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Decisione

32.2006.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

2003.

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a

revisione dell’AI.

Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga.

2.3. Ai

sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere

impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha

notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Quest’ultime sono quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla

competente autorità giudiziaria cantonale. Tra le decisioni incidentali (o

pregiudiziali) figurano quelle relative alle istanze sul ripristino

dell’effetto sospensivo dell’opposizione (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea

2003, art. 52, N. 17 in fine

pag. 524).

Un

ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un

pregiudizio irreparabile. Secondo il TFA è sufficiente che il ricorrente abbia

un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata

venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse

giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di protezione (DTF

128 V 36 consid. 1a con riferimenti; in regime di LPGA, cfr. Kieser, op. cit.,

art. 56, n. 9 pag. 559).

Nel

caso in esame, avendo l’assicurato un interesse degno di protezione (il

ripristino della mezza rendita), contro la decisione 5 maggio 2006 egli ha

rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al TCA.

2.4. L’emanazione

della presente sentenza in tempi brevi rende priva di oggetto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo del gravame presentata dall’insorgente.

Nel

merito

2.5. Oggetto

del contendere è unicamente sapere se l'Ufficio assicurazione invalidità a

ragione o meno ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione 20 dicembre 2005.

La questione relativa al merito delle vicenda, ovvero se l’Ufficio AI ha a

giusta ragione o meno soppresso, con effetto retroattivo, l’erogazione di una

mezza rendita AI all’assicurato – questione sulla quale l’amministrazione non

ha ancora emesso la decisione su opposizione – esula per contro dalla presente

vertenza.

2.6. L’art.

52 LPGA non prevede una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo

dell’opposizione (Kieser, op. cit., art. 52 nota 17 pag. 523).

Tuttavia

va fatto presente che l’art. 54 cpv. 1 lett. b LPGA (le decisioni e le

decisioni su opposizione sono esecutive se possono ancora essere impugnate, ma

l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo) parte dal presupposto di

un effetto sospensivo dell’opposizione (Kieser, op. cit, art. 52 nota 17 pag.

524).

L’art.

11 cpv. 1 OPGA prevede inoltre che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i

casi in cui:

a.

il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in

virtù della legge;

b. l’assicuratore ha

tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;

c. la

decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.

L’assicuratore

può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto sospensivo oppure

ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev’essere trattata

immediatamente (cpv. 2 dell’art. 11 OPGA).

2.7. Con

effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo

di una decisione impugnata provvisoriamente non entrano in vigore, ma sono

sospesi. L’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la

decisione impugnata è di natura positiva. Secondo la giurisprudenza federale,

oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per

definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito ad una

richiesta (DTF 126 V 409 consid. 3b, 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 =

RAMI 1997 pag. 157).

Se,

invece, il provvedimento è di natura negativa si applicano i provvedimenti

cautelari (DTF 126 V 409 consid. 3b ; 124 V 84 consid. 1a, 123 V 41 consid. 3 =

RAMI 1997 pag. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350, RCC 1991 pag.

521, RAMI 1983 Nr. 528 pag. 91, RCC 1982 pag. 481);

Nel

caso di revisione di rendite, il TFA ha stabilito che la decisione di

soppressione o revisione va considerata positiva se la rendita non è

stata stabilita per un periodo di tempo determinato, in caso contrario va

considerata negativa (RSKV 1983 Nr. 528 pag. 92 consid. 3a; Scartazzini, "Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der

Beschwerde in der Sozialversicherungsrechtspflege", in: SZS 1993, pag.

328, 333; DTF 123 V 41 e 42 consid. 3a e 3b, DTF 105 V

266ss).

In

particolare, in DTF 123 V 41 consid. 3, l’Alta Corte ha precisato che

costituisce (pure) una decisione negativa quella in virtù della quale il

diritto alla prestazione è sin dall’inizio limitato nel tempo.

