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32.2005.99

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 febbraio 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del

6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al riguardo

occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne

invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,

nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli

effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28

cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il

reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136

consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.

Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1,

I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal

1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158

consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio,

op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze

locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella

con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un

coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI

(cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al

31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo

cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità

per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,

occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento

delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione

della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi

validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata,

l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto

(cfr. consid. 2.6). Esso ha fissato al 17% la parte del tempo dedicata

all’attività salariata (ausiliaria di pulizie) e all’83% quella dedicata alle

mansioni domestiche (decisione formale 21 luglio 2004, doc. AI 22). Nella

decisione su opposizione, esso ha invece corretto tale ripartizione valutando

al 33% la parte di tempo dedicata all’attività lucrativa (doc. AI 33).

La

ricorrente contesta tale ripartizione in quanto a torto l’Ufficio AI si sarebbe

basato sulle ore di lavoro svolte negli anni 1995-1998, senza considerare le

ore supplementari svolte regolarmente, motivo per cui il grado di occupazione,

quale salariata, corrispondeva al 50%.

Essa ha poi evidenziato che essendo i figli oramai adulti e indipendenti, senza

il danno alla salute avrebbe indubbiamente assunto un impegno lavorativo almeno

al 50%.

Va qui rilevato che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il

calcolo del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un

assicurato deve essere considerato come persona esercitante un'attività

lucrativa a tempo pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli

avrebbe fatto se non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76;

DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nel caso

in esame, durante l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia

domestica esperita il 20 maggio 2004, la ricorrente ha dichiarato “di aver

interrotto l’attività lucrativa per problemi di salute, non negando peraltro di

essersi licenziata per altri motivi (si veda lettera di licenziamento)”

(doc. AI 12).

Al

riguardo nella decisione su opposizione l’Ufficio AI ha evidenziato:

" A tal proposito giova ricordare che il danno alla

salute è insorto nel 1998. Nei 3 anni precedenti, quindi quando non vi erano

impedimenti dovuti al danno alla salute, l'opponente ha lavorato in media 664

ore annue (731 nel 1995, 876 nel 1996 e 385 nel 1997). Confrontando le 664 ore

svolte dall'assicurata con un tempo d'impiego a tempo pieno pari a 2016 ore

annue, si determina una percentuale di impiego pari al 33% quale addetta alle

pulizie. In nessun documento agli atti vi sono le prove (ricerche di lavoro,

iscrizione ad una cassa contro la disoccupazione dopo il licenziamento

dell'ottobre 1998 o altro) secondo le quali l'opponente avrebbe cercato lavoro

in misura maggiore. Ne discende che la rimanente quota parte del 67% era

dedicata alle mansioni di casalinga.

Da rilevare inoltre che

il posto di lavoro non è stato lasciato per motivi di salute, bensì per

questioni personali (cfr. lettera raccomandata inviata dall'assicurata al

datore di lavoro il 24 ottobre 1998)." (Doc. AI 33)

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione fornita dall’amministrazione.

Le ore lavorative indicate nella decisione impugnata sono documentate dai

rispettivi certificati salariali e quindi inclusive delle ore supplementari (sub

doc. AI 21; cfr. anche doc. AI 27). Rettamente l’Ufficio AI ha evidenziato che prima

del danno alla salute l’assicurata non aveva lavorato al 50%. Del resto, tenuto

conto che al momento in cui l’assicurata ha cessato l’attività lucrativa (1998),

tra l’altro per motivi indipendenti dalla salute (doc. AI 20), l’ultimo figlio (nato

nel 1977) era già maggiorenne e che dal 1984 il marito percepiva una rendita

d’invalidità, non è verosimile che senza le affezioni invalidanti essa avrebbe

cercato un’attività lucrativa con un pensum maggiore di quanto determinato

dall’amministrazione.

2.8. Nella

decisione formale 21 luglio 2004 l’Ufficio AI, considerando l’assicurata abile

al 70% in attività adeguate, ha determinato un grado d’invalidità del 60% in

base al raffronto dei redditi annui (fr. 9'600 di salario da valido; fr.

3'825,17 quale reddito da invalido).

Nei rapporti 4 maggio 2002 e 30 luglio 2002 la dr. ssa __________, medico

curante, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile quale addetta alle

pulizie, valutando una capacità al lavoro del 50% sia quale casalinga che quale

salariata in attività leggere (doc. AI 4 e 7).

