32.2005.67
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27 gennaio 2006Italiano72 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.67
Data decisione, Autorità:
27.01.2006, TCA
Titolo:
Assicurato chiede riformazione professionale o eventualmente una rendita in quanto affetto da perdita funzionale completa dell'occhio destro.Diritto negato perché l'assicurato è pienamente abile in attività che non richiedano la visione binoculare.Incapacità al guadagno del 12%.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFORMAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 6 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.67
cr/sc
Lugano
27 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, precedentemente attivo quale falegname, nel mese di febbraio 2003
ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere
posto al beneficio di una riformazione professionale o di una rendita (cfr.
doc. AI 1) in quanto affetto da “perdita funzionale praticamente completa
dell’occhio destro dopo importante contusione bulbare il 4 gennaio 2002 con
conseguente larga cicatrice stellata centro macurale”, come attestato dal
Dr. Med. __________ (cfr. doc. AI 14).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 13 luglio 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Esito degli
accertamenti:
● Dalla documentazione medica ed economica
acquisita agli atti, nonché dal rapporto della nostra consulente in
integrazione professionale del 06.07.2004, si evince che la sua attuale
attività di venditore ambulante è compatibile con il danno alla salute di cui è
portatore; non è pertanto considerabile una diminuzione del rendimento nella
sua professione.
Considerato
che lei non ha le competenze per svolgere attività qualificate e tenuto conto
delle limitazioni funzionali, viene ritenuto integrato sul mercato libero del
lavoro solo in attività non qualificate che non necessitano di una visione
binoculare o lavori di precisione, come per esempio venditore non qualificato,
operaio di fabbrica in lavori d'imballaggio-impacchettatura o aiuto
magazziniere, custode, ecc.
Stando
alle statistiche RSS, nell'esercizio di un'attività non qualificata potrebbe
percepire da Fr. 44'669.00 a Fr. 52'566.00 circa annui (valori del 2002).
Considerati
Fatti
i redditi da lei conseguiti nell'attività di falegname indipendente prima dell'insorgenza
del danno alla salute (ca. Fr. 28'000.00), non risulta esserci una perdita di
guadagno.
Pertanto
non sussiste il diritto per l'attribuzione di una rendita e nemmeno il diritto
all'applicazione di provvedimenti professionali, in quanto lei è adeguatamente
integrato nell'attuale mercato del lavoro.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta
di prestazioni è respinta." (Doc. AI 37)
1.2. Con
decisione 19 aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ (cfr. doc. AI 40), non risultando
una perdita di guadagno di almeno il 20% necessaria per riconoscere il diritto
ai chiesti provvedimenti reintegrativi (cfr. doc. AI 47).
L’amministrazione
ha infatti rilevato:
" (...)
4. In concreto occorre ricordare che
l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione
che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per
principio in fase di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a
giustificare una diversa valutazione del caso. Nel caso specifico non è stato
prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni
portate in fase di opposizione.
Come visto il danno alla salute è stato valutato dal Servizio Medico Regionale
AI (SMR).
Quest'ultimo,
per il tramite del Dr. med. __________, nella fase relativa all'istruttoria
della pratica, ha avuto modo di esaminare gli atti dell'incarto, in particolare
quelli trasmessi dal Dr. med. __________, dal Dr. med. __________ e dal Prof.
Dr. med. __________, di apprezzarne i contenuti e di rassegnare infine le
proprie constatazioni a riguardo della capacità lavorativa ancora esigibile da
parte del signor RI 1.
A
tal proposito il SMR ha valutato l'assicurato ancora in grado di svolgere,
senza alterazione di rendimento, tutte le attività che non necessitano di visione
binoculare.
In
base a una consolidata giurisprudenza, si deve evidenziare che, qualora un
assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno
la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da
invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni a categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 6b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
La
richiesta dell'assicurato, completa di tutta la documentazione, è stata dunque
successivamente sottoposta all'esame della consulente AI in integrazione
professionale, alfine di poter individuare eventuali possibilità di adozione di
misure di riqualificazione professionale, rispettivamente di tradurre in capacità
di guadagno la capacità di lavoro stimata in sede medica.
Applicando
correttamente i parametri imposti dalle disposizioni di legge, la consulente AI
ha innanzitutto escluso l'avvio di misure di riqualificazione non risultando
una perdita di guadagno di almeno il 20%. Come visto l'assicurato è stato
ritenuto in grado di esercitare da subito attività rispecchianti le indicazioni
mediche (venditore non qualificato, operaio di fabbrica in lavori di
impallaggio-impacchettatura, aiuto magazziniere, custode, ecc.), per il tramite
delle quali potrebbe recuperare appieno la capacità di guadagno residua. In
effetti esercitando tali attività a tempo pieno e senza limitazioni l'opponente
potrebbe conseguire almeno CHF 44'669.-- annui (dato riferito all'anno 2002).
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, non è possibile considerare quanto
consegue attualmente nella nuova attività intrapresa di venditore ambulante
indipendente in quanto la capacità di guadagno residua non viene sfruttata
appieno. L'assicurato è infatti impiegato al 50% anche se medicalmente la
stessa attività è esigibile al 100%.
L'assicurato,
infine, ritiene che senza il danno alla salute, sempre nell'anno 2002, avrebbe
potuto conseguire circa CHF 58'000.-- (secondo CCL). Verificando tutti i
redditi conseguiti dal signor RI 1 durante la sua vita lavorativa, si rilevano
degli importi annui massimi pari a CHF 28'000-29'000.--. Questo conferma che
anche nei periodi in cui l'assicurato lavorava a tempo pieno non ha mai
conseguito dei redditi tali da poter aprire il diritto a prestazioni AI. Quanto
indicato in base di opposizione (CHF 58'000.--) è quindi da ritenere quale dato
puramente teorico e non applicabile al caso in questione.
In
conclusione, esaminata l'opposizione in oggetto, nonché le disposizioni legali
in casu applicabili, risulta che la decisione impugnata appare corretta e
merita pertanto conferma." (Doc. AI 47)
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter
beneficiare di una riqualifica professionale.
Sostanzialmente
in sede ricorsuale egli ha contestato il salario da valido e quello da invalido
ritenuto dall’amministrazione in sede di decisione, nonché la valutazione
medica operata dal SMR, rilevando quanto segue:
" (...)
1.- RI 1 è nato il __________ ed il 31 agosto 1989 ha
conseguito l'attestato di capacità quale falegname. Da allora egli ha lavorato
come pattugliatore (doc. A) per le __________ di __________ (doc. B) e ad __________.
A far tempo dal 1999 il ricorrente ha poi lavorato come falegname
indipendente. In concomitanza con l'inizio dell'attività di falegname RI 1 ha
pure iniziato i lavori di ristrutturazione di uno stabile di famiglia a __________,
in cui ora vive con la moglie.
Da questo fatto è conseguito un mancato reddito contabile. I lavori di
ristrutturazione dell'abitazione non possono essere
semplicemente ignorati come fatto dalle diverse istanze cantonali e ritenere
che egli non percepisse per questi lavori alcuna entrata. Il ricorrente ha
infatti eseguito importanti e costosi lavori (doc. C), evitando di ricorrere a
terzi e consentendo alla propria famiglia di conseguire un manifesto
risparmio.
Le economie operate con la riattazione della propria abitazione vanno
quindi imputate, almeno in parte, riconoscendo al ricorrente un reddito
ipotetico pari almeno a quanto sarebbe stato rimunerato un artigiano per dei
lavori analoghi, a maggior ragione alla luce della sua aspettativa successoria
e pertanto considerando il plus valore immesso nell'immobile in esame.
La perizia sul valore di stima attuale dell'immobile, certamente maggiorato
rispetto al precedente grazie ai lavori svolti dal ricorrente, dimostrerà il
valore del lavoro svolto dal ricorrente che, certamente, non è
inferiore a Fr. 58'000.-- come riconosciuto dal CCL nel 2002.
Dopo l'incidente il ricorrente non ha potuto più
conseguire un reddito paragonabile al precedente. In effetti non
ha nemmeno potuto proseguire con i lavori di ristrutturazione di altri immobili
di famiglia. Contrariamente alle conclusioni dell'Autorità, l'impiego del
ricorrente quale venditore ambulante non gli permette di
conseguire un reddito nella misura indicata dalla decisione impugnata (doc. G).
Ne consegue che il salario in un attività non qualificata computato ipoteticamente
dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità non può far stato.
Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima
precedente e attuale dell'abitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in
essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che
consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento
lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;
si richiamano dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero incarto in re RI 1, nonché
dall'Ufficio di tassazione di __________, __________ l'intero incarto fiscale
in re RI 1, __________ (__________).
2.- Durante il periodo in cui era occupato con la
ristrutturazione della propria attuale abitazione di cui si è detto sopra, RI
1 ha subito un grave infortunio all'occhio destro durante una lezione di
ginnastica.
