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Decisione

32.2005.84

RICHIESTA DI RENDITA DI INVALIDITA; apprezzamento prove; necessità di ulteriori accertamenti; rinvio all'amministrazione

18 ottobre 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti economici, mediante provvedimento su opposizione del 3

maggio 2005, ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni sulla

base, tra l’altro, delle seguenti motivazioni (doc. AI 33):

" (...)

5. In concreto, per quanto attiene

all'aspetto medico, l'opponente contesta genericamente la valutazione medica

operata dall'amministrazione.

Considerato tuttavia come l'assicurata abbia prodotto alcuni certificati

medici in sede d'opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi

comprese le obiezioni sollevate, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del

Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Quest'ultimo, visti i nuovi documenti,

ha precisato che il rapporto redatto dalla dottoressa __________ (specialista

in endocrinologia) ha confermato che il diabete mellito e l'ipertensione non

hanno alcun influsso sulla capacità di lavoro. Il medico curante (dottor __________)

ha attestato dei problemi di tipo reumatologico presenti dal 2000 (solo periodi

di esacerbazione della malattia) senza però certificare un'inabilità lavorativa

di lunga durata. II dottor __________ ha ritenuto l'assicurata incapace al

lavoro nella misura massima del 30% per rendimento ridotto. In conclusione, il

dottor __________ del SMR dell'AI ha definito che l'assicurata presenta

un'incapacità lavorativa nella professione abitualmente svolta del 30% a partire

dal mese di febbraio 2004.

6. Per quanto riguarda i dati economici, in

base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché

non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito

sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica

(statistiche RSS). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi

possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di

considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di

influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le

limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado

d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).

In concreto, per determinare il reddito da invalida dell'assicurata è

stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività

leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 42'265.- (valori ESS 2002 con

ulteriore riduzione del 30% per minore rendimento, categoria 4, femminile, mediana),

applicando un'ulteriore riduzione del 10% in considerazione del fatto che

l'assicurata è stata ritenuta abile solo per lavori leggeri.

Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurata può

ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 26'627.-.

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale

sarta, essa potrebbe percepire un salario annuo di fr. 36'343.-, l'assicurata

conserva una residua capacità lavorativa e quindi di guadagno del 73% con una

perdita di guadagno e quindi un ~, grado d'invalidità del 27%

(36343-26627x100:36343 = Al 27%).

(...)

9. Nella fattispecie, l'UAI ha disposto

un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle

attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in

considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le

dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della

capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni

addebitabili al danno alla salute. In conclusione, l'assistente sociale ha

stabilito che l'assicurata nelle abituali mansioni di casalinga presenta

un'incapacità di lavoro del 33.5%.

In casu, in considerazione di un grado d'invalidità del 17% (ritenuta un'attività

parziale di casalinga in ragione del 50% con una limitazione del 33,5%) e un

grado d'invalidità del 14% (considerata un'attività parziale di salariata in

ragione del 50% con una limitazione del 27%), la somma fra i due gradi

d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità globale

(salariata+casalinga) del 31%.

L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla

legge per beneficiare della rendita d'invalidità; nel caso in esame, non

entrano neppure in considerazione eventuali provvedimenti d'integrazione

professionale.

Ne discende che la

decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma."

1.3. Contro la

decisione su opposizione l’assicurata ha presentato al TCA tempestivo ricorso, nel

quale, rilevato il peggioramento delle sue condizioni di salute e allegati

alcuni certificati medici, ha affermato:

"

Con riferimento a quanto in

oggetto, con la presente desidero interporre ricorso.

Contesto la decisione su

opposizione da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino in

quanto attualmente la mia situazione clinica è peggiorata.

Il mio stato di salute

non mi permette di riprendere il lavoro in quanto ho continui disturbi al

torace e alla muscolature, il minimo sforzo nelle faccende domestiche mi

provoca dolori alle spalle, braccia e anche durante la notte non riesco a

riposare in quanto avverto oppressione al torace.

Volevo precisare che sono

stata in cura dalla Dr.ssa __________ per un breve periodo in quanto il Dr. __________,

che mi seguiva dal febbraio del 2003, si è trasferito a __________, ritengo

quindi che il Dr. __________ sia più a conoscenza del mio stato di salute.

