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Decisione

32.2005.71

Assicuarato invalido con attività lucrativa indipendente; in casu la valutazione del grado d'invalidità va fatta secondo il cosiddetto metodo straordinario conformemente alla giurisprudenza ed alla pr

26 gennaio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con risposta

di causa 8 giugno 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

1.5. In sede

istruttoria il 24 novembre 2005 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI delle

delucidazioni in merito alla determinazione del grado d’invalidità

dell’assicurato (V). La risposta dell’amministrazione è del 9 dicembre 2005

(VI) mentre la presa di posizione del ricorrente sull’accertamento eseguito è

del 19 dicembre 2005 (VIII).

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

A partire

dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte

a seguito della 4a revisione della LAI.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al

guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA

corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; VSI

2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313

consid. 3a).

2.5. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel

caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid.

2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In tal

caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali

non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid.

1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel

fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base

del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto,

si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss

consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata

limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Va infine

fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di

graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art.

28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è

graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti

dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo

successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla

capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio

2004 nella causa T., I 540/02).

Infine, secondo

giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC

1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto

non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27

agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre

2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

2.6. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

2.7. Nella

fattispecie in esame, pacifico è che l’assicurato, dal punto di vista medico,

sia totalmente inabile quale imbianchino. Nella valutazione 25 settembre 2003 il

dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (in seguito:

SMR), ha infatti ritenuto il ricorrente inabile al 100% in attività di tipo

pesante necessitante il sollevamento e il trasporto di pesi maggiori a 10/15kg,

di manualità regolare al di sopra dell’orizzontale, dove debba camminare con

spostamenti di oltre 100 metri, specialmente su ponteggi, scale, cantieri e

dove debba mantenere posizioni di lavoro con la testa tesa verso l’altro. In

attività leggere adeguate, la capacità lavorativa è stata invece valutata nella

misura del 75% (doc. AI 41, cfr. anche rapporto 5 giugno 2002 del dr. __________,

doc. AI 21).

Altrettanto pacifico è che nelle mansioni dirigenziali svolte dall’assicurato a

tempo parziale, non vi è alcuna inabilità lavorativa.

2.8. Non

contestato è inoltre il fatto che l’Ufficio AI abbia utilizzato il metodo

straordinario (cfr. consid. 2.4) per la determinazione dell’incapacità al

guadagno, prescindendo quindi da quello ordinario (cfr. consid. 2.5), non essendo

stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato

dopo il 1999, momento in cui è insorto il danno alla salute (reddito da

invalido; cfr. nota 19 febbraio 2003 dell’AI, sub doc. AI 30).

Raccolti i necessari dati economici ed esperita un’inchiesta economica (doc. AI

30), nella decisione formale 1° dicembre 2004 l’amministrazione ha così esposto

l’esito del proprio accertamento:

" (…)

In considerazione di

questi fatti, abbiamo conseguentemente determinato il suo reddito ipotetico da valido

procedendo ad una media degli utili aziendali registrati dal 1995 al 1999

compreso (vedi considerando 1. ultimo paragrafo). Il calcolo ha determinato

un reddito medio annuo di fr. 94'285.-.

Occorre inoltre tener

conto che, sull'arco di questi anni, lei è stato costantemente coadiuvato da

dipendenti operai-pittori fissi avventizi, la media annua dei quali è stata

fissata in 1,92 unità, alla quale va aggiunta la sua fattiva

collaborazione materiale (0,88 unità / 7,5 ore al giorno quale

imbianchino invece delle 8,5 ca. dei dipendenti), ciò che porta ad un totale medio

annuo di 2,80 unità di lavoro.

Non potendo determinare

con certezza il reddito da invalido conseguito dopo il 1999, viste le

circostanze particolari che sono sicuramente entrate in gioco (vedi

considerando 3. ultimo paragrafo), il grado di invalidità è stato dunque

stabilito procedendo con la valutazione rispondente al metodo straordinario

descritto al considerando 3.

