32.2005.95
Richiesta di rendita di invalidità. Apprezzamento prove. Necessità di ulteriori accertamenti. Rinvio all'amministrazione. Indennità per ripetibili a persona qualificata.
21 febbraio 2006Italiano43 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2005.95
Data decisione, Autorità:
21.02.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di rendita di invalidità. Apprezzamento prove. Necessità di ulteriori accertamenti. Rinvio all'amministrazione. Indennità per ripetibili a persona qualificata.
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.95
FS
Lugano
21 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30
novembre 2001, RI 1, nata nel __________, disoccupata dal 1 dicembre 2000, già
attiva a tempo pieno quale cameriera ai piani presso l’__________ durante la
stagione 1°aprile – 30 ottobre 2000 e attualmente casalinga, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “stato depressivo –
conversivo ricorrente con sindrome somatoforme” (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia psichiatrica e una
reumatologica nonché una valutazione psichiatrica presso il Servizio Medico
Regionale (SMR), con decisione 26 novembre 2004 l’UAI ha negato all’assicurata
il diritto ad una rendita d’invalidità motivando:
" (…)
Esito degli
accertamenti:
Preso atto della
documentazione acquisita agli atti e, del rapporto di visita SMR del 28.9.2004,
si rileva che l’assicurata dal profilo medico teorico risulta essere inabile
unicamente nella misura del 30% nella precedente attività svolta di cameriera e
in qualsiasi altra attività.
Essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Vista l’assenza di una
qualifica di base e il percorso socio-professionale dell’assicurata non vi sono
Fatti
i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al
conseguimento di una riqualifica di base.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni è
respinta.
(…).” (doc. AI 38)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata da RA 1 – il quale
ha invitato l’amministrazione a rivolgersi alla clinica __________ di __________
per quanto riguarda lo stato medico-psicologico attuale e chiesto che “(…)
venga rivista la vostra decisione e che sia accordata una giusta rendita da me
valutata, conoscendo bene lo stato psicologico della mia cliente, nella misura
dei ¾. (…).” (doc. AI 41) – con decisione su opposizione del 13 maggio 2005
l’UAI ha confermato la propria precedente decisione:
" (…)
4. In concreto, per quanto attiene all’aspetto medico,
l’opponente contesta in pratica la valutazione operata dall’amministrazione, in
base alla quale la stessa è stata ritenuta abile in misura del 70% nella sua
attività di cameriera ai piani ed in qualsiasi altro tipo di attività
medio-leggera.
Come visto il danno alla salute è stato
valutato a mezzo di esami peritali.
La valutazione del Dr. med. __________
non può essere considerata in quanto ritenuta non sufficientemente affidabile
da parte dell’UFAS.
Il
Dr. med. __________, specialista FMH medicina interna e malattie reumatiche,
nel rapporto peritale stilato il 6 ottobre 2003 ha indicato che dal lato
puramente reumatologico l’assicurata può svolgere qualsiasi attività
medio-leggera senza particolari limitazioni della capacità lavorativa. Tale
valutazione non è stata contestata.
Il Dr. med. __________, psichiatra, in
base agli accertamenti medici precedenti, all’anamnesi e allo status, ha
valutato che dal lato medico la signora RI 1 è da ritenere ancora abile al 70%
in qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Per quanto attiene al valore probatorio
degli esami peritali, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dal Dr.
med. __________ è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun
spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti.
Giova inoltre ricordare che
l’amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione
che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per
principio in fase di opposizione spetta all’assicurato fornire le prove atte a
giustificare una diversa valutazione del caso.
Nel caso specifico non è stato prodotto
alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni portate
in fase di opposizione.
Ne discende che la decisione impugnata
appare corretta e merita pertanto conferma.
(…).” (doc. AI 44)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha
chiesto che le “(…) venga riconosciuta una rendita di almeno ¾ se non intera
(…)” (doc. III), motivando:
" (…)
La sig. RI 1 ha avuto un
gravissimo incidente della circolazione nel 1992 dal quale non ha riportato
lesioni particolari ma ha vissuto di prima persona il decesso di un parente, il
grave ferimento del marito (conseguenze invalidanti) e dei figli meno gravi ma
in ogni caso importanti.
Dopo quest’evento ha
iniziato ad avere incubi non riuscendo a dormire con la luce spenta.
