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Decisione

32.2005.90

assicurata professionalmente attivita a tempo parziale; in casu confermata la ripartizione tra attività lucrativa e attività domestica effettuata dall'amministrazione; rinvio per accertamenti di natur

27 gennaio 2006Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli

effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i

concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28

cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il

reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136

consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.

Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal

1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158

consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio,

op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI

(cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al

31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo

cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,

occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento

delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione

della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

Considerandi

2.7

Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata

l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6), fissando in 25%

la parte del tempo dedicata all’attività salariata (ausiliaria di pulizie) e al

75% quella dedicata alle mansioni domestiche (cfr. decisione formale 11 aprile

2004, doc. AI 46).

Nella decisione su opposizione essa ha invece corretto tale ripartizione

valutando al 50% la parte di tempo dedicata dall’assicurata sia nell’attività

lucrativa che domestica.

La ricorrente contesta tale ripartizione evidenziando che prima dell’evento

invalidante era impegnata presso la __________ nella misura del 25% come

ausiliaria di pulizie, mentre per il restante 75% era attiva quale casalinga.

Con lo

scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di

invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve essere

considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno,

parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se non

fosse subentrato il danno alla salute (cfr. SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221, DTF 117

V 194s).

Nel caso in esame, durante l’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica esperita il 1° aprile 2004, la ricorrente ha dichiarato

che, se non fosse intervenuto il danno alla salute, anche in ragione di una

precaria situazione economica, avrebbe aumentato “ il suo tempo di lavoro

fino ad una percentuale del 50%” (doc. AI 46).

Di conseguenza la ripartizione effettuata dall’amministrazione in sede di

decisione su opposizione appare corretta.

2.8

Per quel che

concerne l’apprezzamento della capacità lavorativa, l’assicurata è stata

sottoposta ad una valutazione da parte del Servizio medico regionale dell’AI

(SMR).

Con rapporto 6 ottobre 2003 il dr. __________, sulla base della documentazione

medica agli atti e dopo aver visitato la ricorrente, ha formulato le seguenti

diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa:

" Diagnosi con influsso sulla CL

Sindrome fibromialgica

verosimilmente secondaria

- sospetta spondilartrite

sieronegativa (HLA-B27 negativo)

- pregressa sacroleite bilaterale

(diagnosi 1997)

Linfedema complicato di

linfedema cronico alle gambe con

- ipodermite dolente

Incipiente gonartrosi del

comportamento mediale a destra

Obesità permagna con BMI

di 50

Diagnosi senza

influsso sulla CL

Diabete mellito tipo 2 trattato

con insulina noto dal 1997

Cardiopatia valvolare con

insufficienza mitralica moderata

Ipertensione arteriosa

trattata

Stato dopo frattura

gomito destro nel 1995

Stato dopo operazione per

cataratta bilaterale nel 1997

Stato dopo lesione

meniscale ginocchio destro nel 1998." (Doc. AI 33)

Nell’ambito

della discussione delle risultanze mediche, il citato sanitario ha rilevato

quanto segue:

" L'importante ipodermite agli arti inferiori così come i

disturbi alle ginocchia (incipiente artrosi, sovraccarico ponderale) rendono

l'assicurata non più abile per lavori da svolgere prevalentemente in posizione

eretta (al massimo per 30 minuti senza ripetizione frequente) o richiedenti spostamenti

regolari superiori ai 50 metri specialmente su terreno accidentato o declive o

su scale. Risultano esclusi lavori da svolgere in posizione accovacciata o con

le ginocchia in flessione.

L'ligartrite al polso

sinistro e a livello dell'articolazione MCF III a sinistra anamnestica ed i

marcati dolori attuali a livello del dorso delle mani (tendini estensori)

rendono l'assicurata non abile a svolgere lavori ripetitivi con le mani o lavori

di tipo pesante. La rotazione delle mani non risulta invece limitata.

Lavori al di sopra del

piano spalle risultano ostacolate dalla limitata escursione delle spalle,

limitazione dovuta alla mole ponderante e non a causa di limitazioni di tipo

articolare o tendinea.

Posizioni statiche tipo

seduta e piegata in avanti o eretta e piegata in avanti non sono ostacolate

dalla limitata escursione delle spalle, limitazione dovuta alla mole ponderante

e non a causa di limitazioni di tipo articolare o tendinea.

Posizioni statiche tipo

seduta e piegata in avanti o eretta e piegata in avanti non sono ostacolate da

patologie del rachide dorsale (RM colonna lombare del 9.1.2003 senza

alterazioni di rilievo) ma risultano limitate in parte dalla presenza di una

fibromialgia importante con seguente necessità di pause prolungate e di una

velocità di esecuzione ridotta, limitazione quantificabile in un 30%.

Nelle attività di

casalinga l'assicurata non riscontrerà difficoltà nella gestione dell'economia

domestica. La maggior parte dei lavori di cucina risultano tuttora esigibili ad

eccezione dei lavori di pulizia in genere l'assicurata potrà incontrare

difficoltà nella pulizia dei vetri e nei lavori di pulizia di fondo (girare i

materassi ecc.).

