32.2005.8
incapacità lavortiva per motivi fisici e psichici. Apprezzamento anticipato delle prove
7 luglio 2005Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.8
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, TCA
Titolo:
incapacità lavortiva per motivi fisici e psichici. Apprezzamento anticipato delle prove
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.8
ZA/sc
Lugano
7 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di agosto 2002, RI 1, nato nel __________, di professione
consulente assicurativo, ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti (riadattamento nella stessa professione) in quanto sofferente di problemi
cardiaci dopo infarto e di una sindrome ansioso-depressiva (doc. AI 1, 13).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 26 settembre 2003 l’UAI
ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
● Dalla documentazione raccolta agli atti ed
in particolare dal rapporto medico stilato dal Dr. __________ risulta che
sussistono due tipi di patologie.
● L'incidenza della patologia cardiaca sulla
capacità lavorativa è stata valutata richiedendo un rapporto medico al Dr. __________,
dal quale risulta che dal lato prettamente cardiaco l'assicurato é da ritenere
totalmente abile nella sua attività di consulente d'assicurazione.
● La patologia psichiatrica è invece stata
valutata dal Dr. __________ tramite perizia medica. Dal rapporto peritale
risulta che dal lato psichiatrico lei è inabile al lavoro in misura del 20%.
Questa percentuale è riconosciuta per il fatto che necessita di momenti di
recupero per meglio gestire situazioni di stress.
● Globalmente sussiste quindi un'incapacità
lavorativa e di guadagno del 20% il che non permette di erogare una rendita AI.
● Si rileva inoltre che l'incapacità del 20%
è applicabile a qualsiasi tipo di attività per cui non entrano nemmeno in linea
di conto provvedimenti professionali in quanto gli stessi non permetterebbero
di recuperare la capacità di guadagno.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di
prestazioni è respinta." (Doc. AI 36)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurato con la quale ha postulato in sostanza il
riconoscimento di una rendita d’invalidità e l’erezione di una perizia
specialistica, con decisione su opposizione 16 dicembre 2004 l'UAI ha confermato
la precedente decisione:
"
(...)
5. Nella
fattispecie, l'opponente contesta il rifiuto a prestazioni, segnatamente in
quanto il suo stato di salute si rifletterebbe in maniera sostanzialmente
negativa sulla capacità lavorativa, tanto da limitargli nella misura di solo il
50% lo svolgimento dell'attività professionale di consulente assicurativo. Egli
richiede parimenti l'effettuazione di altri accertamenti medici volti a
chiarire ed a suffragare la sua residua capacità lavorativa stimata al massimo
al tasso del 50%.
Giova
qui ricordare che l'amministrazione, per principio, esprime il proprio
convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni
procedura istruttoria. In sede di opposizione è compito quindi dell'assicurato fornire
le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza
concreta, occorre rilevare che l'opponente non ha per contro prodotto elementi
di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni.
Ciò
nonostante, il dossier è stato nuovamente sottoposto all'attenzione del SMR
allo scopo di conoscerne il parere relativamente alle indicazioni poste in sede
d'opposizione.
A tal
proposito, il SMR ha evidenziato innanzitutto che oggetto di critica da parte
dell'assicurato è risultata essere la valutazione dello stress come tale e non
lo stato di salute documentato agli atti AI. In secondo luogo, ha precisato che
la riduzione del 20% della capacità lavorativa apprezzata dal profilo medico ha
già tenuto debito conto di questo elemento; per contro parecchi dubbi possono
essere suscitati dal fatto che lo stress sia stato considerato alla stregua di
vera e propria "patologia" (cfr. marginale 1007 e segg. Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità / CIGI).
A titolo
abbondanziale, bisogna pure sottolineare che l'intervento nell'ambito
dell'organizzazione e delle esigenze lavorative dei singoli datori di lavoro
non è di competenza dell'Assicurazione federale per l'invalidità.
