32.2005.75
restituzione di prestazioni (rendite completive per coiniuge) indebitamente percepite a seguito della sentenza di divorzio
18 ottobre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2005.75
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, TCA
Titolo:
restituzione di prestazioni (rendite completive per coiniuge) indebitamente percepite a seguito della sentenza di divorzio
RICUPERO DI PRESTAZIONI
art. 25 LPGA
art. 31 LPGA
art. 77 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.75
rg
Lugano
18 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 aprile
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
visto in fatto e considerato in diritto
che
- da
settembre 2000 __________, coniugato con RI 1, beneficia di una rendita
d’invalidità come pure di una rendita completiva per il coniuge. Da aprile
2002, a seguito di separazione, la rendita per coniuge è stata versata
direttamente nelle mani della moglie;
- per
decisione 7 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione 26 aprile 2005,
l’Ufficio AI, appresa nel febbraio 2005 la mancata notifica da parte di RI 1 del
suo divorzio pronunciato con sentenza pretorile 18 agosto 2003 cresciuta in
giudicato il 18 settembre 2003, ha preteso da RI 1 la restituzione di fr. 5'401,
importo corrispondente alle rendite completive da essa indebitamente percepite
dal 1 ottobre 2003 al 28 febbraio 2005;
-
con il ricorso in oggetto RI 1 sostiene di dover restituire unicamente le
rendite percepite a far tempo dal 29 settembre 2004, data in cui la prima
Camera civile del Tribunale d’appello ha statuito sull’appello di __________
rispettivamente sull’appello adesivo della qui insorgente presentati contro
predetta sentenza di primo grado;
- con
la risposta di causa l’amministrazione propone la reiezione del gravame;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e,
inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza,
si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid.
1b); nel presente caso sono pertanto applicabili le pertinenti disposizioni legali
in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga;
- in
lite è unicamente la questione di sapere se RI 1 deve restituire all’Ufficio AI
le rendite completive versatele nel periodo intercorrente tra la crescita in
giudicato della sentenza pretorile di divorzio (18 settembre 2003) e la data (29
settembre 2004) in cui la prima Camera Civile del Tribunale d’appello ha
statuito sul(gli) appello(i) presentati avverso la sentenza di primo grado;
-
secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Fatti
Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03);
- la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997
ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid.
3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di
prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi
può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C
25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68);
- è
tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125
a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella
causa C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 25 LPGA
(vecchio 47 cpv. 1 LAVS) - analogo alle regole del diritto civile (miranti ad
evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO) - ha beneficiato di un
complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate
(LAI e LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato
stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la
possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della
restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un
onere troppo grave (art. 25 LPGA, art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79
vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 nella causa P.);
- l'art.
31 LPGA prescrive che l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cpv.
1).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cpv. 2). L’art. 77 OAI precisa che deve essere immediatamente
comunicato all’Ufficio AI in particolare ogni cambiamento dello stato di
salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della capacità di svolgere
mansioni consuete, della grande invalidità, delle condizioni personali e
eventualmente economiche dell’assicurato;
- secondo
la giurisprudenza la mancata notifica della morte di un coniuge, a cui, da un
punto di vista della modifica dello stato civile, può essere paragonato un
divorzio, configura grave negligenza.
Si
deve pertanto ammettere che, omettendo di notificare il divorzio
all’amministrazione
"
l’assicurato non ha
Considerandi
osservato le regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole
avrebbe osservato in questa situazione e nelle medesime circostanze per evitare
un danno, che secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (DTF 110 V
181)."
Non
si può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in
materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita completiva, non
avverta che il divorzio è suscettibile di influenzare il diritto ad una tale
prestazione;
-
nella fattispecie dal 1. aprile 2002 l’insorgente beneficia del versamento
diretto della rendita completiva per coniuge. Con sentenza 18 agosto 2003 il
Pretore di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del
matrimonio concluso tra i coniugi __________. Con appello 8 settembre 2003 __________
ha impugnato la sentenza pretorile; il 20 ottobre 2003 RI 1 moglie ha da parte
sua presentato appello adesivo. Litigiosi in appello erano il contributo di
mantenimento per la moglie, l’indennità fissata ex art. 124 CC ed alcuni
aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni. Con sentenza 29 settembre
2004.
