32.2006.10
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10 gennaio 2007Italiano69 min
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Numero d'incarto:
32.2006.10
Data decisione, Autorità:
10.01.2007, TCA
Titolo:
Metodo misto di calcolo dell'invalidità: assicurata attiva al 24% come salariata e al 76% come casalinga.Valutazione medica del SMR corretta, come pure quella dell'assistente sociale nell'ambito dell'inchiesta economica per persone che si occupano dell'economia domestica.
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.10
cr/sc
Lugano
10 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, ausiliaria di pulizie a tempo parziale e casalinga,
nell’ottobre 2003 ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di
essere affetta da ernia discale (doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 17 gennaio 2005 l’Ufficio
AI ha negato il diritto alla rendita.
A
motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato quanto segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
● Dalla
documentazione raccolta agli atti risulta che lei era impiegata in misura del
24% (2 ore al giorno) quale addetta alle pulizie. Per il rimanente 76% era
casalinga.
● L'attività
di addetta alle pulizie non è più praticabile a causa del danno alla salute.
Risultano per contro esigibili in misura completa attività leggere senza
necessità di sollevare/trasportare pesi superiori a 5 kg, con possibilità di
alternare le posizioni statiche ogni 20 minuti ca., senza ripetute anteflessioni/rotazioni
del rachide lombare e senza prolungata estensione della colonna vertebrale.
● Esercitando
tali attività in misura di 2 ore al giorno potrebbe conseguire CHF 9'076.--
annui (dato 2002), i quali, confrontati con quanto avrebbe potuto conseguire
nella sua attività se non fosse insorto il danno alla salute (CHF 9'825.60 nel
2002), determinano una perdita di guadagno quale salariata pari all'8%.
● L'inchiesta
da parte della nostra assistente sociale ha invece potuto stabilire che quale
casalinga vi è una limitazione del 33.5%.
● Globalmente abbiamo la seguente
situazione:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
salariata 24 % 8
% 2 %
casalinga 76 %
33.5 % 25 %
Grado d'invalidità
27 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 18-2)
1.2. Contro
la decisione amministrativa l’assicurata ha presentato di persona, in occasione
del colloquio 18 gennaio 2005 presso l’Ufficio AI, tempestiva opposizione e
chiesto il riesame della pratica, affermando di trovare molta difficoltà a reperire
un lavoro adatto, non potendo guidare l’automobile e rilevando di fare molti
sacrifici nell’attività di casalinga, senza nessuno che l’aiuti (doc. AI 19-2).
Sulla
base della nuova valutazione dell’assistente sociale relativa all’inchiesta per
casalinghe, con decisione 29 novembre 2005 l’amministrazione ha respinto
l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:
"
(...)
8. In
concreto, si osserva innanzitutto che l'atto di opposizione non presenta nuovi
elementi di valutazione medica, motivo per cui, da questo specifico profilo,
ulteriori accertamenti di natura medica non entrano in discussione, potendo ritenere
gli atti all'incarto del tutto soddisfacenti. Né lo scritto del Dr. __________
del 16.02.2005 apporta dati clinici oggettivi atti a modificare la precedente
valutazione medico-teorica posta della capacità lavorativa.
9. In
merito all'inchiesta economica per casalinghe, le obiezioni presentate dall'assicurata
sono state sottoposte all'assistente sociale di riferimento la quale, con
complemento del 20.01.2005, ha apprezzato nuovamente le limitazioni poste per
determinate mansioni, rettificandole dove ritenuto opportuno. Nella
fattispecie, in merito alla cifra 5.3, mansioni di "pulizia dell'appartamento",
l'assistente sociale ha preso atto dell'impossibilità dell'assicurata di eseguire
mansioni quali passare l'aspirapolvere o lo straccio umido sui pavimenti
(impedimento insorto verosimilmente dopo il colloquio di dicembre 2004): in tal
caso la percentuale degli impedimenti è stata rettificata dal 50% al 60% con
conseguente tasso d'invalidità parziale del 9% (al posto del 7,5%). Per quanto
attiene alla cifra 5.5, mansioni di "bucato, confezione e riparazione di
indumenti", preso atto delle precisazioni apportate in sede di
opposizione, l'assistente sociale ha riconsiderato la percentuale di impedimenti
dal 40% al 50% con incremento del tasso d'invalidità parziale al 7,5% (al posto
del 6% precedente). In merito, infine, alla cifra 5.6, "cura dei bambini e
di altri membri della famiglia", l'assistente sociale ha confermato la valutazione
precedentemente espressa, ovvero impedimento del 40% con percentuale
d'invalidità dell'8%, ritenuto che le precisazioni addotte dall'opponente non
hanno fatto emergere nuovi impedimenti. In conclusione, le rettifiche apportate
dall'assistente sociale al rapporto d'inchiesta determinano una percentuale
d'invalidità parziale del 36,5% su un totale delle attività del 100%.
Questo rapporto soddisfa i criteri posti dalla
giurisprudenza dell'Alta Corte in merito al valore probatorio di un rapporto
d'inchiesta dell'UAI (DTF 130 V 61 consid. 6.1, 6.2), ovvero è stato allestito
da persona abilitata, in conoscenza della situazione medica e domestica con
descrizione dettagliata delle condizioni di vita dell'assicurata, analisi
circostanziata e motivata delle singole mansioni consuete che l'assicurata può
e non può svolgere.
10. L'ufficio Al deve sempre verificare se,
ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere
sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività
esigibile.
Secondo costante giurisprudenza, ai fini della
determinazione del reddito fa stato in primo luogo la situazione salariale
concreta nella quale versa la persona assicurata; qualora quest'ultima non sia
professionalmente attiva, o lo sia in misura inferiore a quanto da lei
esigibile, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali
pubblicate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS). I
salari in questione possono essere ridotti sino ad un massimo del 25% e ciò al
fine di considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di
influenzare il reddito del lavoro (ad esempio il fatto che la persona
assicurata non possa lavorare a tempo pieno, limitazioni addebitabili al danno
alla salute, ecc.).
