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32.2005.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2006Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

2.3. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.4. In una sentenza

del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag.

64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e

della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/

Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants

[F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en

revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la

capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome

somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la

personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion

précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère

probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et

comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur

le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une

révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier

une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31

janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs

aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu

de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],

consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne suffisent

pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on

l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que

les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation d'un

trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants n'a

pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de

nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re

apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner

une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile.

Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può,

nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che

il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In

quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. In una sentenza del 12 marzo

2004 nella causa N. (I 683/03), pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra

sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è

così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di

una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza,

ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente

non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione

duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo

2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo

principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da

dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da

rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165;

VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000

pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali

non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare

un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI

(cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti

in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così

valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione

lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c).” (cfr. al

riguardo D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD

I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29)

2.7. Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.8. Nella fattispecie,

l’assicurato è stato degente presso l’Ospedale __________ dal 7 agosto 2002 al

6 settembre 2002.

Nel rapporto 27 settembre

2002 al Dr. __________ il Caposervizio di riabilitazione, posta la diagnosi di

sindrome cervicale e lombosacrale su spondilosi e spondilartrosi (M54.5) e di sindrome da somatizzazione (F45.1), ha osservato di ritenere difficile un reinserimento professionale nell'attività lavorativa

precedente, consigliando di rivalutare la problematica e prevedere, in accordo

con lo psichiatra che lo segue (Dr. __________), un'eventuale nuova attività

professionale tramite riconversione Al (cfr. doc. 6d).

L’assicurato è poi stato

visitato in data 21 ottobre 2002 dal Dr. Med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Nel suo rapporto medico

indirizzato alla Dr.ssa __________, FMH in medicina generale, lo specialista ha

rilevato in particolare:

"

(…)

DIAGNOSI

Disturbo da dolore cronico.

CONCLUSIONE

E' difficile dopo un solo colloquio mettere in

evidenza una psicopatologia particolare.

Ho però l'impressione che il suo disturbo da

dolore cronico sia inseribile in un contesto nevrotico da disturbo conversivo.

A questo proposito sarebbe necessario effettuare

un'investigazione psicodiagnostica più approfondita ed eventualmente

un'osservazione in un ambito occupazionale semi-­stazionario.

Per quanto riguarda l'aspetto psicofarmacologico

non vedo attualmente indicati ulteriori provvedimenti a quelli già intrapresi

(Seropram 20 mg 1-0-0-0 e Tranxilium 10 mg 0-0-0­1) anche perché non penso che

l'approccio psicofarmacologico potrà migliorare sostanzialmente la sua

sintomatologia.

Non ho a disposizione il rapporto del neurologo

Dr. med. __________ di __________.

Se però il paziente non presenta un'affezione né

ortopedica, né reumatologica, né neurologica in grado di convalidare

obiettivamente le sue lamentele soggettive, potrei proporre un trattamento

composto da terapie di rilassamento, terapia occupazionale con osservazioni

attitudinali, colloqui psicoterapeutici e approccio psicocorporeo." (Doc.

6e)

Nel “rapporto medico” 7 gennaio 2003 inviato al medico fiduciario

della Cassa malati __________ la Dr.ssa Med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha osservato:

"

Diagnosi primaria

Disturbi di somatizzazione con disturbo da dolore

cronico.

Ev. diagnosi secondarie

===

Decorso della malattia

Il paziente ha iniziato il 07.10.2002 un

trattamento semistazionario a carattere ansiolitico, antidepressivo, di

rilassamento, accompagnato da psicofarmacoterapia e colloqui psicoterapeutici.

Attualmente la sua situazione è ancora

stazionaria.

Stato attuale

Cfr. punto precedente.

Terapie in corso

Trattamento semistazionario con

psicofarmacoterapia, colloqui psicoterapeutici, terapie di rilassamento ergo- e

socioterapia.

- farmacologia (posologia)

===

- sedute di psicoterapia (frequenza)

===

Prognosi

Ancora incerta.

Quali motivi impediscono all'assicurato di

svolgere la normale attività lavorativa

Il persistere della sua sintomatologia non gli

permette una prosecuzione della sua abituale attività lavorativa.

Si prevede una ripresa parziale o totale della

capacità lavorativa? Se sì, da quando e in che misura?

Per ora non è ancora possibile rispondere a

questo quesito.

Il paziente necessita d'ulteriori cure

psichiatriche e psicoterapeutiche.

