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Decisione

32.2005.70

in casu l'assicurato mette a maggior frutto la residua capacità lavorativa nella sua professione; in via abbondazionale è stata respinta la contestazione sul grado di riduzione di rendimento del salar

3 ottobre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 28 luglio 2004

(doc. AI 34) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente

l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni

specialistiche esterne, di natura psichiatrica ed ortopedica.

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" (...)

5.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità media.

"Periartropatia

omeroscapolare alla spalla ds." con/su:

-

pregressa lesione

tendinea nel settore omeroscapolare ds.,

-

partecipazione del

tendine sottoscapolare e del tendine bicipitale omerale capo lungo,

-

pregressa artroscopia e

stabilizzazione anteriore, 23.09.1999,

-

pregressa artroscopia,

ricostruzione della guaina del capo lungo del bicipite, ricostruzione del

sottoscapolare e chiusura dell'intervallo, 4.03.2002,

-

pregressi traumi alla

spalla ds. il 16.04.1999 e l'8.12.2001.

Anchilosi parziale del

retropiede ds. con/su:

-

pregressa frattura

esposta alla gamba ds. su lesione d'arma da fuoco, 21.08.1985,

-

pregresse cure tramite

fissatore esterno (periodo 1985-'86),

-

contrattura dei diti

dell'avampiede ds.,

-

pregressa artrolisi

estesa del retropiede, caviglia, in sede sottotalare, sinoviectomia, tenolisi

dei tendini peroneali, allungamento del tendine d'Achille, artrolisi estesa

delle articolazioni MTF I-V, tenectomia segmentale di EDL II-V, trapianto di

FDL II-V sulla prima falange dei diti corrispondenti.

5.2 Diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome lombovertebrale

con/su:

-

osteocondrosi e

discopatie L4-S1." (Doc. AI 34)

2.5.1. Dal punto di

vista psichiatrico l’assicurato è stato visitato dal

dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale nel

rapporto 7 giugno 2004 ha accertato una sindrome depressiva ricorrente da

episodio di gravità media (ICD-10 F33.1) con un’inabilità lavorativa del 50%.

La prognosi a breve, medio termine è stata valutata, a dipendenza della

patologia somatica, come poco favorevole (doc. AI 34).

2.5.2. Con rapporto

29 giugno 2004 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, ha

ritenuto l’assicurato abile al 50% nella sua professione abituale di

magazziniere, manovale e autista, facendo presente che la riduzione della

capacità lavorativa è dovuta alla limitazione funzionale alla spalla destra, alla

presenza di una osteocondrosi lombosacrale ed alla rigidità parziale ma

importante del retropiede destro.

In merito all’esigibilità di altre attività lucrative il perito ha evidenziato:

" 8. Integrazione lavorativa

Una integrazione lavorativa è possibile in caso di difficoltà sull'abituale

posto di lavoro anche auspicabile. Il signor RI 1 non ha ancora raggiunto i 50

anni. Appare importante evitare lavori fisicamente molto pesanti, lavori che

esigano degli sforzi al di sopra del livello delle spalle e che esigano il

trasporto di pesi rilevanti oltre i 12 kg. Sono pure nei limiti del possibile

da evitare percorsi più lunghi su terreni accidentati. Si pensa a attività

lavorative nel campo della meccanica medio-leggera. È possibile pure

un'attività nel settore commerciale, nel sorteggio e nella distribuzione di

generi alimentari, ortofrutticoli eccetera. Pure un'attività in magazzino entra

in considerazione purché siano rispettate le riserve sopra espresse. Nella

migliore delle ipotesi comunque la capacità lavorativa raggiungerà al massimo

il 70%. Infatti le varie sequele provocano un certo ritardo nei movimenti e un

affaticamento rapido." (allegato doc. AI 34)

Al

capitolo prognosi, egli ha rilevato:

" 9. Prognosi

Per le affezioni

ortopediche la prognosi è da considerarsi tutto sommato stazionaria. Nel

settore del cinto omeroscapolare destro la funzionalità rimarrà più o meno

invariata. Un miglioramento della funzione omeroscapolare è poco probabile. Nel

settore della colonna vertebrale lombare vi sarà una lenta progressione delle

alterazioni di carattere degenerativo. D'altra parte con una attività fisica

regolare, con una kinesiterapia ambulatoriale a periodi, si potrà conservare

una funzionalità accettabile del rachide dorsolombare. Per quel che concerne il

retropiede infine la situazione dovrebbe pure rimanere stabile a breve e media

scadenza. A lunga scadenza vi è da considerare una tendenza all'evoluzione

artrosica della tibiotarsica destra." (allegato doc. AI 34)

2.5.3. Sulla base di

tutti gli atti medici raccolti, inclusi quindi i due succitati referti

specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, in merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità d’integrazione,

hanno evidenziato:

" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta patologie

ortopediche e psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa.

