32.2005.76
assicurato portatore di affezioni ortopediche e psichice; conferma della valutazione medica operata dall'Uffio AI tramite il SAM; rinvio degli atti per accertare l'esatta decorrenza del diritto alla r
15 novembre 2005Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.76
Data decisione, Autorità:
15.11.2005, TCA
Titolo:
assicurato portatore di affezioni ortopediche e psichice; conferma della valutazione medica operata dall'Uffio AI tramite il SAM; rinvio degli atti per accertare l'esatta decorrenza del diritto alla rendita ed eventuali modifiche del grado d'invalidità sino alla data della decisione impugnata
DECORRENZA DELLA RENDITA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.76
rg/sc
Lugano
15 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione su
opposizione del 21 aprile 2005 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con
domanda 21 luglio 1997 RI 1 - di formazione muratore in possesso del relativo
attestato federale di capacità conseguito nel 1982, attivo in tale professione
sino al 1989, in seguito quale magazziniere edile e successivamente assunto al
50% alle dipendenze del comune di __________ in qualità di ausiliario - ha
chiesto all’Ufficio AI di essere posto al beneficio di prestazioni assicurative
in quanto affetto da ”osteocondrosi colonna lombare, stato dopo trauma
nell’83 con lesioni toraciche (polomone e diaframma), frattura del bacino,
contusione lombo-sacrale, frattura del femore dx, osteosintesi femore dx”
(doc. AI 1, 5);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso - e valutata in un primo tempo,
ma senza esito positivo, la reintegrabilità dell’assicurato quale falegname -
confermando la decisione 16 giugno 2004 contestata dall’assicurato, con
decisione su opposizione 21 aprile 2005 l’Ufficio AI, riassunta la fattispecie
e richiamata la normativa in concreto applicabile, ha negato il diritto a
prestazioni assicurative motivando:
"(…)
4. In concreto per quel che concerne l'aspetto medico,
come visto, il danno alla salute è stato valutato a mezzo di esame peritale. I
medici del SAM, in base agli accertamenti medici precedenti, all'anamnesi
famigliare, personale, sociale, professionale, patologica e sistematica, alle
affezioni attuali, alle constatazioni obiettive, al consulto psichiatrico e
ortopedico hanno valutato che per l'attività svolta di magazziniere nel settore
edile o di muratore l'assicurato presenta ancora una capacità lavorativa del
70%. Risulta inoltre presentare una capacità lavorativa residua in attività
adeguata pari all'80%.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame
peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
inizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). è
completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica,
risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è
stato pure sottoposto al Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale non ha
potuto altro che confermare quanto espresso dai periti.
Giova inoltre ricordare che l'amministrazione ha
espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al
termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per principio in fase
di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una
diversa valutazione del caso. Nel caso specifico non è stato prodotto alcun
nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni portate in fase
di opposizione.
5. Per quanto riguarda l'aspetto economico, in base a una
consolidata giurisprudenza, si deve evidenziare che, qualora un assicurato non
eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria
capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve
essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76
consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
La
richiesta dell'assicurato, completa di tutta la documentazione, è quindi stata
sottoposta all'esame della consulente AI in integrazione professionale, alfine
di tradurre incapacità di guadagno la capacità di lavoro stimata in sede
medica.
Come
visto il consueto confronto dei redditi ha permesso di stabilire un grado AI
pari al 37% considerando che il signor RI 1 malgrado il danno alla salute e
sfruttando appieno la propria capacità di guadagno residua potrebbe ancora
conseguire CHF 33'642.-- annui (riferito all'anno 2002), e considerato che
prima dell'insorgenza del danno alla salute conseguiva CHF 53'145.-- annui
(dato pure aggiornato all'anno 2002).
Ulteriori
misure di riqualificazione in considerazione del precedente tentativo fallito,
non vengono prese in considerazione.
