effetti esercitando tali attività a tempo pieno e senza limitazioni l'opponente

potrebbe conseguire almeno CHF 44'669.-- annui (dato riferito all'anno 2002).

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, non è possibile considerare quanto

consegue attualmente nella nuova attività intrapresa di venditore ambulante

indipendente in quanto la capacità di guadagno residua non viene sfruttata

appieno. L'assicurato è infatti impiegato al 50% anche se medicalmente la

stessa attività è esigibile al 100%.

L'assicurato,

infine, ritiene che senza il danno alla salute, sempre nell'anno 2002, avrebbe

potuto conseguire circa CHF 58'000.-- (secondo CCL). Verificando tutti i

redditi conseguiti dal signor RI 1 durante la sua vita lavorativa, si rilevano

degli importi annui massimi pari a CHF 28'000-29'000.--. Questo conferma che

anche nei periodi in cui l'assicurato lavorava a tempo pieno non ha mai

conseguito dei redditi tali da poter aprire il diritto a prestazioni AI. Quanto

indicato in base di opposizione (CHF 58'000.--) è quindi da ritenere quale dato

puramente teorico e non applicabile al caso in questione.

In

conclusione, esaminata l'opposizione in oggetto, nonché le disposizioni legali

in casu applicabili, risulta che la decisione impugnata appare corretta e

merita pertanto conferma." (Doc. AI 47)

1.3. Contro la

succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,

ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter

beneficiare di una riqualifica professionale.

Sostanzialmente

in sede ricorsuale egli ha contestato il salario da valido e quello da invalido

ritenuto dall’amministrazione in sede di decisione, nonché la valutazione

medica operata dal SMR, rilevando quanto segue:

" (...)

1.- RI 1 è nato il __________ ed il 31 agosto 1989 ha

con­seguito l'attestato di capacità quale falegname. Da allora egli ha lavorato

come pattugliatore (doc. A) per le __________ di __________ (doc. B) e ad __________.

A far tempo dal 1999 il ricorrente ha poi lavo­rato come falegname

indipendente. In concomitanza con l'inizio dell'atti­vità di falegname RI 1 ha

pure iniziato i lavori di ristruttura­zione di uno stabile di famiglia a __________,

in cui ora vive con la moglie.

Da questo fatto è conseguito un mancato reddito contabile. I lavori di

ri­strutturazione dell'abitazione non possono essere

semplicemente ignorati come fatto dalle diverse istanze cantonali e ritenere

che egli non perce­pisse per questi lavori alcuna entrata. Il ricorrente ha

infatti eseguito im­portanti e costosi lavori (doc. C), evitando di ricorrere a

terzi e consen­tendo alla propria famiglia di conseguire un manifesto

risparmio.

Le economie operate con la riattazione della propria abitazione vanno

quindi imputate, almeno in parte, riconoscendo al ricorrente un reddito

ipotetico pari almeno a quanto sarebbe stato rimunerato un artigiano per dei

lavori analoghi, a maggior ragione alla luce della sua aspettativa suc­cessoria

e pertanto considerando il plus valore immesso nell'immobile in esame.

La perizia sul valore di stima attuale dell'immobile, certamente maggio­rato

rispetto al precedente grazie ai lavori svolti dal ricorrente, dimostre­rà il

valore del lavoro svolto dal ricorrente che, certamente, non è

infe­riore a Fr. 58'000.-- come riconosciuto dal CCL nel 2002.

Dopo l'incidente il ricorrente non ha potuto più

conseguire un reddito pa­ragonabile al precedente. In effetti non

ha nemmeno potuto proseguire con i lavori di ristrutturazione di altri immobili

di famiglia. Contraria­mente alle conclusioni dell'Autorità, l'impiego del

ricorrente quale vendi­tore ambulante non gli permette di

conseguire un reddito nella misura indicata dalla decisione impugnata (doc. G).

Ne consegue che il salario in un attività non qualificata computato ipoteticamente

dall'Ufficio del­l'assicurazione invalidità non può far stato.

Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima

precedente e attuale dell'a­bitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in

essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che

consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento

lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;

si richiamano dall'Ufficio dell'assicu­razione invalidità del

Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero incarto in re RI 1, nonché

dall'Ufficio di tassazione di __________, __________ l'intero incarto fiscale

in re RI 1, __________ (__________).

2.- Durante il periodo in cui era occupato con la

ristrutturazione della pro­pria attuale abitazione di cui si è detto sopra, RI

1 ha subito un grave infortunio all'occhio destro durante una lezione di

ginnastica.

In seguito a questo incidente gli è stata diagnosticata una grave

contusio­ne bulbare all'occhio destro con perdita dell'acuità visiva centrale.

Al­l'occhio sinistro è stato invece constatato un astigmatismo ipermetropico

(doc. D, E, F).

Prove: doc.,

testi.

3.- Il Servizio medico regionale AI (in seguito

SMR) ha valutato RI 1 in grado di svolgere, senza alterazione di rendimento,

tutte le atti­vità che non necessitano di visione binoculare. Il SMR ha però comple­tamente

ignorato che i referti medici agli atti sono concordi nell'affer­mare

che il ricorrente oltre che la perdita dell'acuità visiva dall'occhio destro

dispone già di un acuità visiva all'occhio sinistro ridotta alla metà (doc. E).

Ne consegue che la valutazione medica operata dal SMR è stata effettua­ta

ignorando importanti circostanze di fatto già agli atti e limitandosi a

considerare l'incidente occorsogli, senza esaminare in maniera organica lo

stato di salute del ricorrente. L'acuità visiva residua del Signor RI 1, e in

generale le menomazioni visive dell'assicurato, dovevano infatti essere

considerate in un esame complessivo che non si limitasse, come invece è accaduto,

alla valutazione della capacità (teorica) lavora­tiva senza visione binoculare.

Agli atti non risulta nemmeno che una perizia che

rilevasse la capacità lavorativa dell'assicurato sia stata esperita da parte

del SMR o che il ri­corrente sia stato visitato dal dr. med. __________ per

conto del SMR.

Con questo procedere il giudizio è stato emesso unicamente sulla base

dei certificati medici agli atti, dai quali, in proposito alle menomazioni

visive del ricorrente, semmai si deducono conclusioni diametralmente opposte a

quelle dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità. In effetti dagli atti

risulta che già nel 2002 i medici curanti avevano considerato che

" OD: FV sc korrekte Lichtprojektion, Tensio

14 mmHg, Motilität unauf­fällig, Bindehaut reizfrei, Hornhaut glatt, klar,

fluonegativ, Vorderkammer tief, Zellen +, Tyndall +, Pupille in mittlerer

traumatischer Mydria­se, leicht verzogen, mehrere Pigmentblattdefekte, Linse

klar, dichte GK­Blutung, oben Netzhaut aber sicher anliegend. OS. FV se 1,0, Tensio

14 mmHg, Vorderabschnitt reizfrei, brechende Medien klar, blander Fundusbefund"

(così il certificato medico del dr. med. __________ e del Prof. __________ del 27 febbraio 2002, doc. D).”

La diagnosi è stata confermata nel 2004 analogamente ai sintomi di

affaticamento e di contestuale limitazione dell'acuità visiva all'occhio

sinistro, e meglio

" In seguito all'incidente

il Signor RI 1 presenta soggettivamente un'importante riduzione dell'acuità

visiva centrale all'OD che si accompagna da fotofobia e da un affaticamento

frequente dell'OS. Vi è pure stato un aumento delle cefalee di cui soffriva già

in precedenza (...).

Il Signor RI 1 presenta una perdita dell'acuità visiva centrale dell'OD

in seguito al trauma del 4 gennaio 2002. Funzionalmente è prati­camente

monocolo e attività quali quella nella quale era precedentemen­te attivo gli

sono precluse: sarebbe effettivamente inopportuno che ini­ziasse nuovamente a

lavorare su delle impalcature o al taglio della le­gna. In futuro, quando sarà

maggiormente infastidito dall'ipermetropia dell'OS bisognerà prescrivere la

giusta correzione. In queste condizioni il Signor RI 1 presenta una diminuzione

dell'integrità del 30% se­condo l'Assicurazione Invalidità." (certificato medico del dr. med. __________

del 24 agosto 2004, doc. E).

Il giorno seguente il dr. med. __________ aveva confermato quanto

precede ritenendo che

" L'acuità visiva

dell'occhio in questione risulta con la miglior correzione inferiore al 5%.

