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32.2006.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2007Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I dati sono periodicamente pubblicati dall'UFS

(Ufficio Federale di Statistica) e sono noti generalmente come "tabelle

RSS" (Rilevamento sulla Struttura dei Salari).

Nel caso di assicurati che a causa della particolare

situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto

la loro rimanente capacità, nemmeno in lavori leggeri, e non riescono

pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a

seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25 % (VSI

2002, p. 64).

Se la determinazione del reddito da invalido avviene

su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di

professioni in concreto esigibili, anche se si può presupporre che nel caso

concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della

professione.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Conformemente

alle statistiche RSS in un'attività leggera ed adeguata, se svolta in misura del 100

%, il reddito annuo sarebbe di CHF 37'816. Tenuto conto del fatto che l'A. lavorava 2 ore al giorno (24 %), il

reddito annuo ammonterebbe a CHF 9'076. II reddito annuo conseguibile (ma mai conseguito) dall'A. nella

sua attività di ausiliaria di pulizie al 24 % ammonta a CHF 9'825.60. Dal confronto di

questi redditi si ricava una perdita di guadagno dell'8 %. Quindi:

Salariata al 24%; capacità in

attività adeguata: 100% (inteso come due ore al giorno, come prima), con

perdita di guadagno dell'8%." (Doc. AI 15-2)

L’Ufficio

AI ha poi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 9 dicembre 2004,

preso atto della documentazione medica all’inserto, con rapporto del 5 gennaio

2005 l’assistente sociale ha stimato le limitazioni nelle attività come casalinga

complessivamente in 33.5%.

L’incaricata

ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:

" (...)

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

%

percentuale

degli impedimenti

0

%

percentuale

di invalidità

0

%

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20 %

percentuale

di invalidità

7

%

La signora RI 1 riferisce di occuparsi

tuttora personalmente della preparazione dei pasti giornalieri. Deve comunque

dedicare a tale mansione un maggiore tempo, dovendo di continuo mutare la postura

ed alternare il lavoro al riposo.

L'assicurata fatica a chinarsi e per questo richiede la

collaborazione dei familiari al momento di caricare e scaricare la

lavastoviglie.

Nessun impedimento viene segnalato nell'apparecchiare e

sparecchiare la tavola e nel riordinare il piano di lavoro.

Per quanto riguarda invece le pulizie approfondite

della cucina e degli elettrodomestici l'assicurata afferma di essere stata

interamente sostituita dal marito, in ragione dei dolori e degli impedimenti a

livello della colonna. La convivenza continua con importanti dolori ha inoltre

molto logorato la signora RI 1, che lamenta un continuo stato di spossatezza ed

una facile affaticabilità.

Per quanto riferito valuto in misura del 20

% la percentuale di impedimento.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50 %

percentuale

di invalidità

7,5

%

La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora di

persona delle pulizie giornaliere della casa che esegue a ritmi di lavoro

rallentati per la necessità di mutare frequentemente la postura ed alternare

l'attività al riposo. L'assicurata si impegna a riordinare giornalmente i

locali, a spolverare la mobilia ad altezza (evita di salire su scale o sgabelli

per la condizione degli arti inferiori), a pulire le vaschette. Rifà il letto e

cambia le lenzuola con la collaborazione del marito.

L'assicurata si dice in grado di passare

l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, ma solo superficialmente e

al temine del lavoro, per attenuare i dolori alla colonna, deve rimanere per

qualche tempo sdraiata sul pavimento con le gambe sollevate.

In maniera approfondita è il marito ad occuparsi invece

di tali incombenze, così come delle pulizie a fondo del bagno e dei grandi

lavori stagionali (vetri, tende, ecc.). L'assicurata deve infatti evitare

sforzi e ripetute anteflessioni e rotazioni del rachide.

Per quanto riferito valuto in misura del 50

% la percentuale di impedimento.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

50 %

percentuale

di invalidità

5

%

L'assicurata si impegna a provvedere perlomeno alle

piccole necessità di tutti i giorni, ma per i dolori presenti alla gamba

sinistra camminare le risulta spesso assai difficoltoso. Anche gli acquisti giornalieri

sono così spesso delegati al marito.

La spesa settimanale viene eseguita in presenza e con

la collaborazione del marito che spinge il carrello e si fa carico delle borse

pesanti.

La gestione burocratico-amministrativa è compito che i

signori RI 1 svolgono insieme.

Per quanto riferito valuto in misura del 50

% la percentuale di impedimento.

