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Decisione

32.2005.87

Assicurato chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera e, limitatamente ad un determinato periodo di tempo, di beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore. Entrambe le richiest

30 marzo 2006Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi lombari sono quindi ben più invalidanti di quanto ritenuto dal

perito dr. __________.

3. Visto che il dr. __________ che

ha peritato l'assicurato nell'aprile 2002 lo ritiene abile al 100% in una

professione leggera, e considerando che invece il medico curante dr. __________

lo ha sempre ritenuto abile unicamente in ragione del 50%, abbiamo scritto al

neurochirurgo dr. __________, che lo aveva visitato nel luglio 2002, chiedendogli

di esprimersi in merito alla capacità lavorativa in un'attività cosiddetta

leggera:

" Trattasi

di un paziente che lamenta da diversi anni dolori cervicali e alla spalla

destra. Nel 1999 ha avuto luogo un intervento artroscopico

della spalla destra in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Il

paziente lamenta inoltre dolori lombari da molti anni con irradiazione alla

gamba destra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche e notturne.

Il paziente era attivo come muratore e a

causa di questi fastidi ha avuto luogo una riqualifica professionale che il

paziente ha portato a termine. In seguito ha dovuto sospendere la nuova

attività a causa dei forti dolori cervicali e alla spalla. Il paziente risulta

inabile al lavoro dal 2001.

In base all'esame clinico e tenendo conto

della situazione neuroradiologica che conferma a livello cervicale importanti

discopatie C4/5 e C5/6 e a livello lombare presenza di discopatie

plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei

livelli L4/5 e L5/S1 ritengo che in effetti ci sia un'abilità lavorativa

ridotta di almeno il 50%.

Tenendo inoltre conto della relativa stenosi

del canale spinale nei livelli L4/5 e L5/S1, si può prospettare che in un

prossimo futuro la situazione andrà progressivamente peggiorando..

Al momento attuale, vale a dire luglio del

2002, il paziente presentava a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa

definitiva di almeno il 50%."

(rapporto 21.11.2003 dr. __________)

Nella sua risposta 21.11.03 il dr. __________

afferma che l'assicurato è stato convenientemente riformato in una professione

adatta, che comunque ha dovuto interrompere per ragioni di salute, e lo reputa

inabile in modo duraturo al 50%.

L'assicurato in realtà non ha portato a

termine nessuna riqualifica professionale, ma questa erronea affermazione del

dr. __________ avvalora proprio la sua conclusione: nonostante un lavoro adatto

alla sua salute non si può esigere un'attività lavorativa superiore al 50%.

Inoltre un nuovo esame diagnostico alla

colonna lombare eseguito presso l'__________ il 16.6.2004 ha posto in evidenza

una riduzione degli interspazi vertebrali ora a tutti i livelli.

PROVA: rapporto 21.11.2003 dr. __________

(all. D)

referto 21.6.2004 dr. __________ (all. E)

L'Ufficio AI in tutta risposta alle

osservazioni presentate in sede d'opposizione ribadisce tramite il dr. __________

del Servizio medico regionale la correttezza della perizia del dr. __________

rimarcando semplicemente che si tratta della stessa manifestazione espressa con

termini diversi dal dr. __________ e dal dr. __________. Il dr. __________

nelle sue annotazioni 17.11.2004 non giustifica però come mai la capacità

lavorativa stimata dal dr. __________ sia rimasta invariata nonostante lo stato

di salute nettamente peggiorato tra la perizia del dr. __________ e quella del

dr. __________ e nonostante le aumentate limitazioni funzionali (come riferito

al punto 2.2). Al dr. __________ non si può inoltre rimproverare di esprimersi

in dubbio a favore del proprio paziente, visto che l'ha visitato un'unica volta

nel luglio del 2002. Si tratta di un indubbio esperto neurochirurgo, la cui

valutazione non può essere parificata a quella del medico di famiglia, e che

deve dunque essere ritenuta per lo meno idonea ad inficiare il giudizio del

perito dell'AI e a giustificare l'allestimento di una perizia giudiziaria.

4. Mentre era lungamente pendente

la procedura d'opposizione, l'assicurato si è iscritto in ragione del 50%

all'assicurazione disoccupazione per dei lavori leggeri. Per verificare la sua

idoneità al lavoro e valutare quali impieghi di lavoro ricercare, l'assicurato

è stato inviato al __________ di __________ per uno stage di osservazione. Il

rapporto 26.2.2004 di questo breve periodo di osservazione pratica è chiaro: non

si riesce ad intravedere una possibile integrazione lavorativa, viste le

numerose e pesanti limitazioni funzionali.

" Da quanto

emerso durante il periodo di accertamento presso il nostro centro, esprimiamo

la nostra preoccupazione per la possibilità di un reinserimento professionale

del signor RI 1.

L'impegno manifestato e l'atteggiamento

corretto non ci hanno indotto a rilevare comportamento depressivi o

rivendicativi per la sua situazione.

Le attività lavorative a lui proposte sono

quelle effettuate nel nostro centro da persone inabili al lavoro che possono

svolgere solo compiti leggeri e che devono alternare le posizioni seduto in

piedi. Viste le difficoltà emerse nel reggere questo tipo di attività e la

produttività richiesta dal centro (paragonata circa al 70% di una attività

produttiva al 100% nel normale mercato del lavoro) nel caso in cui questa

situazione fisica rimanga immutata o possa peggiorare vediamo difficile una sua

possibile integrazione lavorativa sia nel normale mercato del lavoro che in un

centro lavorativo semi protetto come il nostro." (rapporto d'osservazione 26.2.2004)

5. Visto quanto sopra si ritiene

provato con la verosimiglianza preponderante richiesta nell'ambito delle

assicurazioni sociali che la conclusione della perizia del dr. __________ sulla

quale si è basato l'ufficio AI è da ritenersi inaffidabile e che l'assicurato è

da considerarsi inabile al lavoro al 50% anche per lavori leggeri. Tutt'al più,

se codesto lodevole Tribunale non dovesse giungere ad un chiaro convincimento

riguardo alla capacità lavorativa residua dell'assicurato, viene richiesto

l'allestimento di una perizia pluridisciplinare giudiziaria.” (Doc. III)

Nel

ricorso l’assicurato ha inoltre contestato il salario da valido ritenuto

dall’amministrazione, rilevando:

"

(…)

Con il nostro scritto 7.6.2000 indirizzato

all'AI, già avevamo sollevato delle perplessità sul calcolo del salario

percepito prima del danno alla salute. In effetti nel questionario del datore

di lavoro per l'AI del 5.6.1998, la ditta __________ annotava un salario orario

di fr. 24.10, precisando però in un altro punto del questionario che valeva il

Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia. L'annuncio d'infortunio __________

del 24.3.1997 riportava invece uno stipendio orario di fr. 25.25. L'Ufficio AI

ha quindi chiesto alla ditta __________, che è subentrata alla ditta __________,

di pronunciarsi sui dati salariali di cui sopra, apparentemente in contrasto

tra di loro. La risposta 11.9.2000 del datore di lavoro è chiara: nel 1997 lo

stipendio orario era di fr. 24.25. Quindi il datore di lavoro deve

verosimilmente essere incorso in un errore di battitura nel riempire l'annuncio

d'infortunio __________ (fr. 25.25 al posto di 24.25), mentre non aveva

aggiornato il salario nel questionario per l'AI (fr. 24.10 era il salario nel

1995).

PROVA: risposta 11.9.2000 della __________

(all. G)

Lo stipendio da valido nel 1997 e

verosimilmente anche nel 1998, anno d'inizio del diritto alla rendita e quindi

secondo la giurisprudenza momento che fa stato per il raffronto dei redditi,

risulta quindi essere di fr. 64'383 secondo il calcolo seguente:

24.25 X 2152 ORE ANNUE = 52'186.--

+

1'565.60 (3% feste

infrasettimanali)

53'751.60

+

5'697.65 (10.6 %

vacanze)

59'449.25

+

4'934.30 (8.3 %

tredicesima)

64'383.55” (Doc. III)

Per

quel che concerne il reddito da invalido, fondandosi su uno studio dell’ex

consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI ed economista __________,

l’assicurato ha evidenziato quanto segue:

" (…)

2.9. Riassumendo: dallo studio __________

risulta che l'unico dato statistico in grado di fornire un reddito attendibile

per assicurati in grado di svolgere solo attività leggere è il valore del primo

quartile ridotto del 10%. Ovviamente ciò non impedisce all'amministrazione di

esaminare di caso in caso se il salario così calcolato corrisponda veramente a

quanto l'assicurato è in grado di guadagnare o se, in un caso concreto, il

salario è superiore.

2.10. Se il TCA non dovesse però seguire

le conclusioni dello studio __________ ma confermare la sua giurisprudenza,

secondo la quale bisogna basarsi sul valore della mediana, si contesta che con

un coefficiente di riduzione del 10%, stabilito dal TFA nella sentenza 138/96,

sia possibile tenere in debita considerazione le ripercussioni salariali dovute

dal poter svolgere solo lavori leggeri.

Come esposto poc'anzi infatti il valore

della mediana ridotto del 10% non si avvicina neppure lontanamente a quanto gli

assicurati sono in grado di guadagnare effettivamente in attività leggere (vedi

anche tabella 6 dello studio __________).

