32.2005.89
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17 febbraio 2006Italiano53 min
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Numero d'incarto:
32.2005.89
Data decisione, Autorità:
17.02.2006, TCA
Titolo:
Assicurato chiede di essere posto al beneficio di una rendita. Lo stato di salute dell'assicurato non è stato sufficientemente approfondito, in particolare dal punto di vista psichiatrico: atti rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti medici.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.89
cr/sc
Lugano
17 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, precedentemente impegnato nell’ambito di una riqualifica
professionale garantita dall’assicurazione contro la disoccupazione nella
formazione di verniciatore di carrozzeria, nel mese di marzo 1999 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di una
rendita (cfr. doc. AI 1) in quanto affetto da “sindrome lombospondilogena e
sindrome iperalgica S1 dx su stato dopo emilaminectomia L5/S1 dx. con
discectomia (24.9.98). Stato dopo trauma da accelerazione cervicale e lombare
(13.2.98). Disfunzione articolazione sacro-iliaca dx.. Depressione reattiva”,
come attestato dal dr. __________ (cfr. doc. AI 12).
L’Ufficio AI ha proceduto all’apertura di un
dossier d’integrazione professionale, assegnando all’assicurato una
riformazione professionale quale informatico della durata di 4 anni (dal 1°
luglio 2000 al 30 giugno 2004) presso la ditta __________ di __________ (cfr.
doc. AI 38).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
affidata al dr. __________, con decisione 12 agosto 2004 l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurato che, terminata con successo la riformazione professionale quale
informatico, egli può realizzare un reddito che esclude il diritto alla
rendita. Infatti, paragonando il reddito che potrebbe conseguire ora da
invalido, dopo la riformazione, nell’attività di informatico al 75% così come
stabilito nella perizia del dr. __________, con quello che egli avrebbe potuto
percepire se non fosse subentrato il danno alla salute, a mente
dell’amministrazione si ottiene un grado d’invalidità insufficiente a
giustificare il diritto ad una rendita d’invalidità. L’assicurato è quindi
stato considerato convenientemente reintegrabile senza l’attribuzione di
ulteriori prestazioni (cfr. doc. AI 66).
1.2. A seguito
dell’opposizione 13 settembre 2004 dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________
- con la quale ha contestato il grado di invalidità del 25% ritenuto
dall’amministrazione, precisando di non poter lavorare più di 4-5 ore al giorno e rilevando che anche a livello psichico egli presenta
un'inabilità lavorativa del 50%, come attestato dallo psichiatra curante dr. __________ (cfr. doc. AI 71) – con decisione su opposizione 9 maggio 2005
l’Ufficio AI ha confermato la precedente decisione, rilevando che sulla base
della perizia reumatologica del dr. __________ l’assicurato è inabile al
massimo al 25% nella sua attività di informatico ed indicando che il
certificato 25 novembre 2004 del dr. __________ non oggettiva nessun nuovo
elemento medico che permetta di ritenere che vi sia stata una variazione dello
stato di salute dell’assicurato (cfr. doc. AI 47).
1.3. Contro la
succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha
presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter
beneficiare di una mezza rendita.
Sostanzialmente
in sede ricorsuale egli ha contestato il salario da valido e quello da invalido
ritenuto dall’amministrazione, nonché la valutazione medica operata dal dr. __________
e la mancata presa in considerazione dei problemi psichici di cui è affetto,
rilevando quanto segue:
"
(...)
2. Determinazione
del danno alla salute
2.1. Tutti i medici che hanno visitato l'assicurato
(Reparto di neurochirurgia dell'__________ di __________, __________ di __________,
dr. __________, dr. __________, __________ di __________) sono concordi
nell'affermare che i suoi dolori fisici sono credibili. Solamente il perito
dell'AI dr. __________ ripete a più riprese che l'assicurato durante l'esame
clinico irrigidisce attivamente la muscolatura e impedisce così lo svolgersi di
alcuni test, quasi a voler insinuare atteggiamenti simulanti da parte
dell'assicurato. Già solo questo punto potrebbe far pensare ad una certa qual
tendenziosità da parte del perito dell'AI, al quale l'Ufficio AI affida un
numero sempre crescente di perizie reumatologiche, che giungono quasi sempre
alle stesse conclusioni non favorevoli all'assicurato. Sarebbe pertanto utile
se codesto lodevole Tribunale potesse ottenere dall'AI il totale annuo di
perizie reumatologiche affidate ai vari medici reumatologi, e le conclusioni di
dette perizie, al fine di chiarire il grado d'indipendenza e imparzialità dei
periti.
Oltre ai dubbi sovresposti, la perizia del dr. __________ dovrebbe venir
ritenuta non affidabile anche per diversi errori che la stessa contiene. Errori
che fanno comprendere come la perizia sia stata redatta velocemente e in modo
poco preciso:
- Alla pag. 2, allorquando il dr. __________
riprende le diagnosi poste dal curante dr. __________ nel certificato per l'AI
22.7.1999, dimentica la diagnosi di "depressione reattiva". Anche se
non si tratta di un problema reumatologico, il perito avrebbe dovuto citarla ed
eventualmente annotare in fine che poteva essere necessario l'allestimento
anche di una perizia psichiatrica. Sottacere questo fatto significa
misconoscere il problema depressivo e del dolore cronico, relegando questi
aspetti a semplici effetti secondari del problema fisico, valutazione che non
compete ad una reumatologo ma ad uno psichiatra, come vedremo in seguito.
- Poche righe più avanti mentre
elenca i periodi di inabilità lavorativa, il perito riprende i dati del dr. __________,
il quale afferma che vi è un'inabilità lavorativa senza più nessuna
interruzione a partire dal 7.8.1998. In realtà dalla lettura della
documentazione medica appare chiaramente che la totale inabilità lavorativa duratura
risale al 18.7.1998, quando l'assicurato è stato ricoverato all'__________ di __________
per una ricaduta. È vero che il dr. __________ riprende un errore del dr. __________,
ma da parte di un perito chiamato a chiarire una situazione complessa ci si
deve attendere una maggiore precisione, tanto più che il riporto dei vari
periodi di inabilità lavorativa ha un'influenza diretta sull'inizio del diritto
alla rendita d'invalidità.
- Nell'anamnesi viene pure omesso di
dire che l'assicurato utilizza sul posto di lavoro una speciale sedia
ergonomica, prescrittagli durante una degenza diurna alla __________ di __________
dal 30.6.2003 al 18.7.2003, degenza pure non citata. Questo fatto è pure molto
importante, in quanto l'Ufficio AI nella motivazione per respingere
l'opposizione afferma a torto che l'assicurato non è mai mancato dal lavoro e
non sono mai stati riferiti problemi particolari di salute durante la
riqualifica professionale.