5.5 Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

40 %

percentuale

di invalidità

6

%

I familiari portano la cesta con il bucato nel locale

lavanderia dove la signora RI 1 è poi in grado di suddividere i panni e di

inserirli e toglierli, inginocchiata, dalla lavatrice.

L'assicurata stende le piccole cose e lentamente anche

i capi ingombranti e di peso. Una volta asciutti i panni vengono per quanto

possibile semplicemente piegati e riposti negli armadi. L'attività di stiro è

ridotta all'essenziale e viene suddivisa dall'assicurata sull'arco di più giorni.

Questo compito risulta particolarmente gravoso e

l'assicurata riferisce che in migliori condizioni economiche lo delegherebbe

volentieri a terze persone. La posizione eretta ferma non può essere mantenuta

a lungo per lo stato della colonna e degli arti inferiori. I dolori tendono

infatti ad acuirsi dopo breve tempo, quando la stessa posizione viene mantenuta

a lungo.

Per quanto riferito valuto in misura del 40

% la percentuale di impedimento.

5.6 Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40 %

percentuale

di invalidità

8

%

__________, il figlio maggiore, è autonomo per quanto

concerne il percorso casa-scuola.

__________ invece che ha iniziato quest'anno la scuola

elementare va necessariamente accompagnato nel tragitto.

La signora RI 1, per le difficoltà alla colonna che si

irradiano in modo particolare alla gamba sinistra, lamenta difficoltà nel

camminare. E quando i dolori sono particolarmente intensi non è in grado di

accompagnare il figlio a scuola, non potendo neppure servirsi dell'automobile.

In questi casi è il papà ad accompagnare __________ a scuola.

L'assicurata riferisce inoltre di non poter più

svolgere nessuna attività sportiva in compagnia dei figli: amava accompagnarli

al percorso vita e andare in bicicletta in loro compagnia. Insieme ai figli

giocava anche al pallone e correva lungo il fiume.

Oggi queste attività sono state completamente

abbandonate in ragione dello stato della colonna e degli arti inferiori.

__________ è ora maggiormente autonomo al momento del

bagno, ma fino a pochi mesi orsono era il marito ad aiutarlo in queste

occasioni, per le limitazioni di movimento dell'assicurata.

Per quanto riferito valuto in misura del 40

% la percentuale di impedimento della signora RI 1 in questa delicata funzione.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0

%

percentuale

degli impedimenti

0

%

percentuale

di invalidità

0

%

Non vengono segnalate

attività extra-domestiche.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100

%

percentuale

di invalidità

33,5

%

■ Chi esegue i lavori, che a

causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente

nell'economia domestica?

Indicare il

nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

6. GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da

quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal

mese di ottobre 2002." (Doc. AI 17-4+5+6)

Sulla

base della documentazione agli atti e degli accertamenti effettuati,

l’amministrazione, con decisione 17 gennaio 2005, ha respinto la richiesta di rendita.

In

sede di opposizione l’assicurata non ha contestato né la quota di ripartizione

tra attività salariata e lavori casalinghi, né la valutazione economica

relativa all’attività lucrativa, ma si è limitata a criticare la valutazione

effettuata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica per casalinghe.

Il

funzionario incaricato, in una nota 18 gennaio 2005, ha indicato:

"

L'assicurata per quanto

riguarda l'inchiesta per casalinghe non concorda appieno con le indicazioni

dell'assistente sociale.

In particolare:

- punto 5.3; non è in grado di passare

l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti. Tali attività sono state

delegate al figlio maggiore e al marito.

- Punto 5.5; non è in grado di stendere i

capi pesanti (ad esempio le coperte). Questi vengono lasciati nella cesta ed è

poi il marito che, sul mezzogiorno, li stende.

- Punto 5.6; l'assicurata puntualizza che

se il marito non può portare il bambino a scuola se ne occupano degli amici.

Trasmetto quindi il dossier all'assistente sociale

chiedendo se è il caso di ritoccare l'inchiesta alla luce delle nuove

indicazioni fornite dall'assicurata."

(Doc. AI 20-1)

Dando

seguito a tali indicazioni, il 20 gennaio 2005 l’assistente sociale ha quindi

rivisto il suo rapporto per persone che si occupano dell’economia domestica,

giungendo ad un grado di limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente

del 36.5% secondo tali parametri:

" (...)

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

%

percentuale

degli impedimenti

0

%

percentuale

di invalidità

0

%

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20 %

percentuale

di invalidità

7

%

Nessuna modifica.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

60 %

percentuale

di invalidità

9

%

Negli appunti presi in occasione dell'incontro a

domicilio, la signora RI 1 mi ha riferito quanto riportato nel rapporto del

dicembre 2004 anche riguardo la sua capacità o meno di passare l'aspirapolvere

o lo straccio umido sui pavimenti.

