32.2005.85
domanda di revisione del diritto alla rendita respinta in assenza di una rilevante modifica dello stato valetudinario; assegno per grandi invalidi negato l'assicurata non necessitando dell'aiuto costa
31 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2005.85
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, TCA
Titolo:
domanda di revisione del diritto alla rendita respinta in assenza di una rilevante modifica dello stato valetudinario; assegno per grandi invalidi negato l'assicurata non necessitando dell'aiuto costante di terzi né di una sorveglianza personale
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 42 LAI
art. 9 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.85-86
rg/sc
Lugano
31 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
statuendo sui
ricorsi del 2 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
le decisioni
su opposizione del 3 maggio 2005 emanate da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia
di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, affetta da disturbi reumatologici e psichici, dal 1. gennaio 2002 beneficia
di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;
- in
esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata
nell’aprile 2003, per decisione 26 luglio 2004, confermata con decisione su opposizione
3 maggio 2005, l’Ufficio AI - non riscontrando, sulla base del rapporto peritale
SAM del 10 maggio 2004, una modifica dello stato valetudinario rispettivamente
della capacità al lavoro - ha negato un aumento della rendita in corso;
-
nel febbraio 2004 l’assicurata ha inoltre postulato l’assegnazione di un
assegno per grandi invalidi. Per decisione 26 maggio 2004, confermata con
decisione su opposizione 3 maggio 2005, l’Ufficio AI - rilevando, sulla scorta
di un’inchiesta domiciliare esperita nel luglio del medesimo anno, come
l’interessata non necessiti dell’aiuto costante di terzi per il compimento
degli atti ordinari della vita né di una sorveglianza personale - ha respinto
tale richiesta;
-
con distinti ricorsi 2 e 5 giugno 2005, l’assicurata, rappresentata da RA 1, si
aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento di entrambe le decisioni rese
il 3 maggio 2005 e postulando l’allestimento, in entrambi i casi, di un complemento
peritale. L’insorgente ritiene segnatamente non concludente la valutazione
peritale SAM posta alla base della decisione concernente il diritto alla rendita.
Essa adduce in sostanza di aver sottaciuto, in sede di perizia SAM, sia di aver
avuto un crollo psicologico nel corso del 2002 dopo aver saputo che suo figlio
era divenuto tossicodipendente, sia di aver in passato perso una bambina
primogenita (presumibilmente per morte bianca); circostanze, queste, a mente dell’assicurata
suscettibili di mettere in discussione le risultanze peritali e che rendono
quindi necessari ulteriori accertamenti psichiatrici a complemento della
valutazione SAM. Una più approfondita valutazione del suo stato psichico nel
senso sopra indicato consentirebbe pure, a mente dell’insorgente, di giungere a
diversa conclusione anche per quanto riguarda l’esame delle condizioni per beneficiare
di un assegno per grandi invalidi;
-
con le rispettive risposte di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione delle
impugnative e la conferma dei querelati provvedimenti, producendo al riguardo
delle annotazioni del medico responsabile SMR;
- nelle
more istruttorie il TCA si è rivolto all’Ufficio AI invitandolo a voler sottoporre
al SAM - rispettivamente allo psichiatra dr. __________ consultato in ambito
peritale - predette argomentazioni ricorsuali per una presa di posizione;
- con
scritto 5 dicembre 2005 - di cui si dirà meglio nel prosieguo - lo psichiatra
ha quindi illustrato i motivi per cui, anche se fosse stato a conoscenza dei
due surriferiti dati anamnestici, egli sarebbe arrivato “ancor più
facilmente” alla medesima conclusione contenuta nella valutazione peritale;
- in
merito a tale accertamento esperito dal TCA alle parti é stata data la facoltà
di presentare delle osservazioni;
- pendente
lite l’insorgente ha pure prodotto un rapporto medico relativo alla sua degenza
presso la Clinica __________ dal 17 al 29 ottobre 2005, il quale è stato di
seguito trasmesso all’amministrazione per una presa di posizione;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se
il grado d'invalidità - intesa, giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella sua
versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio
2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA) come incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio -
del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in
vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). Se viene inoltrata una
domanda di revisione, nella stessa si deve dimostrare che il grado d’invalidità
o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). L’art. 87 cpv.