A conclusioni simili è giunto a suo tempo

anche __________, allora consulente in integrazione professionale dell'UAI di

Bellinzona. Egli, anche a nome dei suoi colleghi, in risposta ad una specifica

questione postagli dal TCA (inc. TCA 32.98.0038, STCA 27.10.1999 in parte

pubblicata in SVR 2000, IV 21), rimarcava che per le attività leggere si

dovrebbe ridurre il dato statistico della mediana di almeno il 20%:

" Nel caso in

esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui

redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive. Le relative

tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono

ripetitive e semplici senza tener conto del fattore 'leggero", importante

e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.

(...)

Per le lacune del dato statistico e per

correttezza nei confronti del portatore di andicap, riteniamo giusto applicare

un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina

alle realtà di guadagno da invalido in lavori semplici, ripetitivi, non

qualificati e leggeri."

Secondo i consulenti in integrazione dell'AI

quindi una riduzione di almeno il 20% sul valore della mediana terrebbe conto

in parte che per lavori leggeri i salari versati sono nettamente inferiori

rispetto alla media settoriale. La mediana RSS (su 13 mensilità e aggiornata a

41.8 ore di lavoro settimanale) ammontava nel 2000 a Fr. 3'884, ridotta del 20% a Fr. 3'107. La mediana dei

salari CCL nei settori leggeri ammontava a Fr. 2'856. Solo con una riduzione

del 20% la mediana RSS rappresenta quindi un dato, se non accettabile, per lo

meno non completamente irrealistico.

Basarsi per il calcolo del salario ipotetico

sul valore della mediana diminuito del 10% soltanto significherebbe pertanto

stabilire arbitrariamente il salario di riferimento per il confronto dei

redditi, violando il principio di base secondo il quale occorre calcolare con

la maggior precisione possibile il grado di invalidità.

2.11. Ora, sempre partendo dal

presupposto che il TCA non volesse seguire le argomentazioni dello studio __________

ma ribadisse la validità della mediana RSS, se per tenere in considerazione le

limitazioni salariali dovute al fatto di poter svolgere solo attività leggere

occorre applicare una riduzione almeno del 20% sulla mediana RSS, allora non è

possibile con il coefficiente di riduzione massimo del 25% fissato dal TFA

nella decisione 126 V 75 (senza per altro fornire una motivazione convincente

per tale limite) tenere in debita considerazione altre limitazioni imposte

dallo stato di salute ed eventuali ulteriori fattori personali. Non si vede

infatti come si possa operare una distinzione particolareggiata da caso a caso

come auspica il TFA nella sentenza citata, restando unicamente un margine di

manovra esiguo del 5% per tener conto delle altre circostanze specifiche

dell'assicurato.

Occorre sottolineare che anche con un

coefficiente di riduzione superiore al 25% non vi sarebbero rischi di arbitrio,

dal momento che l'amministrazione - e il giudice in caso di ricorso - devono

comunque giustificare la riduzione apportata e il pericolo dell'arbitrio rimane

pertanto limitato (U. Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der

Invaliditätsschätzung, in: Rechtsfragen der Invalidität in der

Sozialversicherung, St.Gallen 1999, pag. 22: "Als Regel hat sich ein

Abzug von 25% vom statistischen Durchschnittswert herauskristallisiert. Abweichungen davon nach oben oder nach unten

drängen sich auf, sofern und soweit die im Einzelfall gegebene erwerblich

relevante Beeinträchtigung dazu Anlass gibt.").

2.12. Riassumendo: la categoria 4 delle

tabelle RSS riporta i salari medi solamente in attività semplici e ripetitive,

le quali non sono forzatamente di tipo leggero (vi rientrano per esempio lavori

non qualificati e ripetitivi di manovalanza nell'edilizia e nella metallurgia).

A causa di questo fattore il dato statistico della mediana non si avvicina

neppure lontanamente, anche dopo la riduzione del 10% permessa dal TFA, a

quanto gli assicurati guadagnano effettivamente in attività leggere. Si propone

pertanto di partire dal dato statistico del primo quartile ridotto

sistematicamente del 10%, così da ottenere un salario che rispecchi in modo

attendibile la realtà salariale degli assicurati. Il valore così ottenuto potrà

poi nuovamente venir ridimensionato in considerazione delle circostanze

particolari del caso concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione

del 25% come stabilito dalla giurisprudenza.

2.13 Nella fattispecie ciò significa

che per il calcolo del salario da invalido occorre basarsi sul valore

statistico del primo quartile per la regione Ticino, anno 1998, e ridurlo del

10%. Per il 1998 l'Ufficio federale di statistica ha però

pubblicato, a quanto ci consta, unicamente i dati riferiti alle grosse regioni

per i settori pubblico e privato congiunti (tabella TA13), mentre i dati

riguardanti i salari nel settore privato sono stati pubblicati unicamente per

l'insieme del paese (tabella TA6). Facendo però un confronto tra il dato del 1

° quartile (fr. 3'664) riportato nella tabella TA6 (livello 4, uomini, settore

privato, totale a livello svizzero) e il corrispettivo dato della tabella TA13

(fr. 3'741, per il settore pubblico e privato), si può dedurre che il settore

privato presenta dei salari nel primo quartile inferiori del 2% rispetto alla

media tra impieghi pubblici e privati. Quindi prendendo il dato del 1°

quartile, livello 4, uomini, regione Ticino, di fr. 3'060 e riducendolo del 2%,

giungiamo al risultato di fr. 2'999.

Questo dato va poi ricalcolato su 41.8 ore

settimanali e ridotto del 10% per lavori leggeri. Per un lavoro svolto a tempo

pieno e senza ulteriori riduzioni della capacità lavorativa, del rendimento e

della situazione personale, il salario da invalido nel 1998 va quindi calcolato

nel modo seguente:

fr. 2’999 : 40 h x 41.8 h x 12 ./.

10% = fr. 33'846

3. L'importo ottenuto al punto

precedente va poi ulteriormente ridotto seguendo i dettami della consolidata

giurisprudenza.

Nel caso di specie, viste le importanti

limitazioni funzionali descritte al punto B e il fatto che la consulente in

integrazione professionale dell'AI aveva ampiamente giustificato l'utilizzo del

coefficiente massimo di riduzione del 25%, se non si dovesse dar seguito alla

conclusione del medico curante e del neurochirurgo dr. __________ che ritengono

l'assicurato inabile al 50% anche per lavori leggeri, il salario ipotetico da

invalido sarebbe di fr. 25'384.

Confrontando questo dato col reddito perso

di fr. 64'383 risulta un grado d'invalidità del 60.57%.

4. Se invece si riconosce che

l'assicurato risulta inabile per lavori leggeri al 50% come ampiamente

dimostrato al punto B, il salario ipotetico da invalido di fr. 25'384 va

ulteriormente ridotto della metà (fr. 12'692) e dal confronto dei

redditi si giunge ad un grado d'invalidità del 80.28%.” (Doc. III)

Infine,

l’assicurato ha contestato la mancata attribuzione di una mezza rendita quale

caso di rigore relativamente all’anno 1999, osservando:

" (…)

Ci si chiede comunque come mai

l'amministrazione abbia impiegato più di 18 mesi per rispondere almeno alla

questione riguardante il caso di rigore, tanto più che nell'opposizione

28.10.2003 è stato chiesto espressamente di disgiungere la trattazione delle

due opposizioni. In effetti ritenevamo che la questione della determinazione

del grado d'invalidità potesse anche comportare l'allestimento di nuove perizie

mediche o ulteriori accertamenti economici e quindi necessitare di più tempo

per la sua trattazione, visto che in caso di perizie mediche ai tempi di

valutazione dell'amministrazione vanno aggiunti i tempi di attesa prima di

venir convocati dal perito e i tempi di elaborazione della perizia stessa. La

questione invece del caso di rigore concerne questioni di calcolo che spettano

esclusivamente all'amministrazione e quindi un lasso di tempo di 18 mesi non è

conforme al principio di celerità previsto dall'art. 52 cpv. 2 LPGA. Tanto più

che la questione del caso di rigore è di estrema importanza e deve essere

trattata prioritariamente poiché un suo riconoscimento permette all'assicurato

di poter richiedere anche la

Prestazione complementare alla

rendita AI, e quindi far fronte alla copertura del proprio fabbisogno vitale

(art. 2c lett. a LPC nella versione in vigore fino al 31.12.2003, che prevedeva

il diritto alla prestazione complementare solo per i beneficiari di almeno una

mezza rendita d'invalidità).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 bis LAI (nella

versione in vigore fino al 31.12.2003) il diritto alla mezza rendita nasce

nonostante un grado d'invalidità superiore al 40% ma inferiore al 50% anche nei

casi di rigore. L'art. 28bis cpv. 1 OAI (sempre nella versione valida fino al

31.12.2003) stabilisce che è dato caso di rigore se le spese riconosciute dalla

LPC superano i redditi determinanti secondo le prescrizioni valide per il

calcolo PC, applicando le aliquote massime federali.

