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Decisione

32.2005.80

Legittimazione di una cassa pensioni a ricorrere contro una decisione dell'AI riguardante un suo affiliato; in casu il reddito da invalido è da determinare sulla base del valore mediano dei salariali

3 gennaio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa

G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nella

fattispecie in esame, incontestato è il fatto che per motivi di salute PI 1 non

può più esercitare l’originaria professione di muratore e che in un’attività

confacente (attività leggere senza pesi superiori a 10 kg, che non implicano

potenziali rischi di incidenti) il rendimento è del 100%.

Come detto, al fine di determinare l'incapacità al

guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA occorre porre in

confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno

(reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei

redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione

contestata (cfr. consid. 2.4).

Nel caso in esame, dagli atti medici risulta che la rilevante incapacità

lavorativa dell’assicurato quale muratore è da far risalire al luglio 2001

(doc. AI 18).

Tenuto conto dell’anno di

carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI -che stabilisce l’inizio della rendita

dopo un un anno, senza notevoli interruzioni, d’incapacità al lavoro per almeno

il 40% in media -, la rendita decorre dal 1° luglio 2002

Incontestato

è il salario che l’assicurato avrebbe percepito, senza il danno alla salute,

quale muratore (fr. 71'236).

Oggetto del ricorso è invece la determinazione del reddito da invalido.

2.6. Per quel che

concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca

un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri, nella

sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati

statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête

suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico

nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel

Considerandi

Cantone Ticino (livello d’esigibilità 4: attività semplici e leggere) e prima

di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto,

arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390

nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e

privato) per gli uomini e a fr. 33'587 (rispettivamente fr. 33'725.--) per le

donne.

Conformemente

ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2002, il

salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva

esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per

motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie

économique 9/2004, Tabella B9.2),

nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.-- (fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12)

per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella

TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr.

52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (fr.

3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

Va

qui evidenziato che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata

tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi

regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali

(tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01,

consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27

marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I

446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I

871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a

sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

Nel caso

concreto, non avendo l’assicurato mai svolto un’altra attività al di fuori di

quella di muratore, conformemente alla succitata giurisprudenza occorre

prendere in considerazioni i dati salariali statistici.

Con la decisione contestata l’amministrazione, sulla base del rapporto 29 aprile

2004.

della consulente in integrazione professionale (doc. AI 41), ha determinato il reddito da invalido

(stato 2002) sulla base dei succitati dati statistici ufficiali, partendo

tuttavia dal valore relativo al primo quartile, per poi giungere ad un importo di fr. 35’735.—, inclusa una riduzione di

rendimento del 20%.

Al

riguardo va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica, si fonda in particolare sul valore

mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4;

24.

settembre 2002 in re B, I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I

445/00, consid. 4a; cfr. anche STCA inedita del 17 ottobre 2005 nella causa

F.F.F., inc. 32.2005.61).

In casu, considerata una capacità

lavorativa in suddette attività adeguate pari al 100% nel settore privato (fr.

51'266) ed applicando una riduzione del 20% stabilita dalla consulente

(doc. AI 41 pag.2) - valutazione che nella specie non è suscettibile di essere

messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi

motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75) - il reddito da

invalido deve essere fissato in fr. 41’013.

Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 71’236 e quello da invalido di fr. 45'192 risulta

un’incapacità al guadagno del 42,42% (71'236 – 41’013 x 100 : 71'236), che va arrotondata (per difetto) al 42%

(DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso

o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica), non sufficiente per l’erogazione di una mezza

rendita (allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo applicare, per

ipotesi di lavoro, la riduzione massima del 25% prevista dalla giurisprudenza;

in quel caso il grado d’invalidità sarebbe del 46% (71'236 – 38'450 [ 75% di

51’266] x 100: 71'236)). Né sono per il resto ravvisabili elementi che

consentano di ipotizzare l’intervento di modifiche, sino al 2005, dei redditi

di riferimento suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. consid.

2.

).

Ne

consegue che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2002.

2.7

Di regola

autorità pubbliche o organismi con compiti di diritto pubblico non hanno

diritto a ripetibili (DTF 112 V 361 consid. 6 con riferimenti); lo stesso

principio vale anche per gli istituti previdenziali (DTF 126 V 150 consid. 4,

118.

V 169 consid. 7, 117 V 349 consid. 8 con riferimenti).

Pertanto, alla Fondazione ricorrente, ancorché parzialmente vittoriosa, non

vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 26 maggio 2005 è modificata nel senso che PI 1 ha diritto ad un

quarto di rendita dal 1° luglio 2002.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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