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Decisione

32.2005.77

ritardata giustizia. Decisione su opposizione

27 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con il

ricorso in oggetto RI 1, sempre rappresentato dallo __________, ha chiesto

l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda ad ordinare all’UAI di

emanare al più presto la decisione su opposizione:

" In discussione con il presente ricorso è

l'atteggiamento dell'Ufficio dell' assi­curazione invalidità che si rifiuta e/o

ritarda di evadere, con decisione moti­vata, provvista dei rimedi e dei termini

giuridici - e pertanto impugnabile - l'opposizione regolarmente interposta in

data 27 gennaio 2005 dal signor RI 1 contro la decisione di revoca della

prestazione di invalidità precedentemente accordatagli.

L'ufficio AI, senza dare

seguito alle due richieste scritte del signor RI 1, non ha ancora evaso

l'opposizione alla decisione di revoca, causando gravi scompensi di natura

personale e professionale al ricorrente.

Infatti, il __________,

preoccu­pato del futuro professionale del suo dipendente, ha inviato in data 25

gen­naio e 29 marzo 2005 due lettere al signor RI 1 per sapere quali fossero i

suoi intendimenti futuri imponendo un termine (30 aprile 2005) per fare co­noscere

all'autorità di nomina la sua posizione.

Prove: doc. K, L

Il termine del 30 aprile

è stato cautelativamente rispettato grazie alla com­prensione del __________

della __________ del __________.

In questi giorni sono in

corso le valutazioni che comunque il signor RI 1 dovrà formalizzare con

risposte concrete entro la prima metà di giugno, al più tardi prima dell'inizio

del nuovo anno scolastico.

(…)

19. Esistono i

presupposti per una denegata e/o una ritardata giustizia

Considerato quanto sopra

esposto, in assenza di una decisione su ricorso da quattro mesi dall'inoltro

dell'opposizione per le ragioni sopra esposte, si po­stula l'intervento

dell'autorità di vigilanza affinché il signor RI 1,

- riceva direttamente

e personalmente la decisione che lo concerne,

- la stessa sia

adeguatamente motivata,

- sia provvista dei

termini e dei rimedi giuridici,

- ne riconosca gli effetti con la libertà

di avvalersi dei rimedi giuridici che fanno parte integrante della stessa (Cfr.

Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 1988, n. 200 e seg.;

Blaise Knapp, op. cit., n. 956 e seg.),

- possa decidere entro l'inizio dell'

anno scolastico (settembre 2005) quale potrà essere il suo grado di occupazione

nella funzione di do­cente di educazione fisica,

- non sia ulteriormente penalizzato, come

per esempio rimanere senza stipendio poiché sta per maturare un'assenza per

malattia per com­plessivi due anni con privazione totale dello stipendio,

evento che stando ai calcoli del __________ si realizzerà nel mese di ottobre

2005.

Solamente in tale

evenienza il signor RI 1 potrà tutelare adeguatamente la sua professionalità e

la sua possibile carriera professionale che non può e­volversi in assenza di

una decisione formale.

Prove: Incarto completo e

documenti prodotti

C) Conclusioni:

20. Alla luce dei fatti

risultano pertanto una serie di circostanze che per­mettono di statuire che

l'Ufficio cantonale dell' Assicurazione invalidità non ha dato seguito con

adeguata tempestività alla richiesta del signor RI 1 di esaminare la sua

opposizione contro la decisione di revoca delle prestazioni AI adottata dallo

stesso ufficio.

Né le circostanze

oggettive né il sovraccarico di lavoro giustificano la dila­zione eccessiva

della procedura per cui il ritardo appare manifestamente in­giustificato.

Oltre a ciò, a mente del

ricorrente, anche nel merito la decisione negativa dell' autorità, appare in

chiaro contrasto con una situazione di fatto, sia per­ché gravemente lesiva

delle norme giuridiche sia perché non sono ossequia­ti i principi del diritto

riferiti alla legalità, alla buona fede, alla proporzionali­tà, alla parità di

trattamento, all'equità e all'adeguatezza." (doc. I)

1.5. Con risposta

di causa 2 giugno 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo

presente:

" Nel caso in esame, dal 27 gennaio 2005 (data

dell'opposizione) al 23 maggio 2005 (data del ricorso) sono trascorsi meno di 4

mesi, motivo per cui non si può parlare di denegata o ritardata giustizia.