L'Ufficio AI ha quindi giustamente rivisto

le precedenti tabelle di calcolo e ha computato solo i redditi di cui

l'assicurato effettivamente dispone o ha percepito. Sono quindi state

rettificate le posizioni riguardanti le indennità di malattia ottenute

dall'assicurazione __________, computando solo la parte che l'assicurato non ha

dovuto restituire a seguito del riconoscimento della rendita AI.

Nell'opposizione si è però fatto presente

che l'assicurato deve provvedere al mantenimento della moglie domiciliata in __________

per la quale non riceve neppure una rendita completiva d'invalidità, visto che

la stessa non ha mai pagato un anno intero di contributi AVS/AI e non ha il

domicilio e la dimora abituale in Svizzera, ma vi soggiorna solo

temporaneamente quando viene a trovare il marito (vedi art. 34 cpv. 1 LAI,

nella versione valida dall'1.1.1997, abrogata all'1.1.2004).

Il contributo ai sensi dell'art. 163 CC va

quindi inserito come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b cpv. 3 lett. e

LPC, come prevede la sentenza 30.6.1999 del Tribunale delle assicurazioni del

Cantone San Gallo pubblicata in SVR 2000 IV 24:

" Die vom Bundesamt für

Sozialversicherung herausgegebene Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur

AHV und IV (WEL) verzichtet in Rz 2029 f.f auf die gemeinsame Berechnung der Bedürfnisgrenze

bei Ehepaaren, von denen ein Gatte sich wie vorliegend längere Zeit im Ausland

aufhält, aber nicht als getrennt gelten kann. Vielmehr fällt bei der

EL-Berechnung neben dem abwesenden - Ehegatten auch ein abwesendes Kind ausser

Betracht. Die Anwendung der Berechnungsweise für Alleinstehende für den in der

Schweiz bleibenden Ehegatten führt aber sachgerecht zur Ergänzung, dass bei

isolierter Betrachtungsweise immerhin die familienrechtlichen

Unterhaltsleistungen für die abwesenden Familienmitglieder angerechnet werden

müssen (Rz 2031 WEL). (...) Denn sonst würde die massgebenden Einkommens- und

Bedürfnisgrenze nicht nach den wirklichen wirtschaftlichen Verhältnissen

ermittelt. (cons. 1)

Wie die erwähnte WEL in Rz 2031 bestätigt,

ist es bei ungetrennter Ehe rechtlich nur zulässig, eine Berechnung für

Alleinstehende anzuwenden, wenn gleichzeitig eine Ausgleichsmöglichkeit über

anerkennungsfähige Ausgaben unter dem Titel familienrechtlicher

Unterhaltsleistungen vorgesehen wird. (cons. 3)"

L'assicurato è entrato in Svizzera nel 1984

e da allora vi ha sempre lavorato fino al sopraggiungere del danno alla salute.

Grazie alle entrate del suo lavoro ha potuto mantenere la propria famiglia in __________

(moglie e figlia nata nel __________), le quali venivano di quando in quando a

trovare l'assicurato in Svizzera rispettivamente l'assicurato vi si recava una

o due volte al mese. L'assicurato garantiva col proprio lavoro il mantenimento

della propria famiglia e pertanto anche ora che è beneficiario di una rendita

d'invalidità bisogna considerare nel calcolo del caso di rigore la spesa del

mantenimento della moglie domiciliata in __________.

Un importo preciso non è stato inserito nel

formulario per la richiesta del caso di rigore, in quanto si è pensato che in

simili casi la Cassa di compensazione AVS rispettivamente

l'Ufficio AI prevedesse degli importi forfetari validi per il mantenimento dei

congiunti nei rispettivi Stati esteri.

Visto che l'Ufficio AI non si è

assolutamente pronunciato sulla questione specifica, ma si è limitato a

rifiutare il caso di rigore per l'anno 1999 senza motivazione alcuna, si chiede

che codesto lodevole Tribunale precisi e completi la giurisprudenza

sopraccitata stabilendo un importo forfetario valido per il mantenimento dei

congiunti domiciliati in __________. Importo che dovrà poi venir computato

quale spesa riconosciuta ai sensi della LPC, permettendo quindi all'assicurato

di poter beneficiare di una mezza rendita quale caso di rigore per l'anno 1999,

nel caso in cui codesto lodevole Tribunale non volesse riconoscere un grado

d'invalidità superiore come richiesto ai punti precedenti." (Doc. III)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. VI).

1.5. In

data 5 agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato, vista la risposta di

causa dell’amministrazione, ha comunicato al TCA di rinunciare a formulare

nuove osservazioni e presentare nuovi mezzi di prova, limitandosi a confermare

il contenuto dell’atto ricorsuale (cfr. doc. VIII).

1.6. Pendente

causa il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di produrre l’incarto della Cassa __________

relativo all’esame del caso di rigore (doc. XII). In data 20 marzo 2006

l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA quanto richiesto (doc. XIV).

1.7. Il

TCA ha inoltre chiesto all’assicurato di produrre la documentazione attestante

l’asserito onere di mantenimento nei confronti della moglie residente in __________

(doc. XIII). Il rappresentante dell’assicurato ha risposto con scritto datato

24 marzo 2006 (doc. XV), che è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XVI)

per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative

anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella

DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre

2002, l'esame del diritto alla

rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da

questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge

applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in

vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la

nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna

sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere da una parte se l’insorgente ha diritto ad una rendita

intera e, dall’altra, se deve essergli riconosciuto il diritto ad una mezza

rendita quale caso di rigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e

il 31 dicembre 1999.

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,

pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza

citata).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello

della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Nel

caso in esame, l’assicurato è stato sottoposto ad una prima perizia

reumatologica affidata dall’Ufficio AI al dr. __________, FMH in fisiatria e

riabilitazione, specialista in reumatologia. Nel rapporto 22 gennaio 1999 il perito,

sulla base degli atti contenuti nell’incarto, del rapporto 15

dicembre 1998 dell’ortopedico dr. __________, delle dichiarazioni del paziente

nonché delle sue constatazioni cliniche del 20 gennaio 1999, come pure del

dossier radiologico in possesso del paziente e delle radiografie effettuate

dallo stesso perito, ha posto la diagnosi di “lieve sindrome lombovertebrale

cronica e recidivante con/da turbe statiche (rachide tendenzialmente piatto),

disturbo d’assimilazione del passaggio lombosacrale con probabile

lombalizzazione di S1 e disco abortivo S1/2, alterazioni degenerative (iniziale

osteocondrosi L4/5 e L5/S1 con spondilartrosi bilaterale); lieve sindrome

cervicovertebrale con/da osteocondrosi C5/6; periartropatia omero-scapolare

tendinotica cronica a destra con sindrome d’attrito sottoacromiale in presenza

di segni degenerativi della cuffia dei rotatori; iniziale poliartrosi delle

dita; sovrappeso” (doc. AI 15 pag. 6).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN

PERCENTUALE NELL'ESERCI­ZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE

SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Il paziente riferisce di una sindrome algica

all'apparato locomotorio con particolare riferimento a dolori alla spalla

destra ed alla colonna lombare, presenti da circa 3 anni, insorti in parte in

seguito ad una apparentemente banale trau­matizzazione (2 contusioni lombari

nel 1996 e nel 1997).

Gli accertamenti effettuati nel frattempo hanno escluso

alterazioni post-traumatiche di rilievo. Sono invece state messe in evidenza

delle patologie morfologiche di origine degenerativa con una tendopatia alla

spalla destra che coinvolge il muscolo sottoscapolare (MRI dicembre 1998, vedi

punto 3.4.), rispettivamente discopatie lombari ed alterazioni

spondilartrotiche come documentate in una serie di radiografie della colonna

lombare tra il 1996 ed oggi.

A queste ultime si associa una variante congenita con 6

vertebre di configurazione lombare in presenza di una lomba­lizzazione di S1

(prima vertebra dell'osso sacro). Infine si trovano i criteri morfologici di

uno stato da Morbo di Scheuermann, affezione che si verifica durante

l'adolescenza e che è all'origine delle presenti alterazioni statiche della

colonna vertebrale con un appiattimento delle curvature fisiologiche.

Attualmente vi è il quadro clinico di una ulteriore

irrita­zione della cuffia dei rotatori alla spalla destra con dolori in fase

terminale dell'elevazione e della rotazione interna, senza che i movimenti

siano particolarmente limitati. A tale proposito si verifica una certa

discrepanza tra il raggio di mobilità dimostrato dal paziente su specifica

richiesta (quando tocca appena la zona gluteale a destra senza riuscire a

portare la mano sulla zona lombare) con quanto dimostrato in attimi di

distrazione quando mi indica con lo stesso braccio destro senza alcun segno di

disagio la zona toracolombare, portando la mano destra quindi sulla schiena.

Al livello lombare si nota un certo irrigidimento della

mobilità con dolori dichiarati nei movimenti in tutte le direzioni. Non vi sono

però i segni di una sofferenza vertebrale maggiore, essendo la sindrome

vertebrale del tutto contenuta. Mancano segni di una compressione radicolare o

di un'instabilità segmentale.

Alle mani si notano iniziali alterazioni artrosiche che

coin­volgono le articolazioni interfalangeali prossimali e distali senza

sensibile limite funzionale. La documentazione radio­logica conferma il quadro

al livello delle articolazioni interfalangeali distali. Risultano invece di

aspetto normale quelle prossimali.