Malauguratamente il
figlio __________ ha subito qualche anno dopo un grave infortunio sul lavoro rischiando
la vita (la madre era presente perché lavorano insieme).
Questo ulteriore evento
ha fatto precipitare lo stato psicologico della mia patrocinata.
A questo bisogna
aggiungere tutti i problemi legati alle controversie del marito dopo
l’incidente con ricorsi contro la decisione “lainf” durati anni perché si è
arrivati fino al Tribunale Federale ed in seguito contro l’AI presso il vostro
Tribunale.
Ad un certo momento la
famiglia RI 1 ha dovuto ricorrere all’assistenza poiché non riceveva nessuna
indennità.
Sono quindi iniziati i
vari ricoveri al __________ di __________ e alla Clinica __________ di __________
senza naturalmente portare dei grossi benefici.
Il medico periziando
incaricato dall’AI nella persona del Dr. __________ ha avuto la possibilità di
conoscere la personalità della sig.ra RI 1 poiché la perizia è durata più di
due ore.
La relativa diagnosi:
● Sindrome misto ansioso-depressiva di
gravità media
● Sindrome da dolore somatoforme/fibromialgia
Per i disturbi
riscontrati il Dr. __________ affermava che la mia patrocinata era inabile
nella misura del 50%.
Successivamente la stessa
è stata inviata sempre dall’AI per una ulteriore perizia medica dal Dr. __________
il quale ha pure visitato in modo professionale la paziente (durata oltre due
ore). Le conclusioni di questo ultimo, oltre a quelle già descritte dal Dr. __________,
vi sono delle riduzioni della capacità lavorativa valutata nella misura
del 25% giustificate in modo parziale da motivazioni “reumatologiche”.
Di seguito l’AI ha
sottoposto le perizie all’UFAS, la quale basandosi unicamente sugli atti, ha
pronunciato che la perizia del Dr. __________ (medico di fiducia AI) era non
corretta o perlomeno esagerata (!!!!).
L’AI non ancora
soddisfatta ha inviato la mia patrocinata dal Dr. __________ del servizio
medico regionale per un ulteriore controllo medico il quale con una visita
sbrigativa di una mezz’oretta al massimo, ha sentenziato che la sig.ra RI 1
sembra non abbia gran ché e che l’incapacità non arrivi nemmeno al 30%.
Questo medico ha avuto
pure la supponenza di sconfessare le conclusioni dei due periti incaricati
dall’AI, i quali contrariamente allo stesso hanno preso tutto il tempo
necessario per allestire un rapporto peritale con la massima professionalità
del caso ed esprimersi in modo oggettivo sull’incapacità.
Come ben sappiamo una
valutazione oggettiva di una persona con disturbi di natura psichici o
depressivi è molto difficile e credo che le conclusioni del Dr. __________ mi
portano a credere che o lo stesso è un “veggente” oppure non fanno altro che
“tirare l’acqua al mulino” e cercare di dimostrare che lui è meglio degli altri
due professionisti.
A questo punto credo che,
per chiarire la situazione, una superperizia da voi ordinata è
necessaria. Quale indicazione posso dare il nominativo del Dr. __________ di __________
che a quanto mi risulta sia impiegato come perito da parte vostra.
Personalmente conosco la
sig.ra RI 1 da diversi anni poiché mi sono occupato delle pratiche AI del
marito (vedi ricorsi presso il vostro Tribunale come quello Federale) e devo
dire che la reputo una persona corretta che non finge minimamente inventandosi
problemi inesistenti.
(…).” (doc. III)
1.4. Nella sua
risposta del 26 luglio 2005 l’UAI si è confermato nelle proprie allegazioni
(cfr. doc. V).
1.5. Con
ulteriore scritto dell’8 agosto 2005 al TCA il rappresentante dell’assicurata
ha ribadito che “(…) una perizia neutra ordinata da parte vostra
potrebbe chiarire le differenze d’interpretazione da parte dei
due precedenti periti incaricati dall’AI (…)” (doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’UAI (doc. VIII).
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il diritto di RI 1 ad una rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e
contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della
decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali
della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state
fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per
le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione
transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in
materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di
modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che
produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In
effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In
un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va
tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2),
ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal
punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati
concetti dell’AI.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito
l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure
rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne
1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo,
Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e
s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto
delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In
una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa N. (I 683/03), pubblicata in DTF 130
V 352, l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo
da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra
sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è
così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da
dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione
duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto,
l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una
diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così
valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione
lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
(cfr. al riguardo D.
Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag.
215 seg. (228-229) in particolare nota 29)
Con sentenza
del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo
di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
Considerandi
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di
trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e
sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
2.5
Nella
fattispecie, dopo che, così richiesto, il suo medico curante, dr. __________, generalista,
a due riprese, ha attestato una totale incapacità lavorativa dell’assicurata
dal 9 novembre 2001 ponendo la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva ricorrente
con episodi acuti gravi accompagnati da sindrome fibromialgica” dal 1995 (doc.
AI 17 e 9), l’UAI ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica al dr.
__________, FMH in Psichiatria e Psicoterapia (doc. AI 20).
Nella sua perizia del 24
giugno 2003 il Dr. __________ ha riferito le seguenti constatazioni obiettive:
"
(…)
Status psichico: la perizianda si presenta sufficientemente curata
nella pulizia della propria persona e nell’abbigliamento.
L’impressione plastica è di un
soggetto che dimostra la sua reale età, sofferente di grado medio, di facile
contatto verbale e affettivo, a tratti col sorriso, corretto e rispettoso nei
confronti dell’interlocutore.
L’espressione
del volto denota unicamente una certa preoccupazione.
La mimica è rallentata e povera di
variazioni di grado lieve.
Il colloquio è accettato dalla
perizianda con una buona cooperatività; la padronanza della lingua italiana è
discreta, struttura psicointellettuale semplice ma vivace. La voce è
sufficientemente modulata. La valutazione qualitativa mette in luce la presenza
d’idee d’insufficienza-incapacità e una polarizzazione ideoaffettiva nei
confronti dei suoi sintomi algici. Non vi sono deliri.
Nulla a carico della sfera della
percezione psicosensoriale.
Il tono dell’umore è tendente verso
il polo negativo; la perizianda solo se stimolata e a fatica, riesce a proporsi
un futuro. L’istinto vitale è conservato.
Le manifestazioni d’ansia sono
riferite, con sintomi, al livello psichico, comportamentale e fisico
(somatizzazioni); usa meccanismi conversivi.
Nulla a carico dell’orientamento.
La memoria di rievocazione presenta
qualche lacuna (soprattutto per le date) mentre quella di fissazione appare
intatta.
L’attenzione sia quella spontanea
che quella volontaria non risulta essere compromessa in maniera clinicamente
significativa.
Compromissione della sfera volitiva
nel senso della diminuzione delle forze vitali.
La coscienza di malattia è presente,
vengono obiettivati pensieri invalidanti.
Si esclude, da ultimo, prendendo in
considerazione tutti i fatti da me obiettivati durante l’esame una qualsiasi
simulazione.
(…).” (doc. AI 21)
Lo specialista ha quindi
posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
L’insieme delle notizie, delle
osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita
ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre,
secondo scienza e coscienza, il seguente giudizio psichiatrico-diagnostico:
♦ Sindrome
mista ansioso-depressiva (ICD-10:F41.2) di gravità media.
♦ Sindrome
da dolore somatoforme/Fibromialgia (ICD-10:F45.4)
(…)"
osservando inoltre che:
"
(…)
Da una punto di vista psichiatrico
l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è valutabile al
50%.
La prognosi, data le diagnosi, è
piuttosto sfavorevole è sarà determinata dal tempo.
(…)
I disturbi psichici della perizianda,
più sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità in
qualsivoglia attività.
(…).” (doc. AI 21)
In seguito l’UAI ha
ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________, FMH in Medicina
interna/Malattie Reumatiche (doc. AI 24).
Nel suo referto del 6
ottobre 2003 il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) Sindrome somatoforme
del dolore cronico su grave stato ansio-depressivo (…)”, ha in particolare
rilevato che:
"
(…)
Come è già stato più volte descritto
nei rapporti psichiatrici, posso solo confermare la presenza di una sindrome
algica diffusa di carattere chiaramente somatoforme, la quale non può
sufficientemente venire spiegata con i reperti osteo-articolari da me rilevati.
