32.2005.77
ritardata giustizia. Decisione su opposizione
27 giugno 2005Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.77
Data decisione, Autorità:
27.06.2005, TCA
Titolo:
ritardata giustizia. Decisione su opposizione
RITATRDATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.77
ZA/td
Lugano
27 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per ritardata
giustizia del 23 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
dicembre 2003, RI 1, nato nel 1952, insegnante di educazione fisica, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento
di una rendita in quanto affetto da “spondilolistesi L5, disturbi e dolori
dalla natica destra al piede della gamba destra” (doc. AI 1). L’assicurato
ha inoltre indicato che il danno sarebbe congenito.
Esperiti
gli accertamenti del caso, con delibera 5 gennaio 2005, l’UAI ha respinto la
domanda di prestazioni, motivando:
"
Esito degli accertamenti
Dall'esame della documentazione
medica acquisita all'incarto risulta giustificata la parziale incapacità
lavorativa nella sua professione di docente di educazione fisica, mentre in
attività confacente con il danno alla salute e che rispetti le limitazioni
(evitare posizioni statiche prolungate, alternare le posizioni seduta/eretta,
evitare movimenti non ergonomici ripetuti tipo flessione anteriore tronco,
ipertensione e rotazione del rachide, può trasportare solo pesi leggeri, non
camminare per lunghi tragitti), è abile al 100%.
Anche in attività leggera adatta,
prevalentemente didattica-amministrativa-organizzativa, ci sarebbe piena
capacità lavorativa.
Dal rapporto della nostra consulente
in integrazione professionale sui dati economici/professionali, risulta che
potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro in attività leggere,
semi-qualificate o qualificate (mediante corsi di aggiornamento) quali ad
esempio insegnante di corsi a opzione (es. teatro) o quale docente di scuola
elementare. In effetti con il diploma della scuola magistrale, ottenuto nel
1972 e seguendo solo i corsi di didattica, potrebbe lavorare in questo ambito.
Dal lato salariale il reddito
ipotetico senza danno alla salute al quale avrebbe potuto aspirare quale
docente di scuola media con titolo accademico, potrebbe ammontare a circa Fr.
110'115.- (scala stipendi per dipendenti dello Stato, valida dal 01.01.2002,
classe 31 dopo il 14 aumento).
Nell'ambito dell'insegnamento, ha
acquisito una ricca esperienza e diverse competenze, che permetterebbero di
lavorare in attività semi-qualificate o qualificate, mediante formazione. In
effetti, per recuperare la capacità di guadagno residua, grazie ad un corso di
didattica, potrebbe essere attivo quale docente di scuola elementare, attività
confacente con il danno alla salute.
In questa attività potrebbe dunque
conseguire un reddito annuo di circa Fr. 73'070.- (scala stipendi valida dal
01.01.2002, classe 27, stipendio minimo) e raggiungere anche Fr. 92'356.-
(classe 27, stipendio massimo).
Il confronto dei redditi da sano con
quello da invalido, determina il grado d'invalidità che nel specifico caso
corrisponde al 33%.
Essendo il grado d'invalidità
inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
La nostra consulente in integrazione
professionale rimane comunque a disposizione qualora volesse intraprendere dei
corsi di didattica.
Decidiamo pertanto:
•
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 34)
1.2. Con
opposizione 27 gennaio 2005 RI 1, rappresentato dallo RA 1, ha chiesto che la
decisione 5 gennaio 2005 con la quale l’UAI gli ha negato il diritto a
prestazioni venga annullata.
Egli in
sostanza ha fatto valere che la (prima) decisione 18 ottobre 2004 con cui l’UAI
gli aveva conferito il diritto ad una mezza rendita d’invalidità era corretta e
che la revoca di quest’ultima - decisa dall’amministrazione dopo essere stata
prima comunicata alla Cassa __________ che ha quindi versato all’assicurato la
pensione relativa al mese di novembre 2004 e dopo la conseguente decisione in
restituzione della pensione versata per novembre 2004 da parte della Cassa,
come detto, conseguente all’annullamento da parte dell’UAI della decisione 18
ottobre 2004 (doc. AI 26, 28, 29, 30, 31, 32, allegati doc. AI 35) - avrebbe
violato i suoi diritti costituzionali (arbitrarietà, violazione del diritto di
essere sentito, violazione del principio della sicurezza del diritto e della
buona fede, doc. AI 35).
