32.2005.97
Assicurata con attività lucrativa parzialmente esercitata; in casu la valutazione dell'assistente sociale relativa all'esigibilità delle mansioni casalinghe è più affidabile della valutazione medica.
9 novembre 2005Italiano83 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.97
Data decisione, Autorità:
09.11.2005, TCA
Titolo:
Assicurata con attività lucrativa parzialmente esercitata; in casu la valutazione dell'assistente sociale relativa all'esigibilità delle mansioni casalinghe è più affidabile della valutazione medica.
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 8 LPGA
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.97
FC/sc
Lugano
9 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
In materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, segretaria d’albergo in possesso di un certificato di capacità
d’esercente e sino al 15 maggio 1999 attiva come gerente di un esercizio
pubblico (doc. AI 24), nell’aprile 2000 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti. Alla domanda ha allegato diversa
documentazione medica attestante una sua incapacità al lavoro per gastrite acuta,
gastroenterite, crisi ipertensiva e cefalee dal giugno 1998 (doc. AI 1). Nella
domanda specificava di essere nuovamente abile al lavoro al 100% dal 31 gennaio
2000 in attesa di trovare un posto di lavoro.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 marzo 2005
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha attribuito alla richiedente una
rendita intera di invalidità dal 1. giugno 1999 sino al 31 luglio 2000 e in
seguito negato ogni diritto alla prestazione. Secondo l’amministrazione la
richiedente andava considerata nuovamente abile al lavoro dal mese di aprile
2000. Inoltre, dal mese di novembre 2000 la medesima era da considerare
totalmente casalinga con un grado d’impedimento del 7.5% e in seguito, dal
settembre 2004, parzialmente salariata e parzialmente casalinga con un grado
d’invalidità globale del 39% fissato mediante l’applicazione del cosiddetto
metodo misto (invalidità in ambito casalingo 3.75%, in ambito lavorativo 35%,
doc. AI 51, 52).
1.2. Avverso la
decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il
riesame della pratica, allegando numerosi documenti medici fra i quali uno
scritto del 20 marzo 2005 del dott. __________, suo medico curante, con il
quale veniva attestata la completa inabilità della paziente (doc. AI 54 e 55).
Esperiti
ulteriori approfondimenti medici, con decisione 10 giugno 2005 l’amministrazione
ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni, evidenziando
quanto segue:
" (...)
6. Nello
specifico l'amministrazione ha aggiornato gli atti medici all'incarto, che ha
sottoposto per competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il
quale ha avuto modo di riesaminare nuovamente il caso dell'assicurata. L'esito
di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari
atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispettosa quella
apprezzata precedentemente in maniera approfondita. Nello specifico occorre
soprattutto rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la
propria persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso
iter istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta
all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
7. Nel
caso di fattispecie, per quanto concerne l'aspetto medico, va rilevato che il
medesimo è stato debitamente appurato tramite i vari referti medici agli atti,
culminati nell'esecuzione della perizia pluridisciplinare del 15.07.2004 al SAM,
che assolve i criteri giurisprudenziali sviluppati in materia (perizia
concludente, compiutamente motivata, di per sè scevra di contraddizioni e priva
di indizi che facciano dubitare della sua attendibilità).
Per
quanto concerne i referti medici prodotti in fase di opposizione, in merito al
certificato medico 20.03.2005 del Dr. __________, si rileva che il medesimo
certifica una inablilità lavorativa totale senza giustificarla con dati clinici
oggettivi e senza indicare l'eventuale momento dell'insorgenza del
peggioramento dello stato di salute. Per quanto concerne lo scritto dello
specialista in neurologia Dr. __________, non vengono attestate alterazioni
particolari nè ulteriori elementi atti a modificare la precedente valutazione.
L'intervento chirurgico al polso sinistro, programmato per il 27.06.2005, non
rappresenta invece un fattore invalidante, considerato che l'inabilità
lavorativa tra il periodo operatorio e la consecutiva riabilitazione dura dai
2/3 mesi.
Pertanto
vanno confermate le valutazioni mediche sullo stato valetudinario
dell'assicurata precedentemente emesse e confermate anche con la presente,
ritenuto che non è stata evidenziata, in fase di opposizione, alcuna modifica o
peggioramento dello stato di salute che possa inficiare o sovvertire le
precedenti risultanze.
8. Per
quanto concerne la determinazione del grado d'invalidità, l'Ufficio AI ha
rettamente applicato il metodo specifico fino ad agosto 2004, sostituito dal
metodo misto dal settembre 2004, ritenuto che la medesima assicurata ha
indicato che sarebbe rimasta attiva quale casalinga fino all'entrata all'asilo
della figlia, e che in seguito avrebbe ripreso parzialmente l'attività
lavorativa (cfr. inchiesta economica per casalinghe del 30.09.2003 a pag. 2,
p.to b e complemento del 18.08.2004).
In
applicazione del metodo specifico, l'inchiesta economica per casalinghe ha
determinato un grado d'invalidità del 75% arrotondato all'8%, che non consente
all'assicurata di beneficiare di rendita alcuna per il periodo da luglio 2000 ad
agosto 2004, essendo il grado inferiore al minimo richiesto dalla legge del
40%.
Nel
merito va osservato che la valutazione contenuta nell'inchiesta per casalinghe
redatta dall'assistente sociale non dà adito a critiche, in quanto è stata
rettamente compiuta dall'assistente sociale la quale, conformemente alla
giurisprudenza in materia, dopo avere elaborato una descrizione dettagliata
delle condizioni di vita dell'assicurata e delle sue attività, ha analizzato in
maniera circostanziata e motivata le singole mansioni che l'assicurata poteva o
meno svolgere, tenendo conto delle conclusioni mediche agli atti come pure
della situazione famigliare concreta dell'interessata e delle critiche
formulate in fase di opposizione. A tale valutazione, quindi, può essere
attribuito pieno valore probatorio.
9. L'incapacità
lavorativa, e di guadagno, in seguito all'applicazione del metodo misto per il
periodo da settembre 2004 è riassunta nella tabella seguente:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata 50% 70% 35%
casalinga 50% 7.5% 3.75%
grado
d'invalidità 39%
In merito alla determinazione del grado d'invalidità nell'attività
lucrativa, si osserva che la perizia pluridisciplinare del SAM ha ritenuto che
l'assicurata presentava una capacità al lavoro del 30% da marzo 2002 in
professioni quali esercente/segretaria d'albergo, come anche in attività
leggere. I periti hanno inoltre segnalato, in caso di miglioramento del
problema gastroenterologico, una ripresa totale della capacità lavorativa nelle
attività citate (attività adeguate alle limitazioni di ordine fisico, ovvero
senza obbligo di portare pesi/sollevarli sopra i 10 kg, con possibilità di
alternare la posizione di lavoro). (...)" (Doc. AI 64)
1.3. Contro la
decisione su opposizione, in data 16 giugno 2005 l’assicurata è tempestivamente
insorta al TCA (I).
Postulando
in sostanza il riconoscimento di una rendita anche dopo il 31 luglio 2000, essa
ha evidenziato fra l’altro quanto segue:
" Rilevo che nella decisione su opposizione l'Ufficio AI
non ha preso posizione sulle motivazioni formulate nella mia opposizione del 6
aprile 2005 che allego come documento B, e che do per qui integralmente
riportate.
Allego pure scritto 3
maggio 2005 del dott. __________ alla Direzione medico del Reparto di Medicina
dell'Ospedale __________ che ritengo utile per valutare la mia situazione (doc.
C).
Non appena sarò in
possesso delle perizie mediche di vari dottori che attualmente non sono ancora
state allestite, sarà mia premura ad inviarle al Tribunale a completazione
degli atti medici.
Se io avessi goduto e
godessi oggi di uno stato di salute normale, io avrei lavorato e lavorerei al
100%: infatti avrei potuto nel passato e sarei in grado oggi di collocare la
bambina presso persone di fiducia o asili nido.
Chiedo che il Tribunale
verifiche l'operato dell'Ufficio AI e la corretta applicazione delle varie
norme legali poste alla base dei rifiuti dell'Ufficio AI e che mi venga
assegnata una rendita AI del 100% dal 1° agosto 2000 in avanti (data a partire
dalla quale il mio stato di salute ha comportato numerosi e prolungati ricoveri
in ospedali come risulta dalle certificazioni mediche numerose e dettagliate
contenute nell'incarto AI.
Non sono in grado di
citare norme legali e disposizioni legali come fa l'Ufficio AI ma sono certa
che nessuno nelle mie condizioni di salute avrebbe potuto lavorare."
(Doc. I)
1.4. Mediante
risposta di causa del 6 luglio 2005 l’amministrazione ha proposto di
respingere il gravame e confermare la decisione contestata rilevando:
" Preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il
medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di
opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i
contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula
l'integrale conferma.
Il referto medico del Dr.
__________ del 03.05.2005, emesso allorquando l'incarto era ancora in fase di
opposizione e presentato solo in fase di ricorso, non indica ulteriori limitazioni
funzionali tali da inficiare quanto determinato dalla perizia pluridisciplinare
SAM del 15.07.2004, pertanto non è stato oggettivato un peggioramento ulteriore
dello stato di salute dell'assicurata.
