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Decisione

32.2005.7

ufficio AI ha dichiarato irricevibile l'opposizione non avendo l'assicurato prodotto entro il termine assegnato la procura; siccome l'amministrazione non ha provato la notifica del termine, ci si fond

7 marzo 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 LAI), le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta

giorni mediante opposizione presso l’autorità che le ha notificate, con

eccezione delle decisione processuali e pregiudiziali;

- che l’art.

10 OPGA recita:

"

1 L’opposizione

deve contenere una conclusione e una motivazione.

Considerandi

2.

L’opposizione

deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

a. impugnabili per opposizione ai sensi

dell’articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge

federale del 25 giugno 19821 sull’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla restituzione delle

stesse;

b emanate da un organo d’esecuzione della

sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell’ordinanza del 19

dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni e

delle malattie professionali.

3.

In tutti gli altri casi l’opposizione può essere fatta per

scritto o oralmente durante un colloquio personale.

4.

L’opposizione

scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore.

L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve

essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

5.

Se

l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la

firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito”;

- che nel

caso in esame, non essendo stata comprovata la volontà dell’assicurata di

interporre l’opposizione del 20 marzo 2004, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5

OPGA giustamente l’Ufficio AI con scritto 24 marzo 2004 ha intimato allo

psicologo curante un termine di 20 giorni per produrre la procura, avvertendolo

che in caso di scadenza infruttuosa di tale termine l’opposizione sarebbe stata

dichiarata irricevibile;

- che

secondo la giurisprudenza, la prova dell’avvenuta notifica di una

decisione amministrativa (e di altri atti) e la data in cui ha avuto luogo

incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le

conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve

infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402

consid. 2a; 103 V 66 consid. 21);

- che con

il presente ricorso l’assicurata ed il suo rappresentante hanno sostenuto di

non aver ricevuto la lettera del 24 marzo 2004;

- che con

scritto 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato di aver inviato per posta

semplice il succitato scritto e quindi non ha saputo portare la prova

dell’avvenuta notifica;

- che il

mancato interessamento dell’assicurata e del suo rappresentante in merito

all’opposizione per il periodo da marzo a dicembre 2004 segnalato dall’Ufficio

AI nella risposta di causa, oltre a non essere pertinente, non è sufficiente

per ribaltare l’onere della prova che incombe alla convenuta;

- che non

vi è motivo per dubitare della versione dei fatti forniti dallo psicologo

curante dell’assicurata; vista l’importanza della fattispecie egli non avrebbe

avuto alcun motivo per lasciare trascorre il termine senza produrre la chiesta procura;

- che, in

applicazione della succitata giurisprudenza, l’amministrazione deve sopportare

le conseguenze della mancata dimostrazione dell’invio della comminatoria del 24

marzo 2004;

- che di

conseguenza l’opposizione non è irricevibile e quindi la decisione contestata deve

essere annullata;

- che con

il presente ricorso l’assicurata ha anche espressamente manifestato il proprio

dissenso alla decisione di reiezione della domanda di prestazioni AI e pertanto,

per motivi di economia processuale, non è necessario che l’Ufficio AI emetta

un’altra comminatoria ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA;

- che di

conseguenza gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda all’emanazione

della decisione ex art. 52 LPGA in merito all’opposizione 20 marzo 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione su opposizione 16 dicembre 2004 è annullata.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché renda, nell’ambito

delle sue competenze, una decisione sull’opposizione

20

marzo 2004.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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