Con nota 30 gennaio 2003 la dr.ssa __________ del Servizio medico regionale

dell’AI (SMR) ha evidenziato:

"

Dagli atti medici

all’incarto invece appare che la patologia del rachide è clinicamente (vedi

rapporto del Dr. __________) e radiologicamente (vedi referto TAC lombare del

10.12.96) non molto importante e che pure la patologia venosa è di modesta

entità (vedi rapporto del dr. __________ del 4.4.2000).

Si può affermare che vi è probabilmente una limitazione della CL in attività

fisicamente pesanti come in certe mansioni legate alle attività domestiche ma

che complessivamente, perlomeno in attività leggere, la CL non dovrebbe essere

limitata in maniera significativa…" (doc. AI 11).

Sulla

base dei dati medici, con rapporto 14 luglio 2004 la consulente ha apprezzato

una residua capacità lavorativa del 70% in attività leggere (doc. AI 21).

Con nota 13

aprile 2005 il dr. __________, anche lui attivo al SMR, ha evidenziato quanto

segue:

" Diagnosi: sindrome lombovertebrale cronica

recidivante con

bloccaggi

ripetuti su spondilartrosi, protrusioni discale L4/5

insufficienza

venosa arti inferiori

TAC rachide lombare

12.1996: alterazioni degenerative lievi con protrusione discale L4/5 e

alterazioni spondilartrosiche.

Inchiesta a domicilio

20.5.2003: impedimento del 31% quale casalinga (fatica a lavare i pavimenti e i

vetri, difficoltà nel trasporto di pesi)

Valutazione SMR (Neuffer)

23.7.2003: si riconosce un impedimento del 50% (rendimento ridotto)

nell'attività di donna di pulizia.

Dopo confronto redditi

risulta un grado di invalidità quale salariata del 40% (assieme all'impedimento

quale casalinga risulta un grado d'invalidità del 36%).

RM colonna lombare

15.10.2003: discopatia e ernia discale L4/L5 (contenuta), spondilartrosi,

osteocondrosi e artrosi sacroiliache.

Valutazione: la

situazione medica non risulta aggiornata da tempo, richiedo precisazione al

medico curante." (Doc. AI 29)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI ha chiesto al medico curante un aggiornamento delle

condizioni di salute dell’assicurata. Questi, nel rapporto 2 maggio 2005, diagnosticata

una fibromialgia, una sindrome lombovertebrale cronica, insonnia e depressione

reattiva, ha confermato che la paziente non è in grado di svolgere lavori

domestici pesanti, quale pulizia ed alzare i pesi (doc. AI 31).

Con nota 11 maggio 2005 il dr. __________ ha ritenuto che la valutazione del

medico curante “concorda con la decisione dell’UAI nella quale l’assicurata

era stata ritenuta abile per lavori leggeri” e che dal rapporto del medico

curante “non risulta un’evoluzione sfavorevole dello stato di salute

rispetto al momento dell’inchiesta da domicilio”, motivo per cui vi è “assenza

di modifica dello stato di salute rispetto alla decisione UAI che va quindi

confermata” (doc. AI 32).

Da ultimo, con la decisione qui impugnata

l’amministrazione, dopo aver rivisto la ripartizione tra attività salariata

(33%) e casalinga (67%), ha quantificato in 37,3% il grado globale d’invalidità

portando al 50% il grado d’invalidità nell’attività lucrativa (doc. 33).

2.9. Dopo attento

esame della documentazione agli atti, questo TCA non può aderire all’operato

dell’Ufficio AI.

In primo luogo, ritenuto come già nel 2002 il medico curante abbia giudicato

l’assicurata totalmente inabile quale addetta alle pulizie, non si vede per

quale motivo con la decisione impugnata l’amministrazione valuti ora un’invalidità

del 50% - che si riferisce all’originaria professione (cfr. decisione 21 luglio

2004, doc. AI 22) -, visto che nel rapporto 2 maggio 2005 la dr.ssa __________

ha confermato l’impossibilità di svolgimento di lavori domestici pesanti

(pulizia, alzare pesi), mansioni che rientrano in buona parte nel mansionario

di ausiliaria di pulizia (doc. AI 31).

Per

contro, va confermato il giudizio sulla residua capacità lavorativa in attività

adeguate, frutto di un’attenta valutazione del SMR e della consulente in

integrazione professionale, ciò che non è il caso per quanto riguarda la certificazione

del medico curante.

