32.2005.90
assicurata professionalmente attivita a tempo parziale; in casu confermata la ripartizione tra attività lucrativa e attività domestica effettuata dall'amministrazione; rinvio per accertamenti di natur
27 gennaio 2006Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.90
Data decisione, Autorità:
27.01.2006, TCA
Titolo:
assicurata professionalmente attivita a tempo parziale; in casu confermata la ripartizione tra attività lucrativa e attività domestica effettuata dall'amministrazione; rinvio per accertamenti di natura cardiologica e psichiatrica
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 2ter OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.90
BS/td
Lugano
27 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1959, precedentemente attiva a tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, nel
mese di aprile 2003 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti AI in
quanto affetta da una spondilartrite sieronegativa, una sindrome fibriomialgica
e da un linfoderma alle gambe (doc. AI 13).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione medica
effettuata dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione 5 agosto
2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita.
A
motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari
acquisiti all'incarto, in particolare della visita eseguita presso il servizio
medico regionale, risulta che la patologia del quale l'assicurata è portatrice
comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo la documentazione
medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità si
evince che l'attività abituale quale ausiliaria di pulizia è proponibile in
misura nulla dal 28.9.2002 mentre in una professione adeguata rispettosa delle
limitazioni presentate dalla stato di salute la capacità lavorativa medico
teorica è completa sempre dal 28.9.2002.
L'assicurazione ha quindi
valutato il grado invalidante dell'assicurata procedendo al confronto dei
redditi come espresso in seguito. In particolare il grado invalidante è stato
fissato considerando che vi sono delle attività esigibili da parte
dell'assicurata e ciò se si considerano i rapporti medici esaminati dal
servizio medico regionale, il quale la ritiene totalmente abile per attività
adeguate allo stato di salute (si confronti l'allestimento dell'esame delle
funzionalità fisiche).
Per tali attività, in
conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata
emanata dal TF nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da invalido
di un assicurato che non esercita in concreto professionale alcuna, o comunque
non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente
dall'Ufficio Federale di Statistica che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il
valore mediano o centrale.
Nel caso di assicurati
che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono
mettere a frutto la loro residua capacità lavorativa nemmeno in lavori leggeri,
e non riescono pertanto a raggiungere a livello medio dei salari sul mercato,
può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25%. In
via abbondanziale si precisa che nel caso la determinazione del reddito da
invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un
elenco di professioni in concreto esigibili anche se si può presupporre che il
danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.
In conclusione, in
ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle indicazioni mediche
teoriche, calcolando un reddito secondo RSS categoria professionale 4 quartile
1 (e applicando la riduzione massima consentita del 25%), il calcolo economico
presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 33800.-- (aggiornato nel 2002)
con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2002 ammontava almeno a Fr.
24122.-- ottenendo un grado invalidante massimo del 29% come espresso a
margine. Tale capacità al guadagno è presente in pratica dal 28.9.2002 come
dimostrato dagli atti medici.
Il danno alla salute
tuttavia non comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno
unicamente nello svolgere l'attività professionale bensì anche nella cura
dell'abitazione. L'assicurata dedica 25% del tempo giornaliero all'attività
lavorativa mentre è casalinga per il restante 75%.
Dall'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita a domicilio
risulta che l'impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga è pari al 40%
dal 28.9.2002.
Ponderando quindi il
tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti ad
essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 37%
come rappresentato nella seconda tabella.
Reddito
annuale esigibile:
senza
invalidità CHF
33800.-
con
invalidità CHF
24122.-
Perdita
di guadagno CHF 9678.- =
Grado d'invalidità 28.63%
Attività Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Casalinga
75% impedimento 40% grado
AI 30%
Salariata
25% impedimento 28.63% grado
AI 7.15% grado ponderato AI 37.15% (38%)
(Doc. AI 46)
1.2. In data 10
aprile 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione dell’assicurata e
confermato il diniego di prestazioni.
Ribadendo come l’assicurata sia da ritenere pienamente abile in attività
adeguate, l’Ufficio AI ha fatto presente:
" Nella fattispecie, il metodo misto adottato (il quale
combina l'attività lucrativa con quella di casalinga) non appare corretto. In
effetti, visto il rapporto medico del dottor __________ del SMR del 6 ottobre
2003 nonché l'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica
esperita a domicilio il 1° aprile 2004, l'assicurata doveva essere valutata in
misura del 50% quale salariata e per il rimanente 50% quale casalinga.
In casu, in
considerazione di un grado d'invalidità del 20% (ritenuta un'attività parziale
di casalinga in ragione del 50% con una limitazione del 40%) ed un grado
d'invalidità del 15% (considerata un'attività parziale di salariata in ragione
del 50% con una limitazione del 29%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé
citati determina un grado d'invalidità globale (salariata+casalinga) del 35%.
L'assicurata non presenta
quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla legge per poter beneficiare
della rendita d'invalidità." (Doc. AI 49)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorta al TCA.
