32.2005.87
Assicurato chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera e, limitatamente ad un determinato periodo di tempo, di beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore. Entrambe le richiest
30 marzo 2006Italiano85 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.87
Data decisione, Autorità:
30.03.2006, TCA
Titolo:
Assicurato chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera e, limitatamente ad un determinato periodo di tempo, di beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore. Entrambe le richieste sono state respinte a ragione dall'amministrazione.
CASO DI RIGORE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.87
cr/sc
Lugano
30 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale muratore, nel mese di aprile
1998 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una
riformazione professionale o di una rendita (doc. AI 1) in quanto affetto da “sindrome
lombare cronica lombospondilogena, poliartrosi alle mani e periartropatia
scapolo-omerale destra”, come attestato dal dr. __________ (doc. AI 3).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie
reumatologiche affidate l’una al dr. __________, l’altra al dr. __________, con
decisioni 4 luglio 2003 e 25 luglio 2003 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato,
ritenuto un grado d’invalidità del 43%, un quarto di rendita dal 1° marzo 1998
(doc. AI 81, 81a e 81b). Inoltre, con decisioni complementari 29 settembre 2003
l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità
quale caso di rigore per il periodo dal 1° marzo 1998 al 30 settembre 1998 e
dal 1° ottobre 2001 in poi,
mentre il caso di rigore è stato negato per il periodo compreso fra il 1° ottobre
1998 e il 30 settembre 2001 (doc. AI 102 e allegati).
1.2. Con
decisione su opposizione 4 maggio 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
5 settembre 2003 dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 - con la quale ha
contestato il calcolo del grado di invalidità (doc. AI 84) - ribadendo che,
conformemente a quanto stabilito dalla consulente in integrazione professionale
nel rapporto finale 20 maggio 2003, il grado di invalidità dell’assicurato è
del 44% (doc. AI 47).
Nella
stessa decisione su opposizione 4 maggio 2005 l’Ufficio AI ha per contro
parzialmente accolto l’opposizione 28 ottobre 2003 dell’assicurato, sempre
rappresentato dal RA 1 - relativa alla mancata attribuzione di una mezza
rendita quale caso di rigore per il periodo dal 1°ottobre 1998 al 28 febbraio
2001 (doc. AI 103) - concedendo all’interessato il diritto ad una mezza rendita
d’invalidità dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 e dal 1° gennaio 2000 al
28 febbraio 2001 (doc. AI 109).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dal RA
1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter
beneficiare di una rendita intera.
In
sede ricorsuale egli ha innanzitutto contestato la valutazione medica operata
dal dr. __________, rilevando quanto segue:
"
(...)
B. Determinazione del danno alla salute
1. L'Ufficio AI ha predisposto una
prima perizia reumatologica dal dr. __________, il quale considerando la
problematica lombare e l'incipiente disturbo alla spalla destra conclude con
una piena capacità lavorativa in attività leggere che tenga in considerazione
le seguenti limitazioni funzionali:
" La somma
delle alterazioni strutturali e funzionali dell'apparato locomotorio (con
particolare riferimento alla spalla destra ed alla colonna lombare) determina
un certo limite della caricabilità fisica del paziente. Egli è limitato in
particolare nell'effettuare lavori con le braccia sopra l'orizzontale, attività
possibili solo ad un ritmo rallentato con la necessità di fare delle pause
regolari (circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe poter evitare movimenti
ripetitivi con la spalla destra, in particolare in abduzione. Non può
effettuare lavori che richiedono la flessione/estensione della colonna lombare
in maniera ripetitiva (oltre 20 volte all'ora). Il paziente può invece alzare
pesi superiori a 15 kg fino all'altezza di un tavolo. Può
spostarsi su ogni tipo di terreno in maniera normale, anche su scale e terreni
sconnessi."
(rapporto 22.1.1999
pag. 7)
Dopo un peggioramento dello stato di salute,
in particolare in sede cervicale, l'assicurato ha presentato il risultato delle
indagini mediche che evidenziano un restringimento foraminale del 50% a livello
del segmento C5/C6 (v. nostro scritto 20.10.1999 all'Al, con il referto 28.7.99
del radiologo dr. __________), così come il referto 16.9.1999 del neurologo dr.
__________ in merito al problema alla mano sinistra:
" ... netto
rallentamento con deformazione del potenziale prossimale, sia motorio che
sensitivo, della conduzione sensitivo-motoria del nervo ulnare sinistro al
solco cubitale"
" ... incipiente
rallentamento della conduzione distale sensitivo-motoria anche per il nervo
mediano sinistro al polso"
(referto 16.9.1999 dr. __________).
Sulla base dei documenti medici prodotti e
del fatto che nel frattempo l'assicurato è stato operato dal dr. __________
alla spalla destra, l'Ufficio AI ha chiesto un complemento peritale al dr. __________,
il quale si è riconfermato nelle precedenti sue conclusioni, affermando in
sostanza che quanto fatto presente nel nostro scritto 20.10.1999 è già stato da
lui considerato nella precedente valutazione peritale (v. complemento peritale
3.3.2000). In realtà il dr. __________ nella perizia 22.1.199 parla unicamente
di una "lieve sindrome cervicovertebrale con/da osteocondrosi C5/6",
mentre come abbiamo visto il referto del dr. __________ segnala un restringimento
foraminale del 50% a livello del segmento C5/C6. Stesso discorso per il
problema alle mani: il dr. __________ nella perizia 22.1.1999 parlava di "iniziale
poliartrosi delle dita", mentre il dr. __________ nota un netto
rallentamento della conduzione sensitivo-motoria del nervo ulnare sinistro.
Il quadro clinico è quindi chiaramente
peggiorato rispetto alla prima perizia medica, ciò che il dr. __________
misconosce nel suo complemento 3.3.2000: d'altronde il dr. __________ non ha
ritenuto di dover peritare nuovamente l'assicurato, ma si è basato unicamente
sulla documentazione medica prodotta.
2. La seconda perizia
reumatologica è stata affidata dall'AI al reumatologo dr. __________, il quale
pure conclude con una totale capacità lavorativa in attività leggere, così come
nella professione di venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da
giardino e macchine agricole:
" L'assicurato
sarebbe abile al lavoro nella misura del 100%, ad un rendimento del 100%, a
partire da subito in un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg), che gli permette di cambiare spesso la posizione del
rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale; sono sconsigliabili attività monotone, che richiedono una posizione
statica della cervicale, movimenti ripetitivi di estensione della colonna
cervicale-dorsale, lavori da compiere al di sopra del piano orizzontale
utilizzando e caricando continuamente il braccio destro. Data la presenza di
una poliartrosi delle dita sono sconsigliabili lavori di precisione da svolgere
con le mani."
(perizia 19.4.2002 dr. __________,
pag. 10)
Rispetto alla precedente perizia del dr. __________
si notano quindi ulteriori limitazioni legate alla problematica cervicale e
alla poliartrosi alle mani:
- ora sono pure sconsigliati lavori
di precisione con le mani;
- il carico massimo è di 15 kg (per una persona di 86 kg di peso, che ha sempre svolto solo lavori pesanti, si
tratta in pratica dell'impossibilità di alzare pesi che prima del danno alla
salute risultavano addirittura molto leggeri!), mentre al momento della perizia
__________ tali pesi potevano ancora essere sollevati fino all'altezza di un
tavolo;
- sono sconsigliate
posizioni statiche della cervicale e movimenti ripetitivi di estensione della
cervicale-dorsale, mentre in precedenza queste controindicazioni erano limitate
al tratto lombare.
Si nota quindi un chiaro peggioramento dello
stato di salute e non si comprende come mai la capacità lavorativa in lavori
leggeri sia rimasta nella stessa percentuale. Inoltre il dr. __________ è
l'unico medico che ripete a più riprese che l'assicurato durante l'esame
clinico irrigidisce attivamente la muscolatura e impedisce così lo svolgersi di
alcuni test, quasi a voler insinuare atteggiamenti simulanti da parte
dell'assicurato.
Ci sorge il dubbio che il perito dr. __________
anche in questo caso sia stato particolarmente severo, visto che quasi sempre
nelle sue perizie giunge alle stesse conclusioni non favorevoli al peritando.
Considerando che l'Ufficio AI affida un numero sempre crescente di perizie
reumatologiche al dr. __________ sarebbe utile se codesto lodevole Tribunale
potesse ottenere dall'AI il totale annuo di perizie reumatologiche affidate ai
vari medici reumatologi, e le conclusioni di dette perizie, al fine di chiarire
il grado d'indipendenza e imparzialità dei periti.
PROVE: perizie del dr. __________
per altri assicurati patrocinati dal nostro __________ (a disposizione su
richiesta)
Oltre ai dubbi sovresposti, la perizia del
dr. __________ dovrebbe venir ritenuta non affidabile anche per diversi
ulteriori aspetti:
- Il perito ritiene che
l'interruzione dello stage presso la ditta __________ (vendita e riparazione di
macchinari agricoli) non sia giustificata a livello medico. Il dr. __________
non ha però posto al peritando nessuna domanda particolare sulle mansioni da
svolgere (per esempio lavori di precisione con le mani come lo smontaggio e il
rimontaggio di carburatori, catene e lame).
- Per quanto attiene ai
disturbi in sede cervicale il dr. __________ si limita a riportare le
considerazioni del dr. __________, al quale è stato chiesto di valutare il
dossier radiologico. Orbene il dr. __________ a proposito della RM alla colonna
cervicale del 20.9.2001 annota:
" Si rileva
una stenosi secondaria concentrica del canale spinale a livello C5-C6 dovuta
alla concomitanza di una discopatia osteocondrotica con reazioni
spondilofitiche dorsali con delle alterazioni degenerative e in parte
ipertrofiche delle articolazioni posteriori. Lo spazio epidurale è
completamente sfruttato e non vi è praticamente più liquido cerebrospinale
attorno al midollo spinale. Il midollo spinale non è però deformato e non
presenta alterazioni di segnale da riferire a mielopatie.
Discopatia anche C4-C5 con reazioni
spondilotiche più marcate verso destra ma dove il canale spinale rimane ampio.
Delle reazioni probabilmente uncartrotiche a livello C5-C6 causano un discreto
restringimento dei neuroforami di C6 da entrambi i lati, la tecnica, non
permette una valutazione più precisa ma le stenosi foraminali non dovrebbero
essere significative."
