32.2005.91
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7 marzo 2006Italiano29 min
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Numero d'incarto:
32.2005.91
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, TCA
Titolo:
Assicurato affetto da disturbi psichici che non sono da considerare invalidanti e quindi non vi è alcun diritto ad una rendita; eventuale peggioramento subentrato dopo la decisione contestata va esaminato nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.91
BS/td
Lugano
7 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1 RI 1, classe
1966, da ultimo professionalmente attivo quale cameriere, nel mese di aprile 2003
ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti con lo scopo di poter
beneficiare del diritto ad una riformazione professionale, indicando quale
danno alla salute, presente dal mese di novembre 2002, una patologia lombare ed
una sciatalgia severa (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 5 ottobre
2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una riqualifica
professionale, evidenziando quanto segue:
" Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti
professionali.
Le persone assicurate
hanno diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la loro
invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al
guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in modo essenziale
(art. 17 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).
Nel caso in cui
un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non
raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad una riformazione.
• Secondo le nostre verifiche non è il caso.
L'esame dell'esauriente
documentazione medica ed economica acquisita all'incarto permette di stabilire
che dal lato fisico non c'è limitazione dovuta a disturbi
reumatologici-ortopedici.
Dal punto di vista
psichico i curanti attestano una totale incapacità lavorativa; per contro le
due perizie mediche assicurative effettuate per la __________ (Dr.ssa __________
del 03.06.2003 e Dr. __________ del 05.02.2004), evidenziano che il signor RI 1
presenta ancora delle risorse.
La sua attività
lavorativa quale cameriere è ancora esigile, da subito, nella misura totale.
Dal lato medico sono
state attestate delle incapacità lavorative, ma mai della durata di un anno
(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto sopra
provvedimenti professionali non entrano in linea di conto e neppure il diritto
a rendita.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc.
AI 36)
1.2. Con
decisione 20 maggio 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione
dell'assicurato e confermato il diniego di prestazioni (doc. AI 53).
1.3. Con
tempestivo ricorso RI 1, patrocinato
dalla __________, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione.
Sostanzialmente egli contesta all’Ufficio AI di non aver condotto un’istruttoria
approfondita e neutra, avendo aderito alla valutazione dei medici fiduciari della
cassa malati (dr. med. __________ e __________) circa il carattere non
invalidante dell’affezione psichiatrica, nonostante sia lo psichiatra curante
(dr. __________) che il Servizio __________ di __________ avessero attestato un’incapacità
lavorativa.
1.4. Con risposta
di causa 24 marzo 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente
causa il dr. __________ ha trasmesso il rapporto datato 2 novembre 2005
relativo all’ultimo ricovero dell’assicurato presso la Clinica __________
(Vbis).
Interpellato dal TCA, con scritto 16 novembre 2005 l’Ufficio AI ha presentato
le proprie osservazioni in merito al succitato nuovo atto medico (VII).
A seguito
del decesso del titolare della __________, con scritto 1° dicembre 2005 il
ricorrente ha conferito procura all’assistente sociale del Servizio RA 1 (IX).
Su
richiesta di quest’ultima, il 5 dicembre 2005 lo scrivente Tribunale le ha
assegnato un termine di 10 giorni per visionare gli atti di causa e per
presentare eventuali osservazioni (XI).
Con scritto 23 febbraio 2006 l’assistente sociale ha chiesto, dopo aver
discusso della questione con il medico curante dell’assicurato, un colloquio
per discutere “alcuni aspetti che ci sembrano delicati” (XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’insorgente, a causa dell’affezione psichiatrica, ha
diritto a delle prestazioni assicurative, in particolare ad una riformazione
professionale.
Al riguardo occorre evidenziare che l’art. 17 LAI, nel tenore valido sino al 31
dicembre 2003, prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova
attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e
se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2004:
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione
effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con
tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un
guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità
nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non
esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:
DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti
d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I
237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294;
RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
Occorre qui rilevare che la succitata giurisprudenza risulta essere applicabile
anche dopo la riformulazione degli art. 17 LAI e art. 6 cpv. 1 OAI avvenuta a
seguito della 4° revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004
(cfr. STFA inedita dell’8 luglio 2005 nella causa S, I 18/05, consid. 2).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA (Legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1), con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure
rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,
op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.4. Nell’evenienza
concreta, a due riprese, per conto della cassa malati __________ (assicurazione
perdita di guadagno), il ricorrente è stato peritato dal punto di vista
psichiatrico.