- Al punto anamnesi sociale il dr. __________
scrive che l'assicurato è entrato in Svizzera il 20.8.1979, ciò che non
corrisponde al vero, in quanto è entrato in Svizzera solamente il 9.1.1991.
Evidentemente il perito ha lavorato con il "taglia e incolla" oppure
ha confuso l'assicurato con la moglie.
Tutto ciò dimostra chiaramente che la perizia reumatologica del dr. __________
è lacunosa, sommaria, priva della necessaria precisione per poter essere
ritenuta affidabile conformemente ai dettami della giurisprudenza.
2.2. L'assicurato, ancor prima di iniziare la
riqualifica professionale, era in cura psichiatrica dallo psichiatra dr. __________,
che nel rapporto per l'AI 13.4.1999 pone la diagnosi di disturbo
dell'adattamento con umore depresso e stima l'inabilità lavorativa sul piano
prettamente psichiatrico in ragione circa del 30%. L'assicurato secondo lo
psichiatra presenta a quel momento un tono vitale diminuito, un umore
sub-depressivo, dei chiari disturbi riguardanti le sue possibilità di
adattamento.
Anche il dr. __________ del __________ che
lo ha visitato durante la degenza alla __________ di __________ ha constatato
una "chiara reazione depressiva con ideazione prevalente incentrata sul
dolore cronico persistente e sul timore di non guarire" (v. rapporto
22.1.1999).
Sulla questione del dolore cronico si è espresso anche il __________
di __________ nel proprio rapporto 5.10.1999, dove afferma che "Les
résultats montrent également un seuil de résistance à la douleur qui est assez
faible".
In sede d'opposizione l'assicurato ha quindi presentato un nuovo
rapporto medico del dr. __________, il quale risponde al reumatologo curante
dr. __________:
" Per quanto concerne il grado di abilità lavorativa ritengo pure
che il paziente summenzionato non possa lavorare in una percentuale lavorativa
superiore al 50%. Sono pure d'accordo sul fatto che la riqualifica
professionale abbia consentito di mantenere un'attività lavorativa a tempo
parziale (50%). L'assenza di una riqualifica avrebbe probabilmente comportato
un'interruzione totale dell'attività lavorativa.
La richiesta dell'Ufficio invalidità di esigere un'attività lavorativa
futura a tempo pieno comprometterà a breve termine o a lungo termine la
situazione già precaria del paziente. Egli, nell'attuale percentuale lavorativa
presenta una stanchezza cronica con conseguenti difficoltà dell'attenzione e
della concentrazione che dipendono appunto da questa problematica algica
persistente.
Ritengo pertanto che la prospettiva di esigere un'attività a tempo pieno
comprometta a breve termine le condizioni psichiche del paziente. Concordo
quindi sulla posizione tua e del datore di lavoro di mantenere una capacità
lavorativa ridotta al 50%." (v. rapporto
25.11.2004)
Sebbene l'assicurato abbia già presentato una chiara componente psichica
prima di iniziare la riqualifica professionale e che il dr. __________ si
pronunci ora con una prognosi negativa rispetto ad una tenuta lavorativa
superiore al 50%, l'Ufficio AI non ha ritenuto di dover sottoporre l'assicurato
ad una perizia psichiatrica. In particolare il dr. __________ del SMR nella sua
annotazione 3.5.2005 sostiene che:
- L'attività di informatico "è
stata convalidata da un accertamento __________ senza limitazioni".
In realtà dalla lettura del rapporto __________ emergono chiaramente le
limitazioni funzionali scaturite durante il periodo di osservazione:
" Les résultats des tests d'autoévaluation
laissent apparaître des limitations fonctionnelles importantes qui sont en
parfaite corrélation avec ce qui a pu être observé tout au long du stage. Les
résultats montrent également un seuil de résistance à la douleur qui est assez
faible. Son niveau d'épuisement professionnel est quant à lui plus important
que la norme, ce qui indique un niveau de lassitude plus élevé que la moyenne
de la population. " (pag.
3 rapporto 5.10.1999)
" Il a toujours des
douleurs lombaires et des irradiations dans le membre inférieur droit,
douloureuses et paresthésiques. Sa tolérance à la position statique est
limitée, mais tout de même possible environ 2 heures en position statique. (...)
M. RI 1 a tout à fait les capacités pour entreprendre une formation dans une
activité légère, qui ne soumette pas les lombes à forte contribution, qui évite
le port de charges, les positions en flexion antérieur du tronc, maintenues ou
fréquentes, qui autorise les changements de position." (pag. 2 rapporto 20.9.1999)
- Secondo il dr. __________ la
perizia reumatologica "determina un'attività adatta esigibile solo al
75% per il fatto che l'attività svolta necessita lunghi periodi di posizione
sedentaria (oltre 2 ore!)".
Questa affermazione del medico dell'AI corrisponde effettivamente alla
conclusione del dr. __________. È più avanti nelle sue annotazioni che il dr. __________
si sbaglia: "per la presenza di dolori cronici e un disagio generale
l'assicurato è stato giudicato inabile al 25% nell'attività ritenuta in
precedenza senza limitazioni".
Come abbiamo visto poc'anzi, il perito dr. __________ lo ritiene inabile
al 25% per via delle lunghe posizioni statiche da assumere nella professione
appresa, e non per via dei dolori cronici e di un "disagio generale".
Anzi, è proprio questo aspetto del "disagio generale" e del dolore
cronico che dovrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento medico.
Inoltre non è vero che la professione di informatico è stata ritenuta in
partenza come priva di limitazioni. Le conclusioni del rapporto __________ sono
chiare: l'assicurato non dovrà portare dei pesi, non dovrà flettere il tronco
in avanti, dovrà cambiare spesso posizione.
- Il dr. __________ sostiene che il
dr. __________ "fa un certificato in base a indicazioni ricevute dal
paziente".
Tale affermazione è grave, specialmente tenendo conto del fatto che il
dr. __________ viene spesso chiamato da codesto lodevole Tribunale ad
effettuare delle perizie psichiatriche e lo stesso Ufficio AI o il Servizio di
accertamento medico dell'AI gli chiede di allestirne. Un conto è quindi
contestare sulla base di valutazioni mediche le conclusioni del dr. __________,
un altro è insinuare che il dr. __________, così come il reumatologo dr. __________,
abbiano solo voluto assecondare l'assicurato. Diverso e più consono al
principio inquisitorio che caratterizza la procedura amministrativa, sarebbe
stato quello di ordinare una perizia psichiatrica, tanto più che il dr. __________
non è uno specialista in psichiatria.