Il dr. __________, che ha eseguito la RM
in questione, nel suo rapporto del 21.9.2001 contenuto nell'incarto AI non esclude
invece una possibile compressione radicolare a livello C6:
" Leggera
spondilosi ed uncartrosi spazio C4-C5 senza compressione neurale. Marcata
spondilosi, uncartrosi e discreta protrusione medio-laterale sinistra con
restringimento dei forami di coniugazione più marcato a sinistra che a destra
con possibile compressione della radice C6 a sinistra. Restringimento
del canale osseo senza compressione del midollo spinale." (referto dr.
__________ RM 20.9.2001 colonna cervicale)
Dello stesso avviso pure il dr. __________ che ha
visitato l'assicurato in data 2.7.2002 e che ritiene indicato un intervento
chirurgico a livello C5-C6 al momento che i dolori dovessero divenire
insopportabili:
" Le RX del
rachide cervicale confermano una presenza di un restringimento del foramine
soprattutto C6 a destra e presenza di un'uncartrosi. La RM a sua volta conferma una discopatia C4-C5 e accentuata
in C5-C6 con una stenosi foraminale soprattutto a destra.
Lieve obliterazione dello spazio
subarachnoidale. (...) Sindrome cervicobrachialgica a destra per processi
degenerativi soprattutto in C5-C6 con una stenosi foraminale C6 a destra e possibile
irritazione radicolare C6."
(rapporto 4.7.2002 dr. __________)
- Per quanto attiene alla colonna
lombare il neurochirurgo dr. __________ ritiene impossibile un intervento
chirurgico viste le discopatie diffuse, mentre propone l'inserimento di un
catetere spinale con morfina in caso di eccessivi dolori. L'esame clinico
effettuato dal neurochirurgo conferma dunque una mobilità ridotta e dolente,
ipoestesia diffusa alla gamba destra, nonché riflessi molto deboli. Come in
tutti i precedenti esami effettuati presso i vari medici che hanno visitato in
passato l'assicurato, non è stata riscontrata la minima mancanza di
collaborazione, a differenza di quanto ripetutamente riportato dal dr. __________.
Fatti
I disturbi lombari sono quindi ben più invalidanti di quanto ritenuto dal
perito dr. __________.
3. Visto che il dr. __________ che
ha peritato l'assicurato nell'aprile 2002 lo ritiene abile al 100% in una
professione leggera, e considerando che invece il medico curante dr. __________
lo ha sempre ritenuto abile unicamente in ragione del 50%, abbiamo scritto al
neurochirurgo dr. __________, che lo aveva visitato nel luglio 2002, chiedendogli
di esprimersi in merito alla capacità lavorativa in un'attività cosiddetta
leggera:
" Trattasi
di un paziente che lamenta da diversi anni dolori cervicali e alla spalla
destra. Nel 1999 ha avuto luogo un intervento artroscopico
della spalla destra in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Il
paziente lamenta inoltre dolori lombari da molti anni con irradiazione alla
gamba destra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche e notturne.
Il paziente era attivo come muratore e a
causa di questi fastidi ha avuto luogo una riqualifica professionale che il
paziente ha portato a termine. In seguito ha dovuto sospendere la nuova
attività a causa dei forti dolori cervicali e alla spalla. Il paziente risulta
inabile al lavoro dal 2001.
In base all'esame clinico e tenendo conto
della situazione neuroradiologica che conferma a livello cervicale importanti
discopatie C4/5 e C5/6 e a livello lombare presenza di discopatie
plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei
livelli L4/5 e L5/S1 ritengo che in effetti ci sia un'abilità lavorativa
ridotta di almeno il 50%.
Tenendo inoltre conto della relativa stenosi
del canale spinale nei livelli L4/5 e L5/S1, si può prospettare che in un
prossimo futuro la situazione andrà progressivamente peggiorando..
Al momento attuale, vale a dire luglio del
2002, il paziente presentava a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa
definitiva di almeno il 50%."
(rapporto 21.11.2003 dr. __________)
Nella sua risposta 21.11.03 il dr. __________
afferma che l'assicurato è stato convenientemente riformato in una professione
adatta, che comunque ha dovuto interrompere per ragioni di salute, e lo reputa
inabile in modo duraturo al 50%.
L'assicurato in realtà non ha portato a
termine nessuna riqualifica professionale, ma questa erronea affermazione del
dr. __________ avvalora proprio la sua conclusione: nonostante un lavoro adatto
alla sua salute non si può esigere un'attività lavorativa superiore al 50%.
Inoltre un nuovo esame diagnostico alla
colonna lombare eseguito presso l'__________ il 16.6.2004 ha posto in evidenza
una riduzione degli interspazi vertebrali ora a tutti i livelli.
PROVA: rapporto 21.11.2003 dr. __________
(all. D)
referto 21.6.2004 dr. __________ (all. E)
L'Ufficio AI in tutta risposta alle
osservazioni presentate in sede d'opposizione ribadisce tramite il dr. __________
del Servizio medico regionale la correttezza della perizia del dr. __________
rimarcando semplicemente che si tratta della stessa manifestazione espressa con
termini diversi dal dr. __________ e dal dr. __________. Il dr. __________
nelle sue annotazioni 17.11.2004 non giustifica però come mai la capacità
lavorativa stimata dal dr. __________ sia rimasta invariata nonostante lo stato
di salute nettamente peggiorato tra la perizia del dr. __________ e quella del
dr. __________ e nonostante le aumentate limitazioni funzionali (come riferito
al punto 2.2). Al dr. __________ non si può inoltre rimproverare di esprimersi
in dubbio a favore del proprio paziente, visto che l'ha visitato un'unica volta
nel luglio del 2002. Si tratta di un indubbio esperto neurochirurgo, la cui
valutazione non può essere parificata a quella del medico di famiglia, e che
deve dunque essere ritenuta per lo meno idonea ad inficiare il giudizio del
perito dell'AI e a giustificare l'allestimento di una perizia giudiziaria.
4. Mentre era lungamente pendente
la procedura d'opposizione, l'assicurato si è iscritto in ragione del 50%
all'assicurazione disoccupazione per dei lavori leggeri. Per verificare la sua
idoneità al lavoro e valutare quali impieghi di lavoro ricercare, l'assicurato
è stato inviato al __________ di __________ per uno stage di osservazione. Il
rapporto 26.2.2004 di questo breve periodo di osservazione pratica è chiaro: non
si riesce ad intravedere una possibile integrazione lavorativa, viste le
numerose e pesanti limitazioni funzionali.
" Da quanto
emerso durante il periodo di accertamento presso il nostro centro, esprimiamo
la nostra preoccupazione per la possibilità di un reinserimento professionale
del signor RI 1.
L'impegno manifestato e l'atteggiamento
corretto non ci hanno indotto a rilevare comportamento depressivi o
rivendicativi per la sua situazione.
Le attività lavorative a lui proposte sono
quelle effettuate nel nostro centro da persone inabili al lavoro che possono
svolgere solo compiti leggeri e che devono alternare le posizioni seduto in
piedi. Viste le difficoltà emerse nel reggere questo tipo di attività e la
produttività richiesta dal centro (paragonata circa al 70% di una attività
produttiva al 100% nel normale mercato del lavoro) nel caso in cui questa
situazione fisica rimanga immutata o possa peggiorare vediamo difficile una sua
possibile integrazione lavorativa sia nel normale mercato del lavoro che in un
centro lavorativo semi protetto come il nostro." (rapporto d'osservazione 26.2.2004)
5. Visto quanto sopra si ritiene
provato con la verosimiglianza preponderante richiesta nell'ambito delle
assicurazioni sociali che la conclusione della perizia del dr. __________ sulla
quale si è basato l'ufficio AI è da ritenersi inaffidabile e che l'assicurato è
da considerarsi inabile al lavoro al 50% anche per lavori leggeri. Tutt'al più,
se codesto lodevole Tribunale non dovesse giungere ad un chiaro convincimento
riguardo alla capacità lavorativa residua dell'assicurato, viene richiesto
l'allestimento di una perizia pluridisciplinare giudiziaria.” (Doc. III)
Nel
ricorso l’assicurato ha inoltre contestato il salario da valido ritenuto
dall’amministrazione, rilevando:
"
(…)
Con il nostro scritto 7.6.2000 indirizzato
all'AI, già avevamo sollevato delle perplessità sul calcolo del salario
percepito prima del danno alla salute. In effetti nel questionario del datore
di lavoro per l'AI del 5.6.1998, la ditta __________ annotava un salario orario
di fr. 24.10, precisando però in un altro punto del questionario che valeva il
Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia. L'annuncio d'infortunio __________
del 24.3.1997 riportava invece uno stipendio orario di fr. 25.25. L'Ufficio AI
ha quindi chiesto alla ditta __________, che è subentrata alla ditta __________,
di pronunciarsi sui dati salariali di cui sopra, apparentemente in contrasto
tra di loro. La risposta 11.9.2000 del datore di lavoro è chiara: nel 1997 lo
stipendio orario era di fr. 24.25. Quindi il datore di lavoro deve
verosimilmente essere incorso in un errore di battitura nel riempire l'annuncio
d'infortunio __________ (fr. 25.25 al posto di 24.25), mentre non aveva
aggiornato il salario nel questionario per l'AI (fr. 24.10 era il salario nel
1995).
PROVA: risposta 11.9.2000 della __________
(all. G)
Lo stipendio da valido nel 1997 e
verosimilmente anche nel 1998, anno d'inizio del diritto alla rendita e quindi
secondo la giurisprudenza momento che fa stato per il raffronto dei redditi,
risulta quindi essere di fr. 64'383 secondo il calcolo seguente:
24.25 X 2152 ORE ANNUE = 52'186.--
+
1'565.60 (3% feste
infrasettimanali)
53'751.60
+
5'697.65 (10.6 %
vacanze)
59'449.25
+
4'934.30 (8.3 %
tredicesima)
64'383.55” (Doc. III)
Per
quel che concerne il reddito da invalido, fondandosi su uno studio dell’ex
consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI ed economista __________,
l’assicurato ha evidenziato quanto segue:
" (…)
2.9. Riassumendo: dallo studio __________
risulta che l'unico dato statistico in grado di fornire un reddito attendibile
per assicurati in grado di svolgere solo attività leggere è il valore del primo
quartile ridotto del 10%. Ovviamente ciò non impedisce all'amministrazione di
esaminare di caso in caso se il salario così calcolato corrisponda veramente a
quanto l'assicurato è in grado di guadagnare o se, in un caso concreto, il
salario è superiore.