Postulando
il riconoscimento di una rendita, essa ha sostanzialmente contestato una sua
residua capacità lavorativa, la determinazione della percentuale del grado
d’impedimento quale casalinga contenuto nell’inchiesta per le persone che si
occupano dell’economia domestica, nonché la nuova ripartizione tra attività
salariale e casalinga fissata nella decisione su opposizione. Delle singole
motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
Contestualmente
la ricorrente ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio, accolta dal TCA con decreto del 1° dicembre 2005 (VI).
1.4. Mediante
risposta di causa 23 maggio 2005 l’amministrazione ha proposto di respingere il
gravame e confermato quanto esposto nella decisione contestata.
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C.,
Fatti
I 623/98).
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne
invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,
nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli
effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i
concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28
cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136
consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,
I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal
1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI
(cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al
31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo
cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento
delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione
della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
Considerandi
2.7
Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata
l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6), fissando in 25%
la parte del tempo dedicata all’attività salariata (ausiliaria di pulizie) e al
75% quella dedicata alle mansioni domestiche (cfr. decisione formale 11 aprile
2004, doc. AI 46).
Nella decisione su opposizione essa ha invece corretto tale ripartizione
valutando al 50% la parte di tempo dedicata dall’assicurata sia nell’attività
lucrativa che domestica.
La ricorrente contesta tale ripartizione evidenziando che prima dell’evento
invalidante era impegnata presso la __________ nella misura del 25% come
ausiliaria di pulizie, mentre per il restante 75% era attiva quale casalinga.
Con lo
scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di
invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve essere
considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno,
parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se non
fosse subentrato il danno alla salute (cfr. SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221, DTF 117
V 194s).
Nel caso in esame, durante l’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica esperita il 1° aprile 2004, la ricorrente ha dichiarato
che, se non fosse intervenuto il danno alla salute, anche in ragione di una
precaria situazione economica, avrebbe aumentato “ il suo tempo di lavoro
fino ad una percentuale del 50%” (doc. AI 46).
Di conseguenza la ripartizione effettuata dall’amministrazione in sede di
decisione su opposizione appare corretta.
2.8
Per quel che
concerne l’apprezzamento della capacità lavorativa, l’assicurata è stata
sottoposta ad una valutazione da parte del Servizio medico regionale dell’AI
(SMR).
Con rapporto 6 ottobre 2003 il dr. __________, sulla base della documentazione
medica agli atti e dopo aver visitato la ricorrente, ha formulato le seguenti
diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa:
" Diagnosi con influsso sulla CL
Sindrome fibromialgica
verosimilmente secondaria
- sospetta spondilartrite
sieronegativa (HLA-B27 negativo)
- pregressa sacroleite bilaterale
(diagnosi 1997)
Linfedema complicato di
linfedema cronico alle gambe con
- ipodermite dolente
Incipiente gonartrosi del
comportamento mediale a destra
Obesità permagna con BMI
di 50
Diagnosi senza
influsso sulla CL
Diabete mellito tipo 2 trattato
con insulina noto dal 1997
Cardiopatia valvolare con
insufficienza mitralica moderata
Ipertensione arteriosa
trattata
Stato dopo frattura
gomito destro nel 1995
Stato dopo operazione per
cataratta bilaterale nel 1997
Stato dopo lesione
meniscale ginocchio destro nel 1998." (Doc. AI 33)
Nell’ambito
della discussione delle risultanze mediche, il citato sanitario ha rilevato
quanto segue:
" L'importante ipodermite agli arti inferiori così come i
disturbi alle ginocchia (incipiente artrosi, sovraccarico ponderale) rendono
l'assicurata non più abile per lavori da svolgere prevalentemente in posizione
eretta (al massimo per 30 minuti senza ripetizione frequente) o richiedenti spostamenti
regolari superiori ai 50 metri specialmente su terreno accidentato o declive o
su scale. Risultano esclusi lavori da svolgere in posizione accovacciata o con
le ginocchia in flessione.
L'ligartrite al polso
sinistro e a livello dell'articolazione MCF III a sinistra anamnestica ed i
marcati dolori attuali a livello del dorso delle mani (tendini estensori)
rendono l'assicurata non abile a svolgere lavori ripetitivi con le mani o lavori
di tipo pesante. La rotazione delle mani non risulta invece limitata.
Lavori al di sopra del
piano spalle risultano ostacolate dalla limitata escursione delle spalle,
limitazione dovuta alla mole ponderante e non a causa di limitazioni di tipo
articolare o tendinea.
Posizioni statiche tipo
seduta e piegata in avanti o eretta e piegata in avanti non sono ostacolate
dalla limitata escursione delle spalle, limitazione dovuta alla mole ponderante
e non a causa di limitazioni di tipo articolare o tendinea.
Posizioni statiche tipo
seduta e piegata in avanti o eretta e piegata in avanti non sono ostacolate da
patologie del rachide dorsale (RM colonna lombare del 9.1.2003 senza
alterazioni di rilievo) ma risultano limitate in parte dalla presenza di una
fibromialgia importante con seguente necessità di pause prolungate e di una
velocità di esecuzione ridotta, limitazione quantificabile in un 30%.