- Da ultimo il medico del SMR
sostiene che l'inabilità lavorativa accertata a suo tempo dal dr. __________
del 30% e ora quella accertata del 50% non trovino conferma nei fatti "visto
che l'assicurato ha svolto senza impedimento lavorativo un lungo periodo di
riqualifica di circa 4 anni".
In realtà, come si è visto poco sopra, l'assicurato per esempio dal
30.6.2003 al 18.7.2003 è stato degente nel reparto diurno alla __________ di __________,
per cercare di contribuire a prevenire o migliorare la problematica algica. Il
datore di lavoro inoltre, soddisfatto del proprio dipendente, è sempre stato
molto comprensivo nei suoi confronti, permettendogli orari di lavoro che si
adattavano al suo stato di salute: pause frequenti, pause più lunghe durante il
periodo di mezzogiorno, assenze per fisioterapia durante l'orario di lavoro.
Non si trova riscontro di queste assenze nei formulari per l'indennità
giornaliera in quanto il datore di lavoro sapeva che fino a 21 giorni di
malattia (30 giorni dall'1.1.2004, secondo l'art. 20quater cpv. 2 OAI) sarebbe
ancora sussistito il diritto all'indennità giornaliera. Un'ulteriore prova che
lo stato di salute non ha mai permesso una tenuta ottimale dei ritmi di lavoro
la si riscontra nelle pagelle scolastiche, contenute nell'incarto AI:
nonostante l'ottimo profitto scolastico, l'assicurato è stato assente per
diverse ore scolastiche: per esempio 92 ore durante il 2° semestre del 1° anno,
65 ore durante il 1° semestre del 4° anno. Lo stesso rendimento scolastico,
ottimo nei primi anni di scuola, è calato nell'ultimo anno di scuola, in
concomitanza con il nuovo accentuarsi dei disturbi algici, comunque mai
regrediti anche durante la prima fase della riqualifica.
Ed è proprio durante l'ultimo anno di formazione che l'assicurato ha
manifestato ancora la diagnosi psichica presente già nel 1999: di fronte
all'acutizzarsi dei dolori cronici, la fine della formazione, l'insicurezza sul
futuro economico, la precarietà del proprio stato di salute, ecco che egli ha
di nuovo un tono vitale diminuito, un umore depresso, dei disturbi riguardanti
le sue possibilità di adattamento.
Di fronte quindi al ripresentarsi dei segni tipici della malattia il dr.
__________ ritiene a questo punto non più esigibile un'attività lavorativa
superiore al 50%.
2.3. La procedura amministrativa è caratterizzata
dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti rilevanti per il giudizio,
riservato l'obbligo di collaborare dell'assicurato, devono essere accertati
d'ufficio. Rilevanti in tal senso sono quei fatti che sono suscettibili di
portare ad una decisione piuttosto che ad un'altra. L'amministrazione e il
tribunale hanno quindi l'obbligo di procedere ad ulteriori accertamenti non
appena, sulla base di quanto sostenuto dalle parti o emerge dagli atti, vi sono
elementi che potrebbero influenzare la decisione dell'amministrazione.
(…)
Nella fattispecie è indubbio che l'assicurato presentava problemi sia
reumatologici sia psichici, e che quindi l'Ufficio AI avrebbe dovuto ordinare
sin dall'inizio una perizia medica pluridisciplinare e non limitarsi alla sola
perizia reumatologica. Tanto più che tutti i medici sono concordi nel
riconoscere un carattere cronico ai dolori lamentati dall'assicurato.
La questione del dolore cronico invalidante è per consolidata
giurisprudenza una questione medica che deve essere esaminata attraverso una
perizia psichiatrica (in particolare un cosiddetto Schmerzgutachten; v. H.
Landolt, Die Rechtsvorstellung der zumutbaren Willensanstrengung im Sozialversicherungsrecht,
pag. 156, in: Schaffhauser/Schlauri, Schmerz und Arbeitsunfähigkeit). In
effetti il reumatologo può accertare le effettive limitazioni funzionali, ma
non può determinare se l'assicurato a causa di una problematica psichica accusa
per esempio una rielaborazione abnorme del dolore.
3. Determinazione
del grado d'invalidità
Indipendentemente dalla questione medica sollevata ai considerandi
precedenti, la decisione AI è criticabile anche rispetto al confronto dei
redditi tra l'attività persa e quella ritenuta esigibile.
3.1. Reddito
ipotetico prima del danno alla salute
La consulente in integrazione professionale dell'AI nel proprio rapporto
1.7.2004 afferma che dall'incarto risulta difficile desumere il reddito
ipotetico prima del sorgere del danno alla salute:
" Presumibilmente
nel 1998 l'assicurato percepiva un salario pari a fr. 3'500 al mese e si stava
formando (AFC) in qualità di verniciatore di carrozzeria. Dai contratti
collettivi pubblicati nel 2002 dall'OCST possiamo dedurre che un verniciatore
di carrozzerie al primo impiego nel 2002 ha un salario tra i fr. 3'350 al mese
e i fr. 3'550 al mese (salario medio di fr. 44'850 all'anno)."
Prescindendo dal fatto che l'AI procede con un confronto tra un dato
salariale quale valido riferito all'anno 2002 e un salario da invalido riferito
all'anno 2004, ciò che non corrisponde a quanto dettato dalla giurisprudenza,
bisogna rimarcare che l'assicurato al momento dell'incidente automobilistico
del 13.2.1998 stava svolgendo una riqualifica professionale garantita
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Percepiva uno stipendio di fr. 3'500 mensili (x 13 mensilità, quindi un
salario annuo di fr. 45'500), mentre in precedenza lo stipendio quale operaio
presso la __________ di __________ ammontava a fr. 3'603 al mese (annuo: fr.
46'839). Quindi l'assicurato non avrebbe di certo iniziato una riqualifica
professionale sussidiata dall'assicurazione disoccupazione se questa avesse
portato ad un sicuro peggioramento del proprio stipendio. Tenendo conto che
l'assicurato da quando risiede in Svizzera ha sempre svolto professioni
manuali, e quindi affini alla professione che stava imparando, si può desumere
che avrebbe certamente ottenuto un salario attorno a fr. 46'000 annui.
