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Decisione

32.2005.68

Encefalopatia malformativa; requisiti per il riconoscimento di tale affezione quale infermità congenita ai sensi dell'AI; trattamento psicomotorio.

7 giugno 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

N. 384 OIC). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.

- N. 390 OIC (paralisi cerebrali congenite, atetosi e discinesie o

atassie). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.

- N. 401 OIC (psicosi primarie infantili e autismo infantile) come

complemento ad altri provvedimenti sanitari, al massimo per 2 anni. Un

prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista

(psichiatra infantile, neuropediatra).

- N. 404 OIC (sindrome psico-organica infantile, turbe cerebrali

congenite) per curare gravi disturbi psicomotori. Durata: al massimo 2 anni; un

prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista

(psichiatra infantile, neuropediatra).

- N. 481 OIC: v. il N. 1043.2."

Infine,

la prassi amministrativa non riconosce più, a titolo di provvedimento sanitario

ex art. 12 LAI, la terapia psicomotoria quale misura di sostegno alla logopedia

(cifra 1043.7 CPSI).

2.8. Nella

fattispecie in esame, dagli atti medici concernenti le affezioni oggetto della

presente procedura, risulta in particolare quanto segue.

In data 9

giugno 2004 i genitori di RI 1 hanno chiesto all'amministrazione di riconoscere

una terapia psicomotoria (doc. AI 27). Quale motivo della richiesta la

logopedista di RI 1 ha indicato “il ritardo di linguaggio della bambina è in

gran parte legato al ritardo nello sviluppo psicomotorio con ipotonia relativo

alla sindrome. Per aiutarla nello sviluppo del linguaggio attraverso il

superamento delle insicurezze emotive e delle difficoltà motorie, ritengo

necessario affiancare alla terapia logopedica l’intervento di una

psicomotricista” (doc. AI 27).

Il dr. __________, FMH in neuropediatria, in data

23 luglio 2004 ha chiesto

all’Ufficio AI di “assumere i costi della psicomotricità perché RI 1

presenta una encefalopatia malformativa (OIC 381) su trisomia parziale dei

cromosomi 1 e 22” (doc. AI 38).

Nel rapporto medico 30 agosto 2004 il dr. __________

ha rilevato:

"

(...)

4. Disturbi soggettivi

RI 1 è una bambina di __________ anni che

presenta un ritardo nel suo sviluppo psicomotorio, una macrocefalia e segni

dismorfici caratterizzati da una fronte allargata, una bocca sempre aperta,

delle difficoltà a livello oromotorio, la mimica facciale diminuita, la

motilità della lingua è difficoltosa. Il tono muscolare è al limite inferiore,

non è presente una debolezza muscolare. I riflessi osteotendinei sono molto

vivaci.

5. Constatazioni

RI 1 è una bambina di __________ anni e __________

mesi che presenta una macrocefalia causata da una malformazione cerebrale.

6. Esami specialistici

MRI cerebrale: allargamento dei ventricoli

causati da una porencefalia.

7. Programma di cura (inizio/durata?) / prognosi

Per i suoi problemi motori RI 1 necessita di

psicomotricità, questa terapia viene eseguita dalla signora __________. (...)" (Doc. AI 41)

Nella proposta per il medico dell’Ufficio AI 7 settembre

2004, il funzionario incaricato ha osservato:

"

Provvedimenti sanitari riconosciuti per OIC 498

395

OIC 390 respinta in data 29.11.2000.

Provvedimenti al SOIC riconosciuti fino al

31.08.2004

In data 18.06.2004 viene presentata una richiesta

di prestazioni per psicomotricità a complemento della logopedia.

Il caso viene respinto con decisione 22.06.2004

(vedi circolare Al no. 197 del 23.04.2004). In data 13.07.2004 viene presentata

opposizione rispettivamente un rapporto del dr. __________ nel quale si chiede

che la bambina venga posta al benefico di provvedimenti sanitari per infermità

congenita OIC 381.