Sotto l’aspetto reumatologico vi è
perciò da sottolineare la presenza di una forte discrepanza tra i dolori
soggettivamente da lei riferiti ed i reperti oggettivi. Per questo motivo sotto
l’aspetto puramente reumatologico è possibile attestare una lieve incapacità
lavorativa, valutabile attorno al 25%, nell’esecuzione di lavori fisicamente
medio-pesanti, come quello da lei precedentemente svolto quale donna delle
pulizie.
Vista l’ormai subentrata importante
cronicizzazione dei dolori, nonché la concomitante patologia psichiatrica,
ritengo che la prognosi sia da considerare fortemente negativa, tanto che molto
difficilmente l’assicurata potrà mai essere reinserita in ambito lavorativo
(anche perché non ha alcun titolo di studio e non potrà perciò mia svolgere
alcuna attività qualificata). Anche quale casalinga è possibile attestare una
lieve incapacità lavorativa di circa il 25%.
(…)
Ricordo che la signora RI 1 non
lavora ormai più dal dicembre 2000. Fin dal suo arrivo in Svizzera nel 1985
aveva lavorato quale donna delle pulizie. Come già affermato al punto A.5.,
sotto l’aspetto puramente ortopedico-reumatologico è possibile attestare solo
una lieve limitazione della sua capacità lavorativa quale donna delle pulizie,
limitazione valutabile attorno al 25%. La sua capacità lavorativa è invece
maggiormente limitata sotto l’aspetto psichiatrico, come già attestato dal dr. __________.
Sotto l’aspetto puramente teorico,
valutando solo la patologia reumatologica, l’assicurata potrebbe svolgere il
suo lavoro di donna delle pulizie a tempo pieno, evitando però lavori
particolarmente pesanti, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche.
(…).” (doc. AI 27)
In merito alla capacità
lavorativa in altre attività il perito ha poi concluso che:
"
(…)
In linea puramente teorica,
considerato solo l’aspetto reumatologico, l’assicurata potrebbe svolgere
qualsiasi attività medio-leggera senza particolari limitazioni della capacità
lavorativa; si dovrebbe evidentemente trattare di lavori che non richiedano
sforzi particolari per la colonna vertebrale, nonché movimenti ripetuti di
flessione-estensione del tronco, o lavori prolungati in posizioni
inergonomiche. L’assenza di una qualsiasi formazione professionale limita però
fortemente l’eventuale reinserimento in ambito lavorativo, visto che
l’assicurata potrebbe svolgere solo dei lavori non qualificati, i quali
generalmente richiedono maggiori sforzi fisici.
(…).” (doc. AI 27)
Nella sua "Proposta
medico", del 5 novembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
(…)
Dopo le due perizie psi. e reuma. che
reputo ambedue ben redatte sia nei contenuti clinici che nelle valutazioni
dell’abilità lavorativa residua si giustifica una IL globale 50% non
migliorabile in attività adeguate e leggere specialmente per la componente
psichiatrica che è la componente preponderante.
Miglioramenti significativi futuri
non sono da attendersi con prognosi anche lavorativa sfavorevole.
(…)." (doc. AI 28)
Con scritto pervenuto
all’UAI il 23 gennaio 2004 (doc. AI 33), dopo aver rilevato che le due perizie
non sono sufficientemente affidabili in quanto sarebbero basate soprattutto
sull’anamnesi e le constatazioni obiettive sarebbero scarse, l’UFAS ha
osservato che:
"
(…)
Nella fattispecie il SMR avrebbe
dovuto meglio interpretare la documentazione medica versata agli atti e non
limitarsi unicamente a riprendere quanto detto nelle conclusioni della perizia
psichiatrica. In concreto il nostro servizio medico ritiene che un’incapacità
lavorativa del 50% non sia giustificata.
Si osserva infine che il grado di
invalidità del 50% non è il risultato di un raffronto dei redditi, ma riprende
unicamente la valutazione medico-teorica dell’incapacità lavorativa.
(…)." (doc. AI 33)
Viste le osservazioni
dell’UFAS, come indicato dal dr. __________ (doc. AI 34), l’UAI ha proceduto ad
una rivalutazione psichiatrica presso il SMR.