3.2. Reddito
esigibile dopo il danno alla salute
La consulente in integrazione dell'AI ha preso contatto con l'ispettore
di tirocinio e ritiene che:
" A titolo
indicativo, per un informatico con AFC possiamo calcolare un primo stipendio di
circa fr. 3'600 al mese incrementabile (dopo qualche anno di pratica) a fr.
3'800 al mese. Per un profilo come quello del nostro assicurato possiamo
calcolare un primo stipendio pari a circa fr. 3'700 all'anno."
Mal si comprende però come mai nella professione appresa l'Ufficio AI
tiene conto dell'eventuale evoluzione salariale dopo qualche anno di pratica,
mentre non ne tiene conto per il salario da valido. Inoltre l'Ufficio AI si
basa su indicazioni ricevute dall'ispettore di tirocinio, mentre nella pratica
questi dati non corrispondono ai salari versati dai datori di lavoro. Nel caso
concreto l'assicurato percepisce fr. 1'600 mensili per un grado d'occupazione
del 50%. Anche un suo ex compagno di tirocinio percepisce lo stesso salario
presso la ditta __________ (e si tratta quindi del salario dopo quasi un anno
dall'ottenimento dell'attestato federale di capacità). Un altro compagno di
studi al primo impiego presso la ditta __________ ha ottenuto invece un salario
mensile di fr. 3'000, per poi passare a fr. 3'200 alle dipendenze anch'esso
della ditta __________. Il salario conseguito attualmente dall'assicurato e
corrispondente a fr. 3'200 mensili per un tempo di lavoro al 100% non è quindi
da ritenersi inferiore alle medie salariali nella professione appresa. È
piuttosto il salario stimato dall'AI a fr. 3'700 mensili che non è
assolutamente rappresentativo del mercato del lavoro.
4. In
conclusione
4.1. Visto che lo psichiatra curante dr. __________,
di cui non si deve dubitare dell'imparzialità, reputa l'assicurato inabile al
lavoro per problemi psichici in ragione del 50%, e che confrontando il salario
perso presumibile di almeno fr. 46'000 annui col salario realmente conseguito
di fr. 20'800 si giunge ad un grado d'invalidità del 54%, si ritiene che
all'assicurato spetti una mezza rendita d'invalidità a partire dall' 1.7.2004.
4.2. All'assicurato deve inoltre venir riconosciuto
il diritto ad una rendita intera d'invalidità per il periodo dall' 1.7.1999
(dopo un anno di inabilità lavorativa totale senza interruzione alcuna ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, come precisato al punto 2.1) fino al
31.8.1999, quando ha iniziato a beneficiare delle indennità giornaliere da
parte dell'AI (con compensazione dei giorni dal 23.8.1999 al 31.8.1999, durante
Fatti
i quali ha già ottenuto le indennità giornaliere). Le conclusioni del dr. __________
riguardo all'abilità lavorativa hanno validità come lui stesso scrive nella
propria perizia solo a partire dal 25.9.1999, allorché l'assicurato è stato
dimesso dal __________.
Prima di allora vale quindi anche
per il perito reumatologo una totale inabilità lavorativa in qualsiasi
professione.
4.3. Se invece codesto lodevole Tribunale dovesse
ritenere che il danno alla salute dell'assicurato non sia stato esaminato con
la dovuta precisione e che il rapporto 25.11.2004 del dr. __________ non sia
sufficientemente concludente, imponendosi pertanto l'allestimento di una
perizia pluridisciplinare o una perizia psichiatrica atta a convalidare o meno
le conclusioni dei medici curanti, si chiede che venga allestita una perizia
giudiziaria al posto di ritornare l'incarto all'Ufficio AI per ulteriori
accertamenti medici. Infatti in non pochi casi l'Ufficio AI impiega ancora
molto tempo per dar seguito alla richiesta del Tribunale, svantaggiando così
l'assicurato che ha diritto ad una procedura celere. Nella STCA 8.11.2004 (inc.
32.2004.15) è stato per esempio ritornato l'incarto all'Ufficio AI con la
richiesta di allestimento di una perizia psichiatrica che l'Ufficio AI al
momento non ha ancora fatto eseguire." (Doc. I)
1.4. Con risposta
di causa 18 luglio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha
invece postulato la reiezione del ricorso (cfr. doc. V). L’amministrazione ha
in particolare osservato:
"
(...)
In merito agli
accertamenti medici, abbiamo sottoposto ad ulteriore esame del Servizio medico
regionale dell'AI (SMR) il caso dell'assicurato, nonché il "nuovo"
referto medico emesso dal dr. __________, psichiatra, datato 19.10.2004
(precedente a quello del 25.11.2004 emesso dallo stesso psichiatra in fase di
opposizione). Alleghiamo la nota redatta dal SMR, dr. __________, parte
integrante della presente risposta, nella quale si rileva come non vi sono
valutazioni cliniche o elementi diagnostici che possano confermare la presenza
di patologia della sfera psichiatrica.
Per quanto concerne la
perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ del 25.03.2004, la medesima
ha forza probatoria piena essendo conforme ai principio giurisprudenziali
decretati dal Tribunale Federale.
Gli accertamenti economici
effettuati dalla consulente in integrazione professionale (cfr. rapporto dell'1.07.2004),
non contestati in sede di opposizione, sono integralmente confermati dallo
scrivente Ufficio nella presente procedura. Anche aggiornando il reddito
ipotetico da valido definito dalla consulente in fr. 44'850.-- all'anno (anno
2002) al 2004, dal confronto dei redditi risulta comunque un grado d'invalidità
ben inferiore al 40% (dal raffronto tra fr. 45'792.--, reddito ipotetico da
sano, e fr. 36'075.--, reddito percepito da invalido inclusa riduzione
medico-teorica del 25%, risulta un grado d'invalidità del 21%).
Si precisa inoltre che
non risulta che il perito reumatologo dr. __________ abbia indicato nella sua
perizia una totale inabilità lavorativa dell'assicurato in qualsiasi
professione prima del 25.09.1999 (il medesimo ha giudicato l'assicurato abile
al lavoro al 100% con rendimento massimo del 100% dal 25.09.1999, dopo
dimissione dal centro di accertamento di __________). Pertanto va disattesa la
richiesta del ricorrente di riconoscere il diritto alla rendita intera
d'invalidità per il periodo dall'01.07.1999 (cfr. p.to 4.2 ricorso)."