Causa tale menomazione il paziente già precedentemen­te in cura per

sintomatologia ansioso depressiva ha accusato una chiara esacerbazione dei

sintomi ansiosi con attacchi caratterizzati dalla pre­senza di tremori,

sudorazioni, dispnea e sensazione di freddo alle estre­mità. Egli presenta

inoltre crisi di panico in particolare se in presenza di altre persone. Inoltre

dall'incidente accentuazione delle già precedente­mente conosciute cefalee come

pure difficoltà di concentrazione soprat­tutto nelle ore pomeridiane.

Tali manifestazioni, in aggiunta alla perdita funzionale di un occhio,

so­no da considerarsi sicuramente limitanti, sia riguardo la sua precedente

attività quale falegname che gli è preclusa sia riguardo l'attuale attività

quale venditore ambulante"

(certificato medico del dr. med. __________ del 25 agosto 2004, doc. F).

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha considerato

l'insieme delle circostanze e ha omesso qualsiasi esame

dell'acuità visiva bilaterale e della limitazione del campo visivo. La

decisione impugnata che ha rite­nuto l'assicurato in grado di svolgere, senza

alterazione di rendimento, tutte le attività che non necessitano della visione

binoculare, si fonda pertanto su un esame incompleto della

situazione medica del ricorrente e va pertanto annullata siccome arbitraria.

Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima

precedente e attuale dell'a­bitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in

essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che

consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento

lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;

si richiama dall'Ufficio dell'assicura­zione invalidità del

Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero in­carto in re RI 1.

4.- L'Ufficio dell'assicurazione invalidità, partendo

dal presupposto negativo che il ricorrente non è più in grado di svolgere le

attività che necessitano della visione binoculare, giunge incomprensibilmente

alla conclusione che l'assicurato sarebbe comunque in grado di svolgere quelle

che non necessitano di detta visione.

Tuttavia questa deduzione "a contrario" non

trova alcun riscontro di causa e tanto meno sui certificati medici sulla base

dei quali, in definiti­va, il giudizio del SMR si fonda. Poco importa che gli

stessi siano stati nuovamente esaminati dal dr. med. __________. Nella misura

in cui nessuna indagine medica ulteriore è stata compiuta, non è possibile

scostarsi dalle conclusioni dei medici curanti agli atti e, in particolare,

dalla constatazione che gli effetti invalidanti dell'incidente si estendono in

realtà non solo alle attività binoculari, ma anche alle altre, compresa quella

di venditore ambulante.

In effetti

" in aggiunta alla perdita

funzionale di un occhio, sono da considerarsi sicuramente limitanti, sia riguardo

la sua precedente attività quale fale­gname che gli è preclusa sia riguardo

l'attuale attività quale venditore ambulante" (certificato medico del

dr. med. __________ del 25 agosto 2004, doc. F).

Il giudizio impugnato che ritiene il ricorrente abile all'esercizio di

un at­tività non qualificata e che pertanto emette un giudizio complessivo del

suo stato di salute e della sua capacità di guadagno, ignora completa­mente

che l'acuità visiva esaminata nella procedura non è mai stata

valu­tata complessivamente. Non è inoltre mai stata esaminata, né sul piano

medico né su quello dell'opportunità, la possibilità di un'effettiva altera­zione

del rendimento lavorativo del ricorrente in attività diverse da quel­le

richiedenti la visione binoculare. I certificati medici sulla base dei quali il

SMR avrebbe valutato il danno alla salute, sono silenti in propo­sito, anzi,

come visto semmai riferiscono di una situazione contraria.

Nella misura in cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità si è

scostato dal contenuto di questi certificati medici senza

apportare alcuna valida moti­vazione è incorso in una decisione arbitraria

e il suo giudizio, fondato su risultanze di causa in manifesto contrasto con

gli atti, va quindi annullato.

Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima

precedente e attuale dell'a­bitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in

essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che

consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento

lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;

si richiama dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del

Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero in­carto in re RI 1.

5.- La decisione dell'Ufficio dell'assicurazione

invalidità andrebbe comun­que annullata considerando che le

conclusioni stereotipate addotte dal­l'Autorità cantonale sono insufficienti

a garantire i requisiti di motiva­zione chiesti per una decisione

amministrativa tale quella in esame. L'Autorità competente si è infatti

limitata a un sommario riassunto dell'i­ter procedurale senza motivare

sufficientemente per quale motivo le con­clusioni mediche dei certificati agli

atti non sono state confermate dalla decisione impugnata.

Non è sufficiente ritenere che l'Amministrazione abbia espresso il pro­prio

convincimento prendendo la decisione al termine di un'istruttoria completa. In

particolare quando, come già visto, dalla stessa non emerge

alcuna conclusione oggettiva sull'effettiva alterazione del rendimento la­vorativo

complessivo del ricorrente. Agli atti - accertata l'assenza di un perizia

medica sullo stato di salute del ricorrente - risultano unanime­mente

conclusioni contrarie a quelle della decisione impugnata. Nessuna

valutazione d'insieme dell'acuità visiva del ricorrente è stata eseguita co­sì

come nessun esame sulla limitazione e quantificazione del suo campo visivo.

Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima

precedente e attuale dell'a­bitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in

essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che

consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento

lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;

si richiama dall'Ufficio dell'assicura­zione invalidità del

Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero in­carto in re RI 1.

6.- Da quanto precede ne consegue che sulla base

degli atti RI 1 lamenta un'invalidità ai sensi della LAI pari almeno al 50%

(doc. F), in ragione della quale si giustificano pure opportune misure di

riqualifica­zione professionale. (...)" (Doc. I)

1.4. Con risposta

di causa 13 giugno 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha

invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che in base

all’annotazione medica del SMR viene confermata la capacità lavorativa al 100%

dell’assicurato nell’attività di venditore ambulante indipendente come anche in

attività adeguate allo stato di salute (cfr. doc. III).

1.5. In data 22

luglio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:

" (...)

1.- Relativamente alle "Annotazioni del

medico" allegate alla risposta 13 giugno 2005 dell'Ufficio

dell'Assicurazione invalidità del Cantone Ti­cino (di seguito le "Annotazioni

del medico") RI 1 ribadisce le proprie contestazioni ricorsuali.

Dagli atti risulta infatti incontestato che anche nell'attività di

venditore ambulante RI 1 soffra di una diminuzione del rendimento

a causa della monocularità. Fatto questo confermato sia dal rapporto AI del

dott. med. __________ del 14 aprile 2003 sia dal rapporto del dott. med. __________

del 23 aprile 2003 e di riflesso dallo stesso dott. med. __________ per

l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canto­ne Ticino che le ha fatte

proprie nelle "Annotazioni del medico". Per di­minuzione del

rendimento va intesa una diminuzione della velocità di e­secuzione, che

inevitabilmente condiziona il rendimento del ricorrente con conseguente

riduzione della sua capacità lucrativa. E' infatti risa­puto che quale

venditore ambulante egli disporrebbe di un salario varian­te a seconda della

sua produttività e che questa risulterebbe chiaramente condizionata dal proprio

rendimento. A maggior ragione nell'esercizio indipendente di tale attività.

L'Autorità di prime cure ha tuttavia omesso qualsiasi valutazione in

proposito ignorando completamente un esame organico e circostanziato

della situazione dell'assicurato. Fatto questo i­nammissibile alla luce delle

conclusioni dei certificati medici agli atti.

2.- La decisione impugnata e le annotazioni del

medico, sebbene ammettono l'impossibilità per il ricorrente di esercitare

un'attività che richieda la vi­sione stereoscopica, omettono di considerare le

conseguenze della visio­ne monoculare in particolare il sovraccarico per

l'occhio sano e il rallen­tamento dell'attività lavorativa. Non è pertanto

sostenibile la valutazione del SMR del 9 dicembre 2003 secondo la quale le

attività che non neces­sitano di visione stereoscopica in particolare quella di

venditore ambu­lante possano essere svolte normalmente.

3.- Il rapporto del dott. med. __________ riferisce

inoltre di sintomi del­la sfera psichica che contrariamente alle conclusioni

dell'Autorità limi­tano la funzionalità relazionale e lavorativa del

ricorrente. Il referto riferisce infatti di attacchi di panico

soprattutto se in presenza di altre persone, che come tali compromettono

palesemente la capacità lavorativa di RI 1 nel contesto della nuova attività.