In seguito a questo incidente gli è stata diagnosticata una grave
contusione bulbare all'occhio destro con perdita dell'acuità visiva centrale.
All'occhio sinistro è stato invece constatato un astigmatismo ipermetropico
(doc. D, E, F).
Prove: doc.,
testi.
3.- Il Servizio medico regionale AI (in seguito
SMR) ha valutato RI 1 in grado di svolgere, senza alterazione di rendimento,
tutte le attività che non necessitano di visione binoculare. Il SMR ha però completamente
ignorato che i referti medici agli atti sono concordi nell'affermare
che il ricorrente oltre che la perdita dell'acuità visiva dall'occhio destro
dispone già di un acuità visiva all'occhio sinistro ridotta alla metà (doc. E).
Ne consegue che la valutazione medica operata dal SMR è stata effettuata
ignorando importanti circostanze di fatto già agli atti e limitandosi a
considerare l'incidente occorsogli, senza esaminare in maniera organica lo
stato di salute del ricorrente. L'acuità visiva residua del Signor RI 1, e in
generale le menomazioni visive dell'assicurato, dovevano infatti essere
considerate in un esame complessivo che non si limitasse, come invece è accaduto,
alla valutazione della capacità (teorica) lavorativa senza visione binoculare.
Agli atti non risulta nemmeno che una perizia che
rilevasse la capacità lavorativa dell'assicurato sia stata esperita da parte
del SMR o che il ricorrente sia stato visitato dal dr. med. __________ per
conto del SMR.
Con questo procedere il giudizio è stato emesso unicamente sulla base
dei certificati medici agli atti, dai quali, in proposito alle menomazioni
visive del ricorrente, semmai si deducono conclusioni diametralmente opposte a
quelle dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità. In effetti dagli atti
risulta che già nel 2002 i medici curanti avevano considerato che
" OD: FV sc korrekte Lichtprojektion, Tensio
14 mmHg, Motilität unauffällig, Bindehaut reizfrei, Hornhaut glatt, klar,
fluonegativ, Vorderkammer tief, Zellen +, Tyndall +, Pupille in mittlerer
traumatischer Mydriase, leicht verzogen, mehrere Pigmentblattdefekte, Linse
klar, dichte GKBlutung, oben Netzhaut aber sicher anliegend. OS. FV se 1,0, Tensio
14 mmHg, Vorderabschnitt reizfrei, brechende Medien klar, blander Fundusbefund"
(così il certificato medico del dr. med. __________ e del Prof. __________ del 27 febbraio 2002, doc. D).”
La diagnosi è stata confermata nel 2004 analogamente ai sintomi di
affaticamento e di contestuale limitazione dell'acuità visiva all'occhio
sinistro, e meglio
" In seguito all'incidente
il Signor RI 1 presenta soggettivamente un'importante riduzione dell'acuità
visiva centrale all'OD che si accompagna da fotofobia e da un affaticamento
frequente dell'OS. Vi è pure stato un aumento delle cefalee di cui soffriva già
in precedenza (...).
Il Signor RI 1 presenta una perdita dell'acuità visiva centrale dell'OD
in seguito al trauma del 4 gennaio 2002. Funzionalmente è praticamente
monocolo e attività quali quella nella quale era precedentemente attivo gli
sono precluse: sarebbe effettivamente inopportuno che iniziasse nuovamente a
lavorare su delle impalcature o al taglio della legna. In futuro, quando sarà
maggiormente infastidito dall'ipermetropia dell'OS bisognerà prescrivere la
giusta correzione. In queste condizioni il Signor RI 1 presenta una diminuzione
dell'integrità del 30% secondo l'Assicurazione Invalidità." (certificato medico del dr. med. __________
del 24 agosto 2004, doc. E).
Il giorno seguente il dr. med. __________ aveva confermato quanto
precede ritenendo che
" L'acuità visiva
dell'occhio in questione risulta con la miglior correzione inferiore al 5%.
Causa tale menomazione il paziente già precedentemente in cura per
sintomatologia ansioso depressiva ha accusato una chiara esacerbazione dei
sintomi ansiosi con attacchi caratterizzati dalla presenza di tremori,
sudorazioni, dispnea e sensazione di freddo alle estremità. Egli presenta
inoltre crisi di panico in particolare se in presenza di altre persone. Inoltre
dall'incidente accentuazione delle già precedentemente conosciute cefalee come
pure difficoltà di concentrazione soprattutto nelle ore pomeridiane.
Tali manifestazioni, in aggiunta alla perdita funzionale di un occhio,
sono da considerarsi sicuramente limitanti, sia riguardo la sua precedente
attività quale falegname che gli è preclusa sia riguardo l'attuale attività
quale venditore ambulante"
(certificato medico del dr. med. __________ del 25 agosto 2004, doc. F).
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha considerato
l'insieme delle circostanze e ha omesso qualsiasi esame
dell'acuità visiva bilaterale e della limitazione del campo visivo. La
decisione impugnata che ha ritenuto l'assicurato in grado di svolgere, senza
alterazione di rendimento, tutte le attività che non necessitano della visione
binoculare, si fonda pertanto su un esame incompleto della
situazione medica del ricorrente e va pertanto annullata siccome arbitraria.
Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima
precedente e attuale dell'abitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in
essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che
consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento
lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;
si richiama dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero incarto in re RI 1.
4.- L'Ufficio dell'assicurazione invalidità, partendo
dal presupposto negativo che il ricorrente non è più in grado di svolgere le
attività che necessitano della visione binoculare, giunge incomprensibilmente
alla conclusione che l'assicurato sarebbe comunque in grado di svolgere quelle
che non necessitano di detta visione.
Tuttavia questa deduzione "a contrario" non
trova alcun riscontro di causa e tanto meno sui certificati medici sulla base
dei quali, in definitiva, il giudizio del SMR si fonda. Poco importa che gli
stessi siano stati nuovamente esaminati dal dr. med. __________. Nella misura
in cui nessuna indagine medica ulteriore è stata compiuta, non è possibile
scostarsi dalle conclusioni dei medici curanti agli atti e, in particolare,
dalla constatazione che gli effetti invalidanti dell'incidente si estendono in
realtà non solo alle attività binoculari, ma anche alle altre, compresa quella
di venditore ambulante.
In effetti
" in aggiunta alla perdita
funzionale di un occhio, sono da considerarsi sicuramente limitanti, sia riguardo
la sua precedente attività quale falegname che gli è preclusa sia riguardo
l'attuale attività quale venditore ambulante" (certificato medico del
dr. med. __________ del 25 agosto 2004, doc. F).
Il giudizio impugnato che ritiene il ricorrente abile all'esercizio di
un attività non qualificata e che pertanto emette un giudizio complessivo del
suo stato di salute e della sua capacità di guadagno, ignora completamente
che l'acuità visiva esaminata nella procedura non è mai stata
valutata complessivamente. Non è inoltre mai stata esaminata, né sul piano
medico né su quello dell'opportunità, la possibilità di un'effettiva alterazione
del rendimento lavorativo del ricorrente in attività diverse da quelle
richiedenti la visione binoculare. I certificati medici sulla base dei quali il
SMR avrebbe valutato il danno alla salute, sono silenti in proposito, anzi,
come visto semmai riferiscono di una situazione contraria.
Nella misura in cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità si è
scostato dal contenuto di questi certificati medici senza
apportare alcuna valida motivazione è incorso in una decisione arbitraria
e il suo giudizio, fondato su risultanze di causa in manifesto contrasto con
gli atti, va quindi annullato.
Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima
precedente e attuale dell'abitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in
essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che
consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento
lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;
si richiama dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero incarto in re RI 1.
5.- La decisione dell'Ufficio dell'assicurazione
invalidità andrebbe comunque annullata considerando che le
conclusioni stereotipate addotte dall'Autorità cantonale sono insufficienti
a garantire i requisiti di motivazione chiesti per una decisione
amministrativa tale quella in esame. L'Autorità competente si è infatti
limitata a un sommario riassunto dell'iter procedurale senza motivare
sufficientemente per quale motivo le conclusioni mediche dei certificati agli
atti non sono state confermate dalla decisione impugnata.
Non è sufficiente ritenere che l'Amministrazione abbia espresso il proprio
convincimento prendendo la decisione al termine di un'istruttoria completa. In
particolare quando, come già visto, dalla stessa non emerge
alcuna conclusione oggettiva sull'effettiva alterazione del rendimento lavorativo
complessivo del ricorrente. Agli atti - accertata l'assenza di un perizia
medica sullo stato di salute del ricorrente - risultano unanimemente
conclusioni contrarie a quelle della decisione impugnata. Nessuna
valutazione d'insieme dell'acuità visiva del ricorrente è stata eseguita così
come nessun esame sulla limitazione e quantificazione del suo campo visivo.
Prove: doc., testi, perizia sul valore di stima
precedente e attuale dell'abitazione del Signor RI 1, sul valore dei lavori in
essa effettuati, sulle menomazioni visive complessive del ricorrente che
consideri il campo visivo complessivo e l'alterazione del suo rendimento
lavorativo complessivo in attività diverse da quelle praticate precedentemente;
si richiama dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona l'intero incarto in re RI 1.