In merito al metodo
applicabile alla fattispecie necessario per determinare il grado d'invalidità,
si sottolinea che l'assicurata ha segnalato all'assistente sociale Sig.ra __________,
la quale ha redatto il rapporto 30.09.2003 d'inchiesta economica per casalinghe
(con complemento del 18 agosto 2004), di volere riprendere l'attività
lavorativa a tempo parziale non appena la bimba (nata nel 2000) avrà iniziato
l'asilo (ovvero non prima di settembre 2004). Pertanto rettamente l'Ufficio AI
ha applicato il metodo misto a partire dal 2004 per determinare il grado
d'invalidità dell'assicurata." (Doc. III)
1.5. Con scritto
del 12 settembre 2005 la ricorrente ha trasmesso ulteriore documentazione
medica, in particolare certificati del settembre 2005 del dott. __________, e
fatto rilevare:
" Con la presente le allego l'incarto per la degenza dal
05.09.2005 al 08.09.2005 compresi, presso la Clinica __________ di __________.
In data 06.09.2005 il Dr.
__________ mi ha operata per l'infortunio che avevo subito 2 anni e mezzo fa
quasi, ha provveduto a stabilizzare l'estensore ulnare del carpo sinistro, con
la tecnica Spinner Kaplan, finalmente dopo così tante sofferenze e iniezioni,
ed ergoterapia che non facevano assolutamente niente.
Adesso dovrò tenere il
gesso, compreso il gomito, per circa 1 mese, in data 16.09.2005, mi leverà i
punti di sutura, poi mi rimetterà il gesso ancora per 2/3 settimane per vedere
come evolverà la situazione.
Dopo tolto il gesso ci
saranno diverse sedute di fisioterapia per riabilitare al movimento le
articolazioni, muscoli ecc... (con tutto circa 2/3 mesi).
Purtroppo non sarà sicuro
che, avendo subìto questa operazione si rimetta tutto a posto come prima, da
come mi ha parlato il Dr. __________, avendo anche poca sensibilità nella mano,
non dimenticando tutti gli altri problemi di salute, che per me non è
facile." (Doc. VIII)
In merito,
con scritto del 22 settembre 2005 l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" Con riferimento allo scritto 12 settembre 2005 prodotto
dalla ricorrente con i relativi annessi, riferiamo di non avere al momento
particolari osservazioni da presentare, rinviando per quanto concerne le
constatazioni mediche a quanto già indicato agli atti (cfr. annotazione medica
del Servizio Medico Regionale dell'AI dell'08.06.2005, nel quale viene
indicato, per l'intervento chirurgico al polso, una inabilità lavorativa di 2/3
mesi, ribadito anche nel doc. D2 dal Dr. __________, non rappresentante quindi
un fattore invalidante).
Si ritiene quindi di
dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. X)
1.6. In data 18
ottobre 2005 il dott. __________, medico curante di RI 1 dal 1.luglio 2005, ha
inviato al TCA uno scritto corredato da numerosa documentazione già facente
parte dell’incarto dell’UAI richiamato agli atti (XII). Tale presa di
posizione, con i relativi annessi, è stata inviata all’UAI cui è stata concessa
la facoltà (rimasta inutilizzata) per presentare osservazioni al riguardo (XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C.,
Fatti
I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità anche per il
periodo successivo al 31 luglio 2000.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne
invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,
nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere
valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.;
127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;
DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les
mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s.
nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo
motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31
dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge
anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cov. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l'eventuale invalidità
dell'assicurata, l'UAI, appurato che prima dell’insorgere del danno alla salute
e sino al maggio 1999 (doc. AI 24), RI 1 svolgeva l’attività di gerente presso
un esercizio pubblico, l’ha considerata totalmente salariata sino al mese di
novembre 2000, quando è nata la figlia. In seguito e fino al mese di settembre
2004, l’amministrazione l’ha considerata totalmente casalinga applicando il metodo
specifico e in seguito, dal settembre 2004, l’ha ritenuta casalinga al 50% e
per il restante 50% salariata, applicando di conseguenza il metodo misto. E
questo sulla base delle affermazioni della ricorrente, la quale, richiesta in
merito, ha indicato che sarebbe rimasta casalinga sino al momento in cui la
figlia avrebbe cominciato a frequentare l’asilo (nel mese di settembre 2004) e
in seguito, compatibilmente con le sue condizioni di salute, avrebbe ripreso
l’attività lavorativa a tempo parziale (doc. AI 16, 17; cfr. inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30
settembre 2003, doc. AI 32).
In
concreto va subito detto che nel corso della procedura amministrativa detta
ripartizione e le relative qualificazioni non hanno dato adito ad alcuna obiezione
da parte dell’interessata; nemmeno sono mai state contestate le quote parti
(50% quale casalinga e 50% quale lavoratrice) applicate nella decisione in lite
relativamente al periodo successivo al settembre 2004.
2.9. L’amministrazione
ha effettuato i seguenti accertamenti.
Per quel
che concerne la capacità lavorativa, ha interpellato l’allora medico curante
dell’assicurata, dott.ssa __________, la quale nel suo rapporto del 13 novembre
2002 ha attestato una totale incapacità lavorativa, specificando tuttavia che
la stessa andava considerata di natura provvisoria e precisando quanto segue:
"
A. Diagnosi
● Adipositas
permagna (8Ml 421 sottoposta ad intervento di bendaggio gastrico in
laparoscopia inizio settembre 2002
● 16.03.2002
sindrome lombovertebrale acuta
● Agosto
2000 sviluppo di una sintomatologia algica al fianco sinistro, pluri-indagata,
di origine non chiara, risoltasi spontaneamente
● IIeite
terminale aftosa, anite e perianite, gastrite antrale ed esofagite erosiva
● Bronchite
asmatica di tipo allergico, attualmente asintomatica
● Taglio
cesareo novembre 2000
● 1987
rsp 1989 intervento al menisco ed alla rotula ginocchio destro risp. sinistro
● pregressi
episodi di tunnel carpale bilaterale, risoltisi spontaneamente
● 1994
incidente stradale con conseguente commotio cerebri e plurime lesioni
escoriative
B. Incapacità
lavorativa
La paziente attualmente
risulta in incapacità lavorativa a seguito del recente intervento di gastric
banding e delle complicazioni associate (Toracalgie atipiche, incapacità ad
ingerire cibi passati, calo ponderale di 16 Kg in 4 settimane con importante
astenia...)
C. Domande
generali:
Lo stato di salute è
suscettibile a miglioramento
La capacità lavorativa non
può essere modificata mediante provvedimenti sanitari.
La capacità lavorativa non
può essere modificata da provvedimenti professionali
L'assicurata non
necessita di mezzi ausiliari
L'assicurata non deve
ricorrere a terzi per le attività ordinarie della vita
A mio avviso l'incapacità
lavorativa attuale è temporanea in quanto legata alla problematica del
sovrappeso, la situazione dovrebbe migliorare a medio termine. Per non
influenzare negativamente con un parere soggettivo la valutazione alla rendita,
ritengo indicato un accertamento supplementare.
D. Dati medici:
Trattamento dal dicembre
2000
Ultima consultazione
novembre 2002
Anamnesi riassunta nelle
diagnosi
La paziente lamenta
dolori diffusi al dorso, che esacerbano se esegue lavori di tipo pesante.
Lamenta inoltre
un'importante astenia legata al massiccio calo ponderale seguito all'intervento
di bendaggio gastrico dello scorso mese. Viene seguita regolarmente dal
chirurgo (Dr. __________) e dall'endocrinologo (Dr. __________). Una
valutazione da parte di un reumatologo potrebbe essere di aiuto per valutare se
i disturbi accusati sono o meno in relazione alla problematica ponderale.
Inoltre potrà essere di aiuto una valutazione da parte del Dr. __________."
(Doc. AI 19)
Agli atti
sono stati inoltre versati diversi certificati medici di diversi specialisti.
In data 17
luglio 2003 la dott. __________, medico del Servizio Medico Ragionale dell’AI
(SMR), ha stilato la seguente “Proposta medico”:
" A. 32enne di formazione segretaria d'albergo e in
possesso di un certificato di capacità d'esercente, inabile al lavoro per
malattia dapprima dal giugno 1998 al 31.1.2000 per uno stato depressivo
reattivo al decesso del marito ed una patologia polmonare descritta come
un'iperreattività bronchiale. Si è poi iscritta all'ufficio disoccupazione e
poi è rimasta di nuovo inabile a causa della gravidanza portata a termine il
24.11.2000. Da allora è da considerarsi casalinga,teoricamente perlomeno fino
al compimento del 3 anno di età della figlia.
Nel frattempo insorgono
diversi problemi di salute in particolare una sindrome diarroica che resterà di
origine indeterminata,una bronchite asmatica ed una sindrome lombovertebrale.
Infine nel settembre 2002
subisce un gastric banding per un'obesità patologica e da allora è di nuovo
inabile al Iavoro. Secondo il MC tale inabilità dovrebbe essere temporanea e
sarebbe essenzialmente legata all'astenia consecutiva alla massiccia perdita
ponderale.
Per quel che concerne il
primo periodo di IL, precedente la gravidanza, anche se la documentazione
medica non è molto esaustiva visto che tale IL è stata confermata anche dal
medico fiduciario della __________ va considerata giustificata.
Si tratta di valutare ora
la situazione dopo la gravidanza integrando anche la CL come casalinga.
Dall'ultimo rapporto del MC, del novembre 2002, si evidenzia che l'A. è ancora
inabile al lavoro, probabilmente in maniera temporanea.