11. La parte inerente l'attività da salariata
non è stata contestata dall'assicurata. Giova tuttavia apporre una rettifica in
merito all'anno di riferimento considerato per il confronto dei redditi, 2003 e
non il 2002 (anno di possibile inizio a prestazioni valutata ad ottobre 2003,
dopo l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), mentre il 2002 è
l'anno di riferimento per le tabelle RSS. In tal caso, rettificando il calcolo
indicato nella decisione impugnata, il grado d'invalidità parziale attinente alla
parte da salariata corrisponde allo 0% (con conseguente grado d'invalidità
globale del 25%).
12. A seguito dell'aggiornamento dei dati
ipotetici economici di riferimento al momento dell'emissione della presente
decisione non si osservano rilevanti modifiche con conseguenza sul diritto alla
rendita. Infatti, aggiornati al 2004 i dati economici definiti nella decisione
impugnata, ritenuto quale reddito ipotetico da valido quello di fr. 41'310.- al
100% (importo 2003 di fr. 9'826 annui al 24% adeguato al 2004 in fr. 9'915.- in base all'indice d'aumento dei salari
nominali, in La Vie Economique, données économiques actuelles, tabella
B.10.2), raffrontato al reddito ipotetico da invalido di fr. 40'360.- definito
in applicazione delle tabelle RSS, anno di rilevamento 2004, categoria 4 per
attività non qualificate, semplici e ripetitive, mediana come secondo giurisprudenza
dell'Alta Corte, risulta una capacità di guadagno residua del 97.7%, pari ad un
grado d'invalidità del 2,3%.
11. In applicazione del metodo misto si
desume quanto riportato nello specchietto seguente:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
salariata 76%
36.5 % 28 %
casalinga 24%
2.3 % 25 %
Grado d'invalidità
29 %
Ne consegue che la decisione impugnata è confermata,
ritenuto che la perdita lucrativa dovuta al danno alla salute è inferiore al
tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per potere beneficiare del diritto ad
una rendita." (Doc. AI 26-4+5)
1.3.
Con tempestivo ricorso al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
criticato la decisione dell’amministrazione, rilevando che la stessa non ha
considerato nella sua valutazione due patologie importanti che la affliggono:
da una parte l’affezione dell’asma bronchiale e la poliallergia e, dall’altra,
la depressione, con importanti disturbi del sonno, angoscia, apatia e continuo
stato di spossatezza.
Postulando
in sostanza il riconoscimento di una rendita e, in via subordinata, la
trasmissione dell’incarto all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici,
essa ha evidenziato fra l’altro quanto segue:
" (...)
3) Le attuali valutazioni prestano il fianco a critiche
fondate che sono idonee ad innalzare il
grado di invalidità almeno ad una mezza rendita.
Innanzitutto
vi è stata un'incomprensione ed un'interpretazione errata delle valutazioni del
medico dell'Ufficio Al. La ricorrente ritiene infatti che il medico si è
sbagliato e abbia attestato una riduzione del 50% rispetto ad ogni tipo di
attività lavorativa. Se, come risulta da tutti gli accertamenti medici, esiste un'incapacità
totale come donna di pulizia, la limitazione al 50% deve riferirsi ad
un'attività più leggera e che rispetti determinati limiti.
Non si vede bene infatti come si possa sostenere, per
il medesimo lavoro di donna di pulizia, un'incapacità totale se la ricorrente
dovesse lavorare in modo completo, ma un'incapacità del 50% perché lavora solo
2 ore al giorno.
Inoltre non è stato assolutamente considerato che la
ricorrente, prima dell'insorgere del danno alla salute, lavorava come donna di
pulizia solo 10 ore settimanali la sera perché durante il giorno era impegnata
nell'allevamento e nella cura dei due figli, il primo nato il __________ e il secondo
il __________. Se non si fosse manifestata la malattia, la ricorrente avrebbe
senz'altro aumentato il suo impegno lavorativo ad almeno 30 ore alla settimana,
dato che la sera i figli sarebbero stati accuditi dal marito, mentre durante il
giorno essi, essendo in età scolastica, avrebbero permesso alla ricorrente di
estendere la sua attività sia la mattina sia il pomeriggio, assolvendo ore di
pulizia presso terzi. D'altra parte le condizioni economiche della famiglia, il
fatto che il marito ha pure lui una salute compromessa e percepisce una rendita
__________, avrebbero costretto in tutti i casi la moglie ad avere un'attività
lavorativa per poter garantire il sostentamento della famiglia.
In secondo luogo, a seguito delle rimostranze della
ricorrente, è stata riveduta I'indagine economica, però a tavolino senza
sentire direttamente l'interessata. Alcune percentuali di invalidità sono state
riviste, mentre avrebbero dovuto esserlo tutte perché è stato riconosciuto un
grado di impedimento assai superiore a quello in un primo tempo valutato. Solo
che per non superare il parametro complessivo di grado di invalidità si sono mantenuti
invariati i punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 che devono essere riformati nel modo
seguente:
descrizione
importanza
impedimento
invalidità
5.1 conduzione dell'economia domestica
5%
50%
2,5%
5.2 alimentazione
35%
50%
17,5%
5.3 pulizia dell'appartamento
15%
60%
9%
5.4 spesa e acquisti diversi
10%
50%
5%
5.5 bucato, confezione e riparazioni
15%
50%
7,5%
5.6 cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
20%
50%
10%
5.7 diversi
0%
0%
0%
TOTALE
100%
51,5%
Queste circostanze determinanti non sono state prese in
considerazione e devono, in ogni caso, condurre ad una nuova valutazione del
grado di incapacità lavorativa della ricorrente." (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando che l’asma bronchiale e la
poliallergia sono state indicate dai curanti come patologie secondarie senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre la presunta patologia
psichiatrica non è stata mai indicata quale diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa.