La somma delle alterazioni strutturali e funzionali

dell'appa­rato locomotorio (con particolare riferimento alla spalla destra ed

alla colonna lombare) determina un certo limite della caricabilità fisica del

paziente. Egli è limitato in particolare nell'effettuare lavori con le braccia

sopra l'orizzontale, attività possibili solo ad un ritmo rallentato con la

necessità di fare delle pause regolari (circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe

poter evitare movimenti ripetitivi con la spalla destra, in particolare in

abduzione. Non può effettuare lavori che richiedono la flessione/estensione

della colonna lombare in maniera ripetitiva (oltre 20 volte all'ora). Il

paziente può invece alzare pesi superio­ri a 15 kg fino all'altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni

tipo di terreno in maniera normale, anche su scale e terreni sconnessi.

Tenendo conto di questi limiti ritengo il paziente

quindi abile al lavoro nella professione di muratore nella misura massima del

60%. Trattandosi di alterazioni strutturali e/o funzionali prevalentemente

irreversibili questa valutazione è probabilmente definitiva.

Basandomi sugli atti a disposizione la riduzione della

capa­cità lavorativa nella misura proposta è avvenuta a partire dall'aprile del

1997 (al momento della chiusura dell'infortunio del 24.03.1997 da parte della __________).

6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO

Le misure terapeutiche intraprese finora sono state

senz'altro adeguate. Il paziente ha ricevuto un'istruzione per un pro­gramma

appropriato di esercizi di ginnastica per la colonna lombare, da effettuare con

una certa costanza, preferibilmente in combinazione ad un calo ponderale con un

rinforzo della muscolatura addominale. L'intervento chirurgico proposto

dall'ortopedico dr. __________, __________ per la patologia della spalla destra

non permetterebbe di migliorare la situazione clinica ad un punto da poter sperare

in una riduzione dell'attuale limite funzionale. Il paziente non acquisterebbe

certamente una mobilità o caricabilità maggiore della spalla tale che riterrei

l'indicazione chirurgica piuttosto relativa, con il rischio di provocare

un'ulteriore ed eventualmente lunga assenza dal mondo di lavoro che potrebbe

ulteriormente complicare il reinserimento professio­nale.

Per un lavoro fisicamente leggero o mediopesante nel

quale il paziente può rispettare i limiti esposti sotto il punto 5. non vi è

alcuna incapacità lavorativa. Potrebbe trattarsi di un'attività quale portinaio

o bidello, nel servizio di sicurezza quale guardia notturna o simile, quale

gerente di un distributore di benzina od altro.

Credo che un cambiamento professionale in tal senso

possa avvenire tramite i normali canali del mercato di lavoro, senza che il

paziente necessiti di una riformazione professionale vera e propria.

Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari."

(Doc. AI 15, pag. 6-8)

A fronte del

certificato 23 febbraio 2000 con cui il dr. __________, FMH in chirurgia

ortopedica, aveva indicato una capacità lavorativa dell’assicurato del 50% (doc.

AI 25.1) - tenendo conto unicamente dei problemi alla spalla destra in un

paziente muratore, destromane, sei mesi dopo l’operazione del 25 giugno 1999 (intervento

con cui è stata eseguita l’artroscopia della spalla destra con borsoscopia,

debridement e decompressione sottoacromiale per la diagnosi di “impingement

cronico spalla destra, con lesione parziale del sovraspinato e del sottoscapolare”)

– il dr. __________ con scritto 3 marzo 2000 ha confermato la sua precedente

perizia reumatologica (doc. AI 26). Il dr. __________ ha in particolare

rilevato:

"

(...)

Il giudizio del dr. __________ di un'incapacità

lavorativa del 100% espressa nel suo rapporto medico per l'AI del 16.12.99

appare sommario; per le sue specificazioni da me richieste con scritto del

14.02.2000 posso far riferimento alla sua lettera del 23.02.2000 in vostro

possesso (ed allegata). Non ne risulta che "tutte le altre problematiche"

(afferma­zione nel rapporto del 16.12.1999) abbiano subito modifiche rilevanti.

Le alterazioni degenerative al livello cervicale

riscontrate in una radiografia del 28.07.1999 (__________) corri­spondono a

quanto riscontrato da me 6 mesi prima; l'esame

elettroneurografico/elettromiografica del dr. __________ del 16.09.1999 esclude

una compressione radicolare; la compres­sione del nervo ulnare nel solco

cubitale a sinistra non determina un'ulteriore riduzione della capacità

lavorativa.

A fine dicembre 1999 il paziente ha quindi recuperato

almeno lo stato quo ante tale che posso ritenere le mie conclusioni della

perizia citata tuttora valide. In considerazione della descrizione dettagliata

dell'ortopedico e delle sue constatazioni di dicembre 1999 non ritengo

necessario riconvocare il paziente per un controllo da me." (Doc. AI 26)

Successivamente,

al fine di potere valutare il diritto a prestazioni, l’Ufficio AI ha deciso di sottoporre

l’assicurato ad un esame delle sue attitudini in integrazione professionale e

della sua capacità di lavoro presso il __________ di __________ (doc. AI 34 e

37). L’assicurato ha inoltre potuto effettuare uno stage presso la ditta __________

di __________, per verificare le possibilità di reintegrazione professionale

quale venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e macchine

agricole.

Lo stage ha dovuto

tuttavia essere interrotto in data 11 ottobre 2001 (doc. AI 48) a causa del

peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, certificato dal dr. __________

(che in data 25 luglio 2001 ha diagnosticato un’incipiente degenerazione C5/C6

con sindrome cervico-vertebrale, doc. AI 47.2) e dal dr. __________ (che nel

suo scritto 1° ottobre 2001 al dr. __________ ha attestato un’esacerbazione

della sindrome vertebrale in zona lombare, precisando che “la sindrome

vertebrale è contenuta mentre risulta piuttosto rilevante l’impedimento

funzionale con un limite della mobilità lombare attualmente incompatibile con

lo svolgimento di un’attività lavorativa. Concordo quindi con Lei che il signor

RI 1 sia per il momento da considerare inabile al lavoro al 100%”, doc. AI

47).

Con certificato

medico 9 aprile 2002 in risposta al rapporto di decorso 23 marzo 2002

dell’Ufficio AI il dr. __________ ha osservato che “lo stato di salute

dell’assicurato è peggiorato in merito alla spondilosi e alla unchartrosi

C4/C5, la marcata spondilosi/unchartrosi e protrusione medio-laterale C5/C6 con

compressione nella radice C6 a sinistra” (doc. AI 57).

L’assicurato è

quindi stato sottoposto ad una seconda perizia reumatologica, eseguita dal dr. __________,

FMH in medicina interna e reumatologia.

Nel rapporto 19

aprile 2002 il perito, sulla base della documentazione

contenuta nell’incarto, dei dati anamnestici, dell’esame clinico e delle indagini

complementari svolte (esami radiologici), ha posto la diagnosi di “sindrome

panvertebrale cronica con componente cervicospondilogena e lombospondilogena a

destra su alterazioni degenerative alla colonna cervicale (uncartrosi da C4-C7,

osteocondrosi dorsale con spondilartrosi C5/C6, minima condrosi C4/C5), alterazioni

degenerative alla colonna lombare (restringimento dell’ultimo, ma soprattutto

penultimo spazio intersomatico, spondilosi polisegmentale soprattutto anteriore

ma anche laterale, spondilartrosi), disturbi statici (rachide tendente al

piatto), nota anomalia di transizione lombosacrale con lombalizzazione di S1,

esito da morbo di Scheuermann, decondizionamento e sbilancio muscolare;

periartropatia omeroscapolare a destra in esito da artroscopia, borsoscopia con

debridement e decompressione sottoacromiale alla spalla destra il 25.6.1999;

epicondilopatia omeroradiale a destra; poliartrosi delle dita; minima

gonartrosi bilaterale; obesità (peso 86 kg/statura 167.5 cm)” (doc. AI 61 pag. 9-10).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

L'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del

100%, ad un rendimento del 100%, a partire da subito in un'attività con carichi

variabili (carico massimo: 15 kg), che gli permette di cambiare spesso la

posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione

della colonna vertebrale; sono sconsigliabili attività monotone, che richiedono

una posizione statica della cervicale, movimenti ripetitivi di estensione della

colonna cervicale-dorsale, lavori da compiere al di sopra del piano orizzontale

utilizzando e caricando continuamente il braccio destro. Data la presenza di

una poliartrosi delle dita sono sconsigliabili lavori di precisione da svolgere

con le mani.

Nella professione di muratore svolta dall'assicurato

fino al 7 aprile 1997 è dunque giustificata un'inabilità lavorativa completa.

Non è giustificata l'interruzione dello stage in corso

nel 2001 come venditore ed aiuto nelle riparazioni di attrezzi da giardino e

macchine agricole a scopo di reintegrazione professionale. Per quest'ultima

professione sussiste un'abilità lavorativa al 100% a condizione che si tenga

conto delle condizioni ergonomiche sopradescritte."

(Doc. AI 61, pag. 10)

In sede di

opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione che lo

ritiene abile al 100% in tutte quelle professioni rispettose dei suoi limiti

funzionali fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 21 novembre

2003 dal dr. __________, FMH in neurochirurgia:

"

(...)

