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Decisione

32.2005.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.74

Data decisione, Autorità:

21.12.2005, TCA

Titolo:

vista la difficoltà nello stabilire il salario da sano di un assicurato (agente assicurativo), il reddito da valido può essere desunto dai dati salariali statistici; il reddito da invalido corrisponde invece al salario effetivamente percepito dall'invalido ed iscritto nel conto individuale AVS

GRADO DI INVALIDITÀ

art. 8 LPGA

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.74

BS/sc

Lugano

21 dicembre 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 aprile

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1, classe

__________, professionalmente attivo (dal dicembre 2001 al 50%) quale consulente

assicurativo, nel mese di aprile 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni

AI per adulti poiché affetto da depressione recidivante (doc. AI 1).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica

a cura del dr. __________ dell’__________, con decisione 5 maggio 2004 l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni sulla base delle seguenti motivazioni:

" (...)

Dalla documentazione

medico-specialistica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute di

cui lei è portatore le comporta un'incapacità lavorativa medico teorica del

50%.

Questa percentuale non

trova tuttavia riscontro dal profilo economico.

Infatti, secondo i dati

in nostro possesso risulta che prima dell'insorgenza del danno alla salute ha

conseguito un reddito annuo di Fr. 104'274.-- (nel 2000), mentre

successivamente il guadagno si è ridotto a Fr. 96/765.-- nel 2002 e a Fr.

71'732.-- nel 2003.

La perdita economica

effettiva risulta essere dell'8% per il 2002 e del 31% per il 2003.

Essendo il grado

d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."

(Doc. AI 18)

1.2. Il 14 maggio

2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo

atto di opposizione (doc. AI 21), successivamente completato con scritti del 24

maggio 2004 (doc. AI 23) e 7 giugno 2004 (doc. AI 26).

Facendo

presente come i certificati salariali siano stati erroneamente allestiti, egli

ha in seguito evidenziato di aver ingaggiato a suo spese, successivamente

all’insorgenza del danno alla salute, un agente indipendente per poter

mantenere la produttività ed il posto di lavoro.

1.3. Con

decisione su opposizione 8 aprile 2005, pur accogliendo in parte le correzioni

salariali apportate dall’assicurato, l’amministrazione ha confermato il diniego

di prestazione in quanto dal raffronto dei redditi non risultava un grado

d’invalidità pensionabile.

1.4. Contro la

succitata decisione amministrativa RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha

presentato un tempestivo ricorso con cui ha chiesto l’erogazione di una mezza

rendita d’invalidità.

Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella DTF

130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre

2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente

ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove

norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,

pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola

- non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta, pacifica e incontestata è la valutazione medica.

Con

rapporto 5 aprile 2004 il dr. __________, diagnosticata una sindrome depressiva

ricorrente attualmente in remissione parziale (ICD 10 F. 33.4), ha ritenuto

l’assicurato inabile al 50% quale assicuratore dal dicembre 2001, senza

possibilità di miglioramento (doc. AI 13).

Contestata

è invece la ripercussione economica di tale danno alla salute, più precisamente

la determinazione operata dall’Ufficio AI dei redditi da valido e da invalido.

Al

riguardo occorre innanzitutto ricordare che entrambi i redditi corrispondono

agli ipotetici redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente

soggetti a contribuzione AVS (art. 4 LAVS ss cfr. anche Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 200).

L’art. 25

OAI prevede infatti che:

" 1 Sono considerati redditi del lavoro secondo

l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS1,

esclusi tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per

perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità

lavorativa debitamente comprovata;

b. i componenti del salario per i quali il

lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa

della limitata capacità al lavoro;

c. le indennità di disoccupazione, le

indennità per perdita di guadagno (LIPG) e le indennità giornaliere

dell’assicurazione invalidità."

Non fanno

parte del reddito da attività gli assegni familiari (art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS;

fra le tante, cfr. STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R., I 600/01,

consid. 3.3.2) e non costituiscono salario determinante AVS le spese (art. 7

OAVS).

2.5. Al

Considerandi

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale agente

assicurativo (reddito da valido) con quanto percepisce nella medesima attività

dopo l’insorgenza del danno alla salute (reddito da invalido).