Bisogna chiedere in primo
luogo al MC un aggiornamento sulla situazione medica dell'A, a 9 mesi
dall'ultimo rapporto, chiedendole pure se vi è stato un consulto reumatologico
e quale ne è stato l'esito. Infine si deve inviare un nostro questionario anche
al dr __________, endocrinologo a __________ che dovrebbe avere in cura tuttora
l'A.
In funzione di questi
dati si valuterà se le informazioni mediche ci permettono di definire la CL o
se un'ulteriore perizia, presso I'SMR o il SAM sarà necessaria. Sarà comunque
necessario valutare la CL come casalinga con un'inchiesta a domicilio Sarebbe
opportuno eseguirla dopo aver ricevuto informazioni mediche aggiornate ma penso
si possa già programmarla adesso per accelerare la procedura." (Doc. AI
27)
Con
lettera del 23 luglio 2003 RI 1 ha comunicato all’amministrazione:
" con la presente le comunico che non so se lei è già al
corrente tramite la mia dottoressa __________ di __________ dei problemi
subentrati dopo di salute.
Non essendoci più sentiti
dopo in merito e non avendo più avuto il tempo, essendo stata ricoverata in
clinica per diverso tempo, prendo l'occasione avendo ricevuto la sua lettera
per aggiornarla un po' se è possibile.
1. L'inizio di settembre del 2002 ho subito un
intervento chirurgico di bandiggastric, cioè l'anello allo stomaco che ho
voluto fare io per migliorare certi problemi di salute, cosi pensavo, per le
ginocchia respirazione, ecc.., ma subito constatai che avevo qualcosa che non
andava perché, non potevo neanche bere un bicchiere d'acqua, e avendo vomito
gelatinosa, mi recai subito alla clinica e ricoverarono dicendo che era tutto
normale, continuai cosi per 2 mesi affinché non stavo bene e con molta
sicurezza dissi al dottore che volevo un controllo specifico cosi il giorno
dopo feci il controllo e sorpresa ? FISTOLA ALLO STOMACO "Buco", da
lì operazione d'urgenza la sera, mi tolsero l'anello e mi cicatrizzarono la
fistola, il tutto con degenza di 1 mese con flebi senza ne bere ne mangiare,
CON PERDITA PESO DI 34 Kili.
2. Pensavo di avere finito invece all'inizio
dell'anno 2003 incominciai con febbre e stare male, mancanza di respiro mi
recai alla clinica "__________ dove è li che sono stata ospedalizzata
tutto il tempo", e dopo controlli constatarono che ebbi un'ACESSO
"infezione" ALLO STOMACO e anche li ricovero d'urgenza e intervento
chirurgico per toglierlo, dopo altre 2 settimane pensavo finalmente di aver veramente
finito, invece
3. All'ultimo giorno prima di uscire
incominciavo a avere problemi di respiro e febbre dopo un consulto medico
decidemmo di fare una radiografia e sorpresa ACQUA NEI POLMONI e via altro
intervento per toglierla e altro tempo in ospedale.
4. Ora sono di nuovo a casa mia ho ancora dei
problemi per mangiare perché mi si è ristretto l'esofago per via di tutto ciò,
va meglio grazie a delle pastiglie.
Per informazioni e
documentazione in merito a tutto ciò può chiederli alla mia dottoressa __________.
Gli altri problemi che
esistevano prima non so se li sa già anche quelli perché la domanda era stata
fatta per un'altra cosa, e mi dispiace ma non è colpa mia se poi è subentrato
tutto questo ma mi è parso giusto informarla di tutto per poi non avere
problemi dopo.
Le faccio pervenire.
anche le fotocopie delle visite, controlli, ospedalizzazione, da dei
specialisti per i problemi che dal maggio 2001 mi porto ancora a dietro, senza
alcun miglioramento ma questi problemi lei penso che è già al corrente, quelli
di diarrea liquida e crampi, e problemi alla schiena, vede allegati.
Nell'attesa di una sua
risposta le porgo cordiali saluti e mi scusi se le ho fatto perdere tempo ma mi
è sembrato giusto chiarire il tutto, grazie." (Doc. AI 29)
A tale scritto
l’interessata ha allegato numerosi rapporti medici, con particolare riferimento
ai problemi lamentati dall'inizio del 2002 a causa di una diarrea secretoria
intermittente.
L’UAI ha
quindi nuovamente interpellato la dott.ssa, la quale, in data 18 agosto 2003, dopo
aver visitato la paziente il 4 agosto 2003, poste le seguenti diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
" - nozioni di pregressa asma allergica, attualmente
asintomatica;
- stato da bendaggio gastrico per
adipositas permagna 3.9.2002, allontanamento del bendaggio causa migrazione
nello stomaco il 29. 11. 2002, interventi complicati da ascesso sotto
diaframmatici aspirato per via per cutanea il 2.1.2003;
- fistola gastro-gastrica
in via di risoluzione;
- trauma discorsivo del polso sin con
sospetta fessuras dell’osso navicolare e del processo stiloideo del radio
26.5.2003.”
ha
concluso per una capacità lavorativa completa, non ritenendo giustificata
l’assegnazione di alcuna rendita, le patologie accusate dalla paziente essendo
a suo avviso transitorie (doc. AI 30).
L’UAI ha
quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 30 settembre 2003,
con rapporto del 9 ottobre 2003 l’assistente sociale, rilevata la carenza delle
indicazioni mediche presenti all’inserto e, quindi, la necessità di un
ulteriore approfondimento medico prima di procedere alla valutazione, ha concluso
quanto segue:
" (...)
OSSERVAZIONI PERSONALI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE
➢ Se posso esprimere un'opinione di carattere
generale ritengo che gli impedimenti dell'assicurata in ambito domestico siano
minimi; e non per un'idea personale quanto per il fatto che non ha fornito
motivazioni valide alle proprie difficoltà. La documentazione poi non è di
alcun aiuto; la stessa curante esclude lapidariamente un'incapacità in ambito
domestico senza approfondire ulteriormente.
Considerate le perplessità della Dr.ssa __________ e quelle personali, e
dato nondimeno la coesistenza di più patologie sviluppatesi in anni diversi e
in un lungo lasso di tempo, preferisco sospendere temporaneamente il giudizio
in attesa che il medico SMR chiarisca gli aspetti ancora oscuri.
➢ Nel caso di una perizia SAM o di altra
vista medica, desidero che ci si esprima sulle difficoltà in ambito domestico,
non con la sola percentuale d'incapacità ma con l'approfondimento delle
limitazioni. In particolare:
● se le limitazioni di
natura fisica lamentate dall'assicurata sono credibili e coerenti con il quadro
diagnostico (difficoltà a flettere il busto, alzare pesi, uso della mano destra
e, recentemente, di quella sinistra)
● con quali modalità si
esprime il malessere psichico: l'assicurata lamenta infatti un difficile
rapporto con il cibo ma nessun problema nei contatti sociali." (Doc. AI
32, pag. 7)
Con scritto
del 27 novembre 2003 l’assicurata ha riferito di nuovi problemi di salute che
la interessavano e prodotto ulteriore documentazione medica (doc. AI 35).
L’amministrazione
ha quindi proceduto ad interpellare il dott. __________, nuovo medico curante di
RI 1, il quale nel suo rapporto del 1. marzo 2004, ha così descritto le
patologie di cui era affetta la paziente:
" (...)
A. Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Diarrea secretoria
intermittente 2001
Stati di cambiamento di
umore 10.2003
Dolori all'ipocondrio
sinistro di eziologia non chiara su probabile
frattura della
cartilagine costale ventrale basale 2002
Stato dopo Bending
gastrico 9.2002
Formazione di fistola
operata 11.2002
Ascesso, operato 1.2003
in seguito
embolie polmonari 1.2003
Dolori polso sinistro su
distorsione
previsto
prossimamente intervento chirurgico?
Sindrome vertebrale 17.10.2003
B. Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Steatosi epatica
Diverticolosi del
discendente-sigma
Esito da taglio cesareo 2000
Bronchite asmatica
allergica
Obesità
Sindrome emorroidale
Calcolosi renale sinistra 2002
Amenorrea secondaria da
circa 12 mesi" (Doc. AI 37)
Il sanitario
ha segnalato la necessità di un accertamento medico supplementare non essendo
chiarita l’eziologia dell’inabilità lavorativa invocata dall’interessata sin
dal aprile 2000.
Al fine di appurare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le
eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’UAI
ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
accertamento medico dell’Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Nella
corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004, i sanitari
del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e quella ulteriormente prodotta
dall’assicurata, e fatti esperire un consulto psichiatrico, ortopedico e
gastroenterologico (allegati alla perizia), oltre che esami di laboratorio e
radiologici, hanno concluso:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa
Diarrea cronica di
eziologia non chiara.
5.2 Diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome lombovertebrale
cronica di natura muscolare.
Valgismo delle ginocchia
bilateralmente importante con /su:
- patella
bipartita a sin..
Dolori all'articolazione
radioulnare distale sin. con/su:
- pregressa
distorsione (maggio 2003).
Adiposità con BMI di 39,5
circa con/su:
- pregresso gastric banding
(03.09.2002; tolto a causa di complicanze verso la fine del 2002).
Cefalea
(...)
Durante il soggiorno
presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti
la capacità lavorativa.
Patologia psichiatrica
L'A. è stata valutata dal
nostro consulente in psichiatria dr. __________, che trova una certa labilità
emotiva con un'affettività leggermente di tipo depressiva e un certo
rallentamento psicomotorio. Si nota un leggero stato d'ansia, accompagnato d'angoscia
e da un comportamento di tipo discontinuo.