1.5. Con
scritto 4 aprile 2006 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA il
certificato medico 29 marzo 2006 redatto dal dr. __________, specialista in psichiatria
e psicoterapia (doc. VI).
1.6. In
data 27 aprile 2006 l’Ufficio AI ha rilevato che il certificato del dr. __________
prodotto dall’assicurata riferisce di una situazione psichiatrica successiva
all’emissione della decisione su opposizione impugnata e non può dunque far
stato nella valutazione della presente procedura ricorsuale (doc. VIII).
Questa
presa di posizione è stata trasmessa all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni
transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti
in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere
valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.;
127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da
questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18
ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA
inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF
120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. Nella
presente fattispecie, dagli atti risulta che l’assicurata, attiva quale
ausiliaria di pulizie ad ore presso l’__________ dal 17 gennaio 2000 nella
misura del 24% (l’assicurata lavorava 10 ore alla settimana rispetto alle 42
ore settimanali previste quali orario normale di lavoro, doc. AI 5), ha
interrotto la propria attività in maniera duratura la prima volta nell’ottobre 2002 a motivo di un episodio acuto di lombosciatalgia a sinistra (certificato del dr. __________ 30
ottobre 2002, atti AI 1-14). Dopo aver ripreso l’attività (sempre nella misura
di 10 ore alla settimana), a decorrere dal mese di marzo 2003 ha nuovamente interrotto, definitivamente, la sua attività, per un peggioramento dei sintomi,
per il quale è stata sottoposta nel mese di aprile 2003 ad un intervento di
emilaminectomia e discectomia (certificato del dr. __________ 13 maggio 2003,
doc. AI 7-6).
Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come
l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata
per motivi di salute, l’ha quindi considerata salariata nella misura del 24% e
casalinga per il restante 76% applicando il metodo misto.
Al riguardo, occorre
rilevare che nel ricorso l’assicurata ha contestato la quota parte del 24%
relativa all’attività lavorativa, rilevando che “prima del
danno alla salute lavorava come donna di pulizia solo 10 ore settimanali la
sera perché durante il giorno era impegnata nell’allevamento e nella cura
dei figli, il primo nato il __________ e il secondo il __________.”
Ella ha poi aggiunto che “se non si fosse manifestata la malattia, avrebbe
senz’altro aumentato il suo impegno lavorativo ad almeno 30 ore alla settimana,
dato che la sera i figli sarebbero stati accuditi dal marito, mentre durante
il giorno essi, essendo in età scolastica, avrebbero permesso alla ricorrente
di estendere la sua attività sia la mattina, sia il pomeriggio, assolvendo ore
di pulizia presso terzi. D’altra parte le condizioni economiche della
famiglia, il fatto che il marito ha pure lui una salute compromessa e
percepisce una rendita __________, avrebbe costretto in tutti i casi la moglie
ad avere un’attività lavorativa per poter garantire il sostentamento della
famiglia” (doc. I, la sottolineatura è dalla redattrice).
Contrariamente
a quanto affermato in sede ricorsuale, durante l’inchiesta per
le persone che si occupano dell’economia domestica esperita il 9 dicembre 2004,
la ricorrente ha dichiarato che, se non fosse intervenuto il danno alla salute,
avrebbe “continuato ad esercitare l’attività lavorativa nella misura da
lei prescelta” (doc. AI 17-2, la sottolineatura è dalla redattrice).
Inoltre,
avendo l’assicurata dovuto interrompere la sua attività lavorativa, per i suoi
problemi di salute, dapprima alla fine del 2002 e poi, definitivamente, nel
2003, allorquando i due figli erano uno in età scolare, l’altro al penultimo anno
di asilo, l’assicurata disponeva già di tempo al mattino e al pomeriggio per
poter eventualmente svolgere ore supplementari di pulizia presso terzi, ma non
lo faceva, come da lei affermato, in quanto “era impegnata nell’allevamento
e nella cura dei figli”. Inoltre, va rilevato che dall’inchiesta per le
persone che si occupano dell’economia domestica esperita il 9 dicembre 2004 emerge
che entrambi i figli e il marito consumano tutti i pasti al domicilio. Infine,
quanto alle finanze famigliari, va rilevato che il marito è al beneficio di una
rendita LAINF e di un’indennità per menomazione dell’integrità dal novembre
1994, mentre dal formulario compilato dall’agenzia comunale AVS di __________
il 18 novembre 2003 emerge che le entrate della famiglia derivano dal “salario
del marito, salariato della __________, __________ e dalle indennità di
malattia dell’assicurata” (doc. 6-2 inc. Cassa malati).
Tutto
ben considerato, quindi, non si ritiene verosimile che senza l’insorgenza del
danno alla salute l’assicurata avrebbe aumentato il suo impegno lavorativo settimanale.
Di
conseguenza la ripartizione effettuata dall’amministrazione in sede di decisione
su opposizione appare corretta.
2.9. Nella
specie, al fine di istruire l’aspetto medico, l’amministra-zione ha innanzitutto
tenuto conto del rapporto medico di fiducia 20 settembre 2003 redatto dal dr. __________
per la Cassa malati __________, in cui il medico ha posto la diagnosi di “paziente
con irritazione radicolare L5-S1 a sinistra con discectomia il 23.4.2003 con un
attuale disbilancio muscolare” e la diagnosi passiva di “asma bronchiale”,
osservando:
"
In base alla visita
odierna, una ripresa come addetta aiuto pulizia per 2 ore al giorno non è ancora
possibile.
La situazione non è ancora al 100% stabile.
Sicuramente tra 1-2 mesi sarà possibile una ripresa in
un lavoro in cui la P. potrà lavorare parzialmente seduta, parzialmente in
piedi dove potrà eseguire piccoli controlli senza alzare pesi oltre 1 kg.
