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Decisione

32.2005.96

Seconda richiesta di rendita di invalidità. Apprezzamento prove. Necessità di una perizia pluridisciplinare (reumatologica-psichica). Rinvio all'amministrazione.

24 febbraio 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con

l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la

Considerandi

questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in

ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul

grado di invalidità del ricorrente (…)”.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra

indicato.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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