32.2005.79
coordinazione tra AI e LAINF per quanto riguzarda il concetto di invalidità
1 dicembre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.79
Data decisione, Autorità:
01.12.2005, TCA
Titolo:
coordinazione tra AI e LAINF per quanto riguzarda il concetto di invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.79
rg/td
Lugano
1 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - con
domanda 27 luglio 2001 RI 1, già attivo quale meccanico addetto su una fresa,
ha chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI lamentando un’incapacità
lavorativa riconducibile ad un infortunio occorso nel settembre 2000 - a
seguito del quale egli ha riportato la frattura dell’acetabolo destro, ferite
lacero contuse pretibiale e un piccolo pneumotorace sinistro - le cui
conseguenze sono state assunte dalla __________;
- alla
chiusura del caso, con decisione 3 giugno 2004, confermata con decisione su
opposizione 11 agosto 2004, la __________, sulla scorta della visita medica
eseguita l’8 luglio 2002 dal medico di circondario, ha assegnato all’assicurato
una rendita d’invalidità del 14% a decorrere dal 1° dicembre 2003 e
un’indennità per menomazione all’integrità del 15%;
-
acquisiti all’incarto gli atti __________ ed esperiti ulteriori accertamenti
di natura economica, per decisione 24 settembre 2004, confermata con decisione
su opposizione 24 maggio 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di rendita
- ribadita dall’assicurato in sede d’opposizione in cui aveva postulato il
riconoscimento di un’invalidità del 50% - confermando quanto stabilito dalla __________
in predetta pronuncia 11 agosto 2004;
-
con il ricorso in oggetto datato 27 maggio 2005 l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento della decisione 24 maggio 2005
dell’Ufficio AI riconfermando la propria richiesta di una rendita per un grado
d’invalidità del 50%. L’insorgente censura in sostanza la valutazione medica
della sua capacità lavorativa residua (totale abilità in attività leggere con
possibilità di alternare la posizione) operata nell’ambito dell’istruttoria
LAINF e posta alla base del qui querelato provvedimento;
-
con risposta di causa 22 giugno 2005 l’Ufficio AI chiede la reiezione
dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;
-
con sentenza 12 settembre 2005 questo Tribunale ha respinto il ricorso
presentato da RI 1 avverso la decisione su opposizione 11 agosto 2004 della __________
e con il quale l’assicurato aveva concluso, al pari di quanto postulato con
l’impugnativa ora in esame, per il riconoscimento di una rendita d’invalidità
del 50%;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita AI;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
Considerandi
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF
128.
V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543). Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il
grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (DTF 114 V 313; SVR 1996 IV Nr. 74). Per
il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 11, 2002
IV Nr. 24);
- la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella
vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la
determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291,
119.
V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione
coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle
assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima
fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado
d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato
da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra
parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo
tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292,
119.
V 471). In tal senso, in una sentenza
del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131
V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio
1999.
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998
p. 170);
- nel
caso di specie con decisione su opposizione 11 agosto 2004 la __________ ha
riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del
14%. Come visto, il gravame presentato dall’assicurato, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, avverso detta pronuncia è stato respinto con sentenza 12
settembre 2005 (inc. TCA 36.2004.89), nella quale lo scrivente Tribunale, dopo
attenta ed approfondita disamina del materiale probatorio, ha pienamente
confermato la valutazione medica __________ - concludente per una completa
esigibilità di attività leggere che presentino le caratteristiche dettate dal
medico di circondario nel suo rapporto 8 luglio 2002 - rilevando, dopo esame
anche degli aspetti economici, che il riconoscimento di un’invalidità del 14%
(calcolato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi)
risulti del tutto appropriato se non addirittura generoso, se si considera che
l’eventuale applicazione dei dati statistici salariali, cui per giurisprudenza
è dato in determinati casi riferirsi per la determinazione del reddito da
invalido, avrebbe condotto ad un tasso del 10% (circostanza questa comunque di
scarso rilievo ai fini del presente giudizio);
-
orbene, richiamata la suevocata giurisprudenza federale in materia di
coordinamento tra assicurazione contro gli infortuni e AI, ritenuto che con il
gravame in oggetto l’insorgente ripropone le medesime censure ed argomentazioni
presentate con l’impugnativa in ambito LAINF, che non si è in presenza di una
danno con disturbi supplementari non dovuti all’infortunio, che la
determinazione del grado d’invalidità in ambito LAINF è stata effettuata
operando il raffronto dei redditi previsto dalla legge, considerato come a far
tempo dal luglio 2002 l’assicurato debba quindi essere ritenuto abile in misura
totale in attività adeguate e come dal succitato raffronto dei redditi emerga
un’invalidità massima del 14%, all’operato dell’Ufficio AI che ha negato il
diritto a prestazioni a far tempo dal 1. novembre 2002 deve essere prestata
piena adesione;
- siccome
infondato il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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