6.- Da quanto precede ne consegue che sulla base
degli atti RI 1 lamenta un'invalidità ai sensi della LAI pari almeno al 50%
(doc. F), in ragione della quale si giustificano pure opportune misure di
riqualificazione professionale. (...)" (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 13 giugno 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha
invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che in base
all’annotazione medica del SMR viene confermata la capacità lavorativa al 100%
dell’assicurato nell’attività di venditore ambulante indipendente come anche in
attività adeguate allo stato di salute (cfr. doc. III).
1.5. In data 22
luglio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:
" (...)
1.- Relativamente alle "Annotazioni del
medico" allegate alla risposta 13 giugno 2005 dell'Ufficio
dell'Assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito le "Annotazioni
del medico") RI 1 ribadisce le proprie contestazioni ricorsuali.
Dagli atti risulta infatti incontestato che anche nell'attività di
venditore ambulante RI 1 soffra di una diminuzione del rendimento
a causa della monocularità. Fatto questo confermato sia dal rapporto AI del
dott. med. __________ del 14 aprile 2003 sia dal rapporto del dott. med. __________
del 23 aprile 2003 e di riflesso dallo stesso dott. med. __________ per
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino che le ha fatte
proprie nelle "Annotazioni del medico". Per diminuzione del
rendimento va intesa una diminuzione della velocità di esecuzione, che
inevitabilmente condiziona il rendimento del ricorrente con conseguente
riduzione della sua capacità lucrativa. E' infatti risaputo che quale
venditore ambulante egli disporrebbe di un salario variante a seconda della
sua produttività e che questa risulterebbe chiaramente condizionata dal proprio
rendimento. A maggior ragione nell'esercizio indipendente di tale attività.
L'Autorità di prime cure ha tuttavia omesso qualsiasi valutazione in
proposito ignorando completamente un esame organico e circostanziato
della situazione dell'assicurato. Fatto questo inammissibile alla luce delle
conclusioni dei certificati medici agli atti.
2.- La decisione impugnata e le annotazioni del
medico, sebbene ammettono l'impossibilità per il ricorrente di esercitare
un'attività che richieda la visione stereoscopica, omettono di considerare le
conseguenze della visione monoculare in particolare il sovraccarico per
l'occhio sano e il rallentamento dell'attività lavorativa. Non è pertanto
sostenibile la valutazione del SMR del 9 dicembre 2003 secondo la quale le
attività che non necessitano di visione stereoscopica in particolare quella di
venditore ambulante possano essere svolte normalmente.
3.- Il rapporto del dott. med. __________ riferisce
inoltre di sintomi della sfera psichica che contrariamente alle conclusioni
dell'Autorità limitano la funzionalità relazionale e lavorativa del
ricorrente. Il referto riferisce infatti di attacchi di panico
soprattutto se in presenza di altre persone, che come tali compromettono
palesemente la capacità lavorativa di RI 1 nel contesto della nuova attività.
Già solo per questo motivo il ricorso andrebbe accolto. Non è infatti possibile
imporre al ricorrente una nuova occupazione che egli oggettivamente non
potrebbe svolgere. Non occorre infatti disquisire a lungo per dimostrare che
quale venditore ambulante indipendente egli avrebbe frequenti e intensi contatti
con molte persone, contatti che cagionerebbero insostenibili stati di angoscia.
Non è quindi ammissibile ritenere che non vi siano sufficienti elementi per
attribuire ai disturbi in esame valore di "danno alla salute".
Abbondanzialmente si rileva che l'Autorità, sebbene non le contesti, non
ha mai esaminato compiutamente la portata di tali conseguenze. Poco
importa che egli non abbia seguito una terapia in proposito. L'Autorità non può
porre a carico del ricorrente alcuna conseguenza per questo fatto, semmai
doveva escludere che sulla base degli atti il ricorrente potesse esercitare con
profitto l'attività di venditore ambulante indipendente o almeno esaminare in
che misura essa non può essere esercitata integralmente a causa della
menomazione visiva e delle conseguenze ad essa correlate.
4.- L'Autorità conclude che la maggior parte delle
attività comuni sul mercato del lavoro può essere espletata. Non precisa
tuttavia né il tipo di attività né il tipo di remunerazione. Ne
consegue l'impossibilità per il ricorrente di confutare nel dettaglio le
conclusioni dell'Autorità che vanno dunque ritenute inammissibili.
5.- Per quanto riguarda la risposta dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, colpisce inoltre che a RI 1
sia stata riconosciuta una capacità lavorativa del 100% quale venditore ambulante
indipendente, senza adattare il suo possibile reddito a tutte le circostanze
del caso, in particolare alla diminuzione del rendimento lavorativo dovuta
alla sua visione monoculare. L'Autorità di prime cure non si è infatti mai
preoccupata di valutare l'effettiva capacità lavorativa quale venditore
ambulante.
Tale procedimento, nella misura in cui
omette l'esame completo delle circostanze del caso, non può che essere ritenuto
inammissibile.
Altrettanto sintomatico dell'inammissibilità della decisione impugnata è
il fatto che dagli atti non risulti alcuna referenza agli strumenti statistici
dottrinali o giurisprudenziali per quanto riguarda la possibilità per il ricorrente
di inserirsi nel mondo del lavoro quale venditore ambulante. RI 1 non è infatti
mai stato in grado di esaminare compiutamente il calcolo operato dall'Autorità.
Fatto questo che viola crassamente il suo diritto di essere sentito.
6.- Come in sede di ricorso il ricorrente ribadisce
che a far tempo dal 1999 ha lavorato al progetto di riattazione delle propria
abitazione. Le economie realizzate vanno quindi imputate quale reddito
ipotetico. Ne risulta un'incapacità lavorativa decisamente superiore a quella
decisa dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino.
Fatto certo è che dopo l'infortunio RI 1 non è più
stato in grado di ottenere un reddito pari al precedente nemmeno come venditore
ambulante.
7.- Il certificato medico 3 luglio 2005 del dott.
med. __________ conferma le censure mosse dal ricorrente. E meglio il
rallentamento della velocità lavorativa e il sentimento di paura e ansia legato
al fatto che "in caso di incidenti dovuti a corpi estranei, di regola
viene toccato l'occhio migliore siccome è responsabile della fissazione"
(certificato medico 3 luglio 2005 del dott. med. __________, pag. 2, [doc. I]).
8.- Da quanto precede risulta che il ricorrente
lamenta un'incapacità lavorativa del 100% quale falegname e non può
considerarsi abile al 100% quale venditore ambulante indipendente siccome
sofferente di una diminuzione del rendimento a causa della monocularità. Le
conclusioni dell'Autorità di prima istanza non possono quindi essere
confermate nemmeno per il calcolo del reddito precedentemente conseguito quale
falegname indipendente, non essendo state computate a questo titolo le economie
operate dedicando per lungo tempo la propria attività alla ristrutturazione
della propria abitazione." (Doc. IX)
1.6. Con scritto
29 luglio 2005 l’amministrazione ha ribadito quanto già asserito in sede di
risposta di causa, trasmettendo al TCA la nota medica 27 luglio 2005 del SMR,
che conferma la precedente valutazione emessa sulla capacità lavorativa (cfr.
doc. XI).
1.7. In data 4
agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato ha rilevato che la decisione dell’amministrazione
si basa su referti medici resi senza un esame del paziente mirato a definire
l’influenza dei fattori psicologici. Egli ha infatti osservato:
" (...)
1.- Il ricorrente prende avantutto atto di come
l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino si limita a
riferirsi alle "Annotazioni del medico" del 27 luglio 2005
senza nulla aggiungere.
2.- Nella misura in cui le "Annotazioni del
medico" si riferiscono in maniera astratta ad una non meglio
precisata capacità di assuefazione senza contestualizzare ciò
alla situazione del ricorrente, costituiscono uno strumento improprio a
definire la sua capacità lavorativa. Le stesse ammettono tuttavia l'esistenza
di un rischio di infortuni e di fattori psicologici che nella valutazione prettamente
medica sono stati completamente ignorati. Nessun esame medico
del ricorrente è stato compiuto tenendo conto anche di questi elementi, ad
eccezione del referto medico di parte agli atti. Nella misura in cui l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino riconferma la propria
decisione con considerazioni invero stereotipate, ritenendo di fatto
ininfluenti i fattori sopraccitati, cade nell'arbitrio, siccome
fonda la sua decisione su referti medici resi senza un esame del
paziente mirato a definirne l'influenza dei fattori psicologici. Un referto
medico non può infatti escluderne la concludenza senza un esame mirato del
paziente tanto meno considerando le conclusioni contrarie del referto medico
di parte (doc. I).
In ragione di quanto precede si chiede quindi formalmente
l'esecuzione di una nuova perizia medica volta a definire una volta per
tutte e in maniera oggettiva la capacità lavorativa del ricorrente RI 1."