Una ripresa nell'ambito delle pulizie non sarà più
possibile."
(Doc. 1-6, inc. cassa malati)
L’Ufficio
AI ha poi interpellato il medico curante dell’assicura-ta, dr. __________, il
quale, nel suo rapporto 27 novembre 2003, posta la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “stato dopo laminectomia e discectomia L5-S1 a
sinistra; lombosciatalgia sinistra su ernia discale lussata a livello L5-S1 a
sinistra”, ha attestato una totale incapacità lavorativa quale ausiliaria
di pulizie e, a causa del perdurare dei dolori lombari e dei crampi e dolori al
polpaccio sinistro, ha ritenuto che l’assicurata non possa svolgere altre
attività (doc. AI 7).
L’Ufficio
AI ha poi interpellato il dr. __________, Capo clinica del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________ - che ha eseguito
l’intervento di emilaminectomia e discectomia - il quale nel suo rapporto 27
aprile 2004, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “lombalgia
cronica e sciatalgia S1 a sinistra”, ha ritenuto l’assicurata totalmente
inabile nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, indicando inoltre
che lo svolgimento di altre attività non è possibile (doc. AI 11-3). Alla
domanda relativa all’opportunità di un accertamento medico supplementare egli
ha risposto affermativamente, chiedendo che l’assicurata venga convocata in
agenzia (doc. AI 11-2). Il dr. __________ ha allegato al suo rapporto lo
scritto 2 febbraio 2004 inviato al curante, dr. __________, del seguente
tenore:
"
(...)
Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle
valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questa paziente è stata
operata il 23.4.2003 di un'emilaminectomia e discectomia L5/S1 a sin. nel contesto
di una radicolopatia L5 sin.
La paziente riferisce un soddisfacente miglioramento
della sintomatologia algica nell'immediato postoperatorio ma con un ritorno
dell'irradiazione nella gamba sin. circa 1 mese postoperatorio. La paziente è
stata vista in controllo ambulatoriale il 31.10, momento in cui non presentava
deficit sensitivo-motori e una manovra di Lasègue negativa, mentre era presente
uno pseudo Lasègue a 90° a sin.
Rivediamo in data odierna la paziente per un controllo
evolutivo durante il quale dichiara che il quadro sintomatologico è rimasto
sostanzialmente invariato.
All'esame obiettivo neurologico si rilevano gli stessi
reperti come la volta scorsa.
Discutendo con la signora sull'entità dei suoi
disturbi, non risulta molto facile una quantificazione, tant'è che la paziente
riferisce di fare uso saltuario di farmaci anti-infiammatori e di trarre
beneficio spesso anche da 1 sola compressa di Sirdalud.
Dichiara tuttavia che la presente lombosciatalgia sin.
le inficia in maniera rilevante le attività quotidiane.
Proponiamo quindi alla paziente di riflettere sulla
rilevanza del dolore e sulla propria motivazione di voler affrontare il
problema, ed in tal caso, di eseguire una nuova risonanza lombare con
successiva visita da noi per avere un punto di partenza dal quale decidere un
eventuale ulteriore prosieguo delle cure."
(Doc. AI 11-4)
In
data 1° luglio 2004 il dr. __________, dopo aver indicato la diagnosi principale
di “sindrome lombosciatica in stato dopo discectomia L5/S1 a sinistra” e
quali limiti funzionali che “dalla documentazione sono presenti limitazioni
di carico, mantenere le posizioni monotone e nella mobilità del rachide”,
ha stilato il seguente rapporto medico:
" (...)
Raccomandazioni, proposte SMR
Trattasi di una donna di pulizia __________ (76%
casalinga / 24% salariata) che per una lombosciatalgia sinistra ha subito un
intervento di discectomia. Il decorso è sfavorevole e i dolori persistono.
Le valutazioni mediche concordano con una completa IL
quale donna di pulizia a tempo pieno. In un'attività saltuaria (2 ore al dì)
l'IL dovrebbe essere del 50%.
Teoricamente dalla documentazione possiamo definire
che l'A. dovrebbe essere abile in un'attività leggera (carico massimo di 5 kg), con possibilità di alternare le posizioni statiche
(ogni 20 min.), senza ripetute anteflessioni / rotazioni del rachide lombare
e senza prolungata estensione della colonna vertebrale.
Queste limitazioni dovranno essere prese in
considerazione dall'assistente per l'inchiesta casalinga.
Procediamo con l'inchiesta." (Doc. AI 12-1)
A
fronte di tali conclusioni, il funzionario incaricato con scritto 27 luglio 2004 ha chiesto al dr. __________ dei
chiarimenti:
"
Ritorno questo dossier
in quanto non mi è chiaro un punto.
L'assicurata lavorava 2 ore al giorno quale addetta alle
pulizie.
Nella tua proposta indichi che per un'attività
saltuaria (2 ore al dì) l'incapacità lavorativa dovrebbe essere del 50%.
Cosa intendi esattamente? L'assicurata può lavorare
tutti i giorni al 50% (quindi un'ora) quale addetta alle pulizie? Oppure attività
saltuaria significa che non può lavorare tutti i giorni in questa misura?
Attività adeguate con le limitazioni da te indicate
sono esigibili in misura di 2 ore giornaliere?" (Doc. AI 13-1)
Nelle
sue annotazioni 16 settembre 2004 il dr. __________ ha specificato:
"
Con la mia proposta
intendo che l'A presenta un’IL completa come donna di pulizia a tempo completo
visto che la frequenza delle limitazioni da me descritte non permettono un
rendimento completo e durevole.
In un’attività ridotta a 2 ore al giorno ritengo che
l'A presenta una riduzione del rendimento del 50% per i limiti presenti durante
2 ore di attività.
Un’attività che rispetti i limiti elencati è
proponibile con rendimento completo che sia in attività parziale o completa.