1.3. Con scritto
31 gennaio 2005 l’UAI ha osservato:
" confermiamo di aver ricevuto la sua opposizione.
In base ai nuovi elementi
forniti procederemo ad un riesame del caso. Rendiamo noto al proposito che
eventuali misure istruttorie che dovessero rendersi necessarie potranno
comportare dei ritardi nell'evasione della pratica.
Notificheremo appena
possibile una decisione su opposizione soggetta a ricorso." (doc. AI 36)
Con
scritto 18 febbraio 2005 alla __________ l’assicurato ha osservato:
" con la presente vi chiediamo di tenere in sospeso la
riscossione della fattura n. 2004 80600 00873 del 9 febbraio 2005, emessa per conto
dell'__________, __________ a carico del Signor RI 1, __________ - relativa
alla restituzione della pensione versata nel novembre 2004 - poiché, contro la
decisione di revoca della rendita AI adottata dall'Ufficio dell'Assicurazione
Invalidità, in data 27 gennaio 2005 è stata inoltrata opposizione.
Tale richiesta è motivata
dal fatto che l'impugnativa - registrata ed intimata alle controparti per le osservazioni
- in applicazione alle norme della Legge di procedura per le cause
amministrative (art. 47 LPAmm), ha effetto sospensivo.
L'autorità ricorsuale
emanerà una decisione su ricorso, per cui, in attesa che ciò avvenga, appare
più che opportuno congelare la richiesta di restituzione.
Non appena in possesso
della decisione su opposizione, sarà nostra premura trasmettervela.
Ringraziandovi per
l'attenzione che vorrete riservare a questa nostra richiesta, cogliamo
l'occasione per porgervi, egregi signori e gentili signore, i nostri più
cordiali saluti." (doc. AI 38)
Con
scritto 19 marzo 2005 all’UAI l’assicurato ha osservato:
" in data 27 gennaio 2005 è stata presentata dal signor RI
1, __________, un'opposizione contro la decisione 5 gennaio 2005 mediante la
quale l'Ufficio cantonale dell'Assicurazione invalidità ha revocato la
prestazione di una rendita d'invalidità in suo favore e precedentemente
assegnata.
Purtroppo a tutt'oggi non
abbiamo ricevuto alcuna decisione né abbiano potuto avere accesso agli atti
istruttori, contrariamente a quanto sancito dal diritto di essere sentito,
unanimemente riconosciuto.
Considerate le normative
in materia di procedura ricorsuale, ci permettiamo pertanto ritornare sul
problema e sollecitiamo la vostra presa di posizione quale Autorità di ricorso
di prima istanza.
Pur essendo convinti che
la problematica sollevata non sia semplice, ci permettiamo rispettosamente
chiedere uno sforzo che non fa altro che ottemperare allo spirito della CEDU la
quale impone decisioni tempestive, motivate e provviste dei rimedi giuridici.
Ringraziandovi per
l'attenzione che vorrete riservare a questa nostra lettera, in attesa della
vostra risposta, l'occasione ci è gradita per porgervi, egregi signori e
gentili signore, i sensi della nostra massima stima." (doc. AI 41)
Con
scritto 2 maggio 2005 all’UAI l’assicurato ha precisato:
" lo scorso 27 gennaio 2005 abbiamo inoltrato, a nome del
signor RI 1, __________, un'opposizione contro la decisione 5 gennaio 2005
dell'Ufficio cantonale dell'Assicurazione invalidità in materia di revoca della
prestazione d'invalidità.
Con scritto 19 marzo
successivo, non avendo purtroppo ricevuto alcun riscontro, ci siamo fatti parte
attiva sollecitando una vostra presa di posizione, senza esito.
Sinceramente ci
aspettavamo almeno una lettera interlocutoria che ci rendesse edotti sull'iter
procedurale e soprattutto sui tempi.
Era un'aspettativa
legittima e da attendersi vista la gravità della decisione da voi adottata nei
confronti del nostro patrocinato.