4 OAI prescrive inoltre che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi
siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché
l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel cpv. 3. In caso
di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323; DTF 113
V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è
dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non basta che una
situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC
1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);
- secondo
l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. L'art. 37 OAI nella
versione valida dal 1° gennaio 2004 - che in buona parte corrisponde all’art.
36 OAI in vigore fino al 31 dicembre 2003 - distingue tre gradi di grande invalidità:
1) il grado elevato: quando il grande invalido necessita dell'aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato
richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale; 2) il grado
medio: quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita, oppure di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza
personale permanente rispettivamente di accompagnamento permanente nell’organizzare
la realtà quotidiana; 3) il grado lieve: quando il grande invalido, pur munito
di mezzi ausiliari, deve ricorrere in modo regolare e considerevole dell'aiuto
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure necessita di
sorveglianza personale continua permanente, oppure abbisogna in modo durevole,
di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità. L'assegno
di grado lieve è pure dato quando a causa di un grave danno agli organi sensori
o di una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i contatti sociali
con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e
considerevole, oppure ancora se è costretto a ricorrere ad un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Dal
1° gennaio 2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi invalidi
per adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi invalidi
(art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI)
sono stati soppressi e riuniti sotto un unico assegno per grandi invalidi ex
art. 42 LAI;
- in
concreto l’insorgente sostiene che il suo stato di salute psichica necessiti di
essere ulteriormente indagato. Come accennato, essa ritiene infatti che nell’esame
peritale SAM non si sia tenuto conto (perché da essa sottaciuti) di due
importanti elementi, ovvero di un crollo psicologico occorsole nel 2002 causa
la tossicodipendenza del figlio e della perdita di una bambina primogenita
(presumibilmente per morte bianca), elementi, questi, che sarebbero suscettibili
di mettere in discussione le conclusioni contenute nella valutazione SAM e che
se debitamente considerati condurrebbero ad una diversa valutazione del suo
diritto alla rendita ed all’assegno per grandi invalidi;
- alla
luce degli accertamenti eseguiti dal TCA nelle more della presente procedura,
l’argomento ricorsuale s’appalesa infondato per i motivi che seguono;
- rispondendo
al quesito del TCA, a sapere in che misura suddette circostanze, sottaciute
dall’assicurata in occasione della perizia SAM, giustifichino l’esperimento di
un’ulteriore indagine specialistica a complemento della precedente, il dr. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, che il SAM aveva a suo incaricato di esaminare la
componente psichica, con scritto 5 dicembre 2005 ha osservato:
"
Ho ricontrollato i miei
appunti fatti in occasione del consulto della paziente succitata e confermo che
la periziata non ha menzionato la perdita di un bambino e nemmeno la
tossicodipendenza del figlio.
Questo fatto non sorprende poiché la periziata era
soprattutto concentrata nella segnalazione della sintomatologia. Se fossi stato
a conoscenza di questi due elementi anamnestici la conclusione diagnostica
sarebbe stata identica. Il fatto di ricordarsi in un secondo tempo di questi
due dati anamnestici conferma soltanto la tendenza manipolativa del soggetto,
come del resto abbiamo potuto vedere in occasione dell'esame peritale.
La conclusione diagnostica e la valutazione dell'incapacità
lavorativa possono essere emessi quando sono raccolti dei sufficienti criteri.
In questo caso sono stati rilevati dei criteri diagnostici di un disturbo
dell'adattamento, ovverosia un disturbo soprattutto depressivo reattivo alla
difficile situazione socioeconomica con sviluppo di sintomi emotivi e
comportamentali insorti in seguito ai dolori reumatologici e al licenziamento.