2.10. Se il TCA non dovesse però seguire
le conclusioni dello studio __________ ma confermare la sua giurisprudenza,
secondo la quale bisogna basarsi sul valore della mediana, si contesta che con
un coefficiente di riduzione del 10%, stabilito dal TFA nella sentenza 138/96,
sia possibile tenere in debita considerazione le ripercussioni salariali dovute
dal poter svolgere solo lavori leggeri.
Come esposto poc'anzi infatti il valore
della mediana ridotto del 10% non si avvicina neppure lontanamente a quanto gli
assicurati sono in grado di guadagnare effettivamente in attività leggere (vedi
anche tabella 6 dello studio __________).
A conclusioni simili è giunto a suo tempo
anche __________, allora consulente in integrazione professionale dell'UAI di
Bellinzona. Egli, anche a nome dei suoi colleghi, in risposta ad una specifica
questione postagli dal TCA (inc. TCA 32.98.0038, STCA 27.10.1999 in parte
pubblicata in SVR 2000, IV 21), rimarcava che per le attività leggere si
dovrebbe ridurre il dato statistico della mediana di almeno il 20%:
" Nel caso in
esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui
redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive. Le relative
tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono
ripetitive e semplici senza tener conto del fattore 'leggero", importante
e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.
(...)
Per le lacune del dato statistico e per
correttezza nei confronti del portatore di andicap, riteniamo giusto applicare
un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina
alle realtà di guadagno da invalido in lavori semplici, ripetitivi, non
qualificati e leggeri."
Secondo i consulenti in integrazione dell'AI
quindi una riduzione di almeno il 20% sul valore della mediana terrebbe conto
in parte che per lavori leggeri i salari versati sono nettamente inferiori
rispetto alla media settoriale. La mediana RSS (su 13 mensilità e aggiornata a
41.8 ore di lavoro settimanale) ammontava nel 2000 a Fr. 3'884, ridotta del 20% a Fr. 3'107. La mediana dei
salari CCL nei settori leggeri ammontava a Fr. 2'856. Solo con una riduzione
del 20% la mediana RSS rappresenta quindi un dato, se non accettabile, per lo
meno non completamente irrealistico.
Basarsi per il calcolo del salario ipotetico
sul valore della mediana diminuito del 10% soltanto significherebbe pertanto
stabilire arbitrariamente il salario di riferimento per il confronto dei
redditi, violando il principio di base secondo il quale occorre calcolare con
la maggior precisione possibile il grado di invalidità.
2.11. Ora, sempre partendo dal
presupposto che il TCA non volesse seguire le argomentazioni dello studio __________
ma ribadisse la validità della mediana RSS, se per tenere in considerazione le
limitazioni salariali dovute al fatto di poter svolgere solo attività leggere
occorre applicare una riduzione almeno del 20% sulla mediana RSS, allora non è
possibile con il coefficiente di riduzione massimo del 25% fissato dal TFA
nella decisione 126 V 75 (senza per altro fornire una motivazione convincente
per tale limite) tenere in debita considerazione altre limitazioni imposte
dallo stato di salute ed eventuali ulteriori fattori personali. Non si vede
infatti come si possa operare una distinzione particolareggiata da caso a caso
come auspica il TFA nella sentenza citata, restando unicamente un margine di
manovra esiguo del 5% per tener conto delle altre circostanze specifiche
dell'assicurato.
Occorre sottolineare che anche con un
coefficiente di riduzione superiore al 25% non vi sarebbero rischi di arbitrio,
dal momento che l'amministrazione - e il giudice in caso di ricorso - devono
comunque giustificare la riduzione apportata e il pericolo dell'arbitrio rimane
pertanto limitato (U. Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der
Invaliditätsschätzung, in: Rechtsfragen der Invalidität in der
Sozialversicherung, St.Gallen 1999, pag. 22: "Als Regel hat sich ein
Abzug von 25% vom statistischen Durchschnittswert herauskristallisiert. Abweichungen davon nach oben oder nach unten
drängen sich auf, sofern und soweit die im Einzelfall gegebene erwerblich
relevante Beeinträchtigung dazu Anlass gibt.").
2.12. Riassumendo: la categoria 4 delle
tabelle RSS riporta i salari medi solamente in attività semplici e ripetitive,
le quali non sono forzatamente di tipo leggero (vi rientrano per esempio lavori
non qualificati e ripetitivi di manovalanza nell'edilizia e nella metallurgia).
A causa di questo fattore il dato statistico della mediana non si avvicina
neppure lontanamente, anche dopo la riduzione del 10% permessa dal TFA, a
quanto gli assicurati guadagnano effettivamente in attività leggere. Si propone
pertanto di partire dal dato statistico del primo quartile ridotto
sistematicamente del 10%, così da ottenere un salario che rispecchi in modo
attendibile la realtà salariale degli assicurati. Il valore così ottenuto potrà
poi nuovamente venir ridimensionato in considerazione delle circostanze
particolari del caso concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione
del 25% come stabilito dalla giurisprudenza.
2.13 Nella fattispecie ciò significa
che per il calcolo del salario da invalido occorre basarsi sul valore
statistico del primo quartile per la regione Ticino, anno 1998, e ridurlo del
10%. Per il 1998 l'Ufficio federale di statistica ha però
pubblicato, a quanto ci consta, unicamente i dati riferiti alle grosse regioni
per i settori pubblico e privato congiunti (tabella TA13), mentre i dati
riguardanti i salari nel settore privato sono stati pubblicati unicamente per
l'insieme del paese (tabella TA6). Facendo però un confronto tra il dato del 1
° quartile (fr. 3'664) riportato nella tabella TA6 (livello 4, uomini, settore
privato, totale a livello svizzero) e il corrispettivo dato della tabella TA13
(fr. 3'741, per il settore pubblico e privato), si può dedurre che il settore
privato presenta dei salari nel primo quartile inferiori del 2% rispetto alla
media tra impieghi pubblici e privati. Quindi prendendo il dato del 1°
quartile, livello 4, uomini, regione Ticino, di fr. 3'060 e riducendolo del 2%,
giungiamo al risultato di fr. 2'999.
Questo dato va poi ricalcolato su 41.8 ore
settimanali e ridotto del 10% per lavori leggeri. Per un lavoro svolto a tempo
pieno e senza ulteriori riduzioni della capacità lavorativa, del rendimento e
della situazione personale, il salario da invalido nel 1998 va quindi calcolato
nel modo seguente:
fr. 2’999 : 40 h x 41.8 h x 12 ./.
10% = fr. 33'846
3. L'importo ottenuto al punto
precedente va poi ulteriormente ridotto seguendo i dettami della consolidata
giurisprudenza.
Nel caso di specie, viste le importanti
limitazioni funzionali descritte al punto B e il fatto che la consulente in
integrazione professionale dell'AI aveva ampiamente giustificato l'utilizzo del
coefficiente massimo di riduzione del 25%, se non si dovesse dar seguito alla
conclusione del medico curante e del neurochirurgo dr. __________ che ritengono
l'assicurato inabile al 50% anche per lavori leggeri, il salario ipotetico da
invalido sarebbe di fr. 25'384.
Confrontando questo dato col reddito perso
di fr. 64'383 risulta un grado d'invalidità del 60.57%.
4. Se invece si riconosce che
l'assicurato risulta inabile per lavori leggeri al 50% come ampiamente
dimostrato al punto B, il salario ipotetico da invalido di fr. 25'384 va
ulteriormente ridotto della metà (fr. 12'692) e dal confronto dei
redditi si giunge ad un grado d'invalidità del 80.28%.” (Doc. III)
Infine,
l’assicurato ha contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita quale
caso di rigore relativamente all’anno 1999, osservando:
" (…)
Ci si chiede comunque come mai
l'amministrazione abbia impiegato più di 18 mesi per rispondere almeno alla
questione riguardante il caso di rigore, tanto più che nell'opposizione
28.10.2003 è stato chiesto espressamente di disgiungere la trattazione delle
due opposizioni. In effetti ritenevamo che la questione della determinazione
del grado d'invalidità potesse anche comportare l'allestimento di nuove perizie
mediche o ulteriori accertamenti economici e quindi necessitare di più tempo
per la sua trattazione, visto che in caso di perizie mediche ai tempi di
valutazione dell'amministrazione vanno aggiunti i tempi di attesa prima di
venir convocati dal perito e i tempi di elaborazione della perizia stessa. La
questione invece del caso di rigore concerne questioni di calcolo che spettano
esclusivamente all'amministrazione e quindi un lasso di tempo di 18 mesi non è
conforme al principio di celerità previsto dall'art. 52 cpv. 2 LPGA. Tanto più
che la questione del caso di rigore è di estrema importanza e deve essere
trattata prioritariamente poiché un suo riconoscimento permette all'assicurato
di poter richiedere anche la
Prestazione complementare alla
rendita AI, e quindi far fronte alla copertura del proprio fabbisogno vitale
(art. 2c lett. a LPC nella versione in vigore fino al 31.12.2003, che prevedeva
il diritto alla prestazione complementare solo per i beneficiari di almeno una
mezza rendita d'invalidità).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 bis LAI (nella
versione in vigore fino al 31.12.2003) il diritto alla mezza rendita nasce
nonostante un grado d'invalidità superiore al 40% ma inferiore al 50% anche nei
casi di rigore. L'art. 28bis cpv. 1 OAI (sempre nella versione valida fino al
31.12.2003) stabilisce che è dato caso di rigore se le spese riconosciute dalla
LPC superano i redditi determinanti secondo le prescrizioni valide per il
calcolo PC, applicando le aliquote massime federali.
L'Ufficio AI ha quindi giustamente rivisto
le precedenti tabelle di calcolo e ha computato solo i redditi di cui
l'assicurato effettivamente dispone o ha percepito. Sono quindi state
rettificate le posizioni riguardanti le indennità di malattia ottenute
dall'assicurazione __________, computando solo la parte che l'assicurato non ha
dovuto restituire a seguito del riconoscimento della rendita AI.
Nell'opposizione si è però fatto presente
che l'assicurato deve provvedere al mantenimento della moglie domiciliata in __________
per la quale non riceve neppure una rendita completiva d'invalidità, visto che
la stessa non ha mai pagato un anno intero di contributi AVS/AI e non ha il
domicilio e la dimora abituale in Svizzera, ma vi soggiorna solo
temporaneamente quando viene a trovare il marito (vedi art. 34 cpv. 1 LAI,
nella versione valida dall'1.1.1997, abrogata all'1.1.2004).