Ora, a oltre quattro mesi
dalla revoca, consideriamo molto discutibile un simile agire che non rispecchia
certamente i sani principi di una corretta e trasparente amministrazione e
palesa inoltre la violazione del diritto di essere sentito. Oltre a ciò non
abbiamo nemmeno avuto la possibilità di esaminare gli atti.
Per questo motivo
torniamo alla carica e chiediamo maggiore considerazione, sperando di non
dovere ricorrere all'Autorità superiore per denegata e ritardata giustizia,
negozio giuridico previsto dalla procedura amministrativa.
Ringraziandovi per
l'attenzione che vorrete riservare a questa nostra lettera, in attesa della
vostra risposta, l'occasione ci è gradita per porgervi, egregi signori e gentili
signore, i sensi della nostra massima stima." (doc. AI 42)
Fatti
1.4. Con il
ricorso in oggetto RI 1, sempre rappresentato dallo __________, ha chiesto
l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda ad ordinare all’UAI di
emanare al più presto la decisione su opposizione:
" In discussione con il presente ricorso è
l'atteggiamento dell'Ufficio dell' assicurazione invalidità che si rifiuta e/o
ritarda di evadere, con decisione motivata, provvista dei rimedi e dei termini
giuridici - e pertanto impugnabile - l'opposizione regolarmente interposta in
data 27 gennaio 2005 dal signor RI 1 contro la decisione di revoca della
prestazione di invalidità precedentemente accordatagli.
L'ufficio AI, senza dare
seguito alle due richieste scritte del signor RI 1, non ha ancora evaso
l'opposizione alla decisione di revoca, causando gravi scompensi di natura
personale e professionale al ricorrente.
Infatti, il __________,
preoccupato del futuro professionale del suo dipendente, ha inviato in data 25
gennaio e 29 marzo 2005 due lettere al signor RI 1 per sapere quali fossero i
suoi intendimenti futuri imponendo un termine (30 aprile 2005) per fare conoscere
all'autorità di nomina la sua posizione.
Prove: doc. K, L
Il termine del 30 aprile
è stato cautelativamente rispettato grazie alla comprensione del __________
della __________ del __________.
In questi giorni sono in
corso le valutazioni che comunque il signor RI 1 dovrà formalizzare con
risposte concrete entro la prima metà di giugno, al più tardi prima dell'inizio
del nuovo anno scolastico.
(…)
19. Esistono i
presupposti per una denegata e/o una ritardata giustizia
Considerato quanto sopra
esposto, in assenza di una decisione su ricorso da quattro mesi dall'inoltro
dell'opposizione per le ragioni sopra esposte, si postula l'intervento
dell'autorità di vigilanza affinché il signor RI 1,
- riceva direttamente
e personalmente la decisione che lo concerne,
- la stessa sia
adeguatamente motivata,
- sia provvista dei
termini e dei rimedi giuridici,
- ne riconosca gli effetti con la libertà
di avvalersi dei rimedi giuridici che fanno parte integrante della stessa (Cfr.
Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 1988, n. 200 e seg.;
Blaise Knapp, op. cit., n. 956 e seg.),
- possa decidere entro l'inizio dell'
anno scolastico (settembre 2005) quale potrà essere il suo grado di occupazione
nella funzione di docente di educazione fisica,
- non sia ulteriormente penalizzato, come
per esempio rimanere senza stipendio poiché sta per maturare un'assenza per
malattia per complessivi due anni con privazione totale dello stipendio,
evento che stando ai calcoli del __________ si realizzerà nel mese di ottobre
2005.
Solamente in tale
evenienza il signor RI 1 potrà tutelare adeguatamente la sua professionalità e
la sua possibile carriera professionale che non può evolversi in assenza di
una decisione formale.
Prove: Incarto completo e
documenti prodotti
C) Conclusioni:
20. Alla luce dei fatti
risultano pertanto una serie di circostanze che permettono di statuire che
l'Ufficio cantonale dell' Assicurazione invalidità non ha dato seguito con
adeguata tempestività alla richiesta del signor RI 1 di esaminare la sua
opposizione contro la decisione di revoca delle prestazioni AI adottata dallo
stesso ufficio.