Ev. osservazioni

=== " (Doc. 8c)

Nell’Allegato al rapporto medico AI per la valutazione della capacità

d’integrazione e del diritto alla rendita 23 maggio 2003, la Dr.ssa Med. __________, FMH in medicina generale, ha osservato:

" (...)

1. Domande sull'attività attuale (non lavora)

1.1. Che

conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Gli è

impossibile gestire i macchinari da cantiere.

1.2. È

ancora proponibile l'attività attuale?

Eventualmente

Se sì per quanto tempo? (ore al giorno).

Ev. a tempo parziale

1.3. Esiste

inoltre una diminuzione del rendimento?

Se sì in che misura?

Inabile al lavoro dal 12.7.03

2. Domande su possibili provvedimenti d'integrazione

2.1. Si

può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di

attività attuale?

No

Se sì,

con quali ragionevoli provvedimenti?

Come si

ripercuotono questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

2.2. L'assicurato

è in grado di svolgere altre attività?

Se sì da

quando?

Di che

tipo di attività di potrebbe trattare?

Lavoro

senza mezzi ed attrezzi da cantiere, non autista – non scavatore

Di che

cosa bisognerebbe tener particolarmente conto?

In

quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte?

Al 100 %

2.3.Per questi

limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?

Se sì in

che misura

Attualmente

al 100%

3. Proposte,

altre domande. (Doc. AI 6)

(...)

Risposte alle domande del formulario:

Rapporto medico per valutare il diritto alle

prestazioni per adulti: Provvedimenti professionali

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

S. cervicale e lombosacrale su spondilosi e

spondilatrosi (da almeno 5 anni progressivo) Disturbo da dolore somatoforme

persistente ICD IO F 45.4 e ICD I0Z60

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

B. Incapacità lavorativa

medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata

quale

100% dal 12.7.'02 al tuttora.” (Doc. AI 7)

L’amministrazione

ha quindi incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Nel

dettagliato referto 22 marzo 2004 i periti, sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso

il SAM, hanno posto la diagnosi di “sindrome da dolore cronico somatoforme

in un A. con struttura di personalità ansiofobica; cervicalgia; toracolombalgie

e disturbi lombosacrali su alterazioni degenerative discrete in particolare

L3-L5, osteocondrosi L3-L4 e spondilolisi L3-L4 e in minor misura L4-L5;

cefalee dal carattere soprattutto tensivo, associate a possibile componente

vascolare di tipo emicranico” (cfr. doc. AI 13 pag. 9).

In merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto

segue:

"

(...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ

LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa del 60%

come autista e macchinista (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto).

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Preponderante la patologia psichiatrica che ha un

influsso sulla capacità lavorativa dell'A.. Dal profilo reumatologico l'A. é

totalmente abile al lavoro.

L'A. presenta una capacità lavorativa del 60%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come autista e

macchinista edile. La riduzione della capacità lavorativa é dovuta a uno

scompenso ansioso, meccanismi di evitamento e isolamento sociale. Valutiamo la

capacità lavorativa del 60% a partire dal marzo 2004 (soggiorno presso il SAM e

continua).

In base agli atti a nostra disposizione e alla

storia clinica si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% come autista,

macchinista edile e in qualsiasi tipo di attività dal luglio 2002 (inizio della

prolungata incapacità lavorativa) sino a fine febbraio 2004.

Si consiglia una presa a carico di tipo

psichiatrico per non peggiorare la situazione. È pure possibile che grazie alle

cure psichiatriche, la capacità lavorativa dell'A. possa migliorare fino a

raggiungere una capacità lavorativa totale nelle sopraccitate attività.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% e

in qualsiasi tipo di attività (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) a partire dal marzo 2004 e continua.

Precedentemente fa stato quello che abbiamo

citato al nostro precedente punto. È possibile che la capacità lavorativa

dell'A. migliori e possa raggiungere il 100% seguendo delle cure psichiatriche.

(...)" (Doc. AI 13, pag. 10-11)

Nella procedura d’opposizione l'assicurato ha

opposto alla perizia del SAM il rapporto redatto in data 14 settembre

2004 dal Dr. Med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia e suo medico curante, del seguente tenore:

"

Su segnalazione del Dr. med. __________ ho

seguito il paziente a margine per cure ambulatoriali e semi stazionarie dal

maggio del 2004.

Ho rivisto il signor RI 1 in data 31.08.2004 e la

sua sintomatologia è praticamente rimasta invariata.

Egli continua ad accusare dolori dorsali, dolori

cefalgici, un persistente senso di confusione e di vertigini.