A tal proposito, abbiamo

allestito una tabella che illustra nei dettagli il sistema di definizione del

suo grado di invalidità, la quale viene riportata qui di seguito:

Ore al giorno

Ore alla

settimana

%

mansioni

senza

danno

alla

salute

%

mansioni

con

danno

alla

salute

Reddito

conseguito

senza

danno

alla

salute

%

mansioni esigibili ancora con danno alla salute

Reddito esigibile senza danno

alla

salute

Reddito esigibile con danno alla salute

Lavori di pittore

7.5

37.5

72.81%

0%

68'665.-

0%

68'665.-

47'084.-

Condu- zione ditta, contatti

direzione

1.0

5.0

9.70%

9.70%

9'150.-

+

2h/giorno

=

3 ore

29%

9'150.-

27'342.-

Ufficio,

lavori

amm.,

serali

1.0

5.0

9.70%

9.70%

9'150.-

9.70%

9'150.-

9'150.-

Ufficio,

lavori

amm.,

weekend

--

4.0

7.76%

7.76%

7'320.-

7.76%

7'320.-

7'320.-

Totale

9.5

51.5

100%

27.16%

94'285.-

46%

94'285.-

90'896.-

Come potrà constatare il

reddito di fr. 47'084.-, ancora conseguibile dall'azienda dopo la

manifestazione delle ripercussioni scatenate dal danno alla salute ed

attribuite ai lavori esclusivi di mano d'opera, è stato calcolato riducendo il

reddito di fr. 68'665.- dell'equivalente della sua unità (0,88) produttiva

mancante (68'665 : 2,80 unità) x1,92 unità.

Inoltre, in funzione

dell'obbligo di ridurre il danno (considerando 4), nello specifico ed in

conformità a quanto testè menzionato, abbiamo ritenuto che lei, non essendo più

in condizioni tali di poter lavorare materialmente quale imbianchino, ha

certamente la facoltà di dedicare maggior tempo alle mansioni riguardanti la

conduzione dell'azienda, ovvero nel contatto con la clientela, la direzione

lavori, l'acquisizione di appalti, ecc.. Di conseguenza, abbiamo considerato

fattibile e legittimo aumentare le sue ore da consacrare alle mansioni

direttive giornaliere, portandole dalle precedenti 5 settimanali alle

verosimili 15 settimanali, come evidenziato nello specchietto riassuntivo.

In esito a quanto

precede, il pregiudizio economico che ne deriva è soltanto minimo ed è

quantificabile nella misura del 4%, insufficiente per maturare il diritto alla

rendita.

In ultima analisi ed a

titolo complementare, occorre pure dire che, ai fini assicurativi, l'avvenuto

stralcio della ditta individuale e la costituzione della __________, iscritta

al registro di commercio in data 22 ottobre 2003, non assumono rilevanza alcuna

ai fini del presente giudizio, essendo stata un'operazione scelta personalmente

e non originata da aspetti che l'Assicurazione Invalidità deve necessariamente

considerare. (…) (Doc. AI 68)"

2.9. Al fine di ottenere

delle informazioni supplementari in merito ai criteri con cui è stato allestito

lo specchietto riportato nella decisione formale del 1° dicembre 2004, questo

TCA ha posto all’Ufficio AI le seguenti domande, alle quali l’amministrazione

ha risposto il 9 dicembre 2005 (VI):

" (…)

1. Con quale criterio

sono state ripartite le diverse mansioni dell'assicurato e determinate le

relative percentuali ?

Risposta

Le diverse mansioni e le

relative percentuali sono state definite in base alle informazioni fornite

dall'assicurato medesimo nell'ambito dell'inchiesta economica (doc. AI n.

30 del 20.02.2003). In particolare, è stato ritenuto che l'assicurato non

svolgeva unicamente lavori manuali per 8.5 ore al giorno, bensì anche mansioni

quale datore di lavoro implicanti attività di pianificazione giornaliera del

lavoro e controllo sul cantiere, contatti telefonici, ecc. L'attività

lavorativa è quindi stata definita di conseguenza, ovvero 7,5 ore lavorative di

attività manuale (imbianchino), 1 ora di lavoro svolto in veste di datore di

lavoro (controllo, pianificazione, ecc., come sopra indicato) e inoltre, da

lunedì a venerdì, l'assicurato svolgeva 1 ora di lavori amministrativi serali

(preventivi, offerte, preparazione delle fatturazioni, ecc.). Sono inoltre

state ritenute altre 4 ore settimanali, svolte nel corso del fine settimana

(sabato) dedicate a contatto con la clientela e per lavori amministrativi. Il

totale delle ore settimanali dedicate alla conduzione dell'azienda ammontava

quindi a 51.5 ore.