(Doc. V)
1.5. In data 17
agosto 2005 il rappresentante dell’assicurato ha ancora osservato:
"
La risposta di causa
18.7.2005 dell'Ufficio AI prende posizione su parte delle obiezioni sollevate
con l'atto di ricorso a margine:
- Il dr. __________ del SMR sostiene che
non sia necessario l'allestimento di una perizia psichiatrica poiché
l'assicurato non presenta nessuna patologia della sfera psichiatrica, in quanto
è riuscito a superare gli esami di tirocinio e già a suo tempo nella
valutazione del __________ non vi erano elementi concludenti per la presenza di
un disturbo della sfera psichiatrica. Inoltre a suo dire anche lo psichiatra
curante dr. __________ aveva a suo tempo rilevato solo alterazioni minime.
In
realtà, come ben dimostrato nell'atto ricorsuale, già il rapporto del __________
rimarcava una soglia di resistenza al dolore molto debole, ed inoltre il calo
di rendimento scolastico (pur senza giungere ad un insuccesso scolastico) è
dimostrato dalle note conseguite, inferiori rispetto ai risultati dei primi
semestri.
Il
fatto poi che non si sia tenuto conto del certificato medico del dr. __________
solamente perchè non vi era una valutazione clinica o degli elementi
diagnostici porta alla semplice conclusione che l'amministrazione non ha dato
seguito ai suoi obblighi in fatto di diligenza nell'accertamento istruttorio
inviando allo psichiatra curante il solito questionario medico, chiedendogli di
aggiornare la situazione clinica.
- Riguardo alla forza probatoria piena
della perizia reumatologica del dr. __________, l'UAI si limita ad affermare
che la perizia è conforme ai principi giurisprudenziali, senza entrare nel
merito delle dettagliate censure sollevate. Non basta però che in altre
occasioni magari codesto tribunale abbia accordato piena forza probatoria ad
una perizia del dr. __________, per concludere che tutte le sue perizie debbano
essere esenti da critiche. A maggior ragione poi se si chiede di mostrare i
dati complessivi riguardanti le perizie del dr. __________.
- In merito al diritto ad una rendita
d'invalidità per i mesi di luglio e agosto 1999 ribadisco come il perito
reumatologo abbia letteralmente affermato che la sua conclusione ha validità a
partire dal 25.9.1999 allorché l'assicurato è stato dimesso dal __________.
Quindi significa che per il periodo precedente tale data il perito ha preferito
non determinarsi. Pertanto dovrebbe valere le attestazioni di inabilità
lavorativa stabilite dai medici curanti." (Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332
consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),
ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal
punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati
concetti dell’AI.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere da una parte se l’insorgente ha diritto ad una mezza rendita
a partire dal 1° luglio 2004 e, dall’altra, se deve essergli riconosciuto il
diritto ad una rendita intera per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e
il 31 agosto 1999.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.7. Nel caso in esame, nel
rapporto 13 aprile 1999 il curante, dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, posta la diagnosi di “disturbo dell’adattamento con umore
depresso”, ha rilevato:
" (...)
4.3. Costatazioni
obiettive
L'assicurato è molto preoccupato per
il suo avvenire poiché fra poco tempo terminerà i diritti per l'ottenimento
dell'indennità giornaliera.
L'esame psichiatrico mette in
evidenza una persona ben orientata nel tempo e nello spazio.
Discrete le facoltà di comprensione
e le possibilità di verbalizzazione in italiano.
Intatte le memorie.
Il corso del suo pensiero è
leggermente rallentato e ristretto: vi è un'ideazione prevalente che si
impernia attorno ai problemi socioeconomici della famiglia.
Non ho riscontrato fenomeni
deliranti o alterazioni percettive.
Affettivamente evidenzia un tono
vitale diminuito ed un umore di base sub-depressivo.
È teso, inquieto e leggermente
iperemotivo.
Le possibilità di socializzazione
sono inalterate.
Ho conosciuto l'assicurato in data
25.02.'99 ed ho iniziato una presa a carico psicofarmacologica,
psicoterapeutica e psico-sociale.
Sul piano prettamente psichiatrico
l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa che può essere stimata a circa il
30% a causa della sintomatologia depressiva.
Egli evidenzia dei chiari disturbi
riguardanti le sue possibilità di adattamento alla sua nuova situazione
post-infortunistica.
È molto preoccupato per quanto
riguarda una ripresa lavorativa e per le misure di Riformazione Professionale.
Comunque, la sintomatologia maggiore
riferita dall'assicurato è di pertinenza ortopedica o reumatologica." (Doc.
AI 9.1)
Nel foglio complementare per la valutazione delle possibilità
reintegrative e del diritto alla rendita lo specialista ha inoltre rilevato che
per quanto riguardo l’attività fino a quel momento esercitata “attualmente il
suo stato depressivo gli impedisce di svolgere un’attività nella misura del 30%
circa”, precisando che la sua precedente attività è ancora possibile “sul
piano psichiatrico (con ritmo ed intensità lavorativi ridotti a causa della
presenza dei disturbi depressivi), con una limitazione del rendimento del 30%”.
Il dr. __________ ha poi indicato che “l’assicurato necessita una
prosecuzione delle cure e di un sostegno psicoterapeutico e psico-sociale in
vista di un reinserimento lavorativo in un altro ambito professionale”.
Quanto alla possibilità per l’assicurato di svolgere altre attività, lo
specialista ha rilevato che “per la problematica psichiatrica, eccezion
fatta per la diminuita capacità lavorativa del 30%, l’assicurato non presenta
altre limitazioni per una ripresa lavorativa anche in un altro ambito
professionale”, sottolineando che “la problematica maggiore è di
competenza ortopedica-reumatologica” (cfr. doc. AI 9.2).
Con rapporto 22 luglio 1999 il dr. __________, FMH in reumatologia,
posta la diagnosi di “sindrome lombospondilogena e sindrome iperalgica S1
dx. su stato dopo emilaminectomia L5/S1 dx. con discectomia (24.9.98). Stato
dopo trauma da accelerazione cervicale e lombare (13.2.98). Disfunzione
articolazione sacro-iliaca dx. Depressione reattiva”, ha rilevato:
" È proponibile l'integrazione professionale in
un'attività lavorativa da svolgere in parte seduta ed in parte in piedi che non
comporti l'alzare ed il portare pesi oltre 10-15 kg e che non comporti movimenti
ripetitivi spec. di inclinazione del rachide lombare. Una riformazione
professionale viene consigliata anche dal dr. med. __________ - FMH
neurochirurgia (vedi rapp. del 20.4.1999)." (Doc. AI 12)
Successivamente, l’assicurato, su richiesta
dell’Ufficio AI, è stato ammesso al __________ (__________) di __________, dal
23 agosto al 24 settembre 1999, per un periodo di orientamento professionale.