OSSERVAZIONI PSICHIATRICHE

Si tratta di una persona ritirata su se stessa

che vive praticamente una situazione algica in tutti i livelli del corpo.

È lucido, orientato nel tempo e nello spazio. Ha

un corso del pensiero rallentato. È di difficile interpretazione se i suoi

disturbi somatici possono essere di origine delirante o dispercettiva.

L'umore di base è nettamente diminuito. Vive solo

e non ha alcuna attività extra lavorativa.

Ha delle ideazioni autoclastiche poiché si sente

inutile sia per la sua famiglia sia socialmente.

PROCEDERE TERAPEUTICO

Abbiamo intrapreso con il signor RI 1 delle

terapie di rilassamento, dei colloqui psicoterapeutici, dell'ergo e della socio

terapia, della psicofarmacoterapia senza alcun successo.

Considerandi

II suo medico curante si è pure attivato per

trovare all'assicurato un reinserimento se non proprio lavorativo perlomeno sociale.

Dopo tutti i trattamenti intrapresi sia a livello

somatico sia psichiatrico non abbiamo osservato dei sostanziali miglioramenti

sintomatici del paziente. Penso però che sia difficile reinserire il signor RI

1.

in un processo lavorativo adatto alle sue competenze intellettive e di

esperienza. L'autostima che l'assicurato ha di se stesso è negativa. Non

ritengo indicata una prosecuzione nella presa a carico psichiatrica semi

stazionaria o ambulatoriale. Prevedo per lui unicamente un nuovo tentativo psicofarmacologico

con Saroten retard 50 mg, 1 past. alla sera associato ai medicamenti

analgesici.

DIAGNOSI

Disturbo conversivo con somatizzazione

nell'ambito di una sindrome da disadattamento cronico.

Considero l'assicurato comunque inabile al lavoro

nella misura superiore al 90% e non penso che tramite dei provvedimenti

reintegrativi o psichiatrici ulteriori queste competenze potranno essere

migliorate." (Doc. AI 22)

In data 25 febbraio 2005 il Dr. Med. __________, specialista FMH

in medicina generale, ha certificato che:

" (...)

Il paziente presenta le seguenti patologie:

● sindrome lombovertebrale cronica

● sindrome depressiva reattiva

● sindrome. da dolore cronico

Osservazioni:

● la

problematica reumatologica a carico della colonna lombare è stata giudicata di

livello insufficiente a generare il diritto di una rendita (a mio parere una

percentuale del 50% di incapacità sarebbe attribuibile a questa patologia)

● la

situazione psichiatrica costituita da una sindrome depressiva nata su di una

sindrome del dolore cronico costituisce probabilmente la percentuale maggiore della

incapacità lavorativa (Io psichiatra dr. __________ che lo segue ed il medico

curante sottoscritto ritengono tale patologia da considerarsi invalidante

attorno al 90%).

Come al solito quanto valutato dalla Al risulta

essere decisamente discordante con il parere del curante." (Doc. AI 30a)

A seguito del certificato medico del Dr. __________, l’Ufficio AI

ha preso nuovamente contatto con il SAM, chiedendo ai periti di indicare se tale certificazione è atta ad inficiare la valutazione

della capacità lavorativa dell'assicurato espressa nella perizia

pluridisciplinare (capacità lavorativa del 60% in qualsiasi tipo di attività),

oppure se vengono confermate dette risultanze peritali (cfr. doc. AI 34).

Con scritto 15 aprile 2005 il Dr. __________ del

SAM ha risposto:

"

Nel certificato medico del dr. __________ del

14.09.2004

non si parla di peggioramento. Se abbiamo ben capito la presa a

carico, iniziata dopo il soggiorno presso il SAM, é durata solo alcuni mesi.

Nella valutazione della capacità lavorativa il dr. __________ porta anche

motivi non medici (esperienza).

A nostro parere il certificato dello specialista

non inficia la valutazione SAM e confermiamo le conclusioni espresse ai nostri

punti 7 - 8 - 9 - 10 della perizia redatta dal nostro servizio il 22.03.2004."

(Doc. AI 35)

Sulla base della perizia

SAM, l’amministrazione ha quindi deciso l'attribuzione di una rendita intera

d'invalidità a favore dell’assicurato dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 e di

un quarto di rendita a partire dal 1° giugno 2004.