Nelle attività di
casalinga l'assicurata non riscontrerà difficoltà nella gestione dell'economia
domestica. La maggior parte dei lavori di cucina risultano tuttora esigibili ad
eccezione dei lavori di pulizia in genere l'assicurata potrà incontrare
difficoltà nella pulizia dei vetri e nei lavori di pulizia di fondo (girare i
materassi ecc.).
L'assicurata è in grado
di servirsi dei mezzi pubblici e di recarsi nei negozi per fare la spesa
quotidiana. Può invece incontrare difficoltà nel portare pesi superiori ai 5 kg
per mano.
Il danno alla salute le
dovrebbe permettere di caricare e svuotare la macchina da lavare mentre può
incontrare difficoltà ad appendere panni grandi in alto.
Nello stirare la velocità
e la resistenza risulterà ridotta, riduzione quantificabile in un 30% circa.
Non rivestono patologie
di tipo invalidante il diabete mellito tipo 2 in assenza di complicazioni
secondarie attuali e la cardiopatia valvolare tuttora ben compensata e senza
segni clinici di insufficienza." (Doc. AI 33)
Di
conseguenza, il dr. __________ ha esposto le seguenti conclusioni:
" L'assicurata presenta una inabilità lavorativa del 100%
dal 28.9.2002 quale ausiliaria di pulizia. Il danno alla salute come sopra
esposto rende inverosimile la ripresa di tale attività. L'assicurata risulta
invece abile al 100% sempre dal 28.9.2002 in una attività rispettosa delle
limitazioni funzionali sopra espresse (vedi anche esame della funzionalità
fisica).
La prognosi purtroppo
risulta negativa in presenza di un gravissimo sovrappeso con ripercussioni
negative sull'apparato osteo-articolare e vi è d'aspettarsi in un futuro non
troppo remoto una ulteriore diminuzione della capacità lavorativa residua.
Provvedimenti sanitari
atti a ridurre il grave sovrappeso non sono esigibili, trattandosi di regola di
interventi chirurgici molto invasivi." (Doc. AI 33)
Mediante
il presente ricorso, la ricorrente contesta la valutazione medica effettuata
dall’amministrazione, ossia di ritenerla ancora abile in attività adeguate. In
particolare essa sostiene come la problematica internistica non sia stata
attentamente vagliata.
2.9
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.10
Nell’evenienza
concreta, dopo un attento esame degli atti, questo TCA ritiene che le patologie
di cui l’assicurata è affetta non sono state sufficientemente approfondite.
Se da una parte a livello reumatologico il SMR si è in particolare basato sul
rapporto 22 aprile 2003 del dr. __________ (quest’ultimo ha ritenuto che
l’assicurata potrebbe ancora svolgere teoricamente dei lavori fisicamente
medio-leggeri con una riduzione di rendimento di circa il 30-40%, proponendo a
titolo d’esempio lavori in fabbrica che non comportino un periodo prolungato in
posizioni inergonomiche, con possibilità di cambiare frequentemente la
posizione; cfr. doc. AI 16), dall’altra parte non risulta essere stato tenuto
conto del fatto che lo stesso specialista in reumatologia abbia suggerito di
eseguire una perizia multidisciplinare (“Qualora l’assicurata non abbia
ancora ripreso a lavorare è sicuramente indicata una valutazione
internistico-reumatologica peritale per valutare la sua residua capacità
lavorativa. Vista la complessità del caso consiglio una valutazione
multidisciplinare presso il SAM”; doc. AI 16).
Egli ha inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa dell’assicurata
“ non è limitata unicamente da problemi reumatologici, bensì anche da quelli
internistici (diabete mellito, obesità magna con BMI 471, linfedema e lopoedema
alla gambe con ipodermite)” (doc. AI 16).
Vero che il SMR, sulla base degli referti raccolti, ha ritenuto il diabete e la
patologia cardiopatica non invalidanti, ma è altrettanto vero che non si tratta
di accertamenti specialistici.
Va poi rilevato che l’assicurata
è affetta da fibromialgia generalizzata, ancorché secondaria.
Al riguardo va fatto presente che la giurisprudenza ha avuto
modo di evidenziare (STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003.
in re V., I 196/03) che secondo la dottrina medica la fibromialgia molto
spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -
suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad
una sindrome dolorosa somatoforme persistente: cfr. Revue médicale del Suisse
romande, 2001 pag. 443ss; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9
ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può
essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der
Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in
re W., I 240/01).
Si rende
quindi necessaria un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui
non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA
19.
giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA
27.
maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03,
STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA
10.
marzo
2003.
in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21
marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA
10.
ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui
l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica).
Pertanto,
al fine di giungere ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute globale
dell'assicurata e sulle ripercussioni invalidanti (sia in ambito lavorativo che
non), gli atti sono retrocessi all’autorità amministrativa affinché proceda ad
una perizia multidisciplinare.
In esito agli accertamenti, l’Ufficio AI determinerà nuovamente il grado
d’invalidità della ricorrente.
2.11
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
In
virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 1°
dicembre 2005 con cui il TCA ha
accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi
all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti
di cui al considerando 2.10.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Il decreto 1°
dicembre 2005 con cui la ricorrente è stata ammessa all’assistenza giudiziaria
e al gratuito patrocinio è revocato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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