Già solo per questo motivo il ricorso andrebbe accolto. Non è infatti possibile

imporre al ri­corrente una nuova occupazione che egli oggettivamente non

potrebbe svolgere. Non occorre infatti disquisire a lungo per dimostrare che

quale venditore ambulante indipendente egli avrebbe frequenti e intensi contat­ti

con molte persone, contatti che cagionerebbero insostenibili stati di angoscia.

Non è quindi ammissibile ritenere che non vi siano sufficienti elementi per

attribuire ai disturbi in esame valore di "danno alla salute".

Abbondanzialmente si rileva che l'Autorità, sebbene non le contesti, non

ha mai esaminato compiutamente la portata di tali conseguenze. Poco

importa che egli non abbia seguito una terapia in proposito. L'Autorità non può

porre a carico del ricorrente alcuna conseguenza per questo fat­to, semmai

doveva escludere che sulla base degli atti il ricorrente potesse esercitare con

profitto l'attività di venditore ambulante indipendente o almeno esaminare in

che misura essa non può essere esercitata integral­mente a causa della

menomazione visiva e delle conseguenze ad essa cor­relate.

4.- L'Autorità conclude che la maggior parte delle

attività comuni sul merca­to del lavoro può essere espletata. Non precisa

tuttavia né il tipo di atti­vità né il tipo di remunerazione. Ne

consegue l'impossibilità per il ricorrente di confutare nel dettaglio le

conclusioni dell'Autorità che vanno dunque ritenute inammissibili.

5.- Per quanto riguarda la risposta dell'Ufficio

dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, colpisce inoltre che a RI 1

sia stata rico­nosciuta una capacità lavorativa del 100% quale venditore ambulante

in­dipendente, senza adattare il suo possibile reddito a tutte le circostanze

del caso, in particolare alla diminuzione del rendimento lavorativo dovu­ta

alla sua visione monoculare. L'Autorità di prime cure non si è infatti mai

preoccupata di valutare l'effettiva capacità lavorativa quale venditore

ambulante.

Tale procedimento, nella misura in cui

omette l'esame completo delle circostanze del caso, non può che essere ritenuto

i­nammissibile.

Altrettanto sintomatico dell'inammissibilità della decisione impugnata è

il fatto che dagli atti non risulti alcuna referenza agli strumenti statistici

dottrinali o giurisprudenziali per quanto riguarda la possibilità per il ri­corrente

di inserirsi nel mondo del lavoro quale venditore ambulante. RI 1 non è infatti

mai stato in grado di esaminare compiutamente il calcolo operato dall'Autorità.

Fatto questo che viola crassamen­te il suo diritto di essere sentito.

6.- Come in sede di ricorso il ricorrente ribadisce

che a far tempo dal 1999 ha lavorato al progetto di riattazione delle propria

abitazione. Le econo­mie realizzate vanno quindi imputate quale reddito

ipotetico. Ne risulta un'incapacità lavorativa decisamente superiore a quella

decisa dall'Uffi­cio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino.

Fatto certo è che dopo l'infortunio RI 1 non è più

stato in grado di ottenere un reddito pari al precedente nemmeno come ven­ditore

ambulante.

7.- Il certificato medico 3 luglio 2005 del dott.

med. __________ conferma le censure mosse dal ricorrente. E meglio il

rallentamento della velocità lavorativa e il sentimento di paura e ansia legato

al fatto che "in caso di incidenti dovuti a corpi estranei, di regola

viene toccato l'occhio miglio­re siccome è responsabile della fissazione"

(certificato medico 3 luglio 2005 del dott. med. __________, pag. 2, [doc. I]).

8.- Da quanto precede risulta che il ricorrente

lamenta un'incapacità lavora­tiva del 100% quale falegname e non può

considerarsi abile al 100% qua­le venditore ambulante indipendente siccome

sofferente di una diminu­zione del rendimento a causa della monocularità. Le

conclusioni dell'Au­torità di prima istanza non possono quindi essere

confermate nemmeno per il calcolo del reddito precedentemente conseguito quale

falegname indipendente, non essendo state computate a questo titolo le economie

operate dedicando per lungo tempo la propria attività alla ristrutturazione

della propria abitazione." (Doc. IX)

1.6. Con scritto

29 luglio 2005 l’amministrazione ha ribadito quanto già asserito in sede di

risposta di causa, trasmettendo al TCA la nota medica 27 luglio 2005 del SMR,

che conferma la precedente valutazione emessa sulla capacità lavorativa (cfr.

doc. XI).

1.7. In data 4

agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che la decisione dell’amministrazione

si basa su referti medici resi senza un esame del paziente mirato a definire

l’influenza dei fattori psicologici. Egli ha infatti osservato:

" (...)

1.- Il ricorrente prende avantutto atto di come

l'Ufficio dell'assicurazione in­validità del Cantone Ticino si limita a

riferirsi alle "Annotazioni del me­dico" del 27 luglio 2005

senza nulla aggiungere.

2.- Nella misura in cui le "Annotazioni del

medico" si riferiscono in maniera astratta ad una non meglio

precisata capacità di assuefazione senza con­testualizzare ciò

alla situazione del ricorrente, costituiscono uno stru­mento improprio a

definire la sua capacità lavorativa. Le stesse ammet­tono tuttavia l'esistenza

di un rischio di infortuni e di fattori psicologici che nella valutazione prettamente

medica sono stati completamente i­gnorati. Nessun esame medico

del ricorrente è stato compiuto tenendo conto anche di questi elementi, ad

eccezione del referto medico di parte agli atti. Nella misura in cui l'Ufficio

dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino riconferma la propria

decisione con considerazioni inve­ro stereotipate, ritenendo di fatto

ininfluenti i fattori sopraccitati, cade nell'arbitrio, siccome

fonda la sua decisione su referti medici resi senza un esame del

paziente mirato a definirne l'influenza dei fattori psicologi­ci. Un referto

medico non può infatti escluderne la concludenza senza un esame mirato del

paziente tanto meno considerando le conclusioni con­trarie del referto medico

di parte (doc. I).

In ragione di quanto precede si chiede quindi formalmente

l'esecuzione di una nuova perizia medica volta a definire una volta per

tutte e in maniera oggettiva la capacità lavorativa del ricorrente RI 1."

(Doc. XIII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B.,

H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,

H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA;

RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella DTF

130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre

2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente

ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove

norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione

professionale o eventualmente ad una rendita.

2.4. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

"

per riformazione professionale

vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare

sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione

professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione

professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79

consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita

20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32

consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,

pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. In merito

alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un

occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986

pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (sottolineature del

redattore):

" (…)

Dr. med. Sch., Unfallarzt

des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges

das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die

ophtalmlogische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und

Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum

Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in

verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs

Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen

Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit.

Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen

Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die

Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November

1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf ein (in anderem

Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach

würden medizini­sche Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich

der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend

auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es

entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den

Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle)

beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist

fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch

Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor

spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld

erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die

Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren.

Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen,

denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten

Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die

Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen

Angewöhungszeit auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst

Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens

weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden

Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen

auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem.

Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und ho­hen

Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als

vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle

spielten. (…)"

In una

successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'Alta

Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione

monoculare, ha precisato (sottolineature del redattore):

" (…)

3.‑ Au cours de la

procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis

d'un expert indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie.

Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon

l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure

d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail

à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement

réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à

volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison

de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être

résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"

2.7. Nel caso in esame, nel

rapporto 4 aprile 2003 il curante, Dr. Med. __________, FMH in oftalmologia,

posta la diagnosi di “OD diminuzione della funzione visiva in stato dopo

contusione oculare”, ha rilevato:

" (...)

3. Anamnesi: II 04 gennaio 2002 il

signor RI 1 ha subito un’importante contusione all'OD colpito da un disco di hockey in palestra. In seguito a questo

incidente ha consultato il __________ dell'__________ di __________, Dr. __________ e il Prof. __________ al __________ di __________ (questi avrebbe confermato

al paziente come non vi è più nessuna

possibilità di recuperare funzionalmente l'OD).

4. Disturbi

soggettivi Importante calo dell'acuità visiva all'OD con scotoma centrale.

5. Constatazioni: Acuità visiva da

lontano non corretta inferiore al 5% OD non migliorabile con importante scotoma

del campo visivo centrale e 100% OS. Pressione intraoculare all'aplanazione

nella norma: 17 mmHg OD e 14 mmHg OS. Segmenti anteriori calmi. In dilatazione

si notano numerose cellule pigmentate nel vitreo anteriore dell'OD. Da questo lato è pure evidente

una larga cicatrice stellata ed in parte pigmentata situata tra le due arcate

vascolari temporali ed inglobante

il centro della macula, la retina periferica è adesa e nel vitreo inferiore vi

è la raccolta di un residuo emorragico. OS senza particolarità.