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione

dell’amministrazione che lo ritiene abile al 60% a partire dal marzo 2004,

fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 30 maggio 2005 dal

Dr. __________:

"

Ho seguito in collaborazione con il dr. __________

il paziente a margine e questo sin dall'ottobre 2002. Già allora egli accusava

dei dolori dorsali e cervicali che secondo lui avevano una relazione con la sua

attività lavorativa. Per circa quindici anni egli lavorava presso una cava in

qualità di macchinista. Durante il corso dell'estate del 2002 i suoi dolori

erano aumentati al punto tale da dover interrompere la sua attività lavorativa.

Si sentiva ansioso aveva difficoltà di sonno e questo anche a causa di acufeni

bilaterali, accusava vertigini e non osava più mettersi alla guida di un

automezzo edile. Avevo poi scritto al dr. __________ proponendogli una terapia

che non ha avuto alcun successo. Ho rivisto poi il paziente in data 14.05.2004.

Egli mi descriveva una sintomatologia caratterizzata da algie alla schiena alle

cervicali e non trovava più un equilibrio personale, accusava disturbi di

sonno. Stava effettuando delle cure fisioterapiche.

A quel momento ho deciso di intraprendere una

cura semistazionaria di rilassamento allo scopo di distoglierlo dai suoi

persistenti disturbi algici e per aiutarlo a ristrutturare un suo futuro.

Questo trattamento si è concluso alla fine di ottobre del 2004 purtroppo senza

successo. Ho poi rivisto il signor RI 1 sia nel mese di novembre sia nel mese

di dicembre del 2004 con una sintomatologia del tutto invariata.

Ho prescritto al paziente anche una

psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica sempre senza avere dei

riscontri positivi.

Le terapie semi stazionarie proposte a livello di

rilassamento erano molto composite da svariate tecniche, respiratori uditivi,

interventi fisioterapeutici dolci e questo sempre nell'obiettivo di rilassare

la muscolatura del signor RI 1. Purtroppo tutti questi interventi non hanno

avuto successo la sua sintomatologia non era nemmeno migliorata tramite i

colloqui psicoterapeutici effettuati.

In conclusione

ritengo che il signor RI 1 presenta sì una sintomatologia psicopatologica che

però è reattiva alla sua sindrome da dolore cronico.

Con questi disturbi non lo vedo in grado di

condurre un veicolo edile con sicurezza e senza mettere in pericolo la vita

altrui.

Penso che sia indicato al limite reinserire il

paziente in un lavoro molto più leggero opera questa che può essere effettuata

tramite l'Al.

Considero l'assicurato inabile al lavoro nella

misura del 100% come macchinista di mezzi edili (guida di packer e di camion

ecc,).

Naturalmente non posso escludere che il signor RI

1.

possa reinserirsi in un'attività professionale più consona ai suoi problemi

algici e anche alla sua formazione scolastica e culturale." (Doc. A2)

Con “Annotazioni del medico” 13 giugno 2005 il Dr. __________ ha

osservato:

"

Mi permetto non riassumere gli atti medici

dell'incarto, riassunti nella perizia SAM. Per contro segnalo i documenti prodotti

successivamente.

Rapporto del dr. __________ per l'Al del

15.09

: dal lato dell'oggettività non si possono rilevare elementi differenti

da quelli valutati precedentemente (SAM). Si osserva che né il SAM né il dr. __________

commentano la teatralità costatata in precedenza. La valutazione di IL non

appare motivata.

Lettera del dr. __________, allegata all'atto

d'opposizione datata 25.02.05: afferma che la patologia somatica dovrebbe

portare al riconoscimento di IL 50%. Non vi sono osservazioni dirette, elementi

oggettivi, motivazioni. Confrontato con quanto esaminato dai reumatologi che si

sono seguiti nel tempo, tale affermazione non trova alcun riscontro.

Per quanto riguarda la patologia della sfera

psichica fa riferimento al rapporto del dr. __________ appena citato, senza

alcuna ulteriore osservazione.

Rapporto del dr. __________ per il patrocinatore

dell'assicurato, del 30.05.05: in questo documento riassume l’iter

diagnostico-terapeutico e conclude con un'IL del 100% quale conducente di veicoli

edili (da cantiere); riferisce di pensare che sia indicato reinserire il

paziente in un lavoro più leggero (ev. come misura integrativa AI) e più sotto

"non posso escludere" che possa inserirsi in un'attività più consona

ai suoi problemi algici ed anche alla sua formazione professionale e culturale.