Come

detto (cfr. consid. 2.3), determinante

per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita, considerato inoltre che l’amministrazione deve tenere

conto di eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti

sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

Nel caso concreto, come visto, nel rapporto 5 aprile 2004 il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato

inabile al 50% dal dicembre 2001, motivo per cui l’eventuale diritto alla

rendita sorgerebbe nel dicembre 2002, momento determinante per procedere

alla quantificazione del reddito sia da valido che da invalido.

2.6

Occorre

ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se nel

caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato

avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti

da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b;

cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

2.7

Dagli atti

di causa risulta che dal mese di gennaio 1981 l’assicurato svolge l’attività di

consulente assicurativo presso la __________ quale dipendente, con orario di

lavoro irregolare.

Dal 1°

gennaio 2000 il suo stipendio mensile è composto da un importo fisso di fr.

1'500 più indennità per spese di fr.1'500 (prima del 2000 tali importi

ammontavano rispettivamente a

fr. 900 e

1'100) nonché da provvigioni variabili (doc. G e H).

Nel questionario

23.

maggio 2003 il datore di lavoro non ha indicato il possibile guadagno

dell’assicurato senza il danno alla salute (cifra 7 del questionario),

verosimilmente per via della difficoltà nel quantificare le provvigioni

determinabili a seconda del concreto andamento degli affari; egli ha tuttavia

allegato i certificati annuali di salario per il 2001 e 2002 (doc. AI 7).

Il 20

aprile 2004 la __________ ha infine trasmesso all’Ufficio AI le distinte

mensili dal dicembre 2001 al marzo 2004, nonché i certificati annuali per il

1999.

e 2000 (doc. AI 15).

Facendo

presente di non potere fare riferimento agli attestati salariali presi in

considerazione nella decisione formale 5 maggio 2004, poiché presumibilmente

comprensivi anche delle indennità per malattia o perdita di guadagno non

assoggettabili all’AVS e di altri errori indicati dall’assicurato

nell’opposizione, l’amministrazione ha precisato che in questi casi “secondo

costante giurisprudenza, si terrà conto della media dei redditi percepiti negli

ultimi tre anni, definiti in base all’estratto del conto individuale

(contributi soggetti a AVS”), determinando come segue il reddito da valido:

" (...)

Nel periodo precedente il

danno alla salute, il salario estratto dal conto individuale dell'assicurato ammontava

a fr. 79'475.-- per l'anno 1999, fr. 91'705.-- per il 2000 e fr. 79'852.-- per

il 2001. Ne consegue una media di fr. 83'677.-- annui. Lo scrivente Ufficio

utilizzerà quale riferimento questo introito, benché più elevato rispetto a

quello di fr. 79'853.-- indicato quale salario AVS di base (lordo) per l'anno

2001.

dal datore di lavoro nell'avviso di malattia 08.01.2002 inoltrato

all'assicurazione collettiva indennità giornaliera malattia (che aggiornato,

secondo l'indice di aumento dei salari nominali, corrisponderebbe a fr.

81'290.35 per l'anno 2002, a fr. 82'408.30 per l'anno 2003 e fr. 82'967.27 per

l'anno 2004). (...)" (Doc. AI 29, p.to N° 10)

Nel

ricorso l’assicurato ha evidenziato che già nella primavera del 1999 aveva

accusato una prima incapacità lavorativa seguita da tre mesi (giugno – agosto)

di ricovero ospedaliero per poi lavorare in seguito al 50% sino alla fine di

quell’anno. Nel 2000 egli ha altresì percepito indennità di perdita di salario

(doc. H). Al fine di poter mantenere il posto di lavoro di agente assicurativo,

egli ha fatto presente di aver chiesto, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, la collaborazione di un “broker” indipendente e di aver versato per i

servigi prestati

fr. 2'363

nel 1999, fr. 22'428 nel 2000, fr. 6'030 nel 2001 fr. 6'225 nel 2002, fr. 3'865

nel 2003 e fr. 2'619,50 nel 2004.