6. Esami

specialistici

7. Provvedimenti

terapeutici

/ prognosi Ho proposto al signor RI

1 dei controlli annuali.

Non dispongo di nessuna documentazione dei

Colleghi che hanno esaminato precedentemente il paziente." (Doc. AI 9)

Nel formulario “Allegato al rapporto medico” lo specialista

ha inoltre rilevato che “attualmente il paziente si è già “riciclato” quale

venditore ambulante dopo aver abbandonato la sua precedente professione di

falegname”, precisando che “nella nuova attività di venditore ambulante

si deve considerare una diminuzione del rendimento dovuta alla situazione di

monocularità anche se più di un anno dopo il trauma questo non dovrebbe più

influire in modo preponderante sulla capacità lavorativa”. Il Dr. __________

ha poi indicato che l’assicurato è in grado di svolgere, immediatamente, altre

attività, puntualizzando che può trattarsi di “qualsiasi attività che non

comporti una visione stereoscopica (ad es. assemblaggio di piccoli pezzi)”

e osservando che bisogna tener particolarmente conto della “situazione di

monocularità del paziente con necessità di una protezione costante dell’OD”.

(cfr. doc. AI 9 bis).

Sempre in data 4 aprile 2003 il Dr. __________ ha scritto al Dr. __________,

informandolo di avere esaminato il paziente in data 18 marzo, il quale “presenta

una perdita funzionale praticamente completa dell’occhio destro dopo importante

contusione bulbare con conseguente larga cicatrice stellata centromaculare

all’occhio destro. L’acuità visiva con la miglior correzione è inferiore al 5%

occhio destro e di 100% all’occhio sinistro. Pressione intraoculare

all’aplanazione nella norma”

(cfr. doc. AI 14c).

Con rapporto 17 aprile 2003 il Dr. Med. __________, FMH in

medicina generale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “perdita funzionale praticamente completa dell’occhio destro

dopo importante contusione bulbare 4 gennaio 2002 con conseguente larga

cicatrice stellata centro maculare” e indicato che l’assicurato è inabile

al 100% dal 4 gennaio 2002 al 4 febbraio 2002 e al 50% dal 5 febbraio 2002, ha rilevato:

" In data 04.01.02 durante una partita di hockey in

palestra, il paziente riceveva a forte velocità la pallina da gioco sul bulbo

oculare destro.

Gli accertamenti iniziali

presso il __________ dell'__________ di __________ ed in seguito presso la

clinica del dr. __________ a __________ come pure presso il prof. __________

all'ospedale __________ di __________ evidenziavano la presenza di ematoma

monoculare, ferita alla ciglia superiore, erosione corneale con midriasi

traumatica ed in particolare sanguinamento intraoculare con presenza di danno

retinale (cicatrice centrale con rottura della corioidea e sanguinamento

subretinale).

Quale approccio

terapeutico si optava per la via conservativa, purtroppo con la perdita

funzionale completa dell'occhio destro.

Infatti tramite miglior

correzione l'acuità visiva all'occhio destro è inferiore al 5 % mentre risulta

essere del 100 % all'occhio sinistro.

6. Esami

specialistici:

dopo le iniziali

consultazioni presso gli specialisti sopraccitati il paziente viene ora

controllato ad intervalli annuali presso lo studio del dr. __________, __________,

__________.

7. Provvedimenti

terapeutici / prognosi:

Non sono previsti

ulteriori accorgimenti terapeutici." (Doc. AI 14a)

Il medico ha inoltre allegato al rapporto medico il seguente

scritto:

" (...)

1.1. Che conseguenze ha il disturbo

alla salute sull’attuale attività?

Il paziente è chiaramente

limitato nello svolgere lavori che richiedono una visione binoculare cosa per

altro molto importante nella sua attività quale falegname.

1.2. È ancora

proponibile l’attività attuale?

Sì,

l'attività è eseguibile nella misura del 100 %

1.3. Esiste inoltre una diminuzione

del rendimento? Se sì, in che misura?

Diminuzione del rendimento

causa ridotta velocità d'esecuzione di circa il 50%.

2.2.1. L’assicurato è in grado di

svolgere altre attività?

Se sì da quando? Di che tipo

di attività si potrebbe trattare? Di che cosa bisognerebbe tenere

particolarmente conto? In quale misura (ore al giorno) queste attività possono

essere svolte?

Ogni attività senza

necessità di visione binoculare è possibile nella misura del 100%."

(Doc. AI 14b)

In data 30 aprile 2003 il Prof. __________ e il Dr. __________

dello __________ hanno così risposto alle domande poste nel “Rapporto medico”

12 marzo 2003 dall’Ufficio AI:

"

(...)

Ad A. (Diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa):

Zentrale Narbe bei St. n.

Adernhautruptur und subretinaler Blutung sowie Glaskörperblutung bei St. n.

Contusio bulbi rechts am 04.01.02

Ad B. (Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l’ultima attività esercitata

quale):

Es wurde keine

Arbeitsunfähigkeit im Rahmen unserer Betreuung attestiert. Der Beruf des

Versicherten ist uns nicht bekannt.

Ad C. (Domande generali

per il medico):

1. Lo stato di salute

dell’assicurato è:

Stationär.

2. La capacità lavorativa può

essere migliorata con provvedimenti sanitari?

Nein.

3. Ritiene che provvedimenti

sanitari siano indicati?

Wahrscheinlich nicht (der Beruf des Versicherten ist

uns nicht bekannt).

4. L’assicurato ha bisogno di mezzi

ausiliari?

Nein.

5. L’assicurato deve ricorrere

all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? Se sì, da quando?

Nein.

6. Ritiene che un accertamento

medico supplementare sia indicato?

Nein.

Ad D. (Dati medici):

1. Trattamento: Vom 22.01.02 bis

12.06.02

2. Ultima consultazione del: 12.06.02

3. Anamnesi:

Der Patient wurde uns initial von Dr. __________, __________

in __________ mit einer starken Kontusions­verletzung des rechten Auges durch

einen Puck überwiesen. Auf Grund der Glaskörperblutung hatte man eine

Echografie durchgeführt, welche den Verdacht einer Netzhautablösung ergab. Die

echografische Unter­suchung bei uns zeigte keine eindeutigen Hinweise für eine Amotio

retinae, sodass man die Resorption der Glaskörperblutung abgewartet hat. Am

12.06.02 zeigte sich ein klarer Funduseinblick mit anliegender Netz­Haut jedoch

Makulanarbe bei St. n. Aderhautruptur und subretinaler Blutung, welche den

Visus von 0.063 erklärt. Es besteht keine weitere Therapiemöglichkeit und eine

Verbesserung der Sehkraft rechts ist nicht zu erwarten.

4. Disturbi soggettivi:

Akuter Visusverlust

rechts bei Contusio bulbi durch Puck am 04.01.02.

5. Constatazioni: Siehe Punkt 3.

6. Esami specialistici:

Regelmässige

ophthalmologische Kontrollen sind sinnvoll. Gemäss Angaben des Patienten wird

er sich bei Dr. __________ in __________ melden.

7. Provvedimenti

terapeutici / Prognosi: Siehe Punkt 3.

Bemerkung:

Die Fragen auf dem

Beiblatt können wir auf Grund der nicht bekannten Profession nicht beantworten.

Es ist jedoch klar, dass der versicherte Patient durch die Monokelsituation

keinen Beruf ausüben darf, welcher eine Stereopsis verlangt. Körperliche Einschränkungen gibt es sonst keine."

(Doc. AI 13)

Con “Proposta per il medico” 19 novembre 2003 il funzionario

incaricato ha posto le seguenti osservazioni:

"

(...)