Il contributo ai sensi dell'art. 163 CC va
quindi inserito come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b cpv. 3 lett. e
LPC, come prevede la sentenza 30.6.1999 del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone San Gallo pubblicata in SVR 2000 IV 24:
" Die vom Bundesamt für
Sozialversicherung herausgegebene Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur
AHV und IV (WEL) verzichtet in Rz 2029 f.f auf die gemeinsame Berechnung der Bedürfnisgrenze
bei Ehepaaren, von denen ein Gatte sich wie vorliegend längere Zeit im Ausland
aufhält, aber nicht als getrennt gelten kann. Vielmehr fällt bei der
EL-Berechnung neben dem abwesenden - Ehegatten auch ein abwesendes Kind ausser
Betracht. Die Anwendung der Berechnungsweise für Alleinstehende für den in der
Schweiz bleibenden Ehegatten führt aber sachgerecht zur Ergänzung, dass bei
isolierter Betrachtungsweise immerhin die familienrechtlichen
Unterhaltsleistungen für die abwesenden Familienmitglieder angerechnet werden
müssen (Rz 2031 WEL). (...) Denn sonst würde die massgebenden Einkommens- und
Bedürfnisgrenze nicht nach den wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen
ermittelt. (cons. 1)
Wie die erwähnte WEL in Rz 2031 bestätigt,
ist es bei ungetrennter Ehe rechtlich nur zulässig, eine Berechnung für
Alleinstehende anzuwenden, wenn gleichzeitig eine Ausgleichsmöglichkeit über
anerkennungsfähige Ausgaben unter dem Titel familienrechtlicher
Unterhaltsleistungen vorgesehen wird. (cons. 3)"
L'assicurato è entrato in Svizzera nel 1984
e da allora vi ha sempre lavorato fino al sopraggiungere del danno alla salute.
Grazie alle entrate del suo lavoro ha potuto mantenere la propria famiglia in __________
(moglie e figlia nata nel __________), le quali venivano di quando in quando a
trovare l'assicurato in Svizzera rispettivamente l'assicurato vi si recava una
o due volte al mese. L'assicurato garantiva col proprio lavoro il mantenimento
della propria famiglia e pertanto anche ora che è beneficiario di una rendita
d'invalidità bisogna considerare nel calcolo del caso di rigore la spesa del
mantenimento della moglie domiciliata in __________.
Un importo preciso non è stato inserito nel
formulario per la richiesta del caso di rigore, in quanto si è pensato che in
simili casi la Cassa di compensazione AVS rispettivamente
l'Ufficio AI prevedesse degli importi forfetari validi per il mantenimento dei
congiunti nei rispettivi Stati esteri.
Visto che l'Ufficio AI non si è
assolutamente pronunciato sulla questione specifica, ma si è limitato a
rifiutare il caso di rigore per l'anno 1999 senza motivazione alcuna, si chiede
che codesto lodevole Tribunale precisi e completi la giurisprudenza
sopraccitata stabilendo un importo forfetario valido per il mantenimento dei
congiunti domiciliati in __________. Importo che dovrà poi venir computato
quale spesa riconosciuta ai sensi della LPC, permettendo quindi all'assicurato
di poter beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore per l'anno 1999,
nel caso in cui codesto lodevole Tribunale non volesse riconoscere un grado
d'invalidità superiore come richiesto ai punti precedenti." (Doc. III)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. VI).
1.5. In
data 5 agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato, vista la risposta di
causa dell’amministrazione, ha comunicato al TCA di rinunciare a formulare
nuove osservazioni e presentare nuovi mezzi di prova, limitandosi a confermare
il contenuto dell’atto ricorsuale (cfr. doc. VIII).
1.6. Pendente
causa il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di produrre l’incarto della Cassa __________
relativo all’esame del caso di rigore (doc. XII). In data 20 marzo 2006
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. XIV).
1.7. Il
TCA ha inoltre chiesto all’assicurato di produrre la documentazione attestante
l’asserito onere di mantenimento nei confronti della moglie residente in __________
(doc. XIII). Il rappresentante dell’assicurato ha risposto con scritto datato
24 marzo 2006 (doc. XV), che è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVI)
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da
questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la
nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere da una parte se l’insorgente ha diritto ad una rendita
intera e, dall’altra, se deve essergli riconosciuto il diritto ad una mezza
rendita quale caso di rigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e
il 31 dicembre 1999.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una prima perizia
reumatologica affidata dall’Ufficio AI al dr. __________, FMH in fisiatria e
riabilitazione, specialista in reumatologia. Nel rapporto 22 gennaio 1999 il perito,
sulla base degli atti contenuti nell’incarto, del rapporto 15
dicembre 1998 dell’ortopedico dr. __________, delle dichiarazioni del paziente
nonché delle sue constatazioni cliniche del 20 gennaio 1999, come pure del
dossier radiologico in possesso del paziente e delle radiografie effettuate
dallo stesso perito, ha posto la diagnosi di “lieve sindrome lombovertebrale
cronica e recidivante con/da turbe statiche (rachide tendenzialmente piatto),
disturbo d’assimilazione del passaggio lombosacrale con probabile
lombalizzazione di S1 e disco abortivo S1/2, alterazioni degenerative (iniziale
osteocondrosi L4/5 e L5/S1 con spondilartrosi bilaterale); lieve sindrome
cervicovertebrale con/da osteocondrosi C5/6; periartropatia omero-scapolare
tendinotica cronica a destra con sindrome d’attrito sottoacromiale in presenza
di segni degenerativi della cuffia dei rotatori; iniziale poliartrosi delle
dita; sovrappeso” (doc. AI 15 pag. 6).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato
quanto segue:
"
(...)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN
PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE
SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente riferisce di una sindrome algica
all'apparato locomotorio con particolare riferimento a dolori alla spalla
destra ed alla colonna lombare, presenti da circa 3 anni, insorti in parte in
seguito ad una apparentemente banale traumatizzazione (2 contusioni lombari
nel 1996 e nel 1997).
Gli accertamenti effettuati nel frattempo hanno escluso
alterazioni post-traumatiche di rilievo. Sono invece state messe in evidenza
delle patologie morfologiche di origine degenerativa con una tendopatia alla
spalla destra che coinvolge il muscolo sottoscapolare (MRI dicembre 1998, vedi
punto 3.4.), rispettivamente discopatie lombari ed alterazioni
spondilartrotiche come documentate in una serie di radiografie della colonna
lombare tra il 1996 ed oggi.
A queste ultime si associa una variante congenita con 6
vertebre di configurazione lombare in presenza di una lombalizzazione di S1
(prima vertebra dell'osso sacro). Infine si trovano i criteri morfologici di
uno stato da Morbo di Scheuermann, affezione che si verifica durante
l'adolescenza e che è all'origine delle presenti alterazioni statiche della
colonna vertebrale con un appiattimento delle curvature fisiologiche.
Attualmente vi è il quadro clinico di una ulteriore
irritazione della cuffia dei rotatori alla spalla destra con dolori in fase
terminale dell'elevazione e della rotazione interna, senza che i movimenti
siano particolarmente limitati. A tale proposito si verifica una certa
discrepanza tra il raggio di mobilità dimostrato dal paziente su specifica
richiesta (quando tocca appena la zona gluteale a destra senza riuscire a
portare la mano sulla zona lombare) con quanto dimostrato in attimi di
distrazione quando mi indica con lo stesso braccio destro senza alcun segno di
disagio la zona toracolombare, portando la mano destra quindi sulla schiena.
Al livello lombare si nota un certo irrigidimento della
mobilità con dolori dichiarati nei movimenti in tutte le direzioni. Non vi sono
però i segni di una sofferenza vertebrale maggiore, essendo la sindrome
vertebrale del tutto contenuta. Mancano segni di una compressione radicolare o
di un'instabilità segmentale.
Alle mani si notano iniziali alterazioni artrosiche che
coinvolgono le articolazioni interfalangeali prossimali e distali senza
sensibile limite funzionale. La documentazione radiologica conferma il quadro
al livello delle articolazioni interfalangeali distali. Risultano invece di
aspetto normale quelle prossimali.
La somma delle alterazioni strutturali e funzionali
dell'apparato locomotorio (con particolare riferimento alla spalla destra ed
alla colonna lombare) determina un certo limite della caricabilità fisica del
paziente. Egli è limitato in particolare nell'effettuare lavori con le braccia
sopra l'orizzontale, attività possibili solo ad un ritmo rallentato con la
necessità di fare delle pause regolari (circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe
poter evitare movimenti ripetitivi con la spalla destra, in particolare in
abduzione. Non può effettuare lavori che richiedono la flessione/estensione
della colonna lombare in maniera ripetitiva (oltre 20 volte all'ora). Il
paziente può invece alzare pesi superiori a 15 kg fino all'altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni
tipo di terreno in maniera normale, anche su scale e terreni sconnessi.
Tenendo conto di questi limiti ritengo il paziente
quindi abile al lavoro nella professione di muratore nella misura massima del
60%. Trattandosi di alterazioni strutturali e/o funzionali prevalentemente
irreversibili questa valutazione è probabilmente definitiva.
Basandomi sugli atti a disposizione la riduzione della
capacità lavorativa nella misura proposta è avvenuta a partire dall'aprile del
1997 (al momento della chiusura dell'infortunio del 24.03.1997 da parte della __________).
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO
Le misure terapeutiche intraprese finora sono state
senz'altro adeguate. Il paziente ha ricevuto un'istruzione per un programma
appropriato di esercizi di ginnastica per la colonna lombare, da effettuare con
una certa costanza, preferibilmente in combinazione ad un calo ponderale con un
rinforzo della muscolatura addominale. L'intervento chirurgico proposto
dall'ortopedico dr. __________, __________ per la patologia della spalla destra
non permetterebbe di migliorare la situazione clinica ad un punto da poter sperare
in una riduzione dell'attuale limite funzionale. Il paziente non acquisterebbe
certamente una mobilità o caricabilità maggiore della spalla tale che riterrei
l'indicazione chirurgica piuttosto relativa, con il rischio di provocare
un'ulteriore ed eventualmente lunga assenza dal mondo di lavoro che potrebbe
ulteriormente complicare il reinserimento professionale.