(Doc. XIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA;
RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella DTF
130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente
ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove
norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione
professionale o eventualmente ad una rendita.
2.4. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita
20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32
consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,
pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21
consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. In merito
alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un
occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986
pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (sottolineature del
redattore):
" (…)
Dr. med. Sch., Unfallarzt
des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges
das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die
ophtalmlogische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und
Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum
Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in
verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs
Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen
Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit.
Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen
Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die
Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November
1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf ein (in anderem
Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach
würden medizinische Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich
der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend
auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es
entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den
Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle)
beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist
fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch
Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor
spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld
erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die
Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren.
Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen,
denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten
Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die
Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen
Angewöhungszeit auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst
Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens
weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden
Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen
auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem.
Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und hohen
Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als
vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle
spielten. (…)"
In una
successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'Alta
Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione
monoculare, ha precisato (sottolineature del redattore):
" (…)
3.‑ Au cours de la
procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis
d'un expert indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie.
Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon
l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure
d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail
à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement
réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à
volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison
de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être
résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"
2.7. Nel caso in esame, nel
rapporto 4 aprile 2003 il curante, Dr. Med. __________, FMH in oftalmologia,
posta la diagnosi di “OD diminuzione della funzione visiva in stato dopo
contusione oculare”, ha rilevato:
" (...)
3. Anamnesi: II 04 gennaio 2002 il
signor RI 1 ha subito un’importante contusione all'OD colpito da un disco di hockey in palestra. In seguito a questo
incidente ha consultato il __________ dell'__________ di __________, Dr. __________ e il Prof. __________ al __________ di __________ (questi avrebbe confermato
al paziente come non vi è più nessuna
possibilità di recuperare funzionalmente l'OD).
4. Disturbi
soggettivi Importante calo dell'acuità visiva all'OD con scotoma centrale.
5. Constatazioni: Acuità visiva da
lontano non corretta inferiore al 5% OD non migliorabile con importante scotoma
del campo visivo centrale e 100% OS. Pressione intraoculare all'aplanazione
nella norma: 17 mmHg OD e 14 mmHg OS. Segmenti anteriori calmi. In dilatazione
si notano numerose cellule pigmentate nel vitreo anteriore dell'OD. Da questo lato è pure evidente
una larga cicatrice stellata ed in parte pigmentata situata tra le due arcate
vascolari temporali ed inglobante
il centro della macula, la retina periferica è adesa e nel vitreo inferiore vi
è la raccolta di un residuo emorragico. OS senza particolarità.
6. Esami
specialistici
7. Provvedimenti
terapeutici
/ prognosi Ho proposto al signor RI
1 dei controlli annuali.
Non dispongo di nessuna documentazione dei
Colleghi che hanno esaminato precedentemente il paziente." (Doc. AI 9)
Nel formulario “Allegato al rapporto medico” lo specialista
ha inoltre rilevato che “attualmente il paziente si è già “riciclato” quale
venditore ambulante dopo aver abbandonato la sua precedente professione di
falegname”, precisando che “nella nuova attività di venditore ambulante
si deve considerare una diminuzione del rendimento dovuta alla situazione di
monocularità anche se più di un anno dopo il trauma questo non dovrebbe più
influire in modo preponderante sulla capacità lavorativa”. Il Dr. __________
ha poi indicato che l’assicurato è in grado di svolgere, immediatamente, altre
attività, puntualizzando che può trattarsi di “qualsiasi attività che non
comporti una visione stereoscopica (ad es. assemblaggio di piccoli pezzi)”
e osservando che bisogna tener particolarmente conto della “situazione di
monocularità del paziente con necessità di una protezione costante dell’OD”.
(cfr. doc. AI 9 bis).
Sempre in data 4 aprile 2003 il Dr. __________ ha scritto al Dr. __________,
informandolo di avere esaminato il paziente in data 18 marzo, il quale “presenta
una perdita funzionale praticamente completa dell’occhio destro dopo importante
contusione bulbare con conseguente larga cicatrice stellata centromaculare
all’occhio destro. L’acuità visiva con la miglior correzione è inferiore al 5%
occhio destro e di 100% all’occhio sinistro. Pressione intraoculare
all’aplanazione nella norma”
(cfr. doc. AI 14c).
Con rapporto 17 aprile 2003 il Dr. Med. __________, FMH in
medicina generale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “perdita funzionale praticamente completa dell’occhio destro
dopo importante contusione bulbare 4 gennaio 2002 con conseguente larga
cicatrice stellata centro maculare” e indicato che l’assicurato è inabile
al 100% dal 4 gennaio 2002 al 4 febbraio 2002 e al 50% dal 5 febbraio 2002, ha rilevato:
" In data 04.01.02 durante una partita di hockey in
palestra, il paziente riceveva a forte velocità la pallina da gioco sul bulbo
oculare destro.
Gli accertamenti iniziali
presso il __________ dell'__________ di __________ ed in seguito presso la
clinica del dr. __________ a __________ come pure presso il prof. __________
all'ospedale __________ di __________ evidenziavano la presenza di ematoma
monoculare, ferita alla ciglia superiore, erosione corneale con midriasi
traumatica ed in particolare sanguinamento intraoculare con presenza di danno
retinale (cicatrice centrale con rottura della corioidea e sanguinamento
subretinale).
Quale approccio
terapeutico si optava per la via conservativa, purtroppo con la perdita
funzionale completa dell'occhio destro.
Infatti tramite miglior
correzione l'acuità visiva all'occhio destro è inferiore al 5 % mentre risulta
essere del 100 % all'occhio sinistro.
6. Esami
specialistici:
dopo le iniziali
consultazioni presso gli specialisti sopraccitati il paziente viene ora
controllato ad intervalli annuali presso lo studio del dr. __________, __________,
__________.
7. Provvedimenti
terapeutici / prognosi:
Non sono previsti
ulteriori accorgimenti terapeutici." (Doc. AI 14a)
Il medico ha inoltre allegato al rapporto medico il seguente
scritto:
" (...)
1.1. Che conseguenze ha il disturbo
alla salute sull’attuale attività?
Il paziente è chiaramente
limitato nello svolgere lavori che richiedono una visione binoculare cosa per
altro molto importante nella sua attività quale falegname.
1.2. È ancora
proponibile l’attività attuale?
Sì,
l'attività è eseguibile nella misura del 100 %
1.3. Esiste inoltre una diminuzione
del rendimento? Se sì, in che misura?
Diminuzione del rendimento
causa ridotta velocità d'esecuzione di circa il 50%.
2.2.1. L’assicurato è in grado di
svolgere altre attività?
Se sì da quando? Di che tipo
di attività si potrebbe trattare? Di che cosa bisognerebbe tenere
particolarmente conto? In quale misura (ore al giorno) queste attività possono
essere svolte?
Ogni attività senza
necessità di visione binoculare è possibile nella misura del 100%."
(Doc. AI 14b)
In data 30 aprile 2003 il Prof. __________ e il Dr. __________
dello __________ hanno così risposto alle domande poste nel “Rapporto medico”
12 marzo 2003 dall’Ufficio AI:
"
(...)
Ad A. (Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa):
Zentrale Narbe bei St. n.
Adernhautruptur und subretinaler Blutung sowie Glaskörperblutung bei St. n.
Contusio bulbi rechts am 04.01.02
Ad B. (Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l’ultima attività esercitata
quale):
Es wurde keine
Arbeitsunfähigkeit im Rahmen unserer Betreuung attestiert. Der Beruf des
Versicherten ist uns nicht bekannt.
Ad C. (Domande generali
per il medico):
1. Lo stato di salute
dell’assicurato è:
Stationär.
2. La capacità lavorativa può
essere migliorata con provvedimenti sanitari?
Nein.
3. Ritiene che provvedimenti
sanitari siano indicati?
Wahrscheinlich nicht (der Beruf des Versicherten ist
uns nicht bekannt).
4. L’assicurato ha bisogno di mezzi
ausiliari?
Nein.
5. L’assicurato deve ricorrere
all’aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? Se sì, da quando?
Nein.
6. Ritiene che un accertamento
medico supplementare sia indicato?
Nein.
Ad D. (Dati medici):
1. Trattamento: Vom 22.01.02 bis
12.06.02
2. Ultima consultazione del: 12.06.02
3. Anamnesi:
Der Patient wurde uns initial von Dr. __________, __________
in __________ mit einer starken Kontusionsverletzung des rechten Auges durch
einen Puck überwiesen. Auf Grund der Glaskörperblutung hatte man eine
Echografie durchgeführt, welche den Verdacht einer Netzhautablösung ergab. Die
echografische Untersuchung bei uns zeigte keine eindeutigen Hinweise für eine Amotio
retinae, sodass man die Resorption der Glaskörperblutung abgewartet hat. Am
12.06.02 zeigte sich ein klarer Funduseinblick mit anliegender NetzHaut jedoch
Makulanarbe bei St. n. Aderhautruptur und subretinaler Blutung, welche den
Visus von 0.063 erklärt. Es besteht keine weitere Therapiemöglichkeit und eine
Verbesserung der Sehkraft rechts ist nicht zu erwarten.
