32.2005.92
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare l'esigibilità lavorativa dell'assicurata in attività adeguate
10 febbraio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2005.92
Data decisione, Autorità:
10.02.2006, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare l'esigibilità lavorativa dell'assicurata in attività adeguate
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.92
BS/sdm
Lugano
10 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto che:
- RI
1, nata nel 1960, da ultimo professionalmente attiva quale cameriera, nel mese
di giugno 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
lamentando in particolare un’ipertensione, una patologia cardiaca e
un’insufficienza renale (doc. AI 1);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso – e quindi ritenuta l’assicurata
pienamente abile in attività semplici e ripetive svolte in posizione
prevalentemente seduta -, con decisione 19 maggio 2004 l’Ufficio AI, procedendo
al raffronto dei redditi (fr. 41'348 quale reddito da valido; fr. 25'730 quale
reddito da invalido), ha negato il diritto a prestazioni assicurative non
raggiungendo l’interessata il grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 29);
- con
decisione 18 maggio 2005 l’amministrazione, accogliendo parzialmente
l’opposizione interposta dall’assicurata e dopo aver modificato i redditi di
riferimento, le ha riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2002 al 30
aprile 2003 (doc. AI 56);
- contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dalla __________,
ha tempestivamente introdotto al TCA il presente ricorso con cui ha chiesto l’erogazione
di una rendita senza limiti di tempo;
- con
risposta di causa 21 giugno 2005, l’amministrazione ha invece postulato la
reiezione del ricorso;
- a
seguito del decesso del titolare della __________, con scritto 11 gennaio 2006
la ricorrente ha fatto presente di non aver trovato un nuovo rappresentante e chiesto
al TCA d’inviarle direttamente la futura corrispondenza (VII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità
successivamente al 1° maggio 2003;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in
relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella
causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato
(DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;
- nel
caso in esame, l’insorgente, affetta da grave cardiopatia
ipertensiva, insufficienza renale cronica di grado medio e da encefalopatia
vascolare, rimarca come l’istruttoria non sia stata approfondita, sostenendo
inoltre che il danno alla salute le provochi una completa incapacità lavorativa;
- dagli
atti di causa risulta in particolare come nel rapporto 25 giugno 2003 il medico
curante, dr. __________, abbia ritenuto l’assicurata inabile quale cameriera al
100% dal 27 dicembre 2001 al 31 gennaio 2003 e al 50% dal 1° febbraio 2003, ma
abile in attività adeguate (“ Attualmente la rendiamo abile per un lavoro
più leggero che non comporti sollevamento pesi e situazioni a rischio di
perdita dell’equilibrio. Con la terapia adeguata probabilmente negli anni
futuri si potrà assistere a un miglioramento ulteriore dello stato di salute”),
attestando per tali attività un rendimento ridotto del 50% (doc. AI 10);
- con
nota 12 novembre 2003 il dr. __________, attivo presso il Servizio medico
regionale dell’AI (SMR), ha ritenuto corretta la valutazione di un’incapacità
lavorativa del 50% nell’originaria professione di cameriera, valutando all'80%
l’abilità in attività sedentarie, senza sollevamento pesi (al massimo 10 chili
e non ripetutamente);
-con scritto 8 giugno 2004 il medico curante
ha precisato:
"
(…)
Nel mio certificato del giugno 2003 ho chiaramente
espresso che la signora Palma non può più eseguire lavori di pulizia pesanti
che implichino sforzi e situazioni di precario equilibrio. Ho testualmente
detto che solo in un'attività nettamente più leggera (elencando i numerosi
esempi) ella può occupare tutta la giornata. Ciò equivale ad una capacità
lavorativa del 50% su 8 ore e quindi del 25% su 4 ore. Non essendo
assolutamente formata è molto difficile che possa essere integrata in un'occupazione
maggiormente redditizia. (…)" (Doc. AI 40)
- in
merito al succitato certificato, con nota 22 novembre 2004 il medico
responsabile del SMR, dr. __________, ha rilevato:
"
Prendo atto di quanto attestato dal dr.
Salvadè in fase di opposizione.
Egli ha determinato la CL/IL solo in base all'attività
svolta precedentemente l'insorgenza del danno alla salute.
Egli
ammette che vi sia un'IL per tutta la giornata per un attività leggere.
Di conseguenza la valutazione di CL completa per tali
attività è ancora attuale." (Doc. AI 45)
- da
un attento esame della succitata documentazione questo TCA ritiene la
fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico. In particolare, non
è dato di sapere su quali basi il SMR abbia fondato il proprio giudizio, nonostante
il diverso parere espresso dal medico curante, stimando una residua capacità
lavorativa dell’80% in attività adeguate, senza per altro aver visitato
l’assicurata. Non risultano agli atti documenti che possano rendere verosimile
tale valutazione medico-teorica. Nemmeno il rapporto 19 febbraio 2004 del
consulente in integrazione apporta elementi utili per desumere i motivi che
hanno portato il SMR a fornire una simile valutazione.
Se
da una parte il medico curante ha sostanziato un’abilità lavorativa del 50% in
attività adeguate (e non al 100% come sostenuto dal SMR), dall’altra lo stesso
servizio medico ha giustificato, senza supporto medico, un’inabilità del 20%
per via della “riduzione di rendimento e di durata”.
In queste circostanze, l’amministrazione avrebbe invece dovuto
effettuare nuovi accertamenti, al fine di valutare il grado di capacità
lavorativa in attività adeguate, circostanza del resto oggetto della presente
controversia.
Pertanto,
annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per
gli accertamenti di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente
pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§ La decisione 18 maggio 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli
accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
Fatti
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Considerandi
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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