Nel rapporto d’osservazione 5 ottobre 1999 il direttore del __________ ha
proposto una riqualifica professionale nel settore dell’informatica,
osservando:
"
(...)
Les résultats des tests d'autoévaluation
laissent apparaître des limitations fonctionnelles importantes qui sont en
parfaite corrélation avec ce qui a pu être observé tout au long du stage.
Les résultats montrent
également un seuil de résistance à la douleur qui est assez faible. Son niveau
d'épuisement professionnel est quant à lui plus important que la norme, ce qui
Considerandi
indique un niveau de lassitude plus élevé que la moyenne de la population.
A l'atelier d'ergonomie
on observe une personne assez limitée dans sa mobilité, toutefois l'assuré
compense bien en général. Les activités faisant appel au port de charges
supérieur à 5-10 kg sont contre-indiquées de même que les
travaux demandant des positions basses (à genoux, à quatre pattes) ainsi que
les actions de contorsion de la colonne vertébrale.
RI 1 possède un excellent
niveau de capacités d'apprentissage, de très bonnes connaissances scolaires que
nous situons à un niveau baccalauréat.
Nous lui avons fait
passer les tests d'entrée de l'école technique de __________ (électionique +
micro-mécanique) qu'il a réussi sans problèmes. L'assuré s'est montré très
motivé, toujours cordial et de bonne humeur.
Au terme du stage nous
arrivons à la conclusion qu'il pourrait, sans trop de difficultés, faire face à
un apprentissage en informatique de maintenance, de gestion ou en
électronique." (Doc. AI 24.1)
L’Ufficio AI ha quindi accordato all’assicurato un periodo di
riformazione professionale quale informatico presso la ditta __________ di __________
dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004 (cfr. doc. AI 38).
L’Ufficio AI con decisione 9 settembre 2003 ha inoltre assunto i costi di una sedia ergonomica quale adattamento sul posto di lavoro,
conformemente a quanto indicato nel rapporto “consulto di ergoterapia” 15
luglio 2003 dall’ergoterapista della __________ di __________, dove l’assicurato
è stato degente dal 30 giugno 2003 al 18 luglio 2003 (cfr. doc. AI 50)
In data 26 gennaio 2004 la ditta __________ ha
comunicato all’amministrazione la disponibilità ad assumere l’assicurato alla
fine del periodo di riformazione, cioè a partire dal 1° luglio 2004, nella
misura del 50% con un salario mensile di fr. 1'600 (cfr. doc. AI 51).
L’assicurato ha trasmesso all’amministrazione il
certificato medico 30 gennaio 2004 del dr. __________, del seguente tenore:
"
Certifico che il
paziente sopracitato è in cura per disturbi alla schiena su esiti di op. ernia
discale L5/S1 (1998).
È da ritenere una
capacità lavorativa quale informatico nella misura del 50% per un periodo
indeterminato." (Doc. AI 51 a)
Ricevuto tale certificato l’Ufficio AI ha
ritenuto necessario sottoporre l’assicurato ad una perizia reumatologica,
affidata al dr. __________, FMH in reumatologia (cfr. doc. AI 55).
Nel
dettagliato referto 22 marzo 2004 il perito, sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché dei dati anamnestici e dall’esame clinico,
ha posto la diagnosi di “lombosciatalgia cronica all’arto inferiore destro
in: esito da discectomia L5/S1 il 24.9.1998 con cicatrici attorno alla radice di
S1 a destra; alterazioni degenerative alla colonna lombare (erniazione discale
L4/L5 lussata dal lato sinistro con estensione caudalmente con liscia
indentazione sulla radice L5 a sinistra); disturbi statici del rachide
(tendenzialmente piatto); decondizionamento muscolare” (cfr. doc. AI 58
pag. 6).
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità di integrazione, il
perito ha sottolineato quanto segue:
"
(...)
Considero come lavoro
ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate un'attività con carichi
variabili (carico massimo: 10
kg), che permetta di cambiare
spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o
flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata
del rachide. Attività statiche che necessitano lo stare in piedi o seduti
prolungatamente sono inadatte.
In un lavoro idoneo allo
stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro al 100% con un rendimento
massimo del 100%, dal 25.9.1999, allorché veniva dimesso dal centro di
accertamento di __________.
La professione di
informatico appresa tramite riformazione AI implica posizioni statiche
prolungate (lavori davanti al PC), per cui giudico l'assicurato abile al lavoro
in questa attività sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione
del rendimento del 25%." (Doc. AI 58)
Nel “rapporto finale-fine formazione” del 1° luglio 2004 la
consulente IP ha indicato:
" Si tratta di un A. 36enne al termine di una formazione
(riqualifica art. 17 LAI) di informatico (sotto la supervisione della collega __________,
della quale rimando ai rapporti).
Per quanto riguarda il reddito
ipotetico dell'A. risulta difficile desumerlo dall'incarto.
Presumibilmente (vedi domanda) nel 1998 l'A. percepiva un salario
pari a 3’500.-- al mese e si stava formando (AFC) in qualità di verniciatore di
carrozzeria.
Dai contratti collettivi pubblicati
nel 2002 dall'OCST possiamo dedurre che un verniciatore di carrozzeria al primo
impiego nel 2002 ha un salario tra i 3’350.-- al mese e i 3’550.-- al mese
(salario medio di 44'850.-- all'anno).
Per quanto riguarda l'esigibilità
della professione, la valutazione effettuata dal __________ all'inizio
della formazione presumeva un'abilità nella professione di informatico nella
misura del 100%. I dati fornitici in data 7 maggio 2004 dal SMR giustificano
invece un'IL del 25% nella professione di informatico.
Contatto il Signor __________ in
data 1° luglio 2004, egli effettua una verifica e mi comunica che sui
certificati blu firmati dal DL non risulta alcuna assenza rilevante per
malattia durante il periodo della riqualifica. Possiamo quindi desumere che dal
2000.
al 2004 il rendimento dell'A. sia stato del 100%.
Per quanto riguarda il reddito da
invalido, contatto l'Ispettore di tirocinio Signor __________ in data
30.6.2004
Mi viene spiegato che per quanto riguarda l'informatica non esistono
Contratti Collettivi. A titolo indicativo, per un informatico con AFC possiamo
calcolare un primo stipendio di circa 3'600.-- al mese incrementabile (dopo
qualche anno di pratica) a 3'800.-- al mese. Per una persona con un profilo
come quello del nostro A. possiamo calcolare un primo stipendio pari a circa
3'700.-- all'anno. Quale informatico, dopo riqualifica, l'A. ha quindi un
reddito da invalido pari a 48'100.-- all'anno se continuasse a lavorare nella
misura del 100%, effettuando le riduzioni medico-teoriche segnalate dal SMR (25%)
otteniamo invece un reddito da invalido pari a 36'000.-- all'anno.