Note riassuntive

● Domanda del 04.03.2003 a causa di un

infortunio all'occhio destro

l'assicurato

si dichiara inabile dal 4.1.2002

● Diagnosi: OD

diminuzione della funzione visiva in stato dopo

contusione

oculare

● Professione/attività

appresa: falegname diplomato

● Attività svolte

/ datori di lavoro: falegname indipendente

Redditi conseguiti prima dell'insorgenza del danno alla salute:

1999:

fr. 28'192.-- annui

2000:

fr. 28'192.-- annui

2001:

fr. 26'300.-- annui

anche nei precedenti anni l'assicurato ha sempre avuto redditi molto

contenuti (vedi estratti delle tassazioni)

● Disoccupazione NO

● Incapacità

lavorativa: il medico curante e la LAINF attestano le

seguenti

incapacità:

100% dal 4.1.2002 e 50% dal 5.2.2002

● Domande al

medico:

L'assicurato dal 1.1.2003

si è riciclato quale venditore ambulante indipendente. I medici sono concordi

nell'affermare che attività adeguate sono esigibili in misura completa. Per

questo motivo chiedo il benestare per passare il dossier alla consulente in

integrazione professionale. Visti i redditi contenuti conseguiti prima

dell'insorgenza del danno alla salute probabilmente non vi sarà il diritto ad

alcuna prestazione in quanto non dovrebbe sussistere una perdita di guadagno di

almeno il 20%.

E213 NO

" (Doc. AI 29)

Con “Proposta medico” 9 dicembre 2003 il Dr. __________ ha

indicato:

" Trattasi di un A. 33enne falegname indipendente che ha

subito una contusione al OD con relativa perdita quasi completa dell'acuita

visiva. L'OS è normale.

Per l'Assic. Infortunio l'A.

viene ritenuto inabile totalmente dal 1.02 e al 50% dal 2.02. Sicuramente non è

più idoneo nell'attività precedente.

Tutte le attività che

necessitano una visione stereoscopica non sono più esigibili. Il fatto che

l'Assic. Infortuni riconosce un IL del 50% nella sua professione s'intende

sicuramente per le attività che non necessitano la visione binoculare in

maniera assoluta.

L'A. ha già iniziato una

attività di venditore indipendente dal 1.03. Tale attività risulta compatibile

con il danno alla salute e non è presente una diminuzione del rendimento.

Possiamo inviare

l'incarto al OP." (Doc. AI 30)

L’assicurato è stato pertanto

ritenuto totalmente inabile nella precedente attività di falegname e in tutte

quelle attività che necessitano di una visione stereoscopica, ma pienamente

abile in quelle professioni non qualificate che non necessitino di una visione

binoculare o lavori di precisione, come per esempio venditore non qualificato,

operaio di fabbrica in lavori d’imballaggio-impacchettatura o aiuto-magazziniere,

custode, ecc..

2.8. Con il proprio ricorso

l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, trasmettendo al

TCA il certificato medico 24 agosto 2004 del Dr. Med. __________, del seguente

tenore:

" Il

sottoscritto dichiara di seguire alla propria consultazione il paziente sopra

menzionato sin dal 18.03.2003.

Diagnosi oculari: 1) OD stato dopo grave contusione

bulbare (04.01.2002) con perdita dell'acuità visiva centrale su cicatrice

maculare

2) OS astigmatismo

ipermetropico

Il 04.01.2002 il signor RI 1 è stato

colpito all'OD da un disco di hockey per palestra. Constatando un immediato calo dell'acuità

visiva allora consultando dapprima l'__________ di __________, quindi il Dr. __________

a __________ ed infine il Prof. __________ all'__________ del __________ di __________ ( vedi rapporti allegati)

dove è stato seguito sino all'autunno 2002. Purtroppo, a causa della gravità

del trauma, non fu possibile nessun trattamento.

In seguito all'incidente

il signor RI 1 presenta soggettivamente un'importante riduzione dell'acuità

visiva centrale all'OD che si accompagna da fotofobia e da un affaticamento

frequente dell'OS. Vi è pure stato un aumento delle cefalee di cui soffriva già

in precedenza.

Sempre in seguito

all'incidente ed alle sue conseguenze sulla vista ha dovuto rinunciare alla sua

professione di falegname-carpentiere ed è oggi attivo quale venditore

ambulante.

Stato Oculare

Acuità visiva da lontano

non corretta: OD inferiore a 0.05, OS 8/10 non corretta. Acuità visive non migliorabili:

a destra vi è un importante scotoma centrale ed il paziente percepisce

unicamente i movimenti della mano nel campo visivo periferico.

Refrazione in

cicloplegia: s + 1.75: c - 0.5/25° ed OS s + 3.0: c - 0.75/60°.

Pressioni intraoculari

all'aplanazione nella norma: 17 mmHg OD e 14 mmHg OS.

Segmenti anteriori calmi,

a destra il vitreo presenta un'importante cellularità (pigmento).

Fondo oculare in

midriasi: nervi ottici vitali, nella regione maculare dell'OD è presente

un'ampia cicatrice stellata con pigmento (foto allegata). Retine periferiche

adese. Residuo d'emorragia del corpo vitreo inferiore all'OD.

In conclusione il

signor RI 1 presenta una perdita dell'acuità visiva centrale dell'OD in seguito

al trauma del 04.01.2002. Funzionalmente è praticamente monocolo e attività

quali quella nella quale era precedentemente attivo gli sono precluse: sarebbe

effettivamente inopportuno che iniziasse nuovamente a lavorare su delle

impalcature o al taglio della legna. In futuro, quando sarà maggiormente

infastidito dall'ipermetropia dell'OS bisognerà prescrivere la giusta

correzione (al momento non sopporta neppure una piccola correzione sferica

positiva).

In queste condizioni il

signor RI 1 presenta una diminuzione dell'integrità del 30% secondo l'Assicurazione

Invalidità." (Doc. E)

L’assicurato ha pure trasmesso al TCA il certificato medico 25

agosto 2004 del Dr. Med. __________, del seguente tenore:

" Complemento al rapporto medico del 17.4.2003

Come a voi ben

noto causa dell'infortunio del 4.1.2002 il sopraccitato presenta una perdita

funzionale praticamente completa dell'occhio destro dopo importante contusione

bulbare e cicatrice stellata centro maculare.

L'acuità visiva

dell'occhio in questione risulta con la miglior correzione inferiore al 5%.

Causa tale

menomazione il paziente già precedentemente in cura per sintomatologia ansioso

depressiva ha accusato una chiara esacerbazione dei sintomi ansiosi con

attacchi caratterizzati della presente di tremori, sudorazioni, dispnea e

sensazione di freddo alle estremità. Egli presenta inoltre crisi di panico in

particolare se in presenza di altre persone.

Inoltre

dall'incidente accentuazione delle già precedentemente conosciute cefalee come

pure difficoltà di concentrazione soprattutto nelle ore pomeridiane.

Tali

manifestazioni, in aggiunta alla perdita funzionale di un occhio, sono da

considerarsi sicuramente limitanti, sia riguardo la sua precedente attività

quale falegname che gli è preclusa sia riguardo l'attuale attività quale

venditore ambulante." (Doc. F)

Con scritto 10 giugno 2005 il Dr. __________ del SMR ha osservato:

" Annotazioni del medico

La decisione

dell’UAI è oggetto di ricorso: allo scopo si producono certificati/rapporti

medici:

1.

rapporto del

Prof. __________, della clinica __________ di __________ (doc. D - ma già agli

atti)

2.

certificato

del dr. __________, oftalmologo curante (doc. E)

3.

complemento al

rapporto medico, del dr. __________ (doc. F)

Agli atti AI si

trovano i seguenti documenti (citati solo quelli di rilievo):

14.04.03

rapporto AI del dr. __________, si pone la diagnosi di diminuzione

funzione visiva occhio dx. dopo contusione oculare.

Indica l'occhio sinistro senza particolarità.

Nell'allegato attesta che l'attuale attività (riciclato come venditore

ambulante) può ancora essere svolta con diminuzione del rendimento, a causa

della monocularità.

Aggiunge che qualsiasi attività che non comporti visione stereoscopica

(es. assemblaggio piccoli pezzi) può essere svolta a tempo pieno.

23.04.03

Rapporto del dr. __________, curante di base dell'assicurato. Attesta

la lesione infortunistica. Attesta che l'assicurato è limitato nello svolgere

l'attività di falegname (importante la visione binoculare nella sua attività)

che potrebbe essere svolta nella misura del 100% con diminuzione del

rendimento (velocità d'esecuzione) del 50%.

Ogni attività senza necessità di visione binoculare può essere svolta

nella misura del 100%.

Si trovano rapporti medici allegati, tra cui quello del dr. __________

del 10.04.02 con il quale si apprezza anche il visus all'occhio sin. di 0.8

senza correzione, e il rapporto del Prof. __________ (allegato pure all'atto

di ricorso) nel quale si descrive lo stato clinico tra cui il reperto di

normalità dell'occhio sinistro (visus1.0, senza altre particolarità).

08.05.03

Rapporto del __________ (prof. __________) che non prende posizione

sulla CL se non "non può esercitare attività che richiedano visione

stereoscopica)”.