Sulla
scorta di quanto esposto ulteriori eventuali accertamenti medici risultano
ingiustificati. Il grado d'invalidità così come stabilito merita pertanto piena
conferma." (Doc. AI 145)
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postula
l’annullamento di suddetta decisione ed il rinvio della causa all’Ufficio AI
per nuova decisione dopo l’esecuzione di ulteriori accertamenti, motivando in
particolare:
"
(...)
1. La decisione impugnata conferma
quella resa dai competenti servizi Al il 16 giugno 2004 e contro la quale il
ricorrente aveva interposto tempestiva opposizione.
2. Con il nuovo giudizio l'ufficio AI ha
ribadito il riconoscimento di un'invalidità del 37% ed il conseguente rifiuto
di prestazioni di rendita, non essendo raggiunto il grado minimo del 40%; il
tutto sulla scorta di accertamenti teorici, incompleti ed in parte errati.
3. La decisione impugnata passa sotto
completo silenzio l'evento storico che ha determinato la compromissione
dell'integrità fisica, ovvero l'incidente della circolazione nel quale
l'assicurato è rimasto coinvolto il 23 aprile del 1983. Quel giorno egli venne
ricoverato d'urgenza all'ospedale __________ a seguito di un grave incidente
stradale con le seguenti diagnosi:
- rottura del diaframma sinistro;
- frattura del femore destro;
- frattura dell'acetabolo;
- frattura del bacino
4. Gli incarti non annoverano nemmeno il
secondo evento infortunistico del 12 novembre 1986 allorché il furgoncino a
bordo del quale l'assicurato si trovava in qualità di occupante venne investito
da un'altra autovettura. Quell'evento determinò l'insorgere di dolori lombari
recidivanti.
5. Già a metà degli anni '80 i curanti
hanno avuto modo di accertare la presenza di problemi muscolari legati
presumibilmente anche alla costituzione morfologica del ricorrente da sempre
confrontato ad una situazione di sovrappeso.
6. II signor RI 1 ha conseguito il
diploma di muratore ed iniziato successivamente a lavorare nel settore edile.
L'incarto formato a suo nome dall'__________ attesta la sua volontà di superare
le conseguenze degli infortuni che avevano frattanto determinato il suo
proscioglimento dagli obblighi militari.
7. Nel 1989 la situazione sul posto di
lavoro (dopo l'apprendistato presso la ditta __________ di __________ RI 1 era
entrato alle dipendenze della __________ impresa costruzioni, __________) si
fece difficile; malgrado l'impegno profuso il ricorrente riceveva infatti
richiami dai superiori; egli non era infatti più in grado di svolgere
completamente tutte le normali mansioni di muratore; faceva in particolar modo
fatica ad inginocchiarsi normalmente e soprattutto a lavorare in posizioni
scomode. Da qui la necessità di trovare un lavoro che meglio confacesse alle
sue mutate condizioni valetudinarie, trovato presso la ditta __________ dove
venne assunto in qualità di magazziniere.
8. Qui l'assicurato ha potuto lavorare
per ca. 6 anni a tempo pieno prima di dover interrompere la propria attività a
seguito del progressivo peggioramento della sintomatologia algica alla schiena
e della conseguente irradiazione di dolori agli arti inferiori; dall'estate del
'96 il ricorrente ha ripreso il lavoro nella misura del 50% prima di poi essere
licenziato al momento in cui giunsero ad esaurimento le prestazioni erogate
dall'assicuratore collettivo malattia.
9. Intanto già nel luglio del '97, dopo
un anno di incapacità parziale, il signor RI 1 aveva inoltrato una richiesta di
prestazioni Al. Dopo gli usuali accertamenti i competenti servizi concessero
all'assicurato un provvedimento di integrazione sotto forma di una riqualifica
professionale quale falegname presso la ditta del fratello signor __________.
10. Anche nella nuova attività l'assicurato
ha continuato ad accusare la nota sintomatologia algica a livello dorsale ed
alle gambe. Oltre a ciò egli ha sviluppato una sindrome ansiosa legata alla
frequenza dei corsi di apprendistato che ha finalmente compromesso la riuscita
del tentativo di riformazione professionale.