L'A. risulta aver avuto una proposta
di assunzione nella misura del 50% presso il DL dove ha svolto la riqualifica.
L'Ispettore di tirocinio mi informa
che l'A. ha ottenuto l'AFC nei termini previsti (richiedere copia per
l'incarto).
Sulle basi delle limitazioni
medico-teoriche non si ritiene vi siano, al momento, i presupposti per
ulteriori provvedimenti professionali e si chiude la pratica."
(Doc. AI 64)
Con decisione 12 agosto 2004 l’Ufficio AI ha constatato che
l’assicurato ha terminato con successo la riformazione professionale di
informatico - attività nella quale presenta un grado di inabilità massimo del
25% come stabilito dal dr. __________ in sede peritale - e può realizzare un
reddito che esclude il diritto alla rendita (cfr. doc. AI 66).
Nella procedura d’opposizione l'assicurato ha contestato
la mancata presa in considerazione dei suoi problemi psichiatrici, trasmettendo
il rapporto redatto in data 25 novembre 2004 dal dr. __________
indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:
" (...)
Per quanto concerne il grado di
abilità lavorativa ritengo pure che il paziente summenzionato non possa
lavorare in una percentuale lavorativa superiore al 50%. Sono pure d'accordo
sul fatto che la riqualifica professionale abbia consentito di mantenere
un'attività lavorativa a tempo parziale (50%). L'assenza di una riqualifica
avrebbe probabilmente comportato un'interruzione totale dell'attività
lavorativa.
La richiesta dell'Ufficio invalidità
di esigere un'attività lavorativa futura a tempo pieno comprometterà a breve
termine o a lungo termine la situazione già precaria del paziente.
Egli, nell'attuale percentuale
lavorativa presenta una stanchezza cronica con conseguenti difficoltà
dell'attenzione e della concentrazione che dipendono appunto da questa
problematica algica persistente.
Ritengo pertanto che la prospettiva
di esigere un'attività a tempo pieno comprometta a breve termine le condizioni
psichiche del paziente. Concordo quindi sulla posizione tua e del datore di
lavoro di mantenere una capacità lavorativa ridotta al 50%."
(Doc. AI 76a)
Al riguardo, nelle “Annotazioni del medico” 3 maggio 2005 il dr. __________
del SMR ha osservato:
" Viene accordato un programma di riqualifica dal 7.00 al
6.04
come formazione di informatico.
Questa attività è stata convalidata
da un accertamento __________ senza limitazioni.
Questa viene svolta senza nessun
impedimento certificato.
A fine formazione per una
problematica lombosciatica cronica viene certificata dal MC che l'A. è
solamente abile al 50% nell'attività d'informatico. Da notare che in quel
periodo è stata proposta un'assunzione al 50% dal DL!!
Di fronte al IL certificata in
febbraio 04 viene programmata una perizia reumatologica. Questa avviene nello
stesso periodo e determina un'attività adatta esigibile solo al 75% per il
fatto che l'attività svolta necessita lunghi periodi di posizione sedentaria
(oltre 2 ore!).
Con tale limitazione
l'amministrazione calcola la perdita di guadagno come invalido e questa risulta
essere insufficiente per un diritto di rendita d'invalidità.
A tale decisione viene presentata
un'opposizione con la presentazione di un certificato medico del Dott. __________
e una lettera dell'Avv.
Il medico fa un certificato in base
a indicazioni ricevute dal paziente.
Questo ritiene che l'A. presenta
un'alterazione della CL dovuta alla presenza di stanchezza cronica con
difficoltà d'attenzione e di concentrazione che sono la conseguenza della
problematica algica persistente. Per tale motivo nel 1999 il dott. __________
indicava un'incapacità lavorativa del 30%.
Non evidenzia nessuna nuova diagnosi
psichiatrica e motiva la sua valutazione con il rischio di compromettere a
breve termine le condizioni psi del paziente se una prospettata esigenza
d'attività a tempo pieno viene mantenuta.
Va sottolineato che durante tutto il
periodo di riqualifica l'A. è sempre stato abile in misura completa.
Nessun'alterazione psi è stata notificata. Per la presenza di dolori cronici e
un disagio generale l'A. è stato giudicato inabile al 25% nell'attività
ritenuta in precedenza senza limitazioni. Questa limitazione permette all'A. di
cambiare posizione per un corto periodo e riprende normalmente la sua attività
per circa 2 ore.
L'unica presa di posizione psi
risale al 1999 (dott. __________) che indicava una inabilità del 30% per motivi
psi in qualsiasi attività. Questa valutazione non è stata confermata dai fatti visto
che l'A. ha svolto senza impedimento lavorativo un lungo periodo di riqualifica
di circa 4 anni. Solo in fine tirocinio viene certificato un IL del 50% per
motivi reumatologici (dott. __________) senza chiare motivazioni.
Non viene descritto un peggioramento
dello stato di salute, ma solo eventuali prospettive negative. Inoltre le
limitazioni indicate dal psi nel 1999 corrispondono all'impedimento certificato
dal lato reumatologico.
Inoltre l'avv. dell'A. sottolinea un
argomento economico per potere mantenere la famiglia che non ci riguarda (!);
per il danno fisico e psicosomatico è stata stabilita un'attività totalmente
compatibile con il danno globale presente con una riduzione del rendimento che
comprende anche il lato psi.
Per l'assenza di elementi oggettivi
nel certificato presentato, per l'assenza di una presa a carico psi durante un
lungo periodo, per l'assenza d'IL motivata durante il periodo di riqualifica
ritengo che l'argomentazione medica prodotta in fase d'opposizione non presenta
mezzi di prova atti a sconfessare l'operato dell'amministrazione.
La decisione è confermata."
(Doc. AI 79)
2.8
Con il proprio ricorso
l’assicurato ha contestato la perizia del dr. __________, ritenendola “di parte”
(dato che il perito “ripete a più riprese che l’assicurato durante l’esame
clinico irrigidisce attivamente la muscolatura e impedisce così lo svolgersi di
alcuni test, quasi a voler insinuare atteggiamenti simulanti da parte
dell’assicurato”, cfr. doc. I) e non affidabile poiché fondata su diversi
errori (cfr. doc. I). L’assicurato ha inoltre rimproverato all’amministrazione
di non aver esperito una perizia psichiatrica e di avere omesso nella decisione
impugnata di tenere conto dei problemi psichiatrici che lo affliggono e che
secondo il suo medico curante, dr. __________, lo rendono inabile al lavoro al
50% (cfr. doc. I).