L'A. presenta anche
somatizzazioni e disturbi neurovegetativi. Non ci sono criteri sufficienti per
poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica. Da punto di
vista strettamente psichiatrico, l'A. è abile al lavoro in misura completa. È
importante che l'A. possa recuperare la fiducia nei confronti dei medici e sua
autostima auspicabile che possa riprendere la sua attività lavorativa. La
prognosi dal punto di vista psichiatrico dipenderà dall'evoluzione dei suoi
problemi fisici.
Patologia ortopedica
L'A. e stata presentata
al nostro consulente dr. __________, facendo notare che i problemi ortopedici
non sono in primo piano e sono dovuti all'importante sovrappeso corporeo e
insufficienza muscolare. Consiglia misure kinisiterapiche assidue, attività di
movimento ragionevole e misure dietetiche ipocaloriche. Vi è un valgismo di una
certa importanza alle ginocchia, ma non vi sono indizi per un'evoluzione
artrosica. La funzione articolare e la stabilità delle ginocchia sono buone.
L'articolazione
radiocarpica sin. appare ancora dolente in maniera ribelle, ma gli elementi
chiaramente patologici, sono piuttosto scarsi. Consiglia un'ortesi notturna, ma
nessun intervento operatorio. Dal profilo strettamente ortopedico, l'A. è
totalmente abile al lavoro come segretaria d'albergo, esercente e casalinga.
Consiglia un lavoro non esclusivamente sedentario e che conceda un certo
movimento.
Sconsiglia il
sollevamento frequente e ripetuto di pesi oltre i 10 Kg. La prognosi dal
profilo ortopedico è buona. Si può ottenere un miglioramento con la riduzione
del peso corporeo, una kinesiterapia regolare e assidua.
Patologia
gastroenterologica
L'A. e stata presentata
al nostro consulente dr. __________ e fa notare che vi e una diarrea cronica di
origine non chiara, ma senza segni per affezione dell'ileo terminale del colon,
senza segni clinici per mal assorbimento e senza perdita di peso (il peso perso
dopo il gastric banding è stato ripreso nel corso di un anno e mezzo). Non vi
sono neppure segni per affezione dell'intestino tenue, segni infiammatori o
indizi per una malattia della tiroide. In diagnosi differenziale, entra in
linea di conto una diarrea d'origine funzionale. Il nostro consulente menziona
pure l'adiposità e il pregresso gastric banding complicato da fistola e da
ascesso. Fa notare che l'A. non ha più disfagia.
Dal profilo
gastroenterologico, valuta l'A. incapace al lavoro nella misura del 70%, benché
i disturbi siano di natura probabilmente funzionale. Pensa che i disturbi siano
migliorabili grazie a un seguito regolare da parte dei medici. Migliorati i
disturbi, la capacità lavorativa dovrebbe di nuovo aumentare fino ad arrivare
praticamente nella norma e per questo consiglia una revisione tra un anno.
Non vi sono altre
patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A.. Come già detto, un calo
ponderale sarebbe auspicabile sia a prevenzione delle malattie cardiovascolari,
sia per migliorare la deambulazione. Non vi sono sequele dei pregressi interventi
per sindrome del tunnel tarpale bilaterale (interventi eseguiti parecchi anni
orsono).
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. presenta una
capacità lavorativa del 30% come esercente e segretaria d'albergo.
8 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
In primo piano è la
patologia gastroenterologica con influsso sulla capacità lavorativa (l'A. è
disturbata dalla diarrea, che la costringe sovente a recarsi alla toilette e le
impedisce uno svolgimento regolare e proficuo dell'attività lavorativa).
Dunque, l'A. presenta una
capacità lavorativa del 30% come esercente e segretaria d'albergo. Possiamo
fare iniziare la sopraccitata capacità lavorativa nel corso del marzo 2002,
allorché gli atti menzionano la diarrea e si iniziano le varie indagini.
Successivamente non vi e più stata nessuna modificazione della capacità
lavorativa.
Se dovesse migliorare il
problema gastroenterologico (molto probabile secondo il nostro consulente dr. __________),
la capacità lavorativa potrebbe raggiungere il 100% nelle attività di esercente
e segretaria d'albergo.
9 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Al momento attuale, l'A.
presenta una capacità lavorativa del 30% anche in attività leggere. Se dovesse
migliorare il problema gastroenterologico, l'A. potrebbe raggiungere una
capacità lavorativa del 100% in questo tipo di attività (attività leggera senza
l'obbligo frequente di portare pesi/sollevare pesi al di sopra dei 10 Kg, con
la possibilità di alternare la posizione di lavoro).
Come casalinga, valutiamo
l'A. abile al lavoro nella misura del 50%. (l'A. può dosare l'attività in base
ai suoi disturbi gastroenterologici). (...)" (Doc. AI 42, pag. 12-14)
I periti hanno
infine consigliato di rivalutare il caso dopo un anno, dopo aver chiesto il
parere del medico curante e del gastroenterologo, visto che a loro avviso i
problemi legati alla diarrea – gli unici a loro avviso aventi carattere
invalidante - sarebbero molto probabilmente migliorati con progressivo recupero
della capacità lavorativa completa (doc. AI 42).
Alla luce di
questi accertamenti, l’UAI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di
procedere ad un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica.
Con rapporto
del 18 agosto 2004 l’assistente sociale ha segnalato delle limitazioni,
peraltro minime, unicamente nell’esecuzione delle pulizie dell’appartamento e
dell’effettuazione della spesa. Di conseguenza, ha stimato le limitazioni nelle
attività come casalinga complessivamente in 7,5%.
L’incaricata
ha esposto quanto segue nel suo rapporto all’UAI:
" (...)
q VALUTAZIONE INCHIESTA CASALINGA PRESO ATTO
DELLE CONCLUSIONI SAM
5. ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
percentuale
degli
impedimenti
0
percentuale
di
invalidità
0
L'assicurata non
lamenta impedimenti nell'organizzazione dell'impegno domestico, nè si ammettono
dal punto di vista medico.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
30
percentuale
degli
impedimenti
0
percentuale
di
invalidità
0
Non vi sono nella
valutazione SAM elementi che possano giustificare le dichiarazioni
dell'assicurata. Da una parte vi è da parte dei familiari e, della madre in
particolare che vive nella stessa economia domestica, il dovere di condividere
con l'assicurata le incombenze domestiche. L'attività culinaria poi, non è da
considerare pesante da un punto di vista ortopedico nè si giustifica, in ambito
psichiatrico, la delega completa dell'impegno nella misura dichiarata
dall'assicurata. Una percentuale d'incapacità, pertanto, non entra in linea di
conto.
5.3 Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15
percentuale
degli
impedimenti
30
percentuale
di
invalidità
4.5
Gli impedimenti
lamentati dall'assicurata sono giustificati solo parzialmente dalla perizia ortopedica,
che sconsiglia il sollevamento di carichi eccessivi (possibili nelle pulizie
stagionali).
Non vi sono elementi
medici, per contro, in grado di giustificare la delega dell'impegno
settimanale, soprattutto se comprende attività che possono essere distribuite
sull'arco della settimana (si può optare infatti per la pulizia di un locale
alla volta). È auspicata, parimenti, la collaborazione della madre e del
marito, che condividono la stessa economia domestica. Fatte queste osservazioni
propongo una percentuale non superiore al 30%, per le difficoltà nelle attività
stagionali e il minor rendimento.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10
percentuale
degli
impedimenti
30
percentuale
di
invalidità
3
Vale quanto detto
negli altri punti del rapporto: non vi sono elementi nella perizia psichiatrica
ed ortopedica che possano giustificare le dichiarazioni dell'assicurata. Il
fatto poi che l'assicurata possa sollevare sino a 10 Kg. rende possibili anche
gli acquisti alimentari per la famiglia; si tratta infatti di merci (ad
esclusione della bottiglieria) che possono essere distribuite su un maggior
numero di borse.
Vi è peraltro il
problema della diarrea che può, per contro, diventare limitante e per il quale
si giustifica una minima percentuale d'invalidità.
5.5 Bucato,
confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15
percentuale
degli
impedimenti
0
percentuale
di
invalidità
0
L'aiuto nella madre
nello stiro non è giustificato dal elementi medici e rientra pertanto in una
normale collaborazione. Anche i problemi alle mani, lamentati dalla signora,
non trovano adeguato riscontro nella documentazione medica, tanto che si può
immaginare un maggior impegno adottando una diversa organizzazione del lavoro
(distribuendo il carico, appunto)
5.6 Cura dei bambini
e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20
percentuale
degli
impedimenti
0
percentuale
di
invalidità
0
Come detto nel
precedente rapporto, non emergono elementi per un'incapacità nella cura dei
figli.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5
percentuale
degli
impedimenti
0
percentuale
di
invalidità
0
Un impegno
diversamente distribuito sull'arco del tempo consentirebbe all'assicurata di farsi
carico anche del taglio dell'erba, attività che può condividere, peraltro, con
i familiari. Non si ammette dunque alcuna percentuale d'incapacità.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100
%
percentuale
di invalidità
7.5
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della
sua invalidità, l'assicurato non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari, la madre.
6. GRADO
ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
(...)" Doc. AI 45)
L’assistente sociale
ha infine nuovamente sottolineato la dichiarata volontà dell’assicurata di
riprendere l’attività lavorativa, salute permettendo, dal settembre 2004
ragione per cui sino a quella data andava considerata solo in qualità di
casalinga (doc. AI 45).
