32.2006.1
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21 maggio 2007Italiano38 min
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Numero d'incarto:
32.2006.1
Data decisione, Autorità:
21.05.2007, TCA
Titolo:
Soppressione rendita invalidità da parte amministrazione. Stato salute rimasto invariato, quindi non giustificata soppressione per via di revisione. Decisione di costituzione rendita non manifestamente errata, quindi UAI non legittimato a riconsiderarla. Confermato ulteriore diritto alla rendita.
DIRITTO ALLA RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.1
mm/DC/td
Lugano
21 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 24 marzo 2003, RI 1, nata nel 1961, casalinga, è stata
posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità del
55%) a contare dal 1° dicembre 1999 (doc. 24).
1.2. Nel corso
del 2004, l’UAI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione del diritto
alla rendita di invalidità.
In questo
contesto, è stato in particolare disposto l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare (reumatologica e psichiatrica) a cura del Servizio di
accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona (doc.
33).
1.3. Con
decisione formale del 9 marzo 2005, l’amministrazione, facendo proprie le
conclusioni contenute nel referto peritale del SAM, ha dichiarato l’assicurata
totalmente abile nell’attività di casalinga (così come in qualunque attività
lucrativa) e ha soppresso la rendita di invalidità in vigore a decorrere dalla
fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. 35).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata
(doc. 36 e 39), l’UAI, in data 21 novembre 2005, ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. 43).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 2 gennaio 2006, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e che l’incarto venga
retrocesso all’amministrazione affinché emani una nuova decisione che confermi
il grado d'incapacità lucrativa del 50% anche dopo il mese di marzo 2005,
argomentando:
"
10. L'Ufficio Al
non ha mancato l'occasione presentatasi per
rinnegare gli
accertamenti e le valutazioni passate; forte delle considerazioni espresse dal SAM ha subito invocato l'art. 53 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali entrata in vigore il 1.
gennaio 2003 giusta il quale l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente
passate in giudicato laddove sia provato che erano manifestamente errate e se
la loro rettifica ha una notevole importanza.
Evidentemente
contagiato dalla smania di poter contribuire al più presto al risanamento delle
casse l'Ufficio Al ha completamente dimenticato il parere espresso venti anni
or sono dal prof. __________
che già aveva riconosciuto una compromissione della capacità lavorativa così
come le successive valutazioni dello specialista Dr. __________ che aveva ben descritto
il quadro evolutivo della situazione e le sin troppo evidenti conseguenze che
il quadro algico aveva comportato a livello di elaborato soggettivo; ma soprattutto
l'Ufficio Al non si è curato di procurare alcun aggiornamento delle valutazioni
ortopediche né di procedere ad una nuova inchiesta economica. A queste
condizioni la decisione di revoca della rendita Al non può trovare protezione.
11.
Da anni le condizioni personali della signora RI
1 sono segnate da un progressivo ripiegamento su se stessa, dalla progressiva
limitazione delle relazioni sociali; proprio nelle prossime settimane ella
avrebbe dovuto accompagnare il marito ed il figlio minore in __________, colà
invitata da conoscenti. Una volta ancora le preoccupazioni determinate dalla
precarietà valetudinaria hanno avuto il sopravvento sulla pur presente voglia
di scoprire nuovi orizzonti e sulla curiosità che ognuno porta in sé.
12.
Il risultato degli accertamenti effettuati dal SAM non può in alcun modo essere paragonato
alla dimostrazione di un teorema e nemmeno permette di sufficientemente supportare
l'asserzione secondo la quale la prima valutazione sarebbe stata completamente
errata. E nemmeno può nel caso che ci occupa essere automaticamente richiamata
la giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni in materia di lesioni
cervicali da distorsione o colpo da frusta; non si può infatti dimenticare
come le possibilità di favorevole riassorbimento delle conseguenze da
micro-lesione siano tanto più favorevoli quanto più precoce risulti essere
stata la presa a carico dell'assicurato, specie dal profilo della cura psicologica.
Purtroppo l'evento che ha scatenato l'insorgere di dolori risale ad oltre
venticinque anni or sono ed i sintomi non sono stati correttamente valutati né
adeguatamente curati dall'inizio ciò che ha determinato l'insorgere di uno
stato invalidante cronico vero e proprio che deve oggi essere riconosciuto ed
assunto dall'Al attraverso la conferma della mezza rendita di invalidità.