Con scritto 28 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" (…)
Discussione.
Siamo confrontati con un giovane
assicurato che ha subito un infortunio e che ha cominciato a lamentare disturbi
algici del rachide (con irradiazioni), per cui è stato sottoposto a terapia
chirurgica dapprima e conservativa di seguito.
In tutto il dossier si trovano
attestazioni non sempre coincidenti dal lato della valutazione di IL.
Si deve considerare dapprima che la
valutazione del __________, molto attenta, lascia negare con certezza la
presenza di patologia psichiatrica. Questo non è in contrasto con le
attestazioni iniziali del dr. __________, che aveva rilevato solo alterazioni
minime e, soprattutto, legate a normali preoccupazioni di fronte all'avvenire
socio-professionale.
Si deve considerare che il soggetto
ha seguito con successo la formazione professionale nei tempi previsti.
Questo fa negare categoricamente che
vi sia stato un influsso negativo di fattori psichiatrici sulla formazione e
quindi sulla capacità lavorativa (nel caso comprendente attività pratica,
studio ed esami). La riuscita agli esami dimostra come il soggetto non avesse limiti
funzionali psichici, perchè si sarebbero risentiti, soprattutto in fase
d'esame.
La valutazione reumatologica del dr.
__________, se confrontata con l'osservazione del __________, è addirittura più
severa. Non viene considerato nel rapporto che anche un informatico non sta
seduto senza possibilità di cambiamento delle posizioni per tutto l'arco della
giornata lavorativa.
Veniamo ora ai certificati del dr. __________.
Non vi è alcuna valutazione clinica, non vi è traccia di elementi diagnostici,
non vi è traccia di evoluzione. Non possiamo dunque confermare la presenza di
patologia della sfera psichica compromettente la possibilità di svolgere
l'attività professionale imparata nella misura "oggettivata" dall'AI.
Gli elementi contenuti,
affaticabilità, perdita della concentrazione e della facoltà d'attenzione sono
nettamente contraddette dal curriculum del soggetto.
Si deve concludere che non esiste
alcun elemento che possa lontanamente far sospettare un peggioramento dello
stato di salute o l'instaurarsi di una qualsiasi patologia della sfera
psichica.
Si considera pure che ulteriori
accertamenti fanno correre il serio rischio che il soggetto si ritrovi
confermato in una situazione d'invalidità e quindi di invalidità
iatrogena." (Doc. Vbis)
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S.,
U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid.
3a e riferimenti; Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa
M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.10
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non
sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. Infatti, se da
una parte, a fronte di una problematica lombare dell’assicurato, l’Ufficio AI
ha affidato al dr. __________, specialista in materia, l’incarico di esperire
una perizia reumatologica, d’altra parte l’amministrazione non ha approfondito
la tematica relativa all’affezione psichiatrica dell’assicurato, attestata dal
curante, dr. __________.
Dall’esame degli atti all’incarto emerge che già
in occasione del ricovero dell’assicurato presso la __________ di __________
nel gennaio 1999, il dr. __________, medico assistente del __________, aveva
rilevato che “accanto alla sintomatologia fisica il paziente ha sviluppato
una chiara reazione depressiva con ideazione prevalente incentrata sul dolore
cronico persistente e sul timore di non guarire con ricadute a livello della
sua situazione lavorativa e finanziaria” e aveva consigliato al paziente un
trattamento farmacologico antidepressivo unitamente alla presa a carico
ambulatoriale presso lo studio dello specialista in psichiatria, dr. __________
(cfr. doc. AI 8a). L’assicurato era quindi stato visitato dal dr. __________ in
data 25 febbraio 1999: era così iniziata una presa a carico psicofarmacologica,
psicoterapeutica e psico-sociale vista la diagnosi di “disturbo
dell’adattamento con umore depresso”, che secondo lo specialista rendeva
sul piano prettamente psichiatrico l’assicurato inabile al lavoro al 30% circa
a causa della sintomatologia depressiva, come attestato nel certificato medico
13.
aprile 1999 (cfr. doc. AI 9.1). Lo specialista aveva pure rilevato che
nonostante la problematica maggiore dell’assicurato fosse di competenza
ortopedica-reumatologica, egli necessitava di una prosecuzione delle cure e di
un sostegno psicoterapeutico e psico-sociale in vista di un reinserimento
lavorativo in un altro ambito professionale, stante una diminuita capacità
lavorativa del 30% a causa della problematica psichiatrica (cfr. doc. AI 9.2).
Anche il dr. __________, nel rapporto medico 22
luglio 1999 all’Ufficio AI ha indicato, fra le altre patologie che affliggono
l’assicurato, la presenza di una depressione reattiva (cfr. doc. AI 12).
Inoltre, il direttore del __________ di __________,
nel rapporto di osservazione 5 ottobre 1999, aveva osservato che “les
résultats montrent également un seuil de résistance à la douleur qui est assez
faible. Son niveau d'épuisement professionnel
est quant à lui plus important que la norme, ce qui indique un niveau de
lassitude plus élevé que la moyenne de la population.” (cfr. doc. AI 24.1).
Infine, il dr. __________, nel suo rapporto
medico 25 novembre 2004 al dr. __________, ha attestato che l’assicurato “non
può lavorare in una percentuale lavorativa superiore al 50%”, aggiungendo
che “la richiesta dell’Ufficio invalidità di esigere un’attività lavorativa
futura a tempo pieno comprometterà a breve termine o a lungo termine la
situazione già precaria del paziente. Egli, nell’attuale percentuale lavorativa
presenta una stanchezza cronica con conseguenti difficoltà dell’attenzione e
della concentrazione che dipendono appunto da questa problematica algica
persistente” (cfr. doc. AI 70a).
Stante quanto sopra, alla luce di quanto
certificato dal dr. __________, la componente psichiatrica necessita di essere ulteriormente
approfondita.
Al
riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in
DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da
Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:
SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti
del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da
parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il TFA,
per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura
somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale
intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del
12.
marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Ora, nel
caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________, non è da
escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.
Non
essendo stata approfondita la tematica, in applicazione della succitata
giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché
proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico
dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con
riferimento sia alla sua attività di informatico, sia, se del caso, ad altre
attività adeguate ritenute esigibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§
La decisione 9 maggio 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli
accertamenti
conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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