4. Disturbi soggettivi:
Akuter Visusverlust
rechts bei Contusio bulbi durch Puck am 04.01.02.
5. Constatazioni: Siehe Punkt 3.
6. Esami specialistici:
Regelmässige
ophthalmologische Kontrollen sind sinnvoll. Gemäss Angaben des Patienten wird
er sich bei Dr. __________ in __________ melden.
7. Provvedimenti
terapeutici / Prognosi: Siehe Punkt 3.
Bemerkung:
Die Fragen auf dem
Beiblatt können wir auf Grund der nicht bekannten Profession nicht beantworten.
Es ist jedoch klar, dass der versicherte Patient durch die Monokelsituation
keinen Beruf ausüben darf, welcher eine Stereopsis verlangt. Körperliche Einschränkungen gibt es sonst keine."
(Doc. AI 13)
Con “Proposta per il medico” 19 novembre 2003 il funzionario
incaricato ha posto le seguenti osservazioni:
"
(...)
Note riassuntive
● Domanda del 04.03.2003 a causa di un
infortunio all'occhio destro
l'assicurato
si dichiara inabile dal 4.1.2002
● Diagnosi: OD
diminuzione della funzione visiva in stato dopo
contusione
oculare
● Professione/attività
appresa: falegname diplomato
● Attività svolte
/ datori di lavoro: falegname indipendente
Redditi conseguiti prima dell'insorgenza del danno alla salute:
1999:
fr. 28'192.-- annui
2000:
fr. 28'192.-- annui
2001:
fr. 26'300.-- annui
anche nei precedenti anni l'assicurato ha sempre avuto redditi molto
contenuti (vedi estratti delle tassazioni)
● Disoccupazione NO
● Incapacità
lavorativa: il medico curante e la LAINF attestano le
seguenti
incapacità:
100% dal 4.1.2002 e 50% dal 5.2.2002
● Domande al
medico:
L'assicurato dal 1.1.2003
si è riciclato quale venditore ambulante indipendente. I medici sono concordi
nell'affermare che attività adeguate sono esigibili in misura completa. Per
questo motivo chiedo il benestare per passare il dossier alla consulente in
integrazione professionale. Visti i redditi contenuti conseguiti prima
dell'insorgenza del danno alla salute probabilmente non vi sarà il diritto ad
alcuna prestazione in quanto non dovrebbe sussistere una perdita di guadagno di
almeno il 20%.
E213 NO
" (Doc. AI 29)
Con “Proposta medico” 9 dicembre 2003 il Dr. __________ ha
indicato:
" Trattasi di un A. 33enne falegname indipendente che ha
subito una contusione al OD con relativa perdita quasi completa dell'acuita
visiva. L'OS è normale.
Per l'Assic. Infortunio l'A.
viene ritenuto inabile totalmente dal 1.02 e al 50% dal 2.02. Sicuramente non è
più idoneo nell'attività precedente.
Tutte le attività che
necessitano una visione stereoscopica non sono più esigibili. Il fatto che
l'Assic. Infortuni riconosce un IL del 50% nella sua professione s'intende
sicuramente per le attività che non necessitano la visione binoculare in
maniera assoluta.
L'A. ha già iniziato una
attività di venditore indipendente dal 1.03. Tale attività risulta compatibile
con il danno alla salute e non è presente una diminuzione del rendimento.
Possiamo inviare
l'incarto al OP." (Doc. AI 30)
L’assicurato è stato pertanto
ritenuto totalmente inabile nella precedente attività di falegname e in tutte
quelle attività che necessitano di una visione stereoscopica, ma pienamente
abile in quelle professioni non qualificate che non necessitino di una visione
binoculare o lavori di precisione, come per esempio venditore non qualificato,
operaio di fabbrica in lavori d’imballaggio-impacchettatura o aiuto-magazziniere,
custode, ecc..
2.8. Con il proprio ricorso
l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, trasmettendo al
TCA il certificato medico 24 agosto 2004 del Dr. Med. __________, del seguente
tenore:
" Il
sottoscritto dichiara di seguire alla propria consultazione il paziente sopra
menzionato sin dal 18.03.2003.
Diagnosi oculari: 1) OD stato dopo grave contusione
bulbare (04.01.2002) con perdita dell'acuità visiva centrale su cicatrice
maculare
2) OS astigmatismo
ipermetropico
Il 04.01.2002 il signor RI 1 è stato
colpito all'OD da un disco di hockey per palestra. Constatando un immediato calo dell'acuità
visiva allora consultando dapprima l'__________ di __________, quindi il Dr. __________
a __________ ed infine il Prof. __________ all'__________ del __________ di __________ ( vedi rapporti allegati)
dove è stato seguito sino all'autunno 2002. Purtroppo, a causa della gravità
del trauma, non fu possibile nessun trattamento.
In seguito all'incidente
il signor RI 1 presenta soggettivamente un'importante riduzione dell'acuità
visiva centrale all'OD che si accompagna da fotofobia e da un affaticamento
frequente dell'OS. Vi è pure stato un aumento delle cefalee di cui soffriva già
in precedenza.
Sempre in seguito
all'incidente ed alle sue conseguenze sulla vista ha dovuto rinunciare alla sua
professione di falegname-carpentiere ed è oggi attivo quale venditore
ambulante.
Stato Oculare
Acuità visiva da lontano
non corretta: OD inferiore a 0.05, OS 8/10 non corretta. Acuità visive non migliorabili:
a destra vi è un importante scotoma centrale ed il paziente percepisce
unicamente i movimenti della mano nel campo visivo periferico.
Refrazione in
cicloplegia: s + 1.75: c - 0.5/25° ed OS s + 3.0: c - 0.75/60°.
Pressioni intraoculari
all'aplanazione nella norma: 17 mmHg OD e 14 mmHg OS.
Segmenti anteriori calmi,
a destra il vitreo presenta un'importante cellularità (pigmento).
Fondo oculare in
midriasi: nervi ottici vitali, nella regione maculare dell'OD è presente
un'ampia cicatrice stellata con pigmento (foto allegata). Retine periferiche
adese. Residuo d'emorragia del corpo vitreo inferiore all'OD.
In conclusione il
signor RI 1 presenta una perdita dell'acuità visiva centrale dell'OD in seguito
al trauma del 04.01.2002. Funzionalmente è praticamente monocolo e attività
quali quella nella quale era precedentemente attivo gli sono precluse: sarebbe
effettivamente inopportuno che iniziasse nuovamente a lavorare su delle
impalcature o al taglio della legna. In futuro, quando sarà maggiormente
infastidito dall'ipermetropia dell'OS bisognerà prescrivere la giusta
correzione (al momento non sopporta neppure una piccola correzione sferica
positiva).
In queste condizioni il
signor RI 1 presenta una diminuzione dell'integrità del 30% secondo l'Assicurazione
Invalidità." (Doc. E)
L’assicurato ha pure trasmesso al TCA il certificato medico 25
agosto 2004 del Dr. Med. __________, del seguente tenore:
" Complemento al rapporto medico del 17.4.2003
Come a voi ben
noto causa dell'infortunio del 4.1.2002 il sopraccitato presenta una perdita
funzionale praticamente completa dell'occhio destro dopo importante contusione
bulbare e cicatrice stellata centro maculare.
L'acuità visiva
dell'occhio in questione risulta con la miglior correzione inferiore al 5%.
Causa tale
menomazione il paziente già precedentemente in cura per sintomatologia ansioso
depressiva ha accusato una chiara esacerbazione dei sintomi ansiosi con
attacchi caratterizzati della presente di tremori, sudorazioni, dispnea e
sensazione di freddo alle estremità. Egli presenta inoltre crisi di panico in
particolare se in presenza di altre persone.
Inoltre
dall'incidente accentuazione delle già precedentemente conosciute cefalee come
pure difficoltà di concentrazione soprattutto nelle ore pomeridiane.
Tali
manifestazioni, in aggiunta alla perdita funzionale di un occhio, sono da
considerarsi sicuramente limitanti, sia riguardo la sua precedente attività
quale falegname che gli è preclusa sia riguardo l'attuale attività quale
venditore ambulante." (Doc. F)
Con scritto 10 giugno 2005 il Dr. __________ del SMR ha osservato:
" Annotazioni del medico
La decisione
dell’UAI è oggetto di ricorso: allo scopo si producono certificati/rapporti
medici:
1.
rapporto del
Prof. __________, della clinica __________ di __________ (doc. D - ma già agli
atti)
2.
certificato
del dr. __________, oftalmologo curante (doc. E)
3.
complemento al
rapporto medico, del dr. __________ (doc. F)
Agli atti AI si
trovano i seguenti documenti (citati solo quelli di rilievo):
14.04.03
rapporto AI del dr. __________, si pone la diagnosi di diminuzione
funzione visiva occhio dx. dopo contusione oculare.