Spero che i dubbi siano chiariti, ma capisco che un
certo dubbio possa essere presente quando affermo che l’A è inabile completamente
a tempo pieno e poi abile al 50% a tempo parziale. Se questo chiarimento non è
chiaro telefonami." (Doc. AI 14-1)
L’amministrazione
ha quindi trasmesso l’incarto al consulente IP, il quale nella sua valutazione
30 settembre 2004 ha rilevato:
" (...)
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Dalla documentazione medica all'incarto si rileva che
in un'attività leggera e confacente l'A. potrebbe lavorare nella misura come
svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, ossia durante due ore al
giorno.
Per attività leggere, in conformità alla recente
giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del
2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non
esercita, in concreto, professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno la
residua capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti
statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di
statistica, e che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni
e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano, o
centrale (DTF 126 V 77).
Fatti
I dati sono periodicamente pubblicati dall'UFS
(Ufficio Federale di Statistica) e sono noti generalmente come "tabelle
RSS" (Rilevamento sulla Struttura dei Salari).
Nel caso di assicurati che a causa della particolare
situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto
la loro rimanente capacità, nemmeno in lavori leggeri, e non riescono
pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a
seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25 % (VSI
2002, p. 64).
Se la determinazione del reddito da invalido avviene
su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di
professioni in concreto esigibili, anche se si può presupporre che nel caso
concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della
professione.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Conformemente
alle statistiche RSS in un'attività leggera ed adeguata, se svolta in misura del 100
%, il reddito annuo sarebbe di CHF 37'816. Tenuto conto del fatto che l'A. lavorava 2 ore al giorno (24 %), il
reddito annuo ammonterebbe a CHF 9'076. II reddito annuo conseguibile (ma mai conseguito) dall'A. nella
sua attività di ausiliaria di pulizie al 24 % ammonta a CHF 9'825.60. Dal confronto di
questi redditi si ricava una perdita di guadagno dell'8 %. Quindi:
Salariata al 24%; capacità in
attività adeguata: 100% (inteso come due ore al giorno, come prima), con
perdita di guadagno dell'8%." (Doc. AI 15-2)
L’Ufficio
AI ha poi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 9 dicembre 2004,
preso atto della documentazione medica all’inserto, con rapporto del 5 gennaio
2005 l’assistente sociale ha stimato le limitazioni nelle attività come casalinga
complessivamente in 33.5%.
L’incaricata
ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
20 %
percentuale
di invalidità
7
%
La signora RI 1 riferisce di occuparsi
tuttora personalmente della preparazione dei pasti giornalieri. Deve comunque
dedicare a tale mansione un maggiore tempo, dovendo di continuo mutare la postura
ed alternare il lavoro al riposo.
L'assicurata fatica a chinarsi e per questo richiede la
collaborazione dei familiari al momento di caricare e scaricare la
lavastoviglie.
Nessun impedimento viene segnalato nell'apparecchiare e
sparecchiare la tavola e nel riordinare il piano di lavoro.
Per quanto riguarda invece le pulizie approfondite
della cucina e degli elettrodomestici l'assicurata afferma di essere stata
interamente sostituita dal marito, in ragione dei dolori e degli impedimenti a
livello della colonna. La convivenza continua con importanti dolori ha inoltre
molto logorato la signora RI 1, che lamenta un continuo stato di spossatezza ed
una facile affaticabilità.
Per quanto riferito valuto in misura del 20
% la percentuale di impedimento.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
50 %
percentuale
di invalidità
7,5
%
La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora di
persona delle pulizie giornaliere della casa che esegue a ritmi di lavoro
rallentati per la necessità di mutare frequentemente la postura ed alternare
l'attività al riposo. L'assicurata si impegna a riordinare giornalmente i
locali, a spolverare la mobilia ad altezza (evita di salire su scale o sgabelli
per la condizione degli arti inferiori), a pulire le vaschette. Rifà il letto e
cambia le lenzuola con la collaborazione del marito.
L'assicurata si dice in grado di passare
l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, ma solo superficialmente e
al temine del lavoro, per attenuare i dolori alla colonna, deve rimanere per
qualche tempo sdraiata sul pavimento con le gambe sollevate.
In maniera approfondita è il marito ad occuparsi invece
di tali incombenze, così come delle pulizie a fondo del bagno e dei grandi
lavori stagionali (vetri, tende, ecc.). L'assicurata deve infatti evitare
sforzi e ripetute anteflessioni e rotazioni del rachide.
Per quanto riferito valuto in misura del 50
% la percentuale di impedimento.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50 %
percentuale
di invalidità
5
%
L'assicurata si impegna a provvedere perlomeno alle
piccole necessità di tutti i giorni, ma per i dolori presenti alla gamba
sinistra camminare le risulta spesso assai difficoltoso. Anche gli acquisti giornalieri
sono così spesso delegati al marito.
La spesa settimanale viene eseguita in presenza e con
la collaborazione del marito che spinge il carrello e si fa carico delle borse
pesanti.
La gestione burocratico-amministrativa è compito che i
signori RI 1 svolgono insieme.
Per quanto riferito valuto in misura del 50
% la percentuale di impedimento.
5.5 Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
40 %
percentuale
di invalidità
6
%
I familiari portano la cesta con il bucato nel locale
lavanderia dove la signora RI 1 è poi in grado di suddividere i panni e di
inserirli e toglierli, inginocchiata, dalla lavatrice.
L'assicurata stende le piccole cose e lentamente anche
i capi ingombranti e di peso. Una volta asciutti i panni vengono per quanto
possibile semplicemente piegati e riposti negli armadi. L'attività di stiro è
ridotta all'essenziale e viene suddivisa dall'assicurata sull'arco di più giorni.
