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Decisione

32.2005.97

Assicurata con attività lucrativa parzialmente esercitata; in casu la valutazione dell'assistente sociale relativa all'esigibilità delle mansioni casalinghe è più affidabile della valutazione medica.

9 novembre 2005Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità anche per il

periodo successivo al 31 luglio 2000.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere

valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.;

127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato

dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la

giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;

DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les

mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s.

nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18

ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA

inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo

motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31

dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge

anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cov. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno

esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;

AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF

120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.

109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.8. Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'eventuale invalidità

dell'assicurata, l'UAI, appurato che prima dell’insorgere del danno alla salute

e sino al maggio 1999 (doc. AI 24), RI 1 svolgeva l’attività di gerente presso

un esercizio pubblico, l’ha considerata totalmente salariata sino al mese di

novembre 2000, quando è nata la figlia. In seguito e fino al mese di settembre

2004, l’amministrazione l’ha considerata totalmente casalinga applicando il metodo

specifico e in seguito, dal settembre 2004, l’ha ritenuta casalinga al 50% e

per il restante 50% salariata, applicando di conseguenza il metodo misto. E

questo sulla base delle affermazioni della ricorrente, la quale, richiesta in

merito, ha indicato che sarebbe rimasta casalinga sino al momento in cui la

figlia avrebbe cominciato a frequentare l’asilo (nel mese di settembre 2004) e

in seguito, compatibilmente con le sue condizioni di salute, avrebbe ripreso

l’attività lavorativa a tempo parziale (doc. AI 16, 17; cfr. inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30

settembre 2003, doc. AI 32).

In

concreto va subito detto che nel corso della procedura amministrativa detta

ripartizione e le relative qualificazioni non hanno dato adito ad alcuna obiezione

da parte dell’interessata; nemmeno sono mai state contestate le quote parti

(50% quale casalinga e 50% quale lavoratrice) applicate nella decisione in lite

relativamente al periodo successivo al settembre 2004.

2.9. L’amministrazione

ha effettuato i seguenti accertamenti.

Per quel

che concerne la capacità lavorativa, ha interpellato l’allora medico curante

dell’assicurata, dott.ssa __________, la quale nel suo rapporto del 13 novembre

2002 ha attestato una totale incapacità lavorativa, specificando tuttavia che

la stessa andava considerata di natura provvisoria e precisando quanto segue:

"

A. Diagnosi

● Adipositas

permagna (8Ml 421 sottoposta ad intervento di bendaggio gastrico in

laparoscopia inizio settembre 2002

● 16.03.2002

sindrome lombovertebrale acuta

● Agosto

2000 sviluppo di una sintomatologia algica al fianco sinistro, pluri-indagata,

di origine non chiara, risoltasi spontaneamente

● IIeite

terminale aftosa, anite e perianite, gastrite antrale ed esofagite erosiva

● Bronchite

asmatica di tipo allergico, attualmente asintomatica

● Taglio

cesareo novembre 2000

● 1987

rsp 1989 intervento al menisco ed alla rotula ginocchio destro risp. sinistro

● pregressi

episodi di tunnel carpale bilaterale, risoltisi spontaneamente

● 1994

incidente stradale con conseguente commotio cerebri e plurime lesioni

escoriative

B. Incapacità

lavorativa

La paziente attualmente

risulta in incapacità lavorativa a seguito del recente intervento di gastric

banding e delle complicazioni associate (Toracalgie atipiche, incapacità ad

ingerire cibi passati, calo ponderale di 16 Kg in 4 settimane con importante

astenia...)

C. Domande

generali:

Lo stato di salute è

suscettibile a miglioramento

La capacità lavorativa non

può essere modificata mediante provvedimenti sanitari.

La capacità lavorativa non

può essere modificata da provvedimenti professionali

L'assicurata non

necessita di mezzi ausiliari

L'assicurata non deve

ricorrere a terzi per le attività ordinarie della vita

A mio avviso l'incapacità

lavorativa attuale è temporanea in quanto legata alla problematica del

sovrappeso, la situazione dovrebbe migliorare a medio termine. Per non

influenzare negativamente con un parere soggettivo la valutazione alla rendita,

ritengo indicato un accertamento supplementare.

D. Dati medici:

Trattamento dal dicembre

2000

Ultima consultazione

novembre 2002

Anamnesi riassunta nelle

diagnosi

La paziente lamenta

dolori diffusi al dorso, che esacerbano se esegue lavori di tipo pesante.

Lamenta inoltre

un'importante astenia legata al massiccio calo ponderale seguito all'intervento

di bendaggio gastrico dello scorso mese. Viene seguita regolarmente dal

chirurgo (Dr. __________) e dall'endocrinologo (Dr. __________). Una

valutazione da parte di un reumatologo potrebbe essere di aiuto per valutare se

i disturbi accusati sono o meno in relazione alla problematica ponderale.

Inoltre potrà essere di aiuto una valutazione da parte del Dr. __________."

(Doc. AI 19)

Agli atti

sono stati inoltre versati diversi certificati medici di diversi specialisti.

In data 17

luglio 2003 la dott. __________, medico del Servizio Medico Ragionale dell’AI

(SMR), ha stilato la seguente “Proposta medico”:

" A. 32enne di formazione segretaria d'albergo e in

possesso di un certificato di capacità d'esercente, inabile al lavoro per

malattia dapprima dal giugno 1998 al 31.1.2000 per uno stato depressivo

reattivo al decesso del marito ed una patologia polmonare descritta come

un'iperreattività bronchiale. Si è poi iscritta all'ufficio disoccupazione e

poi è rimasta di nuovo inabile a causa della gravidanza portata a termine il

24.11.2000. Da allora è da considerarsi casalinga,teoricamente perlomeno fino

al compimento del 3 anno di età della figlia.

Nel frattempo insorgono

diversi problemi di salute in particolare una sindrome diarroica che resterà di

origine indeterminata,una bronchite asmatica ed una sindrome lombovertebrale.

Infine nel settembre 2002

subisce un gastric banding per un'obesità patologica e da allora è di nuovo

inabile al Iavoro. Secondo il MC tale inabilità dovrebbe essere temporanea e

sarebbe essenzialmente legata all'astenia consecutiva alla massiccia perdita

ponderale.

Per quel che concerne il

primo periodo di IL, precedente la gravidanza, anche se la documentazione

medica non è molto esaustiva visto che tale IL è stata confermata anche dal

medico fiduciario della __________ va considerata giustificata.

Si tratta di valutare ora

la situazione dopo la gravidanza integrando anche la CL come casalinga.

Dall'ultimo rapporto del MC, del novembre 2002, si evidenzia che l'A. è ancora

inabile al lavoro, probabilmente in maniera temporanea.

Bisogna chiedere in primo

luogo al MC un aggiornamento sulla situazione medica dell'A, a 9 mesi

dall'ultimo rapporto, chiedendole pure se vi è stato un consulto reumatologico

e quale ne è stato l'esito. Infine si deve inviare un nostro questionario anche

al dr __________, endocrinologo a __________ che dovrebbe avere in cura tuttora

l'A.

In funzione di questi

dati si valuterà se le informazioni mediche ci permettono di definire la CL o

se un'ulteriore perizia, presso I'SMR o il SAM sarà necessaria. Sarà comunque

necessario valutare la CL come casalinga con un'inchiesta a domicilio Sarebbe

opportuno eseguirla dopo aver ricevuto informazioni mediche aggiornate ma penso

si possa già programmarla adesso per accelerare la procedura." (Doc. AI

27)

Con

lettera del 23 luglio 2003 RI 1 ha comunicato all’amministrazione:

" con la presente le comunico che non so se lei è già al

corrente tramite la mia dottoressa __________ di __________ dei problemi

subentrati dopo di salute.

Non essendoci più sentiti

dopo in merito e non avendo più avuto il tempo, essendo stata ricoverata in

clinica per diverso tempo, prendo l'occasione avendo ricevuto la sua lettera

per aggiornarla un po' se è possibile.