Infatti, a seguito dei dolori continui, glicemia alte e disturbi ai piedi, ho

preferito farmi rivisitare dal Dr. __________ e mi sono recata presso di lui

all'ospedale di Friburgo dove ha constatato un peggioramento del mio stato di

salute, vedi certificato allegato.

Allego alla presente

tutta la documentazione in mio possesso alfine di darvi la possibilità di poter

rivedere l'opposizione respinta da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità

del Canton Ticino.

Ribadisco inoltre la mia

totale disponibilità a sottopormi alla perizia di un vostro medico.

Ringraziandovi in

anticipo per la vostra collaborazione ed in attesa di ricevere un vostro

riscontro in merito, con l'occasione, vogliate gradire i miei migliori

saluti."

(Doc. I)

1.4. Nella

risposta di causa del 15 giugno 2005 l’UAI, confermando il contenuto della

decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso sulla base di un

parere del medico del servizio medico regionale dell’AI e argomentando come

segue:

" Egregio signor Presidente,

Egregi signori Giudici

d'Appello,

preso atto dell'allegato

ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione

medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare i

certificati medici del Dr. __________ sub. doc. A2, il certificato

medico del Dr. __________ sub. doc. A3, i certificati medici del Dr. __________

sub. doc. A4 nonché lo scritto indirizzato dal Dr. __________

all'Ufficio Al sub. doc. 36 incarto AI), l'Ufficio Al del Canton Ticino

ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un

peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.

Dall'annotazione medica

emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente

risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun

peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente

influsso sulla capacità lavorativa della stessa.

In effetti, il Dr. __________

del SMR dell'Al ha confermato che la capacità lavorativa della Signora RI 1 per

un'attività di tipo leggera può essere espletata nella misura del 70%, come già

precedentemente valutato dall'Ufficio Al del Canton Ticino; il dottore di cui

sopra ha altresì sottolineato come ulteriori accertamenti medici non siano

assolutamente necessari nel caso concreto.

Rilevato come, per il

resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate

in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a

richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale

postula l'integrale conferma.

Visto quanto sopra, si

chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata

e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

1.5. Con scritto

29 giugno 2005 l'insorgente si è sostanzialmente confermata nelle sue posizioni

ribadendo la sua richiesta di essere sottoposta ad una perizia medica (doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Siccome

dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in

vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.

25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e

poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si

basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione

contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel

presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°

gennaio 2003.

Applicabili sono pure le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a

revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

Per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Oggetto del

contendere è sapere se l'assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini,

Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi

Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito

da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Losanna

1985, pag. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,

Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pag. 316 e

s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.5. Nel caso in

esame l'insorgente contesta le conclusioni cui è giunta l'amministrazione sottolineando

la gravità dei dolori di cui è affetta e ribadendo sostanzialmente la richiesta

di effettuazione di una perizia medica (I, V).

Dagli atti risulta che RI 1 soffre di diverse patologie, ma principalmente di

dolori alla spalle, al torace, al collo e alle braccia. Emerge altresì che

l’amministrazione ha fondato la sua decisione di diniego del 22 aprile 2004

essenzialmente sul rapporto medico redatto in data 30 gennaio 2004 dal dott. __________,

internista e medico curante dell’assicurata. In tale rapporto il medico ha

posto come diagnosi invalidanti “dolori cervico-toracali cronici di probabile

origine osteo-muscolare” dal 2000 con frequenti acutizzazioni periodiche

dal 2000 e come diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa un diabete

di tipo II e ipertensione (doc. 15 atti AI). A tale rapporto erano pure

allegati certificati del 26 settembre 2003 e 8 aprile 2003 del dott. __________,

specialista in endocrinologia-diabetologia, e del 24 febbraio e 19 febbraio

2003 del dott. __________, cardiologo.

Nell’ambito

dell’opposizione interposta al provvedimento amministrativo (doc. AI 20), la

richiedente ha prodotto ulteriore documentazione, fra le quali un certificato

del 5 maggio 2004 nel quale il dott. __________ attesta la presenza di “una

sindrome panvertebrale cronica con generalizzazione dei dolori compatibili con

una sindrome fibromialgica”, e precisa che tali dolori sono poco

influenzabili dalle abituali terapie (doc. 20 atti AI). L’opponente ha pure versato

agli atti un certificato del 18 maggio 2004 stilato direttamente all’attenzione

dell’UAI dal dott. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie

reumatiche presso il quale RI 1 è in cura dal febbraio 2004, nel quale lo

specialista si pronuncia come segue:

" Certifico di aver visitato la signora RI 1 una prima

volta il 12.02.2004 e quindi di averla ricontrollata il 23.03.2004 ed un'ultima

volta il 26.04.2004, quando mi era stata inviata dal suo medico curante, dr. __________ di __________, per una valutazione

rematologica.