(…)
13.
Le disposizioni
introdotte dalla nuova legge federale sulla parte generale delle assicurazioni
sociali non hanno voluto permettere agli assicuratori la possibilità di
rivedere precedenti decisioni per il semplice e solo fatto di avere cambiato
idea o linea politica; è
bensì
necessario che l'assicurazione invalidità documenti di avere effettivamente ed
incolpevolmente erroneamente valutato referti e prove mediche. Ciò non può
essere sostenuto nel caso che ci occupa specie ove consideriamo i pareri
espressi nel corso degli anni dal prof. __________, dal Dr. __________ e dal Dr. __________.
Laddove l'assicurazione
invalidità ha deliberatamente fatto uso di un proprio libero apprezzamento essa
è tenuta ad attenersi successivamente all'impostazione data; diversamente ci
troveremmo di fronte alla negazione di principi generali del diritto quali la
buona fede e la sicurezza del diritto direttamente scatenati da precetti
d'ordine costituzionale.
(…)
14. La
ricorrente sta concretamente valutando la possibilità di riprendere una cura
rispettivamente di aprirsi ai ventilati supporti medico-psicologici;
considerata la sua personalità ciò costituisce a non averne dubbio una
ulteriore concreta prova della reale sofferenza patita e delle conseguenti
limitate capacità lavorative in qualità di casalinga."
(I)
1.5. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. Il 1°
febbraio 2006, l’assicurata ha chiesto, segnatamente, che la procedura venisse
sospesa allo scopo di potersi sottoporre a nuovi accertamenti specialistici
(cfr. V), domanda che il TCA ha accolto in modo informale.
1.7. Nel corso
del mese di novembre 2006, il patrocinatore di RI 1 ha versato agli atti un
rapporto, datato 10 luglio 2006, del reumatologo dott. __________ (doc. C2) ed
ha precisato quanto segue:
" La
signora RI 1 è effettivamente stata convocata dal Dr. __________, neurologo che
l'avrebbe dovuta vedere il 7 corrente mese. Come già avvenuto nel passato la
prospettiva di nuove indagini è però stata all'origine di un sovraccarico psico-emotivo
che ha esacerbato le cefalee così come i vari disturbi associati, meglio
descritti dal reumatologo Dr. __________. La signora RI 1 non ha retto
decidendo finalmente di non sottoporsi ad ulteriori accertamenti.
Durante la conduzione del mandato mi sono trovato confrontato a
diverse riprese a situazioni apparentemente paradossali; sembra a volte che il
dolore patito e le conseguenti sofferenze siano oramai divenuti per la signora RI
1 strumento di comunicazione verso l'esterno; ciò conferma che la signora RI 1
non può essere considerata una simulante ma soffre bensì di importanti disturbi
bio-psico-sociali che di fatto tendono ad escluderla sempre più dalla vita
sociale e da quella familiare. Il Dr. __________ è giunto a prospettare al
marito la possibilità di mettersi in contatto con un gruppo di mutuo aiuto
costituito da coniugi o compagni di persone affette da disturbi consimili.
Alla luce di quanto precede e sulla scorta del rapporto 10 luglio
2006 allestito dal Dr. __________ mi devo pertanto confermare nelle domande
ricorsuali tendenti alla conferma della mezza rendita precedentemente
riconosciuta."
(XVII)
L’UAI ha
preso posizione in merito in data 4 dicembre 2006 (XIX + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
sopprimere la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 con effetto ex
nunc e pro futuro, oppure no.
2.3. Il TCA, in
primo luogo, deve esaminare se, dal 2003 in poi, il grado dell’invalidità si è
modificato a tal punto da giustificare una soppressione della rendita di
invalidità, attraverso la via della revisione secondo l’art. 17 LPGA.