Con rapporto 3 giugno 2003 la dr.ssa __________, diagnostica una sindrome
ansiosa non specificata (ICD-10 F 41.3), un pregresso abuso di sostanze
alcoliche e abuso di cannabis a scopo ansiolitico, ha evidenziato:
" Dal punto di vista psichiatrico non esistono al momento
motivi che giustificano un'inabilità lavorativa completa né nella sua
professione che in altre professioni.
Ritengo importante
stimolare il paziente ad una ripresa dell'attività lavorativa a breve termine
proprio per evitare di scivolare in una condizione di cronicità con perdita
totale del proprio ruolo sociale e lavorativo.
Ho discusso con il
paziente della mia posizione, lo stesso si riteneva d'accordo per una ripresa
dell'attività lavorativa a breve termine con una iscrizione alla Cassa
Disoccupazione.
Ritengo importante
sostenerlo in tale direzione, interrompendo l'inabilità lavorativa
attuale." (Allegato doc. AI 24)
Dopo una
degenza presso l’Ospedale __________ ( 10 luglio 2003 – 14 agosto 2003) e
presso la Clinica __________ (26 settembre – 23 ottobre 2003), l’assicurato è
stato visto dal dr. __________. Con rapporto 5 febbraio 2004, confermata la
diagnosi esposta dalla precedente specialista in psichiatria e psicoterapia, lo
specialista ha valutato come segue lo status dell’assicurato:
" Durante la mia visita del 16.12.2003 il quadro psichico
del paziente ha portato alla luce una lieve sintomatologia ansiosa con una
forte tendenza alla somatizzazione. Il paziente ritirandosi dalle relazioni
sociali e dell'attività lavorativa iniziò mirando la percezione sul proprio
corpo che ritiene irrimediabilmente lesionato a causa dell'infortunio subito.
Il paziente corre il
rischio di andare verso un'invalidità precoce per cause psicosociali e non per
ragioni strettamente psichiatriche gravi.
Dal punto di vista
reumatologico il paziente è ritenuto abile al lavoro (Dr. __________).
Il paziente dovrebbe
essere messo di fronte alla realtà, ed essere stimolato ad una ripresa
dell'attività lavorativa, altrimenti assistiamo ad un peggioramento progressivo
(domanda AI già in corso) bisogna evitare un decadimento sociale.
Il paziente è
psichiatricamente abile al lavoro nella misura del 100% da subito."
(Allegato doc. AI 24)
Di
diverso avviso è lo psichiatra curante, dr. __________, il quale con rapporto 9
marzo 2004 ha attestato un’incapacità lavorativa dal 30 aprile 2003 per via di
un disturbo depressivo grave (ICD 10: F32.2) e disturbo di personalità misto
(ICD 10 F61.0).
Fra l’altro egli ha rilevato:
" Negli ultimi giorni a causa del persistente grave stato
di agitazione ed ansia andopsichica con aspetti che fanno pensare ad un delirio
di rovina, ho somministrato neurolettici depot, oltre il potenziamento della
terapia per orale impostata dalla clinica psichiatrica cantonale.
Al momento rimane pure
riservata la possibilità di un nuovo ricovero presso la CPC se il caso dovesse
divenire ingestibile ambulatoriamente, in particolare modo come misura di
protezione oltre che per il paziente anche per i suoi congiunti.
Il signor RI 1 viene
visto anche più volte a settimana a causa della forte angoscia presente,
nonostante la terapia farmacologica neurolettica somministrata, alimentata dal
protrarsi della condizione non definitiva da parte dell'assicurazione.
Il paziente ha presentato
in passato fenomeni sporadici di consumo di cannabis ed alcol come
automedicazione ansiolitica, attualmente non presente.
In conclusione il
paziente presenta una persistente inabilità lavorativa con grave rischio di
cronicizzazione e di provvedimenti AI." (Doc. AI 24)
Nel
rapporto 5 luglio 2004 al dr. __________, il dr. __________, attivo presso il
Servizio __________, ha altresì evidenziato una patologia psichiatrica
invalidante:
" Concordo che si sia in presenza di un disturbo
depressivo grave che ha assunto le caratteristiche di ricorrenza F 33.2 ICD 10
innestato su un disturbo di personalità (da accertare maggiormente l'incidenza
di fattori culturali, ambientali ed educativi). Il pte non mi è sembrato
aggravare intenzionalmente le proprie condizioni anche se vi sono aspetti, che
peraltro appaiono legati all'espressione emotiva e peculiare della sua
personalità di base che possano indurre in questa direzione.
Stimo l'incapacità
lavorativa completa (100%). Per l'inizio della medesima mi rifaccio alle tue
considerazioni e alla tua precedente osservazione.