L'assicurata è in grado

di servirsi dei mezzi pubblici e di recarsi nei negozi per fare la spesa

quotidiana. Può invece incontrare difficoltà nel portare pesi superiori ai 5 kg

per mano.

Il danno alla salute le

dovrebbe permettere di caricare e svuotare la macchina da lavare mentre può

incontrare difficoltà ad appendere panni grandi in alto.

Nello stirare la velocità

e la resistenza risulterà ridotta, riduzione quantificabile in un 30% circa.

Non rivestono patologie

di tipo invalidante il diabete mellito tipo 2 in assenza di complicazioni

secondarie attuali e la cardiopatia valvolare tuttora ben compensata e senza

segni clinici di insufficienza." (Doc. AI 33)

Di

conseguenza, il dr. __________ ha esposto le seguenti conclusioni:

" L'assicurata presenta una inabilità lavorativa del 100%

dal 28.9.2002 quale ausiliaria di pulizia. Il danno alla salute come sopra

esposto rende inverosimile la ripresa di tale attività. L'assicurata risulta

invece abile al 100% sempre dal 28.9.2002 in una attività rispettosa delle

limitazioni funzionali sopra espresse (vedi anche esame della funzionalità

fisica).

La prognosi purtroppo

risulta negativa in presenza di un gravissimo sovrappeso con ripercussioni

negative sull'apparato osteo-articolare e vi è d'aspettarsi in un futuro non

troppo remoto una ulteriore diminuzione della capacità lavorativa residua.

Provvedimenti sanitari

atti a ridurre il grave sovrappeso non sono esigibili, trattandosi di regola di

interventi chirurgici molto invasivi." (Doc. AI 33)

Mediante

il presente ricorso, la ricorrente contesta la valutazione medica effettuata

dall’amministrazione, ossia di ritenerla ancora abile in attività adeguate. In

particolare essa sostiene come la problematica internistica non sia stata

attentamente vagliata.

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

2.10

Nell’evenienza

concreta, dopo un attento esame degli atti, questo TCA ritiene che le patologie

di cui l’assicurata è affetta non sono state sufficientemente approfondite.

Se da una parte a livello reumatologico il SMR si è in particolare basato sul

rapporto 22 aprile 2003 del dr. __________ (quest’ultimo ha ritenuto che

l’assicurata potrebbe ancora svolgere teoricamente dei lavori fisicamente

medio-leggeri con una riduzione di rendimento di circa il 30-40%, proponendo a

titolo d’esempio lavori in fabbrica che non comportino un periodo prolungato in

posizioni inergonomiche, con possibilità di cambiare frequentemente la

posizione; cfr. doc. AI 16), dall’altra parte non risulta essere stato tenuto

conto del fatto che lo stesso specialista in reumatologia abbia suggerito di

eseguire una perizia multidisciplinare (“Qualora l’assicurata non abbia

ancora ripreso a lavorare è sicuramente indicata una valutazione

internistico-reumatologica peritale per valutare la sua residua capacità

lavorativa. Vista la complessità del caso consiglio una valutazione

multidisciplinare presso il SAM”; doc. AI 16).

Egli ha inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa dell’assicurata

“ non è limitata unicamente da problemi reumatologici, bensì anche da quelli

internistici (diabete mellito, obesità magna con BMI 471, linfedema e lopoedema

alla gambe con ipodermite)” (doc. AI 16).

Vero che il SMR, sulla base degli referti raccolti, ha ritenuto il diabete e la

patologia cardiopatica non invalidanti, ma è altrettanto vero che non si tratta

di accertamenti specialistici.

Va poi rilevato che l’assicurata

è affetta da fibromialgia generalizzata, ancorché secondaria.

Al riguardo va fatto presente che la giurisprudenza ha avuto

modo di evidenziare (STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003.

in re V., I 196/03) che secondo la dottrina medica la fibromialgia molto

spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -

suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad

una sindrome dolorosa somatoforme persistente: cfr. Revue médicale del Suisse

romande, 2001 pag. 443ss; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può

essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der

Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in

re W., I 240/01).

Si rende

quindi necessaria un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui

non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA

19.

giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA

27.

maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03,

STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA

10.

marzo

2003.

in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21

marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA

10.

ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui

l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica).

Pertanto,

al fine di giungere ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute globale

dell'assicurata e sulle ripercussioni invalidanti (sia in ambito lavorativo che

non), gli atti sono retrocessi all’autorità amministrativa affinché proceda ad

una perizia multidisciplinare.

In esito agli accertamenti, l’Ufficio AI determinerà nuovamente il grado

d’invalidità della ricorrente.

2.11

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

In

virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 1°

dicembre 2005 con cui il TCA ha

accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi

all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti

di cui al considerando 2.10.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Il decreto 1°

dicembre 2005 con cui la ricorrente è stata ammessa all’assistenza giudiziaria

e al gratuito patrocinio è revocato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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