Indica l'occhio sinistro senza particolarità.
Nell'allegato attesta che l'attuale attività (riciclato come venditore
ambulante) può ancora essere svolta con diminuzione del rendimento, a causa
della monocularità.
Aggiunge che qualsiasi attività che non comporti visione stereoscopica
(es. assemblaggio piccoli pezzi) può essere svolta a tempo pieno.
23.04.03
Rapporto del dr. __________, curante di base dell'assicurato. Attesta
la lesione infortunistica. Attesta che l'assicurato è limitato nello svolgere
l'attività di falegname (importante la visione binoculare nella sua attività)
che potrebbe essere svolta nella misura del 100% con diminuzione del
rendimento (velocità d'esecuzione) del 50%.
Ogni attività senza necessità di visione binoculare può essere svolta
nella misura del 100%.
Si trovano rapporti medici allegati, tra cui quello del dr. __________
del 10.04.02 con il quale si apprezza anche il visus all'occhio sin. di 0.8
senza correzione, e il rapporto del Prof. __________ (allegato pure all'atto
di ricorso) nel quale si descrive lo stato clinico tra cui il reperto di
normalità dell'occhio sinistro (visus1.0, senza altre particolarità).
08.05.03
Rapporto del __________ (prof. __________) che non prende posizione
sulla CL se non "non può esercitare attività che richiedano visione
stereoscopica)”.
09.12.03
Valutazione degli atti c/o SMR: si ammette che le attività con
necessità di visione stereoscopica non sono più esigibili e che l'attività
di venditore ambulante possa essere svolta normalmente.
Osservazioni:
-
in modo unico
è attestato un danno alla salute consistente riferito alle conseguenze di
infortunio, con il quale l'assicurato ha subito praticamente la perdita
dell'occhio destro.
-
In modo
univoco viene riconosciuto che le attività che presuppongono la visione
binoculare non siano più esigibili.
-
A tale
proposito va reso atto al dr. __________ per l'attestazione di IL/CL 50% per
l'attività di falegname - un'IL totale terrebbe conto di un'esigibilità che non
è puramente di tipo medico-sanitario. Infatti anche il falegname svolge
attività per cui la visione binoculare non è necessaria.
-
La necessità
di visione binoculare (la necessità di visione stereoscopica precisa) è
richiesta, dal lato lavorativo, solo in casi non frequenti.
Questo è un concetto di medicina del lavoro che appare in contraddizione con il
"modello" dei non medici; ad esempio la visione monoculare non
impedisce di salire ed anche lavorare su ponteggi, oppure non è necessario
risparmiare l'occhio sano. Ne è conferma il fatto che la guida di autoveicoli
della categoria 3 (auto, moto) è permessa dopo un periodo di 4 mesi di
assuefazione ed esame da parte di un esperto di guida.
-
Per le
attività che potrebbero costituire rischio accresciuto di ferimento all'occhio
sano, il porto di occhiali protettivi è da considerare doveroso (vedi
prevenzione infortuni SUVA)
-
Secondo il
testo "sozialmedizinische Begutachtung in der gesetzlichen
Rentenversicherung" Gustav Fischer Verlag, si deve considerare lo stato di
un occhio con visus 08. o più e l'altro con meno di 0.2, come situazione di
monocolo, come nel caso presente
-
Ne consegue
che la maggior parte delle attività comuni sul mercato del lavoro può essere
espletata.
-
Si può anche
affermare che tra le attività professionali proponibili in misura normale si
trova quella di venditore ambulante.
In sede di ricorso sono
stati prodotti i rapporti citati più sopra.
Il rapporto del dr. __________
(doc. E) menziona gli elementi clinici conosciuti e propone una valutazione di
"diminuzione dell'integrità" del 30%. Ora questa valutazione va
riferita ai concetti valutativi LAINF, trattandosi di valutazione dell'IMI. Si
tratta però di concetto estraneo alla LAI. Per quanto riguarda la valutazione
di capacità lavorativa non ha messo in rilievo elementi clinici diversi o
proposto altre considerazioni rispetto al suo certificato precedente.
Il rapporto del dr. __________
(doc. F) ripropone la valutazione di "monocolarità" di cui si è
ampiamente tenuto conto. Riferisce di sintomi della sfera psichica (ansia,
tremori, sudorazione, dispnea e sensazione di freddo alle estremità) che sono
sintomi neurovegetativi che non limitano la funzionalità relazionale e lavorativa.
Si fa riferimento ad attacchi di panico soprattutto se in presenza di altre
persone.
Non vi è alcuna nozione
di terapia effettuata. Ciò non è sufficiente per attribuire ai disturbi un
valore di "danno alla salute" sec. definizione di
"invalidità".
Si osserva che se tali
disturbi avessero "Krankheitswert" ne dovrebbe conseguire la proposta
all'ufficio competente di "ritiro" del permesso di guida.
Da quanto risulta agli
atti non si intravvedono elementi che facciano pensare ad una valutazione
diversa rispetto a quella precedentemente definita, ovvero capacità lavorativa
al 100% in attività adeguate come anche nell'attività attualmente svolta di
venditore ambulante indipendente." (Doc. V bis)
Il Dr. Med. __________, FMH
in oftalmologia, nella sua valutazione specialistica 3 luglio 2005 ha indicato quanto segue:
" Valutazione dei documenti:
-
Certificato medico datato 24.8.2004, Signor Dr. med. __________
-
Rapporto datato 27.02.2002
indirizzato al Sig. Dr. med. __________ dal Signor Prof. Dr. __________
-
Rapporto datato 10.04.2002
indirizzato al Sig. Dr. med. __________ dal Signor Dr. med. __________
-
Rapporto datato 24.06.2002
indirizzato al sig. Dr. med. __________ dal Signor Prof. Dr. __________
-
Valutazione dell'Ufficio AI Ticino,
10.6.2005, Sig. Dr. med. __________
Situazione attuale:
Il Signor RI 1 ha avuto un
infortunio con una contusione bulbare in data 4.01.2002 perdendo la vista
centrale all'occhio destro. Il paziente è stato considerato giuridicamente cieco
all'occhio destro.
Significato medico della vista
binoculare:
Entnommen aus:
Bücherei des Ausgenarztes Band 126, Enke-Verlag Stuttgart
1991
"Das Sehen mit 2 Augen hat neben der
besonderen Qualität der Stereopsis noch andere Vorteile: Die
Ubertragung nahezu identischer Signale von der Netzhaut bis zu den kortikalen
Feldern über 2 getrennte "Kanäle" erlaubt eine bessere Unterscheidung des Signals vom optischen Rauschen als
der Weg über einen Kanal allein. So sind bessere (niedrigere) binoculare als
monucolare Schwellen für viele visuelle Funktionen möglich. Man spricht auch von
beidäugiger Summation.
Die beidäugige Summation
zur Diskriminierung ist gering und bewegt sich um den Faktor 1,1, d.h die
beidäugige Sehschärfe ist 1,1 mal besser als die einäugige. Man hat gefunden,
dass für einfache visuelle Funktionen wie "Objektendeckung" eine
beidäugige Sehweise die Leistung und den Faktor 1,8 ansteigen lassen kann im
Vergleich zur monokularen Leistung (Perenne 1943, Thorn et. Al. 1947, Lindblom
1989).
Für die
Kontrasempfindlichkeit beträgt der Faktor des Anstieges der binokularen
Leistung je nach Messtechnik zwischen 1,4 und 1,7 gegenüber Messungen an
Einzelaugen (Campell et al. 1965, Cogan et al. 1982).
Für einige unserer visuellen
Leistungen gilt, dass sie zwar vom Vorhandensein beider Augen abhängen, jedoch
beide Einzelaugen nicht zwingend über eine volle Sehschärfe verfügen müssen.
Ein Beispiel hierfür ist die dynamische räumliche Orientierungsfähigkeit. Diese
beruht neben der binokularen Verschaltung der Netzhautzentren vornehmlich auf
der intakten Korrespondenz der rezeptiven Felder der Netzhautperipherien beider
Augen (Sireteanu 1981). Da letztere aber beispielsweise von einer Amblyopie weniger betroffen sind als
die foveolaren Felder, weisen einige amblyope Patienten noch
eine erhebliche periphere Binokularität bei Prüfung mit dynamischen Reizen auf.
Diese Beobachtung könnte unmittelbare verkehrsmedizinische Relevanz haben. Ein
klinisch einsatzfähiges Verfahren zur Prüfung der peripheren dynamischen Stereopsis steht jedoch z. Z. noch nicht zur
Verfügung."
Problemi lavorativi inerenti
l'attività del paziente come falegname in seguito alla perdita della capacità visiva di un occhio:
- Perdita della vista stereoscopica:
1. Crea
difficoltà ad effettuare lavori dove è necessario un orientamento con una vista stereoscopica.