Orbene,

visto quanto sopra è evidente che gli anni presi in considerazione dall’Ufficio

AI (1999-2001) non corrispondono al periodo in cui l’assicurato lavorava a

pieno regime avendo egli registrato già nel 1999 una prima inabilità

lavorativa. Il ricorrente ha inoltre comprovato gli importi versati al broker

indipendente i cui costi sono da considerare alla stregua di spese per il

conseguimento del reddito. Pertanto la scelta operata dall’amministrazione di

calcolare il reddito da valido in base alla media dei succitati redditi

iscritti nel conto individuale AVS non può essere confermata.

Il

ricorrente propone invece di basarsi sulla media delle provvigioni e dei premi

di produzione relativi agli anni 1997 e 1998 (fr. 94'304,70), periodo in cui

egli non ha accusato alcuna inabilità lavorativa (cfr. ricorso punto 16) o sulla

media delle entrate complessive di quei due anni (118'384,70) il cui importo

dev’essere aggiornato con le indennità aumentate nel 2000

( + fr. 12'000) per un reddito da valido totale di fr. 130'384,70 (cfr. ricorso

punto 17). Oppure, quale terza variante, sommare i guadagni medi conseguiti nel

2002.

e 2003 (fr. 117'779,95) da cui dedurre le indennità per malattia non

assoggettabili all’AVS (fr. 23'593,50) nonché i costi relativi al necessario

impiego del consulte esterno (fr. 5'045) per un totale intermedio di fr.

89'141,45 dal quale deve essere sottratto il 50% delle indennità fisse (fr.

18'000), indennità che invece sono state versate al 100% nonostante il tempo

lavorativo parziale (50%) effettuato dall’interessato, per giungere ad un

reddito da valido di fr. 71'141 (cfr. ricorso punto 18).

Vista la

particolare difficoltà nello stabilire l’ammontare del salario da valido al

momento determinante dell’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita (2002),

questo TCA propende per l’utilizzo dei salari statistici (cfr. consid. 2.6).

Conformemente

ai rilievi dell’Ufficio federale di statistica (tabella TA1 riferita al Ticino),

nel Canton Ticino il salario medio percepito da un uomo nel settore

assicurativo nel 2002 ammontava a fr. 7'893 (posta no. 66) il tutto riferito ad

una settimana lavorativa di 40 ore; rapportato alla durata media 41,7 ore alla

settimana (cfr. “La vie économique”, 4/2005, edita dal seco, tabella B.9.2) il dato

salariale statistico annuo corrisponde a fr. 98'741 (7'893 : 40 x 41,7 x

12).

2.8

Riguardo al reddito

da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.9

Nell’evenienza

concreta, l’Ufficio AI ha determinato in questo modo il reddito da invalido:

" (...)

Le specificità della

problematica relativa alla determinazione del reddito ipotetico da invalido

verte sul fatto che una parte del reddito percepito dall'assicurato è fissa

(fisso di fr. 1'500.-- e fisso per spese di fr. 1'500.-- mensili) mentre

l'altra è variabile (provvigioni). Nel riassunto che segue, basato

integralmente sui conteggi mensili forniti dal datore di lavoro, i redditi

annui percepiti dall'assicurato per il 2002 sono: fr. 18'000.-- (fisso)

+ 18'000.-- (fisso spese) + fr. 52'707.-- (provvigione) + fr. 6'000.--

(indennità "performances") per un totale di fr. 94'707.--.

Dedotte le spese per

broker (fr. 7'035.--), risulta un reddito di fr. 87'762.--.

Per l'anno 2003

gli importi sono stati di fr. 17'175.-- (fisso) + 17'175.-- (fisso spese) + fr.

45'799.90 (provvigioni) + fr. 4'000.-- (indennità "performances") per

un totale di fr. 84'149.90.

Dedotte le spese per il

broker (fr. 3'427.--), risulta un reddito di fr. 80'722.90.

Per l'anno 2004

risultano gli introiti seguenti: fr. 17'500.-- (fisso) + 19'000.-- (fisso

spese) + fr. 44'937.85 (provvigioni) + fr. 4'333.50 (indennità

"performances"), per un totale di fr. 85'771.35.

