32.2005.98
richiesta di rendita negata sulla base di una perizia SAM il valore porbatorio é stato confermato dal TCA
27 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.98
Data decisione, Autorità:
27.01.2006, TCA
Titolo:
richiesta di rendita negata sulla base di una perizia SAM il valore porbatorio é stato confermato dal TCA
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.98
rg
Lugano
27 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto
e in diritto
che - con
domanda 17 settembre 2002 RI 1, classe 1962, ausiliario di manutenzione, ha
chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI, segnatamente di una rendita
d’invalidità;
- esperita
l’istruttoria, nel cui ambito è stato ordinato al SAM l’allestimento una
perizia pluridisciplinare, per decisione 13 settembre 2004, confermata con decisione
su opposizione 7 giugno 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1.
ottobre 2002 e a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 63%) a
far tempo dal 1. aprile 2004;
-
con il ricorso in oggetto l’assicurato chiede, previo annullamento della decisione
7 giugno 2005, che l’Ufficio AI abbia a procedere ad una rivalutazione della
sua situazione medica. Egli rimprovera in sostanza all’amministrazione di non
aver approfonditamente valutato la fattispecie dal profilo medico, in
particolare di non aver dato seguito ad ulteriori accertamenti che, a mente
sua, si sarebbero resi necessari sulla scorta della valutazioni espresse dal
Servizio cantonale di neurologia;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e
la conferma del querelato provvedimento;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%);
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
Considerandi
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF
128.
V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543);
- perché un rapporto medico abbia valore
probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità è determinante che esso valuti
ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni in merito all’incapacità lavorativa devono inoltre
essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 e riferimenti; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M. [I
162/01]). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294ss, il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto
deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre
2001.
nella causa A., inc. 32.1999.124);
-
in concreto, lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti risultano
essere state esaminate e valutate, conformemente alla succitata giurisprudenza,
in maniera completa ed approfondita da parte dei periti del SAM, i quali -
sulla scorta anche di due consulti esterni specialistici (psichiatrico e
reumatologico) - tenuto conto dei disturbi aventi incidenza invalidante, hanno
concluso per una incapacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate,
dovuta soprattutto agli aspetti psicopatologici;
- la
tesi ricorsuale - secondo cui, alla luce delle valutazioni a suo tempo rese dai
responsabili del Servizio Cantonale di Neurologia, l’amministrazione avrebbe
dovuto procedere a più approfondite indagine di natura neurologica, in particolare
in relazione alla sindrome delle gambe irrequiete - non merita tutela.
Relativamente
agli accertamenti effettuati nel corso del 2002, va anzitutto osservato che i
medici del citato servizio hanno evidenziato in un primo momento una “diagnosi
di possibile polineuropatia periferica”, rilevando che “anamnesticamente
rimane la possibilità di una sindrome delle gambe irrequiete” e che “nell’ottica
di una sindrome delle gambe impazienti abbiamo prescritto al paziente del
Sifrol, ritenuto dal paziente inefficace e rapidamente arrestato” (rapporto
medico 19 novembre 2002, sub doc. AI 19); in un successivo rapporto gli
specialisti hanno dichiarato che “interpretando i disturbi nell’ambito di
una sindrome di restless-legs sono state escluse le cause di una forma secondaria
con distireosi, deficit delle vitamine, carenza di ferro o polineuropatia”,
che “dopo…approfondimento anamnestico dei disturbi a carico degli arti
inferiori, confermiamo la nostra prima impressione di sindrome di restless-legs
probabilmente accentuata nell’ambito dello stato depressivo attuale” e di
aver quindi “effettuato una registrazione dell’attività motoria nel sonno a
domicilio mediante Actigrafo alla ricerca dei movimenti periodici degli arti
che sono presenti in ¾ di pazienti affetti da questa patologia” e che “la
registrazione non ha evidenziato attività motoria abnorme nel sonno”,
indicando inoltre, dal profilo terapeutico, la necessità di continuare con la
terapia farmacologia (rapporto medico 2 aprile 2003, sub. doc. AI 19); nell’ultimo
rapporto all’Ufficio AI datato 7 aprile 2003, il responsabile del servizio ha comunque
osservato come la valutazione dell’incapacità lavorativa concerna in sostanza la
problematica reumatologico-ortopedica e quella psichiatrica e interessi solo
marginalmente gli aspetti neurologici (doc. AI 19). Sulla base di quest’ultimo
rilievo, rettamente l’amministrazione ha quindi proceduto ad un esame peritale pluridisciplinare,
nel quale sono state approfonditamente e compiutamente indagate nel loro
insieme la componente reumatologica e quella psichiatrica e quindi valutata l’incidenza
delle stesse sulla capacità al lavoro dell’assicurato;
-
alla luce delle considerazioni che precedono, all’operato dell’Ufficio AI,
che, per quanto riguarda la valutazione medica della capacità al lavoro, ha
fondato il proprio giudizio sulle valutazioni peritali SAM, non può che essere
prestata adesione;
- ne consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato
provvedimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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