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Decisione

32.2005.94

assicurato con dipendenza etilica affetto da problemi psichiatrici; rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare se l'abuso di sostanze alcoliche sia la conseguenza di una precedente affezione psich

8 febbraio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli

effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28

cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il

reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136

consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.

Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. Nella fattispecie in esame,

dal rapporto 8 luglio 2003 del dr. __________, specialista in reumatologia,

risulta come il ricorrente, a seguito di una sindrome lombo-vertebrale, sia

inabile al 100% nella sua precedente professione ma pienamente abile in

attività leggere, con possibilità di variare le posizioni (doc. AI 9); tale circostanza

è rimasta incontestata.

Nell’atto di ricorso, l’assicurato dissente invece per quel che concerne la

problematica extra-somatica, non ritenuta invalidante dall’Ufficio AI poiché

legata esclusivamente all’abuso etilico.

Occorre qui ricordare che,

conformemente alla giurisprudenza l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di

per sé motivare una invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una

malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito

un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se

essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002

p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo

specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I

192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no.

1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

2.7. Per quel che concerne

l’aspetto psichico agli atti è stata prodotta la seguente documentazione

medica:

- rapporto

20 giugno 2003 del dr. __________, specialista in psichiatria. Posta la

diagnosi di problematica legata alla dipendenza alcolica in remissione parziale

Considerandi

e disturbo della personalità borderline e disturbi ansio-depressivi recidivanti,

esso ha rilevato:

" Si tratta di un paziente che presenta

una lunga evoluzione nel contesto della problematica Borderline con movimenti

psicotici e depressivi. Attualmente un'attività lavorativa come trasportatore

presso la ditta __________, ha creato un dolore addominale e dorsale

particolarmente tenace, che lo ha reso incapace al lavoro.

Dal

profilo psichiatrico, l'unico handicap è legato alla problematica di dipendenza

all'alcol che lo rende inaffidabile nei lavori di cucina in ristorante dove

viene venduto l'alcol." (Doc. AI 6)

-

rapporto del 6 agosto 2004 stilato dal dr. __________, attivo presso il

Servizio psico-sociale:

" Il paziente già in passato è stato in cura psichiatrica

presso il Dr. __________ sempre a causa della problematica timica e dell'abuso

etilico e ha necessitato di alcuni ricoveri presso la Clinica Varini.

Attualmente

il paziente sta attraversando un'importante fase di crisi rappresentata da una

sintomatologia depressiva marcata. Si evidenzia un'importante riduzione

dell'umore accompagnato da ansia, insonnia, perdita dello slancio vitale e ritiro

sociale. Sono presenti inoltre ruminazioni depressive con temi nichilistici

accompagnati da propositi suicidali. Il paziente ricorre agli alcolici per

riuscire a ridurre l'importante tensione interna. Lo stato di difficoltà che il

paziente attraversa si è ripercosso anche in ambiente lavorativo finendo per

procurare la perdita del lavoro.

Emergono

anche difficoltà nella gestione della quotidianità, quali ad esempio la

gestione dell'economia quotidiana. Nonostante l'introduzione di una terapia

antidepressiva ed ansiolitica non è stato possibile stabilizzare l'equilibrio

psicologico del paziente. Siamo dunque ricorsi a una ospedalizzazione urgente

presso la __________ di __________ a causa dell'emergenza di preoccupanti

tematiche suicidali. Tale ricovero si è protratto dal 12.07.2004 al 15.07.2004

e successivamente superata la fase di rischio si è proceduto al trasferimento

presso la Clinica __________ di __________. Il paziente è stato ricoverato dal

15.07.2004

al 27.07.2004. Attualmente il paziente è nuovamente seguito a

livello ambulatoriale. Osserviamo purtroppo che l'equilibrio psicologico resta

fortemente perturbato; infatti è già possibile osservare lo stato di

smarrimento del paziente che in alcuni momenti appare a tratti dissociato. Lo

stesso ha riferito che in passato ha vissute esperienze "inusuali"

quali apparizioni della madonna, tali episodi sono compatibili con disturbi dispercettivi

attinenti alla sfera psicotica. Tali episodi però sono riferiti ad un periodo

precedente ed esattamente al periodo di cura presso il Dr. __________.

In

conclusione ci sembra che il paziente stia attraversando un grave periodo di

crisi che lo rende inabile al lavoro in percentuale totale. Al momento attuale

risulta d'altra parte difficile formulare una prognosi. D'altra parte bisogna

osservare che la storia clinica e il disturbo attuale ipotecano pesantemente il

recupero psicologico." (Allegato C al doc. AI 17)

- rapporto

d’uscita datato 16 luglio 2004 della Clinica __________ di Mendrisio in cui è

stata diagnostica una sindrome depressiva ricorrente e abuso etilico cronico

astinente in ambiente protetto (sub doc. AI 23);

-

rapporto d’uscita 8 settembre 2004 della Clinica __________ dove è stata

indicata una sindrome depressiva ricorrente e abuso etilico cronico astinente

in ambiente protetto (sub. doc. AI 23);

- rapporto 27 aprile 2005

del dr. __________ al SMR:

" In risposta alla vostra del 14 aprile scorso, vi

informiamo che l'ultimo contatto avuto con il paziente a margine risale al

04.10.2004

Lo stato psicologico del paziente presentava importanti tematiche

depressive con apatia, perdita della progettualità, ritiro sociale ed un'importante

quota di ansia. Era evidente anche una forte assunzione di alcolici con

modalità compulsive.