1. L'inizio di settembre del 2002 ho subito un

intervento chirurgico di bandig­gastric, cioè l'anello allo stomaco che ho

voluto fare io per migliorare certi problemi di salute, cosi pensavo, per le

ginocchia respirazione, ecc.., ma subito constatai che avevo qualcosa che non

andava perché, non potevo neanche bere un bicchiere d'acqua, e avendo vomito

gelatinosa, mi recai subito alla clinica e ricoverarono dicendo che era tutto

normale, continuai cosi per 2 mesi affinché non stavo bene e con molta

sicurezza dissi al dottore che volevo un controllo specifico cosi il giorno

dopo feci il controllo e sorpresa ? FISTOLA ALLO STOMACO "Buco", da

lì operazione d'urgenza la sera, mi tolsero l'anello e mi cicatrizzarono la

fistola, il tutto con degenza di 1 mese con flebi senza ne bere ne mangiare,

CON PERDITA PESO DI 34 Kili.

2. Pensavo di avere finito invece all'inizio

dell'anno 2003 incominciai con febbre e stare male, mancanza di respiro mi

recai alla clinica "__________ dove è li che sono stata ospedalizzata

tutto il tempo", e dopo controlli constatarono che ebbi un'ACESSO

"infezione" ALLO STOMACO e anche li ricovero d'urgenza e intervento

chirurgico per toglierlo, dopo altre 2 settimane pensavo finalmente di aver veramente

finito, invece

3. All'ultimo giorno prima di uscire

incominciavo a avere problemi di respiro e febbre dopo un consulto medico

decidemmo di fare una radiografia e sorpresa ACQUA NEI POLMONI e via altro

intervento per toglierla e altro tempo in ospedale.

4. Ora sono di nuovo a casa mia ho ancora dei

problemi per mangiare perché mi si è ristretto l'esofago per via di tutto ciò,

va meglio grazie a delle pastiglie.

Per informazioni e

documentazione in merito a tutto ciò può chiederli alla mia dottoressa __________.

Gli altri problemi che

esistevano prima non so se li sa già anche quelli perché la domanda era stata

fatta per un'altra cosa, e mi dispiace ma non è colpa mia se poi è subentrato

tutto questo ma mi è parso giusto informarla di tutto per poi non avere

problemi dopo.

Le faccio pervenire.

anche le fotocopie delle visite, controlli, ospedalizzazione, da dei

specialisti per i problemi che dal maggio 2001 mi porto ancora a dietro, senza

alcun miglioramento ma questi problemi lei penso che è già al corrente, quelli

di diarrea liquida e crampi, e problemi alla schiena, vede allegati.

Nell'attesa di una sua

risposta le porgo cordiali saluti e mi scusi se le ho fatto perdere tempo ma mi

è sembrato giusto chiarire il tutto, grazie." (Doc. AI 29)

A tale scritto

l’interessata ha allegato numerosi rapporti medici, con particolare riferimento

ai problemi lamentati dall'inizio del 2002 a causa di una diarrea secretoria

intermittente.

L’UAI ha

quindi nuovamente interpellato la dott.ssa, la quale, in data 18 agosto 2003, dopo

aver visitato la paziente il 4 agosto 2003, poste le seguenti diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa:

" - nozioni di pregressa asma allergica, attualmente

asintomatica;

- stato da bendaggio gastrico per

adipositas permagna 3.9.2002, allontanamento del bendaggio causa migrazione

nello stomaco il 29. 11. 2002, interventi complicati da ascesso sotto

diaframmatici aspirato per via per cutanea il 2.1.2003;

- fistola gastro-gastrica

in via di risoluzione;

- trauma discorsivo del polso sin con

sospetta fessuras dell’osso navicolare e del processo stiloideo del radio

26.5.2003.”

ha

concluso per una capacità lavorativa completa, non ritenendo giustificata

l’assegnazione di alcuna rendita, le patologie accusate dalla paziente essendo

a suo avviso transitorie (doc. AI 30).

L’UAI ha

quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 30 settembre 2003,

con rapporto del 9 ottobre 2003 l’assistente sociale, rilevata la carenza delle

indicazioni mediche presenti all’inserto e, quindi, la necessità di un

ulteriore approfondimento medico prima di procedere alla valutazione, ha concluso

quanto segue:

" (...)

OSSERVAZIONI PERSONALI

DELL'ASSISTENTE SOCIALE

➢ Se posso esprimere un'opinione di carattere

generale ritengo che gli impedimenti dell'assicurata in ambito domestico siano

minimi; e non per un'idea personale quanto per il fatto che non ha fornito

motivazioni valide alle proprie difficoltà. La documentazione poi non è di

alcun aiuto; la stessa curante esclude lapidariamente un'incapacità in ambito

domestico senza approfondire ulteriormente.

Considerate le perplessità della Dr.ssa __________ e quelle personali, e

dato nondimeno la coesistenza di più patologie sviluppatesi in anni diversi e

in un lungo lasso di tempo, preferisco sospendere temporaneamente il giudizio

in attesa che il medico SMR chiarisca gli aspetti ancora oscuri.

➢ Nel caso di una perizia SAM o di altra

vista medica, desidero che ci si esprima sulle difficoltà in ambito domestico,

non con la sola percentuale d'incapacità ma con l'approfondimento delle

limitazioni. In particolare:

● se le limitazioni di

natura fisica lamentate dall'assicurata sono credibili e coerenti con il quadro

diagnostico (difficoltà a flettere il busto, alzare pesi, uso della mano destra

e, recentemente, di quella sinistra)

● con quali modalità si

esprime il malessere psichico: l'assicurata lamenta infatti un difficile

rapporto con il cibo ma nessun problema nei contatti sociali." (Doc. AI

32, pag. 7)

Con scritto

del 27 novembre 2003 l’assicurata ha riferito di nuovi problemi di salute che

la interessavano e prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI 35).

L’amministrazione

ha quindi proceduto ad interpellare il dott. __________, nuovo medico curante di

RI 1, il quale nel suo rapporto del 1. marzo 2004, ha così descritto le

patologie di cui era affetta la paziente:

" (...)

A. Diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Diarrea secretoria

intermittente 2001

Stati di cambiamento di

umore 10.2003

Dolori all'ipocondrio

sinistro di eziologia non chiara su probabile

frattura della

cartilagine costale ventrale basale 2002

Stato dopo Bending

gastrico 9.2002

Formazione di fistola

operata 11.2002

Ascesso, operato 1.2003

in seguito

embolie polmonari 1.2003

Dolori polso sinistro su

distorsione

previsto

prossimamente intervento chirurgico?

Sindrome vertebrale 17.10.2003

B. Diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Steatosi epatica

Diverticolosi del

discendente-sigma

Esito da taglio cesareo 2000

Bronchite asmatica

allergica

Obesità

Sindrome emorroidale

Calcolosi renale sinistra 2002

Amenorrea secondaria da

circa 12 mesi" (Doc. AI 37)

Il sanitario

ha segnalato la necessità di un accertamento medico supplementare non essendo

chiarita l’eziologia dell’inabilità lavorativa invocata dall’interessata sin

dal aprile 2000.

Al fine di appurare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le

eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’UAI

ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio

accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Nella

corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004, i sanitari

del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e quella ulteriormente prodotta

dall’assicurata, e fatti esperire un consulto psichiatrico, ortopedico e

gastroenterologico (allegati alla perizia), oltre che esami di laboratorio e

radiologici, hanno concluso:

" (...)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa

Diarrea cronica di

eziologia non chiara.

5.2 Diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome lombovertebrale

cronica di natura muscolare.

Valgismo delle ginocchia

bilateralmente importante con /su:

- patella

bipartita a sin..

Dolori all'articolazione

radioulnare distale sin. con/su:

- pregressa

distorsione (maggio 2003).

Adiposità con BMI di 39,5

circa con/su:

- pregresso gastric banding

(03.09.2002; tolto a causa di complicanze verso la fine del 2002).