In
definitiva comunque, il SMR ha considerato che non sussistono elementi di
carattere medico, oggettivi e sostenibili, a giustificazione della presenza di
un grado di inabilità lavorativa superiore a quanto stabilito con la decisione
impugnata.
Appurata
la completezza della documentazione medica raccolta, la richiesta volta
all'attuazione di una nuova indagine medica peritale non ha ragione di essere
condivisa, in quanto si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente
indagata e altri passi istruttori non siano reputati necessari.
Per
quanto attiene invece alla capacità di guadagno ed al grado di invalidità, in
merito appare corretto riproporre di seguito i redditi annui che l'assicurato
ha conseguito prima e successivamente l'insorgenza del danno alla salute e che
sono stati soggetti alla riscossione del contributo disposto dalla LAVS
(considerando 3):
anno
1995 fr. 44'473.-; anno 1996 fr. 59'099.-; anno 1997 fr. 64'314.-; anno 1998
fr. 55'948.-; anno 1999 fr. 47'262.-; anno 2000 fr. 45'245; anno 2001 fr.
63'894.-; anno 2002 fr. 62'711.-; anno 2003 fr. 55'568.-.
Prendendo
atto di questi dati salariali, ci si rende conto dell'assenza di un qualsiasi
importante pregiudizio economico eventualmente responsabile di una diminuzione
della capacità lucrativa. Si può dunque affermare che l'assicurato sfrutta
adeguatamente la sua capacità lavorativa e di guadagno, quest'ultima d'altronde
in sintonia con i dati che emergono dalle statistiche federali menzionate al
considerando 4, laddove appare la categoria professionale nel settore privato,
livello 4, 2° quartile (mediana) ed un salario medio annuo di fr. 52'566.-,
ammontare ancora conseguibile dall'assicurato in una vasta gamma di attività
confacenti ed esenti da eccessive tensioni nervose.
Da
ultimo, occorre ricordare che tali capacità di guadagno reali ed ipotetiche
giocano pure a conferma del fatto che l'assicurato, in occasione della
consultazione peritale effettuata l'8 luglio 2003 dal Dr. __________, ebbe a
confermare l'avvenuta sua ripresa del lavoro nella misura del 100%." (Doc.
AI 53)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con
l’opposizione rivendicando il diritto ad una mezza rendita d’invalidità:
"
(...)
4. La decisione della Cassa non può essere accettata per i
seguenti motivi:
La
capacità lavorativa dell'assicurato non è dell'80%, per cui non vi sarebbe il
diritto ad una rendita AI.
La
realtà è che l'incapacità lavorativa del signor RI 1 è di almeno il 50%, e che
dà il diritto secondo l'art. 28 cpv. LAI, ad una mezza rendita.
L'assicurato
non può svolgere un'attività superiore al 50%: ciò causerebbe una marcata
situazione di stress, ed una ripercussione sulla sua capacità di lavoro.
Si tratta di uno stato
ansioso-depressivo.
La documentazione raccolta
dall'Assicurazione non è sufficiente.
Si chiede,
nel caso concreto, che venga ordinata una perizia medica, dalla quale si potrà
constatare quali sono i gravi problemi di salute del signor RI 1.
Nel corso dell'anno il suo
stato psichico è ancora peggiorato.
Questi ha perso un figlio ed
il cognato.
Queste
circostanze hanno aggravato il suo stato di salute, e ciò soprattutto dal
profilo psichico.
Prove: c.s.
5. Non possono essere accettate le conclusioni relative
all'incapacità di guadagno.
Fino al
1998, il reddito dell'assicurato era aumentato, dopo che invece è dovuto
sostanzialmente.
Oggi
l'assicurato non è in grado di conseguire un reddito minimo di fr. 53'000.00
come indicato dalla Cassa." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso (doc. III).
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità.