Si può commentare che dai due rapporti del dr. __________,

oltre che non essere dissimili, anche se con molto meno particolarità rispetto

alla valutazione SAM, non vi sia discordanza diagnostica. Le discrepanze vanno

imputate alla valutazione di IL, ma come si vede proprio dai rapporti del dr. __________,

lo specialista lima la propria valutazione di IL, immettendo anche elementi a

favore di una ripresa di CL. Resta da discutere se

"l'improponibilità" per il ritorno alla guida di veicoli da cantiere

sia giustificata. Ora si considera che una diminuzione della CL, per motivi

psichiatrici è stata ammessa (vedi SAM: tempo normale - rendimento ridotto),

che, se disciplinato, il paziente dovrebbe assumerne psicofarmaci e che la

struttura "di personalità" (non nel senso di disturbo di pers. sec.

ICD-10) fa dubitare della disciplina in merito alle esigenze di sicurezza,

crediamo che questa costituisca un elemento di pericolo.

Si può però confermare che l'abilità del 60% per

tutte le altre attività sia proponibile ed esigibile.

Osserviamo infine che la valutazione di IL del

100% per il periodo luglio 2002- febbraio 2004 trova giustificazione soltanto

nel fatto che questa era stata certificata, ma non trova riscontri oggettivi a

sostegno di tale ipotesi (perizia SAM pag. 11 cap. 8 riga 7-9), eccetto per i

periodi di degenza nei vari istituti per accertamenti e cure." (Doc. III

bis)

In data 4 luglio 2005 il Dr. __________ ha redatto il seguente

commento alla presa di posizione del Dr. __________:

"

(...)

Al cpv. 2 il dr. __________ fa rilevare che non

vi sono elementi differenti fra il mio rapporto del 15.09.04 e gli aspetti

osservati presso il SAM. Egli fa pure rilevare che né il sottoscritto né la

perizia del SAM "commentano la teatralità costatata in precedenza".

A questo proposito voglio far rilevare che non so

che cosa il signor __________ intenda per teatralità a livello di ICD 10. Si

tratta di un disturbo fittizio allo scopo di poter beneficiare di interventi

medico assicurativi? O si tratta di una manifestazione specifica, generalmente

contenuta nel tempo di disturbi funzionali.

Nel cpv. 4 il dr. __________ fa riferimento al

mio rapporto del 30.05.2005: in effetti posso dire che nonostante l'iter

diagnostico terapeutico prolungato la situazione sintomatica del paziente non

era migliorata; la sua sintomatologia algica osservata e costatata per un

prolungato periodo di terapie non si è per nulla modificata. La sua insicurezza

e la sua instabilità mi hanno portato alla conclusione di un'inabilità

lavorativa al 100% in qualità di conducente di veicoli edili. La mia

"limatura" rispetto al rapporto precedente aveva lo scopo di offrire

ai nuovi uffici dell'AI la possibilità di sottoporre il paziente ad esami valetudinari

specifici in attività più leggere tenendo naturalmente conto della sua scarsa

formazione scolastica della sua patologia psicosomatica e delle prospettive

reinseritive future.

E' vero che ho rilevato nel mio scritto che le

possibilità reinseritive in un'attività professionale più consona ai suoi

problemi algici sono limitate dalla sua formazione scolastica e culturale.

lo non so cosa effettivamente questo nuovo

servizio dell'assicurazione invalidità possa offrire al signor RI 1.

Mi sembra semplicistico concludere che il signor RI

1.

presenta un'incapacità lavorativa totale mentre delle nuove persone con

formazione non medica ma collocativa potrebbero suggerire dei provvedimenti

reinseritivi.

Mai e poi mai considererò a medio termine il

signor RI 1 abile al lavoro come conducente di autoveicoli edili; un incidente

in questo contesto potrebbe avere delle conseguenze irreparabili e il medico

curante dovrebbe assumerne una parte di responsabilità.

E' chiaro che ci troviamo sempre su un sentiero

scivoloso. In questo senso abbiamo diversi esempi:

-

la persona affetta da crisi epilettiche può o non può guidare un

autoveicolo? Nessuno ci dice quando e se avrà una nuova crisi.

-

La persona affetta da una coronorapatia può o non può guidare un autoveicolo

pesante? In caso di incidente chi si assumerà le responsabilità assicurative?

-

L'ultracinquantenne affetto da una sindrome vertiginosa cerebellare o ORL

può o non può salire su un'impalcatura per svolgere la sua attività di pittore?

-

Il medico affetto da un disturbo fobico, ossessivo o psicotico paranoide

(disturbi diagnosticati) può o non può svolgere la sua attività lavorativa?

In tutto quanto sopraccitato vorrei ben capire

dove si colloca attualmente l'AI e questo poiché tutti noi sappiamo che se un

paziente non sarà accettato dall'AI dovrà entrare in disoccupazione oppure

all'assistenza pubblica e questo se non ha stipulato un contratto assicurativo

indennità perdita di salario.