Tale

stato timico persisteva già dal 19.04.2004, momento in cu il paziente si

segnalava al __________.

Abbiamo

dunque da allora tentato la prescrizione di una terapia antidepressiva,

associata a bassi dosaggi di neurolettici serali. Emergeva però una forte

difficoltà da parte del paziente di assumere la terapia a causa di importanti

gastralgie; abbiamo variato l'antidepressivo senza però significativi

risultati. Successivamente si sono rivelate anche tematiche nichilistiche,

motivo per il quale è stato necessario procedere ad un ricovero presso la

Clinica __________ di __________ in data 12.07.2004, da dove il paziente, dopo

alcuni giorni, proseguiva il ricovero alla Clinica __________.

Il

paziente, già all'ultimo colloquio, presentava una sindrome depressiva

ricorrente (ICD-10 F33.1) associata ad una sindrome da dipendenza etilica

(ICD-10 F10.2). Sempre in quella data la capacità lavorativa risultava essere

completamente invalidata. Il malessere psicologico, evidenziato nel paziente

con forte apatia, demotivazione, perdita dell'istinto vitale, insonnia e

tensione interiore, risultava incompatibile con qualunque attività

lavorativa." (Doc. AI 27)

Infine, con nota 14 aprile

2005.

il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito alla succitata

documentazione medica:

"

Valutazione: i ricoveri erano

prevalentemente dettati dalla problematica di abuso etilico, abuso etilico

probabilmente alla base di un peggioramento del funzionamento psichico e quindi

in se non riconosciuta dall'AI quale patologia invalidante. Gli effettivi

limiti della capacità lavorativa derivanti da una eventuale patologia

psichiatrica al di fuori della problematica etilica potranno essere valutati

solamente dopo un periodo di astinenza etilica prolungata (6 mesi). Al momento

attuale lo stato psichico viene influenzato in modo nefasto dal persistente

abuso etilico. In questa situazione non è medicalmente possibile distinguere

tra limiti derivanti da una patologia psichiatrica e limiti derivanti dalla

problematica di abuso etilico (limiti non tutelati dall'AI). In questo senso si

conferma la decisione del 11.2004." (Doc. AI 28)

2.8

Va qui ricordato che,

conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag.

31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid.

2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella fattispecie in esame, è

innegabile che l’assicurato sia confrontato con una problematica derivante da

dipendenza alcolica; tuttavia dagli agli atti citati non è possibile accertare

con chiarezza l’eventuale patologia psichica invalidante.

Sia i

medici della Clinica __________ di __________ che quelli della Clinica __________

hanno diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente (ICD: F33.1) ed una

sindrome da dipendenza etilica, attualmente in astinenza in ambito protetto

(IDC10; F 10.21) senza tuttavia aver espresso una valutazione sulla residua

capacità lavorativa.

In merito a tale aspetto, nel rapporto 6 agosto 2004 il dr. __________ del __________

ha invece concluso che “ ci sembra che il paziente stia

attraversando un grave periodo di crisi che lo rende inabile al lavoro in

percentuale totale” (sottolineatura del redattore; cfr. allegato C doc. AI

17); nello scritto 27 aprile 2005 al SMR il medesimo medico ha poi ribadito che

“il malessere psicologico, evidenziato nel paziente con forte apatia,

demotivazione, perdita d’istinto vitale, insonnia e tensione interiore,

risultava incompatibile con qualunque attività lavorativa” (doc. AI 27).

Quanto riportato

sopra doveva indurre l’amministrazione a procedere ad un accertamento di natura

psichiatrica.

Al riguardo, il dr. __________ del SMR ha sostenuto che lo stato psichico è

negativamente influenzato dal persistente abuso di alcol e che solo dopo un

periodo di astinenza etilica di almeno sei mesi si potranno valutare le

effettive limitazioni della capacità lavorativa (doc. AI 28); ciò non significa

che le affezioni psichiche siano da ricondurre esclusivamente al problema

etilico e quindi negare l’eventuale diritto a prestazioni.

Occorre invece accertare, conformemente alla giurisprudenza riportata al

consid. 2.6, se l’etilismo sia la conseguenza di un’affezione invalidante o se abbia

causato un simile danno alla salute, valutazione che secondo questo TCA è

possibile (cfr. al riguardo: STFA inedita del 2 luglio 2004 nella causa V., I

141/04, consid. 2.3; del 4 agosto 2003 nella causa I, I 67/03, consid. 2.2). Non

va poi dimenticato che già nel rapporto 23 giugno 2003 l’allora psichiatra

curante, dr. __________, aveva accertato, oltre alla problematica di dipendenza

alcolica, un disturbo della personalità di tipo borderline e dei disturbi

ansio-depressivi da lei classificati come diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (doc. AI 6).

In

conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera

dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché accerti

con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato sia da ritenere inabile per

motivi psichici, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente

ancora esigibili.

Sulla

base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi l’eventuale grado

d’incapacità al guadagno del ricorrente.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’000 a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

In

virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 30

agosto 2005 con cui il TCA ha

accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é

accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 11 maggio 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda una nuova

decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Il decreto 30

agosto 2005 con cui il ricorrente è stato ammesso all’assistenza giudiziaria e

al gratuito patrocinio è revocato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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