Il medico SMR dr. __________,
nel suo “Rapporto d’esame clinico-psichico” del 30 settembre 2004, riferisce il
seguente status:
"
(…)
All’appuntamento l’assicurata arriva
accompagnata dal marito che però non assiste al colloquio. Si presenta con un
aspetto sufficientemente curato come una persona di età corrispondente a quella
anagrafica. Appare lucida ed orientata nei parametri spazio temporali e su di
sé. La postura e la mimica tradiscono una certa inquietudine, fatto che
traspare anche dal largo anticipo con cui giunge alla visita. L’atteggiamento è
collaborante. Adeguato è il rapporto con l’interlocutore. La mimica è consona
all’aspetto emotivo che risulta improntato ad uno stato di discreta tensione.
L’eloquio è stimolato, a tratti rallentato, formalmente comprensibile e che
denota una sufficiente padronanza della lingua italiana. Il contenuto del
pensiero è focalizzato su tematiche di disagio somatico su cui si effonde
ampiamente, con spunti a forte componente emotiva legati a sentimenti di
incapacità e inguaribilità. Ella si vive come una persona sofferente, maggiormente
sul piano fisico che non su quello fisico, tuttavia a tratti da l’impressione
non di simulare ma di drammatizzare l’effettiva portata dei dolori lamentati. I
nessi associativi sono mantenuti e validi. Non si apprezzano turbe della sfera
percettiva di tipo allucinatorio o ideazioni deliranti. Il tono dell’umore
tende al polo negativo con un accento di pianto quando le si chiede di parlare
dell’incidente di 12 anni fa, nel qual caso descrive con dovizia di particolari
le scene, i ricordi intrusivi, i sogni e la tendenza ad evitare le situazioni
che ricordano il trauma. L’istinto vitale appare sufficientemente mantenuto ma
con una capacità volitiva ridotta, evidenziata da un deficit dell’iniziativa.
L’attenzione e la concentrazione nel corso del colloquio sono state buone.
Sufficientemente esercitata la capacità mnemonica. La personalità appare
sufficientemente differenziata ma denota una certa timidezza con inibizione
dell’aggressività.
(…).” (doc. AI 37)
Lo stesso sanitario, posta
la diagnosi di:
- Sindrome post-traumatica
da stress (IVD 10 F43.1)
- Sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD 10 F 45.4)
ha poi espresso la
seguente valutazione:
"
(…)
Dalla comparazione tra quanto emerso
nelle valutazioni peritali del Dr. __________ del 24.6.2003 e del Dr. __________
del 6.10.2003 con quanto evidenziato nel corso dell’attuale accertamento,
emergono alcune considerazioni per le quali discordo dagli specialisti
menzionati.
Ci troviamo di fronte ad
un’assicurata che fino al 1992 non aveva mai avuto antecedenti psichiatrici e
che sul piano fisico lamentava dolori diffusi all’apparato locomotore senza che
tuttavia ciò, pur interferendo con la sua qualità di vita, le abbia fino ad
allora impedito di fornire adeguate prestazioni lavorative come donna di
pulizia, attività svolta per varie strutture. In quell’anno ella è vittima di
un grave incidente automobilistico in seguito al quale un giovane congiunto
perde la vita ed il marito ed un figlio subiscono fratture multiple. Pur
essendone uscita illesa, l’unica a non aver subito alcun danno fisico, ne riporta
un danno psichico rilevante in quanto sviluppa un tipico disturbo
post-traumatico da stress, un quadro psicopatologico cioè in cui a distanza di
qualche settimana dall’evento traumatizzante comincia a riviverlo sotto forma
di ricordi angoscianti, con incubi ricorrenti, fantasie ad occhi aperti (in
quest’ottica va forse letta la sensazione di avere accanto il parente morto),
cerca di evitare le situazioni ad esso collegate e sviluppa una reazione ansioso-depressiva
sia come risposta a situazioni che la riportano al vissuto traumatico, sia come
espressione di un sentimento “di colpa” per essere “sopravvissuta” al trauma a
differenza dei propri cari.
Come prevedibile, grazie alle
frequenti ospedalizzazioni degli anni scorsi la situazione è notevolmente
migliorata, per stessa ammissione dell’assicurata, residuando una condizione
depressiva ed ansiosa diagnosticata nell’ambito delle degenze e attualmente di
grado moderato.
