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Decisione

32.2005.73

Assicurato, affetto da sclerosi multipla, ha diritto, quale mezzo ausiliario, ai contributi di ammortamento per l'autoveicolo di cui, a causa della sua invalidità, necessita per raggiungere il posto d

25 novembre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.73

Data decisione, Autorità:

25.11.2005, TCA

Titolo:

Assicurato, affetto da sclerosi multipla, ha diritto, quale mezzo ausiliario, ai contributi di ammortamento per l'autoveicolo di cui, a causa della sua invalidità, necessita per raggiungere il posto di lavoro.

MEZZI AUSILIARI

art. 21 LAI

art. 10 OMAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.73

BS/td

Lugano

25 novembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2005 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 aprile

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in fatto che:

- nel mese

di giugno 2004, RI 1, classe 1967, parzialmente attivo presso le __________ nel

reparto amministrazione, a seguito della sclerosi multipla di cui è affetto ha

chiesto all’Ufficio AI di poter ottenere il contributo di ammortamento per la

propria automobile utilizzata per recarsi sul posto di lavoro (doc. AI 21);

- esperiti

gli accertamenti del caso, con decisione 21 luglio 2004 l’amministrazione ha

respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue il provvedimento

preso:

" I contributi di ammortamento per veicoli a motore e

veicoli per andicappati vengono concessi:

qualora si eserciti

un'attività lucrativa, presumibilmente in modo duraturo e con un reddito

esistenziale, o

nel caso dell'adempimento

di mansioni consuete (nell'ambito domestico per esempio).

Il reddito minimo

esistenziale, senza rendita, pensione e salario sociale, ammonta a CHF 1'583.00

mensili. Un'attività nell'ambito delle mansioni consuete è presupposta quando

la persona assicurata ne è regolarmente responsabile (p. es. attività

casalinghe).

• Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che i requisiti

economici sopra esposti sono assolti.

Però dal lato medico, il curante Dr. __________, certifica che può

camminare diverse centinaia di metri e può camminare almeno 10-15 minuti in

piano, "senza correre".

Il fatto di impiegare meno tempo con l'auto privata per raggiungere il

posto di lavoro, è ininfluente.

Decidiamo pertanto:

• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc.

AI 23)

- con

decisione su opposizione 20 aprile 2005 l’amministrazione ha confermato il

diniego di prestazioni in quanto l’assicurato può usufruire dei mezzi pubblici

di trasporto;

- mediante il

presente tempestivo ricorso l’assicurato, sempre partrocinato dal succitato

sindacato, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione ed il

susseguente riconoscimento dei contributi d’ammortamento dell’autoveicolo

utilizzato per recarsi al lavoro, facendo in particolare presente come lo

sforzo dovuto all’utilizzo dei mezzi pubblici metterebbe in pericolo la sua prestazione

lavorativa;

- con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso;

ritenuto in diritto che:

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale delle assicurazioni;

- secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un

elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare

un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o

migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione

o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione

sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo

per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari

d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato,

il quale a causa della sua invalidità ha bisogno di apparecchi costosi per

spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria

persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali

mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale;

- in virtù

di tale delega il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI secondo cui

l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é

oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'Interno (Ordinanza sulla

consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI,

RS 831.232.51) che, tra l'altro, regolamenta Ia consegna di mezzi ausiliari.

(lett. a).

Giusta l'art. 2 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti o ampliare la

propria autonomia (cpv.1); l'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari

designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili

per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (cpv. 2). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva

nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto.

Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei

diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260

consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26

luglio 1993 in re M.V.).

Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre

esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti

sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundegerichts

Considerandi

zum IVG, Zurigo 1997, p. 158);

- ai sensi

della cifra 10 dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi

sono forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga,

un'attività lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino

per recarsi al lavoro (cfr. anche in merito: Meyer-Blaser, op. cit., ad art.

21-21bis

LAI p. 161);

- alla

cifra 10.04* l'allegato OMAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, menziona,

quali mezzi ausiliari della succitata categoria, le automobili.

L’indennizzo viene erogato sotto forma di contributi per l’ammortamento (cfr.

cifra 10.01.1* - 10.04.01° della Circolare sulle consegna dei mezzi

ausiliari nell’assicurazione invalidità; in seguito: CMAI).

