32.2005.88
opposizione dell'assicurata (rappresentata da un legale) dichiarata irricevibile perché non completata nel termine assegnato; conferma della decisione amministrativa da parte del TCA
21 dicembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2005.88
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, TCA
Titolo:
opposizione dell'assicurata (rappresentata da un legale) dichiarata irricevibile perché non completata nel termine assegnato; conferma della decisione amministrativa da parte del TCA
OPPOSIZIONE
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.88
rg/sc
Lugano
21 dicembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che - in
esito all’istruttoria esperita a seguito della domanda di pre-stazioni
presentata nell’agosto 2002 da RI 1, con decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio
AI ha riconosciuto a quest’ultima il diritto ad un quarto di rendita a decorrere
dal 1. luglio 2002;
- tramite
opposizione 14 marzo 2005 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto
tempestiva “opposizione cautelativa” contestando genericamente e senza
ulteriori motivazioni il grado d’invalidità (46%) stabilito
dall’amministrazione;
- con
scritto 23 marzo 2005 all’avv. RA 1 l’Ufficio AI, rilevato come l’opposizione
non soddisfacesse i requisiti di motivazione, ha assegnato all’opponente un
termine di 20 giorni per provvedere alla sua completazione, con l’avvertenza
che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito della stessa;
- per
lettera 22 aprile 2005 l’opponente, e per essa l’avv. RA 1, oltre a formulare
“opposizione cautelativa” avverso una successiva decisione datata 11 marzo 2005
nel frattempo resa dall’amministrazione, ha postulato una proroga di 30 giorni
sia del termine per provvedere alla completazione dell’opposizione 14 marzo
2005 che per redigere un complemento alla nuova opposizione. A motivo della
chiesta proroga l’avv. RA 1 ha addotto di “non aver potuto a tutt’oggi
conferire con l’assicurata in merito al modus agendi, stante improrogabili
scadenze cui lo scrivente studio legale ha dovuto far fronte in queste ultime
settimane”;
- con
comunicazione 26 aprile 2005 all’avv. RA 1 dello studio RA 1 l’Ufficio AI, rilevando
la non sussistenza di motivi giustificanti la concessione di una proroga, ha respinto
la richiesta precisando che il termine per completare l’opposizione rimaneva
quello concesso con lettera 23 marzo 2005;
- reagendo
a detta comunicazione, tramite scritto 28 aprile 2005 l’avv. RA 1, fatta
presente l’impossibilità della collaboratrice di studio avv. RA 1 ad allestire
il complemento richiesto causa malattia, dopo aver rilevato come il termine di
20 giorni assegnato con scritto 23 marzo 2005 e ribadito con successiva comunicazione
26 aprile 2005 “sia scaduto già prima dell’inoltro della vostra comunicazione”,
ha postulato, “causa scadenze improrogabili relative ad incarti di mia
spettanza”, una proroga di ulteriori 20 giorni per allestire il complemento all’opposizione
del 14 marzo 2005 che a quella del 22 aprile 2005;
- con
lettera 4 maggio 2005 l’Ufficio AI, costatata la non sufficiente motivazione
dell’opposizione 22 aprile 2005 alla decisione 11 marzo 2005, ha assegnato
all’avv. RA 1 un termine di 20 giorni per la completazione della stessa con la
comminatoria di cui all’art. 10 cpv. 5 OPGA;
- per
decisione su opposizione 4 maggio 2005 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile
l’opposizione 14 marzo 2005 presentata contro la decisione 14 febbraio 2005, i
requisiti per entrare nel merito della stessa non essendo dati causa la
decorrenza infruttuosa del termine di 20 giorni fissato con missiva 23 marzo
2005;
- dagli
atti AI emerge inoltre che con scritto 27 maggio 2005 l’avv. RA 1 dello studio RA
1 ha postulato una proroga del termine di 15 giorni assegnato dall’Ufficio AI
il 4 maggio 2005 per la completazione dell’opposizione alla decisione 11 marzo
2005, indicando di non aver ancora potuto conferire con la propria mandante;
tale richiesta è stata respinta dall’UAI con missiva 31 maggio 2005 che ha
quindi ritenuto siccome scaduto il termine per completare l’opposizione;
ciononostante il 1. giugno 2005 l’avv. RA 1 ha inoltrato all’Ufficio AI il “complemento
all’opposizione cautelativa presentata il 22 aprile 2005” precisando come lo
stesso sia da considerarsi tempestivo essendo stata chiesta una proroga di 15
giorni con scritto 27 maggio 2005;
- contro
la decisione su opposizione 4 maggio 2005, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA
1 dello studio RA 1, interpone tempestivo ricorso al TCA con cui chiede, previo
annullamento di detta decisione, che l’opposizione 14 marzo 2005 alla decisione
14 febbraio 2005 venga dichiarata siccome ricevibile con conseguente
assegnazione di un termine per provvedere al complemento della stessa. A
motivazione della sua richiesta l’insorgente fa valere:
" (...)
