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Decisione

32.2005.85

domanda di revisione del diritto alla rendita respinta in assenza di una rilevante modifica dello stato valetudinario; assegno per grandi invalidi negato l'assicurata non necessitando dell'aiuto costa

31 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi depressivi, nonché l'alterazione

dell'emotività o della condotta nell'ambito del disturbo dell'adattamento hanno

proprio la caratteristica di essere presentati in un maniera tipica mediante il

racconto delle sofferenze, delle ingiustizie subite e dei vari fattori

stressanti nonché con un equivalente somatoforme della loro inasprimibile

sofferenza.

Nel caso specifico in più è stata osservata una forma

isteriforme con una chiara tendenza di giustificare la propria incapacità

lavorativa con una grave malattia fisica senza poter oggettivare gli elementi

di supporto di un disturbo affettivo in forma di un disturbo depressivo maggiore.

In conclusione, se fossi a conoscenza di questi due

elementi anamnestici sottaciuti sarei arrivato ancora più facilmente alla

stessa conclusione emessa in occasione della valutazione peritale." (Doc.

XVIbis)

- orbene,

l’approfondita e dettagliata perizia SAM del 10 maggio 2004 (doc. AI 66) unitamente

alle succitate chiare e motivate considerazioni del dr. __________ del 5

dicembre 2005 - che indicano e ben motivano come in sostanza sia sul piano diagnostico

sia per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa i due nuovi

dati anamnestici nulla mutano alle conclusioni contenute nella precedente valutazione

peritale - permettono senz’altro di ritenere siccome provato, con il grado di

Considerandi

verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126

V 360), che l’attuale stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti

ad esso riconducibili, non sono tali, anche tenendo conto delle “nuove”

circostanze addotte nel gravame, da giustificare una modifica del diritto alla

rendita rispettivamente l’assegnazione di un assegno per grande invalido ai

sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata. Per il resto,

alla luce delle pertinenti e convincenti considerazioni espresse dal perito, la

critica sollevata dall’insorgente (cfr. osservazioni del 9 gennaio 2005; XVII)

all’indirizzo di quest’ultimo - che, nel rilevare sia in perizia che nello

scritto successivo una tendenza manipolativa dell’assicurata, avrebbe palesato

una mancanza di obiettività e peccato di semplicismo - non può che essere

considerata alla stregua di pura allegazione di parte non idonea a validamente

mettere in discussione la fedefacenza delle valutazioni espresse dallo

specialista. A fronte dell’approfondita e dettagliata valutazione peritale, non

può parimenti essere ritenuta decisiva ai fini del presente giudizio l’alquanto

breve rapporto 12 novembre 2005 dello psichiatra dr. __________, prodotto

pendente lite (doc. C), che riferisce peraltro dello stato di salute

dell’assicurata accertato durante la sua recente degenza presso la Clinica __________

in periodo (17-29 ottobre 2005) posteriore alla data d’emissione di entrambi i querelati

provvedimenti, i quali segnano di principio il limite temporale per la valutazione

giudiziale (sul punto DTF 130 V 140, 121 V 366);

-

di conseguenza le decisioni con cui l’Ufficio AI ha ritenuto non essere in

concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione della rendita

rispettivamente non siano date le premesse per l’erogazione di un assegno per

grandi invalidi meritano di essere tutelate, mentre i ricorsi devono essere respinti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- I

ricorsi sono respinti.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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