L'impossibilità di eseguire tali mansioni è quindi un

impedimento insorto verosimilmente dopo il nostro colloquio.

Tenendo conto di questo ulteriore ostacolo valuto la

percentuale di impedimento complessiva in questo ambito domestico in misura del

60 %.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

50 %

percentuale

di invalidità

5

%

Nessuna modifica.

5.5 Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50 %

percentuale

di invalidità

7,5

%

Al momento dell'incontro a domicilio la signora RI 1 ha

descritto le sue difficoltà nello stendere il bucato sotto forma di lentezza

nel portare a termine il compito, senza distinguere tra piccole cose e capi

ingombranti o di peso.

Le precisazioni portate in occasione del colloquio con

il collega __________ mi portano a considerare la percentuale di impedimento al

50%.

5.6 Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40 %

percentuale

di invalidità

8

%

Quanto segnalato a questo punto dalla signora RI 1, in

occasione del colloquio con il collega __________, non fa emergere, a mio

avviso, nuovi impedimenti. Semplicemente vengono precisate alcune dichiarazioni

fatte dall'assicurata durante l'inchiesta domiciliare.

Confermo pertanto la percentuale di impedimento del 40%.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0

%

percentuale

degli impedimenti

0

%

percentuale

di invalidità

0

%

Nessuna modifica.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100

%

percentuale

di invalidità

36,5

%

■ Chi esegue i lavori, che a

causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il

nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari." (Doc.

AI 21-2+3+4)

Questa

rivalutazione è stata trasmessa dall’Ufficio AI al dr. __________, invitandolo

a comunicare se dal lato medico egli concorda con le limitazioni indicate

dall’assicurata (doc. AI 23).

Con

scritto 16 febbraio 2005 il dr. __________ ha risposto:

"

Dal lato medico concordo

con le affermazioni e le limitazioni indicate dall'assicurata.

Ricordo però che la paziente si sente molto limitata

nella sua attività di casalinga e di moglie, infatti deve essere aiutata dal

marito e dai figli per tutte le faccende domestiche; dal punto di vista

affettivo e sessuale la sua vita è cambiata radicalmente.” (Doc. AI 24)

Nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto di una rendita

AI.

Con

il presente ricorso l’assicurata ha innanzitutto rilevato che l’amministrazione

non ha preso in considerazione due importanti patologie che la affliggono, vale

a dire l’asma bronchiale e la poliallergia, da una parte e uno stato depressivo,

dall’altra.

A

comprova delle sue allegazioni, ella ha trasmesso al TCA il certificato medico

29 marzo 2006 redatto dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

del seguente tenore:

"

Si certifica che la

signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto

dal 9.3.2006.

La presa a carico specialistica è motivata dal

persistere di uno stato depressivo insorto nell'ambito di una Sindrome da

disadattamento con reazione depressiva prolungata.

Tale condizione psicopatologica allo stato attuale

interferisce con la piena capacità lavorativa della paziente.” (Doc. VI bis)

2.10. Perché un

rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e

riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18

marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354

consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Inoltre,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11. L’assicurata ha innanzitutto rimproverato

all’amministrazione di non avere tenuto conto, nella valutazione del suo stato

di salute, di due importanti patologie, quella asmatica e poliallergica, da una

parte e quella psichiatrica dall’altra.

Quanto

alla prima patologia, come giustamente rilevato dall’amministrazione nella

risposta di causa, dalla documentazione agli atti emerge che i medici curanti

non hanno mai ritenuto che l’asma bronchiale e la poliallergia costituissero

una diagnosi principale: nel suo certificato medico 27 novembre 2003 il dr. __________

ha infatti posto quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

quelle di “asma bronchiale; poliallergia” (doc. AI 7, la sottolineatura

è della redattrice); anche il dr. __________, nel rapporto medico 27 aprile 2004, ha indicato quali diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “asma bronchiale; poliallergia”

(doc. AI 11, la sottolineatura è della redattrice). L’assicurata non ha

prodotto altri certificati medici attestanti un peggioramento dell’asma

bronchiale e della sua poliallergia, motivo per il quale non può essere

rimproverato all’amministrazione di non avere approfondito tali tematiche, da ritenere

senza influsso sulla capacità lavorativa per stessa ammissione dei suoi curanti.