Mi permetto quindi la seguente osservazione (e

non si tratta solo di una presa di posizione personale nei confronti

dell'assicurato ma di un'osservazione generale): ogni ente assicurativo tende

ad enucleare i propri principi se si assiste ad un irrigidimento delle

compenetrazioni.

Penso che sia ora che le autorità federali

cantonali e comunali si assumano in modo coordinato le prestazioni fornibili ad

una persona in difficoltà socio economiche sia per motivi di salute sia per

motivi di disoccupazione sia per problemi assistenziali. In fondo saranno

sempre i lavoratori e i datori di lavoro che dovranno finanziare questi

servizi. E' l'assenza di concordanza fra queste istanze assicurative che mi

hanno portato a scrivere in modo esaustivo questa mia presa di posizione. Il

fatto che vi siano molti assicurati al beneficio di una rendita Al in modo non

giustificato indica piuttosto l'assenza di mezzi reintegrativi professionali a

sbocco professionale sicuro. Non mi si può certamente chiedere, come mi è

capitato, se un paziente, affetto da una polipatologia fisica e psichica, può o

non può essere reintegrato come pescatore professionale nel Verbano! O se un

paziente truffaldino da molti anni potrebbe effettuare la professione di

carrozziere, oppure ancora se un impiegato di banca con tanto di formazione

commerciale potrebbe essere inserito come giardiniere. A questo proposito

potrei solo rispondere allora inserite il signor RI 1 all'interno di una banca

in qualità dirigenziale poiché si tratta di un lavoro leggero che non affatica

troppo il suo scheletro e che non mette a repentaglio la vita altrui ma

unicamente le finanze!" (Doc. VII B)

Il Dr. __________ in data 25 luglio 2005 ha replicato:

"

Prendo atto del commento del dr. __________,

psichiatria FMH, riguardante le osservazioni del sottoscritto del 13.06.05.

Poiché qualche punto della mia nota non sembrava

trasparente, mi permetto di aggiungere qualche riga di spiegazione, seguendo il

"aster" delle osservazioni del collega:

1.

"la teatralità", è evidente che non si tratta di diagnosi clinica,

quindi non apparirà mai nell'ICD-10, ma del modo di presentarsi/apparire del

soggetto; può avere molteplici significati, quali elemento appellativo, modo

d'espressione culturale, sintomo d'aggravamento, altro. Si tratta dunque di

elemento che va valutato alla stessa stregua di altri, quali, ad esempio, la

mimica, la gestualità, la partecipazione emotiva.

2.

Per quanto concerne la capacità lavorativa nella funzione di conduttore di

macchine edili, non mi sono espresso per le seguenti ragioni, dal lato delle

competenze questa sarebbe esigibile, dal lato della sicurezza, non mi posso

esprimere perché non è delucidato di quali veicoli/macchine si tratti e perché

non è descritto come tale attività sia svolta (occasionalmente, regolarmente,

sull'arco di una giornata intera, collegata con altre funzioni nel settore

edile).

Visto quanto sopra, e letto il commento del dr. __________

si deve ammettere che in fondo non vi è stato fraintendimento per la questione

medica.

Tutti gli altri punti sollevati, che meritano

certo un'ampia informazione del corpo medico sulle problematiche concernenti

l'Al, in particolare sulla componente "danno alla salute", non hanno

caratteristiche cliniche, ma sociali e politiche che non posso affrontare in

questa sede." (Doc. IXbis)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i

rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Inoltre, nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie

le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha

descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nel caso di specie, secondo la

perizia SAM 22 marzo 2004, l’assicurato non presenta dal punto di vista

reumatologico nessuna incapacità lavorativa nella sua professione di autista e

macchinista edile (cfr. in particolare consulto reumatologico Dr. __________).

Importanza preponderante riveste per contro la diagnosi psichiatrica di

sindrome da dolore somatoforme persistente in soggetto con struttura di

personalità ansiofobica (cfr. in particolare consulto psichiatrico Dr. __________).

A mente dei periti del SAM

l’assicurato a causa della problematica psichiatrica è stato inabile al 100%

nella sua professione di macchinista edile e in qualsiasi attività dal luglio

2002.

fino a fine febbraio 2004, mentre è da ritenere inabile al 40% a partire

da marzo 2004 nella sua professione e in qualsiasi tipo di attività (cfr. doc.

AI 13).