Considerandi

2.

Per quale motivo

avete stabilito l'apporto dato dal ricorrente nell'azienda per l'attività di

imbianchino in 0,88 unità lavorative (su una media di 2,80 unità nel periodo

1995-1999), corrispondente a 7,5 ore al giorno, mentre in risposta alle vostre

domande poste il 20 dicembre 2000 (doc. AI 4), egli ha dichiarato di aver

lavorato, prima del danno alla salute, nei cantieri per 8,5 ore al giorno per 5

giorni alla settimana come operaio-pittore (doc. AI 4), circostanza confermata

durante l'inchiesta economica del 2003 (doc. AI 30)?

Risposta

Le 8,5 ore lavorative

comprendevano 1 ora di lavoro dedicata a mansioni extra-manuali, dettaglio che

non è stato effettivamente specificato nel rapporto d'inchiesta, ma è stato

ripreso nella decisione formale impugnata del 01.12.2004.

3.

Perché la giornata

lavorativa del ricorrente è stata ritenuta di 9,5 ore?

Risposta

Le spiegazioni

dettagliate sono fornite ai p.ti 1 e 2. In sostanza trattasi dell'attività

relativa alla conduzione dell'azienda (8,5 ore di lavoro di presenza sul

cantiere, manuale ed extra-manuale, più 1 ora serale di lavori amministrativi).

4.

Come mai ritenete

esigibili esattamente 15 ore settimanali per le mansioni amministrative?

Risposta

Dal lunedì al venerdì

l'assicurato dedicava 1 ora al giorno ai lavori amministrativi.

A seguito del danno alla

salute, non potendo svolgere lavori manuali, il medesimo avrebbe potuto

incrementare l'attività di ricerca e di contatto con la clientela, e

conseguentemente dei compiti amministrativi, di almeno 2 ore al giorno.

5.

Infine, perché

avete valutato la capacità di guadagno di ogni singola mansione facendo

riferimento alla media dei redditi aziendali 1995-1999, mentre le direttive

UFAS (no. 3114 della Circolare sull'invalidità e impotenza dell'AI) parlano di

"salario di riferimento nel ramo" (vedi anche DTF 128 V 33 consid.

4c)?

Risposta

Nel caso specifico, il

metodo straordinario previsto dalla circolare UFAS risulta essere difficilmente

applicabile. Infatti, una ditta di pittura di dimensioni limitate impone

normalmente al titolare lo svolgimento di lavori quasi esclusivamente di natura

materiale, e non sussistono altre mansioni in cui ampliare il campo d'attività

a parte la ricerca della clientela professionale, un certo profitto può

comunque essere ancora conseguito, anche con il danno alla salute,

incrementando le uniche mansioni che la professione gli consente di ampliare."

(Doc. VI)

Con

osservazioni 19 dicembre 2005 il ricorrente ha evidenziato quanto segue:

"

Non è infatti

ragionevole credere, che l'apporto del signor RI 1 in qualità di imbianchino

fosse di sole 0.88 unità sulle 2.8 totali. Difatti, era stato appurato che,

oltre all'allora titolare, venivano impiegati sui cantieri un operaio a tempo

pieno ed uno a tempo parziale.

In una ditta della

grandezza di quella del ricorrente, l'apporto del titolare, anche solo

considerando i lavori manuali, è praticamente sempre superiore a quello di

altri impiegati.

Inoltre, considerando che

la ditta del ricorrente era stata creata da poco, ben si capisce quanto sia

fondamentale il contributo massiccio dello stesso soprattutto sui cantieri.

Quanto poc'anzi espresso,

viene inoltre confermato dalle stesse dichiarazioni del titolare (cfr. doc. AI 4).