Per un lavoro fisicamente leggero o mediopesante nel
quale il paziente può rispettare i limiti esposti sotto il punto 5. non vi è
alcuna incapacità lavorativa. Potrebbe trattarsi di un'attività quale portinaio
o bidello, nel servizio di sicurezza quale guardia notturna o simile, quale
gerente di un distributore di benzina od altro.
Credo che un cambiamento professionale in tal senso
possa avvenire tramite i normali canali del mercato di lavoro, senza che il
paziente necessiti di una riformazione professionale vera e propria.
Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari."
(Doc. AI 15, pag. 6-8)
A fronte del
certificato 23 febbraio 2000 con cui il dr. __________, FMH in chirurgia
ortopedica, aveva indicato una capacità lavorativa dell’assicurato del 50% (doc.
AI 25.1) - tenendo conto unicamente dei problemi alla spalla destra in un
paziente muratore, destromane, sei mesi dopo l’operazione del 25 giugno 1999 (intervento
con cui è stata eseguita l’artroscopia della spalla destra con borsoscopia,
debridement e decompressione sottoacromiale per la diagnosi di “impingement
cronico spalla destra, con lesione parziale del sovraspinato e del sottoscapolare”)
– il dr. __________ con scritto 3 marzo 2000 ha confermato la sua precedente
perizia reumatologica (doc. AI 26). Il dr. __________ ha in particolare
rilevato:
"
(...)
Il giudizio del dr. __________ di un'incapacità
lavorativa del 100% espressa nel suo rapporto medico per l'AI del 16.12.99
appare sommario; per le sue specificazioni da me richieste con scritto del
14.02.2000 posso far riferimento alla sua lettera del 23.02.2000 in vostro
possesso (ed allegata). Non ne risulta che "tutte le altre problematiche"
(affermazione nel rapporto del 16.12.1999) abbiano subito modifiche rilevanti.
Le alterazioni degenerative al livello cervicale
riscontrate in una radiografia del 28.07.1999 (__________) corrispondono a
quanto riscontrato da me 6 mesi prima; l'esame
elettroneurografico/elettromiografica del dr. __________ del 16.09.1999 esclude
una compressione radicolare; la compressione del nervo ulnare nel solco
cubitale a sinistra non determina un'ulteriore riduzione della capacità
lavorativa.
A fine dicembre 1999 il paziente ha quindi recuperato
almeno lo stato quo ante tale che posso ritenere le mie conclusioni della
perizia citata tuttora valide. In considerazione della descrizione dettagliata
dell'ortopedico e delle sue constatazioni di dicembre 1999 non ritengo
necessario riconvocare il paziente per un controllo da me." (Doc. AI 26)
Successivamente,
al fine di potere valutare il diritto a prestazioni, l’Ufficio AI ha deciso di sottoporre
l’assicurato ad un esame delle sue attitudini in integrazione professionale e
della sua capacità di lavoro presso il __________ di __________ (doc. AI 34 e
37). L’assicurato ha inoltre potuto effettuare uno stage presso la ditta __________
di __________, per verificare le possibilità di reintegrazione professionale
quale venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e macchine
agricole.
Lo stage ha dovuto
tuttavia essere interrotto in data 11 ottobre 2001 (doc. AI 48) a causa del
peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, certificato dal dr. __________
(che in data 25 luglio 2001 ha diagnosticato un’incipiente degenerazione C5/C6
con sindrome cervico-vertebrale, doc. AI 47.2) e dal dr. __________ (che nel
suo scritto 1° ottobre 2001 al dr. __________ ha attestato un’esacerbazione
della sindrome vertebrale in zona lombare, precisando che “la sindrome
vertebrale è contenuta mentre risulta piuttosto rilevante l’impedimento
funzionale con un limite della mobilità lombare attualmente incompatibile con
lo svolgimento di un’attività lavorativa. Concordo quindi con Lei che il signor
RI 1 sia per il momento da considerare inabile al lavoro al 100%”, doc. AI
47).
Con certificato
medico 9 aprile 2002 in risposta al rapporto di decorso 23 marzo 2002
dell’Ufficio AI il dr. __________ ha osservato che “lo stato di salute
dell’assicurato è peggiorato in merito alla spondilosi e alla unchartrosi
C4/C5, la marcata spondilosi/unchartrosi e protrusione medio-laterale C5/C6 con
compressione nella radice C6 a sinistra” (doc. AI 57).
L’assicurato è
quindi stato sottoposto ad una seconda perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________,
FMH in medicina interna e reumatologia.
Nel rapporto 19
aprile 2002 il perito, sulla base della documentazione
contenuta nell’incarto, dei dati anamnestici, dell’esame clinico e delle indagini
complementari svolte (esami radiologici), ha posto la diagnosi di “sindrome
panvertebrale cronica con componente cervicospondilogena e lombospondilogena a
destra su alterazioni degenerative alla colonna cervicale (uncartrosi da C4-C7,
osteocondrosi dorsale con spondilartrosi C5/C6, minima condrosi C4/C5), alterazioni
degenerative alla colonna lombare (restringimento dell’ultimo, ma soprattutto
penultimo spazio intersomatico, spondilosi polisegmentale soprattutto anteriore
ma anche laterale, spondilartrosi), disturbi statici (rachide tendente al
piatto), nota anomalia di transizione lombosacrale con lombalizzazione di S1,
esito da morbo di Scheuermann, decondizionamento e sbilancio muscolare;
periartropatia omeroscapolare a destra in esito da artroscopia, borsoscopia con
debridement e decompressione sottoacromiale alla spalla destra il 25.6.1999;
epicondilopatia omeroradiale a destra; poliartrosi delle dita; minima
gonartrosi bilaterale; obesità (peso 86 kg/statura 167.5 cm)” (doc. AI 61 pag. 9-10).
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato
quanto segue:
"
(...)
L'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del
100%, ad un rendimento del 100%, a partire da subito in un'attività con carichi
variabili (carico massimo: 15 kg), che gli permette di cambiare spesso la
posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione
della colonna vertebrale; sono sconsigliabili attività monotone, che richiedono
una posizione statica della cervicale, movimenti ripetitivi di estensione della
colonna cervicale-dorsale, lavori da compiere al di sopra del piano orizzontale
utilizzando e caricando continuamente il braccio destro. Data la presenza di
una poliartrosi delle dita sono sconsigliabili lavori di precisione da svolgere
con le mani.
Nella professione di muratore svolta dall'assicurato
fino al 7 aprile 1997 è dunque giustificata un'inabilità lavorativa completa.
Non è giustificata l'interruzione dello stage in corso
nel 2001 come venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e
macchine agricole a scopo di reintegrazione professionale. Per quest'ultima
professione sussiste un'abilità lavorativa al 100% a condizione che si tenga
conto delle condizioni ergonomiche sopradescritte."
(Doc. AI 61, pag. 10)
In sede di
opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo
ritiene abile al 100% in tutte quelle professioni rispettose dei suoi limiti
funzionali fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 21 novembre
2003 dal dr. __________, FMH in neurochirurgia:
"
(...)
Ho avuto l'occasione di vedere il paziente un'unica
volta il 02.07.02. Trattasi di un paziente che lamenta da diversi anni dolori
cervicali e alla spalla destra. Nel 1999 ha avuto luogo un intervento artroscopico della spalla
destra in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Il paziente
lamenta inoltre dolori lombari da molti anni con irradiazione alla gamba
destra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche e notturne.
Considerandi
II paziente era attivo come muratore e a causa di
questi fastidi, ha avuto luogo una riqualifica professionale che il paziente ha
portato a termine. In seguito ha dovuto sospendere la nuova attività a causa
dei forti dolori cervicali e alla spalla. II paziente risulta inabile al lavoro
dal 2001.
In base all'esame clinico e tenendo conto della
situazione neuroradiologica che conferma a livello cervicale importanti
discopatie C4/5 e C5/6 e a livello lombare presenza di discopatie
plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei
livelli L4/L5 e L5/S1 ritengo che in effetti ci sia un'abilità lavorativa
ridotta di almeno il 50%.
Tenendo inoltre conto della relativa stenosi del canale
spinale nei livelli L4/L5 e L5/S1, si può prospettare che in un prossimo futuro
la situazione andrà progressivamente peggiorando.
Al momento attuale, vale a dire luglio del 2002, il
paziente presentava a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa definitiva di
almeno il 50%,
Spero di essere di utilità con queste mie informazioni
e rimango volentieri a disposizione." (Doc. AI 105.3)
L’assicurato
ha inoltre prodotto, a sostegno della sua richiesta di essere posto al
beneficio di una rendita intera, il rapporto di osservazione 26 febbraio 2004
redatto dal __________ di __________, dove ha effettuato uno stage di tre
settimane organizzato dall’__________, del seguente tenore:
"
(...)
Osservazione lavorativa
Il primo giorno di stage il nostro datore di lavoro ha
proposto al signor RI 1 di alternare il lavoro di fattorino con lavori di serie
quali confezione di mappette, imbustaggi, assemblaggi di pezzi plastici.
Il signor RI 1 ha richiesto subito di essere esonerato
dalle mansioni di fattorino in quanto il viaggio sostenuto nel weekend dall'__________
gli aveva fatto acutizzare i dolori alla schiena e riteneva che ripetere a
lungo la posizione di guida avrebbe peggiorato la sua situazione.
Ha quindi concordato di sperimentarsi nei lavori di
serie, alternando spesso le posizioni seduto-in piedi.
Nonostante la possibilità di queste variazioni e
l'impegno lavorativo profuso, il signor RI 1 manifestava espressioni,
soprattutto non verbali, di dolore e doveva sospendere brevemente l'attività
per fare una breve riattivazione della muscolatura.
Visto il perpetuarsi delle difficoltà fisiche l'ultima
settimana, su nostra indicazione, il signor RI 1 ha richiesto al fisioterapista
quali accorgimenti poteva prendere per poter mantenere l'impegno lavorativo.
L'indicazione del fisioterapista è stata quella di provare lavori da effettuare
in piedi ma che non comportassero sforzi fisici.
L'ultima settimana ha quindi accettato di lavorare
presso la nostra serigrafia, utilizzando i telai di stampa.
Questo lavoro viene svolto in piedi, consente di
potersi sedere ogni tanto e di non sollevare pesi. Lo sforzo fisico richiesto è
il movimento regolare delle braccia per attivare la stampa. All'interno
dell'atelier la ripetitività di questo movimento può essere interrotta con
altre mansioni di preparazione dei telai stessi.