L'A. presenta una capacità

lavorativa del 50% come magazziniere (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto). La limitazione è dovuta ai problemi ortopedici (l'A. non

può eseguire lavori pesanti, vi sono limitazioni ai lavori al disopra

dell'orizzontale, limitazioni alla deambulazione) ed al rallentamento

psicomotorio dovuto alla patologia psichiatrica.

Valutiamo l'A. totalmente

incapace al lavoro dal 25.07.2003 (come codificato dal curante) sino al

soggiorno SAM (questo è dovuto ai problemi alla schiena ed all'intervento

operatorio al piede). Successivamente presenta la sopraccitata capacità

lavorativa del 50%.

Nel passato vi furono

delle incapacità lavorative dovute ai vari traumi ed agli interventi operatori,

ma non di lunga durata.

In futuro non è da

prevedere un miglioramento della capacità lavorativa nell'attività di

magazziniere.

9 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Non vi sono provvedimenti

sanitari atti a migliorare la sopraccitata capacità lavorativa; ciò nonostante

si consigliano, al bisogno, sedute di fisioterapia e una modifica della scarpa

Considerandi

ds. (tacco ammortizzato, rullo retrocapitato - come consigliato dal dr. __________).

Consigliabile è

un'attività leggera senza l'obbligo di portare o trasportare pesi al di sopra

dei 12 kg, senza eseguire sforzi e lavori al disopra dell'orizzontale, senza

dover camminare/spostarsi oltre i 50 m, senza dover camminare su terreni

sconnessi, senza dover salire o scendere in continuazione da scale,

rispettivamente scale a pioli, con la possibilità di alternare la posizione di

lavoro da seduta in piedi, senza dover lavorare in posizione eretta e piegata

in avanti, con la possibilità di interporre delle pause. In questo tipo di

attività l'A. raggiunge, attualmente, una capacità lavorativa del 50% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto).

Se dovesse migliorare la

patologia psichiatrica, grazie alle cure in atto, l'A. potrebbe raggiungere una

capacità lavorativa del 70% nelle sopraccitate attività (a causa dei problemi

ortopedici non riuscirà mai a raggiungere una capacità lavorativa del 100%).

Sulle misure terapeutiche

consigliabili in campo ortopedico ci siamo già espressi precedentemente.

Si consiglia vivamente la

continuazione delle cure psichiatriche che potrebbero portare ad un miglioramento

dello stato generale dell'A. e della sua capacità lavorativa." (Doc. AI

34)

Visto quanto sopra, questo TCA non intravede ragioni che gli

impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM,

i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui

l’assicurato è affetto, mediante l’ausilio anche di due consultazioni

specialistiche, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito ad

un’abilità lavorativa del 50% nella professione abitualmente esercitata dall’assicurato

ed in altre attività esigibili. Alla succitata completa ed esauriente perizia

va pertanto conferito valore probatorio pieno (DTF 125 V 351 seg; cfr. anche DTF 123 V 178

consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

2.6

Tenuto conto

dei succitati dati medici, l’Ufficio AI ha proceduto alla determinazione del

grado d’invalidità:

Riguardo al salario da valido, sulla scorta del questionario del datore di

lavoro 14 agosto 2003, l’amministrazione ha accertato che l’assicurato avrebbe

potuto conseguire, senza il danno alla salute, un salario annuo di fr. 59'020

(fr. 4'540 x 13; doc. AI 6), importo rimasto incontestato.

Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

In applicazione alla succitata giurisprudenza del TFA,

l’Ufficio AI ha determinato come segue il salario da invalido, rispettivamente

il grado d’invalidità:

" Nella presente fattispecie, occorre quindi stabilire il

reddito che l'assicurato potrebbe conseguire in attività leggere, siccome esse

sono state ritenute esigibili dal profilo prettamente medico (in effetti, in

attività leggere il Signor RI 1 risulta abile al lavoro al 50%; vedi a tal

proposito la pag. 14 della perizia pluridisciplinare 28.7.2004 eseguita dal SAM

di Bellinzona).

Conformemente ai dati statistici salariali relativi al 2003, il salario

ipotetico conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a

tempo pieno nel Canton Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi

particolari, che possono, come detto, arrivare ad un massimo del 25%, ammonta nel

settore privato a Fr. 53'146.-- per gli uomini (cfr. Sentenza TCA 17.9.2004 in

re F.)

Per l'anno 2003, dal raffronto del reddito da invalido di Fr. 26'573.-- (53'146

: 2 = 26'573.--) con quello da valido di Fr. 59'020.--, risulta pertanto

un'incapacità di guadagno del 55% (59'020 - 26'573 x 100 = 59'020)." (Doc.