Né le circostanze
oggettive né il sovraccarico di lavoro giustificano la dilazione eccessiva
della procedura per cui il ritardo appare manifestamente ingiustificato.
Oltre a ciò, a mente del
ricorrente, anche nel merito la decisione negativa dell' autorità, appare in
chiaro contrasto con una situazione di fatto, sia perché gravemente lesiva
delle norme giuridiche sia perché non sono ossequiati i principi del diritto
riferiti alla legalità, alla buona fede, alla proporzionalità, alla parità di
trattamento, all'equità e all'adeguatezza." (doc. I)
1.5. Con risposta
di causa 2 giugno 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo
presente:
" Nel caso in esame, dal 27 gennaio 2005 (data
dell'opposizione) al 23 maggio 2005 (data del ricorso) sono trascorsi meno di 4
mesi, motivo per cui non si può parlare di denegata o ritardata giustizia.
In simili circostanze,
sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente
evocati, lo scrivente ufficio ritiene che l'autorità amministrativa non si è
assolutamente resa colpevole di una ritardata/denegata giustizia nei confronti
del qui ricorrente." (doc. IV)
1.6. In replica
il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:
" (...)
4. In primo luogo si riconferma quanto già esposto
nell'impugnativa del 23 maggio 2005.
L'esposizione
dei fatti, la successione degli interventi, le ragioni a sostegno
dell'accoglimento del ricorso restano immutati.
5. La presente replica contiene
unicamente alcune precisazioni a
complemento di quanto già
ampiamente esposto in precedenza.
6. In ossequio al diritto di
essere sentito, si approfitta della
presente
circostanza per rinnovare la richiesta di un contraddittorio, ritenendolo
determinante per permettere alle parti di chiarire le reciproche posizioni
(Cfr. Auer - Malinverni - Hottellier, Droit constitutionnel suisse, volume II,
2002, ed. Staempfli, n. 1291 e seg. e giurisprudenza ivi citata; Benoît Bovay,
Procédure Administrative, 2000, ed. Staempfli, Berne, pag. 241 e seg.).
Oltre
tutto lo stesso è auspicato poiché, in questi mesi è stato materialmente
impossibile ottenere udienza da parte dei responsabili dell' Ufficio coinvolto.
Prove: testi e
contraddittorio
7. In primo luogo si prende atto
delle argomentazioni della
controparte.
Si
constata tuttavia che la visione della medesima è molto riduttiva e purtroppo è
scevra dalla presa di coscienza relativamente al disagio che ha provato e prova
tuttora il signor RI 1.
Se è
vero che sono passati solo 4 mesi - quindi pochi, secondo I' Ufficio dal
momento dell'inoltro dell'opposizione - è altrettanto vero che il signor RI 1
attende una decisione definitiva, sul merito della legittimità a potere
beneficiare delle prestazioni AI, dal dicembre 2003, allorquando
inoltrò - su indicazione del proprio datore di lavoro - la domanda AI.
8. Il vero problema - anche se
ci si trincera dietro le note citazioni
dottrinali
e giurisprudenziali - sta nel fatto che non si vuole fare sapere al diretto
interessato perché, nel gennaio 2005 gli è stata revocata la decisione di
beneficio delle prestazioni AI e questo addirittura dopo che gli era stato
fatto il primo versamento di rendita.
A mente
del ricorrente non dovrebbe essere così difficile - la memoria dovrebbe essere
molto fresca e lucida - spiegargli le vere e recondite ragioni che hanno
fondato la revoca, considerata la poca credibilità - dal punto di vista
giuridico - delle ragioni addotte nella decisione impugnata.
Invece
è molto difficile per lui sopportate la grave situazione di stress che sta
vivendo poiché, oltre a non sapere quale sarà il suo futuro professionale -
compromesso in modo irrimediabile dal suo stato di salute - a ottobre perderà
il diritto a metà dello stipendio.
Ecco perché una decisione si
impone.
