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Decisione

32.2005.88

opposizione dell'assicurata (rappresentata da un legale) dichiarata irricevibile perché non completata nel termine assegnato; conferma della decisione amministrativa da parte del TCA

21 dicembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i patrocinatori di una assicurato in siffatto asserito stato d’impossibilità

provvedano a dare ad un terzo istruzioni sufficienti perché possa occuparsi

della conduzione della pratica (nella quale in concreto, come risulta da quanto

esposto in precedenza, sono state sistematicamente chieste proroghe, la prima

volta con l’atto d’opposizione 14 marzo 2005) - non sono stati

minimamente resi verosimili né in sede di domanda all’Ufficio AI né nell’ambito

della presente procedura. Né appaiono d’altronde decisivi ai fini del presente

giudizio le ulteriori ragioni addotte, successivamente alla notifica del rifiuto

di proroga (scritto 26 aprile 2005 dell’Ufficio AI), dall’avv. RA 1 con scritto

28 aprile 2005 a sostegno della richiesta di un’ulteriore proroga di 20 giorni,

considerato come l’allegata incapacità lavorativa della collaboratrice di

studio avv. RA 1 per motivi di salute abbia avuto inizio - come dichiarato

nell’atto di ricorso - soltanto il giorno in cui veniva a scadenza il termine

per l’inoltro del complemento all’opposizione 14 marzo 2005;

- stante

quanto precede la decisione contestata merita tutela mentre il ricorso deve

essere respinto.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L’atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l’ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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