3. L’oggetto della lite verte nel
conoscere se sia da considerarsi irricevibile l’opposizione interposta in data
14.03.2005, nonostante la richiesta di proroga inoltrata per tempo dalla
scrivente legale e successivamente dal collega di studio Avv. RA 1.
4. In particolar modo, preme attirare l’attenzione
di codesta lodevole Corte sul fatto che lo scritto dell’UAI di data 26.04.2005,
notificato il giorno successivo, sia riferisse alla concessione di un termine
già ampiamente scaduto. Infatti, nello scritto del 23.03.2005 veniva assegnato
un termine di 20 giorni per poter presentare il relativo complemento. Tenuto
conto delle festività pasquali, dunque, detto termine doveva decorrere dal
4.04.2005 e scadeva il 23.04.2005. Non vi è chi non veda, orbene, come nello
scrivere in data 26.04.2005 l’amministrazione non solo abbia peccato di
superficialità, ma abbia anche agito iniquamente, non considerando a torto le
ragioni sollevate dallo scrivente studio legale.
5. Si rappresenta pertanto come debba
ravvisarsi necessariamente una crassa violazione del diritto di essere sentito
dell’assicurato, nonché un manifesto dinieqo di giustizia, dal momento che era
risaputo dall’UAI che il termine concesso il 23.03.2005 era scaduto e che per
tempo la scrivente legale aveva provveduto ad inoltrare una richiesta di
proroga, debitamente motivandola.
6. A nulla giovano dunque le considerazioni
mosse dall’UAI secondo cui il termine di 20 giorni fissato nella missiva del
23.03.2005 è trascorso infruttuoso, essendo per contro unicamente stata tralasciata
la disamina degli scritti successivi allestiti dallo scrivente studio legale, a
giustificazione dell’impossibilità di redarre l’atto di complemento nel termine
concesso.
7. A maggior ragione, non si comprende l’agire
dell’UAI se solo si pensa che si è appreso dell’ulteriore decisione dell’11.03.2005
solo a seguito dell’inoltro delle copie degli atti, non avendone avuto notizia
prima neppure dalla cliente, che non comprende la lingua italiana e dunque
neppure quanto le perviene a livello di corrispondenza. Ella infatti attende
sempre che sia qualche suo conoscente a riferirle il contenuto di ogni singolo
scritto per poi adottare gli accorgimenti che più ritiene opportuni.
8. Non sembra dunque equo che un’amministrazione
sociale sia così parziale con l’assicurata de qua, non concedendole neppure il
diritto di essere sentita e denegandole ingiustamente una proroga, senza alcuna
plausibile argomentazione suscettibile di vanificare le motivazioni esposte
dalla medesima.
9. A tale riguardo, si rende inoltre
attenta codesta lodevole Corte del fatto che in merito all’opposizione contro
la successiva decisione dell’11.03.2005 è stato inoltrato il relativo
complemento in data 1.06.2005 dal quale si evince come vi siano in diritto i
presupposti per la concessione di una rendita intera Al, risp. ¾ di rendita Al
a favore dell’assicurata de qua (cfr. Doc. M).
10. Di tal fatta, si contesta l’agire dell’UAI
anche perché esso appare essere del tutto tendenzioso oltre che privo di
qualsivoglia ragione che lo possa giustificare. (...)” (Doc. I, pag. 3-4)
- nella
risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e la conferma
del querelato provvedimento;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- in
lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione o meno dichiarato
irricevibile l’opposizione presentata il 14 marzo 2005 contro la decisione 14
febbraio 2005 e non completata nel termine assegnato a tale scopo al legale
dell’assicurata;
- giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
- l’art.
10 cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del
suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore
(cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito
(in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);
- quanto
alla cosiddetta opposizione cautelativa - nella quale viene di regola richiesto
di poter anzitutto visionare gli atti con consecutiva completazione delle motivazioni
dell’opposizione - nella prassi essa è di principio ammessa (DTF 115
V 426; Schlauri in: Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, p. 67 f.);
- in concreto giova anzitutto rilevare come, accertata la carente
motivazione dell’opposizione cautelativa del 14 marzo 2005, rettamente
l’Ufficio AI ha assegnato all’opponente, in applicazione di summenzionato
disposto d’ordinanza (art. 10 cpv. 1 OPGA), un congruo termine (20 giorni) per
provvedere alla completa-zione della stessa con la comminatoria imposta dall’art.