la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto
l’appello principale modificando l’assetto contributivo a favore di RI 1;
- come
visto l’insorgente, riconoscendo il proprio obbligo di restituzione per quanto
riguarda le prestazioni erogatele dopo l’emanazione della sentenza d’appello, contesta
per contro che l’obbligo di restituzione debba essere fatto risalire all’ottobre
2003.
di conseguenza alla crescita in giudicato, il 18 settembre 2003, della
sentenza pretorile. A torto. Lo scioglimento del matrimonio per divorzio
stabilito nella sentenza pretorile 18 agosto 2003 non essendo stato fatto
oggetto di contestazione in sede d’appello è cresciuto in giudicato il 18
settembre 2003 (art. 148 cpv. 1 CC; cfr. sentenza d’appello consid. 1 e ivi
riferimenti, doc. A2), data del resto rettamente riportata anche nella
certificazione 11 febbraio 2005 dell’Ufficio circondariale dello stato civile
di __________ (doc. AI 3);
-
l’art. 34 cpv. 1 LAI stabilisce le condizioni per il riconoscimento ad
assicurati invalidi di una rendita completiva per il coniuge; l’art. 34 cpv. 3,
prescrive che le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate quando
provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e
non possono pretendere per sé stesse una rendita d’invalidità o di vecchiaia; infine
l’art. 34 cpv. 4 precisa che in deroga all’art. 20 LPGA la rendita completiva
va versata al coniuge che non ne ha diritto a) su sua richiesta se il coniuge
legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia, b)
su sua richiesta se i coniugi vivono separati, c) d’ufficio se i coniugi sono
divorziati.
Un
coniuge divorziato ha quindi diritto al versamento di una rendita completiva a
condizione che, ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 LAI, non possa pretendere per sé
stesso una rendita d’invalidità o di vecchiaia e che provveda in maniera
preponderante al mantenimento dei figli, quest’ultimo requisito essendo
adempiuto allorquando le prestazioni per i figli (rendite completive, o anche
contributi di mantenimento dell’ex coniuge invalido, a favore dei figli) da
versarsi al coniuge divorziato non raggiungono la metà dei loro costi di
mantenimento (DTF 122 V 126 con riferimenti);
- considerato
come in concreto nessuno dei tre figli degli ex coniugi __________ (__________nato
nel 1970, __________ nata nel 1972 e __________ nata nel 1973) beneficia
(evidentemente, vista l’età) di rendite completive né che al loro mantenimento
provveda nessuno dei due ex coniugi, è all’evidenza esclusa - in virtù
di un’eventuale applicazione dell’art. 148 CC laddove stabilisce che in caso
d’impugnazione del contributo di mantenimento per il coniuge , possono essere
oggetto di nuovo giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli -
la possibilità di considerare ai fini del presente giudizio quale momento
determinante quello della crescita in giudicato della sentenza d’appello, in
nessun caso un’eventuale modifica in quella sede dell’assetto contributivo per
il coniuge qui insorgente avrebbe potuto avere influsso sul giudizio spettante all’autorità
amministrativa circa il diritto alla rendita completiva, né la sentenza pretorile
né tanto meno quella d’appello avendo avuto per oggetto eventuali contributi di
mantenimento per i figli, non beneficiari per altro di rendite completive ai sensi
dell'art. 35 LAI;
- a
datare dal 18 settembre 2003 la rendita completiva per il coniuge non era
quindi più dovuta. Non notificando, quale beneficiaria diretta, immediatamente
all’amministrazione lo scioglimento del matrimonio per divorzio sancito con
sentenza pretorile 18 agosto 2003, l’insorgente (per altro a quel momento
assistita da un legale nell’ambito della procedura divorzile) ha contravvenuto
al succitato suo obbligo d’informazione. L’ordine di restituzione emanato
dall’amministrazione ha quindi motivo di essere integralmente confermato;
-
l’insorgente avrà comunque la facoltà di presentare istanza scritta di
condono ai sensi degli artt. 25 LPGA e 4 OPGA alla competente autorità
amministrativa. La domanda dovrà essere motivata e corredata dei necessari
giustificativi e dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione di restituzione è passata in giudicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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