Tuttavia,

secondo questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal SMR, la situazione

medica non è da ritenere essere rimasta invariata già solo per il fatto che, rispetto

ai rapporti del 2002, nel citato rapporto 2 maggio 2005 il medico curante aveva

diagnosticato quali “nuove” affezioni una sindrome depressiva reattiva e una

sindrome fibromialgica. Riguardo a quest’ultima va fatto presente che la

giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (STFA 19 giugno

2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03) che secondo la

dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott,

Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial,

1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo

somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente:

cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; STFA 9 settembre 2003

in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003

in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici

(cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr.

STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

Visto

quanto sopra, si rende quindi necessaria un'accurata valutazione della

componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti

(cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26

maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9

settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA

10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03,

STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I

533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata

fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica), nonché di quella somatica.

2.10. Per quel che

concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone

che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come

si é visto

(cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che

può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100%

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.

Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto

forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti

all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile

a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento

della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2,

I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit.,

p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.11

Come detto,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 2 giugno 2003

(doc. AI 11). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 31%

(doc. AI 12).

A seguito

dalla comprovata affermazione della ricorrente di avere un appezzamento di

terreno, l’assistente sociale ha completato l’inchiesta economica relativamente

alla voce 5.7 “Diversi: cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato”. Nel rapporto 23 agosto 2005 essa ha evidenziato:

" Secondo la tabella di ripartizione delle attività

domestiche, approvata dall'UFAS e di uso consueto, l'importanza dell'impegno

può variare da 0%, che equivale a nessun impegno a 15%. Di questa percentuale

si tiene conto quando l'assicurata si fa carico del giardino e/o dell'orto e/o

di animali da cortile in misura importante, con o senza la collaborazione del

marito.

Della sua lettera la

signora individua alcune attività di giardinaggio e simili ma senza entrare nel

merito di ciascuna di esse, soprattutto per quel che concerne l'impegno prima e

dopo il danno alla salute. Ritengo tuttavia auspicabile, alla luce delle

informazioni che ci vengono fornite, modificare le percentuali delle quote di

importanza sulla base appunto delle sue dichiarazioni e secondo lo specchietto

che segue.

Per quel che riguarda gli

impedimenti in attività certamente non leggere ma parzialmente esigibili

propongo un impedimento del 50%. Secondo le indicazioni mediche all'incarto infatti

l'assicurata non ha limitazioni nel nutrire gli animali da cortile,

nell'annaffiare l'orto, nel curare fiori (evitando sforzi eccessivi e movimenti

ripetitivi) e nel raccogliere le verdure, in particolare i pomodori che

richiedono appunto cure contenute (eseguibili con uno sgabello). Sono

improponibili d'altro canto attività come vangatura, taglio dell'erba o pulizia

della stalla anche se non sappiamo con certezza se erano compiti di cui

l'assicurata si faceva carico prima del danno o delegava al consorte. Ritengo

pertanto che la proposta del Dott. __________ di un'incapacità del 50% sia

sostenibile anche da un punto di vista pratico." (Doc. VII)

Di

conseguenza, il grado d’inabilità casalinga è stato aumentato a 34,5%.

Alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto

in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, per gli assicurati

coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di

reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CCS; Pratique VSI 1996, pag. 208; 117

V 197, cfr. perizia p. 5, 6).

Infine,

non vi è motivo per non tenere conto dell’aggiornamento dell’inchiesta

economica eseguito sulle base delle indicazioni fornite dalla ricorrente e a

cui va prestata adesione. Se è vero che la ricorrente ha omesso di aver indicato

durante l’inchiesta economica la sua attività di orticultura con tenuta di

animali, altrettanto vero è che essa ha fornito la prova dell’esistenza del

terreno in questione e non vi è alcun dubbio per non credere a quanto da lei affermato.

Tuttavia,

vista la modifica delle condizioni di salute dell’assicurata (cfr. consid.

2.

), gli atti sono retrocessi all’autorità amministrativa affinché proceda ad

approfondimenti medici atti ad accertare lo stato di salute globale

dell'assicurata e le sue ripercussioni invalidanti (sia in ambito lavorativo

che non). Dopo di che, l’Ufficio AI determinerà nuovamente il grado

d’invalidità della ricorrente, tenuto conto delle chiave di ripartizione (33%

quale salariata e 67% quale casalinga; cfr. consid. 2.7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi

all'UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento degli accertamenti

di cui al considerando 2.9.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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