Il 1° gennaio
2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, il dr. __________,
generalista e medico curante, nel suo rapporto medico del 2 settembre 2002 ha
rilevato:
"
DIAGNOSI 1. Cardiopatia ischemica con:
- stato dopo IMA
inferiore 5.98 lisato secondo schema GUSTO, CK max 1600
- malattia
coronarica monovasale con conseguente PTCA e posa di STENT all'arteria
coronarica dx 6.1998 all'Inselspital
- FE
conservata
- FRCV:
tabagismo, ITA, iperlipidemia, adipositas
2. Sindrome
ansioso-depressiva con:
- Pregresso
tentamen dimostrativo 1984
Diagnosi coll. - Tabagismo
persistente
- ITA
trattata
- Iperlipidemia
trattata
- Iperuricemia,
stato da podagra sx
- Adipositas
(BMI 30,4)
- Stato
dopo appendicectomia
- Stato
dopo frattura gamba sx e della mascella
B.
Per la sua attività di assicuratore:
100% dal 14.5.2998 al 3.2.1999
50% dal 3.2.1999 al 28.2.2000
100% dal 29.2.2000 al 27.3.2000
50% dal 27.3.2002 a tuttora
C.
2. Vi sarebbe una riduzione del rischio di recidiva
della malattia cardiovascolare se il paziente riuscisse ad effettuare dei
cambiamenti nello stile di vita, con interruzione del tabagismo, dieta adeguata
e riduzione dell'eccesso ponderale. Il paziente ritiene che nel contesto di
stress lavorativo sia difficile detto cambiamento.
D.
Seguo il paziente dal mese di aprile
2002, ultima consultazione 5.6.2002.
3. Riassunta nella lista delle diagnosi, va precisata
un'importante componente ansiosa depressiva, in questo paziente che
esternamente appare assai gioviale e aperto, internamente presenta però dei
momenti depressivi e ansiosi legati in parte alla sua situazione di salute ed
in parte a certe situazioni famigliari e in parte al riaffiorare di certi
fallimenti personali del passato.
4. Dal punto di vista cardiocircolatorio è attualmente
asintomatico nell'esecuzione degli sforzi che comporta una giornata normale.
Per contro lamenta importanti momenti di tristezza e di ansia per l'incertezza
della sua situazione fisica e sociale.
5. All'esame clinico constato un paziente obeso /170
cm x 88 kg, BMI 30,4), normoteso sotto terapia, auscultazione
cardiaca-polmonare nella norma, polsi periferici presenti e assenza di soffi
arteriosi. All'esame clinico non vi sono altre alterazioni significative.
6. Una radiografia del torace del mese di aprile 2002
mostrava una lieve cardiomegalia senza altre alterazioni. Ho proposto al
paziente una rivalutazione radiologica che non è più avvenuta dopo il suo
ricovero a __________ nel 2000. Il paziente era in cura dal dottor __________
che l'ha visitato l'ultima volta nel 1999.
7. Ho instaurato un trattamento antidepressivo con
Fluctine non ben sopportato dal paziente per una sindrome vertiginosa, questa
terapia è stata interrotta. Dal punto di vista psichico avrei voluto seguirlo
in modo regolare, il paziente non si è però più ripresentato se non per
l'apparizione di una podagra.
Sarebbe senz'altro indicato un
controllo regolare dei fattori di rischio cardiovascolari, il colesterolo nel
mese di aprile era 6,6 mmo/1 e mi aveva indotto ad aumentare la dose dello
Zocor. Un'interruzione del tabagismo e un calo ponderale sarebbero pure
auspicabili, ma visto il contesto professionale e psicologico del paziente
saranno difficilmente ottenibili." (Doc. AI 13)
Nel suo
rapporto medico del 17 febbraio 2003, il dr. __________, generalista e
cardiologo ha rilevato:
"
(...)
A. Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa: da quando?