L’UAI ha
quindi proceduto a sottoporre nuovamente il caso al medico del SMR, dott. __________,
il quale, nelle sue “Annotazioni” del 13 settembre 2004, si è così espresso:
" (...)
Riassunto
a.- periodo prima del 24.11.2000 (ossia prima
della nascita della figlia):
(salariata
al 100 %)
Operazione al
menisco ginocchio dx (1987) - alla rotula sin (1989)
Incidente stradale con commotio cerebri e plurimi lesioni escoriative
(1994)
Problemi gastroenterologici, crisi ipertensiva, ipertensione borderline,
cefalee,
Sospetto di
pneumopatia ostruttiva, problema psichico (1998)
Tonsillite cronica, tonsillectomia. Ipereattività bronchiale e lieve
stato depressivo reattivo
Abbisogna di sostegno psicologico e terapia medicamentosa (1999).
Richiesta di
prestazioni Al (07.04.2000)
Nascita di una bambina il 24.11.2000 tramite taglio cesareo. In seguito
amenorrea
IL 100 % dal
10.06. 1998 al 18.10.1999, per qualsiasi attività
dal
19.11. 1999 al 01.02.2000
dal
04.04. 2000 al 22.04.2000
MLD : inizio
giugno 1998.
b.- periodo dal 25.11.2000 (ossia dopo la nascita
della figlia) al 31.08.2004:
(casalinga al
100 %)
Steatosi epatica, diverticolosi del colon discendente (TAC addominale
(29.08.2001).
Ileite terminale afosa, importante anite e perianite. Lieve esofagite
erosiva e gastrite antrale (Dr.ssa __________ (22.10.2001)
Diarrea secretoria d'eziologia non chiara, sindrome emorroidale (Dr.ssa __________
15.01.2002).
Ricovero per chiarimenti problema diarrea. Nefrolitiasi. lkografia nella
norma.
Amenorrea : esami endocrinologici s.p. MRI Ipofisaria nella norma
(disendocrinia legata a eccesso ponderale) (Dr GL. __________ - 14.03.2002).
Sindrome
lombovertebrale acuta (16.03.2002).
Gastric bending per adipositas permagna (Dr. __________ - 03.09.2002)
Allontanamento del bendaggio causa migrazione nello stomaco
(29.11.2002).
Aspirazione per cutanea di ascesso sotto-diaframmatico (03.01.2003)
Trauma discorsivo del polso sin. con sospetta fessura dell'osso
navicolare del processo stiloideo del radio (26.05.2003)
Dr.ssa __________, psichiatra, è dell'avviso che le patologie siano
transitori,non comportano alcuna incapacità lavorativa prolungata. L'attuale
attività è ancora proponibile. Capacità lavorativa completa (18.08.2003).
Inchiesta economica: valutazione secondo art. 5 Lai ed in seguito mista
(50 % salariata e 50 % casalinga). Richiesta al medico di esprimersi sulle
difficoltà in ambito domestico,ma con l'approfondimento delle limitazioni
(09.10.2003).
Dr __________, elenca diagnosi senza ripercussione sulla capacità
lavorativa. Non sapeva che VA avesse fatto domanda di AI nel passato e che si
ritenesse inabile al lavoro già dal 07.04.2000. (01.03.2004).
Rapporto SMR Al (Dr __________ - 15.04.2004). La situazione generale non
sembra del tutto chiara per cui richiede perizia SAM (reumatologica,
psichiatrica, gastroenterologica ed eventualmente endocrinologia) con
valutazione dei periodi d'inabilità lavorativa giustificati e con
quantificazione d'inabilità lavorativa per mansioni specifiche
(sollevare/portare camminare, manipolare oggetti, restare seduta/in piedi di
continuo...).
Dr __________, comunica che VA è stata sottoposta a colonoscopia
risultata normale e a esami endocrinologici anche nella norma (19.05.2004).
c.- periodo dal
01.09.2004
(casalinga 50 % e
salariata 50 %)
Perizia SAM
(giugno 2004)
Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Diarrea
cronica di eziologia non chiara
Diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome
lombovertebrale cronica di natura muscolare
Valgismo
delle ginocchia bilateralmente importante con/su patella bipartita a sin.
Dolori
all'articolazione radioulnare distale sin. con/su pregressa distorsione
Adiposità
con BMI 39.5 con/su pregresso gastric banding (tolto a causa complicanze).
A 36enne, valutata dal
punto di vista Al come casalinga al 100 % dal 25.10. 2000, dopo la nascita di
una bambina ed invece come casalinga al 50 % e salariata al 50 % dal 01.09.2004
Come esercente e
segretaria d'albergo al 50 %, secondo la valutazione SAM, l'A presenta una
inabilità lavorativa del 70 % corrispondente ad un grado Al del 35 %, per via
di patologia gastroenterologico. L'A è disturbata dalla diarrea, che la
costringe sovente a recarsi alla toilette e le impedisce uno svolgimento
regolare e proficuo dell'attività lavorativa. Se dovesse migliorare il problema
gastroenterologico, FA potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 100 %
in attività leggere (senza obbligo frequente di portare pesi al di sopra dei 10
kg, con la possibilità di alternare la posizione di lavoro).
Come casalinga, secondo
l'inchiesta economica, le è stato riconosciuta una limitazione del 7.5 %
corrispondente ad un grado Al del 3.75 % (FA può dosare l'attività in base ai
suoi disturbi gastroenterologici). La patologia ortopedica non rappresenta una
limitazione importante nello svolgimento delle mansioni abituali di un'economia
domestica.
Si può fare iniziare la
sopraccitata capacità lavorativa nel corso del marzo 2002.
Si consiglia di
rivalutare il caso fra un anno, dopo aver chiesto il parere del medico curante
e del gastroenterologo curante (molto probabilmente la diarrea
migliorerà)." (Doc. AI 47)
Considerato
come l’assicurata avesse, in data 27 ottobre 2004, prodotto ulteriore
documentazione medica (doc. AI 49), in data 29 ottobre 2004 il dott. __________
del SMR si è ulteriormente espresso come segue:
" In data 28.10.2004, l'A ha mandato all'Ufficio Al
rapporti medici, che certificano patologie aggiuntive a quelle già note che
hanno giustificato l'assegnazione di una rendita Al (vedi le nostre annotazioni
del 13.09.2004).
L'11 e 12.08.2004, l'A è
stata degente presso il reparto di Urologia dell'__________ di __________ per
una sospetta colica renale sinistra (DD: diverticolite incipiente del sigma su
diverticolosi). Alla TAC addominale (12.08.2004) si poteva rilevare una piccola
formazione litiasica millimetrica al polo inferiore del rene di sinistra, senza
dilatazione delle cavità escretrici renali nè presenza di formazioni litiasiche
uretrali. Si notava inoltre una diverticolosi del sigma. Una TAC delle vie
urinarie di controllo (18.10.2004) confermava le diagnosi anteriori.
Questo piccolo evento
clinico intercorrente non modifica in niente la mia precedente valutazione. Si
tratta di un episodio unico non invalidante, che non influisce sulla capacità
lavorativa." (Doc. AI 50)
Sulla
base della documentazione agli atti, degli accertamenti effettuati, così come della
valutazione del medico del SMR, l’amministrazione, con decisione 11 marzo 2005,
ha attribuito una rendita intera alla richiedente per il periodo dal 1. giugno
1999 al 31 luglio 2000 e in seguito negato ogni prestazione, motivando il
provvedimento come segue:
" (...)
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialista
interdisciplinare avvenuta durante il mese di giungo del 2004 presso il
Servizio Accertamento Medico (SAM) di __________, così come dall'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata in
data 30.09.2003 dall'assistente sociale, risulta che il danno alla salute, di
cui lei è portatrice, le ha comportato una totale incapacità al lavoro e,
dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 100% dal mese di giugno del
1998 al mese di aprile del 2000. Questo periodo di inabilità lucrativa le apre
il diritto a prestazioni da parte dell'AI
Più esplicitamente, sino
al mese di novembre del 2000 lei è stata valutata totalmente salariata, con una
relativa incapacità al lavoro quantificabile nella misura del 100% dal mese di
giugno del 1998 come precedentemente asserito. Successivamente, da detto mese,
vista la nascita della sua primogenita, sino al 31.08.2004 (ossia sino al
momento in cui, come da lei stessa dichiarato, la piccola può andare all'asilo)
lei viene considerata totalmente casalinga e, dal 01.09.2004 ad ora, invece,
come da lei stessa asserito, si reputa che lei, se ne avesse avuto
l'opportunità e le facoltà, avesse ripreso il lavoro nella misura del 50% e,
conseguentemente, viene suddivisa la sua valutazione in 50% casalinga e 50%
salariata.
Ora, visto quanto
precede, per il periodo compreso tra il mese di novembre del 2000 ed il
31.08.2004, ed in considerazione dell'inchiesta a domicilio succitata, come
casalinga al 100% le viene riconosciuto un grado Al massimo pari al 7.5%.
In seguito, dal
01.09.2004 ad ora, vale lo schema seguente, da cui si rileva che il danno alla
salute, di cui lei è portatrice, le comporta globalmente, sia come casalinga
che come salariata un'incapacità al lavoro quantificabile nella misura massima
del 39%. Essendo quest'ultimo inferiore al 40% il diritto alla rendita AI non
esiste.
Considerandi
II calcolo di cui si è
detto sopra e tramite il quale siamo giunti al suddetto grado Al è riportato
qui di seguito.
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata 50% 70% 35%
casalinga 50%
7.