11. L'assicurato è stato
"peritato" dal servizio di accertamento medico dell'AI (SAM); si confronti
a questo proposito la perizia pluridisciplinare datata 23 ottobre 2003 alla
quale si rinvia integralmente per la descrizione delle affezioni; fra le stesse
si evidenziano quelle tutte nuove legate a fenomeni algici riscontrati a
livello della colonna cervicale e degli arti superiori per i quali è
attualmente in cura dalla dottoressa __________, __________ che ha predisposto
un nuovo consulto specialistico.
12. Le conclusioni del rapporto del SAM
risultano assai confuse nella misura in cui contengono contraddittorie
indicazioni sulla capacità di lavoro residua, rispettivamente si limitano a
formulare un generico invito al reperimento di attività rispettose delle
numerose controindicazioni ortopediche e psichiatriche.
13. I servizi amministrativi dell'AI hanno
quindi emanato una proposta di decisione che non ha credibilmente ricostruito i
termini economici di raffronto applicabili giusta i combinati disposti degli
Art. 16 LPGA e 25 OAI. In particolare l'ufficio Al ha considerato come
precedente guadagno l'ultima retribuzione percepita dalla __________ (CHF.
49'855.- nel 1997) attualizzata al 2002; lo ha quindi contrapposto ad un
reddito ipotetico di CHF 33'642.- ricostruito artificiosamente sulla scorta del
medesimo dato adattato in funzione di una ridotta capacità di lavoro (80%) e di
un ulteriore fattore di riduzione (20%) per "attività leggera". Ne è
così uscita la convalida un ben astratto grado Al del 36.7%....
14. Alla luce di quanto precede emerge
chiaramente come il termine primo di raffronto debba invece essere costituito
dal guadagno che l'assicurato potrebbe oggi conseguire nella sua originaria
formazione professionale, quella di muratore diplomato; l'allegata
certificazione __________ permette di sostenere come egli potrebbe oggi
guadagnare,un salario di tutto rilievo, sicuramente superiore ai 28.- CHF
l'ora. Con tutta l'evidenza il secondo termine di paragone non può essere
astrattamente tratto per deduzione dal primo; esso va invece concretamente
ricostruito a partire da quanto l'assicurato ha dimostrato di poter e saper
fare; sin dalla primavera dello scorso anno RI 1 lavora quale ausiliario alle
dipendenze del comune di __________ nella misura del 50% con una retribuzione
di 22.50 CHF l'ora; solo saltuariamente egli è stato in grado di estendere
oltre la propria attività nel rispetto delle contingenti condizioni personali.
La possibilità di alternare lavori e giorni di attività a giorni di riposo si è
dimostrata l'unica valida ricetta anche se, come abbiamo già anticipato, i
disturbi alla colonna cervicale ed alle braccia sono recentemente peggiorati.
Sono inoltre subentrati nuovi disturbi di natura verosimilmente psicosomatica
come l'ansia e la claustrofobia.
15. L'evoluzione riscontrata dimostra come RI
1 non sia più in grado di lavorare a tempo pieno e come il suo rendimento
complessivo risulti sostanzialmente determinato dalla struttura della sua
settimana lavorativa. Confrontando il guadagno concretamente conseguito
nell'ultimo anno ben si può constatare come la perdita economica superi
addirittura il 50% e giustifichi l'erogazione di una mezza rendita Al."
