32.2005.93
domanda di rendita, negata dall'ammnistrazione, di assicurato straniero entrato in Svizzera nell'agosto 1995 ed affetto da artrosi e condropatia; rinvio degli atti all'amministrazione per chiarire qua
17 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2005.93
Data decisione, Autorità:
17.01.2006, TCA
Titolo:
domanda di rendita, negata dall'ammnistrazione, di assicurato straniero entrato in Svizzera nell'agosto 1995 ed affetto da artrosi e condropatia; rinvio degli atti all'amministrazione per chiarire quando é insorta la problematzica ortopedica e stabilire l'inizio dell'incapacità lavorativa
DECORRENZA DELLA RENDITA
art. 6 LAI
art. 36 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.93
rg/td
Lugano
17 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - nell’ottobre
2000 RI 1, cittadina libanese, nata nel 1946, ha presentato all’Ufficio AI una
richiesta di prestazioni AI tendente - per quanto qui interessa -
all’erogazione di una rendita d’invalidità in quanto affetta da grave artrosi
alle ginocchia e condropatia importante al ginocchio sinistro;
-
per decisione 10 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 11
maggio 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di rendita argomentando in
sostanza, dopo richiamo degli articoli 6 e 36 LAI, che al momento della sua entrata
in Svizzera (agosto 1995) l’assicurata presentava già la grave problematica
ortopedica e che al momento in cui è sorto il diritto alla rendita ordinaria
essa non vantava almeno un anno di contribuzione (iniziata nel gennaio 1997)
all’assicurazione svizzera ai sensi di suddetti disposti di legge;
-
insorta al TCA con ricorso 10 giugno 2005 l’assicurata, rappresentata
dall’avv. RA 1, postula l’annullamento della decisione su opposizione ed il
conseguente riconoscimento della chiesta prestazione assicurativa. Sulla base
della refertazione medica agli atti - di cui si dirà, per quanto occorra, nel
prosieguo - l’insorgente ritiene in sostanza siccome dimostrato che l’insorgenza
dell’invalidità sia insorta non prima dell’autunno 1998, rispettivamente che
un’incapacità al lavoro è stata attestata sin dal novembre 1998 e che quantomeno
nel febbraio di tale anno essa non soffriva ancora di artrosi al ginocchio
destro e che tra il 1995 e il 1998 non risulta essere stato riscontrato alcun
sintomo alle ginocchia;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha propone di respingere l'impugnativa;
- con
decreto 4 agosto 2005 TCA ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio presentata con il gravame;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- le
condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi sono
regolate all'art. 6 LAI (nel suo tenore in vigore il 1. gennaio 1997). Il primo
capoverso prevede che gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono assicurati
all'insorgere dell'invalidità, hanno diritto alle prestazioni conformemente
alle disposizioni della legge. Il capoverso 2 del medesimo articolo stabilisce
che, fatto salvo l'articolo 9 cpv. 3, gli stranieri hanno diritto alle
prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in
Svizzera, e in quanto all'insorgere dell'invalidità abbiano pagato i contributi
almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per
dieci anni. Restano riservate le deroganti convenzioni internazionali;
-
giusta l’art. 36 cpv. 1 LAI, inoltre, hanno diritto alle rendite ordinarie
gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta,
hanno pagato i contributi per almeno un anno intero;
- l’invalidità
è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001
p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né
dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale
prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui
l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli
un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V
62, 105 V 60, 103 V 130; Duc,
L’assurance-invalidité, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 1998, n. 31).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di
prestazione. Ad esempio, in caso di rendita l’invalidità è da considerare
insorta, nei maggiori dei casi, allorquando l’assicurato presenta in media
un’incapacità lavorativa del 40% almeno durante un anno senza interruzioni rilevanti
(art. 29 cpv. lett. b LAI; DTF 118 V 82);
-nella fattispecie dal fascicolo emerge in particolare che:
·
con certificato 12 febbraio 1998 il dr. __________,
chirurgo ortopedico, ha dichiarato di avere in cura l’assicurata dal 4 novembre
1998 a causa di una grave artrosi al ginocchio destro e che da tale data essa
presenta un’incapacità al lavoro del 100% (doc. AI 3);
·
con rapporto 25 gennaio 2001 all’Ufficio AI il
medico curante dr. __________ ha posto le diagnosi di poliartrosi, ipertensione
arteriosa, diabete mellito 2, ipelipidemia, grave artrosi alle due ginocchia
con s.d. artroscopica dx (22.1.1999) e sin (24.11.2000 con meniscectomia), grave
obesità, precisando che il danno alla salute esiste da circa 10 anni e che
l’assicurata necessità da circa 10 anni di anti-diabetici e anti-ipertensivi
(doc. AI 6). Con successivo rapporto 2 giugno 2003 il medesimo sanitario, ha
attestato che le diagnosi (con ripercussioni sulla capacità al lavoro) di 1)
artrosi del collo, della colonna lombo-sacrale, 2) gonartrosi bilaterale, 3)
grave obesità sono presenti da circa 12 anni (doc. AI 14);
·
con rapporto 26 febbraio 2001 all’Ufficio AI il
dr. __________, posta la diagnosi di grave artrosi e condropatia importante al
ginocchio destro e distorsione al ginocchio sinistro post-traumatico, ha
attestato di conoscere la paziente dal novembre 1998, di averla curata
conservativamente per intervento del 22 gennaio 1999 senza miglioramenti, che
l’infortunio del novembre 2000 (dove l’assicurata si è procurata una grave
distorsione del ginocchio sinistro) ha peggiorato la situazione e che essa è stata
sottoposta ad artroscopia con meniscectomia parziale e condroplastica il 24 novembre
2000 (doc. AI 9);
·
con rapporto 7 giugno 2004 il medico curante dr.