Cefalea

(...)

Durante il soggiorno

presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti

la capacità lavorativa.

Patologia psichiatrica

L'A. è stata valutata dal

nostro consulente in psichiatria dr. __________, che trova una certa labilità

emotiva con un'affettività leggermente di tipo depressiva e un certo

rallentamento psicomotorio. Si nota un leggero stato d'ansia, accompagnato d'angoscia

e da un comportamento di tipo discontinuo.

L'A. presenta anche

somatizzazioni e disturbi neurovegetativi. Non ci sono criteri sufficienti per

poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica. Da punto di

vista strettamente psichiatrico, l'A. è abile al lavoro in misura completa. È

importante che l'A. possa recuperare la fiducia nei confronti dei medici e sua

autostima auspicabile che possa riprendere la sua attività lavorativa. La

prognosi dal punto di vista psichiatrico dipenderà dall'evoluzione dei suoi

problemi fisici.

Patologia ortopedica

L'A. e stata presentata

al nostro consulente dr. __________, facendo notare che i problemi ortopedici

non sono in primo piano e sono dovuti all'importante sovrappeso corporeo e

insufficienza muscolare. Consiglia misure kinisiterapiche assidue, attività di

movimento ragionevole e misure dietetiche ipocaloriche. Vi è un valgismo di una

certa importanza alle ginocchia, ma non vi sono indizi per un'evoluzione

artrosica. La funzione articolare e la stabilità delle ginocchia sono buone.

L'articolazione

radiocarpica sin. appare ancora dolente in maniera ribelle, ma gli elementi

chiaramente patologici, sono piuttosto scarsi. Consiglia un'ortesi notturna, ma

nessun intervento operatorio. Dal ­profilo strettamente ortopedico, l'A. è

totalmente abile al lavoro come segretaria d'albergo, esercente e casalinga.

Consiglia un lavoro non esclusivamente sedentario e che conceda un certo

movimento.

Sconsiglia il

sollevamento frequente e ripetuto di pesi oltre i 10 Kg. La prognosi dal

profilo ortopedico è buona. Si può ottenere un miglioramento con la riduzione

del peso corporeo, una kinesiterapia regolare e assidua.

Patologia

gastroenterologica

L'A. e stata presentata

al nostro consulente dr. __________ e fa notare che vi e una diarrea cronica di

origine non chiara, ma senza segni per affezione dell'ileo terminale del colon,

senza segni clinici per mal assorbimento e senza perdita di peso (il peso perso

dopo il gastric banding è stato ripreso nel corso di un anno e mezzo). Non vi

sono neppure segni per affezione dell'intestino tenue, segni infiammatori o

indizi per una malattia della tiroide. In diagnosi differenziale, entra in

linea di conto una diarrea d'origine funzionale. Il nostro consulente menziona

pure l'adiposità e il pregresso gastric banding complicato da fistola e da

ascesso. Fa notare che l'A. non ha più disfagia.

Dal profilo

gastroenterologico, valuta l'A. incapace al lavoro nella misura del 70%, benché

i disturbi siano di natura probabilmente funzionale. Pensa che i disturbi siano

migliorabili grazie a un seguito regolare da parte dei medici. Migliorati i

disturbi, la capacità lavorativa dovrebbe di nuovo aumentare fino ad arrivare

praticamente nella norma e per questo consiglia una revisione tra un anno.

Non vi sono altre

patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A.. Come già detto, un calo

ponderale sarebbe auspicabile sia a prevenzione delle malattie cardiovascolari,

sia per migliorare la deambulazione. Non vi sono sequele dei pregressi interventi

per sindrome del tunnel tarpale bilaterale (interventi eseguiti parecchi anni

orsono).

(...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. presenta una

capacità lavorativa del 30% come esercente e segretaria d'albergo.

8 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

In primo piano è la

patologia gastroenterologica con influsso sulla capacità lavorativa (l'A. è

disturbata dalla diarrea, che la costringe sovente a recarsi alla toilette e le

impedisce uno svolgimento regolare e proficuo dell'attività lavorativa).

Dunque, l'A. presenta una

capacità lavorativa del 30% come esercente e segretaria d'albergo. Possiamo

fare iniziare la sopraccitata capacità lavorativa nel corso del marzo 2002,

allorché gli atti menzionano la diarrea e si iniziano le varie indagini.

Successivamente non vi e più stata nessuna modificazione della capacità

lavorativa.

Se dovesse migliorare il

problema gastroenterologico (molto probabile secondo il nostro consulente dr. __________),

la capacità lavorativa potrebbe raggiungere il 100% nelle attività di esercente

e segretaria d'albergo.

9 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Al momento attuale, l'A.

presenta una capacità lavorativa del 30% anche in attività leggere. Se dovesse

migliorare il problema gastroenterologico, l'A. potrebbe raggiungere una

capacità lavorativa del 100% in questo tipo di attività (attività leggera senza

l'obbligo frequente di portare pesi/sollevare pesi al di sopra dei 10 Kg, con

la possibilità di alternare la posizione di lavoro).

Come casalinga, valutiamo

l'A. abile al lavoro nella misura del 50%. (l'A. può dosare l'attività in base

ai suoi disturbi gastroenterologici). (...)" (Doc. AI 42, pag. 12-14)

I periti hanno

infine consigliato di rivalutare il caso dopo un anno, dopo aver chiesto il

parere del medico curante e del gastroenterologo, visto che a loro avviso i

problemi legati alla diarrea – gli unici a loro avviso aventi carattere

invalidante - sarebbero molto probabilmente migliorati con progressivo recupero

della capacità lavorativa completa (doc. AI 42).

Alla luce di

questi accertamenti, l’UAI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di

procedere ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica.

Con rapporto

del 18 agosto 2004 l’assistente sociale ha segnalato delle limitazioni,

peraltro minime, unicamente nell’esecuzione delle pulizie dell’appartamento e

dell’effettuazione della spesa. Di conseguenza, ha stimato le limitazioni nelle

attività come casalinga complessivamente in 7,5%.

L’incaricata

ha esposto quanto segue nel suo rapporto all’UAI:

" (...)

q VALUTAZIONE INCHIESTA CASALINGA PRESO ATTO

DELLE CONCLUSIONI SAM

5. ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

percentuale

degli

impedimenti

0

percentuale

di

invalidità

0

L'assicurata non

lamenta impedimenti nell'organizzazione dell'impegno domestico, nè si ammettono

dal punto di vista medico.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

30

percentuale

degli

impedimenti

0

percentuale

di

invalidità

0

Non vi sono nella

valutazione SAM elementi che possano giustificare le dichiarazioni

dell'assicurata. Da una parte vi è da parte dei familiari e, della madre in

particolare che vive nella stessa economia domestica, il dovere di condividere

con l'assicurata le incombenze domestiche. L'attività culinaria poi, non è da

considerare pesante da un punto di vista ortopedico nè si giustifica, in ambito

psichiatrico, la delega completa dell'impegno nella misura dichiarata

dall'assicurata. Una percentuale d'incapacità, pertanto, non entra in linea di

conto.

5.3 Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15

percentuale

degli

impedimenti

30

percentuale

di

invalidità

4.5

Gli impedimenti

lamentati dall'assicurata sono giustificati solo parzialmente dalla perizia ortopedica,

che sconsiglia il sollevamento di carichi eccessivi (possibili nelle pulizie

stagionali).

Non vi sono elementi

medici, per contro, in grado di giustificare la delega dell'impegno

settimanale, soprattutto se comprende attività che possono essere distribuite

sull'arco della settimana (si può optare infatti per la pulizia di un locale

alla volta). È auspicata, parimenti, la collaborazione della madre e del

marito, che condividono la stessa economia domestica. Fatte queste osservazioni

propongo una percentuale non superiore al 30%, per le difficoltà nelle attività

stagionali e il minor rendimento.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10

percentuale

degli

impedimenti

30

percentuale

di

invalidità

3

Vale quanto detto

negli altri punti del rapporto: non vi sono elementi nella perizia psichiatrica

ed ortopedica che possano giustificare le dichiarazioni dell'assicurata. Il

fatto poi che l'assicurata possa sollevare sino a 10 Kg. rende possibili anche

gli acquisti alimentari per la famiglia; si tratta infatti di merci (ad

esclusione della bottiglieria) che possono essere distribuite su un maggior

numero di borse.