Credo che sia le cure che
eventuali provvedimenti a carattere integrativo, ora poco proponibili,
otterrebbero miglior impatto se si uscisse dallo stallo attuale del mancato
riconoscimento amministrativo della sua sofferenza interiore e dalle sue
ripercussioni professionali." (Doc. AI 31)
Infine, l’Ufficio
AI ha sottoposto i succitati atti al vaglio del proprio servizio medico (SMR).
Con nota 23 luglio 2004 il dr. __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) ha formulato le seguenti osservazioni:
" Rispetto alla presenza di un quadro depressivo mi pare
che tutte le valutazioni siano sostanzialmente sovrapponibili. L'unico dubbio
sussiste sulla presenza o meno di un disturbo di personalità soggiacente e a
tale proposito lo stesso Dr. __________ avanza l'ipotesi dell'incidenza di
possibili fattori culturali, ambientali ed educativi.
Personalmente concordo
per l'assenza di una incapacità lavorativa.
Dalla lettura dei vari
accertamenti psichiatrici si ha infatti l'impressione di un soggetto ripiegato
in sé stesso, cristalizzato nel proprio ruolo di ammalato, dove l'unica
aspettativa quella del risarcimento che diventa così l'unica ipotesi percorribile.
L'Ato cioè sembra essersi costruito una nuova identità, quella di ammalato ed
ha investito tutto nella rappresentazione di un sé disfunzionante e compromesso
nelle proprie risorse socio-lavorative nonostante la giovane età e le
apparentemente sufficienti capacità intellettuali e manuali.
Non ritengo quindi che un
eventuale riconoscimento amministrativo possa in questo caso rappresentare una
misura terapeutica, tutt'altro, non farebbe che confermare il modello di
ammalato in un soggetto che sembra invece possedere ancora buone possibilità di
funzionamento in ambito lucrativo.
A mio avviso la prosecuzione
del supporto psichiatrico in concomitanza con la ripresa lavorativa può
contribuire a migliorare la prognosi." (Doc. AI 32)
Aderendo
alle conclusioni delle perizie psichiatriche dei dr. __________ e __________,
nonché al parere del succitato medico del SMR, l’Ufficio AI ha quindi negato
l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante, rilevano inoltre come i
periodi d’incapacità lavorative documentate (in particolare durante il
soggiorno presso la Clinica di __________ e la Clinica __________) siano
inferiori all’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Con il ricorso l’assicurato sostiene di essere inabile al lavoro così come
attestato dal suo medico curante e dal dr. __________.
2.5. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
Al
riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
Fatti
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Va
poi rilevato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, pag. 111).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nella
fattispecie in esame, da un attento esame della documentazione agli atti,
questo TCA non può che aderire alle conclusioni dell’Ufficio AI basate
sostanzialmente sulle valutazioni peritali complete, motivate e coerenti dei
dr. __________ e __________. Rispecchiando le stesse i dettami
giurisprudenziali esposti al considerando precedente, ai rapporti dei due sanitari
va conferito valore probatorio pieno, anche se sono stati allestiti per conto
della cassa malati.
Se da una parte la valutazione della dr.ssa __________ è anteriore ai due
ricoveri presso l’Ospedale di __________ e la Clinica psichiatrica cantonale,
dall’altra il dr. __________ ha visto l’assicurato dopo tali degenze.
Inequivocabilmente i due specialisti in __________ hanno evidenziato una piena
capacità lavorativa dell’assicurato, smentendo dunque quanto sostenuto dallo
psichiatra curante, dr. __________ (va ricordato che quest’ultimo ha attestato
un’inabilità psichica dal marzo 2003).
Vero che nel rapporto 5 luglio 2004, quattro mesi dopo la valutazione del dr. __________,
il dr. __________ del Servizio __________ ha individuato anche un disturbo di
personalità, avanzando l’ipotesi dell’incidenza di possibili fattori culturali,
ambientali ed educativi (in merito agli aspetti socio-culturali ritenuti non
invalidanti dal TFA cfr. DTF 127 V 299 consid. 5a). Egli non ha tuttavia
escluso una componente di aggravamento intenzionale del danno alla salute (“
Considerandi
Il paziente non mi è sembrato aggravare intenzionalmente le proprie
condizioni anche se vi sono aspetti, che peraltro appaiono legati
all’espressione emotiva e peculiare della sua personalità di base che possono indurre
in questa direzione”; sottolineature del redattore, cfr. doc. AI 31).
Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di
ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Ora, senza voler banalizzare la situazione psichica in
cui l’assicurato si trova e tantomeno sminuire la portata dei rapporti stesi dallo
psichiatra curante e dal servizio psico-sociale, a mente di questa Corte, nel
caso in esame non sono date le succitate restrittive condizioni
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza
di una danno alla salute psichico.
