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Decisione

32.2005.98

richiesta di rendita negata sulla base di una perizia SAM il valore porbatorio é stato confermato dal TCA

27 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.98

Data decisione, Autorità:

27.01.2006, TCA

Titolo:

richiesta di rendita negata sulla base di una perizia SAM il valore porbatorio é stato confermato dal TCA

PERIZIA

art. 4 LAI

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.98

rg

Lugano

27 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 giugno

2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto

e in diritto

che - con

domanda 17 settembre 2002 RI 1, classe 1962, ausiliario di manutenzione, ha

chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI, segnatamente di una rendita

d’invalidità;

- esperita

l’istruttoria, nel cui ambito è stato ordinato al SAM l’allestimento una

perizia pluridisciplinare, per decisione 13 settembre 2004, confermata con decisione

su opposizione 7 giugno 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1.

ottobre 2002 e a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 63%) a

far tempo dal 1. aprile 2004;

-

con il ricorso in oggetto l’assicurato chiede, previo annullamento della decisione

7 giugno 2005, che l’Ufficio AI abbia a procedere ad una rivalutazione della

sua situazione medica. Egli rimprovera in sostanza all’amministrazione di non

aver approfonditamente valutato la fattispecie dal profilo medico, in

particolare di non aver dato seguito ad ulteriori accertamenti che, a mente

sua, si sarebbero resi necessari sulla scorta della valutazioni espresse dal

Servizio cantonale di neurologia;

-

con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e

la conferma del querelato provvedimento;

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con

gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno

presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31

dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono

invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%

o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore

in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%);

- ai

sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

Considerandi

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e

il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF

128.

V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p.

182, 1990 p. 543);

- perché un rapporto medico abbia valore

probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità è determinante che esso valuti

ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni in merito all’incapacità lavorativa devono inoltre

essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 e riferimenti; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M. [I

162/01]). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294ss, il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss), in cui questo

autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto

deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto un

rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre

2001.

nella causa A., inc. 32.1999.124);

-

in concreto, lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti risultano

essere state esaminate e valutate, conformemente alla succitata giurisprudenza,

in maniera completa ed approfondita da parte dei periti del SAM, i quali -

sulla scorta anche di due consulti esterni specialistici (psichiatrico e

reumatologico) - tenuto conto dei disturbi aventi incidenza invalidante, hanno

concluso per una incapacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate,

dovuta soprattutto agli aspetti psicopatologici;

- la

tesi ricorsuale - secondo cui, alla luce delle valutazioni a suo tempo rese dai

responsabili del Servizio Cantonale di Neurologia, l’amministrazione avrebbe

dovuto procedere a più approfondite indagine di natura neurologica, in particolare

in relazione alla sindrome delle gambe irrequiete - non merita tutela.

Relativamente

agli accertamenti effettuati nel corso del 2002, va anzitutto osservato che i

medici del citato servizio hanno evidenziato in un primo momento una “diagnosi

di possibile polineuropatia periferica”, rilevando che “anamnesticamente

rimane la possibilità di una sindrome delle gambe irrequiete” e che “nell’ottica

di una sindrome delle gambe impazienti abbiamo prescritto al paziente del

Sifrol, ritenuto dal paziente inefficace e rapidamente arrestato” (rapporto

medico 19 novembre 2002, sub doc. AI 19); in un successivo rapporto gli

specialisti hanno dichiarato che “interpretando i disturbi nell’ambito di

una sindrome di restless-legs sono state escluse le cause di una forma secondaria

con distireosi, deficit delle vitamine, carenza di ferro o polineuropatia”,

che “dopo…approfondimento anamnestico dei disturbi a carico degli arti

inferiori, confermiamo la nostra prima impressione di sindrome di restless-legs

probabilmente accentuata nell’ambito dello stato depressivo attuale” e di

aver quindi “effettuato una registrazione dell’attività motoria nel sonno a

domicilio mediante Actigrafo alla ricerca dei movimenti periodici degli arti

che sono presenti in ¾ di pazienti affetti da questa patologia” e che “la

registrazione non ha evidenziato attività motoria abnorme nel sonno”,

indicando inoltre, dal profilo terapeutico, la necessità di continuare con la

terapia farmacologia (rapporto medico 2 aprile 2003, sub. doc. AI 19); nell’ultimo

rapporto all’Ufficio AI datato 7 aprile 2003, il responsabile del servizio ha comunque

osservato come la valutazione dell’incapacità lavorativa concerna in sostanza la

problematica reumatologico-ortopedica e quella psichiatrica e interessi solo

marginalmente gli aspetti neurologici (doc. AI 19). Sulla base di quest’ultimo

rilievo, rettamente l’amministrazione ha quindi proceduto ad un esame peritale pluridisciplinare,

nel quale sono state approfonditamente e compiutamente indagate nel loro

insieme la componente reumatologica e quella psichiatrica e quindi valutata l’incidenza

delle stesse sulla capacità al lavoro dell’assicurato;

-

alla luce delle considerazioni che precedono, all’operato dell’Ufficio AI,

che, per quanto riguarda la valutazione medica della capacità al lavoro, ha

fondato il proprio giudizio sulle valutazioni peritali SAM, non può che essere

prestata adesione;

- ne consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato

provvedimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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