Vi è peraltro il

problema della diarrea che può, per contro, diventare limitante e per il quale

si giustifica una minima percentuale d'invalidità.

5.5 Bucato,

confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15

percentuale

degli

impedimenti

0

percentuale

di

invalidità

0

L'aiuto nella madre

nello stiro non è giustificato dal elementi medici e rientra pertanto in una

normale collaborazione. Anche i problemi alle mani, lamentati dalla signora,

non trovano adeguato riscontro nella documentazione medica, tanto che si può

immaginare un maggior impegno adottando una diversa organizzazione del lavoro

(distribuendo il carico, appunto)

5.6 Cura dei bambini

e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20

percentuale

degli

impedimenti

0

percentuale

di

invalidità

0

Come detto nel

precedente rapporto, non emergono elementi per un'incapacità nella cura dei

figli.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5

percentuale

degli

impedimenti

0

percentuale

di

invalidità

0

Un impegno

diversamente distribuito sull'arco del tempo consentirebbe all'assicurata di farsi

carico anche del taglio dell'erba, attività che può condividere, peraltro, con

i familiari. Non si ammette dunque alcuna percentuale d'incapacità.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100

%

percentuale

di invalidità

7.5

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della

sua invalidità, l'assicurato non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari, la madre.

6. GRADO

ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

(...)" Doc. AI 45)

L’assistente sociale

ha infine nuovamente sottolineato la dichiarata volontà dell’assicurata di

riprendere l’attività lavorativa, salute permettendo, dal settembre 2004

ragione per cui sino a quella data andava considerata solo in qualità di

casalinga (doc. AI 45).

L’UAI ha

quindi proceduto a sottoporre nuovamente il caso al medico del SMR, dott. __________,

il quale, nelle sue “Annotazioni” del 13 settembre 2004, si è così espresso:

" (...)

Riassunto

a.- periodo prima del 24.11.2000 (ossia prima

della nascita della figlia):

(salariata

al 100 %)

Operazione al

menisco ginocchio dx (1987) - alla rotula sin (1989)

Incidente stradale con commotio cerebri e plurimi lesioni escoriative

(1994)

Problemi gastroenterologici, crisi ipertensiva, ipertensione borderline,

cefalee,

Sospetto di

pneumopatia ostruttiva, problema psichico (1998)

Tonsillite cronica, tonsillectomia. Ipereattività bronchiale e lieve

stato depressivo reattivo

Abbisogna di sostegno psicologico e terapia medicamentosa (1999).

Richiesta di

prestazioni Al (07.04.2000)

Nascita di una bambina il 24.11.2000 tramite taglio cesareo. In seguito

amenorrea

IL 100 % dal

10.06. 1998 al 18.10.1999, per qualsiasi attività

dal

19.11. 1999 al 01.02.2000

dal

04.04. 2000 al 22.04.2000

MLD : inizio

giugno 1998.

b.- periodo dal 25.11.2000 (ossia dopo la nascita

della figlia) al 31.08.2004:

(casalinga al

100 %)

Steatosi epatica, diverticolosi del colon discendente (TAC addominale

(29.08.2001).

Ileite terminale afosa, importante anite e perianite. Lieve esofagite

erosiva e gastrite antrale (Dr.ssa __________ (22.10.2001)

Diarrea secretoria d'eziologia non chiara, sindrome emorroidale (Dr.ssa __________

15.01.2002).

Ricovero per chiarimenti problema diarrea. Nefrolitiasi. lkografia nella

norma.

Amenorrea : esami endocrinologici s.p. MRI Ipofisaria nella norma

(disendocrinia legata a eccesso ponderale) (Dr GL. __________ - 14.03.2002).

Sindrome

lombovertebrale acuta (16.03.2002).

Gastric bending per adipositas permagna (Dr. __________ - 03.09.2002)

Allontanamento del bendaggio causa migrazione nello stomaco

(29.11.2002).

Aspirazione per cutanea di ascesso sotto-diaframmatico (03.01.2003)

Trauma discorsivo del polso sin. con sospetta fessura dell'osso

navicolare del processo stiloideo del radio (26.05.2003)

Dr.ssa __________, psichiatra, è dell'avviso che le patologie siano

transitori,non comportano alcuna incapacità lavorativa prolungata. L'attuale

attività è ancora proponibile. Capacità lavorativa completa (18.08.2003).

Inchiesta economica: valutazione secondo art. 5 Lai ed in seguito mista

(50 % salariata e 50 % casalinga). Richiesta al medico di esprimersi sulle

difficoltà in ambito domestico,ma con l'approfondimento delle limitazioni

(09.10.2003).

Dr __________, elenca diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa. Non sapeva che VA avesse fatto domanda di AI nel passato e che si

ritenesse inabile al lavoro già dal 07.04.2000. (01.03.2004).

Rapporto SMR Al (Dr __________ - 15.04.2004). La situazione generale non

sembra del tutto chiara per cui richiede perizia SAM (reumatologica,

psichiatrica, gastroenterologica ed eventualmente endocrinologia) con

valutazione dei periodi d'inabilità lavorativa giustificati e con

quantificazione d'inabilità lavorativa per mansioni specifiche

(sollevare/portare camminare, manipolare oggetti, restare seduta/in piedi di

continuo...).

Dr __________, comunica che VA è stata sottoposta a colonoscopia

risultata normale e a esami endocrinologici anche nella norma (19.05.2004).

c.- periodo dal

01.09.2004

(casalinga 50 % e

salariata 50 %)

Perizia SAM

(giugno 2004)

Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Diarrea

cronica di eziologia non chiara

Diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome

lombovertebrale cronica di natura muscolare

Valgismo

delle ginocchia bilateralmente importante con/su patella bipartita a sin.

Dolori

all'articolazione radioulnare distale sin. con/su pregressa distorsione

Adiposità

con BMI 39.5 con/su pregresso gastric banding (tolto a causa complicanze).

A 36enne, valutata dal

punto di vista Al come casalinga al 100 % dal 25.10. 2000, dopo la nascita di

una bambina ed invece come casalinga al 50 % e salariata al 50 % dal 01.09.2004

Come esercente e

segretaria d'albergo al 50 %, secondo la valutazione SAM, l'A presenta una

inabilità lavorativa del 70 % corrispondente ad un grado Al del 35 %, per via

di patologia gastroenterologico. L'A è disturbata dalla diarrea, che la

costringe sovente a recarsi alla toilette e le impedisce uno svolgimento

regolare e proficuo dell'attività lavorativa. Se dovesse migliorare il problema

gastroenterologico, FA potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100 %

in attività leggere (senza obbligo frequente di portare pesi al di sopra dei 10

kg, con la possibilità di alternare la posizione di lavoro).

Come casalinga, secondo

l'inchiesta economica, le è stato riconosciuta una limitazione del 7.5 %

corrispondente ad un grado Al del 3.75 % (FA può dosare l'attività in base ai

suoi disturbi gastroenterologici). La patologia ortopedica non rappresenta una

limitazione importante nello svolgimento delle mansioni abituali di un'economia

domestica.

Si può fare iniziare la

sopraccitata capacità lavorativa nel corso del marzo 2002.

Si consiglia di

rivalutare il caso fra un anno, dopo aver chiesto il parere del medico curante

e del gastroenterologo curante (molto probabilmente la diarrea

migliorerà)." (Doc. AI 47)

Considerato

come l’assicurata avesse, in data 27 ottobre 2004, prodotto ulteriore

documentazione medica (doc. AI 49), in data 29 ottobre 2004 il dott. __________

del SMR si è ulteriormente espresso come segue:

" In data 28.10.2004, l'A ha mandato all'Ufficio Al

rapporti medici, che certificano patologie aggiuntive a quelle già note che

hanno giustificato l'assegnazione di una rendita Al (vedi le nostre annotazioni

del 13.09.2004).