2.4. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., p. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC
1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002, rispettivamente, dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Secondo
l’art. 17 LPGA cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere
se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
2.7. Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, nel 2001, il
reumatologo dott. __________, ha diagnosticato una sindrome da dolore cronico
con manifestazioni somatoformi e disturbi neurovegetativi, con componente
fibromialgica, tendenza depressiva, nonché cefalee tensive croniche ricorrenti,
quadro presente sin dal 1978, a seguito di un infortunio, nettamente aggravatosi
a decorrere dal 1996 con un'estensione della sintomatologia:
"
La paziente lamenta cervicalgie dall’incidente
del 1978 (caduta da una finestra con contusione cervicale durante l’alluvione,
commotio). Nel 1980 i sintomi avevano indotto all’exeresi del n. occipitali
minor, operazione rivelatasi poi nel decorso inefficace. Misure farmacologiche
e fisioterapiche non apporterebbero benefici, ev. il TENS lenirebbe leggermente
Fatti
i dolori. Nel 1996 la sintomatologia si estende alla regione toracovertebrale.
Il decorso mostra poi un’aggravazione progressiva dei dolori che si manifestano
a tutto l’asse vertebrale con irradiazione al cinto scapolare a destra e
intercorrente anche all’art superiore destro senza sicura disposizione
dermatomica (ev. C5). Non irradiazione algica agli arti inferiori. Si tratta di
dolori continui di carattere meccanico, esacerbati da posizioni invariate prolungate,
dal portare pesi, dall’inizio dei movimenti, la paziente deve spesso cambiare
posizione. Di notte riesce a dormire solo in decubito laterale: se per caso di
gira sulla schiena, si sveglia dai dolori. Lavori pesanti di casalinga (lavare
vetri, fare i letti a castello, aspirapolvere, alzare pesi, far la spesa) non
sono più possibili. La paziente è aiutata dai famigliari.
Su scala numerica da 0-10, il dolore viene
riferito in media a 8.
Utilizza la pillola dal 1992, da allora cefalee
intense una settimana prima del ciclo per 2 settimane: si tratta di cefalee a
carattere tensivo, bilaterali, utilizza raramente Ponstan o Tenormin.
La timia è piuttosto depressa, accetta con
rassegnazione la sua condizione, non si sente rilassata. Precedentemente
iperlassa in gioventù. Dal 1968 rifiuto rendita AI (IL 20-30%)."
(doc. 5)
Secondo
lo specialista curante, RI 1 presentava a quell’epoca un’incapacità del 50%
nell’attività di casalinga (cfr. doc. 5).
L’Ufficio AI
ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Sulla base
degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 24 giugno
2002, l’assistente sociale, con rapporto del 2 luglio 2002, ha stimato le limitazioni
nelle attività come casalinga complessivamente in un 55%.
L’incaricata
ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:
" 5.
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
40%
percentuale di invalidità
2%
I dolori più o meno intensi non permettono alla signora RI 1 di
pianificare le proprie attività. Deve far conto con il suo stato di salute del
momento per decidere se fare ciò che desidera. Questa situazione la deprime
molto poiché, negli anni, nonostante molti tentativi di cure non ha mai trovato
sollievo e la situazione ha continuato a peggiorare inesorabilmente.
La signora RI 1 esprime il suo rammarico per non poter più
essere intraprendente e attiva come sarebbe sua natura. Afferma di essersi
sempre spinta fino ai suoi limiti ma negli ultimi anni l'intensità dei dolori
non le ha più dato scelta. Attribuisco una percentuale di impedimento del 40% a
sostegno dell'impossibilità di occuparsi della conduzione dell'economia
domestica liberamente.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
30%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
15%
La signora RI 1 ha sempre prestato molta cura alla preparazione
dei pasti per i suoi familiari utilizzando prodotti freschi e genuini. Con il
passare degli anni le mani le hanno posto sempre più difficoltà fino a non
permetterle più di tagliare le verdure, pelare le patate, sbucciare la frutta,
ecc. Afferma di avere poca forza nelle mani e nelle braccia. Le mani si
gonfiano dopo breve utilizzo e un calore anomalo la infastidisce molto. Il
contatto con l'acqua peggiora la situazione di disagio; spesso le cadono gli
oggetti dalle mani. In questa situazione ha dovuto gradualmente cambiare il suo
modo di cucinare. Si serve di prodotti surgelati anziché di verdure fresche,
acquista le patatine già tagliate e tutti gli altri prodotti che le evitano di
utilizzare le mani. La signora RI 1 mi spiega che anche solo la preparazione di
un risotto le risulta difficoltosa. Il movimento ripetitivo del rimestare
esercitando un po' di forza é sufficiente per intensificare il dolore diffuso e
ritrovarsi con la mano destra gonfia e indolenzita. Non ha la forza necessaria
per scolare la pasta, sollevare pentole pesanti, togliere le teglie dal forno o
servire i piatti in tavola o il caffé. L'insicurezza nella presa e la poca
stabilità l'hanno spinta ad evitare di mettersi in situazioni dove rischia di
bruciarsi. I familiari l'aiutano in tutti questi frangenti e si occupano pure
di caricare la lavastoviglie e riordinare i piatti. La signora RI 1 ripulisce
superficialmente il piano di lavoro ma tutte le pulizie di fino della cucina
sono affidate ad un'amica che interviene regolarmente. Ricorda che era sua
abitudine preparare succhi con la propria uva, marmellate e altri prodotti
conservati sott'olio, ecc.
