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Decisione

32.2005.8

incapacità lavortiva per motivi fisici e psichici. Apprezzamento anticipato delle prove

7 luglio 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici del Dr. __________ dal 14.05.1998. Secondo quanto afferma

il Sig. RI 1 egli è abile al lavoro al 100% dal luglio del 2002.

2.7 Qual è stato da

allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Si prega di riferirsi

alle "all'evoluzione delle risorse e deficit, sviluppo della malattia e

risultati della terapia e alle valutazioni e prognosi".

3. L'ambiente

di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì, tenendo conto

di quanto precedentemente descritto.

C. Conseguenze

sulla capacità d'integrazione

1. E' possibile

effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Alla luce della disamina

della storia personale, lavorativa e clinica del Sig. RI 1, non sono indicati

provvedimenti d'integrazione professionali e/o riabilitativi.

1.1 Se no,

La preghiamo di darcene ragione

Si prega di

riferirsi alle "valutazioni e prognosi".

Considerandi

2.

E' possibile

migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Il sostegno del suo medico

di famiglia è sufficiente per poter permettergli di mantenere le sue capacità

lavorative attuali.

3.

L'assicurato è in

grado di svolgere altre attività?

Dal lato prettamente

psichiatrico egli è in grado di svolgere altre attività confacenti alla sua

preparazione tecnica, teorica ed esperenziale." (...)" (Doc. AI 28)

Nel suo rapporto medico

del 3 marzo 2003 il dr. __________ ha evidenziato:

"

(...)

3.

Vedi mio precedente rapporto del 02.09.2002.

Nell'ultimo anno non vi sono da segnalare cambiamenti rilevanti dal punto di

vista cardiovascolare, il paziente è stato visto dal Dottor __________ il mese

di dicembre e anche il mese di giugno. Dal punto di vista lavorativo il

paziente ha ridotto la sua attività, cosa di cui ha beneficiato parecchio a

livello della sua sindrome ansiosa-depressiva.

4.

Il sig. RI 1 sente che ai ritmi precedenti non ce

la fa più a reggere il lavoro, la situazione di stress eccessivo lo portava ad

aumentare la sua ansia e la sua componente depressiva riguardo al fatto di non

essere più in grado di lavorare come in passato. Attualmente dopo riduzione del

lavoro i disturbi sarebbero però relativamente blandi e anche dal lato psichico

vi è un certo miglioramento.

5.

Dal punto di vista

cardiopolmonare la situazione è stabile.

6.

Eseguiti dal Dottor __________, alla cicloergometria

e al controllo specialistico la situazione è stabile.

7.

Dal punto di vista terapeutico non ho mutato la mia

terapia farmacologica. Il controllo dei fattori di rischio, come già scritto in

precedenza, sarebbe auspicabile ma difficilmente realizzabile.

Dal

punto di vista prognostico tutto dipende da eventuali peggioramenti della

situazione cardiaca, per il momento la situazione è stabile." (Doc. AI 31)

Nella sua “proposta

medico” del 25 settembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

Non posso che ribadire che dal lato

cardiologico si attesta una IL 0% (IL 100% dal 14.5.1998 data del IMA per 6

mesi circa) mentre dopo perizia psi (dr. __________) si attesta una IL 20%

duratura per poter dare agio - antistress di recupero in qualsiasi attività

svolta e quindi non migliorabile in attività adeguate.

Altre valutazioni peritali puramente

a carattere medico non sono giustificate." (Doc. AI 35)

Nelle sue annotazioni del

3.

dicembre 2004, il dr. __________, medico responsabile SMR, ha rilevato:

"

La valutazione dello stato di

salute come documentato non è oggetto di critica. E non lo potrebbe essere.

Il problema attuale consiste nella

valutazione dello stress.

Orbene la riduzione della CL

attestata tiene conto di questo elemento, anche se fattore molto dubbio perchè

possa essere considerato "patologia".

Ho preso atto anche della

dichiarazione del datore di lavoro, che non è un certificato medico, e mi

chiedo se con le osservazioni portate si proponga all'AI di intervenire in un

campo dove l'organizzazione e le esigenze del lavoro dovrebbero essere

affrontate dal DL stesso." (Doc. AI 51)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.

