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32.2005.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2006Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. Va

poi rilevato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, pag. 111).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7. Nella

fattispecie in esame, da un attento esame della documentazione agli atti,

questo TCA non può che aderire alle conclusioni dell’Ufficio AI basate

sostanzialmente sulle valutazioni peritali complete, motivate e coerenti dei

dr. __________ e __________. Rispecchiando le stesse i dettami

giurisprudenziali esposti al considerando precedente, ai rapporti dei due sanitari

va conferito valore probatorio pieno, anche se sono stati allestiti per conto

della cassa malati.

Se da una parte la valutazione della dr.ssa __________ è anteriore ai due

ricoveri presso l’Ospedale di __________ e la Clinica psichiatrica cantonale,

dall’altra il dr. __________ ha visto l’assicurato dopo tali degenze.

Inequivocabilmente i due specialisti in __________ hanno evidenziato una piena

capacità lavorativa dell’assicurato, smentendo dunque quanto sostenuto dallo

psichiatra curante, dr. __________ (va ricordato che quest’ultimo ha attestato

un’inabilità psichica dal marzo 2003).

Vero che nel rapporto 5 luglio 2004, quattro mesi dopo la valutazione del dr. __________,

il dr. __________ del Servizio __________ ha individuato anche un disturbo di

personalità, avanzando l’ipotesi dell’incidenza di possibili fattori culturali,

ambientali ed educativi (in merito agli aspetti socio-culturali ritenuti non

invalidanti dal TFA cfr. DTF 127 V 299 consid. 5a). Egli non ha tuttavia

escluso una componente di aggravamento intenzionale del danno alla salute (“

Considerandi

Il paziente non mi è sembrato aggravare intenzionalmente le proprie

condizioni anche se vi sono aspetti, che peraltro appaiono legati

all’espressione emotiva e peculiare della sua personalità di base che possono indurre

in questa direzione”; sottolineature del redattore, cfr. doc. AI 31).

Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

Ora, senza voler banalizzare la situazione psichica in

cui l’assicurato si trova e tantomeno sminuire la portata dei rapporti stesi dallo

psichiatra curante e dal servizio psico-sociale, a mente di questa Corte, nel

caso in esame non sono date le succitate restrittive condizioni

giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza

di una danno alla salute psichico.

Inoltre, questo TCA concorda con quanto rilevato dal dr. __________ del SMR,

ossia di ritenere ancora presenti nell’assicurato sufficienti risorse per

l’espletamento di un’attività lavorativa, questo in particolare se si tiene

conto della giovane età dell’interessato.

2.8

Pendente

causa, lo psichiatra curante dell’assicurato ha trasmesso il rapporto 5

novembre 2005 relativo alla degenza (5.09.2005 – 12.10. 2005) presso la Clinica

__________ in cui fra l’altro si legge:

" Decorso e terapia

Il paziente è stato

accolto nel reparto di osservazione, dove ha trascorso l'intera degenza. Lo

stato psicopatologico presente all'ammissione, ha giustificato un cambiamento

della terapia farmacologica in atto (paroxetina e aripiprazolo), a favore di

aloperidolo e diazepato. Tali misure, affiancate da quotidiani colloqui di

sostegno non hanno permesso un sensibile miglioramento del quadro clinico. Il

paziente è spesso apparso estremamente angosciato, ritirato, ambivalente e persecutorio

anche nei confronti dell'equipe curante e dei co-degenti. Questo ci ha indotti

a introdurre clozapina. Progressivamente abbiamo potuto assistere a un parziale

ma discreto miglioramento dell'angoscia psicotica, accompagnato da un

migliorato tono dell'umore, nonché da una maggiore apertura al contatto

relazionale che gli ha consentito di partecipare ad alcune attività

riabilitative. Il paziente ha espresso una notevole diminuzione delle idee

persecutorie nei confronti della moglie, confermata anche dagli incontri con la

coniuge in Clinica, e dai successivi congedi terapeutici al domicilio.

Tuttavia, seppure con

minore intensità, egli rimane avvolto in una atmosfera persecutoria, con cui ha

però affermato "di convivere meglio".

Abbiamo sottolineato al

paziente l'importanza di astenersi dal consumo di cannabinoidi.

In considerazione della

terapia in atto con clozapina, sono da prevedere i necessari controlli

ematologici secondo schema, in merito ai quali il paziente è stato informato.

Proseguirà le cure ambulatoriali presso il Dott. __________." (Doc. Vbis)

Occorre, innanzitutto

ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata -

in concreto il 20 maggio 2005 -; i fatti accaduti posteriormente e che

hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121

V 366 consid. 1b).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente

legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare

l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V

53.

consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re

S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag.

123.

consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag.

582.

consid. 3).

Ora, il citato rapporto – nel quale viene evidenziato un certo miglioramento

del quadro clinico - non contiene alcun giudizio su un’eventuale incapacità

lavorativa, motivo per cui non è suscettibile di modificare l’esito della

presente vertenza.

Spetterà pertanto all’assicurato inoltrare un’eventuale ulteriore domanda AI,

accompagnata dalla pertinente documentazione medica certificante la presenza di

un danno alla salute invalidante.

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto a prestazioni assicurative.

Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del

ricorso.

2.9

Con scritto

23.

febbraio 2005 l’assistente sociale dell’assicurato, dopo aver preso visione

dell’incarto, ha comunicato al TCA quanto segue:

"

(…) Nel merito, dopo

aver discusso la questione con il medico curante del paziente, dottor Teodori,

abbiamo concordato l’opportunità di chiederle un colloquio, in via preliminare,

al fine di discutere alcuni aspetti che ci sembrano delicati (…)." (XII)

Ora, questa Corte evidenzia innanzitutto che il colloquio

richiesto, tra l’altro ampiamente dopo lo scadere del termine di osservazione

fissato con ordinanza del 5 dicembre 2005 (cfr. consid. 1.5), può essere

rifiutato senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;

DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF

prima citata).

Va

poi ricordato che, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

Essendo

la documentazione agli atti sufficientemente concludente per statuire in

merito, non è necessario dare seguito alla chiesta audizione.

Qualora l’aspetto delicato da discutere dovesse riferirsi alla recente

sospensione dall’esercizio della professione di medico del dr. __________ (cfr.

comunicato stampa 22 febbraio 2006 del DSS), secondo questo TCA tale

circostanza non ha delle ripercussioni sulla causa in esame. Da un lato perché

la perizia eseguita dal citato psichiatra per conto della cassa malati __________

risale al 5 febbraio 2004, quindi quasi due anni prima del provvedimento di

sospensione, dall’altro, come detto al consid. 2,7, il relativo referto non appare

contraddittorio tantomeno arbitrario e del resto converge con la precedente

valutazione 3 giugno 2003 della dr.ssa __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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