AI 55)

2.7

Con il

presente ricorso l’assicurato contesta il grado d’incapacità al guadagno. In

particolare egli sostiene che:

" Ritorniamo quindi alla decisione dell'Ufficio AI:

secondo quanto riportato sopra ed esposto a pagina 4 della decisione impugnata,

in un'attività leggera l'incapacità al guadagno, senza riduzione per motivi

particolari, raggiunge il 55%.Secondo costante giurisprudenza, l'esperienza e

il buon senso, tuttavia, anche in un'attività leggera l'assicurato è limitato

ed in seguito alle sue limitazioni fisiche e psichiche egli è svantaggiato sul

mercato del lavoro. Chi assume infatti una persona che necessita di interporre

pause, con un rendimento ridotto, pagandogli lo stesso stipendio, ancorché in

percentuale, come ad una persona che queste limitazioni non le presenta?

Giusta la sentenza TFA del 9.5.2000 in re IV-Stelle Zug c/Y e tribunale delle

assicurazioni del Canton Zugo, pubblicata in SVR 2001 IV 12 (DTF 126 V 75 ss.),

in un caso come quello in esame occorre tenere conto delle limitazioni

applicando una riduzione del 15%: "Der

Beschwerdegegner kann gemäss MEDAS-Gutachten vom 26. Januar 1998 nur für leichte, wechselbelastende,

vermehrt sitzende Arbeiten ohne wiederholte Tätigkeiten über dem Kopfiniveau

eingesetzt werden, so dass er auf dem Arbeitsmarkt in Konkurrenz mit einem

Mitbewerber ohne physische Einschränkungen benachteiligt ist, was sich auf das

Lohnniveau auswirkt. ... Im vorliegenden Fall trägt eine Herabsetzung um insgesamt

15% diesen Tatsachen angemessen Rechnung."

(sentenza citata, consid. 7b).

Partendo da uno stipendio statistico conseguibile in attività leggera e

ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Canton Ticino che prima di

eventuali riduzioni per motivi particolari ammonta a fr. 53'146.--, il

ricorrente può pertanto raggiungere un salario da invalido pari a fr. 22'587.05

(85% di ½ di fr. 53'146.--)-

Rispetto al salario precedente, di 59'020.--, ne risulta pertanto un'incapacità

al guadagno del 61.73% (59'020 - 22'587 x 100 : 59'020), che dà diritto a tre

quarti anziché a ½ rendita." (Doc. I)

Il 26

luglio 2005 questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI di interpellare il

consulente in integrazione professionale “al fine di indicare dettagliatamente

le ragioni per le quali non ha riconosciuto la riduzione per "motivi

particolari" del salario da invalido, così come risulta dall’allegata

tabella” (VI).

Questa è

la risposta datata 18 agosto 2005:

" In riferimento alla richiesta del 26.07.2005 del TCA,

con la presente comunico che la tabella RSS 10.09.2004 non è stata sottoposta

all'esame del consulente in integrazione professionale ma allestita dalla

sottoscritta.

Dalla perizia SAM risulta che dal punto di vista medico l'abituale attività di

magazziniere è ancora esigibile nella misura del 50% (presenza sull'arco di

tutta la giornata con diminuzione del rendimento del 50%). La capacità

lavorativa medico-teorica del 70% in attività più leggera e adatta (presente

dal punto di vista fisico), attualmente non è sfruttabile in presenza della

patologia psichiatrica la quale limita la capacità lavorativa al 50% per

qualsiasi attività lavorativa, anche se adatta.

Visto e considerato come il Signor RI 1 risulta abile al lavoro al 50%

(sull'arco dell'intera giornata con diminuzione di rendimento del 50%) nella

sua professione abituale di magazziniere, non ho effettuato riduzioni per

motivi particolari in quanto l'attività di magazziniere non è considerata

sicuramente più pesante delle altre attività leggere adeguate." (Doc.

VIII)

Innanzitutto

occorre rilevare che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il

danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61).

In casu, va ricordato che in base all’esito peritale il ricorrente è stato

ritenuto valido nella misura del 50% nella sua professione di magazziniere ed è

quindi in quell’attività che egli può mettere a maggior frutto la sua residua

capacità lavorativa, senza dover intraprendere un’altra attività. Né vi sono

motivi per non ritenere che l’assicurato, dal punto di vista economico, facendo

uso di tutto l’impegno ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di

guadagno di pari grado.

Del resto, anche volendo procedere ad un raffronto dei redditi, questo TCA non

ha motivo di discostarsi dalla determinazione del grado d’invalidità eseguita

dall’amministrazione, tantomeno sulla valutazione del grado di riduzione di

rendimento contestata dall’assicurato.

Visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto.

Infine,

per quel che concerne l’aiuto al collocamento, va fatto presente che nella

decisione contestata l’Ufficio AI lo ha espressamente riconosciuto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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