Questo compito risulta particolarmente gravoso e
l'assicurata riferisce che in migliori condizioni economiche lo delegherebbe
volentieri a terze persone. La posizione eretta ferma non può essere mantenuta
a lungo per lo stato della colonna e degli arti inferiori. I dolori tendono
infatti ad acuirsi dopo breve tempo, quando la stessa posizione viene mantenuta
a lungo.
Per quanto riferito valuto in misura del 40
% la percentuale di impedimento.
5.6 Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40 %
percentuale
di invalidità
8
%
__________, il figlio maggiore, è autonomo per quanto
concerne il percorso casa-scuola.
__________ invece che ha iniziato quest'anno la scuola
elementare va necessariamente accompagnato nel tragitto.
La signora RI 1, per le difficoltà alla colonna che si
irradiano in modo particolare alla gamba sinistra, lamenta difficoltà nel
camminare. E quando i dolori sono particolarmente intensi non è in grado di
accompagnare il figlio a scuola, non potendo neppure servirsi dell'automobile.
In questi casi è il papà ad accompagnare __________ a scuola.
L'assicurata riferisce inoltre di non poter più
svolgere nessuna attività sportiva in compagnia dei figli: amava accompagnarli
al percorso vita e andare in bicicletta in loro compagnia. Insieme ai figli
giocava anche al pallone e correva lungo il fiume.
Oggi queste attività sono state completamente
abbandonate in ragione dello stato della colonna e degli arti inferiori.
__________ è ora maggiormente autonomo al momento del
bagno, ma fino a pochi mesi orsono era il marito ad aiutarlo in queste
occasioni, per le limitazioni di movimento dell'assicurata.
Per quanto riferito valuto in misura del 40
% la percentuale di impedimento della signora RI 1 in questa delicata funzione.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
Non vengono segnalate
attività extra-domestiche.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100
%
percentuale
di invalidità
33,5
%
■ Chi esegue i lavori, che a
causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente
nell'economia domestica?
Indicare il
nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
6. GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da
quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal
mese di ottobre 2002." (Doc. AI 17-4+5+6)
Sulla
base della documentazione agli atti e degli accertamenti effettuati,
l’amministrazione, con decisione 17 gennaio 2005, ha respinto la richiesta di rendita.
In
sede di opposizione l’assicurata non ha contestato né la quota di ripartizione
tra attività salariata e lavori casalinghi, né la valutazione economica
relativa all’attività lucrativa, ma si è limitata a criticare la valutazione
effettuata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica per casalinghe.
Il
funzionario incaricato, in una nota 18 gennaio 2005, ha indicato:
"
L'assicurata per quanto
riguarda l'inchiesta per casalinghe non concorda appieno con le indicazioni
dell'assistente sociale.
In particolare:
- punto 5.3; non è in grado di passare
l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti. Tali attività sono state
delegate al figlio maggiore e al marito.
- Punto 5.5; non è in grado di stendere i
capi pesanti (ad esempio le coperte). Questi vengono lasciati nella cesta ed è
poi il marito che, sul mezzogiorno, li stende.
- Punto 5.6; l'assicurata puntualizza che
se il marito non può portare il bambino a scuola se ne occupano degli amici.
Trasmetto quindi il dossier all'assistente sociale
chiedendo se è il caso di ritoccare l'inchiesta alla luce delle nuove
indicazioni fornite dall'assicurata."
(Doc. AI 20-1)
Dando
seguito a tali indicazioni, il 20 gennaio 2005 l’assistente sociale ha quindi
rivisto il suo rapporto per persone che si occupano dell’economia domestica,
giungendo ad un grado di limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente
del 36.5% secondo tali parametri:
" (...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
20 %
percentuale
di invalidità
7
%
Nessuna modifica.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
60 %
percentuale
di invalidità
9
%
Negli appunti presi in occasione dell'incontro a
domicilio, la signora RI 1 mi ha riferito quanto riportato nel rapporto del
dicembre 2004 anche riguardo la sua capacità o meno di passare l'aspirapolvere
o lo straccio umido sui pavimenti.
L'impossibilità di eseguire tali mansioni è quindi un
impedimento insorto verosimilmente dopo il nostro colloquio.
Tenendo conto di questo ulteriore ostacolo valuto la
percentuale di impedimento complessiva in questo ambito domestico in misura del
60 %.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50 %
percentuale
di invalidità
5
%
Nessuna modifica.
5.5 Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
50 %
percentuale
di invalidità
7,5
%
Al momento dell'incontro a domicilio la signora RI 1 ha
descritto le sue difficoltà nello stendere il bucato sotto forma di lentezza
nel portare a termine il compito, senza distinguere tra piccole cose e capi
ingombranti o di peso.
Le precisazioni portate in occasione del colloquio con
il collega __________ mi portano a considerare la percentuale di impedimento al
50%.
5.6 Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40 %
percentuale
di invalidità
8
%
Quanto segnalato a questo punto dalla signora RI 1, in
occasione del colloquio con il collega __________, non fa emergere, a mio
avviso, nuovi impedimenti. Semplicemente vengono precisate alcune dichiarazioni
fatte dall'assicurata durante l'inchiesta domiciliare.
Confermo pertanto la percentuale di impedimento del 40%.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
Nessuna modifica.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100
%
percentuale
di invalidità
36,5
%
■ Chi esegue i lavori, che a
causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il
nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari." (Doc.
AI 21-2+3+4)
Questa
rivalutazione è stata trasmessa dall’Ufficio AI al dr. __________, invitandolo
a comunicare se dal lato medico egli concorda con le limitazioni indicate
dall’assicurata (doc. AI 23).
Con
scritto 16 febbraio 2005 il dr. __________ ha risposto:
"
Dal lato medico concordo
con le affermazioni e le limitazioni indicate dall'assicurata.