% 3.75%
Grado d'invalidità 39%
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione
quanto sopra esposto, dal 01.06.1999, ossia trascorso l'anno d'attesa
dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), sino al
31.07
, vale a dire per 3 mesi dall'avvenuto miglioramento (art. 88a cpv. 1
OAI) lei ha diritto alla rendita intera d'invalidità. In seguito non sussiste
nessun diritto alla rendita AI non raggiungendo il suo grado di invalidità la
percentuale minima richiesta dalla legge per poter erogare detta prestazione."
(Doc. AI 51)
2.10
Nell’opposizione
del 6 aprile 2005 RI 1 ha riesposto tutti i problemi alla salute che l’affliggevano
e sostanzialmente chiesto un riesame della decisione. L’interessata ha prodotto
ulteriore documentazione sanitaria (doc. AI 54, 55).
Per
quanto concerne la documentazione di data successiva alla decisione dell’amministrazione
dell’11 marzo 2005, la richiedente ha trasmesso una dichiarazione
all’attenzione dell’UAI datata 20 marzo 2005 del dott. __________, internista,
del seguente tenore:
" La Signora RI 1 è inabile al lavoro al 100%. Per quanto
mi risulta non è mai riuscita a riprendere il lavoro da quando è stata fatta
domanda d'invalidità.
Io conosco la paziente
dal 07.10.2003. Da allora ha sempre lamentato numerosissimi problemi di salute;
disturbi per i quali sono stati eseguiti innumerevoli accertamenti, come
dovrebbe anche risultare dai vostri atti.
In questo periodo le
condizioni di salute della paziente purtroppo non sono migliorate. Anzi vi è
stato un susseguirsi di nuovi disturbi in parte accompagnati da riacutizzazioni
di vecchie malattie. (...)"
(Doc. AI 55)
Dal canto
suo, il dott. __________, neurologo, interpellato dal medico curante
dell’assicurata per la valutazione di una cefalea, con scritto del 10 marzo
2005.
al dott. __________, riferisce dell’opportunità di eseguire una punzione
lombare al fine di chiarire l’eziologia delle cefalee lamentate dalla paziente.
Di conseguenza, con scritto del 23 marzo 2005 al dott. __________ dell’ORL, il
dott. __________ ha chiesto l’esecuzione di accertamenti specialistici intesi a
chiarire l’eziologia di una cefalea mista, con componente emicranica e cronico tensiva
(doc. AI 55b).
Visti gli
argomenti addotti con l’opposizione, l’amministrazione ha effettuato un riesame
del caso, come comunicato all’assicurata con scritto 14 aprile 2005 (doc. AI
56).
L’UAI ha
quindi interpellato il medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle sue
annotazioni del 2 maggio 2005 si è così espresso:
" (...)
Fino al mese di giugno
2004.
(data della perizia SAM) disponiamo di un riassunto esauriente
dell'anamnesi dell'Assicurata, basato su documenti medici, redatto da questo
sevizio di accertamento medico. In seguito, gli unici dati a disposizione sono
forniti dall'A. stessa. Non abbiamo ricevuto nessun altro dato oggettivo da
parte del medico curante né di qualsiasi altro specialista.
Nella sua lettera all'AI
del 20.03.2005, il MC certifica una IL del 100 %, senza specificare il motivo
preciso né la data dell'insorgenza di un eventuale peggioramento dello stato di
salute per giustificarlo. Il MC ci informa che "per quanto mi risulta non
è mai riuscita a riprendere il lavoro da quando è stata fatta domanda
d'invalidità". Piuttosto che produrre dati medici oggettivi, il MC cita
piuttosto le lamentele dell'A.
In conclusione,
l'opposizione non è motivata da dati medici oggettivi tale da giustificare una
modifica della decisione AI del 11.03.2005." (Doc. AI 59)
In data 14
maggio 2005 l’assicurata ha informato l’amministrazione di un suo ricovero
previsto per il 17 maggio seguente per procedere ad alcuni accertamenti e un
altro, il 27 giugno 2005, per essere sottoposta ad un intervento al polso
sinistro (doc. AI 60). Nell’allegato rapporto del dott. __________ al dott. __________
del 28 aprile 2005, il neurologo, in punto al problema delle cefalee, si
esprime come segue:
" (...)
Per quanto concerne le
cefalee, il calendario di crisi ha evidenziato una cefalea quotidiana, con
esacerbazione serale, senza alcun beneficio nei differenti trattamenti proposti,
compatibile con una cefalea cronico tensiva essenziale.
(...)
Gli approfondimenti
neurologici non hanno evidenziato, sul piano clinico, alterazioni particolari,
l'esame del liquido cerebrospinale è risultato normale, all'esame di
laboratorio quale unico reperto incerto da sottoporre ad ulteriore verifica,
abbiamo una lieve elevazione dell'acido lattico plasmatico a 2.0 mmo1/1.
Consiglio ulteriori
verifiche a distanza per una ev. conferma.
(...)
In considerazione del
particolare contesto, come discusso, sarei dell'avviso di considerare un
ricovero stazionario per approfondimento, rivalutazione per ev. esami genetici
e bioptici, così come una presa a carico multi-disciplinare, tanto
internistica (compreso il disturbo del tratto gastrointestinale) quanto della
una presa a carico psicosociale di lungo corso, ricercando poi una strategia di
cura per il controllo della sintomatologia algica." (Doc. AI 60B)
Risottopostogli
il caso, il dott. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 8 giugno 2005
ha affermato:
" Nuovamente l'A ha prodotto ulteriore documentazione
medica, affermando un peggioramento del suo stato di salute, allegando un
rapporto medico neurologico del Dr __________, indirizzato al Dr __________
(28.04.2005).
Nelle conclusioni del suo
scritto, lo specialista attesta che gli approfondimenti neurologici non hanno
evidenziato, sul piano clinico, alterazioni particolari, l'esame del liquido
cerebrospinale è risultato normale. Come unico reperto incerto, da sottoporre
ad ulteriore verifica, vi è una lieve elevazione dell'acido lattico plasmatico.
Il neurologo consiglia un ricovero stazionario per approfondimento e
rivalutazione ed una presa a carico multidisciplinare. Questo scritto non
apporta dunque elementi clinici nuovi tali da modificare la nostra precedente
valutazione.
Nella sua lettera all'UAI
del 14.05.2005, l'A comunica un prossimo ricovero presso l'__________ il
17.05.2005
per ulteriori accertamenti. Viene segnalato inoltre un intervento
chirurgico al polso sinistro, programmato per il 27.06.2005. Tra il periodo
operatorio e la consecutiva riabilitazione, bisogna prendere in considerazione
una IL tra 2/3 mesi, ciò che non rappresenta un fattore invalidante.
Confermo dunque quanto
affermato nella mia relazione anteriore." (Doc. AI 63)
Con la
decisione su opposizione del 10 giugno 2005, l’amministrazione ha osservato che
l’aggiornamento degli atti medici all’incarto non aveva permesso di mettere in
luce elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto a
quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. In particolare
secondo l’amministrazione non erano state evidenziate in fase di opposizione
modifiche o peggioramenti dello stato di salute tali da inficiare o sovvertire
le precedenti risultanze. Con riferimento al certificato del dott. __________
del 20 marzo 2005 va rilevato che lo stesso attestava un’inabilità lavorativa
completa senza tuttavia giustificarla con dati clinici oggettivi e senza
indicare l’eventuale momento dell’insorgenza del peggioramento dello stato di
salute. Quanto allo scritto del dott. __________, lo stesso non documentava, a
mente dell’UAI, alterazioni particolari né ulteriori elementi atti a modificare
la precedente valutazione. Né infine l’intervento al polso sinistro programmato
per il 27 giugno 2005 rappresentava un fattore invalidante considerata la
susseguente inabilità lavorativa stimata in 2/3 mesi (doc. AI 64; cfr. consid.
1.
)).
2.11
Con il
presente ricorso RI 1 ribadisce la richiesta di prestazioni allegando uno scritto
del 3 maggio 2005 del dott. __________ al Reparto di medicina dell’__________
nel quale lo specialista, elencati i vari problemi di salute lamentati dalla
paziente, sollecita ulteriori accertamenti (I, doc. C). Nel suo rapporto del 18
ottobre 2005 il dott. __________, nuovo medico curante della ricorrente, ha
chiesto un riesame della pratica della sua paziente ritenendo la stessa inabile
in misura completa dal mese di agosto del 2000 (XII).
2.12
Ora, innanzitutto
a mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della
ricorrente, data dall’UAI, quale salariata sino al mese di novembre 2000
(nascita della figlia), quale casalinga in seguito e sino al settembre 2004 e successivamente
come casalinga al 50% e salariata per il restante 50%. È infatti da ritenere -
come indicato in corso di procedura amministrativa dall’assicurata stessa la
prima volta in data 5 novembre 2002, su richiesta esplicita dell’UAI (doc. AI
16.
e 17), e quindi ancora in occasione dell’inchiesta esperita al suo domicilio
il 30 settembre 2003 (doc. AI 32) -, che se non fosse subentrato il pregiudizio
alla salute, dopo l’inizio dell’asilo della figlia (nel settembre 2004), essa avrebbe
ripreso a lavorare a tempo parziale. Del resto già è stato osservato che detta
ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso della
procedura amministrativa (cfr. consid. 2.8).