L'11 e 12.08.2004, l'A è

stata degente presso il reparto di Urologia dell'__________ di __________ per

una sospetta colica renale sinistra (DD: diverticolite incipiente del sigma su

diverticolosi). Alla TAC addominale (12.08.2004) si poteva rilevare una piccola

formazione litiasica millimetrica al polo inferiore del rene di sinistra, senza

dilatazione delle cavità escretrici renali nè presenza di formazioni litiasiche

uretrali. Si notava inoltre una diverticolosi del sigma. Una TAC delle vie

urinarie di controllo (18.10.2004) confermava le diagnosi anteriori.

Questo piccolo evento

clinico intercorrente non modifica in niente la mia precedente valutazione. Si

tratta di un episodio unico non invalidante, che non influisce sulla capacità

lavorativa." (Doc. AI 50)

Sulla

base della documentazione agli atti, degli accertamenti effettuati, così come della

valutazione del medico del SMR, l’amministrazione, con decisione 11 marzo 2005,

ha attribuito una rendita intera alla richiedente per il periodo dal 1. giugno

1999 al 31 luglio 2000 e in seguito negato ogni prestazione, motivando il

provvedimento come segue:

" (...)

Dalla documentazione

medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialista

interdisciplinare avvenuta durante il mese di giungo del 2004 presso il

Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________, così come dall'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata in

data 30.09.2003 dall'assistente sociale, risulta che il danno alla salute, di

cui lei è portatrice, le ha comportato una totale incapacità al lavoro e,

dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal mese di giugno del

1998 al mese di aprile del 2000. Questo periodo di inabilità lucrativa le apre

il diritto a prestazioni da parte dell'AI

Più esplicitamente, sino

al mese di novembre del 2000 lei è stata valutata totalmente salariata, con una

relativa incapacità al lavoro quantificabile nella misura del 100% dal mese di

giugno del 1998 come precedentemente asserito. Successivamente, da detto mese,

vista la nascita della sua primogenita, sino al 31.08.2004 (ossia sino al

momento in cui, come da lei stessa dichiarato, la piccola può andare all'asilo)

lei viene considerata totalmente casalinga e, dal 01.09.2004 ad ora, invece,

come da lei stessa asserito, si reputa che lei, se ne avesse avuto

l'opportunità e le facoltà, avesse ripreso il lavoro nella misura del 50% e,

conseguentemente, viene suddivisa la sua valutazione in 50% casalinga e 50%

salariata.

Ora, visto quanto

precede, per il periodo compreso tra il mese di novembre del 2000 ed il

31.08.2004, ed in considerazione dell'inchiesta a domicilio succitata, come

casalinga al 100% le viene riconosciuto un grado Al massimo pari al 7.5%.

In seguito, dal

01.09.2004 ad ora, vale lo schema seguente, da cui si rileva che il danno alla

salute, di cui lei è portatrice, le comporta globalmente, sia come casalinga

che come salariata un'incapacità al lavoro quantificabile nella misura massima

del 39%. Essendo quest'ultimo inferiore al 40% il diritto alla rendita AI non

esiste.

Considerandi

II calcolo di cui si è

detto sopra e tramite il quale siamo giunti al suddetto grado Al è riportato

qui di seguito.

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

salariata 50% 70% 35%

casalinga 50%

7.

% 3.75%

Grado d'invalidità 39%

Decidiamo pertanto:

Preso in considerazione

quanto sopra esposto, dal 01.06.1999, ossia trascorso l'anno d'attesa

dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), sino al

31.07

, vale a dire per 3 mesi dall'avvenuto miglioramento (art. 88a cpv. 1

OAI) lei ha diritto alla rendita intera d'invalidità. In seguito non sussiste

nessun diritto alla rendita AI non raggiungendo il suo grado di invalidità la

percentuale minima richiesta dalla legge per poter erogare detta prestazione."

(Doc. AI 51)

2.10

Nell’opposizione

del 6 aprile 2005 RI 1 ha riesposto tutti i problemi alla salute che l’affliggevano

e sostanzialmente chiesto un riesame della decisione. L’interessata ha prodotto

ulteriore documentazione sanitaria (doc. AI 54, 55).

Per

quanto concerne la documentazione di data successiva alla decisione dell’amministrazione

dell’11 marzo 2005, la richiedente ha trasmesso una dichiarazione

all’attenzione dell’UAI datata 20 marzo 2005 del dott. __________, internista,

del seguente tenore:

" La Signora RI 1 è inabile al lavoro al 100%. Per quanto

mi risulta non è mai riuscita a riprendere il lavoro da quando è stata fatta

domanda d'invalidità.

Io conosco la paziente

dal 07.10.2003. Da allora ha sempre lamentato numerosissimi problemi di salute;

disturbi per i quali sono stati eseguiti innumerevoli accertamenti, come

dovrebbe anche risultare dai vostri atti.

In questo periodo le

condizioni di salute della paziente purtroppo non sono migliorate. Anzi vi è

stato un susseguirsi di nuovi disturbi in parte accompagnati da riacutizzazioni

di vecchie malattie. (...)"

(Doc. AI 55)

Dal canto

suo, il dott. __________, neurologo, interpellato dal medico curante

dell’assicurata per la valutazione di una cefalea, con scritto del 10 marzo

2005.

al dott. __________, riferisce dell’opportunità di eseguire una punzione

lombare al fine di chiarire l’eziologia delle cefalee lamentate dalla paziente.

Di conseguenza, con scritto del 23 marzo 2005 al dott. __________ dell’ORL, il

dott. __________ ha chiesto l’esecuzione di accertamenti specialistici intesi a

chiarire l’eziologia di una cefalea mista, con componente emicranica e cronico tensiva

(doc. AI 55b).

Visti gli

argomenti addotti con l’opposizione, l’amministrazione ha effettuato un riesame

del caso, come comunicato all’assicurata con scritto 14 aprile 2005 (doc. AI

56).

L’UAI ha

quindi interpellato il medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle sue

annotazioni del 2 maggio 2005 si è così espresso:

" (...)

Fino al mese di giugno

2004.

(data della perizia SAM) disponiamo di un riassunto esauriente

dell'anamnesi dell'Assicurata, basato su documenti medici, redatto da questo

sevizio di accertamento medico. In seguito, gli unici dati a disposizione sono

forniti dall'A. stessa. Non abbiamo ricevuto nessun altro dato oggettivo da

parte del medico curante né di qualsiasi altro specialista.

Nella sua lettera all'AI

del 20.03.2005, il MC certifica una IL del 100 %, senza specificare il motivo

preciso né la data dell'insorgenza di un eventuale peggioramento dello stato di

salute per giustificarlo. Il MC ci informa che "per quanto mi risulta non

è mai riuscita a riprendere il lavoro da quando è stata fatta domanda

d'invalidità". Piuttosto che produrre dati medici oggettivi, il MC cita

piuttosto le lamentele dell'A.

In conclusione,

l'opposizione non è motivata da dati medici oggettivi tale da giustificare una

modifica della decisione AI del 11.03.2005." (Doc. AI 59)

In data 14

maggio 2005 l’assicurata ha informato l’amministrazione di un suo ricovero

previsto per il 17 maggio seguente per procedere ad alcuni accertamenti e un

altro, il 27 giugno 2005, per essere sottoposta ad un intervento al polso

sinistro (doc. AI 60). Nell’allegato rapporto del dott. __________ al dott. __________

del 28 aprile 2005, il neurologo, in punto al problema delle cefalee, si

esprime come segue:

" (...)

Per quanto concerne le

cefalee, il calendario di crisi ha evidenziato una cefalea quotidiana, con

esacerbazione serale, senza alcun beneficio nei differenti trattamenti proposti,

compatibile con una cefalea cronico tensiva essenziale.