In considerazione dei

dati anamnestici e dei reperti clinici avevo posto le diagnosi di:

Diagnosi

1. Sindrome

panvertebrale cronica su:

- Leggere turbe

statiche.

- Probabili

alterazioni degenerative (non ho eseguito alcuna indagine radiologica).

- Insufficienza

muscolare.

- Tendenza alla generalizzazione dei dolori nel

senso di una sindrome fibromialgica.

Considerandi

2.

Sospetto per leggera

sindrome del tunnel carpale a dx.

3.

ITA trattata.

4.

DM tipo Il non

insulinodipendente.

Si tratta di

un'assicurata che lamenta già da molti anni dolori alla colonna vertebrale, per

i quali era già stata in cura dal dr. __________ negli anni '90. Presenta delle

discrete turbe statiche con verosimilmente delle alterazioni degenerative,

principalmente al passaggio lombosacrale. Nello stato clinico ho potuto

comunque rilevare un quadro algico assai diffuso, comprendente l'intera

muscolatura cervico-scapolare, paravertebrale e lombogluteale, nonché dolori di

carattere fibromialgico sul tronco ed alle estremità superiori (non vi sono

invece dolori tendomiotici alle estremità inferiori). Nello stato clinico

inoltre iniziale rizartrosi alla mano dx. Nessun segno per un'artropatia

infiammatoria sistemica.

Ci troviamo perciò di

fronte ad un quadro aIgico complesso, in parte spiegabile con le alterazioni

morfostrutturali sopra descritte, in parte però probabilmente di origine

somatoforme. L'assicurata presenta inoltre a problemi medico-internistici,

quali un diabete meIlito, un'ipertensione arteriosa ed una sospetta cardiopatia

non meglio definita.

Tutti questi problemi di

salute hanno negli ultimi anni contribuito ad un generale peggioramento delle

sue condizioni psico-fisiche, tanto che attualmente risulta essere assai

limitata nel suo lavoro di sarta (non è ad esempio in grado di restare a lungo

seduta nelle medesima ed inergonomica posizione per cucire).

La signora RI 1 desidera

ora inoltrare ricorso al rifiuto da parte vostra di riconoscerle un'incapacità

lavorativa e di conseguenza una rendita Al, almeno parziale. In considerazione

della cronicizzazione dei dolori e dell'impossibilità di riprendere il lavoro,

consiglio l'esecuzione di una visita peritale multidisciplinare al fine di

valutare globalmente il suo stato di salute e conseguentemente la sua residua

capacità lavorativa." (Doc. AI 20A)

L’UAI,

sulla base della presa di posizione del medico SMR dott. __________, ha quindi chiesto

al dott. __________ ulteriori specificazioni e al dott. __________ di allestire

un rapporto medico dettagliato. Nel suo rapporto del 28 giugno 2004 lo

specialista in reumatologia, ha attestato che l’assicurata è affetta da

" A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1.

Sindrome

panvertebrale cronica su:

- Leggere

turbe statiche.

- Probabili alterazioni degenerative (non

ho eseguito alcuna indagine

radiologica).

- Insufficienza

muscolare.

- Tendenza alla generalizzazione

dei dolori nel senso di una sindrome fibromialgica.

Diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1.

Sospetto per

leggera sindrome del tunnel carpale a dx.

2.

ITA trattata.

3.

DM tipo li non

insulinodipendente. (...)" (Doc. AI 24, pag. 1)

esprimendo

in seguito la seguente valutazione:

" (...)

B. Incapacità lavorativa medicalmente

giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale sarta:

Da quanto mi risulta

l'assicurata lavora quale sarta in proprio. Da parte mia non è mai stata

attestata alcuna incapacità lavorativa.

C. Domande

generali per il medico

1.

Lo stato di

salute dell'assicurata è

stazionario.

2.

La capacità lavorativa può essere

migliorata con provvedimenti sanitari? I trattamenti medicamentosi e fisioterapici finora

eseguiti hanno potuto influenzare solo parzialmente ed in modo passeggero i

suoi cronici dolori.

3.

Ritiene che

provvedimenti professionali siano indicati? No.