La signora RI 1 si vede notevolmente limitata nelle attività
qui considerate. Ha ricercato modi per essere autonoma ma l'aiuto da parte dei
familiari é divenuto indispensabile. Non si tratta di aiuti che possono essere
considerati quale normale collaborazione ma sono necessari in sostituzione
dell'assicurata. Valuto gli impedimenti complessivamente nella misura del 50 %.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12%
La signora RI 1 si trova in serie difficoltà nell'occuparsi delle
pulizie di casa. Ormai da anni non é più in grado di passare l'aspirapolvere o
lo straccio sui pavimenti. Il dolore le impedisce di assumere e mantenere
posizioni in ergonomiche o con il tronco leggermente inclinato in avanti.
L'esercitare forza con le braccia significa intensificare notevolmente il
dolore diffuso e non riuscire più a muoversi per ore. Non può lavorare tenendo
le braccia alzate come per esempio per pulire i vetri. In queste condizioni la
signora RI 1, gradualmente, si é arresa ed ha delegato ad un'amica le pulizie
di casa. Anche i familiari collaborano attivamente. I figli si occupano
personalmente di rifare i letti a castello e il marito l'aiuta a riassettare il
letto matrimoniale. Il cambio delle lenzuola viene effettuato solo con l'aiuto
dell'amica. La signora RI 1 a dipendenza di come si sente, spolvera, riordina,
ripulisce la vaschetta del bagno ma non può fare molto di più. Ricorda inoltre
che durante due settimane al mese non é in grado di fare nulla.
In questo ambito l'assicurata incontra le maggiori difficoltà e
da tempo ha delegato i lavori a terzi. Impedimento medio complessivo sull'arco
dell'anno quantificabile nella misura dell'80 %.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
5%
Si reca a fare la spesa con il marito che si incarica di prendere
quanto le occorre dagli scaffali se si tratta di confezioni pesanti e trasporta
e riordina la spesa una volta a casa. La signora RI 1 non é assolutamente in
grado di sollevare pesi. Ha la patente di guida ma fatica molto a stare seduta
in auto poiché avverte ogni minimo sobbalzo. Percorre quindi brevi tragitti in
auto altrimenti la muscolatura si irrigidisce e di conseguenza i dolori
aumentano. Evita inoltre di fare manovre dove dovrebbe girare il capo. Si vede
quindi limitata anche negli spostamenti poiché gli effetti sgradevoli si
producono pure se utilizza i mezzi pubblici. Cammina volentieri per tenersi in
movimento ma non é in grado di uscire di casa tutti i giorni e deve attendere
il momento adatto. Per quanto riguarda le questioni amministrative familiari é
il marito ad occuparsene ma la signora RI 1 segnala di faticare anche ad
apporre la propria firma. Pur utilizzando penne con una grossa impugnatura
mentre scrive avverte delle "scariche elettriche" sul dorso della
mano che irradiano i nervi fino all'avambraccio. Da tempo ha rinunciato a
scrivere i biglietti di augurio, lettere, ecc.
Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno
quantificabile nella misura del 50 %.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12%
I familiari mettono la biancheria già nella cesta posta davanti
alla lavatrice e l'assicurata carica e avvia la lavatrice. Si é dotata di
asciugatrice poiché non riusciva più a stendere sullo stenditoio alto.