__________ ha tra l’altro dichiarato di avere in cura l’assicurata da fine 2002
per una sindrome polialgica idiomatica (molto probabilmente di una
fibromialgia). Egli ha indicato quali diagnosi invalidanti: fibromialgia
primaria, sindrome ansioso depressiva, poliartrosi con 1) rizartrosi deformante
alla mano sx, 2) gonartrosi bilaterale con grave condropatia e lesione parziale
del menisco interno sx e artroscopia con meniscectomia parziale e condroplastica
nel 2000 al ginocchio sx; egli ha inoltre indicato un’incapacità al lavoro del 70%
da fine 2002 (doc. AI 25);
·
con scritto 23 maggio 2005, prodotto con il
gravame, il dr. __________ ha precisato di aver nel precede suo rapporto
indicato genericamente che il danno alla salute esiste da “circa 10 anni” in
quanto l’assicurata soffre sicuramente da anni di diverse patologie, precisando
di averla avuta in cura da dicembre 1995 a febbraio 1998 per malattie tipo
faringite acuta e bronchite acuta, che a inizio febbraio 1998 egli ha visitato
la paziente per la prima volta per un check-up totale riscontrando ipertensione
arteriosa, ipercolesterolemia, iperglicemia leggera e dolori cervico-occipitali
su artrosi e discopatie cervicali, senza che in quell’occasione sia stato
accennato alla problematica delle ginocchia, aggiungendo che negli anni seguenti
l’interessata è stata sottoposta, a insaputa del sanitario, a cure ortopediche
alle ginocchia (doc. M);
- orbene, da un lato la surriferita refertazione medica presente
all’inserto non permette di ritenere siccome dimostrato, con il grado di verosimiglianza
richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 121
V 47), che l’invalidità dell’assicurata dovuta alla grave problematica
ortopedica sia insorta dopo che essa (entrata in Svizzera il 1. agosto 1995) ha
versato, a far tempo dal gennaio 1997, contributi assicurativi per la durata di
almeno un anno; d’altro lato le più recenti dichiarazioni del dr. __________ -
in base alle quali non può essere esclusa l’eventualità che l’affezione
alle ginocchia abbia iniziato a manifestare effetti rilevanti ai fini
dell’invalidità posteriormente al gennaio 1997 - inducono a far ritenere
siccome necessario l’esperimento di ulteriori possibili indagini (per es. l’esame
dell’incarto dell’assicuratore malattia a partire dal 1995 come del resto a suo
tempo aveva suggerito il medico SMR in sede d’istruttoria AI, cfr. doc. AI 42;
eventualmente ulteriori accertamenti di natura medica e se del caso una
perizia) volte a chiarire quando è insorta la problematica ortopedica alle
ginocchia ed in particolare, trattandosi dell’esame di eventuale diritto alla
rendita, a quando risale l’inizio di una diminuzione della capacità lavorativa,
ai sensi dell’art. 29 cpv. lett. b LAI, riconducibile a suddetto danno alla salute e se quindi al momento
dell’insorgenza dell’eventuale diritto alla rendita l’assicurata presentava un
anno intero di contribuzione;
-
in considerazione di quanto precede, gli atti devono essere retrocessi all'amministrazione
affinché proceda ad un complemento istruttorio nel senso sopra indicato;
-
stante l’esito del gravame, all’insorgente va riconosciuta un’indennità per
ripetibili di fr. 1'200.--, ciò che comporta la revoca del decreto 4 agosto
2005 con cui è stata accolta la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309; STFA 9 aprile 2003 nella causa C.,
U164/02).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto come ai considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché
proceda conformemente alle considerazioni sopra esposte.
Fatti
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa) per
ripetibili, ciò che comporta la revoca del decreto 4 agosto 2005 con cui è
stata accolta la domanda d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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