In simili circostanze,

sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente

evocati, lo scrivente ufficio ritiene che l'autorità amministrativa non si è

assolutamente resa colpevole di una ritardata/denegata giustizia nei confronti

del qui ricorrente." (doc. IV)

1.6. In replica

il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:

" (...)

4. In primo luogo si riconferma quanto già esposto

nell'impugnativa del 23 maggio 2005.

L'esposizione

dei fatti, la successione degli interventi, le ragioni a so­stegno

dell'accoglimento del ricorso restano immutati.

5. La presente replica contiene

unicamente alcune precisazioni a

complemento di quanto già

ampiamente esposto in precedenza.

6. In ossequio al diritto di

essere sentito, si approfitta della

presente

circostanza per rinnovare la richiesta di un contraddittorio, rite­nendolo

determinante per permettere alle parti di chiarire le reciproche posizioni

(Cfr. Auer - Malinverni - Hottellier, Droit constitutionnel suis­se, volume II,

2002, ed. Staempfli, n. 1291 e seg. e giurisprudenza ivi citata; Benoît Bovay,

Procédure Administrative, 2000, ed. Staempfli, Berne, pag. 241 e seg.).

Oltre

tutto lo stesso è auspicato poiché, in questi mesi è stato mate­rialmente

impossibile ottenere udienza da parte dei responsabili dell' Ufficio coinvolto.

Prove: testi e

contraddittorio

7. In primo luogo si prende atto

delle argomentazioni della

controparte.

Si

constata tuttavia che la visione della medesima è molto riduttiva e purtroppo è

scevra dalla presa di coscienza relativamente al disagio che ha provato e prova

tuttora il signor RI 1.

Se è

vero che sono passati solo 4 mesi - quindi pochi, secondo I' Ufficio dal

momento dell'inoltro dell'opposizione - è altrettanto vero che il signor RI 1

attende una decisione definitiva, sul merito della legittimità a potere

beneficiare delle prestazioni AI, dal dicembre 2003, allor­quando

inoltrò - su indicazione del proprio datore di lavoro - la do­manda AI.

8. Il vero problema - anche se

ci si trincera dietro le note citazioni

dottrinali

e giurisprudenziali - sta nel fatto che non si vuole fare sapere al diretto

interessato perché, nel gennaio 2005 gli è stata revocata la decisione di

beneficio delle prestazioni AI e questo addirittura dopo che gli era stato

fatto il primo versamento di rendita.

A mente

del ricorrente non dovrebbe essere così difficile - la memoria dovrebbe essere

molto fresca e lucida - spiegargli le vere e recondite ragioni che hanno

fondato la revoca, considerata la poca credibilità - dal punto di vista

giuridico - delle ragioni addotte nella decisione im­pugnata.

Invece

è molto difficile per lui sopportate la grave situazione di stress che sta

vivendo poiché, oltre a non sapere quale sarà il suo futuro pro­fessionale -

compromesso in modo irrimediabile dal suo stato di salute - a ottobre perderà

il diritto a metà dello stipendio.

Ecco perché una decisione si

impone.

Prove: incarto completo,

teste: il capo della sezione amministrativa

del __________, sig. __________

9. Alla luce dei fatti risultano

pertanto una serie di circostanze che

permettono

di statuire che l'Ufficio cantonale dell' Assicurazione invali­dità non ha dato

seguito con adeguata tempestività alla richiesta del signor RI 1 di esaminare

la sua opposizione contro la decisio­ne di revoca delle prestazioni AI adottata

dallo stesso ufficio. Né le circostanze oggettive né il sovraccarico di lavoro

giustificano la dilazione eccessiva della procedura per cui il ritardo appare

manife­stamente ingiustificato." (doc. VI)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Considerandi

Nel

merito

2.2

Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560).