Alzare le braccia in alto sollevando per esempio le lenzuola
bagnate è un atto impensabile da compiere già alcuni anni. Con rammarico
afferma inoltre di non poter più stirare. Si tratta di un movimento che le
intensifica il dolore in modo insopportabile. Ha affidato questo compito ad
un'amica da almeno due anni mentre in precedenza riusciva ancora a stirare
qualche camicia. In passato amava molto lavorare a maglia e cucire ma con il
peggiorare della sua situazione ha dovuto abbandonare anche queste attività
che, peraltro, la gratificavano molto.
Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno quantificabile
nella misura dell'80%.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
Il bambino più piccolo ha dieci anni ed é un bambino molto vivace,
iperattivo. La signora RI 1 afferma che egli richiede molta attenzione e ha
continuamente bisogno di un confronto, di comunicare i suoi pensieri e ottenere
risposta alle sue incessanti domande. La signora RI 1, già affaticata dai
continui dolori, afferma che molte volte non é disponibile all'ascolto e tende
a declinare le richieste del bambino. Ciò le fa molto dispiacere poiché in
passato, quando stava meglio, occupava i bambini attivamente in molte attività
manuali. Ora stimola __________ a trovare delle attività che possa fare da solo
o é spesso il padre a condividere il tempo libero. Sull'arco della giornata la
signora RI 1 afferma che le sue energie sono ridotte e verso sera si sente
esausta e necessita di riposo.
Anche in questo ambito la malattia ha determinato dei
cambiamenti valutabili, complessivamente nella misura del 30%.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volonariato
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
60%
percentuale di invalidità
3%
La signora RI 1 si occupava personalmente della cura della vigna
che fa da pergolato nel cortile interno della casa come pure della raccolta
dell'uva ora effettuata da un'amica. Abbelliva la sua casa con molti fiori ma,
con l'aumentare delle difficoltà, ha ridotto gradualmente queste attività fino
a limitarsi a bagnare i fiori con un piccolo annaffiatoio. Dopo la morte del
cane pastore inglese che necessitava di molte cure ha scelto, poiché non era
più in grado di spazzolarne il pelo giornalmente, un cane piccolo a pelo corto.
Impedimento medio complessivo sull'arco dell'anno
quantificabile nella misura del 60 %.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
55%
■ Chi
esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può
svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il
grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e
salario orario versato
i familiari e due amiche
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
100%
55%
55%
TOTALE
55%
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità al lavoro?
dal 1978 ma la situazione si é aggravata dal 1996 in poi."
(doc. 9)
Preso
atto della documentazione medica all’inserto, così come degli esiti
dell’inchiesta economica, il dott. __________, con rapporto del 6 novembre
2002, si è così espresso a proposito del grado d’incapacità quale casalinga
dell’assicurata:
"
Personalmente valuto una giustificata inabilità
lavorativa parziale a livello medico globale visto il decorso di questi ormai
due anni.
Non penso vi saranno miglioramenti a livello
prognostico sia clinicamente che a livello di abilità lavorativa.
Non vi sono attività adeguate meglio proponibili
a livello medico, che porterebbero ad un aumento dell’abilità lavorativa.
Si impone una rivalutazione a distanza di un
anno."
(doc. 11)
2.8. Al considerando
precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca,
Considerandi
l’assegnazione all’assicurata di una mezza rendita di invalidità (cfr. doc.
17).
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nel novembre 2005 (momento in cui è stata
emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se, nel frattempo,
le condizioni di salute di RI 1 sono migliorate a tal punto da giustificare la
soppressione della mezza rendita di invalidità.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che non siano adempiute le condizioni per
procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17
LPGA.
In
proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di
revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i
riferimenti ivi menzionati).
Le norme
sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico per
un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
Nella concreta evenienza, la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito
nell’ambito della procedura di revisione, testimonia di uno stato di salute
rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello che, nel 2003, aveva
determinato il riconoscimento di una mezza rendita.
Tale
circostanza emerge dal rapporto di decorso 18 marzo 2004 del dott. __________,
il quale ha riferito di una situazione stazionaria (doc. 27; dello
stesso sanitario, cfr. pure il rapporto 10 luglio 2006 afferente alla consultazione
del 7 aprile 2006 – doc. C 2), e, soprattutto, dalla perizia 25 febbraio 2005
del SAM (cfr. doc. 33, p. 9: “Ricordiamo che l’A. in dicembre 2000 aveva
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti chiedendo una rendita.