10 cpv. 5 OPGA;
-
la critica che nel gravame l’insorgente muove all’Ufficio AI - il quale nel
comunicare il rifiuto della chiesta proroga solo con scritto 26 aprile 2005
avrebbe “peccato di superficialità”, di “parzialità”, “agito iniquamente”
nonché commesso “una crassa violazione del diritto di essere sentito” e un “manifesto
diniego di giustizia” - non ha pregio.
Infatti,
l’assunto secondo cui lo scritto 26 aprile 2005 dell’Ufficio AI (notificato il
giorno successivo) si riferiva ad un termine (quello di 20 giorni assegnato per
la completazione dell’opposizione con scritto 23 marzo 2005) in realtà
già scaduto il 23 aprile 2005, oltre che non conciliarsi con le regole disciplinanti
il computo dei termini (cfr. art. 38 LPGA; in casu, decorrendo il 4 aprile 2005, primo giorno
dopo le ferie pasquali durante le quali è stato notificato [cfr. in argomento Pratique
VSI 1998 p. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG,
San Gallo 2003, pp. 130ss; seguendo la tesi di Kieser, ATSG-Kommentar,
Nr. 12 ad art. 38, il primo giorno di computo risulterebbe in casu addirittura
il 5 aprile 2005], il termine di 20 giorni giungeva a scadenza il 25 aprile
2005, ovvero il primo giorno feriale seguente l’ultimo giorno del termine
impartito, vale a dire il 23 aprile 2005), si situa invero al
limite della temerarietà, quando si consideri che la richiesta di proroga
redatta ed inviata dal legale dell’assicurata (che ha atteso sino a tale giorno
per inoltrarla) solo il giorno di venerdì 22 aprile 2005 è pervenuta (e non
poteva che pervenire) nelle mani dell’amministrazione al più presto il giorno
di lunedì 25 aprile 2005 e che dando l’amministrazione riscontro alla medesima
il giorno seguente (26 aprile 2005) ad essa non può in alcun modo essere rimproverato
un comportamento lesivo delle garanzie procedurali dell’assicurata rispettivamente
un agire scorretto;
- per
il resto, relativamente ai motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga
del termine per la completazione dell’opposizione formulata con scritto 22
aprile 2005 dall’avv. RA 1, segnatamente l’esistenza di “improrogabili
scadenze” cui lo studio patrocinatore dell’assicurata ha dovuto asseritamene
far fronte nelle ultime settimane, occorre rilevare che gli stessi - ammesso e non concesso che possano di principio costituire motivo di
proroga (il sovraccarico di lavoro non costituisce di certo motivo scusabile
nell’ambito di una restituzione dei termini; cfr. VPB 1981
Nr. 7, 1987 Nr. 1; Zünd, Kommentar zm Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, Zurigo1999, Nr. 38 ad § 13) e ricordato come possa
ragionevolmente pretendersi che il patrocinatore rispettivamente (come in casu)
Fatti
i patrocinatori di una assicurato in siffatto asserito stato d’impossibilità
provvedano a dare ad un terzo istruzioni sufficienti perché possa occuparsi
della conduzione della pratica (nella quale in concreto, come risulta da quanto
esposto in precedenza, sono state sistematicamente chieste proroghe, la prima
volta con l’atto d’opposizione 14 marzo 2005) - non sono stati
minimamente resi verosimili né in sede di domanda all’Ufficio AI né nell’ambito
della presente procedura. Né appaiono d’altronde decisivi ai fini del presente
giudizio le ulteriori ragioni addotte, successivamente alla notifica del rifiuto
di proroga (scritto 26 aprile 2005 dell’Ufficio AI), dall’avv. RA 1 con scritto
28 aprile 2005 a sostegno della richiesta di un’ulteriore proroga di 20 giorni,
considerato come l’allegata incapacità lavorativa della collaboratrice di
studio avv. RA 1 per motivi di salute abbia avuto inizio - come dichiarato
nell’atto di ricorso - soltanto il giorno in cui veniva a scadenza il termine
per l’inoltro del complemento all’opposizione 14 marzo 2005;
- stante
quanto precede la decisione contestata merita tutela mentre il ricorso deve
essere respinto.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L’atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l’ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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