2.8. Con

il querelato provvedimento l’amministrazione, in esito alla procedura di

revisione avviata nel mese di settembre 2004 (doc. AI 32), a seguito di una

“denuncia” di concorrenza sleale da parte dei tassisti di __________ nei

confronti dell’assicurato - che a loro dire si vanterebbe di poter applicare

prezzi più bassi poiché percepisce una rendita AI (doc. AI 33-1) - ha soppresso

la rendita con effetto retroattivo al 31 dicembre 2003.

Nell’evenienza

concreta è quindi applicabile l’istituto dell’effetto sospensivo in quanto si è

confrontati con una decisione di natura positiva, poiché, come visto, la

rendita oggetto della presente revisione non è stata fissata per tempo

determinato.

Per

costante giurisprudenza spetta all’autorità competente esaminare se i motivi

per un’immediata esecuzione di una decisione sono preponderanti rispetto a

quelli per una soluzione contraria. L’autorità giudicante gode comunque di un

certo margine di apprezzamento. In generale essa pronuncia il suo giudizio

basandosi sui fatti emergenti dagli atti, senza eseguire ulteriori accertamenti

dispendiosi di tempo. Nella ponderazione dei motivi a favore o meno di

un’immediata esecuzione della decisione possono essere considerate le

previsioni dell’esito della vertenza principale, a condizione che le stesse

siano univoche (DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b; cfr. anche RAMI

2003 pag. 194 consid. 5.1, in cui si trattava di un esame del ripristino

dell’effetto sospensivo di un’opposizione resa in ambito LAINF; per quel che

concerne l’AI: cfr. STFA inedita 24 febbraio 2004 nella causa P, I 46/04,

consid. 1.3). L'interesse dell'assicurato a che la decisione, a lui

sfavorevole, non sia eseguita prima di passare in giudicato dev'essere opposto

all'interesse generale per cui una tale esecuzione, giudicata urgente, non può

essere impedita o ostacolata durante la procedura di ricorso (DTF 117 V 191).

In quest’ultima ipotesi è infatti in gioco l’interesse della totalità degli

assicurati a una corretta esecuzione delle assicurazioni sociali volta ad evitare

che vengano versate delle prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31 p. 81). Trattandosi

di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile

stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che,

per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il

rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è

concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse

dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la

procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994

Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152).

Infine,

secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su

quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che

egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid.

3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p.

81).

2.9. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la

4a revisione dell’AI), gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

Considerandi

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

2.10

Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Se

la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (nuovo art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell’incapacità al guadagno o dell’incapacità di

svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si

aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile

per analogia (nuovo art. 88 a

cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 in

re St., RCC 1984 pag. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V

30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

2.11

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10.

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

2.12

Nel

caso in esame l’amministrazione ha fondato la propria decisione di soppressione

della mezza rendita basandosi sul verbale d’interrogatorio __________ della

Polizia Cantonale in occasione del controllo aziendale relativo alla

professione di tassametrista indipendente (doc. AI 22-1,2,3) acquisito agli

atti, dal quale è risultato in particolare che l’assicurato esercita tale

attività dal mese di settembre 2003. Dal verbale di polizia emerge che

l’assicurato lavora “normalmente di notte dalle ore 21.00 circa sino alle

ore 06.00”, di non avere “nessun posto dove sostare, per questo motivo

durante il lavoro continuo a fare degli spostamenti. Ho pure provveduto a

diffondere i miei biglietti da visita con numero di telefono e la garanzia di

una copertura di 24/24 ore. La vettura che utilizzo è intestata alla ditta __________

di __________ (…) a questa ditta verso fr. 850 mensili per il noleggio della

vettura. (…) Preciso che saltuariamente utilizzo anche la vettura __________

sempre di proprietà di questa ditta, comunque questa seconda vettura non è

immatricolata per il trasporto professionale di persone.” Alla domanda se

anche il figlio __________ ha eseguito delle corse taxi, visto che il suo nome

è stato trovato sui dischi, l’assicurato ha risposto “in mia presenza io

sedevo a fianco e lui guidava, qui sì facevamo taxi, ma io incassavo”.