Dopo un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (vedasi atto 24.06.2002) è stata erogata all’A. una mezza rendita AI
per un grado del 55% a partire dal 01.12.1999 (vedasi atto 24.03.2003). Da
allora, secondo l’anamnesi fornita dall’A., il quadro clinico è rimasto
invariato, fatto questo confermato dal reumatologo curante dr. __________ di __________,
nel suo rapporto di decorso AI (vedasi atto 18.03.2004).” – il corsivo è
del redattore).
In tale
contesto va sottolineato che neppure l’amministrazione ha fondato la
soppressione del diritto alla rendita di invalidità sull’art. 17 LPGA.
L'UAI ha invece
riconsiderato la decisione formale del 24 marzo 2003 giusta l’art. 53 cpv. 2
LPGA, ritenendola, alla luce delle risultanze della perizia SAM del 25 febbraio
2005, manifestamente errata (doc. 44/10, p. 4: “In concreto, la completa
valutazione medica ha permesso di stabilire che già al momento in cui è stata
resa la decisione 24 marzo 2003 non esisteva alcuna diagnosi invalidante. Il
fatto di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista medico non aveva
tuttavia permesso di determinare che già a quel momento non vi era diritto a
prestazioni AI e quindi che la decisione era errata.” – il corsivo è del
redattore).
Posto
quanto precede, il TCA deve dunque esaminare se i presupposti per procedere a
una riconsiderazione della decisione formale del 24 marzo 2003, sono
soddisfatti oppure no.
2.9
L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in
fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA
dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23.
marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7
marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,
C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio
2001.
nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno
2000.
nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5,
p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p.
247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi
citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla
rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro,
non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
Più di
recente, in una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid.
6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale
mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza
rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di
coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente
riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto
esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando
un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità
lavorativa residua.
2.10
Nel caso di specie,
così come già rilevato al considerando 2.5., l’UAI ha basato la propria
decisione di concedere all’assicurata una mezza rendita di invalidità, sulle
indicazioni contenute nel rapporto medico 10 gennaio 2001 del dott. __________,
spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nonché in medicina psicosomatica
e psicosociale AMPP (doc. 5), sulle risultanze dell’inchiesta economica a
domicilio esperita il 24 giugno 2002 dall’assistente sociale __________ (doc.
9), rispettivamente, sul parere 6 novembre 2002 del dott. __________ (doc. 11).
Nel
quadro della procedura di revisione del diritto alla rendita di invalidità
avviata d’ufficio dall’amministrazione, l’insorgente, nel corso del mese di
gennaio 2005, è stata periziata presso il SAM di Bellinzona, e ciò da un
profilo reumatologico e psichiatrico.
Il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, che ha visitato l’assicurata in data 25 gennaio
2005, ha posto la diagnosi di fibromialgia, di stato dopo exeresi del nervo
occipitale minor bilaterale, nonché di alterazioni statiche della colonna
vertebrale con scoliosi a forma di S e abbassamento del bacino a destra di 2
cm.
Per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha ritenuto che lo stato
reumatologico giustificasse una completa abilità quale casalinga (così come in
altre attività medio-pesanti):
"
Dal punto di vista reumatologico questa paziente
presenta il quadro clinico di una fibromialgia. È presente un’evoluzione
cronica di dolori iniziati a livello della colonna cervicale dopo un trauma nel
1978.
e l’esecuzione di una exeresi del nervo occipitale minor bilateralmente da
parte del dr. __________. I dolori si sono poi estesi a tutta la colonna
vertebrale e alle estremità superiori ed inferiori. Sono subentrati i disturbi
funzionali con mal di testa, cefalee e vertigini, nonché disturbi gastrici
tipici di questa manifestazione. Clinicamente si apprezzano i tender points
necessari per la diagnosi di una fibromialgia. Accanto a questo problema vi
sono delle alterazioni statiche della colonna vertebrale con una scoliosi a
forma di S, un abbassamento del bacino a destra di 2 cm con raccorciamento
della gamba destra. Raccorciamento che viene compensato dalla paziente con un
rialzo di 1 cm ½ alla scarpa destra. Le indagini cliniche e radiologiche attuali
non mostrano patologie degenerative importanti. Non vi sono segni compressivi
radicolari dal punto di vista clinico né a livello delle estremità superiori né
inferiori. Le radiografie della colonna vertebrale comprendenti la cervicale,
la toracale e la lombare a parte le alterazioni statiche sopra descritte, non
mostrano patologie dei segmenti intervertebrali.