09.12.03

Valutazione degli atti c/o SMR: si ammette che le attività con

necessità di visione stereoscopica non sono più esigibili e che l'attività

di venditore ambulante possa essere svolta normalmente.

Osservazioni:

-

in modo unico

è attestato un danno alla salute consistente riferito alle conseguenze di

infortunio, con il quale l'assicurato ha subito praticamente la perdita

dell'occhio destro.

-

In modo

univoco viene riconosciuto che le attività che presuppongono la visione

binoculare non siano più esigibili.

-

A tale

proposito va reso atto al dr. __________ per l'attestazione di IL/CL 50% per

l'attività di falegname - un'IL totale terrebbe conto di un'esigibilità che non

è puramente di tipo medico-sanitario. Infatti anche il falegname svolge

attività per cui la visione binoculare non è necessaria.

-

La necessità

di visione binoculare (la necessità di visione stereoscopica precisa) è

richiesta, dal lato lavorativo, solo in casi non frequenti.

Questo è un concetto di medicina del lavoro che appare in contraddizione con il

"modello" dei non medici; ad esempio la visione monoculare non

impedisce di salire ed anche lavorare su ponteggi, oppure non è necessario

risparmiare l'occhio sano. Ne è conferma il fatto che la guida di autoveicoli

della categoria 3 (auto, moto) è permessa dopo un periodo di 4 mesi di

assuefazione ed esame da parte di un esperto di guida.

-

Per le

attività che potrebbero costituire rischio accresciuto di ferimento all'occhio

sano, il porto di occhiali protettivi è da considerare doveroso (vedi

prevenzione infortuni SUVA)

-

Secondo il

testo "sozialmedizinische Begutachtung in der gesetzlichen

Rentenversicherung" Gustav Fischer Verlag, si deve considerare lo stato di

un occhio con visus 08. o più e l'altro con meno di 0.2, come situazione di

monocolo, come nel caso presente

-

Ne consegue

che la maggior parte delle attività comuni sul mercato del lavoro può essere

espletata.

-

Si può anche

affermare che tra le attività professionali proponibili in misura normale si

trova quella di venditore ambulante.

In sede di ricorso sono

stati prodotti i rapporti citati più sopra.

Il rapporto del dr. __________

(doc. E) menziona gli elementi clinici conosciuti e propone una valutazione di

"diminuzione dell'integrità" del 30%. Ora questa valutazione va

riferita ai concetti valutativi LAINF, trattandosi di valutazione dell'IMI. Si

tratta però di concetto estraneo alla LAI. Per quanto riguarda la valutazione

di capacità lavorativa non ha messo in rilievo elementi clinici diversi o

proposto altre considerazioni rispetto al suo certificato precedente.

Il rapporto del dr. __________

(doc. F) ripropone la valutazione di "monocolarità" di cui si è

ampiamente tenuto conto. Riferisce di sintomi della sfera psichica (ansia,

tremori, sudorazione, dispnea e sensazione di freddo alle estremità) che sono

sintomi neurovegetativi che non limitano la funzionalità relazionale e lavorativa.

Si fa riferimento ad attacchi di panico soprattutto se in presenza di altre

persone.

Non vi è alcuna nozione

di terapia effettuata. Ciò non è sufficiente per attribuire ai disturbi un

valore di "danno alla salute" sec. definizione di

"invalidità".

Si osserva che se tali

disturbi avessero "Krankheitswert" ne dovrebbe conseguire la proposta

all'ufficio competente di "ritiro" del permesso di guida.

Da quanto risulta agli

atti non si intravvedono elementi che facciano pensare ad una valutazione

diversa rispetto a quella precedentemente definita, ovvero capacità lavorativa

al 100% in attività adeguate come anche nell'attività attualmente svolta di

venditore ambulante indipendente." (Doc. V bis)

Il Dr. Med. __________, FMH

in oftalmologia, nella sua valutazione specialistica 3 luglio 2005 ha indicato quanto segue:

" Valutazione dei documenti:

-

Certificato medico datato 24.8.2004, Signor Dr. med. __________

-

Rapporto datato 27.02.2002

indirizzato al Sig. Dr. med. __________ dal Signor Prof. Dr. __________

-

Rapporto datato 10.04.2002

indirizzato al Sig. Dr. med. __________ dal Signor Dr. med. __________

-

Rapporto datato 24.06.2002

indirizzato al sig. Dr. med. __________ dal Signor Prof. Dr. __________

-

Valutazione dell'Ufficio AI Ticino,

10.6.2005, Sig. Dr. med. __________

Situazione attuale:

Il Signor RI 1 ha avuto un

infortunio con una contusione bulbare in data 4.01.2002 perdendo la vista

centrale all'occhio destro. Il paziente è stato considerato giuridicamente cieco

all'occhio destro.

Significato medico della vista

binoculare:

Entnommen aus:

Bücherei des Ausgenarztes Band 126, Enke-Verlag Stuttgart

1991

"Das Sehen mit 2 Augen hat neben der

besonderen Qualität der Stereopsis noch andere Vorteile: Die

Ubertragung nahezu identischer Signale von der Netzhaut bis zu den kortikalen

Feldern über 2 getrennte "Kanäle" erlaubt eine bessere Unterscheidung des Signals vom optischen Rauschen als

der Weg über einen Kanal allein. So sind bessere (niedrigere) binoculare als

monucolare Schwellen für viele visuelle Funktionen möglich. Man spricht auch von

beidäugiger Summation.

Die beidäugige Summation

zur Diskriminierung ist gering und bewegt sich um den Faktor 1,1, d.h die

beidäugige Sehschärfe ist 1,1 mal besser als die einäugige. Man hat gefunden,

dass für einfache visuelle Funktionen wie "Objektendeckung" eine

beidäugige Sehweise die Leistung und den Faktor 1,8 ansteigen lassen kann im

Vergleich zur monokularen Leistung (Perenne 1943, Thorn et. Al. 1947, Lindblom

1989).

Für die

Kontrasempfindlichkeit beträgt der Faktor des Anstieges der binokularen

Leistung je nach Messtechnik zwischen 1,4 und 1,7 gegenüber Messungen an

Einzelaugen (Campell et al. 1965, Cogan et al. 1982).

Für einige unserer visuellen

Leistungen gilt, dass sie zwar vom Vorhandensein beider Augen abhängen, jedoch

beide Einzelaugen nicht zwingend über eine volle Sehschärfe verfügen müssen.

Ein Beispiel hierfür ist die dynamische räumliche Orientierungsfähigkeit. Diese

beruht neben der binokularen Verschaltung der Netzhautzentren vornehmlich auf

der intakten Korrespondenz der rezeptiven Felder der Netzhautperipherien beider

Augen (Sireteanu 1981). Da letztere aber beispielsweise von einer Amblyopie weniger betroffen sind als

die foveolaren Felder, weisen einige amblyope Patienten noch

eine erhebliche periphere Binokularität bei Prüfung mit dynamischen Reizen auf.

Diese Beobachtung könnte unmittelbare verkehrsmedizinische Relevanz haben. Ein

klinisch einsatzfähiges Verfahren zur Prüfung der peripheren dynamischen Stereopsis steht jedoch z. Z. noch nicht zur

Verfügung."

Problemi lavorativi inerenti

l'attività del paziente come falegname in seguito alla perdita della capacità visiva di un occhio:

- Perdita della vista stereoscopica:

1. Crea

difficoltà ad effettuare lavori dove è necessario un orientamento con una vista stereoscopica.

2. Il rischio

d'infortunio aumenta lavorando su cantieri, camminando su delle impalcature ed in officina per esempio usando

attrezzi pericolosi tipo motosega.

- Fattori psicologici:

In caso di

incidenti per esempio dovuti a corpi estranei, di regola viene toccato l'occhio migliore siccome è responsabile della

fissazione. Per questo motivo il paziente, essendo più ansioso, avrà bisogno di

una migliore protezione sul posto di lavoro. Questa situazione crea un

rallentamento della velocità lavorativa.

- Una riduzione della vista del

contrasto crea più difficoltà a svolgere lavori in condizioni di luce ridotta.

Constatazioni conclusive:

La perdita di un occhio per un

falegname giustifica l'incapacità lavorativa nella percentuale del 50% a

seguito di varie difficoltà includendo il rallentamento dell'attività

lavorativa.

Una piena reintegrazione lavorativa

è legata ad un reinserimento in un'altra attività lavorativa.