4.

L'assicurata ha

bisogno di mezzi ausiliari?

No.

5.

L'assicurata deve ricorrere all'aiuto

di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.

6.

Ritiene che un accertamento medico

supplementare sia Indicato?

Si. Come attestato nella lettera a voi inviatavi il 18.05.2004, in

considerazione del complesso quadro internistico­reumatologico presentato dalla

paziente consiglio l'esecuzione di una valutazione peritale multidisciplinare.

D. Dati medici

1.

Trattamento dal al : l'assicurata è

stata a me inviata per valutazione teumatologica dal suo medico curante, dr. __________

di __________, e da me, visitata una prima volta il 12.02.2004.

2.

Ultima

consultazione del 18.05.2004.

3.

Anamnesi

Vedi copia dei

rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.

4.

Disturbi

soggettivi

Vedi copia dei

rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.

5.

Constatazioni

Vedi copia dei

rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.

6.

Esami

specialistici

Vedi copia dei

rapporti inviati al dr. __________ il 16.02.2004 ed il 26.04.2004.

7.

Provvedimenti

terapeutici/prognosi

In occasione dell'ultimo controllo del 18.05.2004 avevo potuto

constatare un parziale miglioramento dei dolori dopo l'esecuzione di un

adeguato trattamento fisioterapico presso le __________. Si tratta molto

probabilmente però di un miglioramento solo passeggero. Avevo consigliato alla

paziente di continuare ad eseguire un regolare allenamento per mantenere una

buona tonicità muscolare (compliance?).

La prognosi a mio parere non è del tutto negativa, soprattutto in

considerazione delle sole patologie reumatologiche. Tenendo conto dei problemi

reumatologici sopra descritti ritengo che l'assicurata debba essere considerata

ancora almeno il 70% abile allo svolgimento del suo lavoro di sarta."

(Doc. AI 24, pag. 1-2)

e specificando nel relativo allegato quanto segue:

" Allegato al rapporto medico per la valutazione delle

capacità d'integrazione e del diritto alla

rendita

1.

Domande

sull'attività attuale

1.1

Che conseguenze

ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

I cronici dolori

lamentati dall'assicurata, sia all'intera colonna vertebrale che alle estremità

(nel senso di una leggera sindrome fibromialgica) influenzano solo parzialmente

la sua capacità lavorativa quale sarta, nella misura di circa il 30%. Questa

attività è perciò ancora esigibile, sebbene la paziente dovrebbe far molta

attenzione all'ergonomia sul lavoro, nonché cercare di evitare di restare

troppo a lungo nella medesima posizione, interponendo frequentemente delle

brevi pause.

Il rendimento quale sarta

è perciò da considerare leggermente limitato, di non oltre però il 30%.

2.

Domande su

possibili provvedimenti d'integrazione

2.1

Si può migliorare la capacità di lavoro

sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?

Mi è difficile rispondere

a questa domanda, non conoscendo nei dettagli il tipo di lavoro da lei svolto

(se lavora cioè con macchine da cucire o a mano). In linea teorica dovrebbe

essere comunque possibile garantire una capacità lavorativa di almeno il 70%

nell'attività di sarta. Tramite provvedimenti medico-sanitari dovrebbe essere

pure possibile migliore il suo stato fisico, soprattutto migliorare la tonicità

della muscolatura.

2.2

L'assicurata

è in grado di svolgere altre attività?

Sì. Sotto l'aspetto

puramente teorico ed in considerazione delle sole patologie reumatologiche,

ritengo che l'assicurata sarebbe ancora in grado di svolgere attività

lavorative medio-leggere, senza particolare carico per la colonna vertebrale e

che le permettano di cambiare frequentemente di posizione nella misura di circa

il 70-80%.

Non mi è possibile

affermare se le patologie internistiche di cui soffre possano influenzare

maggiormente la sua capacità lavorativa.

3.

Proposte,

altre domande.

Come già menzionato

precedentemente, ritengo opportuno sottoporre la paziente ad una valutazione

peritale multidisciplinare prima di prendere una definitiva decisione sulla sua

residua capacità lavorativa." (Doc. AI 24)

A tale rapporto medico il dott. __________ ha allegato

due certificati da lui personalmente redatti all’attenzione del dott. __________

il 16 febbraio e il 26 aprile 2004. Nel primo di questi lo specialista aveva

tra l’altro affermato:

" (...)

