32.2005.72
domanda di revisione del diritto alla rendita; aumento del grado d'invalidità con diritto a 3/4 di rendita; valutazione medica dell'Ufficio AI confermata dal TCA; negato il postulato diritto ad una re
17 novembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2005.72
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, TCA
Titolo:
domanda di revisione del diritto alla rendita; aumento del grado d'invalidità con diritto a 3/4 di rendita; valutazione medica dell'Ufficio AI confermata dal TCA; negato il postulato diritto ad una renidita intera
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.72
rg
Lugano
17 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione su
opposizione del 21 aprile 2005 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1 dal 1. settembre 2001 beneficia di una mezza rendita per un grado
d’invalidità del 50%;
- in
esito alla procedura di revisione avviata nel novembre 2003 su domanda
dell’assicurato per il tramite del proprio medico curante, per decisione 13
settembre 2004, confermata con successiva decisione su opposizione 21 aprile
2005, l’Ufficio AI - riscontrando un aumento del grado d’invalidità al 60%,
sulla base della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM - ha assegnato
all’interessato tre quarti di rendita con effetto dal 1. gennaio 2004;
-
avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal
RA 1, ha interposto ricorso dinanzi al TCA postulando il riconoscimento di una
rendita intera d’invalidità, rispettivamente l’esecuzione di una nuova
valutazione peritale pluridisciplinare. Al riguardo l’insorgente ha prodotto un
rapporto del proprio medico curante – di cui si dirà nel prosieguo -
concludente per una completa incapacità lavorativa;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento, producendo delle
annotazioni del medico responsabile SMR;
- con
decreto 14 giugno 2005 il TCA ha dichiarato siccome irricevibile la richiesta
dell’insorgente volta al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato può essere posto, in via di revisione,
al beneficio di una rendita intera d’invalidità;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi
almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);
- il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI);
- la
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 nella causa
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 p. 38; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C.);
- nella fattispecie l’insorgente - sulla scorta di un rapporto
allestito dal medico curante, che evidenzia in particolare un’incapacità del
50% riconducibile alla patologia polmonare, un’incapacità del 100% per motivi
psichici nonché l’inesigibilità di attività pesanti a causa dell’affezione
all’apparato locomotore ritenendo infine giustificato il riconoscimento di un
“rendita completa” in considerazione della patologia diabetica - censura la
valutazione operata dall’Ufficio AI (sulla base della perizia SAM del 2 giugno
2004, doc. AI 90) secondo cui sarebbe data un’incapacità complessiva al lavoro
del 60% con conseguente erogazione di tre quarti di rendita con effetto dal 1.
gennaio 2004;
- perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V
352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA
del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella
causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe
(DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF
125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid.
3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104
V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il
medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo
1997 p. 111). Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF
127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da
Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:
SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata. Per quanto attiene alla sindrome da dolore
somatoforme, va rilevato che quest’ultima rientra, ai sensi della
giurisprudenza, nella categoria delle affezioni psichiche per le quali l’allestimento
di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al fine di
stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353; Pratique VSI
2000 pag. 161 come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02,
del 6 maggio 2002 nella causa L., I 275/01 nonché dell’8 agosto 2002 nella
causa Q., I 783/01). A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme
può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che nella
sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 e segg., l’Alta
Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri (cfr.
anche STFA inedita del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03 e del 21
aprile 2004 nella causa P., I 870/02; Pratique VSI 2000 p. 155; Meyer-Blaser,
in: Schaffhauser/Schlauri [ed], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003,
p. 76ss e 80 ss);
- nella fattispecie sulla base di un’approfondita, dettagliata e
completa valutazione, i periti SAM, avvalsisi anche di consulti specialistici
(psichiatrico, neurologico e reumatologico) esterni - poste le diagnosi con
Considerandi
influsso invalidante di “asma bronchiale con componente allergica (…),
sindrome lombospondilogena (…), sindrome cervicovertebrale (…), sindrome
depressiva, episodio attuale di media gravità, sindrome somatoforme
indifferenziata e diabete mellito tipo II non insulinodipendente (…)” hanno
giudicato l’assicurato incapace al lavoro: per motivi reumatologici
nella precedente attività di tecnico aziendale (rettamente qualificata siccome
medio-leggera) in misura del 40% a causa della ridotta capacità funzionale
residua nel sollevamento e trasporto di carichi medio-pesanti (superiori ai 15
kg) e per particolari posizioni di lavoro (eretta e piegata in avanti, il mantenimento
di posizioni statiche sia in postura eretta che seduta) e senza rilevare
particolari modifiche dello stato valetudinario rispetto al precedente esame
nel gennaio 2002 (cfr. doc. AI 66); per motivi pneumologici in
misura del 50% confermando il grado d’incapacità accertato nella precedente
procedura sfociata con il riconoscimento di un tasso d’invalidità del 50% (il
disturbo respiratorio riduce segnatamente la tolleranza allo sforzo e favorisce
episodicamente l’instabilità della malattia asmatica [iperattività
bronchiale]); per motivi psichiatrici e neurologici in misura del
40%, rilevando al proposito - riscontrato un comportamento regressivo con
rallentamento psicomotorio, una discreta alterazione sia della concentrazione
che dell’attenzione, meccanismi fobici del comportamento, predisposizione alla
ipertensione ortostatica - come vi sia effettivamente stato sotto questo
profilo un peggioramento (per quanto riguarda in particolare il diabete gli
influssi di tale affezione sulla capacità lavorativa sono stati
dettagliatamente descritti in sede d’esame specialistico neurologico). I periti
hanno quindi fatto risalire il descritto peggioramento valetudinario al luglio
2002, precisando infine che per quanto attiene alla problematica relativa alla
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, essa non comporti un’ulteriore
riduzione della capacità lavorativa, trattandosi di sintomatologia di
lieve-moderata gravità migliorabile tramite riduzione di peso, un intervento
ORL e un trattamento medicamentoso specifico. Essi hanno quindi motivatamente concluso
per un grado d’incapacità complessiva del 60% escludendo inoltre, in
considerazione degli aspetti psicopatologici (regressione e passività) l’eventualità
di provvedimenti d’integrazione (cfr. perizia, doc. AI 90);
- alla
perizia SAM può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena
conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza, ritenuto
che le meno approfondite e non sufficientemente - alla luce di detti criteri - circostanziate
valutazioni (soprattutto quelle riguardanti il carattere invalidante o meno del
danno alla salute psichica) rese dal curante dr.ssa __________, internista, nel
suo rapporto 16 maggio 2005 (doc. E) non sono idonee - come rettamente rilevato
nelle annotazioni 6 giugno 2005 del medico responsabile SMR (IVbis) - a mettere
validamente in discussione le conclusioni cui sono giunti i periti in esito ad
esaustivi e completi esami affidati a specialisti delle singole affezioni di
cui l’assicurato è portatore e sulla base quindi di una precisa ed accurata
osservazione e valutazione pluridisciplinare;
- la
refertazione specialistica agli atti contenendo chiari e sufficienti elementi
per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del
querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle
prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119
V 344);
-
la decisione impugnata merita pertanto di essere tutelata mentre il ricorso
deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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