La citata circolare stabilisce inoltre che i contributi per l’ammortamento sono

fissati periodicamente dall’UFAS (allegato 2) e che tutte le spese quail quelle

dovute a esami medici, collaudo del veicolo, licenza di condurre, targhe,

trattamento di protezione contro la ruggine o le spese annuo di riparazione

(comprese eventuali spese di taxi) vengono così compensate (cfr. cifra 10.01.2*-

10.04

* CMAI).

Prima che

si concedano i contributi d'ammortamento per la prima volta, la persona

assicurata deve presentare all'UAI una perizia dell'Ufficio cantonale della

circolazione competente (controllo dei veicoli a motore), che deve indicare se

la persona assicurata è idonea a guidare un veicolo a motore e le eventuali

attrezzature speciali da applicare al veicolo rese necessarie dall'invalidità (cfr.

cifra 10.01.4* - 10.04.4* CMAI).

L'assegnazione

riguarda solo gli assicurati che esercitano probabilmente per una lunga durata

un'attività lucrativa che permette di coprire il loro fabbisogno vitale e che,

a causa dell'invalidità, necessitano di un veicolo a motore personale per

recarsi al lavoro. Si considera comunque che si tratti di un'attività lucrativa

probabilmente duratura e che copre il fabbisogno vitale se il limite di reddito

determinante non è raggiunto provvisoriamente in seguito all'invalidità, ma si

può prevedere che tale limite sarà nuovamente raggiunto entro breve tempo. In

caso di disoccupazione temporanea per motivi economici (recessione), si deve

continuare a versare le prestazioni per almeno un anno (cfr. cifra 10.01.5* -

10.04

* CMAI).

Infine, la cifra 10.01.12* - 10.04.12* CMAI dispone che per la persona

assicurata il veicolo a motore è reso necessario dall'invalidità se, a causa di

quest'ultima, essa non può raggiungere il posto di lavoro né a piedi, né in

bicicletta, né con un mezzo pubblico o se non lo si può ragionevolmente

pretendere. Se la persona assicurata ha bisogno di un veicolo a motore anche in

assenza d'invalidità, l'AI non

ne assume i costi.

- la giurisprudenza del TFA

ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione concreta, se un

assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo per recarsi al

lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le circostanze imporrebbero

all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il mezzo privato. La

necessità d’utilizzo dell’automobile è segnatamente data per motivi professionali

(in caso di rappresentanti di commercio, tassisti ecc.), come pure a causa

della distanza tra domicilio e luogo di lavoro, in particolare se non esistono

dei collegamenti con mezzi pubblici oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente

esigibile.

Non è tuttavia determinante per negare il riconoscimento dei contributi per

l’automobile addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un

veicolo a motore per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze

del caso lo impongano.

Questa regolamentazione, continua il TFA, serve per garantire una parità di

trattamento dei beneficiari di tali contributi rispetto agli assicurati con

problemi di deambulazione ma non aventi diritto a simili prestazioni ed alle

persone non invalide (DTF 99 V 239 consid. 3b con riferimenti; ZAK 1972 pag.

733; SVR IV Nr. 33 pag. 101s, consid. 3b citati in STFA inedita del 28 gennaio

2002.

in re W, I 520/00, consid. 1);

- nella citata sentenza del 28

gennaio 2002 l’Alto Tribunale, lasciando aperta la questione a sapere con quali

mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da sano il tragitto

per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto ai contributi

di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con la carrozzella la

ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso della strada, ritenendo

inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi pubblici, in particolare a

seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi (STFA citata, consid. 2b);

- nel caso in esame, il

ricorrente, abitante a __________, esercita al 50% presso la Divisione __________

delle __________ un’attività lucrativa durevole conseguendo un reddito che

copre il minimo vitale, motivo per cui i requisiti economici sono adempiuti;

- con lettera 7 luglio 2004

l’assicurato ha descritto come segue il percorso domicilio-luogo di lavoro:

" • come può

rilevare dalla cartina allegata, l'abitazione del signor

RI 1 è situata

a circa 450 metri dalla fermata dell'autopostale. Questa distanza va percorsa

due volte al giorno. Tale tragitto presenta pure un dislivello di circa 30

metri.