Il signor RI 1 si è cimentato con impegno in queste
attività ma anche in questo ambito esprimeva verbalmente e non
un'amplificazione del dolore fisico.
Poiché il datore di lavoro lo vedeva impegnato ma
sofferente gli ha offerto un colloquio di consulenza. Dal colloquio è emersa
una forte preoccupazione del signor RI 1 per il suo futuro in quanto si rende
conto di non riuscire a reggere neanche attività semplici e la preoccupazione
per l'acutizzarsi dei disturbi fisici.
Visto il peggiorare della situazione fisica abbiamo
concordato con il signor RI 1 una interruzione dell'osservazione in data
18.12.03
Atteggiamento professionale
Durante tutto lo stage il signor RI 1 ha manifestato
impegno, puntualità e precisione.
L'atteggiamento con i colleghi e con il datore di
lavoro era molto collaborante e professionale.
Non abbiamo riscontrato atteggiamenti di scarsa
motivazione al lavoro: al termine di ogni compito affidato richiedeva nuove
mansioni, ha manifestato iniziativa, capacità di vedere il lavoro anche
trattandosi di attività che non aveva mai svolto. Il ritmo produttivo risultava
molto buono ma spesso interrotto per la necessità di sgranchire i muscoli e per
i disturbi fisici.
Nonostante ciò il signor RI 1 non ha mai assunto nel
contesto lavorativo atteggiamenti depressivi o di "vittima", ed ha
continuato a richiedere di svolgere le attività al datore di lavoro.
Conclusioni
Da quanto emerso durante il periodo di accertamento
presso il nostro centro, esprimiamo la nostra preoccupazione per la possibilità
di un reinserimento professionale del signor RI 1.
L'impegno manifestato e l'atteggiamento corretto non ci
hanno indotto a rilevare comportamenti depressivi o rivendicativi per la sua
situazione.
Le attività lavorative a lui proposte sono quelle
effettuate nel nostro centro da persone inabili al lavoro che possono svolgere
solo compiti leggeri e che devono alternare le posizioni seduto in piedi. Viste
le difficoltà emerse nel reggere questo tipo di attività e la produttività
richiesta dal centro (paragonata circa al 70% di una attività produttiva al
100% nel normale mercato del lavoro) nel caso in cui questa situazione fisica
rimanga immutata o possa peggiorare vediamo difficile una sua possibile
integrazione lavorativa sia nel normale mercato del lavoro che in un centro
lavorativo semi-protetto come il nostro." (Doc. AI 104.1)
Nelle
sue annotazioni 17 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha così replicato
alle obiezioni dell’assicurato:
"
Le obiezioni sulla
valutazione medica sollevate in pro__________ __________ (vedi esame oggettivo).
Che il dr. __________ abbia parlato di osteocondrosi e spondilartrosi della
colonna cervicale e il dr. __________ di discopatie è evidente; altrettanto
evidente è che si tratta della stessa manifestazione espressa con termini
diversi.
Va aggiunto che la valutazione di IL del dr. __________
è motivata con la descrizione dei limiti funzionali mentre quella del dr. __________
no.
In conclusione non si trovano elementi medici atti a
modificare la valutazione medica di IL." (Doc. AI 105)
L’assicurato
è stato pertanto ritenuto totalmente inabile nella precedente attività di
muratore, ma pienamente abile in attività rispettose dei suoi limiti funzionali,
come per esempio operaio addetto all’imballaggio, operaio di fabbrica, addetto
alla preparazione di veicoli, vendita in stazione di servizio, ecc..
2.6
Con
il proprio ricorso l’assicurato ha contestato la decisione
dell’amministrazione, rilevando che al momento della perizia effettuata dal dr.
__________ il suo stato di salute era peggiorato rispetto a quello presente al
momento della prima perizia del dr. __________, ma che di tale peggioramento
non si trova traccia alcuna nella valutazione della capacità lavorativa operata
dal dr. __________. L’assicurato ha giudicato “di parte” la perizia del dr. __________,
facendo rilevare che il perito “è l’unico medico che ripete a più riprese
che l’assicurato durante l’esame clinico irrigidisce attivamente la muscolatura
e impedisce così lo svolgersi di alcuni test, quasi a voler insinuare
atteggiamenti simulanti da parte dell’assicurato” (doc. III).
2.7
Questo
TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui
è pervenuto il dr. __________ a proposito della piena capacità lavorativa
dell’assicurato in attività che rispettino i suoi limiti funzionali.
Il
medico specialista delle affezioni invalidanti di cui il
ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute
dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e
completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa
incapacità dell'assicurato nella precedente attività di muratore e alla totale
capacità lavorativa in svariate altre attività adeguate.
Contrariamente a
quanto affermato in sede ricorsuale, la perizia del dr. __________ attesta un
certo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato rispetto alla
precedente perizia del dr. __________. Difatti, nella perizia 22 gennaio 1999
il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “è limitato in particolare
nell’effettuare lavori con le braccia sopra l’orizzontale, attività possibili
solo ad un ritmo rallentato con la necessità di fare delle pause regolari
(circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe poter evitare movimenti ripetitivi con
la spalla destra, in particolare in abduzione. Non può effettuare lavori che
richiedono la flessione/estensione della colonna lombare in maniera ripetitiva
(oltre 20 volte all’ora). Il paziente può invece alzare pesi superiori a 15 kg fino all’altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni tipo di terreno in maniera
normale, anche su scale e terreni sconnessi” (doc. AI 15), giungendo alla
conclusione che l’assicurato è abile al 60% nella sua professione di muratore
(precisando che “trattandosi di alterazioni strutturali e/o funzionali prevalentemente
irreversibili questa valutazione è probabilmente definitiva”) e al 100% in
attività fisicamente leggere o medio-pesanti rispettose dei suoi limiti
funzionali (doc. AI 15).
Nella perizia reumatologica
19.
aprile 2002 il dr. __________, dopo avere elencato tutte le patologie di cui
il ricorrente è portatore, è invece giunto alla conclusione che l’assicurato
sia totalmente inabile nella precedente attività muratore, mentre è da ritenere
totalmente abile in un’attività adeguata, rispettosa di ben definiti limiti
funzionali (attività con carichi variabili, con un carico massimo di 15 kg, che gli consentano di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di
rotazione o flessione della colonna vertebrale, che non comportino una posizione
statica della cervicale e movimenti ripetitivi di estensione della colonna
cervicale-dorsale e che non richiedano lavori da compiere al di sopra del piano
orizzontale utilizzando e caricando continuamente il braccio destro).
Nello scritto 21
novembre 2003 il dr. __________, rifacendosi all’unica volta in cui ha avuto
occasione di visitare l’assicurato (2 luglio 2002), ha giudicato l’assicurato,
affetto da importanti discopatie a livello C4/C5 e C5/C6 e a livello lombare da
discopatie plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale
soprattutto nei livelli L4/L5 e L5/S1, inabile al 50%, senza tuttavia specificare
se tale inabilità sia da riferire alla precedente attività di muratore o ad
altre attività e senza indicare quali sono i limiti funzionali dell’assicurato.
Al riguardo, il
dr. __________, nelle sue osservazioni 17 novembre 2004, ha rilevato che il dr. __________ e il dr. __________ hanno espresso le stesse patologie con
termini diversi: l’uno indicando che l’assicurato soffre di osteocondrosi e
spondilartrosi della colonna cervicale, l’altro parlando di discopatie. Egli ha
poi rilevato che “la valutazione di incapacità lavorativa del dr. __________
è motivata con la descrizione dei limiti funzionali, mentre quella del dr. __________
no”. Il dr. __________ ha infine osservato che quanto certificato dal dr. __________
non apporta elementi medici in grado di modificare la valutazione relativa
all’incapacità lavorativa dell’assicurato espressa in sede peritale (doc. AI
105). Queste considerazioni possono essere fatte proprie dal TCA.
Visto quanto
sopra, gli argomenti sollevati dal ricorrente devono essere totalmente
respinti.
Questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità al lavoro
dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Stante
quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro
nella sua professione di muratore, mentre è totalmente abile in attività adeguate.
2.8
Nella
“Proposta medico” 18 novembre 2002 la dr.ssa __________ del SMR ha evidenziato
che la consulente IP, che ha seguito da vicino l’istruttoria per la
riformazione, ha ritenuto che le condizioni di lavoro presso l’ultimo datore di
lavoro fossero adeguate allo stato di salute dell’assicurato, che le funzioni
richieste sul luogo di lavoro fossero del tutto adatte alle sue condizioni di
salute ed ergonomicamente corrette (doc. AI 70). Tali considerazioni sono state
pienamente confermate dal datore di lavoro, in occasione dell’incontro del 29
novembre 2002 presso l’azienda __________ di __________ (doc. AI 71.2). Il
datore di lavoro ha infatti spiegato che l’assicurato doveva occuparsi dell’assistenza
ai clienti nell’ambito della vendita (accoglienza, descrizione delle
caratteristiche dei prodotti e del modo d’uso, annotazione ordinazioni,
pagamenti alla cassa), di spostare attrezzi-macchinari per mostrarli ai
clienti; nell’ambito del post-vendita, egli doveva poi aiutare i clienti nel
carico-scarico dalle automobili (lavoro eseguito sempre da due persone),
montare e smontare pezzi dai vari macchinari, pulire ed affilare lame e catene,
controllare la merce consegnata e sistemarla nel magazzino, controllare le
fatture, classificarle, studiare i dépliants per conoscere il funzionamento dei
vari macchinari.
Il datore di
lavoro ha precisato che tali attività consentivano all’assicurato di alternare
le posizioni eretta e seduta e che in qualsiasi momento l’assicurato aveva la
possibilità di sedersi e dedicarsi alle mansioni d’ufficio (doc. AI 71.2).
Dato che il posto
di lavoro presso la ditta __________, che prevedeva mansioni idonee
all’assicurato, non era nel frattempo più vacante e che non sussistevano i
presupposti per mettere in atto ulteriori provvedimenti d’integrazione, la
consulente IP, nel suo rapporto 7 febbraio 2003, ha indicato che la definizione del caso doveva basarsi sul calcolo teorico dei redditi (doc. AI
72).
Nel rapporto
finale 20 maggio 2003 la consulente ha indicato che l’assicurato, dal profilo
medico, è totalmente inabile nella precedente professione di muratore, mentre è
da ritenere pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali
indicati dal dr. __________. La consulente ha inoltre osservato:
"
(...)