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in

merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da

parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del

medesimo ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B

consid. 2, I 629/01).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per

denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s;

STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).

Va

inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse

in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante

opposizione all'istanza che le ha notificate.

Come

evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V

93.

consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale

l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

2.3

Secondo il

TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108.

V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere

ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata

giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della

procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in

fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la

difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;

VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

2.4

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997.

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale

che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire

dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es

eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

2.5

Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV

38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura.

Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.

56.

cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

2.6

Oggetto del

contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo

nell'emanazione della decisione su opposizione.

La

domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di dicembre

2003.

(per la precisione l’11 dicembre 2003, doc. AI 1).

Terminata

l’indagine medica ed economica, l’UAI con decisione 18 ottobre 2004 ha comunicato

alla Cassa __________ la concessione all’assicurato di una mezza rendita

d’invalidità per un grado del 50%. Detta decisione è stata in seguito annullata

(doc. AI 26/27).

Nel

frattempo, la Cassa __________ ha versato all’assicurato la pensione relativa

al mese di novembre 2004 (allegato doc. AI 35).

In data

28.

ottobre 2004 l’UAI ha scritto alla Cassa Pensioni __________, al Servizio __________,

al Servizio __________, al dr. __________ ed al dr. __________ (doc. AI 28, 29,

30, 31, 32), comunicando quanto

segue:

" in riferimento alla nostra delibera del 18.10.2004 che

vi abbiamo trasmesso in copia, v'informiamo che la stessa è stata annullata, in

quanto vi sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte del nostro

ufficio." (doc. AI 28)

In data 1°

dicembre 2004 l’amministrazione della Cassa Pensioni ha comunicato all’assicurato

quanto segue:

" con il 1° novembre 2004, sulla base della decisione

interna dell'Assicurazione federale per l'invalidità, le abbiamo versato la

pensione d'invalidità al 50%, per un importo di fr. 1'814.00.

Immediatamente dopo

questa decisione interna l'ufficio AI ci ha comunicato che la stessa era

annullata.

Sulla base di questa

situazione abbiamo potuto sospendere il versamento della pensione a partire dal

1.

dicembre 2004.

La informiamo che la

pensione versata in novembre 2004 va rimborsata alla Cassa pensioni, per cui

prossimamente per il tramite della Sezione finanze le sarà inviata la relativa

polizza per il rimborso dell'importo di fr. 1'814.00." (allegato doc. AI

35)

In data 5

gennaio 2005 l’UAI ha comunicato all’assicurato la decisione di rifiuto di

prestazioni (doc. AI 34).

Il 27

gennaio 2005 l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc. AI

35).

In data

19.

marzo 2005 prima e 2 maggio 2005 dopo, il patrocinatore dell’assicurato ha

sollecitato l’UAI ad emettere la decisione su opposizione (doc. AI 41 e 42).

In data

23.

maggio 2005 l’assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata giustizia

dinanzi a questa Corte (doc. I).

Orbene, pur

comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo

trascorso dall’opposizione 27 gennaio 2005, non ravvisa gli estremi per

imputare all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata

giurisprudenza.

Certo, pur

comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l’UAI, sarebbe

stato comunque auspicabile che l’amministrazione, dopo aver preso conoscenza

dell’opposizione, e soprattutto dopo aver causato comunque un “incidente” con

la Cassa di compensazione – la quale ha versato la mensilità relativa alla

pensione del mese di novembre 2004 a seguito della “prima” decisione 18 ottobre

2004.

(poi annullata, ma mai notificata all’assicurato) - avesse senza indugio emesso

una decisione su opposizione.

È

comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa

al più presto, l’incarto non necessitando (seguendo le argomentazioni della

“seconda” decisione 27 gennaio 2005) di ulteriori accertamenti.

In simili

circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,

questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa

colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1, e ciò nemmeno se

si volesse considerare il periodo intercorso dalla domanda di prestazioni

(dicembre 2003) alla decisione 27 gennaio 2005 (trattasi sostanzialmente di 12

mesi).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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