Ho avuto l'occasione di vedere il paziente un'unica

volta il 02.07.02. Trattasi di un paziente che lamenta da diversi anni dolori

cervicali e alla spalla destra. Nel 1999 ha avuto luogo un intervento artroscopico della spalla

destra in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Il paziente

lamenta inoltre dolori lombari da molti anni con irradiazione alla gamba

destra. Dolori prevalentemente in posizioni statiche e notturne.

Considerandi

II paziente era attivo come muratore e a causa di

questi fastidi, ha avuto luogo una riqualifica professionale che il paziente ha

portato a termine. In seguito ha dovuto sospendere la nuova attività a causa

dei forti dolori cervicali e alla spalla. II paziente risulta inabile al lavoro

dal 2001.

In base all'esame clinico e tenendo conto della

situazione neuroradiologica che conferma a livello cervicale importanti

discopatie C4/5 e C5/6 e a livello lombare presenza di discopatie

plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale soprattutto nei

livelli L4/L5 e L5/S1 ritengo che in effetti ci sia un'abilità lavorativa

ridotta di almeno il 50%.

Tenendo inoltre conto della relativa stenosi del canale

spinale nei livelli L4/L5 e L5/S1, si può prospettare che in un prossimo futuro

la situazione andrà progressivamente peggiorando.

Al momento attuale, vale a dire luglio del 2002, il

paziente presentava a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa definitiva di

almeno il 50%,

Spero di essere di utilità con queste mie informazioni

e rimango volentieri a disposizione." (Doc. AI 105.3)

L’assicurato

ha inoltre prodotto, a sostegno della sua richiesta di essere posto al

beneficio di una rendita intera, il rapporto di osservazione 26 febbraio 2004

redatto dal __________ di __________, dove ha effettuato uno stage di tre

settimane organizzato dall’__________, del seguente tenore:

"

(...)

Osservazione lavorativa

Il primo giorno di stage il nostro datore di lavoro ha

proposto al signor RI 1 di alternare il lavoro di fattorino con lavori di serie

quali confezione di mappette, imbustaggi, assemblaggi di pezzi plastici.

Il signor RI 1 ha richiesto subito di essere esonerato

dalle mansioni di fattorino in quanto il viaggio sostenuto nel weekend dall'__________

gli aveva fatto acutizzare i dolori alla schiena e riteneva che ripetere a

lungo la posizione di guida avrebbe peggiorato la sua situazione.

Ha quindi concordato di sperimentarsi nei lavori di

serie, alternando spesso le posizioni seduto-in piedi.

Nonostante la possibilità di queste variazioni e

l'impegno lavorativo profuso, il signor RI 1 manifestava espressioni,

soprattutto non verbali, di dolore e doveva sospendere brevemente l'attività

per fare una breve riattivazione della muscolatura.

Visto il perpetuarsi delle difficoltà fisiche l'ultima

settimana, su nostra indicazione, il signor RI 1 ha richiesto al fisioterapista

quali accorgimenti poteva prendere per poter mantenere l'impegno lavorativo.

L'indicazione del fisioterapista è stata quella di provare lavori da effettuare

in piedi ma che non comportassero sforzi fisici.

L'ultima settimana ha quindi accettato di lavorare

presso la nostra serigrafia, utilizzando i telai di stampa.

Questo lavoro viene svolto in piedi, consente di

potersi sedere ogni tanto e di non sollevare pesi. Lo sforzo fisico richiesto è

il movimento regolare delle braccia per attivare la stampa. All'interno

dell'atelier la ripetitività di questo movimento può essere interrotta con

altre mansioni di preparazione dei telai stessi.

Il signor RI 1 si è cimentato con impegno in queste

attività ma anche in questo ambito esprimeva verbalmente e non

un'amplificazione del dolore fisico.

Poiché il datore di lavoro lo vedeva impegnato ma

sofferente gli ha offerto un colloquio di consulenza. Dal colloquio è emersa

una forte preoccupazione del signor RI 1 per il suo futuro in quanto si rende

conto di non riuscire a reggere neanche attività semplici e la preoccupazione

per l'acutizzarsi dei disturbi fisici.

Visto il peggiorare della situazione fisica abbiamo

concordato con il signor RI 1 una interruzione dell'osservazione in data

18.12.03

Atteggiamento professionale

Durante tutto lo stage il signor RI 1 ha manifestato

impegno, puntualità e precisione.

L'atteggiamento con i colleghi e con il datore di

lavoro era molto collaborante e professionale.

Non abbiamo riscontrato atteggiamenti di scarsa

motivazione al lavoro: al termine di ogni compito affidato richiedeva nuove

mansioni, ha manifestato iniziativa, capacità di vedere il lavoro anche

trattandosi di attività che non aveva mai svolto. Il ritmo produttivo risultava

molto buono ma spesso interrotto per la necessità di sgranchire i muscoli e per

i disturbi fisici.

Nonostante ciò il signor RI 1 non ha mai assunto nel

contesto lavorativo atteggiamenti depressivi o di "vittima", ed ha

continuato a richiedere di svolgere le attività al datore di lavoro.

Conclusioni

Da quanto emerso durante il periodo di accertamento

presso il nostro centro, esprimiamo la nostra preoccupazione per la possibilità

di un reinserimento professionale del signor RI 1.

L'impegno manifestato e l'atteggiamento corretto non ci

hanno indotto a rilevare comportamenti depressivi o rivendicativi per la sua

situazione.

Le attività lavorative a lui proposte sono quelle

effettuate nel nostro centro da persone inabili al lavoro che possono svolgere

solo compiti leggeri e che devono alternare le posizioni seduto in piedi. Viste

le difficoltà emerse nel reggere questo tipo di attività e la produttività

richiesta dal centro (paragonata circa al 70% di una attività produttiva al

100% nel normale mercato del lavoro) nel caso in cui questa situazione fisica

rimanga immutata o possa peggiorare vediamo difficile una sua possibile

integrazione lavorativa sia nel normale mercato del lavoro che in un centro

lavorativo semi-protetto come il nostro." (Doc. AI 104.1)

Nelle

sue annotazioni 17 novembre 2004 il dr. __________ del SMR ha così replicato

alle obiezioni dell’assicurato:

"

Le obiezioni sulla

valutazione medica sollevate in pro__________ __________ (vedi esame oggettivo).

Che il dr. __________ abbia parlato di osteocondrosi e spondilartrosi della

colonna cervicale e il dr. __________ di discopatie è evidente; altrettanto

evidente è che si tratta della stessa manifestazione espressa con termini

diversi.

Va aggiunto che la valutazione di IL del dr. __________

è motivata con la descrizione dei limiti funzionali mentre quella del dr. __________

no.

In conclusione non si trovano elementi medici atti a

modificare la valutazione medica di IL." (Doc. AI 105)

L’assicurato

è stato pertanto ritenuto totalmente inabile nella precedente attività di

muratore, ma pienamente abile in attività rispettose dei suoi limiti funzionali,

come per esempio operaio addetto all’imballaggio, operaio di fabbrica, addetto

alla preparazione di veicoli, vendita in stazione di servizio, ecc..

2.6

Con

il proprio ricorso l’assicurato ha contestato la decisione

dell’amministrazione, rilevando che al momento della perizia effettuata dal dr.

__________ il suo stato di salute era peggiorato rispetto a quello presente al

momento della prima perizia del dr. __________, ma che di tale peggioramento

non si trova traccia alcuna nella valutazione della capacità lavorativa operata

dal dr. __________. L’assicurato ha giudicato “di parte” la perizia del dr. __________,

facendo rilevare che il perito “è l’unico medico che ripete a più riprese

che l’assicurato durante l’esame clinico irrigidisce attivamente la muscolatura

e impedisce così lo svolgersi di alcuni test, quasi a voler insinuare

atteggiamenti simulanti da parte dell’assicurato” (doc. III).

2.7

Questo

TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui

è pervenuto il dr. __________ a proposito della piena capacità lavorativa

dell’assicurato in attività che rispettino i suoi limiti funzionali.

Il

medico specialista delle affezioni invalidanti di cui il

ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute

dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e

completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla completa

incapacità dell'assicurato nella precedente attività di muratore e alla totale

capacità lavorativa in svariate altre attività adeguate.

Contrariamente a

quanto affermato in sede ricorsuale, la perizia del dr. __________ attesta un

certo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato rispetto alla

precedente perizia del dr. __________. Difatti, nella perizia 22 gennaio 1999

il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “è limitato in particolare

nell’effettuare lavori con le braccia sopra l’orizzontale, attività possibili

solo ad un ritmo rallentato con la necessità di fare delle pause regolari

(circa 10 minuti/ora); inoltre dovrebbe poter evitare movimenti ripetitivi con

la spalla destra, in particolare in abduzione. Non può effettuare lavori che

richiedono la flessione/estensione della colonna lombare in maniera ripetitiva

(oltre 20 volte all’ora). Il paziente può invece alzare pesi superiori a 15 kg fino all’altezza di un tavolo. Può spostarsi su ogni tipo di terreno in maniera

normale, anche su scale e terreni sconnessi” (doc. AI 15), giungendo alla

conclusione che l’assicurato è abile al 60% nella sua professione di muratore

(precisando che “trattandosi di alterazioni strutturali e/o funzionali prevalentemente

irreversibili questa valutazione è probabilmente definitiva”) e al 100% in

attività fisicamente leggere o medio-pesanti rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. AI 15).