Anamnesi:

Si tratta di una paziente

che lamenta già da molti anni dolori alla colonna vertebrale. Ricordo a proposito

che nel 1999 era già stata inviata dal suo precedente medico curante, dr. __________

di __________, al dr. __________, reumatologo a __________, per una valutazione

specialistica. In un suo rapporto del 09.04.1990 era possibile leggere le

diagnosi di: "Sindrome lombospondilogena con scoliosi destroconvessa accentuata

a livello della bassa lombare e con una differenza di lunghezza della gamba dx

di - 12mm, osteocondrosi L5-S1, dorso piatto parzialmente fissato". La

paziente stessa conferma come i dolori alla colonna vertebrale siano stati anni

addietro più forti di ora; malgrado ciò i dolori sono ora abbastanza costanti

ed assai fastidiosi, soprattutto quando lavora diverse ore seduta alla macchina

da cucire (ricordo che la paziente lavora quale sarta in proprio).

I dolori più intensi sono

localizzati a livello toracico, sia in sede posteriore che anteriore (a causa

di dolori toracici atipici era pure già stata eseguita una valutazione

cardiologica, che comunque non aveva potuto evidenziare una sicura patologia

vascolare). Anni fa aveva avuto pure dolori lombogluteali a dx, per i quali era

pure stata valutata dal prof. __________, che non aveva trovato alcuna

indicazione chirurgica (non sono in possesso di suoi atti).

La paziente riferisce

inoltre di lamentare da qualche tempo fastidiosi dolori pure al tallone sx, non

dipendenti in genere dalla calzatura.

(...)

Sistema locomotore:

Colonna vertebrale con

scoliosi ad S, destroconvessa a livello lombare inferiore, appiattimento della

cifosi toracica. I movimenti dell'intero rachide sono di per sé abbastanza ben

conservati per la sua età e la sua costituzione, non particolarmente dolenti.

Lasègue e Lasègue invertito bilat. negativo.

È invece possibile

evocare una dolenzia abbastanza diffusa a livello cervico-scapolare,

paravertebrale e soprattutto lombogluteale bilat. (dolori particolarmente

intensi alla palpazione del passaggio lombosacrale).

È possibile evocare

dolori alla palpazione pure sulla regione anteriore del torace, nonché sulla

muscolatura d'entrambi gli avambracci.

Non vi sono dolori di

carattere fibromialgico alle estremità inferiori.

L'intero stato articolare

non presenta particolarità di rilievo, tutte le piccole e grosse­articolazioni

sono ben mobili ed indolenti. Sottolineo la presenza di una discreta dolenzia

alla palpazione della regione mediale del tallone sx.

(...)

Valutazione e

procedere:

La signora RI 1 presenta

una sindrome panvertebrale, la quale a mio parere non può solo venire spiegata

con le turbe statiche e le alterazioni degenerative sopra descritte. Molto

probabilmente si è ora instaurata una sindrome algica cronica (non è però

ancora possibile confermare la presenza di una sindrome fibromialgica). I suoi

dolori toracici sono molto probabilmente favoriti dalla sua professione di

sarta, dovendo lavorare per ore chinata sulla macchina da cucire.

(...)

Inabilità

lavorativa:

Da me non attestata.

Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che la paziente presenti una

capacità lavorativa valutabile attorno a circa il 70-80% per il suo lavoro

quale sarta." (Doc. AI 24C)

Nel successivo referto del 26 aprile 2004 il dott. __________,

posta come diagnosi una tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di

una sindrome fibromialgica, aveva affermato che “la paziente presenta comunque

una parziale fibromialgia, particolarmente accentuata sul tronco, motivo per il

quale le terapie convenzionali hanno di per sé poche possibilità di influenzare

completamente i disturbi”.

Dagli atti emerge inoltre che con scritto all’UAI del

19.

maggio 2005, il dott. __________ ha ancora precisato:

" (...)

Si tratta di

un'assicurata che presenta diverse patologie di carattere internistico e reumatologico,

le quali apparentemente non le permettono più di riprendere ad esercitare la

sua attività lavorativa quale sarta.

Si è da me ripresentata

il 17.05.2005 affermando di continuare a lamentare importanti diffusi dolori

all'intero sistema locomotore, particolarmente intensi però al torace ed alle

braccia, dolori che ben poco reagiscono alle terapie medicamentose e

fisioterapiche già più volte eseguite. Ricordo che l'anno scorso avevo

diagnosticato una sindrome panvertebrale cronica di origine multifattoriale,

con tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di uno sviluppo

fibromialgico. È possibile che i suoi dolori abbiano pure una componente

somatoforme. Non sono però in grado di valutare la presenza di un'evtl. patologia

psichiatrica che possa effettivamente influenzare la manifestazione dei dolori.