All’ulteriore domanda volta ad accertare quando iniziava e quando terminava il

lavoro durante il __________ di __________, l’assicurato ha risposto che “il

mio inizio e fine risulta sui dischi” e alla richiesta di precisazioni se

durante tale periodo il figlio ha lavorato da solo ha spiegato “a me non

risulta; durante questo periodo, di notte dopo la mezzanotte, siccome io ero

stanco, lui decideva di guidare l’auto, ma come detto io sedevo sempre al suo

fianco, sebbene vi era molta gente da trasportare” e “sono sicuro (che

mio figlio non ha mai esercitato da solo, specialmente durante il __________,

ndr), durante queste notti io ero sempre presente e non ho mai lasciato che il

figlio lavorasse da solo” (doc. AI 22-2). Tali affermazioni sono in netta

contraddizione con quanto dichiarato dall’assicurato all’Ufficio AI in

occasione dell’incontro 4 ottobre 2004, allorquando è stato verbalizzato che “l’attività

viene svolta in misura di 2-3 ore al giorno con la macchina privata. Non ha un

posteggio fisso (in stazione o in __________) come gli altri taxista. Lui sta a

casa e aspetta le telefonate. Se se la sente effettua la corsa. In caso contrario dice di essere

occupato. La macchina viene usata sia per il lavoro che per uso privato” (doc. AI 30-1). L’amministrazione ha acquisito agli atti anche i

dischi di lavoro dell’assicurato, da cui emerge il chilometraggio effettuato.

Avendo

pertanto ritenuto come l’assicurato, nonostante il danno alla salute, poteva in

concreto svolgere un’attività lucrativa in maniera pressoché regolare e normale,

l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso la mezza rendita e tolto l’effetto

sospensivo ad un’eventuale opposizione.

L’assicurato,

ritenendo ingiusto il ritiro dell’effetto sospensivo, è del parere che l’Ufficio

AI abbia da una parte sottovalutato i suoi problemi di salute, che non sono

affatto migliorati come preteso dall’amministrazione; dall’altra che abbia

erroneamente valutato sia le ore lavorative (che ammontano a 20/22 ore

settimanali, ovvero 2/3 ore al giorno), sia il chilometraggio effettuato

nell’ambito della sua attività di tassista, omettendo di tenere conto anche

dell’uso privato del veicolo (doc. AI 7-13 e seg).

2.13

Nella

fattispecie, alla luce delle allegazioni dell’assicurato e degli atti

all’inserto non è dato

di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale

della vertenza.

Non

vi sono comunque indizi che permettono attualmente di ritenere, con ogni

probabilità, l’opposizione interposta dall’assicurato siccome fondata.

Va al proposito ricordato che molto

verosimilmente il ricorrente, nonostante il danno alla salute di carattere

psichiatrico, sia in grado di lavorare ben oltre le 3 ore giornaliere dichiarate

all’amministrazione, come sembrerebbe emergere dai dischi di lavoro. Trattandosi

del resto in casu di soppressione di prestazioni in precedenza erogate e

considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in

stato di ristrettezze economiche, l'interesse dell'amministrazione di non poter

recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Tale rischio è del

resto prioritario rispetto all'interesse del ricorrente di poter beneficiare

delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa, al fine di

non dover far capo all'assistenza (cfr. consid. 2.8.).

Ne consegue che

rettamente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo all’opposizione 20

dicembre 2005.

2.14

Con

il proprio ricorso, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare.

Se

le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria.

L’art.

61.

lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;

Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86). I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14.

cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con

riferimenti).

Nel

caso di specie, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente si

trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve

essere respinta, il ricorso 17 maggio 2006 contro la decisione 5 maggio 2006

dell’Ufficio AI che ha respinto la richiesta di ripristino dell’effetto

sospensivo dell’opposizione 20 dicembre 2005 contro la decisione 5 dicembre

2005.

dell’amministrazione risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo

di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza. Infatti, come visto

(cfr. consid. 2.7.), trattandosi nel caso di

specie di soppressione di prestazioni in precedenza

erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di

versare in stato di ristrettezze economiche, l'interesse dell'amministrazione

di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto e tale

rischio è prioritario rispetto all'interesse del ricorrente di poter

beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa,

al fine di non dover far capo all'assistenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.- L'istanza

del ricorrente tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio è respinta.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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