Sulla base della nuova documentazione medica

chiesta al dr. __________ il 24.08.2004 possiamo riconoscere OIC 381 (se sì dal

18.06.2004) come pure la psicomotricità per la durata di due anni (vedi

marginale 1043.2)." (Doc. AI 43)

Il dr. __________ del SMR, vista la richiesta di

riconoscimento di un’infermità congenita secondo la cifra 381 OIC in presenza

di una diagnosi di trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22 e di macrocefalia, ha

chiesto al dr. __________ copia del referto RM cerebrale (doc. AI 44). In data

5 ottobre 2004 il dr. __________ ha provveduto a trasmettere al dr. __________

copia del referto 8 agosto 2001 redatto dal dr. __________, vice-Primario di

radiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 48 a).

Nelle sue annotazioni 23 novembre 2004 il dr. __________

ha rilevato che “l’elenco delle malformazioni cerebrali secondo OIC 381

risulta vincolante. La malformazione riscontrata nel caso della piccola RI 1

non fa parte di tali malformazioni e non può quindi essere riconosciuta quale

OIC 381 o altra OIC” (doc. AI 49).

In sede di opposizione la rappresentante

dell’assicurata ha contestato la decisione dell’Ufficio AI di non riconoscere

il diritto ai provvedimenti sanitari richiesti in quanto l’affezione di cui è

portatrice RI 1 non può essere riconosciuta quale infermità congenita (doc. AI

50). A supporto delle sue allegazioni, la rappresentante ha prodotto il

rapporto neuropediatrico 27 dicembre 2004 redatto dal dr. __________, il quale,

posta la diagnosi di “encefalopatia malformativa non progrediente su

anomalia cromosomale con porencefalia e macrocefalia” ha rilevato:

"

(...)

ANAMESI:

Anamnesi familiare: nell'anamnesi familiare non sono presenti malattie neurologiche.

Anamnesi personale: primogenita di genitori sani. Gravidanza: perdite ematiche

iniziali. Parto spontaneo alla 37esima SDG, peso alla nascita 2'450 g, APGAR

8-10-10. La prima notte la neonata è stata osservata nell'incubatrice; è stata

notata anche un'ipoglicemia a 1,7 mmol/l. RI 1 viene comunque dimessa in buona

salute al VI. giorno.

RI 1 come lattante mostrava in primo luogo una

muscolatura flaccida con un’ipotonia generalizzata, un viso con una fronte

bombata e un ipertelorismo. All'età di 9 mesi ha acquisito la posizione seduta.

Ha fatto dello shuffling, ha iniziato a camminare libera all'età di 3 anni. Lo

sviluppo del linguaggio è stato lento. Attualmente frequenta la scuola

dell'infanzia. Segue logopedia una volta alla settimana, è seguita dal SOIC.

ESAME NEUROLOGICO:

Bambina di __________ anni e __________ mese, che

presenta un viso molto particolare con una fronte bombata, una macrocefalia con

55.5 cm (<97%ile), altezza 115 cm (25-50%ile), peso di 18.8 kg (10-25%ile).

La bocca è praticamente sempre aperta con

salivazione, ha un anteroposizione della mascella inferiore, c'è ancora un

leggero tono muscolare ridotto a livello dell'estremità. I riflessi a livello

dell'estremità sono molto vivaci senza segni piramidali. A livello della

motricità fine presenta un impaccio, sia a livello di movimenti sequenziali che

ripetitivi. Cammina a base larga con difficoltà di equilibrio, ha difficoltà a

rimanere su una gamba sola, il saltello è molto impacciato.

VALUTAZIONE:

RI 1 è una bambina di __________ anni e __________

mese che presenta una malformazione cerebrale caratterizzata da una dilatazione

ventricolare con porencefalia su anomalia cromosomale. Presenta sia un ritardo

che a livello cognitivo che un problema nella motricità fine che generale.

Questo problema motorio è sicuramente

influenzabile con un intervento di tipo psicomotricità.

Chiedo quindi all'assicurazione invalidità di

riconoscere l'OIC 381 e di garantire le spese di questa terapia." (Doc. AI

52a)

Nelle sue annotazioni 23 marzo 2005 il dr. __________

si è così espresso:

"

Si conferma il rifiuto di riconoscimento quale

OIC 381 essendo il riconoscimento quale OIC 381 limitato alle patologie lì

elencate.