2. Il rischio
d'infortunio aumenta lavorando su cantieri, camminando su delle impalcature ed in officina per esempio usando
attrezzi pericolosi tipo motosega.
- Fattori psicologici:
In caso di
incidenti per esempio dovuti a corpi estranei, di regola viene toccato l'occhio migliore siccome è responsabile della
fissazione. Per questo motivo il paziente, essendo più ansioso, avrà bisogno di
una migliore protezione sul posto di lavoro. Questa situazione crea un
rallentamento della velocità lavorativa.
- Una riduzione della vista del
contrasto crea più difficoltà a svolgere lavori in condizioni di luce ridotta.
Constatazioni conclusive:
La perdita di un occhio per un
falegname giustifica l'incapacità lavorativa nella percentuale del 50% a
seguito di varie difficoltà includendo il rallentamento dell'attività
lavorativa.
Una piena reintegrazione lavorativa
è legata ad un reinserimento in un'altra attività lavorativa.
Se il nuovo lavoro crea una perdita
di salario l'assicurazione dovrebbe rispondere della differenza." (Doc. IX
I)
Con “Annotazioni del medico” 27 luglio 2005 il Dr. __________ ha
rilevato:
"
Prendo atto del nuovo atto a
sostegno del ricorso e dell'allegata valutazione del Dr. __________, oftalmologia
FMH.
Un'osservazione
sulle note tratte dalla letteratura: si tratta di valutazioni di confronto tra
persone sane e "monocoli". Si può dedurre che la presenza di due
occhi è senz'altro più favorevole; per contro non se ne può trarre una
valutazione di capacità lavorativa.
Non va
dimenticato che la perdita di un occhio porta anche ad assuefazione, cioè
all'integrazione di stimoli nuovi che vengono memorizzati e riprodotti (si
impara un modo un po' diverso di "vedere" e reagire).
Per quanto
riguarda il commento vero e proprio del collega, devo far osservare che il
rischio d'infortuni non è aumentato per l'accesso a impalcature; lo è invece
per la manipolazione di attrezzi pericolosi. Per questo motivo la CL come falegname è sicuramente ridotta.
Per quanto
riguarda i fattori psicologici, questi vanno un po' ridimensionati, nel senso
che la pratica di attività (abitudine), la valutazione reale del rischio senza
preconcetti di tipo popolare possono influire solo nella fase iniziale della
perdita della "binocularità". Questo va considerato analogamente
quando si crede che la visione da un solo occhio strapazzi e metta a rischio
l'occhio sano. Gli aspetti psicologici, in modo forse più importante,
influiscono su tutti i portatori di malattie croniche, malattie ad evoluzione
verso stati finali, o a prognosi insicura (cardiopatie, tumori, sclerosi
multipla, diabete ecc.).
Si rileva poi
che il ricupero della piena capacità lavorativa è condizionata al reinserimento
in altra professione. Questa riflessione corrisponde a quanto da noi già più
volte valutato.
In conclusione: non possiamo trovare
elementi che differiscano da quanto da noi valutato in precedenza e non vi è
valutazione di CL/IL di rilievo." (doc. XI bis)
2.9. Questo TCA non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il
Dr. __________ e il Dr. __________ a proposito della piena capacità lavorativa
dell’assicurato in attività che non richiedano una visione binoculare,
conclusione del resto condivisa pure dai medici curanti, Dr. __________, Dr. __________
e Dr. __________.
Lo stesso medico curante,
Dr. __________, infatti, nel rapporto 4 aprile 2003 all’Ufficio AI, ha
attestato che il suo paziente, che si è riciclato quale venditore ambulante
dopo aver abbandonato la sua precedente professione di falegname, nella nuova
professione di venditore ambulante si deve considerare che presenti una
diminuzione del rendimento dovuta alla situazione di monocularità, precisando
tuttavia “anche se più di un anno dopo il trauma questo non dovrebbe più
influire in maniera preponderante sulla capacità lavorativa”. Lo stesso
specialista in oftalmologia ha poi rilevato che l’assicurato è in grado di
svolgere immediatamente altre attività, specificando che può trattarsi di
qualsiasi attività che non comporti una visione stereoscopica e proteggendo
costantemente l’occhio destro (cfr. doc. AI 9bis).
Nel suo successivo scritto
24 agosto 2005 il Dr. __________ ha precisato che in seguito all’incidente
l’assicurato presenta un’importante riduzione dell’acuità visiva centrale
dell’occhio destro, che lo rende funzionalmente praticamente monocolo e gli
preclude attività quali quella di falegname da lui svolta in precedenza. Lo
specialista conclude dicendo che “in queste condizioni il signor RI 1
presenta una diminuzione dell’integrità del 30% secondo l’Assicurazione
invalidità”, senza ulteriori specificazioni (cfr. doc. I E).
Il Dr. __________, dal
canto suo, nello scritto 17 aprile 2003 ha indicato che l’assicurato è in grado
di svolgere la sua attività di falegname al 100%, con una diminuzione del
rendimento a causa della ridotta velocità di esecuzione di circa il 50%, mentre
invece è in grado di svolgere al 100% qualsiasi altra attività che non
necessiti di visione binoculare (cfr. doc. AI 14b).
Nel successivo scritto 25
agosto 2004 di complemento al rapporto 17 aprile 2003 il Dr. __________ ha
indicato che l’assicurato, in seguito alla menomazione subita all’occhio destro,
ha accusato una esacerbazione dei sintomi ansioso-depressivi che già in
precedenza lo affliggevano e una accentuazione delle cefalee già
precedentemente conosciute, circostanze queste ultime che “in aggiunta alla
perdita funzionale di un occhio, sono da considerarsi sicuramente limitanti,
sia riguardo alla sua precedente attività quale falegname che gli è preclusa,
sia riguardo all’attuale attività quale venditore ambulante” (cfr. doc. I
F). Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il Dr. __________ non ha
espresso in che percentuale l’assicurato sarebbe inabile al lavoro in attività
che non necessitino di visione binoculare, limitandosi ad indicare che i
disturbi dell’assicurato sono “sicuramente limitanti”. Inoltre, la
presunta esacerbazione dei sintomi ansiosi per i quali l’assicurato sarebbe già
stato in cura precedentemente per sintomatologia ansioso depressiva non è stata
minimamente comprovata: agli atti infatti non risulta nessun certificato medico
specialistico attestante un qualunque tipo di trattamento dell’assicurato per
problemi depressivi.
Infine, il Dr. __________ ha
attestato che “la perdita di un occhio per un falegname giustifica
l’incapacità lavorativa nella percentuale del 50% a seguito di varie difficoltà
includendo il rallentamento dell’attività lavorativa” e ha rilevato che “una
piena reintegrazione lavorativa è legata ad un reinserimento in un’altra
attività lavorativa” (cfr. doc. IX I).
Visto quanto sopra, gli argomenti sollevati dal ricorrente devono
essere totalmente respinti. Innanzitutto, dalla documentazione agli atti emerge
che l’assicurato, contrariamente a quanto esposto in sede ricorsuale, non
presenta una acuità visiva ridotta della metà all’occhio sinistro. Nel referto
4 aprile 2003, infatti, il Dr. __________ ha indicato che l’acuità visiva
all’occhio sinistro è del 100%.
Inoltre, l’assunto ricorsuale secondo il quale non si può dedurre
“a contrario” che dato che l’assicurato non può più svolgere attività che
necessitano della visione binoculare, allora egli sia in grado di svolgere
attività che non necessitino di tale visione è totalmente assurdo. I medici
curanti dell’assicurato hanno infatti concluso nei loro certificati che
l’assicurato è in grado di svolgere al 100% attività che non comportino una
visione stereoscopica (cfr. doc. AI 9bis, doc. AI14b, doc. IX I).
Conformemente
alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.)
generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte
delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die
Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur
etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach
Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI
1986 pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.).
Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag.
258s, il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a
seguito del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato
poteva continuare la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi
sulle impalcature (“Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die
Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November
1984)“, cfr. consid. 2.6.). Del resto, continua il TFA, in persone di media
età la perdita della visione binoculare viene largamente compensata. Al
massimo, in attività con cambiamenti repentini della posizione di lavoro vi è
un deficit visivo, come ad esempio in lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall
des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw.
rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied
im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder
Ähnlichem“, cfr. consid. 2.6.).
Nella
seconda sentenza citata al consid. 2.6., il TFA non ha riscontrato una
riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e
stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed
architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha
ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i
documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva
risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.
I medici specialisti
delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, hanno
compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista oftalmologico
sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni
logiche e motivate in merito alla completa incapacità dell'assicurato nella
precedente attività di falegname – attività nella quale addirittura secondo il
Dr. __________ l’assicurato presenterebbe un’incapacità lavorativa del 50% a
seguito di varie difficoltà, ivi incluso un rallentamento della velocità
lavorativa (cfr. doc. IX I), parere quest’ultimo già espresso anche dal Dr. __________
(cfr. doc. AI 14b) - e alla totale capacità lavorativa in svariate altre
attività che non necessitino della visione stereoscopica.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare dal
profilo medico l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro
nella sua professione di falegname, mentre è totalmente abile in attività che
non necessitino della visione binoculare.