Questa condizione ha un significato clinico quando si manifesta una
compromissione del funzionamento globale con la manifestazione di un disagio maggiore
del prevedibile ma che non soddisfa i criteri di un altro disturbo mentale. Ad
esempio bisogna fare la differenza rispetto al lutto per la perdita di una
persona cara, il quale può avere sintomi simili a quelli della depressione
maggiore o del disturbo di disadattamento, richiedendo spesso un'attenzione
medica, talvolta anche il trattamento per il dolore psichico e la tristezza. In
tal caso sintomi associati sono però considerati normali dallo stesso soggetto
che chiaramente segnala che sono causati da una perdita irreparabile. Il
disturbo depressivo maggiore invece viene differenziato dalla cosiddetta depressione
reattiva o disturbo del disadattamento poiché il vero depresso non è capace di
spiegare da dove proviene la sua malattia e spesso non la segnala in maniera
esplicita ma è il clinico che deve fare una lettura corretta dello status.
Fatti
I disturbi depressivi, nonché l'alterazione
dell'emotività o della condotta nell'ambito del disturbo dell'adattamento hanno
proprio la caratteristica di essere presentati in un maniera tipica mediante il
racconto delle sofferenze, delle ingiustizie subite e dei vari fattori
stressanti nonché con un equivalente somatoforme della loro inasprimibile
sofferenza.
Nel caso specifico in più è stata osservata una forma
isteriforme con una chiara tendenza di giustificare la propria incapacità
lavorativa con una grave malattia fisica senza poter oggettivare gli elementi
di supporto di un disturbo affettivo in forma di un disturbo depressivo maggiore.
In conclusione, se fossi a conoscenza di questi due
elementi anamnestici sottaciuti sarei arrivato ancora più facilmente alla
stessa conclusione emessa in occasione della valutazione peritale." (Doc.
XVIbis)
- orbene,
l’approfondita e dettagliata perizia SAM del 10 maggio 2004 (doc. AI 66) unitamente
alle succitate chiare e motivate considerazioni del dr. __________ del 5
dicembre 2005 - che indicano e ben motivano come in sostanza sia sul piano diagnostico
sia per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa i due nuovi
dati anamnestici nulla mutano alle conclusioni contenute nella precedente valutazione
peritale - permettono senz’altro di ritenere siccome provato, con il grado di
Considerandi
verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126
V 360), che l’attuale stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti
ad esso riconducibili, non sono tali, anche tenendo conto delle “nuove”
circostanze addotte nel gravame, da giustificare una modifica del diritto alla
rendita rispettivamente l’assegnazione di un assegno per grande invalido ai
sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata. Per il resto,
alla luce delle pertinenti e convincenti considerazioni espresse dal perito, la
critica sollevata dall’insorgente (cfr. osservazioni del 9 gennaio 2005; XVII)
all’indirizzo di quest’ultimo - che, nel rilevare sia in perizia che nello
scritto successivo una tendenza manipolativa dell’assicurata, avrebbe palesato
una mancanza di obiettività e peccato di semplicismo - non può che essere
considerata alla stregua di pura allegazione di parte non idonea a validamente
mettere in discussione la fedefacenza delle valutazioni espresse dallo
specialista. A fronte dell’approfondita e dettagliata valutazione peritale, non
può parimenti essere ritenuta decisiva ai fini del presente giudizio l’alquanto
breve rapporto 12 novembre 2005 dello psichiatra dr. __________, prodotto
pendente lite (doc. C), che riferisce peraltro dello stato di salute
dell’assicurata accertato durante la sua recente degenza presso la Clinica __________
in periodo (17-29 ottobre 2005) posteriore alla data d’emissione di entrambi i querelati
provvedimenti, i quali segnano di principio il limite temporale per la valutazione
giudiziale (sul punto DTF 130 V 140, 121 V 366);
-
di conseguenza le decisioni con cui l’Ufficio AI ha ritenuto non essere in
concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione della rendita
rispettivamente non siano date le premesse per l’erogazione di un assegno per
grandi invalidi meritano di essere tutelate, mentre i ricorsi devono essere respinti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I
ricorsi sono respinti.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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