Per quanto concerne la richiesta di

psicomotricità questa non può essere riconosciuta in assenza di infermità

congenita riconosciuta. Una presa a carico secondo articolo 12 a complemento

logopedia non è più ammessa (vedi circolare AI n° 197)." (Doc. AI 57)

Nel ricorso la rappresentante di RI 1 ha nuovamente

contestato la decisione dell’amministrazione, producendo un nuovo scritto del

dr. __________ in risposta ad una sua richiesta di chiarimenti. L’avv. __________

ha infatti interpellato il dr. __________, chiedendogli:

"

(...)

Con revisione valida dal 1 gennaio 1986 è stata

introdotta sotto la cifra 381 OIC la porencefalia.

Con decisione del 4 settembre 1998 (valida dal 1

gennaio 1999) il Dipartimento federale degli interni ha eliminato la

porencefalia dalla cifra 381 OIC. L'UFAS ha stabilito che l'enumerazione della

cifra 381 OIC è esaustiva.

Dal suo scritto del 27 dicembre 2004 all'Ufficio

AI risulta che lei riteneva che i problemi di cui soffre RI 1 sono da

qualificare come infermità congenita ai sensi della cifra 381 OIC. Le sarei

grata se potesse comunicarmi se, alla luce del fatto che la cifra 381 OIC non

comprende più la porencefalia, lei rimane dell'opinione che gli altri disturbi

presentati da RI 1 rientrano nelle malformazioni elencate alla cifra 381. In

tal caso le sarei grata se potesse spiegarmi quali aspetti dei problemi di RI 1

corrispondono a quali malformazioni previste dalla cifra 381 OIC. (...)"

(Doc. C, inc. 36.2005.69)

In data 25 maggio 2005 il dr. __________ ha

fornito i seguenti chiarimenti:

"

(...)

Alle domande che lei mi pone le posso rispondere

quanto segue:

RI 1 è una bambina di __________ anni che

presenta un ritardo psicomotorio. Questo ritardo è dovuto ad una malattia del

sistema nervoso centrale (encefalopatia non progrediente causata da un anomalia

cromosomica). L'esame genetico-molecolare ha infatti potuto mettere in

evidenzia una Trisomia parziale dei cromosomi 1 e 22 che si manifesta con una

macrocefalia, un allargamento del sistema ventricolare soprattutto a sinistra,

una leggera gliosi periventricolare a livello della sostanza bianca. Tutto il

quadro è compatibile con una malformazione complessa del sistema nervoso

centrale, e quindi rientra nel OIC 381." (Doc. D, inc. 32.2005.69)

La rappresentante di RI 1 ha pure interpellato la

psicomotricista, __________, la quale con scritto 1 giugno 2005 ha rilevato:

"

Nel giugno dello scorso anno i genitori della

bambina sopraccitata, sollecitati proprio dalla logopedista della piccola, che

notava una difficoltà nel suo lavoro specifico sulla parola, a causa di

problemi legati alla sfera della relazione e preoccupati per i problemi di

socializzazione della loro bimba alla scuola dell’infanzia, hanno preso

contatto con me. Ho conosciuto dunque i genitori, la logopedista e

successivamente, in una prima fase di osservazione, anche RI 1.

La piccola, per la quale già si prospettava un

rinvio scolastico, manifestava un importante ritardo globale, disagi profondi a

livello della relazione, poco investimento del gioco, emozioni bloccate, paura

nel movimento, salivazione molto abbondante (scialorrea) e ovviamente un

linguaggio ridotto, “impastato”, pressoché incomprensibile.

Sottolineo ovviamente ridotto visto che il

linguaggio verbale nasce e si instaura proprio sul desiderio di comunicare e

sul piacere nella relazione con l’altro.

Il linguaggio verbale fa parte dell’espressività

motoria del bambino, cioè tutto ciò che egli esprime attraverso il corpo.

Nell’agire del bambino infatti si articolano tutta la sua affettività, tutti i

suoi desideri, ma anche le sue possibilità di evoluzione, di comunicazione

(anche, ma non solo verbale) e di pensiero.

La terapia psicomotoria consente un avvicinamento

psicologico e la cura del bambino in difficoltà attraverso il movimento e il

gioco pone l’accento proprio sull’espressività motoria e sul suo significato

più profondo.