Infine, si sottolinea che

la fattibilità dell'aumento di 2 ore giornaliere per ricerca e contatto con la

clientela può nel caso specifico venir messa in dubbio. Questo in

considerazione che è da sempre la moglie del qui ricorrente ad occuparsi

principalmente dei lavori di tipo amministrativo, così che, considerata anche

la grandezza della ditta, si giustifica difficilmente la necessità di più di

una persona in relazione a queste mansioni." (Doc. VIII)

2.10

Da un attento

esame degli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’Ufficio AI e

questo per i motivi che seguono.

Innanzitutto occorre rilevare come la suddivisione delle mansioni dell’assicurato

prima del danno alla salute eseguito dall’amministrazione (lavori di pittore,

conduzione ditta, contatti direzione; ufficio lavori amministrazione serali;

ufficio lavori amministrazione durante la fine settimana) non corrispondono

alla realtà dei fatti.

Nel periodo 1995-1999, ritenuto come nell’impresa operassero anche dei

dipendenti, l’amministrazione nella decisione formale 1° dicembre 2004 ha fissato

una media di 1,92 unità lavorative a cui ha aggiunto l’apporto dato dal

ricorrente determinato in 0,88 unità per 7.5 ore al giorno in qualità d’imbianchino.

Tale chiave di riparto non corrisponde alla situazione concreta. A giusta

ragione il ricorrente ha fatto presente come prima del 1999 egli fosse attivo

sui cantieri “come operaio pittore a tempo pieno 8,5 ore al giorno

per 5 giorni” (doc. AI 4, sottolineature del redattore), circostanza che lo

stesso funzionario AI aveva potuto accertare durante l’inchiesta economica (“…attività

avviata da molti anni, attivo sino al 1999 in tutte le mansioni che

comportavano l’esercizio della professione d’imbianchino (42 ore settimanali

almeno, 8,5 ore al giorno), inoltre contatto con la clientela,

allestimento delle offerte e preparazione delle fatture, quest’ultime con la

collaborazione parziale della consorte”, sottolineatura del redattore; doc.

AI 30).

Inoltre, se prima del danno alla salute era principalmente la moglie che si

occupava in media un’ora al giorno per i lavori amministrativi, vista le

modeste dimensioni dell’impresa, è poco verosimile che l’assicurato, non potendo

più dedicarsi alle mansioni di imbianchino, possa ora aumentare di due ore al

giorno le attività di ricerca e contatto con la clientela, così come sostenuto

dall’amministrazione.

Alla

proposta del ricorrente di decurtare dalla media degli utili il salario che

egli avrebbe percepito quale imbianchino qualificato non può essere data

adesione.

In effetti, occorre ricordare, come esposto al consid.

2.

, che qualora non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da

comparare conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi al

metodo specifico applicabile alle persone non

esercitanti attività lucrativa, al confronto delle attività e valutare il grado

d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla

situazione economica concreta. Secondo la giurisprudenza del TFA, la differenza

fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui

agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che

l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di

attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute

e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla

capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di

rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito

economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (cfr. di DTF 128 V 30 cnsid. 1,

104.

V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; STFA

inedita 21 maggio 2004 in re T, I 540/02, consid. 4.1).

Nel caso in esame, le ripercussioni economiche degli impedimenti di ogni

singola mansione componente l’attività indipendente dell’assicurato non sono

state determinate tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo” (cfr. no.

3114.

della Circolare sull’invaldità e impotenza, edita dall’UFAS; DTF 128 V 33

consid. 4c) ma sulla sua (contestata) quota parte lavorativa in relazione agli

utili aziendali 1995-1999. Le motivazione addotte dall’Ufficio AI di

discostarsi da tale metodo di valutazione (cfr. risposta no. 5 dello scritto 9

dicembre 2005) non possono essere seguite, non da ultimo al fine di applicare

la medesima modalità di valutazione (metodo straordinario) a tutti gli assicurati

indipendenti.

Dispositivo

Per questi motivi, a mente

di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché

proceda ad una valutazione dell’invalidità utilizzando il metodo straordinario

conformemente ai dettami della prassi amministrativa e della giurisprudenza.

In esito al succitato

accertamento, l’Ufficio AI si pronunzierà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento

dopo l’espletamente degli accertamenti conformemente al consid. 2.10.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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