(...)

Gli approfondimenti

neurologici non hanno evidenziato, sul piano clinico, alterazioni particolari,

l'esame del liquido cerebrospinale è risultato normale, all'esame di

laboratorio quale unico reperto incerto da sottoporre ad ulteriore verifica,

abbiamo una lieve elevazione dell'acido lattico plasmatico a 2.0 mmo1/1.

Consiglio ulteriori

verifiche a distanza per una ev. conferma.

(...)

In considerazione del

particolare contesto, come discusso, sarei dell'avviso di considerare un

ricovero stazionario per approfondimento, rivalutazione per ev. esami genetici

e bioptici, così come una presa a carico multi-disciplinare, tanto

internistica (compreso il disturbo del tratto gastrointestinale) quanto della

una presa a carico psicosociale di lungo corso, ricercando poi una strategia di

cura per il controllo della sintomatologia algica." (Doc. AI 60B)

Risottopostogli

il caso, il dott. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 8 giugno 2005

ha affermato:

" Nuovamente l'A ha prodotto ulteriore documentazione

medica, affermando un peggioramento del suo stato di salute, allegando un

rapporto medico neurologico del Dr __________, indirizzato al Dr __________

(28.04.2005).

Nelle conclusioni del suo

scritto, lo specialista attesta che gli approfondimenti neurologici non hanno

evidenziato, sul piano clinico, alterazioni particolari, l'esame del liquido

cerebro­spinale è risultato normale. Come unico reperto incerto, da sottoporre

ad ulteriore verifica, vi è una lieve elevazione dell'acido lattico plasmatico.

Il neurologo consiglia un ricovero stazionario per approfondimento e

rivalutazione ed una presa a carico multidisciplinare. Questo scritto non

apporta dunque elementi clinici nuovi tali da modificare la nostra precedente

valutazione.

Nella sua lettera all'UAI

del 14.05.2005, l'A comunica un prossimo ricovero presso l'__________ il

17.05.2005

per ulteriori accertamenti. Viene segnalato inoltre un intervento

chirurgico al polso sinistro, programmato per il 27.06.2005. Tra il periodo

operatorio e la consecutiva riabilitazione, bisogna prendere in considerazione

una IL tra 2/3 mesi, ciò che non rappresenta un fattore invalidante.

Confermo dunque quanto

affermato nella mia relazione anteriore." (Doc. AI 63)

Con la

decisione su opposizione del 10 giugno 2005, l’amministrazione ha osservato che

l’aggiornamento degli atti medici all’incarto non aveva permesso di mettere in

luce elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto a

quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. In particolare

secondo l’amministrazione non erano state evidenziate in fase di opposizione

modifiche o peggioramenti dello stato di salute tali da inficiare o sovvertire

le precedenti risultanze. Con riferimento al certificato del dott. __________

del 20 marzo 2005 va rilevato che lo stesso attestava un’inabilità lavorativa

completa senza tuttavia giustificarla con dati clinici oggettivi e senza

indicare l’eventuale momento dell’insorgenza del peggioramento dello stato di

salute. Quanto allo scritto del dott. __________, lo stesso non documentava, a

mente dell’UAI, alterazioni particolari né ulteriori elementi atti a modificare

la precedente valutazione. Né infine l’intervento al polso sinistro programmato

per il 27 giugno 2005 rappresentava un fattore invalidante considerata la

susseguente inabilità lavorativa stimata in 2/3 mesi (doc. AI 64; cfr. consid.

1.

)).

2.11

Con il

presente ricorso RI 1 ribadisce la richiesta di prestazioni allegando uno scritto

del 3 maggio 2005 del dott. __________ al Reparto di medicina dell’__________

nel quale lo specialista, elencati i vari problemi di salute lamentati dalla

paziente, sollecita ulteriori accertamenti (I, doc. C). Nel suo rapporto del 18

ottobre 2005 il dott. __________, nuovo medico curante della ricorrente, ha

chiesto un riesame della pratica della sua paziente ritenendo la stessa inabile

in misura completa dal mese di agosto del 2000 (XII).

2.12

Ora, innanzitutto

a mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della

ricorrente, data dall’UAI, quale salariata sino al mese di novembre 2000

(nascita della figlia), quale casalinga in seguito e sino al settembre 2004 e successivamente

come casalinga al 50% e salariata per il restante 50%. È infatti da ritenere -

come indicato in corso di procedura amministrativa dall’assicurata stessa la

prima volta in data 5 novembre 2002, su richiesta esplicita dell’UAI (doc. AI

16.

e 17), e quindi ancora in occasione dell’inchiesta esperita al suo domicilio

il 30 settembre 2003 (doc. AI 32) -, che se non fosse subentrato il pregiudizio

alla salute, dopo l’inizio dell’asilo della figlia (nel settembre 2004), essa avrebbe

ripreso a lavorare a tempo parziale. Del resto già è stato osservato che detta

ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso della

procedura amministrativa (cfr. consid. 2.8).

Quanto

all’osservazione, formulata dall’assicurata per la prima volta in occasione del

ricorso presentato al TCA il 15 giugno 2005 (I), per la quale in assenza dei

problemi alla salute lavorerebbe al 100% essendo in grado di collocare la

bambina presso persone di fiducia o asili nido, la stessa nulla può mutare alle

considerazioni che precedono. In effetti, tale osservazione risulta, a questo stadio

della procedura, poco credibile giacché in aperto contrasto con le ripetute

dichiarazioni rese dall’interessata in precedenza per le quali appunto dopo

l’inizio dell’asilo della figlia essa avrebbe ripreso a lavorare solo a tempo

parziale.

2.13

2.13.1

Per quanto

riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI 1 è

affetta da numerose patologie quali in particolare diarrea cronica, sindrome

lombovertebrale cronica, valgismo delle ginocchia, dolori all’articolazione

radioulnare distale, adiposità, amenorrea e cefalea, affezioni per le quali è stata

ed è in cura presso numerosi specialisti. Alla luce della molteplicità delle

diagnosi e, quindi, della complessità del caso e, in parte, della mancata

concordanza tra i diversi attestati medici agli atti (per la dott. __________,

nel referto del 18 agosto 2003, l’assicurata non presentava alcuna incapacità

lavorativa; il dott. __________ invece, nell’attestato del 1. marzo 2004, attestava

un’inabilità totale; cfr. doc. AI 30 e 37), l’UAI ha fatto esperire una perizia

multidisciplinare dai medici del SAM (cfr. per esteso sopra, consid. 2.9).

Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica sottoposta dall’UAI e

dalla paziente stessa, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno

sottoposto la richiedente a diversi esami di laboratorio e radiologici nonché a

un consulto psichiatrico, uno ortopedico e uno gastroenterologico (cfr. doc. AI

42.

e in esteso consid. 2.9).

Quanto alla

valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, pur rilevando nella

paziente una certa labilità emotiva con affettività leggermente depressiva, ha escluso

una vera e propria patologia psichiatrica ritenendo l’interessata dal punto di

vista psichiatrico abile al lavoro in misura completa.

Dal lato ortopedico,

il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto al

SAM del 29 giugno 2004, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica

di natura muscolare e insufficienza muscolare cronica, stato dopo sindrome del

canale carpale, valgismo delle ginocchia e esiti da distorsione

dell’articolazione radioulnare distale sinistra, ha concluso che per motivi

ortopedici non era rilevabile un’incapacità degna di rilievo e persistente né

per quanto riferito all’attività lavorativa precedentemente esercitata di

segretaria d'albergo o esercente né con riferimento all’attività di casalinga. A

mente dello specialista inoltre la prognosi era buona, facendo notare che si

poteva ottenere un miglioramento con la riduzione del peso corporeo, i problemi

ortopedici essendo dovuti all’importante soprappeso corporeo e

all’insufficienza muscolare.