Essa si rivolge a bambini che per cause diverse

(genetiche, neurologiche, ambientali) presentano patologie manifeste o incontrano

difficoltà nel corso dello sviluppo: si propone di favorire i processi di

adattamento della persona, accogliendo e potenziando le capacità del bambino

per stimolare una migliore comunicazione interpersonale.

Si occupa di bambini che presentano disturbi

della comunicazione, del comportamento, difficoltà nella socializzazione,

ritardo psicomotorio, autismo e sindromi diverse che limitano ed ostacolano il

processo di crescita.

La terapia psicomotoria è una disciplina molto

specifica e come tale non può essere praticata seriamente da un’altra figura

professionale.

Da settembre 2004 seguo la piccola RI 1

regolarmente, una volta alla settimana. La terapia psicomotoria le ha permesso

di aprirsi alla dinamica del piacere nella relazione, nel gioco, nella

sperimentazione motoria, nella rappresentazione.

Molto ridotta la scialorrea e scomparsa

l’ecolalia, RI 1 può accedere ora a un linguaggio significativo, evocativo.

Chiede il significato di parole nuove, le ripete.

Manifesta un particolare e simpatico senso

dell’ironia e dello scherzo.

Ride di gusto. Sembra proprio più felice.

Sta sicuramente meglio e ha rafforzato una positiva

immagine di sé.

Su queste premesse si basa a mio avviso il

miglioramento evidente dell’eloquio di RI 1 e sempre su queste premesse saranno

possibili nuovi miglioramenti. (…)” (Doc. III F)

La rappresentante di RI 1 ha pure trasmesso lo

scritto 3 giugno 2005 della logopedista, __________, che ha spiegato.

"

In merito alle motivazioni per le quali è stato

richiesto un intervento di psicomotricità posso dirle che, in occasione del

colloquio con la fisioterapista, l’ergoterapista e le docenti della scuola

dell’infanzia, di comune accordo, abbiamo ritenuto necessario un intervento da

parte di una psicomotricista. Per evitare di eccedere con le terapie, si è

deciso di sostituire la fisioterapia con la psicomotricità.

Tale intervento era necessario per attenuare i

problemi della bambina in ambito psicomotorio, esso avrebbe inoltre portato un

sicuro beneficio nelle capacità linguistiche grazie a una migliore percezione

corporea. La terapia psicomotoria, infatti, favorisce l’acquisizione di

maggiore sicurezza nei movimenti e in ambito emotivo permette quindi di

rafforzare la relazione con gli altri, fondamentale per lo sviluppo della

comunicazione sia verbale che non.

La necessità dell’intervento è stata inoltre

confermata dalla valutazione effettuata dalla psicomotricista stessa.

A seguito dell’intervento della signora __________

si nota una pronuncia più precisa dei fonemi labiali. Inoltre, grazie a una

migliore percezione corporea e tattile, in ambito simbolico RI 1 ha sviluppato

rappresentazioni mentali più precise e, di conseguenza, mostra una migliore

comprensione del linguaggio e anche una maggiore sicurezza generale.

Miglioramenti si notano inoltre nella comunicazione in generale, le idee degli

altri vengono maggiormente ascoltate e considerate.

Come logopedista, non disponendo di tutte le

attrezzature né delle conoscenze professionali specialistiche in ambito

psicomotorio, non posso affermare di poter effettuare il medesimo intervento di

una psicomotricista.

È difficile dire se i medesimi miglioramenti si

sarebbero verificati anche senza l’intervento della signora __________. Sono

però dell’opinione che una terapia psicomotoria abbia prodotto dei

miglioramenti in tutti gli ambiti e influenzato positivamente anche l’ambito

linguistico. (…)” (Doc. III D)

Nelle sue annotazioni 21 giugno 2005 il dr. __________

del SMR ha rilevato:

"

Contestata è la decisione di rifiuto di

prestazioni secondo art. 13 LAI per quanto riguarda la prescrizione della

psicomotricità.

Si deve osservare:

1. i disturbi di cui è portatrice la bambina sono causati da una

trisomia. È indiscutibile che la malattia sia di tipo genetico e che sia

presente alla nascita. Queste convinzioni mediche erano note ben prima degli

anni ottanta e da allora non si è modificata neppure la convinzione che una

trisomia, come tale, non possa essere modificata con interventi

medico-terapeutici.