• A questo

tragitto, bisogna aggiungere i 100-150 metri necessari per accedere al

marciapiede della stazione di __________ facendo capo alle scale mobili. Anche

in questo caso, il tragitto va percorso due volte.

• Per il

rientro, RI 1 deve inoltre affrontare o le scale, rispettivamente la rampa, del

sottopassaggio della stazione di __________ per accedere al binario 2, dal

quale partono i treni in direzione sud, oppure le scale della passerella."

(Doc. AI 22)

- in data 27 giugno 2004 il

neurologo curante, dr. __________, ha certificato che il paziente “ può

camminare diverse centinaia di metri anche se con accresciuto affaticamento

(può camminare almeno 10-15 minuti in piano senza correre)” (doc. AI 21);

- lo stesso medico curante il

14.

luglio 2004 ha tuttavia precisato che “ il paziente soffre di malattia

neurologica cronica con difficoltà di deambulazione e rapida-severa

affaticabilità. È necessario che egli possa recarsi al lavoro in automobile

(non con i trasporti pubblici) e che possa disporre di un parcheggio in

prossimità del posto di lavoro” (sub. doc. AI 24);

- infine, mediante scritto

13.

agosto 2004 all’UAI il dr. __________ ha fatto presente:

"

Ho ricevuto la vostra decisione di

rifiuto ai "contributi di ammortamento per veicoli a motore"

richiesti dal paziente a margine. Vorrei precisare che l'utilizzo

dell'autoveicolo privato da parte del signor RI 1 per recarsi al lavoro

rappresenta un contributo non indifferente al mantenimento di un'attività

lavorativa almeno a tempo parziale (attualmente al 50%). Anche se, come

riferito nel mio certificato del 27.06.04, il paziente "può camminare

diverse centinaia di metri anche se con accresciuto affaticamento (può

camminare almeno 10-15 minuti in piano, "senza correre"), tali

disturbi rappresentano una limitazione funzionale relativamente importante,

dalla quale il paziente può essere in parte sollevato con l'utilizzazione del

veicolo privato. Non si tratta quindi di diminuire il tempo di percorrenza

verso il posto di lavoro, ma di diminuire lo stato di fatica che vi è associato

e quindi di permettere al paziente di mantenere un rendimento sufficiente sul

posto di lavoro." (Doc. AI 25)

- non va tuttavia

dimenticato come l’assicurato, nonostante il danno alla salute, lavori al 50%

presso lo stesso datore di lavoro (__________), ma con una diversa mansione

compatibile con il suo stato di salute, ragione per cui con decisione 16 marzo

2005.

egli è stato posto al beneficio di tre quarti di rendita, con un grado

d’invalidità del 63% (doc. AI 38);

- se da una parte il neurologo

curante ha attestato come l’assicurato possa camminare “diverse centinaia di

metri anche se con accresciuto affaticamento”, dall’altra non va

dimenticato che egli deve percorrere giornalmente 1'400 metri per recarsi al

lavoro, di cui 450 con un dislivello di 30 metri (cfr. decisione su

opposizione), motivo per cui la sua capacità fisica è da considerare al limite

della sopportazione;

- d’altronde il dr. __________

ha ben rilevato che lo sforzo fisico richiesto all’assicurato nell’utilizzare i

mezzi di trasporto costituisce una limitazione funzionale relativamente

importante, limitazione che può essere in parte sollevata dall’utilizzo

dell’autoveicolo privato;

- volendo ammettere la

possibilità per l’assicurato di spostarsi con i mezzi di trasporti pubblici per

recarsi al lavoro, lo sforzo da lui sopportato porterebbe ad una diminuzione

della capacità lavorativa residua;

- pertanto, con il

riconoscimento del chiesto contributo di ammortamento, l’assicurato manterrebbe

almeno la sua restante capacità al lavoro;

- in queste circostanze,

dunque, l’utilizzo dei mezzi pubblici non può essere ragionevolmente preteso;

- di conseguenza

all’assicurato sono riconosciuti i contributi di ammortamento per l’automobile

ai sensi dell’art. 10.04 OMAI* e quindi la decisione contestata dev’essere annullata

ed il ricorso accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione su opposizione 20 aprile 2005 è annullata.

§§ L’assicurato ha diritto ai contributi di ammortamento per

l’autoveicolo

ex art. 10.04* OMAI.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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