In

merito alla presunta patologia psichiatrica, occorre rilevare che, come correttamente

indicato dall’amministrazione, nei vari certificati medici i curanti non hanno

mai segnalato l’esistenza di problemi psichiatrici. Solo nel certificato medico

27 novembre 2003 il dr. __________, tra le sue “constatazioni”, ha indicato “paziente

di 41 anni, in buone condizioni generali, sofferente e depressa”, senza

tuttavia porre la depressione fra le diagnosi invalidanti e senza ulteriori spiegazioni

e motivazioni.

Ora, senza

voler minimizzare la situazione psichica in cui si trovava l’assicurata al

momento della decisione contestata, questa Corte concorda con quanto sostenuto

dall’ammi-nistrazione circa l’assenza, per lo meno fino all’emanazione della

decisione impugnata, di una patologia psichiatrica invalidante.

Innanzitutto

non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza

del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato

invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente

esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato

del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2003, p. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(...)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno

2004 nella causa W., I 166/03,

consid. 3C)."

A

prescindere dal fatto che la depressione, fino all’emanazione della decisione impugnata, non

è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23

aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I

771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le

esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di

un danno psichico invalidante.

Dalla

sola constatazione del dr. __________ di una non meglio precisata depressione

dell’assicurata, per la quale ella non risulta essere stata in cura specialistica,

l’amministrazione non poteva quindi desumere, prima dell’emissione della

decisione impugnata, l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante.

Solo

in corso di causa la ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato medico 29

marzo 2006 del dr. __________, specialista in psichiatria, che dichiara di

avere in cura l’assicurata dal 9 marzo 2006 a causa di uno stato depressivo

insorto nell’am-bito di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva

prolungata, attestando che “tale condizione psicopatologica interferisce con

la piena capacità lavorativa della paziente” (doc. VI bis).

Ora,

a prescindere dal fatto che questo documento non soddisfa le esigenze poste

dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico

invalidante (consid. 2.10.), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla

decisione impugnata e non può quindi essere preso in considerazione. Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 29 novembre 2005 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (DTF 130 V 446 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2,

127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). In tal senso, ai fini del presente

giudizio il certificato medico 29 marzo 2006 del dr. __________ non può essere

preso in considerazione visto che lo stesso medico ha attestato di avere in

cura la paziente solo dal 9 marzo 2006.

Orbene,

per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, stante l’inconsistenza e la

non correttezza delle contestazioni dell’assicurata in merito a presunte sue

patologie non approfondite prima dell’emissione della decisione impugnata, nell'evenienza

concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su quanto accertato dal

SMR.

La

situazione clinica dell’assicurata, affetta da sindrome lombosciatica in stato

dopo discectomia L5/S1 a sinistra, è stata vagliata dal medico del SMR (cfr.

per esteso sopra, consid. 2.9). Quest’ultimo, esaminata tutta la documentazione

medica agli atti ha redatto il dettagliato rapporto del 1° luglio 2004 e la

successiva precisazione, su richiesta del funzionario incaricato, 16 settembre

2004 (cfr. doc. AI 12 e 14 e in esteso consid. 2.9).

Per

quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente

dall’autunno del 2002, vale a dire una sindrome lombosciatica a sinistra per la

quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento di discectomia L5/S1, questo TCA,

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare

proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ del SMR nel suo

rapporto 1° luglio 2004 (doc. AI 12). Detto rapporto infatti si basa su di

un’attenta valutazione dei vari rapporti medici agli atti, in particolare sulla

valutazione neuro-chirurgica del dr. __________ eseguita nel gennaio 2004 (doc.

AI 11-4).

Dalla

documentazione medica agli atti emerge che l’assicurata ha presentato

un’incapacità lavorativa completa, imputabile essenzialmente alla problematica

dei dolori alla schiena, in qualità di donna delle pulizie a tempo pieno e del

50% quale donna delle pulizie a tempo ridotto (2 ore al giorno), mentre è da

ritenere totalmente abile in attività leggere adeguate rispettose dei suoi

limiti funzionali, come attestato dal dr. __________ nel suo dettagliato referto,

cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati

parametri giurisprudenziali. Infatti, a detta del medico SMR l’assicurata, in

un’attività leggera (carico massimo di 5 kg), che permetta l’alternanza delle

posizioni statiche (ogni 20 minuti), non richieda l’anteflessione e la

rotazione del rachide lombare e non comporti l’estensione prolungata della

colonna vertebrale, potrebbe addirittura essere attiva in misura completa (cfr.

certificato dr. __________ 1° luglio 2004 e successive precisazioni 16

settembre 2004, doc. AI 12-1 e doc. AI 14-1 e sopra per esteso al consid. 2.9).

Va

a questo proposito evidenziato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alla

valutazione 1° luglio 2004 del dr. __________, eseguita dopo approfondito esame

degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza.

