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Decisione

32.2005.76

assicurato portatore di affezioni ortopediche e psichice; conferma della valutazione medica operata dall'Uffio AI tramite il SAM; rinvio degli atti per accertare l'esatta decorrenza del diritto alla r

15 novembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

R. [I 474/00]; 27 marzo 2000 nella causa P. [I 218/99] e 28 aprile 1999 nella

causa T. [I 446/98]; STFA 30 novembre

2001 nella causa R. [I 226/01] e 20 novembre 2002 nella causa D. [I 764/01], in

cui l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore

afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica; cfr.

anche STFA 20 aprile 2004 nella causa K., [I 871/02] in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la

questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli

nazionali); in una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. 35.2003.6),

il TCA ha inoltre sottolineato

come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici

nazionali rispetto a quelli regionali, in alcune sue pronunzie ha confermato il

reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali;

-

in concreto ai fini della determinazione del

grado d’invalidità dell’assicurato appare giustificato operare il confronto tra

il reddito conseguibile, come visto, quale magazziniere e quello riferito ad

attività in cui l’interessato mette a frutto al meglio la propria capacità

residua, quindi in attività adeguate leggere i cui dati di reddito devono

quindi essere dedotti dalle statistiche salariali;

- tuttavia

non può non essere rilevato come nel determinare il tasso d’invalidità con

riferimento unicamente all’anno 2002 l’amministrazione ha invero proceduto ad

un incompleto e lacunoso accertamento della fattispecie sotto il profilo

economico, omettendo segnatamente di considerare che la domanda di prestazioni

in oggetto risale al luglio 1997, che secondo giurisprudenza per il raffronto

Considerandi

dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

con ulteriore raffronto in caso di rilevante modifica dei dati di riferimento

sino al momento determinante in cui è stata resa la decisione impugnata (DTF

129.

V 222, 128 V 174; STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. [I 600/01]), ritenuto

come non possa in casu essere a priori esclusa (stante un’invalidità per il 2002 di poco inferiore al minimo pensionabile -

il tasso del 37% ritenuto dall’Ufficio AI deve essere segnatamente corretto in

38% [38.26% determinato considerando un reddito da invalido evinto dalle

statistiche salariali, valore mediano, DTF 126 V 77, 124 V

322; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I

475/01 e arrotondato per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo

le regole matematiche, DTF 127 V 129) senza le dovute

verifiche l’eventualità di una seppur minima variazione del tasso d’incapacità

in periodo precedente e posteriore a quello considerato nella decisione

impugnata. In simili circostanze gli atti devono essere retrocessi

all’amministrazione affinché proceda alle necessarie verifiche atte a definire

sia l’esatta decorrenza dell’eventuale diritto alla rendita giusta l’art. 29

cpv. 1 lett. b LAI (e tenuto conto dell’art. 48 cpv. 2 LAI), sia le eventuali

modifiche rilevanti, conformemente alla succitata giurisprudenza, del tasso

d’invalidità intervenute sino all’emanazione del querelato provvedimento;

- la

refertazione medica agli atti - cui dev’essere attribuito valore probatorio

pieno (DTF 125 V 354,

123.

V 176, 122 V 157) - contenendo, come visito, elementi sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato

provvedimento, non appare necessario procedere ad ulteriori accertamenti né in particolare

attendere l’esito della terapia attualmente in corso (sulla nozione di

valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162),

ritenuto in ogni caso che per costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla

situazione effettiva che si presenta sino all'epoca in cui è stata resa la decisione

su opposizione (STFA 22 aprile 2005 nella causa S. [U 417/04]; DTF

130.

V 138; Pratique VSI 2003 p. 282).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

2.-

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 1000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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