Di diverso avviso il

curante, Dr. __________, secondo il quale l’assicurato a causa delle patologie

psichiatriche è da ritenere inabile al 100% nella sua professione di

macchinista edile (cfr. doc. AI 22, doc. I A2 e doc. VII B).

Il TCA constata che l’Ufficio AI, sulla base della perizia del SAM

22.

marzo 2004, con un’unica decisione ha attribuito all’assicurato una rendita

intera d’invalidità dal 1° luglio 2003 fino al 31 maggio 2004, importo poi

ridotto ad un quarto di rendita per un grado di abilità lavorativa del 60% a

partire dal 1° giugno 2004.

Conformemente alla giurisprudenza federale citata sono dunque

applicabili i principi relativi alla revisione delle decisioni amministrative

(cfr. consid. 2.2. – 2.4.).

Per quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurato, il

TCA ritiene che, dal profilo psichiatrico, lo stato di salute dell’assicurato non

è migliorato nel corso del tempo, ma è rimasto invariato, come più volte

indicato dallo specialista curante, Dr. __________ (cfr. doc. AI 22, doc. A2, doc.

VII B).

In esito

ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto 14

settembre 2004 il Dr. __________, dopo aver indicato di avere in cura

l’assicurato fin dal 2002, di averlo seguito con cure ambulatoriali e

semistazionarie dal maggio 2004 e di averlo rivisto il 31 agosto 2004, ha diagnosticato un disturbo

conversivo con somatizzazione nell’ambito di una sindrome da disadattamento cronico,

segnalando una patologia praticamente rimasta invariata e concludendo per una

incapacità lavorativa superiore al 90% (cfr. doc. AI

22).

Lo

specialista ha ben evidenziato che i trattamenti intrapresi, consistenti in

cure ambulatoriali e semistazionarie dal maggio 2004 comprendenti terapie di

rilassamento, colloqui psicoterapeutici, ergoterapia, socioterapia e

psicofarmacoterapia, non hanno avuto successo e non hanno portato sostanziali

miglioramenti sintomatici del paziente. Dello stesso parere il Dr. __________,

medico curante dell’assicurato (cfr. doc. AI 30a).

Nel

successivo certificato 30 maggio 2005 il Dr. __________ ha indicato di avere

intrapreso con il paziente delle cure semistazionarie di rilassamento allo scopo di distoglierlo dai suoi persistenti disturbi algici e

per aiutarlo a ristrutturare un suo futuro, conclusesi

a fine ottobre 2004 senza successo, di avere rivisto l’assicurato sia nel mese di novembre sia nel mese di dicembre del 2004 con una

sintomatologia del tutto invariata e di avergli pure prescritto una

psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica, unitamente a dei colloqui

psicoterapeutici, senza tuttavia avere dei riscontri positivi (cfr. doc. I A2). Lo specialista ha quindi concluso che l’assicurato, affetto da sintomatologia

psicopatologica reattiva alla sua sindrome da dolore cronico, non è in grado di

condurre un veicolo edile con sicurezza e senza mettere in pericolo la vita

altrui ed è pertanto inabile al 100% nella sua professione di macchinista di

mezzi edili (guida di packer e di camion) (cfr. doc. I A2).

Infine, nello scritto 4 luglio 2005 il Dr. __________

ha ribadito che “nonostante l'iter diagnostico-terapeutico prolungato, la

situazione sintomatica del paziente non era migliorata e che la sintomatologia

algica osservata e costatata per un prolungato periodo di terapie non si è per

nulla modificata” (cfr. doc. VII B).

Lo specialista ha nuovamente confermato di

ritenere l’assicurato inabile al 100% nella sua professione di macchinista

edile, affermando che “mai e poi mai considererò a medio termine il signor RI

1.

abile al lavoro come conducente di autoveicoli edili: un incidente in questo

contesto potrebbe avere delle conseguenze irreparabili e il medico curante

dovrebbe assumerne una parte di responsabilità” (cfr. doc. VII B).