Nella perizia reumatologica

19.

aprile 2002 il dr. __________, dopo avere elencato tutte le patologie di cui

il ricorrente è portatore, è invece giunto alla conclusione che l’assicurato

sia totalmente inabile nella precedente attività muratore, mentre è da ritenere

totalmente abile in un’attività adeguata, rispettosa di ben definiti limiti

funzionali (attività con carichi variabili, con un carico massimo di 15 kg, che gli consentano di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di

rotazione o flessione della colonna vertebrale, che non comportino una posizione

statica della cervicale e movimenti ripetitivi di estensione della colonna

cervicale-dorsale e che non richiedano lavori da compiere al di sopra del piano

orizzontale utilizzando e caricando continuamente il braccio destro).

Nello scritto 21

novembre 2003 il dr. __________, rifacendosi all’unica volta in cui ha avuto

occasione di visitare l’assicurato (2 luglio 2002), ha giudicato l’assicurato,

affetto da importanti discopatie a livello C4/C5 e C5/C6 e a livello lombare da

discopatie plurisegmentali con una lieve riduzione del canale spinale

soprattutto nei livelli L4/L5 e L5/S1, inabile al 50%, senza tuttavia specificare

se tale inabilità sia da riferire alla precedente attività di muratore o ad

altre attività e senza indicare quali sono i limiti funzionali dell’assicurato.

Al riguardo, il

dr. __________, nelle sue osservazioni 17 novembre 2004, ha rilevato che il dr. __________ e il dr. __________ hanno espresso le stesse patologie con

termini diversi: l’uno indicando che l’assicurato soffre di osteocondrosi e

spondilartrosi della colonna cervicale, l’altro parlando di discopatie. Egli ha

poi rilevato che “la valutazione di incapacità lavorativa del dr. __________

è motivata con la descrizione dei limiti funzionali, mentre quella del dr. __________

no”. Il dr. __________ ha infine osservato che quanto certificato dal dr. __________

non apporta elementi medici in grado di modificare la valutazione relativa

all’incapacità lavorativa dell’assicurato espressa in sede peritale (doc. AI

105). Queste considerazioni possono essere fatte proprie dal TCA.

Visto quanto

sopra, gli argomenti sollevati dal ricorrente devono essere totalmente

respinti.

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare dal profilo medico l'incapacità al lavoro

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Stante

quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato è totalmente inabile al lavoro

nella sua professione di muratore, mentre è totalmente abile in attività adeguate.

2.8

Nella

“Proposta medico” 18 novembre 2002 la dr.ssa __________ del SMR ha evidenziato

che la consulente IP, che ha seguito da vicino l’istruttoria per la

riformazione, ha ritenuto che le condizioni di lavoro presso l’ultimo datore di

lavoro fossero adeguate allo stato di salute dell’assicurato, che le funzioni

richieste sul luogo di lavoro fossero del tutto adatte alle sue condizioni di

salute ed ergonomicamente corrette (doc. AI 70). Tali considerazioni sono state

pienamente confermate dal datore di lavoro, in occasione dell’incontro del 29

novembre 2002 presso l’azienda __________ di __________ (doc. AI 71.2). Il

datore di lavoro ha infatti spiegato che l’assicurato doveva occuparsi dell’assistenza

ai clienti nell’ambito della vendita (accoglienza, descrizione delle

caratteristiche dei prodotti e del modo d’uso, annotazione ordinazioni,

pagamenti alla cassa), di spostare attrezzi-macchinari per mostrarli ai

clienti; nell’ambito del post-vendita, egli doveva poi aiutare i clienti nel

carico-scarico dalle automobili (lavoro eseguito sempre da due persone),

montare e smontare pezzi dai vari macchinari, pulire ed affilare lame e catene,

controllare la merce consegnata e sistemarla nel magazzino, controllare le

fatture, classificarle, studiare i dépliants per conoscere il funzionamento dei

vari macchinari.

Il datore di

lavoro ha precisato che tali attività consentivano all’assicurato di alternare

le posizioni eretta e seduta e che in qualsiasi momento l’assicurato aveva la

possibilità di sedersi e dedicarsi alle mansioni d’ufficio (doc. AI 71.2).

Dato che il posto

di lavoro presso la ditta __________, che prevedeva mansioni idonee

all’assicurato, non era nel frattempo più vacante e che non sussistevano i

presupposti per mettere in atto ulteriori provvedimenti d’integrazione, la

consulente IP, nel suo rapporto 7 febbraio 2003, ha indicato che la definizione del caso doveva basarsi sul calcolo teorico dei redditi (doc. AI

72).

Nel rapporto

finale 20 maggio 2003 la consulente ha indicato che l’assicurato, dal profilo

medico, è totalmente inabile nella precedente professione di muratore, mentre è

da ritenere pienamente abile in attività rispettose dei limiti funzionali

indicati dal dr. __________. La consulente ha inoltre osservato:

"

(...)

Elementi medici

Dal rapporto del SMR, risulta una incapacità lavorativa

totale nell'attività di muratore; l'assicurato è ritenuto in grado di sollevare

carichi fino a 15 kg, di svolgere attività che gli permettano di

cambiare regolarmente posizione del rachide e che evitino movimenti ripetitivi

di rotazione o di flessione della colonna vertebrale; vengono però sconsigliate

le attività monotone che richiedano una posizione statica della cervicale, così

come movimenti ripetitivi di estensione della colonna cervico­dorsale, mansioni

da compiere al di sopra del piano orizzontale utilizzando e caricando

continuamente il braccio destro, sono sconsigliati lavori di precisione da

svolgere con le mani.

Elementi economici

Il signor RI 1, a causa di problemi di natura

fisico-motoria ha dovuto interrompere la sua attività di muratore presso la

ditta __________ di __________; nel 1998 gli era corrisposta una paga oraria

base di fr. 24.10, quindi annua pari a fr. 55'210.- (vedi tabella allegata); se

non fosse sopraggiunto il danno alla salute e avesse continuato normalmente

l'attività, nel 2002 avrebbe conseguito un reddito annuo pari a fr. 59'630.-

(adeguamenti categoria edile: 1999 nessun aumento, 2000 fr. 100.- al mese, 2001

fr. 160.- al mese, 2002 fr. 80.- al mese).

Consulenza e discussione

Le attività confacenti allo stato di salute, stando ai

limiti fisico-funzionali, potrebbero essere quelle di seguito elencate: Operaio

addetto all'imballaggio, Operaio di fabbrica posa di gomme isolanti, Addetto

alla preparazione di veicoli, Vendita in stazione di servizio, Serviceman,

Agente esterno addetto alla vigilanza itinerante (in automobile), Agente

esterno addetto alle ronde rionali (a piedi), Custode addetto alla manutenzione

e sorveglianza, Trafilatore controllo del macchinario e del prodotto, Addetto

alla sicurezza sorveglianza e controllo, Operaio addetto al controllo del

prodotto. Da parte nostra si può restare a disposizione per finanziare un

periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc"

della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un

concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale

provvedimento potesse consentire un sensibile incremento della capacità di guadagno

(rispetto a quanto riportato dalle statistiche federali inerenti ai salari in

attività generiche semplici ripetitive di carico leggero).

Conclusioni

La pratica può essere definita da un punto di vista

prettamente teorico; nello specifico, la determinazione del reddito ipotetico

d'invalido non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il

soggetto non è professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo

della capacità di guadagno residua si può anche far capo ai dati forniti dalle

statistiche salariali RSS.

Calcolo

R2

● 2002 = fr. 33'502.- Inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari, attività

non qualificate semplici

ripetitive e leggere, da svolgere in misura completa

R1

● 2002 = fr. 59'630.-

attività di Muratore presso

__________ di

__________

Capacità

di guadagno residua: 56.18%"

(Doc. AI 76)

2.9

Orbene,

dall’esame del dettagliato ed esaustivo rapporto 20 maggio 2003 della

consulente - in cui è stato evidenziato che nel caso di specie sono date delle

opportunità reintegrative in attività non qualificate e che non richiedono

lavori di precisione (quali quelle di operaio addetto

all'imballaggio, operaio di fabbrica posa di gomme isolanti, addetto alla

preparazione di veicoli, vendita in stazione di servizio, serviceman, agente

esterno addetto alla vigilanza itinerante (in automobile), agente esterno

addetto alle ronde rionali (a piedi), custode addetto alla manutenzione e

sorveglianza, trafilatore controllo del macchinario e del prodotto, addetto

alla sicurezza sorveglianza e controllo, operaio addetto al controllo del

prodotto) - questo TCA non può che ritenere l’assicurato abile al 100%

in attività adeguate al suo stato di salute.

Occorre

qui ricordare che compito dell’orientatore

professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico

riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora

concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht, op cit., p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).

Dall’altra

parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI

prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti

professionali (art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,

conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

Ciò non

vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti

integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la

residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in

integrazione professionale.

Va

inoltre ricordato che in relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un

principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali -

all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

Nel

caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della

consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni

reintegrative.

Va

poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, nell’industria e nell’artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui

aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003

nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p.

