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Decisione

32.2005.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I medici consultati a suo tempo hanno attestato come le succitate patologie

abbiano causato all’assicurato un’importante incapacità lavorativa già prima

del 2003, anno nel quale l'Ufficio AI ha fatto partire il termine di attesa

fissato.

Con rapporti 3 novembre 2003 e 2 dicembre 2003 il dr. __________, specialista

in psichiatria e psicoterapia, ha infatti certificato una capacità lavorativa

quale dipendente tra il 20 e 30%, dall’aprile 2000 (doc. AI 12).

Anche nel

suo rapporto 30 novembre 2000 il medico curante, dr. __________, ha rilevato

un’inabilità lavorativa dell’assicurato del 70% come giornalista e manager,

mentre come politico ha ritenuto esigibile un’attività di alcune ore

settimanali; egli ha indicato quali attività escluse quelle comportanti

mobilità con sforzi anche lievi (doc. AI 39).

Infine, con rapporto 9 maggio 2001 il prof. __________, primario di cardiologia

all’Ospedale __________, ha in particolare escluso qualsiasi capacità

lavorativa in professioni pesanti, includendo, con riferimento all’attività

parlamentare dell’assicurato, anche lo stress mentale e psichico. Egli ha

inoltre ritenuto esigibili attività d’ufficio in un ambiente senza stress (cfr.

punto 7 del rapporto, doc. AI 40).

Da

ultimo, al momento della visita lo specialista ha ritenuto l’assicurato

invalido, facendo tuttavia presente che in caso di miglioramento della

sintomatologia, l’invalidità potrebbe migliorare, ma non oltre il 50% (“

Aufgrund des Eindruckes, den ich vom Patienten anlässlich der ambulanten

Untersuchung vom 4.04.2001 erhalten habe, ist er aktuell medinizische als

Invalide zu betrachten. Bei einer Besserung der

Sintomatik könnte sich diese Invalidität etwas verbessern, doch bezweifle ich,

dass diese weniger al 50% betragen wird”, punto 8,

doc. AI 40).

Dal fascicolo risulta comunque anche che, nonostante le affezioni

succitate e rispettando il principio dell’obbligo di riduzione del danno -

secondo cui un assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - sino

al peggioramento della patologia cardiaca (aprile 2003) PI 1 ha continuato

ad esercitare delle attività lucrative.

Tale fatto è dimostrato dagli estratti dei suoi conti

individuali (doc. AI 68). In particolare dalla documentazione richiamata

dall’Ufficio AI dall’assicurazione contro la disoccupazione che emerge dal 1° luglio

2002 al 19 maggio 2003 (data del licenziamento non dovuto ad incapacità

lavorativa per motivi di salute, ma per una vicenda penale legata alla

falsificazione di firme riguardante un referendum) l’assicurato è stato

direttore responsabile (a tempo pieno) del quotidiano __________ (cfr.

attestato datore di lavoro 18 giugno 2003 e lettera di disdetta 19 maggio 2003 in

doc. AI 7).

Trattandosi di un’attività per lo più sedentaria, questa Corte non può

Considerandi

condividere la tesi della convenuta che ritiene la professione di giornalista

svolta dall’assicurato nel succitato periodo non adeguata al suo stato di

salute.

A tal riguardo, nella nota 16 marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente

osservato:

" Conclusione:

dal punto di vista medico pare oggettivato che l'assicurato soffra di una

cardiopatia dilatativa sintomatica almeno da giugno 2001 (oltre al grave

sovrappeso con inoltre broncopatia su persistente tabagismo). Dalla

documentazione a disposizione si può costatare un progressivo peggioramento della

funzionalità cardiaca negli ultimi 4 anni (vedi EF).

Tale patologia lo poteva sicuramente limitare per attività fisiche

medio pesanti mentre un'attività leggera prevalentemente sedentaria risultava

esigibile in misura normale. Dal punto di vista medico non posso condividere la

valutazione del prof. __________ che confronta l'esigibilità dal punto di vista

cardiaco. In questo contesto non va dimenticato che l'assicurato presenta

coronarie normali e la dispnea lamentata risulta essere multifattoriale influenzata

sicuramente in modo sostanziale dal grave sovrappeso e dal persistente

tabagismo, valutazione confermata da un risultato del BNP normale, valore che

in pratica esclude una causa prettamente cardiaca della dispnea." (Doc. AI

58)

Come visto, l’attore ha

esercitato per quasi dieci mesi a tempo pieno la professione di giornalista,

trovando nell’impiego di direttore del già citato quotidiano ticinese un’attività

consona alla sua situazione medica, in particolare cardiaca.

Dagli atti non risulta che

nel succitato periodo egli abbia avuto problemi di salute tali da compromettere

la capacità lavorativa in quell'attività giornalistica (i precedenti brevi

ricoveri di sette giorni nel giugno 2002 e di un giorno nel luglio dello stesso

anno erano dovuti principalmente a problemi di dispnea parossistica con decorso

favorevole e quindi senza conseguenze sull’abilità lavorativa; cfr. rapporti

d’uscita 11 giugno e 26 luglio 2002 dell’Ospedale Regionale di __________

contenuti negli atti AI), che peraltro nulla agli atti lascia presumere

essere verosimilmente incompatibile con le valutazioni espresse dai

summenzionati sanitari.

Né risulta che durante la permanenza a “__________” l’assicurato abbia avuto un

calo di rendimento (in petizione egli ha affermato di aver lavorato anche 13-14

ore al giorno cfr. inc. 34.2004.65). Del resto, come già detto, il

licenziamento non è avvenuto per ragioni di salute.

È solo a partire dall’aprile 2003 che l’attore, ricoverato per uno scompenso

cardiaco, non può più essere considerato abile al lavoro in qualsiasi attività

lucrativa, incluse quelle leggere e sedentarie e dunque anche in quella di

giornalista svolta alle dipendenze della “__________” in

qualità di direttore del quotidiano “__________”.

In tal senso, il dr. __________, capo servizio di Cardiologia al __________, ha

attestato che l’assicurato è inabile al 100% dall’aprile 2003 anche in

attività fisiche leggere (cfr. in particolare lettere 27 luglio 2004 e 21

aprile 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 26 e 63).

Sino al ricovero per scompenso

cardiaco (aprile 2003) PI 1 ha invece sempre continuato ad esercitare

un’attività lucrativa (cfr. estratti dei suoi conti individuali, doc. AI

68).

Alla luce di quanto appena esposto, anche volendo far decorrere, per ipotesi di

lavoro, un’incapacità lavorativa rilevante dal 2000 il termine di un anno è

stato sicuramente interrotto ai sensi dell’art. 29ter OAI (cfr. consid. 2.3) visto

che PI 1 ha intrapreso (dal 1° luglio 2002 al 19 maggio 2003) la professione di

direttore responsabile del già citato quotidiano ticinese, dimostrando una

capacità al lavoro economicamente utilizzabile in attività giornalistica

compatibile e consona al suo stato di salute.

L’Ufficio AI ha pertanto correttamente fatto decorrere l’inizio dell’anno di

attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dall’aprile 2003, con conseguente diritto

alla rendita intera a partire dal 1° aprile 2004.

La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- La RI 1

verserà a PI 1 fr. 500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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