2.10. L’amministrazione ha quindi affidato alla consulente IP l’incarico
per integrazione (cfr. doc. AI 31). La funzionaria incaricata, con “Rapporto
1° incontro e/o finale” 6 luglio 2004, ha espresso le seguenti valutazioni:
" (...)
Dati medico teorici
In sintesi, si tratta di
un assicurato __________ che a causa di un infortunio <contusione all'occhio
destro con relativa perdita quasi completa dell'acuità visiva> risulta
essere inabile al 50% nella professione di falegname. Stando ai dati medici
contenuti nell'incarto (proposta SMR del medico __________ del 9.12.2003), l'A.
è totalmente abile in attività che non necessitino di una visione stereoscopica
(binoculare).
L'attuale attività svolta
dall'A. di venditore ambulante risulta compatibile con il danno alla salute e
non è presente una diminuzione del rendimento.
Dati socio
professionali
Considerandi
II signor RI 1, dopo le
scuole dell'obbligo, ha svolto l'apprendistato di falegname, ottenendo il
diploma nel 1989. In seguito ha lavorato come pattugliatore
delle funivie ad __________ e al S. __________ e dal 1999 come falegname
indipendente. A seguito di un infortunio subito a gennaio del 2002, dopo un
tentativo di ripresa lavorativa al 50%, l'A. ha interrotto quest'attività.
Dall'inizio del 2003 l'A. è attivo al 50% come venditore
ambulante.
Dati economici e
calcolo della capacità di guadagno residua
Nell'attività di
falegname indipendente l’A. ha percepito fr. 28’192 annui nel 1999, fr. 28’192
annui nel 2000 e fr. 26’300 annui nel 2001.
Confrontando i redditi
conseguiti prima dell'insorgenza del danno alla salute con i salari contenuti
nelle statistiche RSS teoriche (4°rango e 2° quartile), non risulta esserci una
perdita di guadagno e quindi in questa situazione non vi è il diritto
all'applicazione di provvedimenti professionali.
Discussione e
Proposte
Ho incontrato l'A. per un
colloquio il 30.6.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al
e sui vari criteri di assegnazione.
A seguito dell'infortunio
all'occhio destro, il signor RI 1 non è più risultato idoneo a riprendere la
sua attività di falegname. Dall'inizio del 2003 è attivo quale venditore
ambulante indipendente al 50%. A suo modo di vedere il problema legato
all'occhio non gli permette di lavorare a tempo pieno in quest'attività,
ritiene infatti che con il passare del tempo sarà possibile aumentare la
percentuale lavorativa ad un massimo del 70%. A mio avviso l'attività
attualmente svolta dal signor RI 1 rientra nelle attività confacenti con il
danno alla salute. Anche da un punto di vista medico teorico quest'attività
risulta essere compatibile con il danno alla salute e può essere esigibile in
misura completa.
L'attività di venditore
ambulante non richiede una particolare qualifica. Infatti, l'A. non ha
acquisito sufficienti competenze lavorative durante il suo percorso socio
professionale per poter essere inserito in attività qualificate. Considerato
che l'A. non ha le competenze per svolgere attività qualificate e tenuto conto
delle limitazioni funzionali, si ritiene l'A. integrabile sul mercato libero
del lavoro, solo in attività non qualificate che non necessitano di una visione
binoculare o lavori di precisione, come per esempio venditore non qualificato,
operaio di fabbrica in lavori d'imballaggio-impacchettatura o aiuto
magazziniere, oppure come custode. Stando alle statistiche RSS, in un'attività
non qualificata l'A. avrebbe potuto percepire da fr. 44’669 a fr. 52’566 circa annui nel 2002.
Tenuto conto che l'A. è
adeguatamente integrato nell'attuale mercato del lavoro, non ci sono i
presupposti per prendere in considerazione l'eventuale aiuto al collocamento da
parte dell'AI." (Doc. AI 35)
2.11
Orbene,
dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 6 luglio 2004 della
consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle
opportunità reintegrative in attività non qualificate che non necessitano di
una visione binoculare e che non richiedono lavori di precisione, quali quella
di venditore non qualificato, operaio di fabbrica in lavori
d’imballaggio-impacchettatura o aiuto-magazziniere, oppure come custode -
questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 100% in altre attività
adeguate al suo stato di salute.
Occorre
qui ricordare che compito dell’orientatore
professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra
parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI
prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti
professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
D'altra
parte, va ricordato che in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Nel caso concreto non vi
sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della consulente, eseguita tra
l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività ritenute proponibili.
2.12
2.12.1
Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione
su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di
fr. 28’000.--/ fr. 29'000.--: l’Ufficio AI ha proceduto all’esame dei redditi
conseguiti dall’assicurato nel corso della sua vita lavorativa e ha rilevato
che anche nei periodi in cui lavorava a tempo pieno non ha mai conseguito
importi superiori (cfr. doc. AI 47).
L’assicurato ha contestato il reddito da valido
ritenuto dall’Ufficio AI, rilevando che a far tempo dal 1999 ha iniziato la sua attività di
falegname indipendente, dando il via contemporaneamente a lavori di
ristrutturazione di uno stabile di famiglia a __________ dove ora vive con la
moglie (cfr. doc. I). L’assicurato ha quindi osservato di avere eseguito
importanti e costosi lavori, evitando di ricorrere alle opere di terzi. Dai
lavori di ristrutturazione di tale immobile è quindi conseguito un mancato
reddito contabile, ma al contempo è stato immesso nell’immobile un plus valore
che deve essere a suo avviso tenuto in considerazione. Egli ha pertanto chiesto
che gli venga riconosciuto un reddito pari almeno a quello che avrebbe
percepito un artigiano per lavori analoghi, non inferiore a fr. 58'000 come
riconosciuto dal CCL 2002 (cfr. doc. I).
Come verrà esposto di seguito, anche volendo
prendere in considerazione un salario da valido di fr. 58'000 il diritto a
prestazioni andrebbe in ogni caso negato.
2.12.2
Riguardo al reddito
da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito
da invalido è stata oggetto di una completa
verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale
proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel
campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg. (pagg.
602-606)).
La determinazione di tale
reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c;
RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
Nell’evenienza
concreta, vista anche la recente giurisprudenza del TFA in materia (STFA del 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01) possono essere ritenuti i salari lordi
statistici relativi al Canton Ticino.
Va a questo proposito rilevato che in una
sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (Inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA,
che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto
a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da
invalido fissato sulla base di valori regionali.
Ad esempio, nelle sentenze del 30 novembre 2001
nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01,
l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore
afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.
In un’altra sentenza sempre del 13 giugno 2003,
il TFA ha inoltre ricordato che "(…) le circostanze del caso concreto
determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto
ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una
determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più
precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche il consid. 4c non
pubblicato in DTF 128 V 174).
L’Alta Corte, come detto, ha pure ritenuto non
criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione
alle grandi regioni (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/ 01, consid.
4.4
).
Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in una
recente sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3.
In ossequio
alla più recente giurisprudenza federale, occorre dunque, in assenza di dati
salariali concreti, basarsi sui valori statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari.
Conformemente alla prassi di questa Corte,
secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali
(rispetto a quelli raccolti a livello nazionale), tornano quindi applicabili i
dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13.
Conformemente ai dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice
e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel
settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per
gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA
13.
privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr.
51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr.
2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).
Secondo i dati del 2002 (ultima edizione disponibile della tabella edita dall'Ufficio federale di
statistica sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari), il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo
aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e
"La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il
livello 4 di qualificazione) nel settore privato nel Cantone Ticino
corrisponde a Fr. 51’266.- (Fr. 4'098.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a
Fr. 40'945.- (Fr. 3’273.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13
settore privato).
Per il caso in esame, per calcolare il reddito
da invalido dell’assicurato sulla base dei recenti citati dati
statistici, si deve partire da un salario lordo di Fr. 51’266.- percepito dagli
uomini nel 2002 nel settore privato per 41,7 ore settimanali di lavoro.
2.12.3
Considerata una capacità lavorativa in attività
adeguate pari al 100% dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido di fr. 58’000.— invocato dal ricorrente,
risulta un’incapacità al guadagno del 11.61% (58'000 – 51'266 x 100 : 58'000), arrotondata al 12%.
Visto il
risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni
successivi, sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento, cfr.
consid. 2.5.), con ogni verosimiglianza non sia raggiunta né la soglia del 20%,
né tantomeno il tasso minimo pensionabile del 40%.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre
il ricorso dev’essere respinto.
2.13
L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di sentire alcuni testi e di ordinare una
perizia giudiziaria volta ad accertare le menomazioni visive complessive
dell’assicurato (cfr. doc. I).
Al proposito si
osserva che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione agli atti sufficiente per statuire nel
merito della vertenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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