(Doc. I)
-
nella risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del gravame e la
conferma del querelato provvedimento;
-
con scritto 26 ottobre 2005 l’insorgente chiede la sospensione della causa
sino a marzo 2006, segnatamente sino alla conclusione di una terapia specifica
attualmente in corso presso uno specialista ed in esito alla quale sarà dato di
procedere ad un riesame del caso;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se RI 1 presenta un’invalidità di grado pensionabile;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in
relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF
128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione
dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente
medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA
inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR
1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;
- in
concreto, dal profilo medico l’insorgente contesta le
risultanze peritali sostenendo come la perizia SAM non possa essere considerata
fedefacente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa
residua dell’assicurato e quindi l’esigibilità di attività compatibili con il
danno alla salute di cui è portatore. In merito all’aspetto economico,
l’insorgente censura invece la quantificazione sia del reddito da valido - a
sua mente erroneamente operata con riferimento all’attività intrapresa di magazziniere
- sia del reddito da invalido che andrebbe a suo giudizio determinato in
riferimento all’attività di ausiliario attualmente svolta alle dipendenze del
comune di __________;
- da
attenta disamina degli atti emerge che lo stato valetudinario e le sue
conseguenze sulla capacità al lavoro siano state, dal profilo medico, attentamente
ed esaustivamente valutate dai periti del SAM, i quali sulla base di affidabili
e approfondite valutazioni specialistiche (ortopedica e psichiatrica) hanno
concluso per un’incapacità lavorativa globale (ortopedica e psichica) del 70%
(dovuta, per quanto riguarda la componente ortopedica, alla sindrome
lombovertebrale cronica con limitazione funzionale discreta del rachide
lombare) nell’attività di muratore e magazziniere dell’edilizia,
rispettivamente dell’80% in attività leggere o medio leggere non comportanti
l’obbligo di spostare o alzare pesi sopra i 20 kg e con la possibilità di
alternare la posizione e senza dover frequentemente eseguire manovre di leva
(cfr. perizia, doc. AI 113). Notasi al riguardo che, per quanto riguarda il
giudizio circa l’inabilità dal profilo ortopedico, già in sede di procedura
LAINF a suo tempo (1986 e 1988) i medici specialisti interpellati avevano del
resto ritenuto a quel momento l’assicurato capace al lavoro quale muratore in
misura completa e ciò anche dopo l’evento infortunistico occorso nel 1986
(escludendo l’eventualità di una riduzione di rendimento riconducibile sia
all’infortunio del 1983 che a quello del 1986) (cfr. rapporto d’esame medico __________
del 29 febbraio 1988 e rapporto d’esame medico __________ del 4 marzo 1986,
sub. doc. AI 10), ciò che - come indicato dall’Ufficio AI in sede di risposta
di causa - consente di ritenere che il cambiamento di professione da muratore a
magazziniere non sia da considerare con ogni verosimiglianza siccome
oggettivamente riconducibile a problemi di salute; è pertanto verosimile
ritenere - e ciò nell’ottica di quanto verrà qui appresso esposto quo alla
determinazione del reddito da valido - che senza l’insorgenza del danno alla
salute (quale quello riscontrato e descritto in sede peritale SAM)
l’interessato avrebbe continuato ad esercitare la professione di magazziniere
iniziata nel 1989;
-
se da un lato può effettivamente sembrare non del tutto convincente la
quantificazione operata dal SAM del grado d’incapacità in attività
(medio-pesanti) di muratore o magazziniere, alla luce della dettagliata
esposizione dei dati anamnestici, delle constatazioni obbiettive, del quadro diagnostico
descritti in perizia e delle precise e motivate (sopra ricordate) indicazioni
circa le limitazioni funzionali dovute alla problematica ortopedica, d’altro
lato il giudizio dei periti, espresso sulla scorta di consulti specialistici,
circa l’esigibilità di attività alternative di tipo leggero appare ben motivato
e concludente;
-
considerando quindi una capacità residua in attività leggere adeguate - e stante l’obbligo che
incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233,
117 V 278 e 400 e ivi riferimenti; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF
113 V 28 e sentenze ivi citate; Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), e ritenuto
che per la determinazione del reddito da invalido deve essere considerata quel
tipo d’attività ancora esigibile dove l’assicurato metta a frutto al meglio la
propria capacità lavorativa residua - non può non essere osservato come il settore d’attività considerato
in sede decisionale AI con riferimento ai dati statistici salariali, quale
settore ancora accessibile all’assicurato malgrado il danno alla salute,
corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori non qualificati
ed è in genere limitato a lavori di manodopera o ad altre attività fisiche.