Di concerto ha presentato una accentuazione
della dolorabilità diffusa che dà ragione della seconda diagnosi: quella di
sindrome somatoforme da dolore persistente. Sul piano fisico essa trova
giustificazione con il fatto che la sintomatologia dolorosa non è modificata da
fattori che solitamente ne alleviano l’intensità, come l’assunzione di farmaci
analgesici o i trattamenti fisioterapici o semplicemente distraendo
l’assicurata dalle proprie sensazioni di malessere, mentre sul piano
psicologico è spiegabile con il fatto che inconsciamente l’assicurata ha potuto
così progressivamente abbandonare l’impegno di riuscire a ricollocarsi nel
mondo del lavoro attivo calandosi in un nuovo ruolo, quello di ammalata, grazie
al quale può catalizzare attorno a se e nei propri confronti l’attenzione dei famigliari,
dei medici e delle istituzioni sociali. E’ caratteristico ad esempio che in
situazioni di accadimento, come avvenuto nel corso delle numerose
ospedalizzazioni, ella riferisca di essersi sentita bene e di non aver sofferto
per i sintomi fisici.
In entrambi i casi la capacità di
continuare a fornire prestazioni professionali non appare completamente
compromessa. Nel primo caso perché come accennato il disturbo è nel corso degli
anni notevolmente migliorato; nel secondo caso perché impedendole di ricominciare
a lavorare attribuendole una rendita si finirebbe per avvalorare ulteriormente
la sua tendenza a ricercare sostegno ed attenzioni confermandola nel proprio
ruolo di persona bisognosa di cure.
Come causa inabilitante vedo solo
quindi lo stato ansio-depressivo residuo che non essendo completamente
regredito riveste ancora oggi valore di malattia ma in percentuale non
superiore al 30%.
Conseguenze sulla capacità
lavorativa:
Le menomazioni psicologiche
obiettivate sono legate essenzialmente al disturbo ansioso-depressivo residuo
alla condizione post-traumatica da stress, che appare in via di regressione.
Esso tuttavia riveste ancora valore di malattia ma con un grado di inabilità
lavorativa che non supera il 30% e questa limitazione esiste dal mese di
novembre 2000, ossia da quando l’assicurata ha smesso la sua attività
lavorativa. Da allora la limitazione della capacità di lavoro per motivi
psichici non ha subito cambiamenti rilevanti.
(…).” (doc. AI 37)
Nella sua “Annotazione del
medico” del 4 maggio 2005, il dr. __________ ha rilevato che:
"
(…)
Ho rivalutato il dossier medico a
disposizione e le osservazioni in fase di opposizione da parte del sig. RA 1
che reputo piuttosto leggere e del tutto non comprovanti alcuna motivazione
plausibile di incoerenza medica da parte dello specialista psichiatra dr. __________.
In definitiva personalmente sono
dell’avviso che non vi sono i presupposti per discostarsi da quanto già
antecedentemente ritenuto corretto a livello medico teorico ribadisco l’IL 30%
per ogni tipo di attività anche se dal punto di vista reumatologico esigibile.
(…).” (doc. AI 43)
2.6
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;
STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03,
consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01, consid. 3.4 e STFA del 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella
causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03,
consid. 5).
Per quel che riguarda i
rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause
P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie
le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha
descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Nel caso di specie,
fondandosi sul “Rapporto medico” del 30 settembre 2004 del dr. __________,
l’UAI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita AI.
Sulla base delle
risultanze mediche riprodotte al consid. 2.5 e alla luce della giurisprudenza
federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici (cfr. consid.
2.
), il TCA non può condividere le conclusioni a cui è giunto l’UAI, né
d’altronde ritiene di poter considerare concludenti ai fini del giudizio le
valutazioni rese dal dr. __________.
Infatti, nel suo “Rapporto
medico” del 30 settembre 2004 il dr. __________ non motiva sufficientemente per
quali ragioni la situazione dell’assicurata sarebbe notevolmente migliorata
dopo le frequenti ospedalizzazioni. Lo stesso sanitario non adduce inoltre chiaramente
i dati che lo portano a concludere per una incapacità lavorativa
dell’assicurata non superiore al 30% e, soprattutto, egli nemmeno motiva per
quale ragione fa risalire tale incapacità al mese di novembre 2000.