Ricordo però che la paziente si sente molto limitata
nella sua attività di casalinga e di moglie, infatti deve essere aiutata dal
marito e dai figli per tutte le faccende domestiche; dal punto di vista
affettivo e sessuale la sua vita è cambiata radicalmente.” (Doc. AI 24)
Nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto di una rendita
AI.
Con
il presente ricorso l’assicurata ha innanzitutto rilevato che l’amministrazione
non ha preso in considerazione due importanti patologie che la affliggono, vale
a dire l’asma bronchiale e la poliallergia, da una parte e uno stato depressivo,
dall’altra.
A
comprova delle sue allegazioni, ella ha trasmesso al TCA il certificato medico
29 marzo 2006 redatto dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
del seguente tenore:
"
Si certifica che la
signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto
dal 9.3.2006.
La presa a carico specialistica è motivata dal
persistere di uno stato depressivo insorto nell'ambito di una Sindrome da
disadattamento con reazione depressiva prolungata.
Tale condizione psicopatologica allo stato attuale
interferisce con la piena capacità lavorativa della paziente.” (Doc. VI bis)
2.10. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e
riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18
marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354
consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Inoltre,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11. L’assicurata ha innanzitutto rimproverato
all’amministrazione di non avere tenuto conto, nella valutazione del suo stato
di salute, di due importanti patologie, quella asmatica e poliallergica, da una
parte e quella psichiatrica dall’altra.
Quanto
alla prima patologia, come giustamente rilevato dall’amministrazione nella
risposta di causa, dalla documentazione agli atti emerge che i medici curanti
non hanno mai ritenuto che l’asma bronchiale e la poliallergia costituissero
una diagnosi principale: nel suo certificato medico 27 novembre 2003 il dr. __________
ha infatti posto quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
quelle di “asma bronchiale; poliallergia” (doc. AI 7, la sottolineatura
è della redattrice); anche il dr. __________, nel rapporto medico 27 aprile 2004, ha indicato quali diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “asma bronchiale; poliallergia”
(doc. AI 11, la sottolineatura è della redattrice). L’assicurata non ha
prodotto altri certificati medici attestanti un peggioramento dell’asma
bronchiale e della sua poliallergia, motivo per il quale non può essere
rimproverato all’amministrazione di non avere approfondito tali tematiche, da ritenere
senza influsso sulla capacità lavorativa per stessa ammissione dei suoi curanti.
In
merito alla presunta patologia psichiatrica, occorre rilevare che, come correttamente
indicato dall’amministrazione, nei vari certificati medici i curanti non hanno
mai segnalato l’esistenza di problemi psichiatrici. Solo nel certificato medico
27 novembre 2003 il dr. __________, tra le sue “constatazioni”, ha indicato “paziente
di 41 anni, in buone condizioni generali, sofferente e depressa”, senza
tuttavia porre la depressione fra le diagnosi invalidanti e senza ulteriori spiegazioni
e motivazioni.
Ora, senza
voler minimizzare la situazione psichica in cui si trovava l’assicurata al
momento della decisione contestata, questa Corte concorda con quanto sostenuto
dall’ammi-nistrazione circa l’assenza, per lo meno fino all’emanazione della
decisione impugnata, di una patologia psichiatrica invalidante.
Innanzitutto
non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza
del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato
invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente
esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato
del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2003, p. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(...)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004 nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
A
prescindere dal fatto che la depressione, fino all’emanazione della decisione impugnata, non
è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23
aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I
771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le
esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di
un danno psichico invalidante.
Dalla
sola constatazione del dr. __________ di una non meglio precisata depressione
dell’assicurata, per la quale ella non risulta essere stata in cura specialistica,
l’amministrazione non poteva quindi desumere, prima dell’emissione della
decisione impugnata, l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante.
Solo
in corso di causa la ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato medico 29
marzo 2006 del dr. __________, specialista in psichiatria, che dichiara di
avere in cura l’assicurata dal 9 marzo 2006 a causa di uno stato depressivo
insorto nell’am-bito di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva
prolungata, attestando che “tale condizione psicopatologica interferisce con
la piena capacità lavorativa della paziente” (doc. VI bis).
Ora,
a prescindere dal fatto che questo documento non soddisfa le esigenze poste
dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico
invalidante (consid. 2.10.), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla
decisione impugnata e non può quindi essere preso in considerazione. Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –
in concreto il 29 novembre 2005 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (DTF 130 V 446 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2,
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). In tal senso, ai fini del presente
giudizio il certificato medico 29 marzo 2006 del dr. __________ non può essere
preso in considerazione visto che lo stesso medico ha attestato di avere in
cura la paziente solo dal 9 marzo 2006.
Orbene,
per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, stante l’inconsistenza e la
non correttezza delle contestazioni dell’assicurata in merito a presunte sue
patologie non approfondite prima dell’emissione della decisione impugnata, nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su quanto accertato dal
SMR.
La
situazione clinica dell’assicurata, affetta da sindrome lombosciatica in stato
dopo discectomia L5/S1 a sinistra, è stata vagliata dal medico del SMR (cfr.
per esteso sopra, consid. 2.9). Quest’ultimo, esaminata tutta la documentazione
medica agli atti ha redatto il dettagliato rapporto del 1° luglio 2004 e la
successiva precisazione, su richiesta del funzionario incaricato, 16 settembre
2004 (cfr. doc. AI 12 e 14 e in esteso consid. 2.9).
Per
quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente
dall’autunno del 2002, vale a dire una sindrome lombosciatica a sinistra per la
quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento di discectomia L5/S1, questo TCA,
richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare
proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ del SMR nel suo
rapporto 1° luglio 2004 (doc. AI 12). Detto rapporto infatti si basa su di
un’attenta valutazione dei vari rapporti medici agli atti, in particolare sulla
valutazione neuro-chirurgica del dr. __________ eseguita nel gennaio 2004 (doc.
AI 11-4).
