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Decisione

32.2005.79

coordinazione tra AI e LAINF per quanto riguzarda il concetto di invalidità

1 dicembre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.79

Data decisione, Autorità:

01.12.2005, TCA

Titolo:

coordinazione tra AI e LAINF per quanto riguzarda il concetto di invalidità

GRADO DI INVALIDITÀ

art. 4 LAI

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.79

rg/td

Lugano

1 dicembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24 maggio

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto

e in diritto

che - con

domanda 27 luglio 2001 RI 1, già attivo quale meccanico addetto su una fresa,

ha chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI lamentando un’incapacità

lavorativa riconducibile ad un infortunio occorso nel settembre 2000 - a

seguito del quale egli ha riportato la frattura dell’acetabolo destro, ferite

lacero contuse pretibiale e un piccolo pneumotorace sinistro - le cui

conseguenze sono state assunte dalla __________;

- alla

chiusura del caso, con decisione 3 giugno 2004, confermata con decisione su

opposizione 11 agosto 2004, la __________, sulla scorta della visita medica

eseguita l’8 luglio 2002 dal medico di circondario, ha assegnato all’assicurato

una rendita d’invalidità del 14% a decorrere dal 1° dicembre 2003 e

un’indennità per menomazione all’integrità del 15%;

-

acquisiti all’incarto gli atti __________ ed esperiti ulteriori accertamenti

di natura economica, per decisione 24 settembre 2004, confermata con decisione

su opposizione 24 maggio 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di rendita

- ribadita dall’assicurato in sede d’opposizione in cui aveva postulato il

riconoscimento di un’invalidità del 50% - confermando quanto stabilito dalla __________

in predetta pronuncia 11 agosto 2004;

-

con il ricorso in oggetto datato 27 maggio 2005 l’assicurato, rappresentato

dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della decisione 24 maggio 2005

dell’Ufficio AI riconfermando la propria richiesta di una rendita per un grado

d’invalidità del 50%. L’insorgente censura in sostanza la valutazione medica

della sua capacità lavorativa residua (totale abilità in attività leggere con

possibilità di alternare la posizione) operata nell’ambito dell’istruttoria

LAINF e posta alla base del qui querelato provvedimento;

-

con risposta di causa 22 giugno 2005 l’Ufficio AI chiede la reiezione

dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

-

con sentenza 12 settembre 2005 questo Tribunale ha respinto il ricorso

presentato da RI 1 avverso la decisione su opposizione 11 agosto 2004 della __________

e con il quale l’assicurato aveva concluso, al pari di quanto postulato con

l’impugnativa ora in esame, per il riconoscimento di una rendita d’invalidità

del 50%;

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita AI;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con

gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

Considerandi

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31

dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono

invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%

o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore

in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%);

- ai

sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e

il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF

128.

V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p.

182, 1990 p. 543). Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il

grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò

non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata

sulle circostanze concrete (DTF 114 V 313; SVR 1996 IV Nr. 74). Per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 11, 2002

IV Nr. 24);

- la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella

vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la

determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291,

119.

V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo

assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato

da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra

parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente

indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo

tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292,

119.

V 471). In tal senso, in una sentenza

del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131

V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio

1999.

nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni

non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che

quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che

dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998

p. 170);

- nel

caso di specie con decisione su opposizione 11 agosto 2004 la __________ ha

riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del

14%. Come visto, il gravame presentato dall’assicurato, sempre rappresentato

dall’avv. RA 1, avverso detta pronuncia è stato respinto con sentenza 12

settembre 2005 (inc. TCA 36.2004.89), nella quale lo scrivente Tribunale, dopo

attenta ed approfondita disamina del materiale probatorio, ha pienamente

confermato la valutazione medica __________ - concludente per una completa

esigibilità di attività leggere che presentino le caratteristiche dettate dal

medico di circondario nel suo rapporto 8 luglio 2002 - rilevando, dopo esame

anche degli aspetti economici, che il riconoscimento di un’invalidità del 14%

(calcolato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi)

risulti del tutto appropriato se non addirittura generoso, se si considera che

l’eventuale applicazione dei dati statistici salariali, cui per giurisprudenza

è dato in determinati casi riferirsi per la determinazione del reddito da

invalido, avrebbe condotto ad un tasso del 10% (circostanza questa comunque di

scarso rilievo ai fini del presente giudizio);

-

orbene, richiamata la suevocata giurisprudenza federale in materia di

coordinamento tra assicurazione contro gli infortuni e AI, ritenuto che con il

gravame in oggetto l’insorgente ripropone le medesime censure ed argomentazioni

presentate con l’impugnativa in ambito LAINF, che non si è in presenza di una

danno con disturbi supplementari non dovuti all’infortunio, che la

determinazione del grado d’invalidità in ambito LAINF è stata effettuata

operando il raffronto dei redditi previsto dalla legge, considerato come a far

tempo dal luglio 2002 l’assicurato debba quindi essere ritenuto abile in misura

totale in attività adeguate e come dal succitato raffronto dei redditi emerga

un’invalidità massima del 14%, all’operato dell’Ufficio AI che ha negato il

diritto a prestazioni a far tempo dal 1. novembre 2002 deve essere prestata

piena adesione;

- siccome

infondato il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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