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato

inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato

provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava un’inabilità totale

nell’attività di ausiliaria di pulizie a tempo pieno, un’inabilità lavorativa

del 50% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie con un’occupazione

di 2 ore al giorno e una totale abilità al lavoro in attività leggere adeguate

rispettose dei suoi limiti funzionali.

Va

anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.12.

2.12.1. Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica. Nel rapporto datato 5 gennaio

2005 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 33.5% (doc.

AI 17 e sopra per esteso al consid. 2.9.). Nel successivo rapporto 20 gennaio

2005 di rivalutazione, a seguito delle critiche esposte in sede di opposizione

da parte dell’assicurata, l’assistente sociale è giunta ad una limitazione complessiva

del 36.5% (doc. AI 21 e sopra per esteso al consid. 2.9.).

2.12.2. Come

è già stato anticipato ai consid. 2.5. e 2.6., l'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in

tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento

a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti

all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire

meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen

vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I

175/01)."

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi

in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

2.12.3

Nel

suo rapporto 5 gennaio 2005 l’assistente sociale, sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle

conclusioni mediche, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 33.5% (cfr. in esteso

sopra al consid. 2.9.). A seguito delle critiche sollevate in sede di opposizione

in merito a determinate mansioni (5.3, "pulizia

dell'appartamento"; 5.5 "bucato, confezione e riparazione di

indumenti"; 5.6, "cura dei bambini e di altri membri della famiglia"),

l'assistente sociale ha apportato alcune rettifiche al rapporto d'inchiesta,

giungendo ad una percentuale d'invalidità parziale del 36,5% (doc. AI 21 e

sopra in esteso al consid. 2.9.).

Nel

suo ricorso l’assicurata ha genericamente contestato l’inchiesta economica

evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata troppo ottimisticamente la

percentuale degli impedimenti per i campi di attività relativi alle cifre 5.1,

5.

, 5.4 e 5.6.

Questo

Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati

in sede medica.

Chiamato

ad esprimersi in merito alle limitazioni indicate dall'assicurata, riportate

nella rivalutazione dell’assistente sociale 20 gennaio 2005, il dr. __________,

con scritto 16 febbraio 2005, ha rilevato di concordare dal punto di vista medico con le

affermazioni e le limitazioni indicate dalla sua paziente, ricordando tuttavia che

“si sente molto limitata nella sua attività di casalinga e di moglie,

infatti deve essere aiutata dal marito e dai figli per tutte le faccende

domestiche” (doc. AI 24-1).

Al

riguardo, va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la

giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione

medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al

domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC

1984.

p. 143 consid. 5; cfr. anche sopra, consid. 2.12.2).

Nella

specie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il medico

SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.11.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito della ricorrente e del figlio maggiore (nato nel __________), che

risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello

svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’Ufficio AI sulla base

dell’accertamento domiciliare operato dall'assistente sociale (36.5%), non

essendoci nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta

dell’Ufficio AI di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta economica.

del resto le allegazioni formulate in proposito nel ricorso consentono a questa

Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove

peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta

si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF

128.

V 93 consid. 4). Invero, le allegazioni ricorsuali non apportano elementi

nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel

rapporto domiciliare, ma si limitano in sostanza a genericamente contestare la

misura delle attività svolte dall’inte-ressata rispettivamente a censurare la

percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito

va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione

specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni

constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale

limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è

basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima. Né del resto nel gravame

l’assicurata mette in dubbio questa circostanza o apporta elementi che possano

in qualche modo indurre ad una differente valutazione. In realtà la differenza

nell’esame degli impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla

ricorrente scaturisce unicamente dalla valutazione che la stessa dà, già da un

profilo medico, alla propria inabilità e non da elementi concreti che

potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del grado d’impedimento a

svolgere le mansioni domestiche. Considerato quindi che, come visto, alla valutazione

dell’inabilità dal profilo medico deve darsi completa adesione, le censure

della ricorrente risultano del tutto prive di fondamento. Questo

TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento

delle mansioni casalinghe stabilito dall’Ufficio AI sulla base

dell’accertamento domiciliare (36,5%).

2.13

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre

il ricorso va respinto.

Viste

le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione il grado d’invalidità globale

fissato dall’Ufficio AI al 29% (76 x 36.5% + 24 x 2.3%) in applicazione del

metodo misto, va confermato.

2.14

Da

ultimo, l’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA

l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici.

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.11.), la documentazione agli atti

è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria, deve essere disattesa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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