Dalla
documentazione medica agli atti emerge che l’assicurata ha presentato
un’incapacità lavorativa completa, imputabile essenzialmente alla problematica
dei dolori alla schiena, in qualità di donna delle pulizie a tempo pieno e del
50% quale donna delle pulizie a tempo ridotto (2 ore al giorno), mentre è da
ritenere totalmente abile in attività leggere adeguate rispettose dei suoi
limiti funzionali, come attestato dal dr. __________ nel suo dettagliato referto,
cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati
parametri giurisprudenziali. Infatti, a detta del medico SMR l’assicurata, in
un’attività leggera (carico massimo di 5 kg), che permetta l’alternanza delle
posizioni statiche (ogni 20 minuti), non richieda l’anteflessione e la
rotazione del rachide lombare e non comporti l’estensione prolungata della
colonna vertebrale, potrebbe addirittura essere attiva in misura completa (cfr.
certificato dr. __________ 1° luglio 2004 e successive precisazioni 16
settembre 2004, doc. AI 12-1 e doc. AI 14-1 e sopra per esteso al consid. 2.9).
Va
a questo proposito evidenziato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alla
valutazione 1° luglio 2004 del dr. __________, eseguita dopo approfondito esame
degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza.
Ne
discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato
inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato
provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava un’inabilità totale
nell’attività di ausiliaria di pulizie a tempo pieno, un’inabilità lavorativa
del 50% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie con un’occupazione
di 2 ore al giorno e una totale abilità al lavoro in attività leggere adeguate
rispettose dei suoi limiti funzionali.
Va
anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.12.
2.12.1. Per
quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica. Nel rapporto datato 5 gennaio
2005 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 33.5% (doc.
AI 17 e sopra per esteso al consid. 2.9.). Nel successivo rapporto 20 gennaio
2005 di rivalutazione, a seguito delle critiche esposte in sede di opposizione
da parte dell’assicurata, l’assistente sociale è giunta ad una limitazione complessiva
del 36.5% (doc. AI 21 e sopra per esteso al consid. 2.9.).
2.12.2. Come
è già stato anticipato ai consid. 2.5. e 2.6., l'invalidità delle persone che
si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in
tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle
singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel
caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di
esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento
a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti
all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,
della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di
massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144
consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen
vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I
175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi
in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
2.12.3
Nel
suo rapporto 5 gennaio 2005 l’assistente sociale, sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle
conclusioni mediche, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione
casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 33.5% (cfr. in esteso
sopra al consid. 2.9.). A seguito delle critiche sollevate in sede di opposizione
in merito a determinate mansioni (5.3, "pulizia
dell'appartamento"; 5.5 "bucato, confezione e riparazione di
indumenti"; 5.6, "cura dei bambini e di altri membri della famiglia"),
l'assistente sociale ha apportato alcune rettifiche al rapporto d'inchiesta,
giungendo ad una percentuale d'invalidità parziale del 36,5% (doc. AI 21 e
sopra in esteso al consid. 2.9.).
Nel
suo ricorso l’assicurata ha genericamente contestato l’inchiesta economica
evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata troppo ottimisticamente la
percentuale degli impedimenti per i campi di attività relativi alle cifre 5.1,
5.
, 5.4 e 5.6.
Questo
Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati
in sede medica.
Chiamato
ad esprimersi in merito alle limitazioni indicate dall'assicurata, riportate
nella rivalutazione dell’assistente sociale 20 gennaio 2005, il dr. __________,
con scritto 16 febbraio 2005, ha rilevato di concordare dal punto di vista medico con le
affermazioni e le limitazioni indicate dalla sua paziente, ricordando tuttavia che
“si sente molto limitata nella sua attività di casalinga e di moglie,
infatti deve essere aiutata dal marito e dai figli per tutte le faccende
domestiche” (doc. AI 24-1).
Al
riguardo, va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione
dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la
giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione
medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al
domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC
1984.
p. 143 consid. 5; cfr. anche sopra, consid. 2.12.2).
Nella
specie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il medico
SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.11.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
del marito della ricorrente e del figlio maggiore (nato nel __________), che
risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello
svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’Ufficio AI sulla base
dell’accertamento domiciliare operato dall'assistente sociale (36.5%), non
essendoci nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta
dell’Ufficio AI di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta economica.
Né
del resto le allegazioni formulate in proposito nel ricorso consentono a questa
Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove
peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta
si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF
128.
V 93 consid. 4). Invero, le allegazioni ricorsuali non apportano elementi
nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel
rapporto domiciliare, ma si limitano in sostanza a genericamente contestare la
misura delle attività svolte dall’inte-ressata rispettivamente a censurare la
percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito
va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione
specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni
constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale
limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è
basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima. Né del resto nel gravame
l’assicurata mette in dubbio questa circostanza o apporta elementi che possano
in qualche modo indurre ad una differente valutazione. In realtà la differenza
nell’esame degli impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla
ricorrente scaturisce unicamente dalla valutazione che la stessa dà, già da un
profilo medico, alla propria inabilità e non da elementi concreti che
potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del grado d’impedimento a
svolgere le mansioni domestiche. Considerato quindi che, come visto, alla valutazione
dell’inabilità dal profilo medico deve darsi completa adesione, le censure
della ricorrente risultano del tutto prive di fondamento. Questo
TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento
delle mansioni casalinghe stabilito dall’Ufficio AI sulla base
dell’accertamento domiciliare (36,5%).
2.13
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre
il ricorso va respinto.
Viste
le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione il grado d’invalidità globale
fissato dall’Ufficio AI al 29% (76 x 36.5% + 24 x 2.3%) in applicazione del
metodo misto, va confermato.
2.14
Da
ultimo, l’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA
l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici.
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.11.), la documentazione agli atti
è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria, deve essere disattesa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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