Elementi medici
Dal rapporto del SMR, risulta una incapacità lavorativa
totale nell'attività di muratore; l'assicurato è ritenuto in grado di sollevare
carichi fino a 15 kg, di svolgere attività che gli permettano di
cambiare regolarmente posizione del rachide e che evitino movimenti ripetitivi
di rotazione o di flessione della colonna vertebrale; vengono però sconsigliate
le attività monotone che richiedano una posizione statica della cervicale, così
come movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervicodorsale, mansioni
da compiere al di sopra del piano orizzontale utilizzando e caricando
continuamente il braccio destro, sono sconsigliati lavori di precisione da
svolgere con le mani.
Elementi economici
Il signor RI 1, a causa di problemi di natura
fisico-motoria ha dovuto interrompere la sua attività di muratore presso la
ditta __________ di __________; nel 1998 gli era corrisposta una paga oraria
base di fr. 24.10, quindi annua pari a fr. 55'210.- (vedi tabella allegata); se
non fosse sopraggiunto il danno alla salute e avesse continuato normalmente
l'attività, nel 2002 avrebbe conseguito un reddito annuo pari a fr. 59'630.-
(adeguamenti categoria edile: 1999 nessun aumento, 2000 fr. 100.- al mese, 2001
fr. 160.- al mese, 2002 fr. 80.- al mese).
Consulenza e discussione
Le attività confacenti allo stato di salute, stando ai
limiti fisico-funzionali, potrebbero essere quelle di seguito elencate: Operaio
addetto all'imballaggio, Operaio di fabbrica posa di gomme isolanti, Addetto
alla preparazione di veicoli, Vendita in stazione di servizio, Serviceman,
Agente esterno addetto alla vigilanza itinerante (in automobile), Agente
esterno addetto alle ronde rionali (a piedi), Custode addetto alla manutenzione
e sorveglianza, Trafilatore controllo del macchinario e del prodotto, Addetto
alla sicurezza sorveglianza e controllo, Operaio addetto al controllo del
prodotto. Da parte nostra si può restare a disposizione per finanziare un
periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc"
della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un
concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale
provvedimento potesse consentire un sensibile incremento della capacità di guadagno
(rispetto a quanto riportato dalle statistiche federali inerenti ai salari in
attività generiche semplici ripetitive di carico leggero).
Conclusioni
La pratica può essere definita da un punto di vista
prettamente teorico; nello specifico, la determinazione del reddito ipotetico
d'invalido non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il
soggetto non è professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo
della capacità di guadagno residua si può anche far capo ai dati forniti dalle
statistiche salariali RSS.
Calcolo
R2
● 2002 = fr. 33'502.- Inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari, attività
non qualificate semplici
ripetitive e leggere, da svolgere in misura completa
R1
● 2002 = fr. 59'630.-
attività di Muratore presso
__________ di
__________
Capacità
di guadagno residua: 56.18%"
(Doc. AI 76)
2.9
Orbene,
dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 20 maggio 2003 della
consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle
opportunità reintegrative in attività non qualificate e che non richiedono
lavori di precisione (quali quelle di operaio addetto
all'imballaggio, operaio di fabbrica posa di gomme isolanti, addetto alla
preparazione di veicoli, vendita in stazione di servizio, serviceman, agente
esterno addetto alla vigilanza itinerante (in automobile), agente esterno
addetto alle ronde rionali (a piedi), custode addetto alla manutenzione e
sorveglianza, trafilatore controllo del macchinario e del prodotto, addetto
alla sicurezza sorveglianza e controllo, operaio addetto al controllo del
prodotto) - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 100%
in attività adeguate al suo stato di salute.
Occorre
qui ricordare che compito dell’orientatore
professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico
riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora
concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra
parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI
prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti
professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non
vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Va
inoltre ricordato che in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un
principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
Nel
caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della
consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni
reintegrative.
Va
poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui
aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003
nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p.
332). Gli ambiti lavorativi presi nella fattispecie in considerazione dalla
consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati,
semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite
mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in
quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono
essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio
2003.
nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).
Per
questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate
dalla consulente nel citato rapporto 20 maggio 2003 (doc. AI 76).
In
conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con
la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.7.)
che a causa del danno alla salute di cui il ricorrente è portatore - e per il
quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento – egli
presenta un’incapacità al lavoro totale nella sua precedente professione di muratore,
ma è totalmente abile in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali
evidenziati dal dr. __________.
In tale contesto, dunque, è corretto
procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione
contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in
quelle attività ritenute proponibili.
2.10
2.10.1
Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione
su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr.
59'630.-- conseguito nell’attività di muratore presso
la ditta __________ di __________ (cfr. doc. AI 76).
L’assicurato
ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI, rilevando che nella
risposta 11 settembre 2000 del datore di lavoro (ditta __________ subentrata
alla ditta __________) è stato indicato che lo stipendio orario del 1997 e del
1998.
era di fr. 24.25. Stante tale dato, l’assicurato ha cifrato in fr. 64'383.--
il salario annuo da lui percepito nel 1998 (cfr. doc. III).
Come
verrà esposto di seguito, anche volendo prendere in considerazione un salario
da valido di fr. 64'383.--, il diritto ad una rendita intera postulato dal
ricorrente andrebbe in ogni caso negato.
2.10.2
Riguardo
al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68
consid. 3b; DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua
nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato
in Pratique VSI 2002 p. 64).
In
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001
IV Nr. 21 questo Tribunale ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in
attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino (livello
d’esigibilità 4: attività semplici e leggere) e prima di eventuali riduzioni
per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%,
riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a
fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
2.10.3
Nel ricorso,
l’assicurato, fondandosi su uno studio dell’ex
consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI __________, ha contestato l’utilizzo
dei salari statistici svizzeri (RSS) eseguito dall’amministrazione, in
particolare per quel che concerne i dati salariali medi ticinesi relativi alla
categoria 4 (attività semplici e ripetitive). Facendo presente che la citata
categoria 4 delle tabelle RSS relativa alle attività semplici e ripetitive si
riferisce ai salari medi unicamente di attività generiche non qualificate, le
quali non sono forzatamente di tipo leggero (ad esempio sono inclusi i lavori
non qualificati e ripetitivi di manovalanza nel settore edilizio e
metallurgico, meglio retribuiti), che il valore mediano non rispecchia la
realtà contrattuale di chi può svolgere unicamente lavori leggeri, che nemmeno
la riduzione del 10% del valore mediano permessa dal TFA corrisponde alla
realtà salariale di tali assicurati, egli sostiene che l’unico dato statistico
in grado di fornire un reddito attendibile per la citata tipologia di attività
lucrativa è il valore del primo quartile ridotto del 10%.
Il
rappresentante dell’assicurato ha poi rilevato che nel caso in cui il TCA
dovesse confermare la giurisprudenza del TFA in merito all’applicazione dei
valori mediani RSS, il coefficiente di riduzione del 10% stabilito dal TFA non sarebbe
in grado di tenere in debita considerazione le ripercussioni salariali dovute
al fatto di poter svolgere solo lavori leggeri, proponendo di ridurre il valore
statistico mediano del 20%. Il valore così ottenuto potrà poi nuovamente essere
ridimensionato in considerazione delle circostanze particolari del caso
concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione del 25% come ammesso
dalla giurisprudenza del TFA (doc. III, consid. 1.3.).
2.10.4
Occorre
al riguardo ricordare che la giurisprudenza federale relativa alla
fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (a
tale proposito cfr. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali
nel campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg, in
particolare pagg. 602-606).
Come detto, la determinazione di tale reddito è
ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989
pag. 485 consid. 3b).
In particolare,
secondo costante giurisprudenza, nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza
del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi
dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è determinato in base
alla media del salario lordo conseguito da donne rispettivamente da uomini per
attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro)
figuranti dalle citate tabelle statistiche nel settore privato (STFA 7 agosto
2001.
nella causa A, U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347).
Conformemente
alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai
valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale),
sono applicabili i dati concernenti il Ticino contenuti nella tabella TA13.
Al proposito va evidenziato che il TFA ha
ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si
riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al
posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non
pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I
474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I
218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I
446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I
871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a
sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).
Pertanto,
vista la succitata e costante giurisprudenza federale, in assenza di dati
salariali concreti, occorre basarsi sui valori statistici e, concretamente,
sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (valore mediano, livello di
esigenza 4: cfr. STFA inedite del 1°
febbraio 2006 nella causa S., I 695/05, consid. 4.1; del 26 gennaio 2006
nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4).
Va
poi va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica, si fonda in particolare sul valore
mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid.
4.
; 24 settembre 2002 in re B,
I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a).
2.10.5
Nel
rapporto 20 maggio 2003 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto
adeguata una riduzione del 25% del salario da invalido (10% di riduzione per
attività leggera e 15% di riduzione per ergonomia) (doc. AI 76.1).
Nel
ricorso l’assicurato ha invece sostenuto che il salario
da invalido fosse da ridurre del 10% per lavori leggeri e poi ulteriormente del
25% viste le importanti limitazioni funzionali dell’assicurato e il fatto che
la consulente in integrazione professionale dell'AI avesse ampiamente
giustificato l'utilizzo del coefficiente massimo di riduzione del 25% (doc.
III).
Quanto
alla censura relativa alla riduzione percentuale, va ancora rammentato, che la
questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb).
Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permetta di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Ritornando
al caso in esame, come detto, il TFA ammette una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico, motivo per cui la riduzione del 35% proposta
dal ricorrente non può essere presa in considerazione.
Inoltre,
secondo il TCA non vi sono validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata
in concreto dalla consulente, avendo la stessa applicato la riduzione massima
consentita.
2.10.6
Secondo
i dati statistici salariali (valore
mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice
e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--
(fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x
41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13
privato e pubblico).
Per
il caso in esame, per calcolare il reddito da invalido
dell’assicurato sulla base dei recenti citati dati statistici, si deve partire
da un salario lordo di Fr. 45'390.-- percepito dagli uomini nel 1998 nel settore privato per 41,9 ore
settimanali di lavoro.
Considerata una capacità lavorativa in attività
adeguate pari al 100%, tenuto conto della riduzione (massima) di rendimento del
25% stabilita dalla consulente in integrazione (cfr.
doc. AI 76), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 34'043.-- (75% di fr. 45'390). Dal raffronto di tale reddito da invalido con
quello da valido di fr. 64’383.-- invocato dal
ricorrente, risulta un’incapacità al
guadagno del 47.12% (64'383 – 34'043
x 100 : 64'383), arrotondata al 47% (DTF 130 V
121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in
matematica).
