Lexipedia

Decisione

32.2005.75

restituzione di prestazioni (rendite completive per coiniuge) indebitamente percepite a seguito della sentenza di divorzio

18 ottobre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03);

- la

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V

42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione

cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo

giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997

ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid.

3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di

prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi

può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C

25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68);

- è

tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è

quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig

bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125

a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella

causa C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 25 LPGA

(vecchio 47 cpv. 1 LAVS) - analogo alle regole del diritto civile (miranti ad

evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO) - ha beneficiato di un

complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate

(LAI e LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato

stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la

possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della

restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un

onere troppo grave (art. 25 LPGA, art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79

vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et

survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 nella causa P.);

- l'art.

31 LPGA prescrive che l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è

versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i

casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cpv.

1).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cpv. 2). L’art. 77 OAI precisa che deve essere immediatamente

comunicato all’Ufficio AI in particolare ogni cambiamento dello stato di

salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della capacità di svolgere

mansioni consuete, della grande invalidità, delle condizioni personali e

eventualmente economiche dell’assicurato;

- secondo

la giurisprudenza la mancata notifica della morte di un coniuge, a cui, da un

punto di vista della modifica dello stato civile, può essere paragonato un

divorzio, configura grave negligenza.

Si

deve pertanto ammettere che, omettendo di notificare il divorzio

all’amministrazione

"

l’assicurato non ha

Considerandi

osservato le regole elementari di prudenza che qualsiasi persona ragionevole

avrebbe osservato in questa situazione e nelle medesime circostanze per evitare

un danno, che secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (DTF 110 V

181)."

Non

si può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in

materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita completiva, non

avverta che il divorzio è suscettibile di influenzare il diritto ad una tale

prestazione;

-

nella fattispecie dal 1. aprile 2002 l’insorgente beneficia del versamento

diretto della rendita completiva per coniuge. Con sentenza 18 agosto 2003 il

Pretore di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del

matrimonio concluso tra i coniugi __________. Con appello 8 settembre 2003 __________

ha impugnato la sentenza pretorile; il 20 ottobre 2003 RI 1 moglie ha da parte

sua presentato appello adesivo. Litigiosi in appello erano il contributo di

mantenimento per la moglie, l’indennità fissata ex art. 124 CC ed alcuni

aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni. Con sentenza 29 settembre

2004.

la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto

l’appello principale modificando l’assetto contributivo a favore di RI 1;

- come

visto l’insorgente, riconoscendo il proprio obbligo di restituzione per quanto

riguarda le prestazioni erogatele dopo l’emanazione della sentenza d’appello, contesta

per contro che l’obbligo di restituzione debba essere fatto risalire all’ottobre

2003.

di conseguenza alla crescita in giudicato, il 18 settembre 2003, della

sentenza pretorile. A torto. Lo scioglimento del matrimonio per divorzio

stabilito nella sentenza pretorile 18 agosto 2003 non essendo stato fatto

oggetto di contestazione in sede d’appello è cresciuto in giudicato il 18

settembre 2003 (art. 148 cpv. 1 CC; cfr. sentenza d’appello consid. 1 e ivi

riferimenti, doc. A2), data del resto rettamente riportata anche nella

certificazione 11 febbraio 2005 dell’Ufficio circondariale dello stato civile

di __________ (doc. AI 3);

-

l’art. 34 cpv. 1 LAI stabilisce le condizioni per il riconoscimento ad

assicurati invalidi di una rendita completiva per il coniuge; l’art. 34 cpv. 3,

prescrive che le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate quando

provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e

non possono pretendere per sé stesse una rendita d’invalidità o di vecchiaia; infine

l’art. 34 cpv. 4 precisa che in deroga all’art. 20 LPGA la rendita completiva

va versata al coniuge che non ne ha diritto a) su sua richiesta se il coniuge

legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia, b)

su sua richiesta se i coniugi vivono separati, c) d’ufficio se i coniugi sono

divorziati.

Un

coniuge divorziato ha quindi diritto al versamento di una rendita completiva a

condizione che, ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 LAI, non possa pretendere per sé

stesso una rendita d’invalidità o di vecchiaia e che provveda in maniera

preponderante al mantenimento dei figli, quest’ultimo requisito essendo

adempiuto allorquando le prestazioni per i figli (rendite completive, o anche

contributi di mantenimento dell’ex coniuge invalido, a favore dei figli) da

versarsi al coniuge divorziato non raggiungono la metà dei loro costi di

mantenimento (DTF 122 V 126 con riferimenti);

- considerato

come in concreto nessuno dei tre figli degli ex coniugi __________ (__________nato

nel 1970, __________ nata nel 1972 e __________ nata nel 1973) beneficia

(evidentemente, vista l’età) di rendite completive né che al loro mantenimento

provveda nessuno dei due ex coniugi, è all’evidenza esclusa - in virtù

di un’eventuale applicazione dell’art. 148 CC laddove stabilisce che in caso

d’impugnazione del contributo di mantenimento per il coniuge , possono essere

oggetto di nuovo giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli -

la possibilità di considerare ai fini del presente giudizio quale momento

determinante quello della crescita in giudicato della sentenza d’appello, in

nessun caso un’eventuale modifica in quella sede dell’assetto contributivo per

il coniuge qui insorgente avrebbe potuto avere influsso sul giudizio spettante all’autorità

amministrativa circa il diritto alla rendita completiva, né la sentenza pretorile

né tanto meno quella d’appello avendo avuto per oggetto eventuali contributi di

mantenimento per i figli, non beneficiari per altro di rendite completive ai sensi

dell'art. 35 LAI;

- a

datare dal 18 settembre 2003 la rendita completiva per il coniuge non era

quindi più dovuta. Non notificando, quale beneficiaria diretta, immediatamente

all’amministrazione lo scioglimento del matrimonio per divorzio sancito con

sentenza pretorile 18 agosto 2003, l’insorgente (per altro a quel momento

assistita da un legale nell’ambito della procedura divorzile) ha contravvenuto

al succitato suo obbligo d’informazione. L’ordine di restituzione emanato

dall’amministrazione ha quindi motivo di essere integralmente confermato;

-

l’insorgente avrà comunque la facoltà di presentare istanza scritta di

condono ai sensi degli artt. 25 LPGA e 4 OPGA alla competente autorità

amministrativa. La domanda dovrà essere motivata e corredata dei necessari

giustificativi e dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione di restituzione è passata in giudicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster