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Decisione

32.2005.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2005Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con risposta

di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la

reiezione del ricorso.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.3. Oggetto del contendere

è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita intera.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito

l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990,

pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21

consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

Considerandi

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4

Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________. Nel relativo

rapporto 13 agosto 2001 lo specialista in reumatologica, posta la diagnosi

principale di sindrome cervico-spondilogena cronica a sinistra, ha accertato

un’incapacità lavorativa del 50% nella professione di montatore d’impianti di

sollevamento. In un’attività adeguate che non implicano lavori con le braccia

sollevate per lungo tempo, nonché movimenti ripetuti di flessione/estensione

del rachide cervicale o il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 20 – 25

kg, con possibilità di alternare frequentemente la posizione, il perito ha

ritenuto una piena capacità lavorativa (doc. AI 32).

L’assicurato ha inoltre svolto un periodo di osservazione professionale presso

il Centro __________ di __________ dal 24 febbraio al 21 marzo 2003. Con

rapporto 25 aprile 2003 il citato centro ha concluso che l’interessato è in

grado di esercitare per 7 ore al giorno un’attività leggera fino a mediamente

pesante, senza dover mantenere una posizione monotona che metta in tensione la

colonna cervicale, con lavori eseguibili sotto il livello della testa,

corrispondente ad una capacità lavorativa del 90% (doc. AI 66).

In data 24 luglio 2003 la consulente in integrazione professionale, preso atto

delle risultanze mediche e professionali, ha determinato un’incapacità al

guadagno del 43%, risultante dal confronto tra un reddito da valido di fr.

71'200 (attività dipendente presso la __________) e da invalido di fr. 40'592. Quest’ultimo

dato corrisponde al salario statistico relativo alle attività specialistiche medio-leggere

(cat. 3.1), desunto dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, svolto

al 90%, inclusa una riduzione di rendimento per motivi ergonomici del 15%, il

tutto indicizzato al 2002 (doc. AI 81).

In sede

di procedura d’opposizione l’11 novembre 2004 l’amministrazione ha chiesto al

Centro __________ una precisazione riguardo alla valutazione sulla capacità

lavorativa (doc. AI 102), Con scritto 11 novembre 2004 il citato centro ha

chiarito che con un rendimento del 90% su 7 ore di lavoro corrisponde, con

riferimento ad una normale giornata lavorativa, ad un’abilità al lavoro del 75%

(“ …unsere Beurteilung von 90% Leistung, die der Klient erreichen kann, bezieht

sich auf die Arbeitszeit von 7 Stunden. Das

bedeutet, dass innerhalb von 7 Stunden Präsenzzeit mit einer Leistung von 90%

gerechnet wird. Dies entspricht einer Gesamttagesleistung von

75%“ doc. AI 103).

Di conseguenza, con rapporto 26 novembre 2004 la consulente ha determinato come

segue la residua capacità al guadagno dell’assicurato:

" Considerato un reddito ipotetico di fr. 71200 e una

capacità lavorativa residua del 75%, secondo le statistiche RSS teoriche (3°

rango e 1° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 39797 e una

capacità di guadagno residua del 55,89% “ (doc. AI 106).

Essendo

il grado d’invalidità pari al 44%, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha

confermato il quarto di rendita.

2.5

Con il

presente ricorso l’assicurato contesta la determinazione del reddito da valido

poiché non include anche il reddito da attività indipendente accessoria

(meccanico di moto) svolta la sera ed al sabato.

Va qui precisato che nell’ambito del raffronto dei redditi (cfr. 2.2), sono da

prendere in considerazione quale reddito ipotetico di una persona non invalida

anche i proventi da attività accessoria nella misura in cui, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, l’assicurato, senza il danno

alla salute, avrebbe continuato ad esercitarla percependone una remunerazione.

Questo indipendentemente dall’importanza di tale attività in termini di tasso

di occupazione o di dispendio d’impegno (STFA inedite 2 giugno 2003 nella causa

G consid. 4.1, I 224/02 e 16 maggio 2003 nella causa A consid. 2, I 576/02 ;

RCC 1980 pag. 559 consid. 3a, nonché RAMI 2000 no U 400 pagg. 381 ss e no U 69

pag. 1981 consid. 2c).