In considerazione della

complessità del caso consiglio l'esecuzione di una valutazione peritale

multidisciplinare, ad esempio presso il SAM." (Doc. AI 36)

Infine, nel suo certificato dell’11 maggio 2005 il

dott. __________ ha segnalato che la sua paziente aveva accusato un

peggioramento della sintomatologia muscolo-schelettrica, “di origine non

chiara” che le impedisce una ripresa lavorativa, ritenendo di conseguenza

auspicabile una ulteriore valutazione medica della paziente (doc. A/3).

2.6

Affinché un rapporto medico abbia valore

probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i

punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

2.7

Orbene, dal profilo reumatologico, a mente di questa

Corte la fattispecie, anche per quanto riguarda il giudizio sull'incapacità al

lavoro sotto tale aspetto, risulta essere stata adeguatamente e compiutamente

indagata tramite il rapporto specialistico del 28 giugno 2004 del dott. __________

(e relativi certificati, doc. 24 atti AI), al quale va senz'altro attribuita

piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale

(cfr. consid. 2.6), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori indagini.

Tuttavia,

le puntuali considerazioni espresse dal dott. __________ ("nello stato

clinico ho potuto comunque rilevare un quadro algido assai diffuso,

comprendente l’intera muscolatura cervico-scapolare, paravertebrale e

lombogluteale, nonché dolori di carattere fibromialgico sul tronco e alle

estremità superiori”, “ci troviamo perciò di fronte ad un quadro algico

complesso, in parte spiegabile con le alterazioni morfostrutturali sopra

descritte, in parte però probabilmente di origine somatoforme”, “ tutti questi

problemi di salute hanno negli ultimi anni contribuito ad un generale

peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche” - certificato 18 maggio

2004.

del dott. __________, doc. AI 20a-, “ la paziente presenta

comunque una parziale fibromialgia, particolarmente accentuata sul tronco,

motivo per il quale le terapie convenzionali hanno di per sé poche possibilità

di influenzare completamente i disturbi” – certificato del 26 aprile 2004,

doc. AI 24 -, “la signora RI 1 presenta una sindrome panvertebrale, la quale

a mio parere non può solo venir spiegata con turbe statiche e le alterazioni

degenerative sopra descritte. Molto probabilmente si è ora instaurata una

sindrome algica cronica” – certificato del 16 febbraio 2004, doc. AI 24c -,

“ ricordo che l’anno scorso avevo diagnosticato una sindrome panvertebrale

cronica di origine multifattoriale, con tendenza alla generalizzazione dei

dolori nel senso di uno sviluppo fibromialgico. Non sono però in grado di

valutare una presenza di un’ev. patologia psichiatrica che possa effettivamente

influenzare la manifestazione dei dolori” – scritto all’UAI del 19 maggio

2005, doc. AI 36), come pure i ripetuti inviti espressi dal medesimo sanitario ad

esperire una “visita peritale multidisciplinare al fine di valutare

globalmente il suo stato di salute” (certificato del 18 maggio 2004, doc.

AI 20a), “in considerazione della complessità del caso consiglio

l’esecuzione di una valutazione peritale multidisciplinare” (scritto

all’UAI del 19 maggio 2005, doc. AI 36) (cfr. anche nel rapporto del 28 giugno

2004.

e nel relativo allegato, doc. AI 24 e nello scritto del 19 maggio 2005

all’UAI, doc. AI 36), inviti più volte espressi anche dal dott. __________

(scritti 16 luglio 2004 e 11 maggio 2005 all’UAI, doc. AI 25, doc. A/3),

inducono a far ritenere che la fattispecie non sia stata accertata in maniera

completa.

Infatti,

come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001

in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la

dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott,

Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial,

1998.

pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme

(segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue

médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re

C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re

P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr.

MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27

maggio 2002 in re W., I 240/01).

Alla luce

delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde

addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed

in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad

un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta

esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno

2001.

in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio

2002.

in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA

10.

marzo

2003.

in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21

marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA

10.

ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui

l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine

psichiatrica).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi

all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti

di cui al considerando 2.7.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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