Tenendo quindi in considerazione questi reperti
molto blandi dal punto di vista reumatologico ritengo che per quanto riguarda
l’attività professionale svolta di venditrice ma anche per altre attività da
considerare medio pesanti la paziente è abile al lavoro nella forma completa. Anche
nell’attività professionale attualmente svolta di casalinga dal punto di vista
reumatologico non vedo limitazioni particolari.”
(doc.
33/14 – il corsivo è del redattore)
L’aspetto
psichico è invece stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, per il quale la ricorrente soffre di una sindrome da dolore
cronico persistente a carattere somatoforme (ICD-10: F45.4) con manifestazioni
neurovegetative e fibromialgiche, patologia che non incide negativamente sulla
sua capacità lavorativa (doc. 33/18: “Sostanzialmente questo quadro diagnostico
non comporta a mio avviso una inabilità lavorativa dal punto di vista
strettamente psichiatrico.”).
Da parte
loro, i dottori __________ e __________, estensori del rapporto peritale del 25
febbraio 2005, si sono così pronunciati riguardo alla capacità lavorativa
dell’assicurata:
"
Come descritto al capitolo 6 e 7, dal punto di
vista reumatologico e psichiatrico, l’A. non presenta alcuna patologia che al
momento possa influenzare la sua capacità lavorativa. Valutiamo quindi il grado
di capacità lavorativa globale nell’attività di casalinga, nell’attività
precedentemente esercitata di venditrice e in qualunque altra attività
professionale nella misura del 100%.
(…).
Dopo aver attentamente riletto l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (atto del
24.06
) giungiamo alla conclusione che gli impedimenti appurati allora
(nella conduzione dell’economia domestica, nell’alimentazione, nella pulizia
dell’appartamento, nella spesa e acquisti vari, nel bucato, confezione e
riparazione di indumenti, nella cura dei bambini e di altri membri della
famiglia e nelle altre attività elencate sotto diversi) non sono argomentati
dalle nostre attuali constatazioni mediche.”
(doc.
33/9)
Dalle
tavole processuali emerge inoltre che, nel corso del mese di aprile 2006, RI 1
è stata nuovamente visitata dal dott. __________.
Dal
relativo referto, datato 10 luglio 2006, si evince che l’insorgente soffre di
una fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente con caratteristiche
conversive su sindrome panvertebrale predominante in sede cervicale/cinto
scapolare e disequilibrio muscolare, scoliosi lombare destroconvessa, toracica
sinistroconvessa, dorso piatto e abbassamento del bacino a destra di 1.5 cm
circa, decondizionamento fisico, pregressa iperlassità legamentaria, cefalee probabilmente
miste, tensive, in parte sospette emicraniche con aura visiva, distonia
neurovegetativa, nonché compromissione biopsicosociale.
Il dott. __________
ha quindi espresso le considerazioni seguenti riguardo alla capacità
lavorativa:
"
… dal punto di vista prettamente
reumatologico-teorico, facendo astrazione dagli aspetti extrareumatologici, non
sussiste un’incapacità lavorativa secondo i criteri utilizzati attualmente. Ciò
significa che non vi sono elementi oggettivabili reumatologici correlabili con
i disturbi della paziente che sono invece da attribuire a fattori
extrareumatologici con compromissione biopsicosociale.
Si è sviluppato un decondizionamento fisico nel
corso degli anni che rende comunque controindicate (almeno teoricamente per
aspetti reumatologici) attività medio e molto pesanti ripetitive. Il
decondizionamento fisico può contribuire alla riduzione del rendimento.
Vista l’evoluzione degli ultimi anni, la prognosi
rimane molto sfavorevole.”