Considerandi

2.

Le infermità congenite secondo OIC non devono essere riferite

essenzialmente a malattie “genetiche o ereditarie” (vedi definizione sec. Art.

1.

OIC).

3.

La psicomotricità è una forma di terapia che non è riconosciuta in

ambito LAMal per assenza dei criteri di scientificità. Come terapia “medica” è

ammessa soltanto nell’applicazione della LAI.

4.

L’intervento di psicomotricità può essere assimilato a provvedimento

pedagogico-terapeutico; per l’applicazione dell’art. 19 LAI non si rende

necessaria la presenza di un’infermità congenita secondo OIC. I provvedimenti

secondo art. 19 LAI sono in atto e sono prestazioni AI (attualmente decisione

valida fino al 31.08.05).

5.

La bambina non presenta disturbi corrispondenti a infermità

congenite come da cifra 390 OIC (vedi rapporti del dr. __________), che

potrebbe essere manifestazione di porencefalia.

6.

Ma anche la porencefalia dalla descrizione dell’esame per immagini

non è dimostrata.

7.

La descrizione del dr. __________, specialista in neuropediatria, di

encefalopatia complessa ancora non dà spiegazioni sufficienti perché si possa

riconoscere un’infermità congenita secondo OIC.

In conclusione: non si

possono rilevare elementi a favore dell’erogazione di una prestazione sanitaria

come quella richiesta.” (Doc. V bis)

Non

riscontrando dunque dal profilo medico (l’assicurata non presenta un’infermità

congenita) la necessità di un intervento psicomotorio, l’Ufficio AI ha respinto

la domanda di prestazioni, negando quindi la garanzia per la terapia

psicomotoria.

2.9

Nel caso di

specie, a mente di questo TCA, l’Ufficio AI ha emesso le sue decisioni di

rifiuto dei provvedimenti sanitari necessari e del trattamento psicomotorio senza

prima compiere gli opportuni accertamenti ed approfondimenti del caso.

Infatti, a fronte da una parte delle

certificazioni del dr. __________, neuropediatra e dunque esperto della materia

che qui interessa, che ha sempre indicato che le malformazioni di RI 1

rientrano nelle malformazioni complesse del sistema nervoso centrale di cui

alla cifra 381 OIC e che alla precisa richiesta di chiarimenti della

rappresentante della bambina ha ancora ribadito che “tutto

il quadro è compatibile con una malformazione complessa del sistema nervoso

centrale, e quindi rientra nel OIC 381” (doc. D,

inc. 32.2005.69) e, dall’altra, di quanto indicato dal dr. __________ del SMR,

il quale ha osservato che “la descrizione del

dr. __________, specialista in neuropediatria, di encefalopatia complessa

ancora non dà spiegazioni sufficienti perché si possa riconoscere un’infermità

congenita secondo OIC” (doc. V bis), l’Ufficio AI avrebbe dovuto esperire

ulteriori accertamenti medico-specialistici. Tanto più che lo stesso dr. __________

ha pure indicato che “la bambina non presenta disturbi corrispondenti a

infermità congenite come da cifra 390 OIC (vedi rapporti del dr. __________),

che potrebbe essere manifestazione di porencefalia.

Ma anche la porencefalia dalla descrizione

dell’esame per immagini non è dimostrata.” (doc. V

bis).

Già solo per questi

motivi si rende quindi necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile

giudizio, procedere - ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità

amministrativa - ad un'accurata valutazione delle patologie di cui è affetta la

bambina.

2.10

Come visto,

giusta l'art. 1 cpv. 2 seconda frase OIC, il Consiglio federale ha

delegato al DFI la facoltà di qualificare delle infermità congenite evidenti,

che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta

l'art. 13 LAI. La disposizione ha lo scopo di assicurare un pronto adeguamento

ai progressi della medicina e, quindi, permettere che nuove affezioni congenite

possano essere riconosciute come tali senza dover attendere una revisione

dell'apposita lista tramite l'esecutivo (RCC 1965, p. 386).