Quanto al

consulto gastroenterologico, nel suo referto del 3 giugno 2004, il dott. __________,

specialista in gastroenterologia, ha diagnosticato una diarrea cronica di

origine non chiara, senza segni per affezione dell’ileo terminale del colon,

senza segni clinici per mal assorbimento o per affezione all’intestino tenue,

segni infiammatori o una malattia alla tiroide, senza perdita di peso. Nella

diagnosi differenziale lo specialista reputa entrante in linea di conto una

diarrea di origine funzionale. In conclusione lo specialista, rilevato come la

paziente presenti al momento molti disturbi, benché parte di essi siano di

natura probabilmente funzionale, ha ritenuto l’interessata limitata nella sua

capacità lavorativa nella misura del 70%. Per il dott. __________ comunque i

disturbi erano gradatamente migliorabili sino al riacquisto della completa capacità

lavorativa.

Alla luce di

questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come unica

diagnosi invalidante la diarrea cronica, di eziologia non chiara, ritenendo

l’assicurata capace al lavoro nella sua attività lavorativa come esercente e

segretaria d’albergo (o in attività leggere senza l’obbligo frequente di

portare pesi superiori ai 10 Kg) nella misura del 30% a far tempo dal marzo

2002, momento in cui gli atti documentano l’insorgenza del problema della

diarrea. Tale limitazione è da ricondurre al fatto che RI 1 è molto disturbata

dalla diarrea che la costringe a recarsi sovente alla toilette impedendole uno

svolgimento regolare e proficuo dell’attività lavorativa. Se, come probabile,

tale problema gastroenterologico dovesse migliorare, la capacità lavorativa

potrebbe diventare nuovamente completa. Con riferimento alle mansioni di

casalinga, la peritanda è stata ritenuta abile nella misura del 50%, osservato

come l’interessata può dosare l’attività in base ai suoi disturbi.

Gli approfondimenti

eseguiti in fase di opposizione hanno confermato sostanzialmente la stessa

situazione rilevata peritalmente dal SAM, considerato come gli accertamenti

esperiti ai fini di chiarire l’eziologia della cefalea lamentata

dall’interessata non abbiano potuto evidenziare alterazioni particolari o patologie

di rilievo (doc. AI 55, 55b, 60b).

2.13.2

Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,

Rechtsprechung, p. 111).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.13.3

Ora, per

quanto concerne l’aspetto fisico, questo TCA non intravede ragioni che

impediscano di fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM

incaricati dall’AI.

Dalla

documentazione medica agli atti emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice

di diverse affezioni, ha presentato un’incapacità lavorativa, imputabile

essenzialmente alla problematica della diarrea, in qualità di segretaria

d’albergo e gerente inizialmente completa e in seguito del 70%, come attestato

dal Dr. __________ nella perizia gastroenterologica 3 giugno 2004, cui va

senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati

parametri giurisprudenziali.

Sulla

base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato

inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurata presenta una residua capacità

lavorativa del 30% in attività leggere sedentarie, quale ad esempio quella di

segretaria. Con riferimento al citato obbligo che incombe ad ogni assicurato di

cercare di limitare il danno, non si può non evidenziare come nella fattispecie

concreta i periti interpellati hanno più volte evidenziato la necessità per la

ricorrente di intraprendere il necessario al fine di diminuire il proprio peso

corporeo in quanto la grave obesità che l’affligge è all’origine di numerosi

dei suoi disturbi.

2.13.4

D’altra parte,

nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di

salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata sono

state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare sono

state approfondite sia la tematica relativa alla diarrea cronica che affligge

l’assicurata e che compromette le sue condizioni di vita, specie quando è

lontana dal suo domicilio, sia quella riguardante le ripercussioni psichiche

delle patologie di cui è affetta, così come anche, infine, quella attinente ai

disturbi ortopedici. Per quel che concerne invece la cefalea, questo problema è

stato segnalato successivamente all’effettuazione della perizia del SAM dal suo

medico curante. In ogni modo gli accertamenti fatti esperire dal dott. __________

non hanno potuto evidenziare alterazioni particolari e pertinentemente il

medico dell’UAI ha concluso che tale disturbo, di origine non chiara ma

sicuramente non legato ad una patologia grave, non era tale da influire in

maniera sostanziale sul complesso patologico accertato dai medici del SAM (doc.

AI 55, 55b, 60b).

2.14

2.14.1

Per quel che

concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’UAI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 18 agosto 2004, allestito

alla luce degli approfonditi accertamenti medici effettuati per il tramite del

SAM, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 7,5%

(cfr. doc. AI 45).

2.14.2

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve

tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua

residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei

vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di

altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi,

cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5.

8.

Altre attività (p. es.

aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno

sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto

dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza

non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo

di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il

calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando

l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69

Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr

für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines

entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von

Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere

der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten

Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von

zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die

Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert,

besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten

Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur

Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es,

wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht

gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung

zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der

gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen

Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

Va detto che

nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,

secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in

contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha

fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per

stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

2.14.3

Come detto, l'UAI

ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le

persone che si occupano dell'economia domestica. Nel suo primo rapporto del 30

luglio 2003 l’assistente sociale aveva ritenuto di non poter giungere a delle valide

conclusioni a motivo della carenza delle indicazioni mediche all’inserto, pur

facendo rilevare che le limitazioni lamentate dall’assicurata apparivano poco giustificate.

Di

conseguenza, anche per questo motivo, l’UAI ha ritenuto indispensabile

procedere ad una valutazione specialistica approfondita presso il SAM (doc. AI

32.

e 38).

Esperita

la perizia del SAM, il 15 luglio 2004, l’assistente sociale “preso atto delle

conclusioni SAM”, ha allestito un nuovo rapporto il 18 agosto 2004 (cfr. doc.

AI 45). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni dei medici

del SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 7,5%

(cfr. in esteso sopra al consid. 2.9). Va detto che in sede di valutazione dei

singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti la responsabile ha ritenuto in

parte non giustificate da elementi medici le dichiarazioni di RI 1 in merito a

presunte limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, come quella

relativa all’alimentazione, alle pulizie, alla spesa e al bucato.

In

particolare, le difficoltà addotte dall’assicurata erano essenzialmente riferite

ai problemi ortopedici lamentati, problemi che tuttavia, secondo il perito

dott. __________, non erano tali da limitarla nell’esecuzione dei lavori

casalinghi consueti, ad eccezione tutt’al più del sollevamento di pesi

superiori ai 10 Kg (referto del 19 giugno 2004, doc. AI 42; cfr. sopra consid.

2.9

e 2.13.1).

Non da

ultimo considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione né

d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento

riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica. Non sono quindi ravvisabili elementi che

consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata

dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle

circostanze ed ai riscontri concreti.

2.14.4

Con

riferimento all’apparente discrepanza tra la valutazione percentuale dell'incapacità

dell'assicurata a svolgere le mansioni domestiche espressa dall'assistente

sociale (7,5%) e quella indicata nelle conclusioni della perizia del SAM (50%),

va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di

assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola

prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento

dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato

(sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8

novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5; cfr.

anche sopra, consid. 2.14.2).

In concreto,

già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, gli specialisti interpellati

hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.13.3 e 2.13.4).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica (cfr. consid. 2.14.1), nei casi come

quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei

ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla

prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159

cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che

in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali

d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior

impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale

collaborazione del marito (a casa perchè disoccupato) e della madre della

ricorrente e che risultano per altro giustificate anche alla luce delle

suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Ora, la

differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga indicata

dai periti del SAM e quella evidenziata dall'assistente sociale, risiede nel

fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole di lavoro effettivamente

necessaria in concreto per le varie funzioni. L’assistente sociale ha per

contro una formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono

le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione

l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla; inoltre il medico non

considera che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che

comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; infine,

il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle

varie funzioni dipendenti dallo stesso.

L'inchiesta

economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che,

concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità

lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici: in concreto, ad esempio,

per quanto riguarda la pulizia pesante, la spesa e il bucato l’assistente

sociale ha ritenuto che le limitazioni addotte dall’assicurata non fossero

giustificate, alla luce dei riscontri medici, tenendo conto anche della

composizione della famiglia, consigliando piuttosto una diversa organizzazione

del lavoro.