Quanto
all’osservazione, formulata dall’assicurata per la prima volta in occasione del
ricorso presentato al TCA il 15 giugno 2005 (I), per la quale in assenza dei
problemi alla salute lavorerebbe al 100% essendo in grado di collocare la
bambina presso persone di fiducia o asili nido, la stessa nulla può mutare alle
considerazioni che precedono. In effetti, tale osservazione risulta, a questo stadio
della procedura, poco credibile giacché in aperto contrasto con le ripetute
dichiarazioni rese dall’interessata in precedenza per le quali appunto dopo
l’inizio dell’asilo della figlia essa avrebbe ripreso a lavorare solo a tempo
parziale.
2.13
2.13.1
Per quanto
riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI 1 è
affetta da numerose patologie quali in particolare diarrea cronica, sindrome
lombovertebrale cronica, valgismo delle ginocchia, dolori all’articolazione
radioulnare distale, adiposità, amenorrea e cefalea, affezioni per le quali è stata
ed è in cura presso numerosi specialisti. Alla luce della molteplicità delle
diagnosi e, quindi, della complessità del caso e, in parte, della mancata
concordanza tra i diversi attestati medici agli atti (per la dott. __________,
nel referto del 18 agosto 2003, l’assicurata non presentava alcuna incapacità
lavorativa; il dott. __________ invece, nell’attestato del 1. marzo 2004, attestava
un’inabilità totale; cfr. doc. AI 30 e 37), l’UAI ha fatto esperire una perizia
multidisciplinare dai medici del SAM (cfr. per esteso sopra, consid. 2.9).
Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica sottoposta dall’UAI e
dalla paziente stessa, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno
sottoposto la richiedente a diversi esami di laboratorio e radiologici nonché a
un consulto psichiatrico, uno ortopedico e uno gastroenterologico (cfr. doc. AI
42.
e in esteso consid. 2.9).
Quanto alla
valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, pur rilevando nella
paziente una certa labilità emotiva con affettività leggermente depressiva, ha escluso
una vera e propria patologia psichiatrica ritenendo l’interessata dal punto di
vista psichiatrico abile al lavoro in misura completa.
Dal lato ortopedico,
il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto al
SAM del 29 giugno 2004, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica
di natura muscolare e insufficienza muscolare cronica, stato dopo sindrome del
canale carpale, valgismo delle ginocchia e esiti da distorsione
dell’articolazione radioulnare distale sinistra, ha concluso che per motivi
ortopedici non era rilevabile un’incapacità degna di rilievo e persistente né
per quanto riferito all’attività lavorativa precedentemente esercitata di
segretaria d'albergo o esercente né con riferimento all’attività di casalinga. A
mente dello specialista inoltre la prognosi era buona, facendo notare che si
poteva ottenere un miglioramento con la riduzione del peso corporeo, i problemi
ortopedici essendo dovuti all’importante soprappeso corporeo e
all’insufficienza muscolare.
Quanto al
consulto gastroenterologico, nel suo referto del 3 giugno 2004, il dott. __________,
specialista in gastroenterologia, ha diagnosticato una diarrea cronica di
origine non chiara, senza segni per affezione dell’ileo terminale del colon,
senza segni clinici per mal assorbimento o per affezione all’intestino tenue,
segni infiammatori o una malattia alla tiroide, senza perdita di peso. Nella
diagnosi differenziale lo specialista reputa entrante in linea di conto una
diarrea di origine funzionale. In conclusione lo specialista, rilevato come la
paziente presenti al momento molti disturbi, benché parte di essi siano di
natura probabilmente funzionale, ha ritenuto l’interessata limitata nella sua
capacità lavorativa nella misura del 70%. Per il dott. __________ comunque i
disturbi erano gradatamente migliorabili sino al riacquisto della completa capacità
lavorativa.
Alla luce di
questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come unica
diagnosi invalidante la diarrea cronica, di eziologia non chiara, ritenendo
l’assicurata capace al lavoro nella sua attività lavorativa come esercente e
segretaria d’albergo (o in attività leggere senza l’obbligo frequente di
portare pesi superiori ai 10 Kg) nella misura del 30% a far tempo dal marzo
2002, momento in cui gli atti documentano l’insorgenza del problema della
diarrea. Tale limitazione è da ricondurre al fatto che RI 1 è molto disturbata
dalla diarrea che la costringe a recarsi sovente alla toilette impedendole uno
svolgimento regolare e proficuo dell’attività lavorativa. Se, come probabile,
tale problema gastroenterologico dovesse migliorare, la capacità lavorativa
potrebbe diventare nuovamente completa. Con riferimento alle mansioni di
casalinga, la peritanda è stata ritenuta abile nella misura del 50%, osservato
come l’interessata può dosare l’attività in base ai suoi disturbi.
Gli approfondimenti
eseguiti in fase di opposizione hanno confermato sostanzialmente la stessa
situazione rilevata peritalmente dal SAM, considerato come gli accertamenti
esperiti ai fini di chiarire l’eziologia della cefalea lamentata
dall’interessata non abbiano potuto evidenziare alterazioni particolari o patologie
di rilievo (doc. AI 55, 55b, 60b).
2.13.2
Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123;
STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,
Rechtsprechung, p. 111).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.13.3
Ora, per
quanto concerne l’aspetto fisico, questo TCA non intravede ragioni che
impediscano di fare proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM
incaricati dall’AI.
Dalla
documentazione medica agli atti emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice
di diverse affezioni, ha presentato un’incapacità lavorativa, imputabile
essenzialmente alla problematica della diarrea, in qualità di segretaria
d’albergo e gerente inizialmente completa e in seguito del 70%, come attestato
dal Dr. __________ nella perizia gastroenterologica 3 giugno 2004, cui va
senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati
parametri giurisprudenziali.
Sulla
base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato
inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurata presenta una residua capacità
lavorativa del 30% in attività leggere sedentarie, quale ad esempio quella di
segretaria. Con riferimento al citato obbligo che incombe ad ogni assicurato di
cercare di limitare il danno, non si può non evidenziare come nella fattispecie
concreta i periti interpellati hanno più volte evidenziato la necessità per la
ricorrente di intraprendere il necessario al fine di diminuire il proprio peso
corporeo in quanto la grave obesità che l’affligge è all’origine di numerosi
dei suoi disturbi.
2.13.4
D’altra parte,
nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di
salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata sono
state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare sono
state approfondite sia la tematica relativa alla diarrea cronica che affligge
l’assicurata e che compromette le sue condizioni di vita, specie quando è
lontana dal suo domicilio, sia quella riguardante le ripercussioni psichiche
delle patologie di cui è affetta, così come anche, infine, quella attinente ai
disturbi ortopedici. Per quel che concerne invece la cefalea, questo problema è
stato segnalato successivamente all’effettuazione della perizia del SAM dal suo
medico curante. In ogni modo gli accertamenti fatti esperire dal dott. __________
non hanno potuto evidenziare alterazioni particolari e pertinentemente il
medico dell’UAI ha concluso che tale disturbo, di origine non chiara ma
sicuramente non legato ad una patologia grave, non era tale da influire in
maniera sostanziale sul complesso patologico accertato dai medici del SAM (doc.
AI 55, 55b, 60b).
2.14
2.14.1
Per quel che
concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’UAI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica: nel rapporto datato 18 agosto 2004, allestito
alla luce degli approfonditi accertamenti medici effettuati per il tramite del
SAM, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 7,5%
(cfr. doc. AI 45).
2.14.2
Come è già
stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve
tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua
residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122.
prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di
altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi,
cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre attività (p. es.
aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate
la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.
3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello
svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno
sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto
dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza
non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo
di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il
calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando
l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69
Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr
für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines
entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von
Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere
der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten
Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von
zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die
Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert,
besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten
Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur
Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es,
wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht
gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung
zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der
gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen
Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo
ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,
solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161
consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990
nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003
nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
Va detto che
nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,
secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in
contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’UAI ha
fatto esperire la perizia multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per
stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.
2.14.3
Come detto, l'UAI
ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica. Nel suo primo rapporto del 30
luglio 2003 l’assistente sociale aveva ritenuto di non poter giungere a delle valide
conclusioni a motivo della carenza delle indicazioni mediche all’inserto, pur
facendo rilevare che le limitazioni lamentate dall’assicurata apparivano poco giustificate.
Di
conseguenza, anche per questo motivo, l’UAI ha ritenuto indispensabile
procedere ad una valutazione specialistica approfondita presso il SAM (doc. AI
32.
e 38).
Esperita
la perizia del SAM, il 15 luglio 2004, l’assistente sociale “preso atto delle
conclusioni SAM”, ha allestito un nuovo rapporto il 18 agosto 2004 (cfr. doc.
AI 45). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio
dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni dei medici
del SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,
l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 7,5%
(cfr. in esteso sopra al consid. 2.9). Va detto che in sede di valutazione dei
singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti la responsabile ha ritenuto in
parte non giustificate da elementi medici le dichiarazioni di RI 1 in merito a
presunte limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, come quella
relativa all’alimentazione, alle pulizie, alla spesa e al bucato.
In
particolare, le difficoltà addotte dall’assicurata erano essenzialmente riferite
ai problemi ortopedici lamentati, problemi che tuttavia, secondo il perito
dott. __________, non erano tali da limitarla nell’esecuzione dei lavori
casalinghi consueti, ad eccezione tutt’al più del sollevamento di pesi
superiori ai 10 Kg (referto del 19 giugno 2004, doc. AI 42; cfr. sopra consid.
2.9
e 2.13.1).