Occorre qui tuttavia precisare che nell’industria e nell’artigianato le
attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle
macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA
25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01]; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991
p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con
compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria,
in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori
leggeri di montaggio, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non
comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione
seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC
1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01]);
-
non è pertanto censurabile l’operato dell’amministrazione laddove essa ha
effettuato il raffronto prescritto dall’art. 16 LPGA (risp. art. 28 cpv. 2
vLAI) applicando quale reddito da valido quello che l’assicurato potrebbe
conseguire senza il danno alla salute nell’attività di magazziniere, rispettivamente
quale reddito da invalido quello conseguibile in attività leggere e
quantificabile sulla scorta dei dati statistici salariali;
- riguardo
al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 e riferimenti). In
caso contrario il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332, 1989 p. 485).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64);
- per
quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso
che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13,
che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera,
al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non
pubblicata 13 giugno 2003 nella causa G. [I 475/01]; 10 agosto 2001 nella causa
Fatti
R. [I 474/00]; 27 marzo 2000 nella causa P. [I 218/99] e 28 aprile 1999 nella
causa T. [I 446/98]; STFA 30 novembre
2001 nella causa R. [I 226/01] e 20 novembre 2002 nella causa D. [I 764/01], in
cui l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore
afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica; cfr.
anche STFA 20 aprile 2004 nella causa K., [I 871/02] in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la
questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli
nazionali); in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. 35.2003.6),
il TCA ha inoltre sottolineato
come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici
nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il
reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali;
-
in concreto ai fini della determinazione del
grado d’invalidità dell’assicurato appare giustificato operare il confronto tra
il reddito conseguibile, come visto, quale magazziniere e quello riferito ad
attività in cui l’interessato mette a frutto al meglio la propria capacità
residua, quindi in attività adeguate leggere i cui dati di reddito devono
quindi essere dedotti dalle statistiche salariali;
- tuttavia
non può non essere rilevato come nel determinare il tasso d’invalidità con
riferimento unicamente all’anno 2002 l’amministrazione ha invero proceduto ad
un incompleto e lacunoso accertamento della fattispecie sotto il profilo
economico, omettendo segnatamente di considerare che la domanda di prestazioni
in oggetto risale al luglio 1997, che secondo giurisprudenza per il raffronto
Considerandi
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
con ulteriore raffronto in caso di rilevante modifica dei dati di riferimento
sino al momento determinante in cui è stata resa la decisione impugnata (DTF
129.
V 222, 128 V 174; STFA
inedite 26 giugno 2003 nella causa R. [I 600/01]), ritenuto
come non possa in casu essere a priori esclusa (stante un’invalidità per il 2002 di poco inferiore al minimo pensionabile -
il tasso del 37% ritenuto dall’Ufficio AI deve essere segnatamente corretto in
38% [38.26% determinato considerando un reddito da invalido evinto dalle
statistiche salariali, valore mediano, DTF 126 V 77, 124 V
322; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I
475/01 e arrotondato per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo
le regole matematiche, DTF 127 V 129) senza le dovute
verifiche l’eventualità di una seppur minima variazione del tasso d’incapacità
in periodo precedente e posteriore a quello considerato nella decisione
impugnata. In simili circostanze gli atti devono essere retrocessi
all’amministrazione affinché proceda alle necessarie verifiche atte a definire
sia l’esatta decorrenza dell’eventuale diritto alla rendita giusta l’art. 29
cpv. 1 lett. b LAI (e tenuto conto dell’art. 48 cpv. 2 LAI), sia le eventuali
modifiche rilevanti, conformemente alla succitata giurisprudenza, del tasso
d’invalidità intervenute sino all’emanazione del querelato provvedimento;
- la
refertazione medica agli atti - cui dev’essere attribuito valore probatorio
pieno (DTF 125 V 354,
123.
V 176, 122 V 157) - contenendo, come visito, elementi sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti né in particolare
attendere l’esito della terapia attualmente in corso (sulla nozione di
valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162),
ritenuto in ogni caso che per costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla
situazione effettiva che si presenta sino all'epoca in cui è stata resa la decisione
su opposizione (STFA 22 aprile 2005 nella causa S. [U 417/04]; DTF
130.
V 138; Pratique VSI 2003 p. 282).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
2.-
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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