Se il nuovo lavoro crea una perdita

di salario l'assicurazione dovrebbe rispondere della differenza." (Doc. IX

I)

Con “Annotazioni del medico” 27 luglio 2005 il Dr. __________ ha

rilevato:

"

Prendo atto del nuovo atto a

sostegno del ricorso e dell'allegata valutazione del Dr. __________, oftalmologia

FMH.

Un'osservazione

sulle note tratte dalla letteratura: si tratta di valutazioni di confronto tra

persone sane e "monocoli". Si può dedurre che la presenza di due

occhi è senz'altro più favorevole; per contro non se ne può trarre una

valutazione di capacità lavorativa.

Non va

dimenticato che la perdita di un occhio porta anche ad assuefazione, cioè

all'integrazione di stimoli nuovi che vengono memorizzati e riprodotti (si

impara un modo un po' diverso di "vedere" e reagire).

Per quanto

riguarda il commento vero e proprio del collega, devo far osservare che il

rischio d'infortuni non è aumentato per l'accesso a impalcature; lo è invece

per la manipolazione di attrezzi pericolosi. Per questo motivo la CL come falegname è sicuramente ridotta.

Per quanto

riguarda i fattori psicologici, questi vanno un po' ridimensionati, nel senso

che la pratica di attività (abitudine), la valutazione reale del rischio senza

preconcetti di tipo popolare possono influire solo nella fase iniziale della

perdita della "binocularità". Questo va considerato analogamente

quando si crede che la visione da un solo occhio strapazzi e metta a rischio

l'occhio sano. Gli aspetti psicologici, in modo forse più importante,

influiscono su tutti i portatori di malattie croniche, malattie ad evoluzione

verso stati finali, o a prognosi insicura (cardiopatie, tumori, sclerosi

multipla, diabete ecc.).

Si rileva poi

che il ricupero della piena capacità lavorativa è condizionata al reinserimento

in altra professione. Questa riflessione corrisponde a quanto da noi già più

volte valutato.

In conclusione: non possiamo trovare

elementi che differiscano da quanto da noi valutato in precedenza e non vi è

valutazione di CL/IL di rilievo." (doc. XI bis)

2.9. Questo TCA non intravede

ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il

Dr. __________ e il Dr. __________ a proposito della piena capacità lavorativa

dell’assicurato in attività che non richiedano una visione binoculare,

conclusione del resto condivisa pure dai medici curanti, Dr. __________, Dr. __________

e Dr. __________.

Lo stesso medico curante,

Dr. __________, infatti, nel rapporto 4 aprile 2003 all’Ufficio AI, ha

attestato che il suo paziente, che si è riciclato quale venditore ambulante

dopo aver abbandonato la sua precedente professione di falegname, nella nuova

professione di venditore ambulante si deve considerare che presenti una

diminuzione del rendimento dovuta alla situazione di monocularità, precisando

tuttavia “anche se più di un anno dopo il trauma questo non dovrebbe più

influire in maniera preponderante sulla capacità lavorativa”. Lo stesso

specialista in oftalmologia ha poi rilevato che l’assicurato è in grado di

svolgere immediatamente altre attività, specificando che può trattarsi di

qualsiasi attività che non comporti una visione stereoscopica e proteggendo

costantemente l’occhio destro (cfr. doc. AI 9bis).

Nel suo successivo scritto

24 agosto 2005 il Dr. __________ ha precisato che in seguito all’incidente

l’assicurato presenta un’importante riduzione dell’acuità visiva centrale

dell’occhio destro, che lo rende funzionalmente praticamente monocolo e gli

preclude attività quali quella di falegname da lui svolta in precedenza. Lo

specialista conclude dicendo che “in queste condizioni il signor RI 1

presenta una diminuzione dell’integrità del 30% secondo l’Assicurazione

invalidità”, senza ulteriori specificazioni (cfr. doc. I E).

Il Dr. __________, dal

canto suo, nello scritto 17 aprile 2003 ha indicato che l’assicurato è in grado

di svolgere la sua attività di falegname al 100%, con una diminuzione del

rendimento a causa della ridotta velocità di esecuzione di circa il 50%, mentre

invece è in grado di svolgere al 100% qualsiasi altra attività che non

necessiti di visione binoculare (cfr. doc. AI 14b).

Nel successivo scritto 25

agosto 2004 di complemento al rapporto 17 aprile 2003 il Dr. __________ ha

indicato che l’assicurato, in seguito alla menomazione subita all’occhio destro,

ha accusato una esacerbazione dei sintomi ansioso-depressivi che già in

precedenza lo affliggevano e una accentuazione delle cefalee già

precedentemente conosciute, circostanze queste ultime che “in aggiunta alla

perdita funzionale di un occhio, sono da considerarsi sicuramente limitanti,

sia riguardo alla sua precedente attività quale falegname che gli è preclusa,

sia riguardo all’attuale attività quale venditore ambulante” (cfr. doc. I

F). Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il Dr. __________ non ha

espresso in che percentuale l’assicurato sarebbe inabile al lavoro in attività

che non necessitino di visione binoculare, limitandosi ad indicare che i

disturbi dell’assicurato sono “sicuramente limitanti”. Inoltre, la

presunta esacerbazione dei sintomi ansiosi per i quali l’assicurato sarebbe già

stato in cura precedentemente per sintomatologia ansioso depressiva non è stata

minimamente comprovata: agli atti infatti non risulta nessun certificato medico

specialistico attestante un qualunque tipo di trattamento dell’assicurato per

problemi depressivi.

Infine, il Dr. __________ ha

attestato che “la perdita di un occhio per un falegname giustifica

l’incapacità lavorativa nella percentuale del 50% a seguito di varie difficoltà

includendo il rallentamento dell’attività lavorativa” e ha rilevato che “una

piena reintegrazione lavorativa è legata ad un reinserimento in un’altra

attività lavorativa” (cfr. doc. IX I).

Visto quanto sopra, gli argomenti sollevati dal ricorrente devono

essere totalmente respinti. Innanzitutto, dalla documentazione agli atti emerge

che l’assicurato, contrariamente a quanto esposto in sede ricorsuale, non

presenta una acuità visiva ridotta della metà all’occhio sinistro. Nel referto

4 aprile 2003, infatti, il Dr. __________ ha indicato che l’acuità visiva

all’occhio sinistro è del 100%.

Inoltre, l’assunto ricorsuale secondo il quale non si può dedurre

“a contrario” che dato che l’assicurato non può più svolgere attività che

necessitano della visione binoculare, allora egli sia in grado di svolgere

attività che non necessitino di tale visione è totalmente assurdo. I medici

curanti dell’assicurato hanno infatti concluso nei loro certificati che

l’assicurato è in grado di svolgere al 100% attività che non comportino una

visione stereoscopica (cfr. doc. AI 9bis, doc. AI14b, doc. IX I).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.)

generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte

delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die

Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur

etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach

Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI

1986 pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.).

Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag.

258s, il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a

seguito del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato

poteva continuare la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi

sulle impalcature (“Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die

Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November

1984)“, cfr. consid. 2.6.). Del resto, continua il TFA, in persone di media

età la perdita della visione binoculare viene largamente compensata. Al

massimo, in attività con cambiamenti repentini della posizione di lavoro vi è

un deficit visivo, come ad esempio in lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall

des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw.

rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied

im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder

Ähnlichem“, cfr. consid. 2.6.).

Nella

seconda sentenza citata al consid. 2.6., il TFA non ha riscontrato una

riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e

stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed

architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha

ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i

documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva

risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.

I medici specialisti

delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, hanno

compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista oftalmologico

sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni

logiche e motivate in merito alla completa incapacità dell'assicurato nella

precedente attività di falegname – attività nella quale addirittura secondo il

Dr. __________ l’assicurato presenterebbe un’incapacità lavorativa del 50% a

seguito di varie difficoltà, ivi incluso un rallentamento della velocità

lavorativa (cfr. doc. IX I), parere quest’ultimo già espresso anche dal Dr. __________

(cfr. doc. AI 14b) - e alla totale capacità lavorativa in svariate altre

attività che non necessitino della visione stereoscopica.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal

profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro

nella sua professione di falegname, mentre è totalmente abile in attività che

non necessitino della visione binoculare.

2.10. L’amministrazione ha quindi affidato alla consulente IP l’incarico

per integrazione (cfr. doc. AI 31). La funzionaria incaricata, con “Rapporto

1° incontro e/o finale” 6 luglio 2004, ha espresso le seguenti valutazioni:

" (...)

Dati medico teorici

In sintesi, si tratta di

un assicurato __________ che a causa di un infortunio <contusione all'occhio

destro con relativa perdita quasi completa dell'acuità visiva> risulta

essere inabile al 50% nella professione di falegname. Stando ai dati medici

contenuti nell'incarto (proposta SMR del medico __________ del 9.12.2003), l'A.

è totalmente abile in attività che non necessitino di una visione stereoscopica

(binoculare).

L'attuale attività svolta

dall'A. di venditore ambulante risulta compatibile con il danno alla salute e

non è presente una diminuzione del rendimento.

Dati socio

professionali

Considerandi

II signor RI 1, dopo le

scuole dell'obbligo, ha svolto l'apprendistato di falegname, ottenendo il

diploma nel 1989. In seguito ha lavorato come pattugliatore

delle funivie ad __________ e al S. __________ e dal 1999 come falegname

indipendente. A seguito di un infortunio subito a gennaio del 2002, dopo un

tentativo di ripresa lavorativa al 50%, l'A. ha interrotto quest'attività.

Dall'inizio del 2003 l'A. è attivo al 50% come venditore

ambulante.

Dati economici e

calcolo della capacità di guadagno residua

Nell'attività di

falegname indipendente l’A. ha percepito fr. 28’192 annui nel 1999, fr. 28’192

annui nel 2000 e fr. 26’300 annui nel 2001.

Confrontando i redditi

conseguiti prima dell'insorgenza del danno alla salute con i salari contenuti

nelle statistiche RSS teoriche (4°rango e 2° quartile), non risulta esserci una

perdita di guadagno e quindi in questa situazione non vi è il diritto

all'applicazione di provvedimenti professionali.

Discussione e

Proposte

Ho incontrato l'A. per un

colloquio il 30.6.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al

e sui vari criteri di assegnazione.

A seguito dell'infortunio

all'occhio destro, il signor RI 1 non è più risultato idoneo a riprendere la

sua attività di falegname. Dall'inizio del 2003 è attivo quale venditore

ambulante indipendente al 50%. A suo modo di vedere il problema legato

all'occhio non gli permette di lavorare a tempo pieno in quest'attività,

ritiene infatti che con il passare del tempo sarà possibile aumentare la

percentuale lavorativa ad un massimo del 70%. A mio avviso l'attività

attualmente svolta dal signor RI 1 rientra nelle attività confacenti con il

danno alla salute. Anche da un punto di vista medico teorico quest'attività

risulta essere compatibile con il danno alla salute e può essere esigibile in

misura completa.

L'attività di venditore

ambulante non richiede una particolare qualifica. Infatti, l'A. non ha

acquisito sufficienti competenze lavorative durante il suo percorso socio

professionale per poter essere inserito in attività qualificate. Considerato

che l'A. non ha le competenze per svolgere attività qualificate e tenuto conto

delle limitazioni funzionali, si ritiene l'A. integrabile sul mercato libero

del lavoro, solo in attività non qualificate che non necessitano di una visione

binoculare o lavori di precisione, come per esempio venditore non qualificato,

operaio di fabbrica in lavori d'imballaggio-impacchettatura o aiuto

magazziniere, oppure come custode. Stando alle statistiche RSS, in un'attività

non qualificata l'A. avrebbe potuto percepire da fr. 44’669 a fr. 52’566 circa annui nel 2002.

Tenuto conto che l'A. è

adeguatamente integrato nell'attuale mercato del lavoro, non ci sono i

presupposti per prendere in considerazione l'eventuale aiuto al collocamento da

parte dell'AI." (Doc. AI 35)

2.11

Orbene,

dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 6 luglio 2004 della

consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle

opportunità reintegrative in attività non qualificate che non necessitano di

una visione binoculare e che non richiedono lavori di precisione, quali quella

di venditore non qualificato, operaio di fabbrica in lavori

d’imballaggio-impacchettatura o aiuto-magazziniere, oppure come custode -

questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 100% in altre attività

adeguate al suo stato di salute.

Occorre

qui ricordare che compito dell’orientatore

professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico

riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora

concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra

parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI

prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti

professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò

non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

D'altra

parte, va ricordato che in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

Nel caso concreto non vi

sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della consulente, eseguita tra

l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

In tale contesto, dunque, è corretto

procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione

contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in

quelle attività ritenute proponibili.

2.12

2.12.1

Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione

su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di

fr. 28’000.--/ fr. 29'000.--: l’Ufficio AI ha proceduto all’esame dei redditi

conseguiti dall’assicurato nel corso della sua vita lavorativa e ha rilevato

che anche nei periodi in cui lavorava a tempo pieno non ha mai conseguito

importi superiori (cfr. doc. AI 47).

L’assicurato ha contestato il reddito da valido

ritenuto dall’Ufficio AI, rilevando che a far tempo dal 1999 ha iniziato la sua attività di

falegname indipendente, dando il via contemporaneamente a lavori di

ristrutturazione di uno stabile di famiglia a __________ dove ora vive con la

moglie (cfr. doc. I). L’assicurato ha quindi osservato di avere eseguito

importanti e costosi lavori, evitando di ricorrere alle opere di terzi. Dai

lavori di ristrutturazione di tale immobile è quindi conseguito un mancato

reddito contabile, ma al contempo è stato immesso nell’immobile un plus valore

che deve essere a suo avviso tenuto in considerazione. Egli ha pertanto chiesto

che gli venga riconosciuto un reddito pari almeno a quello che avrebbe

percepito un artigiano per lavori analoghi, non inferiore a fr. 58'000 come

riconosciuto dal CCL 2002 (cfr. doc. I).

Come verrà esposto di seguito, anche volendo

prendere in considerazione un salario da valido di fr. 58'000 il diritto a

prestazioni andrebbe in ogni caso negato.

2.12.2

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito

da invalido è stata oggetto di una completa

verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale

proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel

campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg.

602-606)).

La determinazione di tale

reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c;

RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).

Nell’evenienza

concreta, vista anche la recente giurisprudenza del TFA in materia (STFA del 13

giugno 2003 nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti i salari lordi

statistici relativi al Canton Ticino.

Va a questo proposito rilevato che in una

sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA,

che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto

a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da

invalido fissato sulla base di valori regionali.

Ad esempio, nelle sentenze del 30 novembre 2001

nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01,

l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore

afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

In un’altra sentenza sempre del 13 giugno 2003,

il TFA ha inoltre ricordato che "(…) le circostanze del caso concreto

determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto

ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una

determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più

precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche il consid. 4c non

pubblicato in DTF 128 V 174).

L’Alta Corte, come detto, ha pure ritenuto non

criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione

alle grandi regioni (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/ 01, consid.

4.4

).

Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in una

recente sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.

In ossequio

alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati

salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.

Conformemente alla prassi di questa Corte,

secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali

(rispetto a quelli raccolti a livello nazionale), tornano quindi applicabili i

dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.

Conformemente ai dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice

e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di

eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel

settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per

gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA

13.

privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr.

51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr.

2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

Secondo i dati del 2002 (ultima edizione disponibile della tabella edita dall'Ufficio federale di

statistica sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo

aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e

"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il

livello 4 di qualificazione) nel settore privato nel Cantone Ticino

corrisponde a Fr. 51’266.- (Fr. 4'098.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a

Fr. 40'945.- (Fr. 3’273.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13

settore privato).

Per il caso in esame, per calcolare il reddito

da invalido dell’assicurato sulla base dei recenti citati dati

statistici, si deve partire da un salario lordo di Fr. 51’266.- percepito dagli

uomini nel 2002 nel settore privato per 41,7 ore settimanali di lavoro.

2.12.3

Considerata una capacità lavorativa in attività

adeguate pari al 100% dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 58’000.— invocato dal ricorrente,

risulta un’incapacità al guadagno del 11.61% (58'000 – 51'266 x 100 : 58'000), arrotondata al 12%.

Visto il

risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni

successivi, sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento, cfr.

consid. 2.5.), con ogni verosimiglianza non sia raggiunta né la soglia del 20%,

né tantomeno il tasso minimo pensionabile del 40%.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre

il ricorso dev’essere respinto.

2.13

L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha chiesto al TCA di sentire alcuni testi e di ordinare una

perizia giudiziaria volta ad accertare le menomazioni visive complessive

dell’assicurato (cfr. doc. I).

Al proposito si

osserva che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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