(doc. C
2, p. 3)
2.11
In sede di
decisione su opposizione impugnata, l’UAI ha fatto valere che la manifesta
erroneità della propria decisione formale del 24 marzo 2003, risiede nel fatto
che essa sarebbe stata emanata senza, citiamo: “… aver svolto i necessari esami
dal punto di vista medico …” (doc. 44/10, p. 4).
Questa Corte
constata innanzitutto che, trattandosi di determinare il diritto alla rendita
di invalidità da parte di una casalinga, il metodo scelto dall’amministrazione,
quello specifico, era conforme alla legge (cfr., al riguardo, il consid.
2.5
).
In questo
senso, il caso di specie si differenzia quindi chiaramente da quello di cui
alla STFA del 13 luglio 2006 nella causa L., citato al considerando 2.8. in
fine.
D’altro
canto, va sottolineato che, nell’ambito del metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, un significato decisivo lo rivestono le risultanze dell’inchiesta
domiciliare (cfr. DTF 130 V 97, consid. 3.3.1: “Als Aufgabenbereich der im Haushalt tätigen Versicherten gilt die
übliche Tätigkeit im Haushalt sowie die Erziehung der Kinder (Art. 27 Abs. 2
IVV). Die Invaliditätsbemessung erfolgt im Regelfall durch eine Abklärung
vor Ort, deren Inhalt sich nach den durch die Rechtsprechung für gesetzes-
und verordnungskonform erklärten (bezüglich früherer Fassungen AHI 1997 S. 291 Erw.
4a, ZAK 1986 S. 235 Erw. 2d; für die seit 1. Januar 2000 geltende Regelung
Urteile S. vom 28. Februar 2003, I 685/02, BGE 130 V 97 S.
100.
Erw. 3.2, und S. vom 4. September 2001, I 175/01, Erw. 5a) Weisungen des Bundesamtes
für Sozialversicherung (BSV) (Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit
[KSIH] gültig ab 1. Januar 2000, Rz 3090 ff.) richtet.“ – il corsivo é del
redattore).
In
effetti, secondo la giurisprudenza federale, non vi è in linea di massima e
senza valide ragioni, motivo per mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste a domicilio effettuate dai servizi sociali dell’amministrazione, in
quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste
precisamente nel procedere a tali indagini sul posto (RCC 1984, p. 143 consid.
5).
In una
sentenza del 13 settembre 2006 nella causa V., I 503/04, consid. 4, il TFA,
proprio in applicazione della giurisprudenza appena menzionata, ha tutelato il
giudizio del TCA che aveva fatto propri gli esiti dell’inchiesta economica a
domicilio compiuta da un’assistente sociale dell’UAI (invalidità complessiva
del 42%), e ciò sebbene il medico-specialista interpellato dall’amministrazione
avesse attestato un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga.
Nella
concreta evenienza, per decidere circa l’assegnazione di una rendita di
invalidità a RI 1, l’Ufficio AI aveva a propria disposizione l’inchiesta
domiciliare eseguita dall’assistente sociale __________, la quale aveva
esaminato in maniera circostanziata e motivata le singole mansioni consuete che
l’assicurata poteva o non poteva più svolgere (cfr. doc. 9).
Per quel
che riguarda gli aspetti medici, va peraltro rilevato che la conclusione contenuta
nel relativo rapporto del 2 luglio 2002 – grado di invalidità del 55% -,
corrispondeva in sostanza a quella formulata dal medico curante della
ricorrente, il reumatologo dott. __________, nel suo referto 10 gennaio 2001
(doc. 5/3; inabilità lavorativa del 50%).
Tale
conclusione è stata avallata dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________
(doc. 11).
In esito
alle considerazioni che precedono, questa Corte non ritiene che si possa validamente
sostenere che la decisione formale in questione sarebbe stata emanata sulla
base di accertamenti lacunosi o superficiali.
La
decisione, giusta o sbagliata che sia, è stata invece presa sulla base di
adeguati accertamenti medici ed economici.
Non si può
quindi pretendere che essa sia manifestamente errata.
Posto che
almeno una delle condizioni (cumulative) richieste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA non
è adempiuta, l’UAI non è legittimato a riconsiderare la decisione formale del
24.
marzo 2003 e, quindi, a porre termine al diritto dell’assicurata alla
rendita di invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’UAI
è condannato a continuare a riconoscere all’assicurata una mezza
rendita di invalidità.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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