Le

diagnosi dello specialista curante non contrastano con quanto ritenuto dai

periti del SAM in sede peritale, se non per quanto concerne la percentuale di

inabilità lavorativa dell’assicurato. Il perito, Dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia incaricato di effettuare una valutazione psichiatrica, difatti,

dopo aver illustrato l’anamnesi ed aver proceduto all’esame psichico, ha

indicato che l’assicurato “caratterialmente appare come una persona timorosa

e sottomessa caratterizzata da qualche tratto fobico e deviante”, con una “situazione

psicologica peggiorata a partire dal 2002 quando per motivi riconducibili allo

stato di salute non è più riuscito a mantenere un rendimento lavorativo

paragonabile a prima incappando nelle ire del datore di lavoro: da quel momento

la sintomatologia algica a carico dell’apparato locomotorio e l’attitudine

ansioso-fobica hanno proceduto di pari passo determinando un’incapacità

lavorativa totale”. Il perito ha quindi diagnosticato una “sindrome da

dolore cronico somatoforme (ICD 10-F45.4) in un soggetto con struttura di

personalità ansioso-fobica”, valutando poi un’incapacità lavorativa

psichiatrica dell’assicurato pari al 40% e precisando che “terapeuticamente

è consigliabile una ripresa delle consultazioni psichiatriche al fine di

limitare la progressione della sintomatologia ansiosa” (cfr. doc. AI 13a).

Visto quanto precede, questo TCA ritiene di dover dare maggior

credito alle valutazioni specialistiche espresse in

maniera approfondita e motivata dal Dr. __________. Di

conseguenza, lo stato di salute dell’assicurato al momento in cui è stata

ridotta la rendita (e cioè dal 1° giugno 2004) era rimasto invariato. La

revisione della rendita non può dunque avere luogo per questo motivo.

Dal profilo economico il TCA condivide la conclusione del Dr. __________

secondo cui l’assicurato è inabile al lavoro nella sua precedente professione

di macchinista edile.

D’altra parte questo Tribunale constata che lo stesso specialista

in psichiatria ha indicato di non potere escludere che

l’assicurato possa reinserirsi in un’attività professionale più consona ai suoi

problemi algici e alla sua formazione scolastica e culturale, senza esprimersi

in merito all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato in tali

occupazioni. Il Dr. __________ ha inoltre rilevato di ritenere “semplicistico

concludere che il signor RI 1 presenta un’incapacità lavorativa totale, mentre

delle nuove persone con formazione non medica ma collocativa potrebbero

suggerire dei provvedimenti reinseritivi” (cfr. doc. VII B).

Non è quindi escluso che la situazione sia migliorata dal profilo

economico in misura tale da giustificare una riduzione della rendita intera. Al

riguardo mancano tuttavia nell’incarto sufficienti approfondimenti. Gli atti

devono dunque essere rinviati all’amministrazione affinché accerti in che misura l’assicurato sia in grado di svolgere altre attività

adeguate, tenendo conto degli impedimenti derivanti dalla sindrome da dolore

somatoforme in soggetto con struttura ansiofobica di cui è affetto. Sulla base

di questi dati l’UAI potrà stabilire se vi è effettivamente stata una riduzione

rilevante del grado di invalidità.

Se non dovesse essere il caso, l’amministrazione dovrà pure

esaminare se sono dati o no i presupposti per una riconsiderazione della decisione

impugnata.

Infatti dal rapporto dei periti del SAM del 22 marzo 2004 risulta

che “in base agli atti a nostra disposizione e alla storia

clinica si può ipotizzare una capacità lavorativa dello 0% come autista, macchinista

edile e in qualsiasi tipo di attività dal luglio 2002 (inizio della prolungata

incapacità lavorativa) sino a fine febbraio 2004”, senza

ulteriori motivazioni.

Inoltre e soprattutto, lo stesso Dr. __________,

nella sua nota del 13 giugno 2005 (cfr. doc. III bis),

ha indicato che “la valutazione di IL del 100% per il

periodo luglio 2002-febbraio 2004 trova giustificazione soltanto nel fatto che

questa era stata certificata, ma non trova riscontri oggettivi a sostegno di

tale ipotesi (perizia SAM pag. 11 cap. 8 riga 7-9), eccetto per i periodi di

degenza nei vari istituti per accertamenti e cure."

(riguardo ai criteri per poter procedere ad una riconsiderazione, cfr. consid.

2.4

).

In conclusione, la decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ad una nuova

valutazione del caso (verificando pure in che misura trova applicazione la

giurisprudenza del TFA sulla sindrome da dolore somatoforme, cfr. consid. 2.6.)

secondo quanto appena esposto.

2.11

Di regola, le

ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da

un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio

1997.

nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa

P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa R., I 462/97

e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99 circa il

diritto a ripetibili della persona cognita in materia) anche in assenza di una

esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

In

applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito del ricorso l'UAI

verserà all'assicurato, rappresentato dall’RA 1, fr. 1'000.-- di ripetibili

(art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione 28 aprile 2005 è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo

l’espletamento degli accertamenti conformemente al consid. 2.10.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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