- Cardiopatia ischemica con stato dopo IMA
inferiore 14.5.1998
- Stato dopo PTCA/STENT alla coronaria dx 11.6.1998
- ITA
Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa;
- FRCV: ITA,
adiposità, iperlipidemia da
quando?
- Sindrome
depressiva
(...)
ECG da sforzo del
15.10.2002
Prova da sforzo non del
tutto completa ma accettabile il prodotto, risultata sia clinicamente che
elettricamente negativa, rispettivamente non segni / sospetti per
restenosi / progressione delle coronaropatia / ischemia residua significante.
Importante per questo paz. è il controllo dei suoi FRCV.
Anche anamnesticamente la
situazione coronarica appare stabile / sotto controllo.
Dal lato prettamente
cardiaco, penso che come consulente d'assicurazione, il paz. sia abile al
lavoro al 100% (evitando comunque situazioni di "stress"
intenso."
(Doc. AI 24)
Incaricato dall’UAI, il
dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nella sua perizia dell’11 agosto
2003 ha rilevato:
"
(...)
5. Valutazione e
prognosi
Il Sig. RI 1 sino
all'infarto miocardico del maggio del 1998 non ha mai avuto dei problemi
psicologici. Lo stato preesistente l'infarto, dal lato psichico, era dunque in
equilibrio. L'infarto miocardico dunque del 1998 e la presenza di nuovi sintomi
anginosi di instabilità cardiaca nel febbraio del 2000 hanno leggermente
fragilizzato le sue sicurezze. Dal lato psichiatrico probabilmente la patologia
cardiaca ha agito come fattore di stress che ha avuto come conseguenza una
leggera destabilizzazione della sua struttura di personalità, appartenente al
cluster C della classificazione dei disturbi della personalità, con dunque
emergenza di uno stato caratterizzato da ansia anticipatoria e da insicurezza.
Vittorio Lingiardi ne "I Disturbi della Personalità", Il Saggiatore, Milano
1996, definisce il cluster C «Individui che appaiono ansiosi o paurosi ... con
sentimenti di inadeguatezza, ... preoccupazione eccessiva ...». In tutto questo
si è innescato anche una sindrome depressiva ricorrente, di gravità lieve, che
lo colpisce soprattutto al cambio di stagione. L'insorgenza di questo stato di
ansia anticipatoria che lo porta ad avere una certa apprensione nei confronti
di sforzi eccessivi, per il timore di poter perdere la sua funzionalità
cardiaca, gli ha impedito di ritornare al lavoro nello stesso modo frenetico
come prima dell'infarto. In effetti egli è rientrato al lavoro gradualmente
dopo l'infarto e da come egli ha più volte ribadito durante l'incontro
peritale, da circa un anno egli lavora al 100%. Questo anche se il medico
curante ha sempre continuato a mantenere la sua abilità lavorativa al 50%. Ai
fini della valutazione delle capacità lavorative secondo Franco Mainenti «Guida Pratica alla Valutazione Medico-Legale
dell'Invalidità Permanente» Editrice Medica Salernitana, 1994, Salerno: «Una
volta identificato il Quadro Clinico, va operata la quantificazione
personalizzata dello stato invalidante, lo stretto rapporto con le
ripercussioni negative che l'infermità esercita nel singolo caso sulle
cosiddette aree di funzione: la salute psichica (espressione psichiche e
comportamentali), la qualità del vivere quotidiano (adattamento famigliare,
sociale e lavorativo) e le potenziali possibilità trattamento di
riabilitazione. Questo criterio classificativo è di preciso riferimento
medico-legale in quanto soddisfa innanzitutto l'auspicabile migliore
personalizzazione possibile del danno da disturbo mentale, mentre
l'utilizzazione del su esposto metodo gabellare (guide AMA) opportunatamente
adattato all'ambito valutativo dell'invalidità attitudinale, quantifica con
sufficiente precisione in particolare il danno neuropsichico, offrendo anche
quello di riproducibilità che è garanzia di superamento del soggettivismo
diagnostico insito nella clinica psichiatrica». Dunque nella valutazione del
danno psichico è estremamente importante considerare le menomazioni presenti a
livello dell'intelligenza, del pensiero, percezione, giudizio critico,
affettività, comportamento, abilità nell'attività del vivere quotidiano e
potenzialità per una riabilitazione. Da quanto esposto egli non presente un
ritardo dell'intelligenza; presenta un deficit lieve del pensiero e della
percezione; non presenta alterazione del giudizio critico; presenta problemi da
lievi a moderati dell'affettività; presenta problemi lievi del comportamento;
nelle attività del vivere quotidiano le sue abilità sono rimaste intatte e la
potenzialità per una riabilitazione sono buone per una parziale risoluzione. La
psicopatologia del Sig. RI 1 appartiene dunque alla classe I del danno psichico.