Va detto altresì che nella fattispecie

l’inabilità del 50% riconosciuta dai periti del SAM nella perizia del 15 luglio

2004.

(doc. AI 42) è a loro avviso da ricondurre esclusivamente al problema

della diarrea. Per contro, in sede di inchiesta al domicilio, la ricorrente ha

imputato le addotte limitazioni nell’eseguire talune faccende domestiche non

alla diarrea, bensì a problemi di natura psichiatrica (vedi cucina) e/o

ortopedica (vedi pulizie, spesa e stiro) – relativamente ai quali, va ricordato

ancora, i medici del SAM e gli specialisti da loro interpellati hanno escluso

ogni limitazione della capacità lavorativa dell’interessata (doc. AI 42; cfr.

sopra consid. 2.9 e 2.13).

Se ne deve dedurre che nella pratica gestione

dell’economia domestica l'assicurata ha trovato delle valide alternative alle

difficoltà risultanti dal problema gastroenterologico che la affligge tanto da

non avvertire limitazioni di rilievo.

Sia detto infine che l’assistente sociale ha

comunque tenuto adeguatamente conto delle risultanze mediche attribuendo una

percentuale di inabilità riferita all’esecuzione della spesa in quanto il

problema della diarrea può diventare, per tale incombenza, effettivamente

limitante.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono e

tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ne consegue che questo TCA non

può che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento delle

mansioni casalinghe stabilito dall’UAI sulla base dell’accertamento domiciliare

operato dall'assistente sociale (7,5%), non essendoci sulla base delle

risultanze dei medici del SAM nessun motivo medico per mettere in discussione

la scelta dell’UAI di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta

economica per casalinghe al domicilio della ricorrente.

2.15

Alla luce di

quanto precede la decisione dell’UAI va confermata.

In

effetti, in base alla documentazione agli atti risulta che nel periodo dal

giugno 1998 all’aprile del 2000 – periodo in cui l’interessata era da reputare

totalmente salariata – alla ricorrente era attribuibile una inabilità lavorativa

completa. Corretta quindi l’assegnazione di una rendita intera dal 1. giugno

1999.

( vale a dire trascorso l’anno d’attesa dall’insorgenza del danno alla

salute giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2000, ossia tre mesi

dopo l’avvenuto miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata (art.

88a OAI). Da notare che nella domanda di prestazioni del 10 aprile 2000 la

richiedente stessa ha dichiarato di essere nuovamente abile al lavoro in misura

completa dal gennaio 2000.

Dal 25

novembre 2000 (nascita della figlia) e sino alla fine di agosto 2004 (inizio

asilo della bambina), momento quest’ultimo che l’assicurata aveva indicato come

la data in cui avrebbe ricominciato a lavorare a tempo parziale (salute

permettendo), la ricorrente va invece correttamente ritenuta casalinga con un

conseguente grado d’inabilità, stabilito dall’assistente sociale, del 7,5% a

far tempo dall’inizio del 2002, vale a dire col manifestarsi del problema della

diarrea. Da qui il diniego delle prestazioni.

Infine,

per quanto concerne il periodo successivo al mese di settembre 2004,

l’assicurata va ritenuta salariata al 50% e casalinga al 50%. In questo periodo

la limitazione nell’attività lavorativa quantificata dai periti è del 70% (pari

ad un grado d’invalidità parziale del 35%), quella nell’espletamento delle

faccende domestiche del 7,5% (pari ad un grado d’invalidità parziale del 3,75%).

A ragione quindi l’UAI, in applicazione del metodo misto, ha concluso per una

grado d’invalidità complessivo del 39% che non attinge la soglia minima

percentuale per poter ottenere l’erogazione di una rendita.

Il

provvedimento querelato va quindi confermato.

2.16

Di fronte al

TCA la ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un intervento

chirurgico al polso sinistro, avvenuto il 6 settembre 2005 (cfr. VIII e certificato

del dott. __________ del 9 settembre 2005, doc. D3).

Al riguardo, nelle sue osservazioni del 22 settembre 2005, riferite ad una nota

dell’8 giugno 2005 del dott. __________, responsabile del SMR (doc. AI 63), l’UAI

ha rilevato:

" Con riferimento allo scritto 12 settembre 2005 prodotto

dalla ricorrente con i relativi annessi, riferiamo di non avere al momento

particolari osservazioni da presentare, rinviando per quanto concerne le

constatazioni mediche a quanto già indicato agli atti (cfr. annotazione medica

del Servizio Medico Regionale dell'AI dell'08.06.2005, nel quale viene

indicato, per l'intervento chirurgico al polso, una inabilità lavorativa di 2/3

mesi, ribadito anche nel doc. D2 dal Dr. __________, non rappresentante quindi

un fattore invalidante).” (X)

Orbene,

ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre

tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre

mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa è stata resa - in concreto il 10 giugno 2005 -, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti dell’intervento al polso sinistro del 6 settembre

2005.

sulla capacità lavorativa non possono in casu essere presi in

considerazione, osservato peraltro come in ogni modo il dott. __________ abbia

valutato la conseguente incapacità lavorativa della durata di “sole” presumibili

6.

settimane e comunque di natura transitoria (doc. D2).

Va

ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche

tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti

posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui

essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di

facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.

2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6

settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I

87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid.

4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

In

casu, il certificato medico in discussione non è

sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito

all’eventuale natura invalidante - successivamente al mese di giugno 2005 (data

d'emanazione del querelato provvedimento) - dei problemi accusati al braccio

sinistro. In particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre

qualcosa in merito al decorso postoperatorio. V’è comunque da presumere che la

conseguente inabilità sia stata di natura transitoria come previsto dallo

specialista (doc. AI 63).

Non si

può del resto tralasciare di rammentare che spetta alla ricorrente inoltrare

semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché

completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi

somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità.

Né del resto

il referto medico del dott. __________ del 3 maggio 2005 prodotto

dall’assicurata con il ricorso (I, doc. C) indica ulteriori limitazioni tali da

poter mettere in dubbio le conclusioni del SAM, ma si limita a postulare un

ricovero della paziente per accertamenti.

Quanto infine

all’esposto inoltrato al TCA in data 18 ottobre 2005 dal dott. __________,

medico curante della ricorrente dal 1. luglio 2005, lo stesso non può

modificare le suesposte conclusioni. Per quanto segnatamente attiene alle

critiche formulate agli accertamenti esperiti dall’UAI, in proposito basti in

questa sede ribadire quanto detto sopra e, quindi, che questa Corte reputa che

la fattispecie sia stata oggetto di sufficiente e approfondito esame medico, in

particolare mediante la perizia del SAM del 15 luglio 2004 (doc. AI 42 e

consid. 2.13.3. e 2.13.4).

A torto

inoltre il medico curante della ricorrente osserva che l’UAI non avrebbe

considerato i rilievi del dott. __________ espressi nello scritto all’UAI del

20.

marzo 2005 (doc. AI 55). Dagli atti si evince per contro che tale

certificato sia stato vagliato dal medico del SMR, il quale, nelle sue

annotazioni del 2 maggio 2005 ha fatto rilevare che le affermazioni del dott. __________

non fossero suffragate da alcuna specificazione e/o dato medico concreto (doc.

AI 59; cfr. consid. 2.10). Del resto anche la decisione su opposizione del 10

giugno 2005 riferisce di tali lacune ravvisabili nel certificato del medico

curante.

2.17

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

Viste le quote

parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione per il periodo successivo al

settembre 2004, rimaste incontestate dall’assicurata, il grado d’invalidità

globale fissato dall’UAI al 39% (70 x 50% + 7.5 x 50%) in applicazione del

metodo misto, va confermato.

Si ricorda

tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi

diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite,

la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

consid. 2.16 e DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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