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Decisione

32.2005.72

domanda di revisione del diritto alla rendita; aumento del grado d'invalidità con diritto a 3/4 di rendita; valutazione medica dell'Ufficio AI confermata dal TCA; negato il postulato diritto ad una re

17 novembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid.

3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104

V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il

medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo

1997 p. 111). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF

127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da

Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Per quanto attiene alla sindrome da dolore

somatoforme, va rilevato che quest’ultima rientra, ai sensi della

giurisprudenza, nella categoria delle affezioni psichiche per le quali l’allestimento

di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al fine di

stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353; Pratique VSI

2000 pag. 161 come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02,

del 6 maggio 2002 nella causa L., I 275/01 nonché dell’8 agosto 2002 nella

causa Q., I 783/01). A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme

può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista

psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa

lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che nella

sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 e segg., l’Alta

Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri (cfr.

anche STFA inedita del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03 e del 21

aprile 2004 nella causa P., I 870/02; Pratique VSI 2000 p. 155; Meyer-Blaser,

in: Schaffhauser/Schlauri [ed], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,

p. 76ss e 80 ss);

- nella fattispecie sulla base di un’approfondita, dettagliata e

completa valutazione, i periti SAM, avvalsisi anche di consulti specialistici

(psichiatrico, neurologico e reumatologico) esterni - poste le diagnosi con

Considerandi

influsso invalidante di “asma bronchiale con componente allergica (…),

sindrome lombospondilogena (…), sindrome cervicovertebrale (…), sindrome

depressiva, episodio attuale di media gravità, sindrome somatoforme

indifferenziata e diabete mellito tipo II non insulinodipendente (…)” hanno

giudicato l’assicurato incapace al lavoro: per motivi reumatologici

nella precedente attività di tecnico aziendale (rettamente qualificata siccome

medio-leggera) in misura del 40% a causa della ridotta capacità funzionale

residua nel sollevamento e trasporto di carichi medio-pesanti (superiori ai 15

kg) e per particolari posizioni di lavoro (eretta e piegata in avanti, il mantenimento

di posizioni statiche sia in postura eretta che seduta) e senza rilevare

particolari modifiche dello stato valetudinario rispetto al precedente esame

nel gennaio 2002 (cfr. doc. AI 66); per motivi pneumologici in

misura del 50% confermando il grado d’incapacità accertato nella precedente

procedura sfociata con il riconoscimento di un tasso d’invalidità del 50% (il

disturbo respiratorio riduce segnatamente la tolleranza allo sforzo e favorisce

episodicamente l’instabilità della malattia asmatica [iperattività

bronchiale]); per motivi psichiatrici e neurologici in misura del

40%, rilevando al proposito - riscontrato un comportamento regressivo con

rallentamento psicomotorio, una discreta alterazione sia della concentrazione

che dell’attenzione, meccanismi fobici del comportamento, predisposizione alla

ipertensione ortostatica - come vi sia effettivamente stato sotto questo

profilo un peggioramento (per quanto riguarda in particolare il diabete gli

influssi di tale affezione sulla capacità lavorativa sono stati

dettagliatamente descritti in sede d’esame specialistico neurologico). I periti

hanno quindi fatto risalire il descritto peggioramento valetudinario al luglio

2002, precisando infine che per quanto attiene alla problematica relativa alla

sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, essa non comporti un’ulteriore

riduzione della capacità lavorativa, trattandosi di sintomatologia di

lieve-moderata gravità migliorabile tramite riduzione di peso, un intervento

ORL e un trattamento medicamentoso specifico. Essi hanno quindi motivatamente concluso

per un grado d’incapacità complessiva del 60% escludendo inoltre, in

considerazione degli aspetti psicopatologici (regressione e passività) l’eventualità

di provvedimenti d’integrazione (cfr. perizia, doc. AI 90);

- alla

perizia SAM può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena

conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza, ritenuto

che le meno approfondite e non sufficientemente - alla luce di detti criteri - circostanziate

valutazioni (soprattutto quelle riguardanti il carattere invalidante o meno del

danno alla salute psichica) rese dal curante dr.ssa __________, internista, nel

suo rapporto 16 maggio 2005 (doc. E) non sono idonee - come rettamente rilevato

nelle annotazioni 6 giugno 2005 del medico responsabile SMR (IVbis) - a mettere

validamente in discussione le conclusioni cui sono giunti i periti in esito ad

esaustivi e completi esami affidati a specialisti delle singole affezioni di

cui l’assicurato è portatore e sulla base quindi di una precisa ed accurata

osservazione e valutazione pluridisciplinare;

- la

refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi

per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del

querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle

prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119

V 344);

-

la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso

deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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