Da ciò si deduce
che dal lato prettamente psichiatrico egli è inabile al lavoro nella misura del
20%.
B. Conseguenze
sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni
(qualitative e Quantitative) dovute ai disturbi constatati
1.1. a livello
psicologico e mentale: afferma che "... mi sento
diminuito.., non riesco più a fare quello che facevo prima ... sul lavoro ...
con la famiglia...". Afferma di avere delle volte un'angoscia con il
timore di non voler sforzare il cuore "... sono io che mi freno ...
". Indubbiamente rispetto ad un'attività estremamente impegnativa che
lo portava ad essere occupato sino a 14-15 ore al giorno, sabato e domenica
mattina comprese, l'attività attuale si è di molto ridotta. Egli attualmente
lavora ad un ritmo più ridotto, ma comunque sempre dalle 7 alle 9 ore al
giorno. Indubbiamente non riesce più a gestire lo stress lavorativo precedente
ed in questo anche il datore di lavoro gli è venuto incontro.
1.2. a livello
fisico: "... mi
sento stanco-forse anche pigro delle volte per non aiutare nella famiglia
...". Riferisce che l'infarto gli avrebbe tolto comunque una parte
delle sue risorse e che non riesce più andare in vacanza per paura di una
ricaduta. Emerge quindi uno stato di ansia anticipatoria di base nei confronti
della sua patologia cardiaca che ha determinato un evitamento rispetto a degli
spostamenti che lo porterebbero troppo lontano dai suoi punti di riferimento.
1.3. nell'ambito
sociale: afferma che
tutte le sue relazione sono sociali sono rimaste intatte.
2. Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1. Come si
ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Il Sig. RI 1 dal lato
psichiatrico è inabile al lavoro al 20%. Egli riesce dunque a continuare la sua
attività lavorativa come assicuratore, anche se ad una intensità indubbiamente
molto inferiore rispetto a quella precedente, che era però di molto superiore
ad una attività lavorativa media. Egli quindi non è più in grado di sopportare
dei grossi stress da lavoro e necessita di poter avere dei momenti di recupero.
2.2. L'attività
attuale è ancora praticabile? Dal lato psichiatrico la sua attività attuale è tuttora proponibile per
il 80%.
2.3. Se sì in che
misura? Nella misura
del 80%, ovverosia di circa 6-7 ore al giorno.
2.4 È constatabile
una diminuzione della capacità di lavoro? Sì.
2.5 Se sì in che
misura? Dal lato
prettamente psichiatrico nella misura del 20%.
2.6 Da quando
esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di
almeno il 20%? Secondo
Fatti
i certificati medici del Dr. __________ dal 14.05.1998. Secondo quanto afferma
il Sig. RI 1 egli è abile al lavoro al 100% dal luglio del 2002.
2.7 Qual è stato da
allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Si prega di riferirsi
alle "all'evoluzione delle risorse e deficit, sviluppo della malattia e
risultati della terapia e alle valutazioni e prognosi".
3. L'ambiente
di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì, tenendo conto
di quanto precedentemente descritto.