Da ultimo, in base ai

conteggi mensili per i primi due mesi del 2005, l'ammontare della

provvigione risulta alquanto elevata (cf. conteggio stipendio gennaio 2005 e

febbraio 2005 riferita esclusivamente alle provvigioni per fr. 7'512.40 e

rispettivamente fr. 6'738.60). (...)" (Doc. AI 29, pto. N° 13)

Ora, se

da una parte il 20 aprile 2004 il datore di lavoro ha dichiarato che il salario

erogato dopo il danno alla salute corrisponde all’effettivo rendimento

dell’assicurato (doc. AI 15), dall’altra il 18 marzo 2005 egli ha precisato

quanto segue:

" (...)

Ci permettiamo precisarle

come dopo l'esaurimento delle prestazioni di malattia la nostra compagnia ha

deciso di accordare al proprio dipendente un aiuto transitorio volontario in

attesa della decisione finale dei competenti servizi dell'AI. In concreto la

compagnia ha deciso di assicurare dal 1.1.2004 il versamento transitorio

dell'intera retribuzione fissa così come dell'intera partecipazione spese

(1500.-- + 1'500.--) anziché ridurle al 50% pari al suo attuale grado di

capacità lavorativa ed impiego. Non appena la pratica sarà stata definita la

compagnia adeguerà le varie posizioni salariali recuperando gli anticipi

assicurati al proprio collaboratore."

Al

riguardo, nella decisione su opposizione l’Ufficio AI ha evidenziato:

" (...)

L'opponente ha contestato

la dichiarazione del datore di lavoro, il quale ha segnalato che il salario

corrisposto dopo il danno alla salute corrisponde all'effettivo rendimento

dell'assicurato (cf. scritto avv. RA 1 del 07.06.2004).

Si rivela che il datore

di lavoro, __________, ha precisato all'amministrazione solo con lettera

18.03.2005

che la compagnia aveva deciso di accordare al proprio dipendente un

aiuto transitorio volontario, in attesa della decisione finale dell'AI,

versandogli dall'01.01.2004 l'intera retribuzione fissa, così come l'intera

partecipazione per spese (quindi fr. 1'500.-- + fr. 1'500.-- al mese) anziché

ridurle del 50%, pari al suo grado di capacità lavorativa e di impiego.

Sebbene lo scrivente

Ufficio prenda in considerazione la prima versione espressa dal datore di

lavoro, il quale ha versato l'importo integrale almeno fino a novembre 2003, si

ritiene che perfino riducendo del 50% l'importo fisso e le spese fisse con

effetto dall'01.01.2004, come indicato dal datore di lavoro, nulla cambia alla

situazione dell'assicurato, il quale non ha diritto a rendita alcuna (per

l'anno 2004 con un reddito da invalido di fr. 67'271.35 risulta un grado

d'invalidità del 21%). (...)"

(Doc. AI 29, pto. N° 15)

Nel

ricorso l’assicurato ha invece proposto di determinare come segue il grado

d’invalidità:

" (...)

16.

Alla luce di quanto precede riteniamo opportuno

contrapporre ai dati registrati nel primo anno (2004) dopo l'intervenuto

esaurimento delle indennità di malattia la media dei dati relativi ai 2 anni

che hanno preceduto la manifestazione degli effetti della malattia. Dal

raffronto di questi risulta come le entrate medie conseguite dal signor RI 1

prima della malattia ammontassero a CHF 118'384.70; esse comprendevano in media

un'indennità fissa di portafoglio pari a CHF 10'800.- ed una partecipazione

alla spese di CHF 13'200.-.

Ne consegue che i totali delle provvigioni e dei premi di produzione è

ammontato in media negli anni 1997, 1998 a CHF 94'304.70. Allo stesso si

contrappone un importo di CHF 58'135.90 conseguito nel 2004. La differenza così

calcolata ammonta al 38.41 %. II calcolo che precede non contempla però alcun

adeguamento del dato anteriore; a nessuno può sfuggire come alla luce del

rincaro intervenuto d'un canto e della progressione segnata dai premi assicurativi

(dato questo perfettamente notorio) dall'altro l'effettiva perdita di guadagno

superi allegramente la soglia del 40%.

17.