Non da
ultimo considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione né
d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento
riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va
prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente
valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica. Non sono quindi ravvisabili elementi che
consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata
dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle
circostanze ed ai riscontri concreti.
2.14.4
Con
riferimento all’apparente discrepanza tra la valutazione percentuale dell'incapacità
dell'assicurata a svolgere le mansioni domestiche espressa dall'assistente
sociale (7,5%) e quella indicata nelle conclusioni della perizia del SAM (50%),
va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di
assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola
prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento
dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato
(sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8
novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5; cfr.
anche sopra, consid. 2.14.2).
In concreto,
già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, gli specialisti interpellati
hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.13.3 e 2.13.4).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica (cfr. consid. 2.14.1), nei casi come
quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei
ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla
prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159
cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che
in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali
d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior
impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale
collaborazione del marito (a casa perchè disoccupato) e della madre della
ricorrente e che risultano per altro giustificate anche alla luce delle
suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Ora, la
differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga indicata
dai periti del SAM e quella evidenziata dall'assistente sociale, risiede nel
fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole di lavoro effettivamente
necessaria in concreto per le varie funzioni. L’assistente sociale ha per
contro una formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono
le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione
l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla; inoltre il medico non
considera che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che
comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; infine,
il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle
varie funzioni dipendenti dallo stesso.
L'inchiesta
economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che,
concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità
lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici: in concreto, ad esempio,
per quanto riguarda la pulizia pesante, la spesa e il bucato l’assistente
sociale ha ritenuto che le limitazioni addotte dall’assicurata non fossero
giustificate, alla luce dei riscontri medici, tenendo conto anche della
composizione della famiglia, consigliando piuttosto una diversa organizzazione
del lavoro.
Va detto altresì che nella fattispecie
l’inabilità del 50% riconosciuta dai periti del SAM nella perizia del 15 luglio
2004.
(doc. AI 42) è a loro avviso da ricondurre esclusivamente al problema
della diarrea. Per contro, in sede di inchiesta al domicilio, la ricorrente ha
imputato le addotte limitazioni nell’eseguire talune faccende domestiche non
alla diarrea, bensì a problemi di natura psichiatrica (vedi cucina) e/o
ortopedica (vedi pulizie, spesa e stiro) – relativamente ai quali, va ricordato
ancora, i medici del SAM e gli specialisti da loro interpellati hanno escluso
ogni limitazione della capacità lavorativa dell’interessata (doc. AI 42; cfr.
sopra consid. 2.9 e 2.13).
Se ne deve dedurre che nella pratica gestione
dell’economia domestica l'assicurata ha trovato delle valide alternative alle
difficoltà risultanti dal problema gastroenterologico che la affligge tanto da
non avvertire limitazioni di rilievo.
Sia detto infine che l’assistente sociale ha
comunque tenuto adeguatamente conto delle risultanze mediche attribuendo una
percentuale di inabilità riferita all’esecuzione della spesa in quanto il
problema della diarrea può diventare, per tale incombenza, effettivamente
limitante.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e
tenuto conto di tutte le circostanze concrete, ne consegue che questo TCA non
può che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento delle
mansioni casalinghe stabilito dall’UAI sulla base dell’accertamento domiciliare
operato dall'assistente sociale (7,5%), non essendoci sulla base delle
risultanze dei medici del SAM nessun motivo medico per mettere in discussione
la scelta dell’UAI di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta
economica per casalinghe al domicilio della ricorrente.
2.15
Alla luce di
quanto precede la decisione dell’UAI va confermata.
In
effetti, in base alla documentazione agli atti risulta che nel periodo dal
giugno 1998 all’aprile del 2000 – periodo in cui l’interessata era da reputare
totalmente salariata – alla ricorrente era attribuibile una inabilità lavorativa
completa. Corretta quindi l’assegnazione di una rendita intera dal 1. giugno
1999.
( vale a dire trascorso l’anno d’attesa dall’insorgenza del danno alla
salute giusta l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2000, ossia tre mesi
dopo l’avvenuto miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata (art.
88a OAI). Da notare che nella domanda di prestazioni del 10 aprile 2000 la
richiedente stessa ha dichiarato di essere nuovamente abile al lavoro in misura
completa dal gennaio 2000.
Dal 25
novembre 2000 (nascita della figlia) e sino alla fine di agosto 2004 (inizio
asilo della bambina), momento quest’ultimo che l’assicurata aveva indicato come
la data in cui avrebbe ricominciato a lavorare a tempo parziale (salute
permettendo), la ricorrente va invece correttamente ritenuta casalinga con un
conseguente grado d’inabilità, stabilito dall’assistente sociale, del 7,5% a
far tempo dall’inizio del 2002, vale a dire col manifestarsi del problema della
diarrea. Da qui il diniego delle prestazioni.
Infine,
per quanto concerne il periodo successivo al mese di settembre 2004,
l’assicurata va ritenuta salariata al 50% e casalinga al 50%. In questo periodo
la limitazione nell’attività lavorativa quantificata dai periti è del 70% (pari
ad un grado d’invalidità parziale del 35%), quella nell’espletamento delle
faccende domestiche del 7,5% (pari ad un grado d’invalidità parziale del 3,75%).
A ragione quindi l’UAI, in applicazione del metodo misto, ha concluso per una
grado d’invalidità complessivo del 39% che non attinge la soglia minima
percentuale per poter ottenere l’erogazione di una rendita.
Il
provvedimento querelato va quindi confermato.
2.16
Di fronte al
TCA la ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un intervento
chirurgico al polso sinistro, avvenuto il 6 settembre 2005 (cfr. VIII e certificato
del dott. __________ del 9 settembre 2005, doc. D3).
Al riguardo, nelle sue osservazioni del 22 settembre 2005, riferite ad una nota
dell’8 giugno 2005 del dott. __________, responsabile del SMR (doc. AI 63), l’UAI
ha rilevato:
" Con riferimento allo scritto 12 settembre 2005 prodotto
dalla ricorrente con i relativi annessi, riferiamo di non avere al momento
particolari osservazioni da presentare, rinviando per quanto concerne le
constatazioni mediche a quanto già indicato agli atti (cfr. annotazione medica
del Servizio Medico Regionale dell'AI dell'08.06.2005, nel quale viene
indicato, per l'intervento chirurgico al polso, una inabilità lavorativa di 2/3
mesi, ribadito anche nel doc. D2 dal Dr. __________, non rappresentante quindi
un fattore invalidante).” (X)
Orbene,
ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre
tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre
mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa - in concreto il 10 giugno 2005 -, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti dell’intervento al polso sinistro del 6 settembre
2005.
sulla capacità lavorativa non possono in casu essere presi in
considerazione, osservato peraltro come in ogni modo il dott. __________ abbia
valutato la conseguente incapacità lavorativa della durata di “sole” presumibili
6.
settimane e comunque di natura transitoria (doc. D2).
Va
ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche
tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6
settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I
87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid.
4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In
casu, il certificato medico in discussione non è
sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in merito
all’eventuale natura invalidante - successivamente al mese di giugno 2005 (data
d'emanazione del querelato provvedimento) - dei problemi accusati al braccio
sinistro. In particolare dalla documentazione agli atti non è possibile dedurre
qualcosa in merito al decorso postoperatorio. V’è comunque da presumere che la
conseguente inabilità sia stata di natura transitoria come previsto dallo
specialista (doc. AI 63).
Non si
può del resto tralasciare di rammentare che spetta alla ricorrente inoltrare
semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché
completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi
somatici che potrebbero influire sul grado di inabilità.
Né del resto
il referto medico del dott. __________ del 3 maggio 2005 prodotto
dall’assicurata con il ricorso (I, doc. C) indica ulteriori limitazioni tali da
poter mettere in dubbio le conclusioni del SAM, ma si limita a postulare un
ricovero della paziente per accertamenti.
Quanto infine
all’esposto inoltrato al TCA in data 18 ottobre 2005 dal dott. __________,
medico curante della ricorrente dal 1. luglio 2005, lo stesso non può
modificare le suesposte conclusioni. Per quanto segnatamente attiene alle
critiche formulate agli accertamenti esperiti dall’UAI, in proposito basti in
questa sede ribadire quanto detto sopra e, quindi, che questa Corte reputa che
la fattispecie sia stata oggetto di sufficiente e approfondito esame medico, in
particolare mediante la perizia del SAM del 15 luglio 2004 (doc. AI 42 e
consid. 2.13.3. e 2.13.4).
A torto
inoltre il medico curante della ricorrente osserva che l’UAI non avrebbe
considerato i rilievi del dott. __________ espressi nello scritto all’UAI del
20.
marzo 2005 (doc. AI 55). Dagli atti si evince per contro che tale
certificato sia stato vagliato dal medico del SMR, il quale, nelle sue
annotazioni del 2 maggio 2005 ha fatto rilevare che le affermazioni del dott. __________
non fossero suffragate da alcuna specificazione e/o dato medico concreto (doc.
AI 59; cfr. consid. 2.10). Del resto anche la decisione su opposizione del 10
giugno 2005 riferisce di tali lacune ravvisabili nel certificato del medico
curante.
2.17
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
Viste le quote
parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione per il periodo successivo al
settembre 2004, rimaste incontestate dall’assicurata, il grado d’invalidità
globale fissato dall’UAI al 39% (70 x 50% + 7.5 x 50%) in applicazione del
metodo misto, va confermato.
Si ricorda
tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite,
la quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
consid. 2.16 e DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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