Nondimeno,

la summenzionata regola non significa che tutte le affezioni chiaramente

congenite che vengono annunciate e che non sono contenute nell'allegato all'OIC

debbano essere riconosciute come tali dal Dipartimento. Come al Consiglio

federale, a quest'ultima autorità spetta in effetti un ampio potere di

apprezzamento, fermo restando come esso debba essere esercitato fondandosi su

criteri sostenibili, motivi seri e obiettivi, evitando cioè soluzioni arbitrarie

o discriminatorie (RDAT II-1999 n. 65, consid. 2b nonché la dottrina e

giurisprudenza ivi menzionate).

Inoltre, occorre rilevare che il marginale 3

della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’AI (CPSI), edita

dall’UFAS, prevede che se vengono presentate richieste concernenti infermità

congenite evidenti che non figurano nell’Allegato all’OIC, gli Uffici AI devono

sottoporre gli atti all’UFAS (la sottolineatura è della redattrice).

Nel caso di specie, quindi, anche nel caso in cui

le affezioni che affliggono RI 1 non dovessero rientrare nell’elenco delle

infermità congenite allegato all’OIC, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto

sottoporre gli atti all’UFAS.

Anche per tale motivo si giustifica dunque il

rinvio degli atti all’amministrazione per gli opportuni approfondimenti.

2.11

Dagli atti

risulta inoltre che l’assicurata beneficia di un trattamento di logopedia, ciò

che tuttavia, secondo la prassi amministrativa, non le consente più di avere

diritto, a titolo di provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, alla terapia

psicomotoria quale misura di sostegno alla logopedia (cifra 1043.7 CPSI).

Va qui

tuttavia ricordato che in una sentenza non pubblicata, il TFA ha stabilito come

nella valutazione di un eventuale riconoscimento della psicomotricità quale

provvedimento sanitario, l’amministrazione non possa limitarsi ad esaminare se

la stessa debba essere considerata alla stregua di un sostegno diretto al

trattamento di logopedia, così come prescriveva l’allora marg. 1403.7 CPSI.

Occorre infatti accertare se l’assicurato minorenne abbisogna di un intervento

psicomotorio a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi dell’art. 5 cpv.

2.

LAI.

Nel caso esaminato dal TFA, infatti, costatato che il minorenne invalido non

presentava solo disturbi di linguaggio, ma anche un ritardo globale dello

sviluppo e dei problemi psicomotori, l’Alta Corte ha rinviato gli atti

all’Ufficio AI affinché esaminasse l’eventuale presa a carico di una terapia

psicomotoria sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 2 LAI (STFA 4 novembre 2000 nella

causa S, I 195/02, consid. 5.3 e 6).

Al

riguardo, nel rapporto 27 dicembre 2004 il dr. __________ ha indicato che RI 1 “a livello della motricità fine presenta un impaccio, sia a livello

di movimenti sequenziali che ripetitivi. Cammina a base larga con difficoltà di

equilibrio, ha difficoltà a rimanere su una gamba sola, il saltello è molto

impacciato” e mostra “un ritardo sia a livello

cognitivo sia un problema nella motricità fine che generale. Questo problema motorio è sicuramente influenzabile con un

intervento di tipo psicomotricità.” (doc. AI 52 a; anche la

logopedista di RI 1 ha indicato che “il ritardo di linguaggio della bambina

è in gran parte legato al ritardo nello sviluppo psicomotorio con ipotonia

relativo alla sindrome. Per aiutarla nello sviluppo del linguaggio attraverso

il superamento delle insicurezze emotive e delle difficoltà motorie, ritengo

necessario affiancare alla terapia logopedica l’intervento di una

psicomotricista”, doc. AI 27).

Pertanto, costatato che la minorenne invalida non

presenta solo disturbi di linguaggio, ma anche un ritardo globale dello

sviluppo e dei problemi psicomotori, in analogia con quanto deciso dal TFA

nella sentenza citata, anche nel caso di specie si giustifica il rinvio degli

atti all’Ufficio AI affinché esamini l’eventuale presa a carico di una terapia

psicomotoria a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi dell’art. 5 cpv.

2.

LAI e valuti quindi se in assenza di un siffatto provvedimento la futura capacità

lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (cfr.

consid. 2.5.).

2.12

Nell’ambito dell’istruzione

scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI l’assicurazione invalidità

riconosce inoltre degli assegni speciali per provvedimenti di natura

pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di

ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento

uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e

ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per

assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità

mentale (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI).