Prove: incarto completo,
teste: il capo della sezione amministrativa
del __________, sig. __________
9. Alla luce dei fatti risultano
pertanto una serie di circostanze che
permettono
di statuire che l'Ufficio cantonale dell' Assicurazione invalidità non ha dato
seguito con adeguata tempestività alla richiesta del signor RI 1 di esaminare
la sua opposizione contro la decisione di revoca delle prestazioni AI adottata
dallo stesso ufficio. Né le circostanze oggettive né il sovraccarico di lavoro
giustificano la dilazione eccessiva della procedura per cui il ritardo appare
manifestamente ingiustificato." (doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Considerandi
Nel
merito
2.2
Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in
merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da
parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del
medesimo ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B
consid. 2, I 629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per
denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s;
STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante
opposizione all'istanza che le ha notificate.
Come
evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V
93.
consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.
2.3
Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108.
V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in
fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;
VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997.
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale
che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire
dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es
eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56.
cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6
Oggetto del
contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo
nell'emanazione della decisione su opposizione.
La
domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di dicembre
2003.
(per la precisione l’11 dicembre 2003, doc. AI 1).
Terminata
l’indagine medica ed economica, l’UAI con decisione 18 ottobre 2004 ha comunicato
alla Cassa __________ la concessione all’assicurato di una mezza rendita
d’invalidità per un grado del 50%. Detta decisione è stata in seguito annullata
(doc. AI 26/27).
Nel
frattempo, la Cassa __________ ha versato all’assicurato la pensione relativa
al mese di novembre 2004 (allegato doc. AI 35).
In data
28.
ottobre 2004 l’UAI ha scritto alla Cassa Pensioni __________, al Servizio __________,
al Servizio __________, al dr. __________ ed al dr. __________ (doc. AI 28, 29,
30, 31, 32), comunicando quanto
segue:
" in riferimento alla nostra delibera del 18.10.2004 che
vi abbiamo trasmesso in copia, v'informiamo che la stessa è stata annullata, in
quanto vi sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte del nostro
ufficio." (doc. AI 28)
In data 1°
dicembre 2004 l’amministrazione della Cassa Pensioni ha comunicato all’assicurato
quanto segue:
" con il 1° novembre 2004, sulla base della decisione
interna dell'Assicurazione federale per l'invalidità, le abbiamo versato la
pensione d'invalidità al 50%, per un importo di fr. 1'814.00.
Immediatamente dopo
questa decisione interna l'ufficio AI ci ha comunicato che la stessa era
annullata.
Sulla base di questa
situazione abbiamo potuto sospendere il versamento della pensione a partire dal
1.
dicembre 2004.
La informiamo che la
pensione versata in novembre 2004 va rimborsata alla Cassa pensioni, per cui
prossimamente per il tramite della Sezione finanze le sarà inviata la relativa
polizza per il rimborso dell'importo di fr. 1'814.00." (allegato doc. AI
35)
In data 5
gennaio 2005 l’UAI ha comunicato all’assicurato la decisione di rifiuto di
prestazioni (doc. AI 34).
Il 27
gennaio 2005 l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc. AI
35).
In data
19.
marzo 2005 prima e 2 maggio 2005 dopo, il patrocinatore dell’assicurato ha
sollecitato l’UAI ad emettere la decisione su opposizione (doc. AI 41 e 42).
In data
23.
maggio 2005 l’assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata giustizia
dinanzi a questa Corte (doc. I).
Orbene, pur
comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo
trascorso dall’opposizione 27 gennaio 2005, non ravvisa gli estremi per
imputare all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata
giurisprudenza.
Certo, pur
comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l’UAI, sarebbe
stato comunque auspicabile che l’amministrazione, dopo aver preso conoscenza
dell’opposizione, e soprattutto dopo aver causato comunque un “incidente” con
la Cassa di compensazione – la quale ha versato la mensilità relativa alla
pensione del mese di novembre 2004 a seguito della “prima” decisione 18 ottobre
2004.
(poi annullata, ma mai notificata all’assicurato) - avesse senza indugio emesso
una decisione su opposizione.
È
comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa
al più presto, l’incarto non necessitando (seguendo le argomentazioni della
“seconda” decisione 27 gennaio 2005) di ulteriori accertamenti.
In simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,
questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa
colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1, e ciò nemmeno se
si volesse considerare il periodo intercorso dalla domanda di prestazioni
(dicembre 2003) alla decisione 27 gennaio 2005 (trattasi sostanzialmente di 12
mesi).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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