Potremmo

anche raffrontare la media delle entrate complessivamente registrate prima

della manifestazione della malattia ritoccandole verso l'alto a concorrenza

dell'intervenuto aggiornamento di indennità di portafoglio e partecipazione

alle spese (+ 12'000.- CHF ); otterremmo così un importo di CHF di 130'384.70.

Quale altro termine di raffronto occorre invocare il totale delle remunerazioni

effettivamente dovute al signor RI 1 epurate pertanto dei versamenti volontari

accordati dal datore di lavoro sotto forma di integrale versamento a titolo

provvisorio di indennità di portafoglio e partecipazione alle spese;

considerato per entrambe un importo mensile di CHF 750.- otteniamo un guadagno

attuale di CHF 72'635.90 pari al 55,71 % del guadagno precedente.

18.

Se volessimo considerare anche i guadagni

conseguiti durante gli anni della malattia (2002 e 2003) non otterremmo un

risultato sostanzialmente diverso. Le entrate complessive sono state in media

di CHF 117'779.95; dedotte le indennità di malattia percepite per un totale

medio di CHF 23'593.50 così come i costi determinati dal necessario impiego di

un consulente esterno, pari in media a CHF 5'045.- otterremmo un totale

intermedio di riferimento di CHF 89'141.45 comprensivo però sempre dell' intera

indennità di portafoglio e della intera partecipazione alle spese

transitoriamente erogate al 100%. Tolti CHF 18'000.- ­rimarrebbero CHF 71'141.45

pari ad una capacità residua del 54.56%.

19.

Alla luce di tutto quanto precede il ricorrente

ritiene di aver dimostrato un'effettiva perdita di guadagno pari al 45% almeno.

Il suo ricorso dovrà pertanto essere accolto e gli atti ritornati all'ufficio

Al perché emani una nuova decisione previa completazione degli atti e verifica

dei fattori suscettibili di determinare un ulteriore ritocco verso l'alto del

termine anteriore di riferimento (rincaro generale dei premi, evoluzione

congiunturale nel settore, carovita, ecc....); si può facilmente intuire come

la perdita di guadagno raggiunga e superi effettivamente la soglia del 50%.

In sostanza l'ufficio Al ha comparato tra di loro dati diversi che

conducono ad una valutazione completamente errata della fattispecie; in

particolare ha considerato gli anni '99 e 2000 come anni normali di riferimento

misconoscendo così dati reali compiutamente evidenziati dalla perizia in atti.

Né gli Importi ritenuti per gli anni '99 e 2000 possono direttamente

essere contrapposti a quelli indicati dall'ufficio Al per il 2002, 2003 e 2004.

Unico possibile metodo di analisi è costituito dal raffronto delle

schede di salario per l'intero periodo che va dal 1.1.'97 al 31.12.2004; nei

calcoli devono quindi essere integrati altri oggettivi fattori quali i costi

del supporto esterno ad esempio, l'ammontare delle indennità di malattia

effettivamente percepite, nonché l'intervenuto adeguamento delle parti fisse

dello stipendio del quale l'assicurato avrebbe beneficiato anche in assenza di

malattia. (...)" (Doc. I)

A mente

del TCA, invece, il reddito da invalido dev’essere desunto dal salario AVS di

fr. 86'073 iscritto nel conto individuale dell’assicurato relativo al 2002

(cfr. consid. 2.4).

Tenuto

conto di un salario da valido di fr. 98'741, l’assicurato presenta un grado

d’invalidità del 12% (98'741 – 86'073 x 100 : 98741) non pensionabile.

Allo stesso risultato si giunge volendo prendere in considerazione, per ipotesi

di lavoro, il reddito di fr. 67'721,35 determinato dall’Ufficio AI nella

decisione su opposizione relativo al 2004 (comprensivo quindi della riduzione

al 50% dell’importo fisso e delle l’indennità spese) poiché il grado d’incapacità

al guadagno corrisponde al 32% (98741 – 67'271,35 x 100 : 98741), ritenuto inoltre

che molto verosimilmente con l’aggiornamento di entrambi i redditi al 2005

(anno dell’emissione della decisione su opposizione contestata) l’assicurato

non raggiungerebbe un grado d’invalidità maggiore del 40%.

Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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