Ai sensi dell’art. 8 ter OAI (in vigore dal 1.1.1997), emanato dal Consiglio federale

sulla base della delega di cui all’art. 19 cpv. 3 LAI, l’assicurazione

invalidità si assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti

pedagogico-terapeutici necessari a completare l’insegnamento specializzato.

L’art. 8 ter cpv. 2 OAI dispone infatti che questi provvedimenti comprendono:

la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera e (lett.

a); l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli

assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c (lett. b); i

provvedimenti necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio

secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera a (lett. c) e la ginnastica speciale

volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo

l’articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c (lett. d). Questa lista di

provvedimenti pedagogico-terapeutici è da intendere come esaustiva ed è

conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 128 V 102).

Per quel che concerne la terapia psicomotoria va precisato che per prassi la

stessa viene erogata sotto forma di una speciale ginnastica ai sensi della

circolare sui trattamenti pedagogico-terapeutici (DTF 121 V 14 consid. 3b in

fine).

La stessa

rientra quindi nel novero di quei provvedimenti di natura

pedagogico-terapeutica accompagnatori dell’istruzione speciale ex art. 19 LAI

in relazione con l’art. 8ter OAI, ma non fra le misure pedagogico-terapeutiche

previste per la frequentazione dalla scuola pubblica poiché non indicate

nell’elenco di cui all’ 9 ter OAI (DTF 128 V 95s; cfr. le considerazioni in

merito pubblicate in ZBJV 2003 pag. 695).

La

giurisprudenza del TFA ha precisato che la terapia psicomotoria viene

considerata anche come parte di misure di natura pedagogico-terapeutica ai

sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LAI e art. 8 ter OAI (nella versione in

vigore dal 1.1.1997). La nozione “terapia” si riferisce in primo luogo ad un

trattamento di disturbi della salute; la parola “pedagogica”, invece, permette

di distinguere tale genere di provvedimento da quello medico (DTF 114 V 27

consid. 3a con riferimenti).

Con misure pedagogico-terapeutiche s’intendono quindi l’insieme di

provvedimenti che servono non solo a dispensare delle conoscenze scolastiche,

teoriche o pratiche. Il loro scopo è anche quello di attenuare o di eliminare

gli effetti dell’invalidità che disturbano il buon svolgimento della scolarità,

migliorando alcune funzioni fisiche o psichiche dell’assicurato. A differenza

della scuola speciale, i provvedimenti pedagogico-terapeutici consistono in una

“prestazione particolare” dell’AI (DTF 121 V 14 consid. 3b).

Con delibera 6 gennaio 2001 l'amministrazione ha preso a carico

l’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) di RI 1, affetta da un ritardo

globale dello sviluppo, assegnandole provvedimenti per il servizio

ortopedagogico itinerante cantonale (educazione precoce) dal 1° marzo 2000 al

31.

agosto 2004 (doc. AI 20). In data 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha

riconosciuto a RI 1 le spese dell’educazione precoce dal 1° settembre 2004 al

30.

agosto 2005 (doc. AI 47).

Il TCA

constata dunque che RI 1 è stata posta al beneficio della scolarizzazione

speciale ex art. 19 LAI.

Dalla

documentazione agli atti emerge che l’Ufficio AI ha omesso di valutare se nel

caso di specie la terapia psicomotoria possa essere riconosciuta quale

provvedimento di natura pedagogico-terapeutica accompagnatorio dell’istruzione

speciale ex art. 19 LAI in relazione con l’art. 8ter OAI.

Pertanto, visto quanto precede, l’amministrazione

dovrà pure valutare - qualora la terapia psicomotoria non fosse da riconoscere

in relazione all’infermità congenita 381 OIC rispettivamente quale

provvedimento ex art. 5 e 12 LAI - se sono adempiute le condizioni per

riconoscere la stessa per lo meno quale misura accompagnatoria dell’istruzione

speciale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I

ricorsi sono accolti

ai sensi dei considerandi.

§ Le

decisioni impugnate sono annullate.

§§ Gli atti

vengono retrocessi all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento

degli accertamenti di cui ai considerandi.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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