Visto
il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni
successivi e sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento, cfr.
consid. 2.4.), con ogni verosimiglianza non sia raggiunta la soglia del 50%
necessaria per avere diritto ad una mezza rendita.
2.11
L'assicurato, per il tramite del suo
rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria pluridisciplinare
(cfr. doc. III).
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per statuire
nel merito della vertenza.
2.12
Come visto in precedenza, secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia
prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, che, nei
casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità
del 40 per cento almeno.
L’art.
28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28
capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo
1965.
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe
conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere
da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un
invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può
soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa
dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per
qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).
Le
casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti
secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.
L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione
dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).
2.12.1
Secondo
l’art. 3a LPC,
"
Le spese riconosciute e
i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune
sono sommati (cpv. 4).
Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in
un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per
ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a
ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari
(cpv. 5).
Per il calcolo della prestazione complementare annua,
non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese
riconosciute (cpv. 6)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
"
1.
Per le persone che non vivono durevolmente
o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a
casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno
vitale, per anno:
1.
per le persone sole, almeno 14’690 franchi e al
massimo 16’290 franchi;
2.
per i coniugi, almeno 22’035 franchi e al
massimo 24’435 franchi;
3.
per gli orfani e per i figli che
danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7’745 franchi
e al massimo 8’545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione
la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione.
2.
Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in
un istituto o in un 0spedale (persone che vivono in un istituto), le spese
riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali.
3.
Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un
istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito
fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali
della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario
deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia."
Dal
1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a
titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Dal
1° gennaio 2001 l’importo computabile a titolo di fabbisogno per persone
sole è di fr. 15’280 al minimo e di fr. 16’800.-- al massimo; per coniugi fr.
22’920 al minimo e fr. 25'320.-- al massimo; per gli orfani e i figli che danno
diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'050 al minimo e fr. 8’850.--
al massimo (Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
dell’AVS/AI, RS 831.308).
Dal
1° gennaio 2003, invece, tale fabbisogno per persone sole consiste in
fr. 15’700.-- al minimo e in fr. 17’300.-- al massimo; per coniugi fr. 23'550.--
al minimo e fr. 25'950.-- al massimo; per gli orfani e i figli che danno
diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'260 al minimo e fr. 9'060
al massimo (Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
dell’AVS/AI, RS 831.308).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a.
le entrate in denaro o
in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di
1000.
franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone
con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo
proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in
ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il
reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e
immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella
misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000
franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o
dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni
complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare
e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale
sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un
contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
Non
sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a.
le prestazioni dei
parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile 1);
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura
manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o
dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari
all'istruzione."
Secondo
il capoverso 3, infine,
"
Il Consiglio federale
determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono
computati quali redditi."
2.12.2
Riguardo
alle basi temporali del calcolo dei redditi e della sostanza, va fatto presente
che secondo l’art. 23 OPC:
"
Di regola, per il
calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi
determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1).
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui
redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato. (cpv. 2).
Il calcolo della prestazione complementare
annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre
prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC) (cpv. 3).
Se la persona che pretende una
prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante
il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti
saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del
periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui
redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cpv.
4)."
2.12.3
Nel caso in esame occorre verificare se all’assicurato può essere
riconosciuto un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI per il periodo
1.1
-31.12.1999.
In
sede di decisione su opposizione l’amministrazione ha rideterminato la
situazione patrimoniale dell’assicurato, tenendo parzialmente conto delle sue
contestazioni. Dal relativo foglio di calcolo risulta infatti che per
quel che concerne il totale dei redditi, l’Ufficio AI ha
rettamente preso in considerazione il quarto di rendita di fr. 3'564.— e le
indenità giornaliere di malattia di fr. 23'216.— per complessivi fr. 26'780.--.
Quanto
alle spese, l’amministrazione ha riconosciuto l’importo cassa malati (fr. 3'670.—
), la pigione (fr. 4'440.--) e l’importo di fabbisogno massimo per persone sole
in vigore nel 1999 (fr. 16'460.--) per complessivi fr. 24'570.--.
Al
riguardo, va osservato che l’amministrazione a giusto titolo ha tenuto conto
dell’importo massimo di fabbisogno per persone sole, dato che la moglie
dell’assicurato risiede in __________. Infatti, la cifra marginale 2031 delle
direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI relativa ai coniugi
che soggiornano lungamente all’estero stabilisce che “se uno dei coniugi, o
un altro membro della famiglia, soggiorna per un lungo periodo all’estero
oppure se il suo luogo di soggiorno è sconosciuto, non se ne terrà conto per il
calcolo della PC annua (cfr. N. 2008).
Il
ricorrente ha contestato il calcolo, eseguito per competenza dalla Cassa di
compensazione della __________ (art. 28 bis cpv. 3 OAI), relativo alla
determinazione del caso di rigore, rilevando che non è stato tenuto conto del
fatto che egli deve provvedere al mantenimento della
moglie domiciliata in __________ per la quale non riceve neppure una rendita
completiva d'invalidità, visto che la stessa non ha mai pagato un anno intero
di contributi AVS/AI e non ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, ma
vi soggiorna solo temporaneamente quando viene a trovare il marito.
Secondo
l'art. 3b cpv. 3 lett. e LPC, applicabile al caso di specie in virtù del rinvio
di cui all'art. 28bis cpv. 1 OAI, le spese riconosciute comprendono, tra
l'altro, le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cfr.
consid. 2.12.1.).
I
contributi alimentari sono tuttavia deducibili soltanto nel caso in cui essi
siano effettivamente versati. Deve essere pertanto provato il relativo
pagamento (cfr. STFA del 2 marzo 2004 nella causa R., P 53/03; STFA del 13
agosto 2001 nella causa K., P 69/99; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 89; Direttive sulle prestazioni
complementari emesse dall'UFAS, cifra 3016).
La
cifra marginale 2031 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e
all’AI relativa ai coniugi che soggiornano lungamente all’estero stabilisce,
come accennato, che “se uno dei coniugi, o un altro membro della famiglia,
soggiorna per un lungo periodo all’estero oppure se il suo luogo di soggiorno è
sconosciuto, non se ne terrà conto per il calcolo della PC annua (cfr. N.
2008). In caso di soggiorno all’estero di un coniuge, per il calcolo della PC
dell’altro coniuge si terrà conto solo delle prestazioni di mantenimento
secondo il diritto di famiglia (cfr. i N. 3016-3018), se il calcolo della PC a
favore del coniuge rimasto in Svizzera avviene separatamente”.
La
cifra marginale 3016 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e
all’AI prevede che “le prestazioni di mantenimento secondo il diritto di
famiglia sono considerate quali spese purché sia fornita la prova del loro
versamento.”
Erwin Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139 ha al riguardo rilevato:
" 6. Geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge
Familienrechtliche
Unterhaltsbeiträge – gemeint sind diejenigen nach Art. 151 ff., 163 ff. sowie
276.
ff. ZGB – sind grundsätzlich abzugsberechtig; aber nur in dem Umfange, als
sie auch tatsächlich bezahlt wurden. Leistungen, die aufgrund der
Unterstützungspflicht unter Verwandten gemäss Art. 328 ff. ZGB erbracht wurden,
sind dagegen nicht abzugsberechtigt.
Es stellt sich indessen gleichwohl
die Frage, wie vorzugehen ist, wenn ein EL-Berechtigter seinen finanziellen
Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Das EVG hat in seinem Urteil vom 25
November 1988 i.Sa.J.W. entschieden, dass eine sogenannte “Drittauszahlung”,
vorliegend die direkte Auszahlung der in der EL-Berechnung berücksichtigten
Unterhaltsbeiträge an die Unterhaltsberechtigten, nur dann zulässig ist, wenn
sie im kantonalen Recht vorgesehen ist, da weder das ELG noch die ELV
entsprechende Regeln enthalten.
Beispiel:
Laut eingereichtem Scheidungsurteil
hat ein IV-Rentner seiner geschiedenen Ehefrau Alimente in der Höhe von Fr.
500.
- pro Monat auszurichten. Er überweist ihr aber monatlich nur Fr. 200.-.
Als Abzug werden somit nur die erbrachten Leistungen in der Höhe von Fr. 200.-
berucksichtigt.”
Nel caso di specie, l’insorgente non ha fornito nessuna prova di
quanto il marito versi per il mantenimento della moglie, indicando che “un
importo preciso non è stato inserito nel formulario per la richiesta del caso
di rigore in quanto si è pensato che in simili casi la cassa di compensazione
AVS rispettivamente l’Ufficio AI prevedessero degli importi forfetari validi
per il mantenimento dei congiunti nei rispettivi Stati esteri” (doc. III).
Alla
richiesta del TCA di produrre la documentazione attestante l’onere di
mantenimento nei confronti della moglie (doc. XIII), il patrocinatore
dell’assicurato ha risposto in data 24 marzo 2006 rilevando che “evidentemente
non siamo in grado di comprovare con nessun tipo di documento tale onere di
mantenimento, al quale l’assicurato riusciva a far fronte fintanto che
disponeva di un’entrata data dalla sua attività lavorativa. Per questo motivo,
visto anche che l’assicurato non ha diritto ad una rendita completiva per la
propria moglie secondo la vecchia normativa LAI, in quanto la stessa non ha mai
contribuito all’AVS svizzera, riteniamo corretto che la giurisprudenza citata
nell’atto di ricorso (SVR 2000 IV 24) venga precisata e completata fissando
degli importi forfetari validi per il mantenimento dei congiunti domiciliati in
__________.” (doc. XV).
Poiché,
come visto, le direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, la
dottrina e la giurisprudenza prevedono che le prestazioni di mantenimento
secondo il diritto di famiglia sono considerate quali spese a condizione che
sia fornita la prova del loro versamento, non è possibile considerare un
importo forfetario, come vorrebbe il ricorrente, ma solo importi effettivi e
comprovati. Ritenuto che l’assicurato non ha minimamente comprovato di versare
degli importi alla moglie e tenuto conto dell’obbligo delle parti di
collaborare, la richiesta del ricorrente di computare un importo per il
presunto mantenimento della moglie in __________ non può essere accolta.
In
conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere
respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso è respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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