332). Gli ambiti lavorativi presi nella fattispecie in considerazione dalla

consulente si riferiscono del resto ad attività con compiti non qualificati,

semplici e ripetitivi: nel settore dell’industria possono essere eseguite

mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio; in

quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono

essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio

2003.

nella causa P. [U329/01], consid. 4.7).

Per

questi motivi, questa Corte non può che aderire alle conclusioni riportate

dalla consulente nel citato rapporto 20 maggio 2003 (doc. AI 76).

In

conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con

la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.7.)

che a causa del danno alla salute di cui il ricorrente è portatore - e per il

quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento – egli

presenta un’incapacità al lavoro totale nella sua precedente professione di muratore,

ma è totalmente abile in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

evidenziati dal dr. __________.

In tale contesto, dunque, è corretto

procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione

contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in

quelle attività ritenute proponibili.

2.10

2.10.1

Per quel che concerne il salario da valido, nella decisione

su opposizione l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr.

59'630.-- conseguito nell’attività di muratore presso

la ditta __________ di __________ (cfr. doc. AI 76).

L’assicurato

ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI, rilevando che nella

risposta 11 settembre 2000 del datore di lavoro (ditta __________ subentrata

alla ditta __________) è stato indicato che lo stipendio orario del 1997 e del

1998.

era di fr. 24.25. Stante tale dato, l’assicurato ha cifrato in fr. 64'383.--

il salario annuo da lui percepito nel 1998 (cfr. doc. III).

Come

verrà esposto di seguito, anche volendo prendere in considerazione un salario

da valido di fr. 64'383.--, il diritto ad una rendita intera postulato dal

ricorrente andrebbe in ogni caso negato.

2.10.2

Riguardo

al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

In

applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001

IV Nr. 21 questo Tribunale ha

precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des

salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in

attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino (livello

d’esigibilità 4: attività semplici e leggere) e prima di eventuali riduzioni

per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%,

riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato

(rispettivamente fr. 47'929 nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a

fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

2.10.3

Nel ricorso,

l’assicurato, fondandosi su uno studio dell’ex

consulente in integrazione professionale dell’Ufficio AI __________, ha contestato l’utilizzo

dei salari statistici svizzeri (RSS) eseguito dall’amministrazione, in

particolare per quel che concerne i dati salariali medi ticinesi relativi alla

categoria 4 (attività semplici e ripetitive). Facendo presente che la citata

categoria 4 delle tabelle RSS relativa alle attività semplici e ripetitive si

riferisce ai salari medi unicamente di attività generiche non qualificate, le

quali non sono forzatamente di tipo leggero (ad esempio sono inclusi i lavori

non qualificati e ripetitivi di manovalanza nel settore edilizio e

metallurgico, meglio retribuiti), che il valore mediano non rispecchia la

realtà contrattuale di chi può svolgere unicamente lavori leggeri, che nemmeno

la riduzione del 10% del valore mediano permessa dal TFA corrisponde alla

realtà salariale di tali assicurati, egli sostiene che l’unico dato statistico

in grado di fornire un reddito attendibile per la citata tipologia di attività

lucrativa è il valore del primo quartile ridotto del 10%.

Il

rappresentante dell’assicurato ha poi rilevato che nel caso in cui il TCA

dovesse confermare la giurisprudenza del TFA in merito all’applicazione dei

valori mediani RSS, il coefficiente di riduzione del 10% stabilito dal TFA non sarebbe

in grado di tenere in debita considerazione le ripercussioni salariali dovute

al fatto di poter svolgere solo lavori leggeri, proponendo di ridurre il valore

statistico mediano del 20%. Il valore così ottenuto potrà poi nuovamente essere

ridimensionato in considerazione delle circostanze particolari del caso

concreto, applicando un coefficiente massimo di riduzione del 25% come ammesso

dalla giurisprudenza del TFA (doc. III, consid. 1.3.).

2.10.4

Occorre

al riguardo ricordare che la giurisprudenza federale relativa alla

fissazione del reddito da invalido è stata oggetto

di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (a

tale proposito cfr. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali

nel campo delle assicurazioni sociali, in: RDAT II-2001, pag. 593 segg, in

particolare pagg. 602-606).

Come detto, la determinazione di tale reddito è

ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989

pag. 485 consid. 3b).

In particolare,

secondo costante giurisprudenza, nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza

del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi

dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è determinato in base

alla media del salario lordo conseguito da donne rispettivamente da uomini per

attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro)

figuranti dalle citate tabelle statistiche nel settore privato (STFA 7 agosto

2001.

nella causa A, U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347).

Conformemente

alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai

valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale),

sono applicabili i dati concernenti il Ticino contenuti nella tabella TA13.

Al proposito va evidenziato che il TFA ha

ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si

riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al

posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non

pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I

474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I

218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I

446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I

871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a

sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

Pertanto,

vista la succitata e costante giurisprudenza federale, in assenza di dati

salariali concreti, occorre basarsi sui valori statistici e, concretamente,

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (valore mediano, livello di

esigenza 4: cfr. STFA inedite del 1°

febbraio 2006 nella causa S., I 695/05, consid. 4.1; del 26 gennaio 2006

nella causa M., I 379/05, consid. 2.5.4).

Va

poi va fatto presente che il TFA, applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di statistica, si fonda in particolare sul valore

mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid.

4.

; 24 settembre 2002 in re B,

I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I 445/00, consid. 4a).

2.10.5

Nel

rapporto 20 maggio 2003 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto

adeguata una riduzione del 25% del salario da invalido (10% di riduzione per

attività leggera e 15% di riduzione per ergonomia) (doc. AI 76.1).

Nel

ricorso l’assicurato ha invece sostenuto che il salario

da invalido fosse da ridurre del 10% per lavori leggeri e poi ulteriormente del

25% viste le importanti limitazioni funzionali dell’assicurato e il fatto che

la consulente in integrazione professionale dell'AI avesse ampiamente

giustificato l'utilizzo del coefficiente massimo di riduzione del 25% (doc.

III).

Quanto

alla censura relativa alla riduzione percentuale, va ancora rammentato, che la

questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb).

Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permetta di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Ritornando

al caso in esame, come detto, il TFA ammette una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico, motivo per cui la riduzione del 35% proposta

dal ricorrente non può essere presa in considerazione.

Inoltre,

secondo il TCA non vi sono validi motivi per discostarsi dalla valutazione operata

in concreto dalla consulente, avendo la stessa applicato la riduzione massima

consentita.

2.10.6

Secondo

i dati statistici salariali (valore

mediano) relativi al 2000, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice

e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di

eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 9/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.--

(fr. 4’027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x

41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato

e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4’123: 40 x 41,8 x 12) per gli

uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2’925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13

privato e pubblico).

Per

il caso in esame, per calcolare il reddito da invalido

dell’assicurato sulla base dei recenti citati dati statistici, si deve partire

da un salario lordo di Fr. 45'390.-- percepito dagli uomini nel 1998 nel settore privato per 41,9 ore

settimanali di lavoro.

Considerata una capacità lavorativa in attività

adeguate pari al 100%, tenuto conto della riduzione (massima) di rendimento del

25% stabilita dalla consulente in integrazione (cfr.

doc. AI 76), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 34'043.-- (75% di fr. 45'390). Dal raffronto di tale reddito da invalido con

quello da valido di fr. 64’383.-- invocato dal

ricorrente, risulta un’incapacità al

guadagno del 47.12% (64'383 – 34'043

x 100 : 64'383), arrotondata al 47% (DTF 130 V

121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in

matematica).

Visto

il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni

successivi e sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento, cfr.

consid. 2.4.), con ogni verosimiglianza non sia raggiunta la soglia del 50%

necessaria per avere diritto ad una mezza rendita.

2.11

L'assicurato, per il tramite del suo

rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria pluridisciplinare

(cfr. doc. III).

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per statuire

nel merito della vertenza.

2.12

Come visto in precedenza, secondo l'art. 28 cpv. 1

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia

prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, che, nei

casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità

del 40 per cento almeno.

L’art.

28bis cpv. 1 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28

capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo

1965.

sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe

conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere

da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un

invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può

soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa

dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per

qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (art. 28bis cpv. 2 OAI).

Le

casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti

secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.

L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione

dei casi di rigore (art. 28bis cpv. 3 OAI).

2.12.1

Secondo

l’art. 3a LPC,

"

Le spese riconosciute e

i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno

diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune

sono sommati (cpv. 4).

Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in

un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per

ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà a

ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari

(cpv. 5).

Per il calcolo della prestazione complementare annua,

non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese

riconosciute (cpv. 6)."

Per

quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:

"

1.

Per le persone che non vivono durevolmente

o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a

casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno

vitale, per anno:

1.

per le persone sole, almeno 14’690 franchi e al

massimo 16’290 franchi;

2.

per i coniugi, almeno 22’035 franchi e al

massimo 24’435 franchi;

3.

per gli orfani e per i figli che

danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7’745 franchi

e al massimo 8’545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione

la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e

per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le

spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di

una richiesta di restituzione.

2.

Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in

un istituto o in un 0spedale (persone che vivono in un istituto), le spese

riconosciute sono le seguenti:

a. tassa giornaliera;

b. importo per le spese personali.