In casu,

è incontestato che negli ultimi anni, prima del danno alla salute, l’assicurato

non ha conseguito alcun reddito dalla sua attività in proprio. Egli ha tuttavia

percepito delle indennità giornaliere al 50% dalla sua assicurazione malattia

(cfr. doc. AI 47).

Con la decisione contestata l’amministrazione, facendo riferimento all’art. 25

OAI, ha negato la possibilità di includere nel reddito da valido l’ammontare

delle indennità giornaliere percepite. A ragione.

Al riguardo, va fatto presente che l’art. 25 OAI prevede:

" 1 Sono considerati redditi del lavoro secondo

l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS1,

esclusi tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per

perdita di salario, cagionata da infortuni o malattia, implicante un’incapacità

lavorativa debitamente comprovata;

b. i componenti del salario per i quali il

lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa

della limitata capacità al lavoro;

c. le indennità di disoccupazione, le

indennità per perdita di guadagno (LIPG4) e le

indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità."

Vero che,

come sostenuto nel ricorso, l’art. 25 cpv. 1 lett. c OAI non fa menzione delle

indennità giornaliere di malattia erogate da un’assicurazione privata.

Ma se da una parte, tali indennità non sono considerate ai fini dell’invalidità

non essendo un provento da attività lucrativa dell’assicurato (“….. diese Ersatzeinkünfte

sind nicht Ausdruck der erwerblichen Leistungsfähigkeit des Versicherten….”,

cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 200), altrettanto vale per le indennità giornaliere per malattia in

questione, il cui ammontare è frutto di una pattuazione contrattuale su un

reddito ipotetico.

Va poi ricordato che ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS non sono

considerati come attività lucrativa le prestazioni di assicurazioni in caso

d’infortunio, malattia o invalidità – e quindi non soggetto a contribuzione AVS

-, eccetto le indennità dell’assicurazione militare e quelle dell’AI.

Inoltre, non può essere fatta adesione alla proposta fatta dall’assicurato nel

ricorso, di sommare al reddito da valido l’incremento della sostanza aziendale,

dovuto al reinvestimento degli utili conseguiti. A prescindere dal fatto che la

sostanza aziendale non è indicativa dell’andamento del reddito, in casu va

comunque fatto presente che dai bilanci relativi al periodo 1997 -2000

contenuti agli atti (doc. AI 48) risulta come l’attività accessoria abbia

sempre chiuso in perdita, motivo per cui non vi sono stati degli utili da

investire.

Se prima dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato non ha mai

conseguito un reddito da attività indipendente fiscalmente imponibile, ciò

significa che, a seguito del danno alla salute, egli non ha accusato un

discapito economico.

Pertanto, rettamente l’Ufficio AI ha tenuto conto, quale salario da valido,

unicamente quello relativo all’attività dipendente.

2.6

Per quel che concerne invece

il reddito da invalido, secondo il ricorrente “il calcolo effettuato

dall’Ufficio AI non è corretto. Riportando infatti l’importo di fr. 40'592,

indicato nella prima decisione per una redditività massima del 90%, ad una

redditività del 75%, si giunge ad un reddito annuale con invalidità di fr.

33'826.--: fr. 40'592.--/90 x 75”.

Al proposito va ricordato che il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). Tale deduzione

non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di

ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo

non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza

fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).

Orbene, il calcolo eseguito dal ricorrente non è tuttavia corretto

poiché nei fr. 40'592 determinati dalla consulente nel primo rapporto del 24

luglio 2003 era inclusa una riduzione del salario statistico del 15% per motivi

ergonomici (doc. AI 81), riduzione che, alla luce della delucidazione del __________,

non è stata confermata dalla stessa nel successivo rapporto del 26 novembre

2004.

(doc. AI 106).

Va poi fatto presente come l’utilizzo da parte della consulente dei dati

statistici relativi al 1° quartile sia a favore dell’assicurato. Infatti, secondo costante giurisprudenza il TFA,

applicando i dati nell'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, si fonda sul valore

mediano (DTF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa; STFA inedite 13 giugno 2003 in re G, I 475/01, consid. 4.4;

24.

settembre 2002 in re B, I 619/01, consid. 5 e 13 febbraio 2002 in re R., I

445/00, consid. 4a), maggiore del valore al 1° quartile.

In conclusione, non essendoci motivi per discostarsi dalla valutazione

del grado d’invalidità eseguita dall’amministrazione, la decisione contestata

va confermata, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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