C. Conseguenze
sulla capacità d'integrazione
1. E' possibile
effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Alla luce della disamina
della storia personale, lavorativa e clinica del Sig. RI 1, non sono indicati
provvedimenti d'integrazione professionali e/o riabilitativi.
1.1 Se no,
La preghiamo di darcene ragione
Si prega di
riferirsi alle "valutazioni e prognosi".
Considerandi
2.
E' possibile
migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Il sostegno del suo medico
di famiglia è sufficiente per poter permettergli di mantenere le sue capacità
lavorative attuali.
3.
L'assicurato è in
grado di svolgere altre attività?
Dal lato prettamente
psichiatrico egli è in grado di svolgere altre attività confacenti alla sua
preparazione tecnica, teorica ed esperenziale." (...)" (Doc. AI 28)
Nel suo rapporto medico
del 3 marzo 2003 il dr. __________ ha evidenziato:
"
(...)
3.
Vedi mio precedente rapporto del 02.09.2002.
Nell'ultimo anno non vi sono da segnalare cambiamenti rilevanti dal punto di
vista cardiovascolare, il paziente è stato visto dal Dottor __________ il mese
di dicembre e anche il mese di giugno. Dal punto di vista lavorativo il
paziente ha ridotto la sua attività, cosa di cui ha beneficiato parecchio a
livello della sua sindrome ansiosa-depressiva.
4.
Il sig. RI 1 sente che ai ritmi precedenti non ce
la fa più a reggere il lavoro, la situazione di stress eccessivo lo portava ad
aumentare la sua ansia e la sua componente depressiva riguardo al fatto di non
essere più in grado di lavorare come in passato. Attualmente dopo riduzione del
lavoro i disturbi sarebbero però relativamente blandi e anche dal lato psichico
vi è un certo miglioramento.
5.
Dal punto di vista
cardiopolmonare la situazione è stabile.
6.
Eseguiti dal Dottor __________, alla cicloergometria
e al controllo specialistico la situazione è stabile.
7.
Dal punto di vista terapeutico non ho mutato la mia
terapia farmacologica. Il controllo dei fattori di rischio, come già scritto in
precedenza, sarebbe auspicabile ma difficilmente realizzabile.
Dal
punto di vista prognostico tutto dipende da eventuali peggioramenti della
situazione cardiaca, per il momento la situazione è stabile." (Doc. AI 31)
Nella sua “proposta
medico” del 25 settembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
Non posso che ribadire che dal lato
cardiologico si attesta una IL 0% (IL 100% dal 14.5.1998 data del IMA per 6
mesi circa) mentre dopo perizia psi (dr. __________) si attesta una IL 20%
duratura per poter dare agio - antistress di recupero in qualsiasi attività
svolta e quindi non migliorabile in attività adeguate.
Altre valutazioni peritali puramente
a carattere medico non sono giustificate." (Doc. AI 35)
Nelle sue annotazioni del
3.
dicembre 2004, il dr. __________, medico responsabile SMR, ha rilevato:
"
La valutazione dello stato di
salute come documentato non è oggetto di critica. E non lo potrebbe essere.
Il problema attuale consiste nella
valutazione dello stress.
Orbene la riduzione della CL
attestata tiene conto di questo elemento, anche se fattore molto dubbio perchè
possa essere considerato "patologia".
Ho preso atto anche della
dichiarazione del datore di lavoro, che non è un certificato medico, e mi
chiedo se con le osservazioni portate si proponga all'AI di intervenire in un
campo dove l'organizzazione e le esigenze del lavoro dovrebbero essere
affrontate dal DL stesso." (Doc. AI 51)
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108.
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Per quanto concerne l'aspetto
psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.