Al riguardo va qui
evidenziato che nel rapporto d’uscita (sesta ammissione) redatto il 3 aprile
2001.
dallo psichiatra dr. __________, dell’__________ di __________, lo
specialista, posta la diagnosi di “sindr. depressiva con somatizzazioni”, ha
dichiarato che “(…) alla dimissione le sue condizioni psicofisiche non erano
soddisfacenti (…)” (doc. AI 9). Anche nel secondo rapporto d’uscita del 24
dicembre 2001 della clinica __________ è ancora riportata la diagnosi di
“Sindrome mista ansioso-depressiva nel quadro di un disturbo fibromialgico
(ICD- 10; F 41.2)” (doc. AI 9).
Inoltre, il Dr. __________,
medico curante dell’assicurata, nel suo rapporto del 26 aprile 2002, posta la
diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva ricorrente con episodi acuti gravi
accompagnati da sindrome fibromialgica” ha attestato un’incapacità lavorativa
al 100% dal 9 novembre 2001 (doc. AI 9). Lo stesso medico si è confermato in un
ulteriore rapporto del 31 gennaio 2003 nel quale ha in particolare segnalato
che lo stato di salute dell’assicurata è stazionario (doc. AI 17).
Ora, visto che le
risultanze mediche appena esposte si riferiscono tutte ad un periodo posteriore
rispetto a quello in cui l’amministrazione fa risalire l’asserita incapacità
del 30% (ossia il mese di novembre 2000), il dr. __________ avrebbe dovuto
spiegare in modo esaustivo e preciso perché è giunto alla conclusione sopra
ricordata.
Questo vale a maggiore
ragione visto che lo stesso medico, nel suo rapporto del 30 settembre 2004,
riporta che l’assicurata ha affermato che alcuni degli aspetti più disturbanti:
“(…) sarebbero attualmente notevolmente scemati di intensità (…).” (doc.
AI 37 la sottolineatura è del redattore).
Come visto sopra (cfr.
consid. 2.4), per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società.
Ora, il dr. __________,
nella sua perizia del 24 giugno 2003, non evidenzia per quali precisi motivi,
oggettivamente riscontrati, ha potuto concludere che, da un punto di vista
psichiatrico, la capacità lavorativa dell’assicurata è del 50%.
Lo specialista non attesta
neppure chiaramente da quando l’assicurata va ritenuta inabile al 50% in
qualsiasi attività.
2.8
Va qui poi ancora rilevato che,
senza addurne i motivi, il dr. __________ ha concluso che nella incapacità
lavorativa del 30%, attestata dallo specialista psichiatra dr. __________, è
compresa anche la problematica reumatologica (doc. AI 42 e 43).
Al proposito, in una
sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli
atti a questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei
rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno
dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito
reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente
(…)”.
In simili condizioni,
visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’UAI perché tramite valutazione medica pluridisciplinare - tenuto conto del
referto peritale del dr. __________ per quanto concerne l'aspetto reumatologico
e con nuovo completo esame della componente psichica - stabilisca la capacità
lavorativa globale dell'assicurata e si pronunci nuovamente sul suo grado
d'invalidità.
2.9
Da ultimo, la
ricorrente ha postulato la rifusione delle spese ed il riconoscimento di
un’indennità per ripetibili.
Ai sensi
dell’art. 61 cpv. 1 lett. LPGA la procedura davanti al Tribunale è retta dal
diritto cantonale, ma deve soddisfare le esigenze esposte ed elencate alle
lett. a-i.
Di
principio la procedura è gratuita, tuttavia la tassa di giudizio e le spese di
procedura possono essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato (lett. 61 cpv. 1 lett. a), ciò che è previsto dall’art. 20 della
LPTCA.
Per
quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di
regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA e art. 22 LPTCA; DTF 112 V 86 consid. 4;
DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580
consid. 4).
L’indennità
é concessa non soltanto se l’assicurato é patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio é assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329).
Nel caso in esame, il rappresentante di RI 1 è sicuramente persona
che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali (cfr. al riguardo le
decisioni del TCA e del TFA in ambito LAINF e LAI con le quali allo stesso
rappresentante è stata riconosciuta un’indennità a titolo di ripetibili; STCA
del 7 giugno 1999 nella causa K., 35.1997.10+25; STCA del 4 marzo 2004 nella
causa K., 32.2003.50 e STFA del 13 gennaio 2000, U 284/99) che, come da lui
stesso dichiarato (doc. III), non ha agito gratuitamente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’UAI perché
proceda come indicato al consid. 2.7 in fine.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà
a RI 1 la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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