108.

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Per quanto concerne l'aspetto

psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.

In concreto, in esito ad

un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel

referto 11 agosto 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo

specialista, sulla base di una consultazione avvenuta l’8 luglio 2003,

dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo un colloquio telefonico

con il dr. __________, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi

familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e

suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status

psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha

concluso che l'assicurato, affetto da sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10

F 41.2), cardiopatia ischemica e stato dopo PTCA/Stent alla coronaria destra

presenta, presenta dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità lavorativa

del 20%.

Il sanitario ha precisato

che “dal lato psichiatrico probabilmente la

patologia cardiaca ha agito come fattore di stress che ha avuto come

conseguenza una leggera destabilizzazione della sua struttura di personalità,

appartenente al cluster C della classificazione dei disturbi della personalità,

con dunque emergenza di uno stato caratterizzato da ansia anticipatoria e da insicurezza”

.

Il

sanitario ha precisato che a causa della destabilizzazione della struttura

della personalità dell’assicurato si è innescata anche una sindrome depressiva

ricorrente, di gravità lieve, che lo colpisce soprattutto al cambio di

stagione. L'insorgenza di questo stato di ansia anticipatoria che lo porta ad

avere una certa apprensione nei confronti di sforzi eccessivi, per il timore di

poter perdere la sua funzionalità cardiaca, gli ha impedito di ritornare al

lavoro nello stesso modo frenetico come prima dell'infarto.

Dall'esame non sono emersi

deficit a livello dell'intelligenza e del giudizio critico, mentre il pensiero,

la percezione e l'affettività presentano solo un deficit lieve. Il perito ha

precisato che le abilità nell'attività del vivere quotidiano sono presenti

integralmente e le potenzialità per una riabilitazione parziale sono buone.

Egli conclude che l’assicurato appartiene alla classe I del danno psichico; ne

deriva che dal punto di vista prettamente psichico l’assicurato presenta

un’incapacità lavorativa del 20%.

Dal lato

psichiatrico l'ultima attività quale assicuratore è stata giudicata dallo

specialista siccome ancora esigibile precisando che “egli

riesce dunque a continuare la sua attività lavorativa come assicuratore, anche

se ad una intensità indubbiamente molto inferiore rispetto a quella precedente,

che era però di molto superiore ad una attività lavorativa media. Egli quindi

non è più in grado di sopportare dei grossi stress da lavoro e necessita di

poter avere dei momenti di recupero”.

Il sanitario ha inoltre

precisato che il sostegno del proprio medico di famiglia è sufficiente per

permettere “all’assicurato di mantenere le sue capacità lavorative attuali”.

Egli non necessita nemmeno, vista la storia personale, lavorativa e clinica, di

misure di reintegrazione professionali o riabilitative. Il sanitario ha quindi

ritenuto che provvedimenti d'integrazione non sono nel caso concreto indicati.

Tali valutazioni hanno trovato

piena conferma presso il dr. __________ (doc. AI 35) e il dr. __________,

medico responsabile del SMR (doc. 51).

Per quanto

attiene al referto medico 3 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 32),

seppur rilasciato da un medico che conoscer bene l’assicurato, lo stesso non

può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua

valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr.

consid. 2.7).

Egli elenca una serie di diagnosi

note (“cardiopatia ischemica, sindrome ansioso-depressiva”, ecc.) riferendosi,

per il problema cardiaco, a quanto stabilito dal dr. __________ nei mesi

precedenti (doc. AI 24), il quale ha stabilito che l’assicurato dal punto di

vista cardiaco è abile al 100%, precisando unicamente che l’assicurato deve

evitare “comunque situazioni di stress intense” (doc. Ai 24).

Alla luce

di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato

provvedimento l'assicurato presenta una capacità lavorativa dell’80% nella sua

ultima professione di assicuratore. Di conseguenza – contrariamente a quanto

postulato con il gravame – i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità

non appaiono adempiuti.

2.8

Il

ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’esecuzione di

“perizia neutra” (doc. I).

In

merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

Stante

quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il

ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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