3.

Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un

istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a. spese per il conseguimento del reddito

fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e

interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali

della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfetario annuo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario

deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del

diritto di famiglia."

Dal

1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a

titolo di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.

8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755 per il terzo e

per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o

orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

Dal

1° gennaio 2001 l’importo computabile a titolo di fabbisogno per persone

sole è di fr. 15’280 al minimo e di fr. 16’800.-- al massimo; per coniugi fr.

22’920 al minimo e fr. 25'320.-- al massimo; per gli orfani e i figli che danno

diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'050 al minimo e fr. 8’850.--

al massimo (Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

dell’AVS/AI, RS 831.308).

Dal

1° gennaio 2003, invece, tale fabbisogno per persone sole consiste in

fr. 15’700.-- al minimo e in fr. 17’300.-- al massimo; per coniugi fr. 23'550.--

al minimo e fr. 25'950.-- al massimo; per gli orfani e i figli che danno

diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, fr. 8'260 al minimo e fr. 9'060

al massimo (Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari

dell’AVS/AI, RS 831.308).

Secondo

l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono

"a.

le entrate in denaro o

in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di

1000.

franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone

con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo

proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in

ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il

reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e

immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella

misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000

franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o

dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare

e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore

dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale

sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un

contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f. gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui

l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di

famiglia."

Non

sono, invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):

"a.

le prestazioni dei

parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile 1);

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura

manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o

dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari

all'istruzione."

Secondo

il capoverso 3, infine,

"

Il Consiglio federale

determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI sono

computati quali redditi."

2.12.2

Riguardo

alle basi temporali del calcolo dei redditi e della sostanza, va fatto presente

che secondo l’art. 23 OPC:

"

Di regola, per il

calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi

determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della

sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1).

Per gli assicurati la cui sostanza e i cui

redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi

di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a

ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione

fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione

economica dell'assicurato. (cpv. 2).

Il calcolo della prestazione complementare

annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre

prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC) (cpv. 3).

Se la persona che pretende una

prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante

il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti

saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del

periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui

redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cpv.

4)."

2.12.3

Nel caso in esame occorre verificare se all’assicurato può essere

riconosciuto un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI per il periodo

1.1

-31.12.1999.

In

sede di decisione su opposizione l’amministrazione ha rideterminato la

situazione patrimoniale dell’assicurato, tenendo parzialmente conto delle sue

contestazioni. Dal relativo foglio di calcolo risulta infatti che per

quel che concerne il totale dei redditi, l’Ufficio AI ha

rettamente preso in considerazione il quarto di rendita di fr. 3'564.— e le

indenità giornaliere di malattia di fr. 23'216.— per complessivi fr. 26'780.--.

Quanto

alle spese, l’amministrazione ha riconosciuto l’importo cassa malati (fr. 3'670.—

), la pigione (fr. 4'440.--) e l’importo di fabbisogno massimo per persone sole

in vigore nel 1999 (fr. 16'460.--) per complessivi fr. 24'570.--.

Al

riguardo, va osservato che l’amministrazione a giusto titolo ha tenuto conto

dell’importo massimo di fabbisogno per persone sole, dato che la moglie

dell’assicurato risiede in __________. Infatti, la cifra marginale 2031 delle

direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI relativa ai coniugi

che soggiornano lungamente all’estero stabilisce che “se uno dei coniugi, o

un altro membro della famiglia, soggiorna per un lungo periodo all’estero

oppure se il suo luogo di soggiorno è sconosciuto, non se ne terrà conto per il

calcolo della PC annua (cfr. N. 2008).

Il

ricorrente ha contestato il calcolo, eseguito per competenza dalla Cassa di

compensazione della __________ (art. 28 bis cpv. 3 OAI), relativo alla

determinazione del caso di rigore, rilevando che non è stato tenuto conto del

fatto che egli deve provvedere al mantenimento della

moglie domiciliata in __________ per la quale non riceve neppure una rendita

completiva d'invalidità, visto che la stessa non ha mai pagato un anno intero

di contributi AVS/AI e non ha il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, ma

vi soggiorna solo temporaneamente quando viene a trovare il marito.

Secondo

l'art. 3b cpv. 3 lett. e LPC, applicabile al caso di specie in virtù del rinvio

di cui all'art. 28bis cpv. 1 OAI, le spese riconosciute comprendono, tra

l'altro, le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cfr.

consid. 2.12.1.).

I

contributi alimentari sono tuttavia deducibili soltanto nel caso in cui essi

siano effettivamente versati. Deve essere pertanto provato il relativo

pagamento (cfr. STFA del 2 marzo 2004 nella causa R., P 53/03; STFA del 13

agosto 2001 nella causa K., P 69/99; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139; E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 89; Direttive sulle prestazioni

complementari emesse dall'UFAS, cifra 3016).

La

cifra marginale 2031 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e

all’AI relativa ai coniugi che soggiornano lungamente all’estero stabilisce,

come accennato, che “se uno dei coniugi, o un altro membro della famiglia,

soggiorna per un lungo periodo all’estero oppure se il suo luogo di soggiorno è

sconosciuto, non se ne terrà conto per il calcolo della PC annua (cfr. N.

2008). In caso di soggiorno all’estero di un coniuge, per il calcolo della PC

dell’altro coniuge si terrà conto solo delle prestazioni di mantenimento

secondo il diritto di famiglia (cfr. i N. 3016-3018), se il calcolo della PC a

favore del coniuge rimasto in Svizzera avviene separatamente”.

La

cifra marginale 3016 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e

all’AI prevede che “le prestazioni di mantenimento secondo il diritto di

famiglia sono considerate quali spese purché sia fornita la prova del loro

versamento.”

Erwin Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 139 ha al riguardo rilevato:

" 6. Geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge

Familienrechtliche

Unterhaltsbeiträge – gemeint sind diejenigen nach Art. 151 ff., 163 ff. sowie

276.

ff. ZGB – sind grundsätzlich abzugsberechtig; aber nur in dem Umfange, als

sie auch tatsächlich bezahlt wurden. Leistungen, die aufgrund der

Unterstützungspflicht unter Verwandten gemäss Art. 328 ff. ZGB erbracht wurden,

sind dagegen nicht abzugsberechtigt.

Es stellt sich indessen gleichwohl

die Frage, wie vorzugehen ist, wenn ein EL-Berechtigter seinen finanziellen

Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Das EVG hat in seinem Urteil vom 25

November 1988 i.Sa.J.W. entschieden, dass eine sogenannte “Drittauszahlung”,

vorliegend die direkte Auszahlung der in der EL-Berechnung berücksichtigten

Unterhaltsbeiträge an die Unterhaltsberechtigten, nur dann zulässig ist, wenn

sie im kantonalen Recht vorgesehen ist, da weder das ELG noch die ELV

entsprechende Regeln enthalten.

Beispiel:

Laut eingereichtem Scheidungsurteil

hat ein IV-Rentner seiner geschiedenen Ehefrau Alimente in der Höhe von Fr.

500.

- pro Monat auszurichten. Er überweist ihr aber monatlich nur Fr. 200.-.

Als Abzug werden somit nur die erbrachten Leistungen in der Höhe von Fr. 200.-

berucksichtigt.”

Nel caso di specie, l’insorgente non ha fornito nessuna prova di

quanto il marito versi per il mantenimento della moglie, indicando che “un

importo preciso non è stato inserito nel formulario per la richiesta del caso

di rigore in quanto si è pensato che in simili casi la cassa di compensazione

AVS rispettivamente l’Ufficio AI prevedessero degli importi forfetari validi

per il mantenimento dei congiunti nei rispettivi Stati esteri” (doc. III).

Alla

richiesta del TCA di produrre la documentazione attestante l’onere di

mantenimento nei confronti della moglie (doc. XIII), il patrocinatore

dell’assicurato ha risposto in data 24 marzo 2006 rilevando che “evidentemente

non siamo in grado di comprovare con nessun tipo di documento tale onere di

mantenimento, al quale l’assicurato riusciva a far fronte fintanto che

disponeva di un’entrata data dalla sua attività lavorativa. Per questo motivo,

visto anche che l’assicurato non ha diritto ad una rendita completiva per la

propria moglie secondo la vecchia normativa LAI, in quanto la stessa non ha mai

contribuito all’AVS svizzera, riteniamo corretto che la giurisprudenza citata

nell’atto di ricorso (SVR 2000 IV 24) venga precisata e completata fissando

degli importi forfetari validi per il mantenimento dei congiunti domiciliati in

__________.” (doc. XV).

Poiché,

come visto, le direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, la

dottrina e la giurisprudenza prevedono che le prestazioni di mantenimento

secondo il diritto di famiglia sono considerate quali spese a condizione che

sia fornita la prova del loro versamento, non è possibile considerare un

importo forfetario, come vorrebbe il ricorrente, ma solo importi effettivi e

comprovati. Ritenuto che l’assicurato non ha minimamente comprovato di versare

degli importi alla moglie e tenuto conto dell’obbligo delle parti di

collaborare, la richiesta del ricorrente di computare un importo per il

presunto mantenimento della moglie in __________ non può essere accolta.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso è respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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