In concreto, in esito ad
un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel
referto 11 agosto 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo
specialista, sulla base di una consultazione avvenuta l’8 luglio 2003,
dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo un colloquio telefonico
con il dr. __________, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi
familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e
suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status
psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha
concluso che l'assicurato, affetto da sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10
F 41.2), cardiopatia ischemica e stato dopo PTCA/Stent alla coronaria destra
presenta, presenta dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità lavorativa
del 20%.
Il sanitario ha precisato
che “dal lato psichiatrico probabilmente la
patologia cardiaca ha agito come fattore di stress che ha avuto come
conseguenza una leggera destabilizzazione della sua struttura di personalità,
appartenente al cluster C della classificazione dei disturbi della personalità,
con dunque emergenza di uno stato caratterizzato da ansia anticipatoria e da insicurezza”
.
Il
sanitario ha precisato che a causa della destabilizzazione della struttura
della personalità dell’assicurato si è innescata anche una sindrome depressiva
ricorrente, di gravità lieve, che lo colpisce soprattutto al cambio di
stagione. L'insorgenza di questo stato di ansia anticipatoria che lo porta ad
avere una certa apprensione nei confronti di sforzi eccessivi, per il timore di
poter perdere la sua funzionalità cardiaca, gli ha impedito di ritornare al
lavoro nello stesso modo frenetico come prima dell'infarto.
Dall'esame non sono emersi
deficit a livello dell'intelligenza e del giudizio critico, mentre il pensiero,
la percezione e l'affettività presentano solo un deficit lieve. Il perito ha
precisato che le abilità nell'attività del vivere quotidiano sono presenti
integralmente e le potenzialità per una riabilitazione parziale sono buone.
Egli conclude che l’assicurato appartiene alla classe I del danno psichico; ne
deriva che dal punto di vista prettamente psichico l’assicurato presenta
un’incapacità lavorativa del 20%.
Dal lato
psichiatrico l'ultima attività quale assicuratore è stata giudicata dallo
specialista siccome ancora esigibile precisando che “egli
riesce dunque a continuare la sua attività lavorativa come assicuratore, anche
se ad una intensità indubbiamente molto inferiore rispetto a quella precedente,
che era però di molto superiore ad una attività lavorativa media. Egli quindi
non è più in grado di sopportare dei grossi stress da lavoro e necessita di
poter avere dei momenti di recupero”.
Il sanitario ha inoltre
precisato che il sostegno del proprio medico di famiglia è sufficiente per
permettere “all’assicurato di mantenere le sue capacità lavorative attuali”.
Egli non necessita nemmeno, vista la storia personale, lavorativa e clinica, di
misure di reintegrazione professionali o riabilitative. Il sanitario ha quindi
ritenuto che provvedimenti d'integrazione non sono nel caso concreto indicati.
Tali valutazioni hanno trovato
piena conferma presso il dr. __________ (doc. AI 35) e il dr. __________,
medico responsabile del SMR (doc. 51).
Per quanto
attiene al referto medico 3 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 32),
seppur rilasciato da un medico che conoscer bene l’assicurato, lo stesso non
può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua
valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr.
consid. 2.7).
Egli elenca una serie di diagnosi
note (“cardiopatia ischemica, sindrome ansioso-depressiva”, ecc.) riferendosi,
per il problema cardiaco, a quanto stabilito dal dr. __________ nei mesi
precedenti (doc. AI 24), il quale ha stabilito che l’assicurato dal punto di
vista cardiaco è abile al 100%, precisando unicamente che l’assicurato deve
evitare “comunque situazioni di stress intense” (doc. Ai 24).
Alla luce
di quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato
provvedimento l'assicurato presenta una capacità lavorativa dell’80% nella sua
ultima professione di assicuratore. Di conseguenza – contrariamente a quanto
postulato con il gravame – i requisiti per l’erogazione di una rendita d’invalidità
non appaiono adempiuti.
2.8
Il
ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’esecuzione di
“perizia neutra” (doc. I).
In
merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
Stante
quanto sopra, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre che il
ricorso deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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