Inoltre, questo TCA concorda con quanto rilevato dal dr. __________ del SMR,
ossia di ritenere ancora presenti nell’assicurato sufficienti risorse per
l’espletamento di un’attività lavorativa, questo in particolare se si tiene
conto della giovane età dell’interessato.
2.8
Pendente
causa, lo psichiatra curante dell’assicurato ha trasmesso il rapporto 5
novembre 2005 relativo alla degenza (5.09.2005 – 12.10. 2005) presso la Clinica
__________ in cui fra l’altro si legge:
" Decorso e terapia
Il paziente è stato
accolto nel reparto di osservazione, dove ha trascorso l'intera degenza. Lo
stato psicopatologico presente all'ammissione, ha giustificato un cambiamento
della terapia farmacologica in atto (paroxetina e aripiprazolo), a favore di
aloperidolo e diazepato. Tali misure, affiancate da quotidiani colloqui di
sostegno non hanno permesso un sensibile miglioramento del quadro clinico. Il
paziente è spesso apparso estremamente angosciato, ritirato, ambivalente e persecutorio
anche nei confronti dell'equipe curante e dei co-degenti. Questo ci ha indotti
a introdurre clozapina. Progressivamente abbiamo potuto assistere a un parziale
ma discreto miglioramento dell'angoscia psicotica, accompagnato da un
migliorato tono dell'umore, nonché da una maggiore apertura al contatto
relazionale che gli ha consentito di partecipare ad alcune attività
riabilitative. Il paziente ha espresso una notevole diminuzione delle idee
persecutorie nei confronti della moglie, confermata anche dagli incontri con la
coniuge in Clinica, e dai successivi congedi terapeutici al domicilio.
Tuttavia, seppure con
minore intensità, egli rimane avvolto in una atmosfera persecutoria, con cui ha
però affermato "di convivere meglio".
Abbiamo sottolineato al
paziente l'importanza di astenersi dal consumo di cannabinoidi.
In considerazione della
terapia in atto con clozapina, sono da prevedere i necessari controlli
ematologici secondo schema, in merito ai quali il paziente è stato informato.
Proseguirà le cure ambulatoriali presso il Dott. __________." (Doc. Vbis)
Occorre, innanzitutto
ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata -
in concreto il 20 maggio 2005 -; i fatti accaduti posteriormente e che
hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121
V 366 consid. 1b).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente
legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare
l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V
53.
consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re
S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag.
123.
consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag.
582.
consid. 3).
Ora, il citato rapporto – nel quale viene evidenziato un certo miglioramento
del quadro clinico - non contiene alcun giudizio su un’eventuale incapacità
lavorativa, motivo per cui non è suscettibile di modificare l’esito della
presente vertenza.
Spetterà pertanto all’assicurato inoltrare un’eventuale ulteriore domanda AI,
accompagnata dalla pertinente documentazione medica certificante la presenza di
un danno alla salute invalidante.
In
conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a prestazioni assicurative.
Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del
ricorso.
2.9
Con scritto
23.
febbraio 2005 l’assistente sociale dell’assicurato, dopo aver preso visione
dell’incarto, ha comunicato al TCA quanto segue:
"
(…) Nel merito, dopo
aver discusso la questione con il medico curante del paziente, dottor Teodori,
abbiamo concordato l’opportunità di chiederle un colloquio, in via preliminare,
al fine di discutere alcuni aspetti che ci sembrano delicati (…)." (XII)
Ora, questa Corte evidenzia innanzitutto che il colloquio
richiesto, tra l’altro ampiamente dopo lo scadere del termine di osservazione
fissato con ordinanza del 5 dicembre 2005 (cfr. consid. 1.5), può essere
rifiutato senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;
DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF
prima citata).
Va
poi ricordato che, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
Essendo
la documentazione agli atti sufficientemente concludente per statuire in
merito, non è necessario dare seguito alla chiesta audizione.
Qualora l’aspetto delicato da discutere dovesse riferirsi alla recente
sospensione dall’esercizio della professione di medico del dr. __________ (cfr.
comunicato stampa 22 febbraio 2006 del DSS), secondo questo TCA tale
circostanza non ha delle ripercussioni sulla causa in esame. Da un lato perché
la perizia eseguita dal citato psichiatra per conto della cassa malati __________
risale al 5 febbraio 2004, quindi quasi due anni prima del provvedimento di
sospensione, dall’altro, come detto al consid. 2,7, il relativo referto non appare
contraddittorio tantomeno arbitrario e del resto converge con la precedente
valutazione 3 giugno 2003 della dr.ssa __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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