Lexipedia

Decisione

32.2006.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2007Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Pertanto,

questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuta l’ammi-nistrazione.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni

SMR, suffragate dagli apprezzamenti del dr. __________, del dr. __________ e

del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurato, a partire dal 24 gennaio 2005, è

abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In

conclusione, visto che l’assicuratore infortuni ha ritenuto l’interessato inabile

al lavoro al 100% dall’11 settembre 1998, poi al 50% dal 15 febbraio 1999 e poi

nuovamente al 100% dal 26 aprile 2000 (doc. AI 60), fino al gennaio 2001 (cfr.

decisione 22 gennaio 2001 dell’assicuratore infortuni, doc. 81 inc. LAINF) è a giusto titolo che l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad

una mezza rendita dal 1° settembre 1999 (cfr. art. 29 LAI un anno dopo la

scadenza dell’anno d’attesa) al 30 giugno 2000 e ad una rendita intera dal 1° luglio

2000 (art. 88a OAI tre mesi dopo il perdurare del peggioramento dello stato di

salute) al 31 gennaio 2001.

Dopo

tale data, essendo l’assicurato, come visto, dal punto di vista medico abile al

lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali

indicati dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________ e ritenuto

che, secondo questa Corte, possono essere in concreto

prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al

settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza

e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano

aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al

riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I

535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con

riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2.), In

questo senso anche la consulente __________ nel rapporto finale 14 marzo 2005 [doc. AI 10/1-3]), è a giusta ragione che

l’amministrazione ha proceduto al confronto dei redditi.

2.10. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo

rapporto 7 luglio 2004 (doc. AI 62), ha stabilito una perdita di guadagno e quindi

un grado d’invalidità del 34%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 71'763 che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire nel 2002 come bruciatorista presso __________ di __________

(aggiornando l’ultimo salario di fr. 67'383 conseguito nel 1997), il consulente

ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive,

pari a fr. 52'566 (2002), cui va applicata una riduzione del 10% (stabilita dal

consulente IP per possibilità di svolgere unicamente attività leggere), per un

reddito da invalido complessivo pari a fr. 47’309. Egli ha quindi stabilito che

l’assicurato presenta un grado di invalidità del 34% (doc. AI 62).

Il

patrocinatore ha contestato il reddito da invalido ritenuto

dall’amministrazione (a suo avviso troppo elevato, “in quanto superiore

all’importo di cui alle tabelle ESS TA1, anno 2004, categoria 4, maschile, per la regione Ticino, pari a fr. 4'250 per 12

mensilità, per un totale di fr. 51'000 annui”, doc.

I) e la percentuale del 10% di riduzione accordata dal consulente IP, ritenuta

troppo bassa e che a suo avviso avrebbe dovuto essere del 20% almeno (“giacché

egli è impedito dall’effet-tuare sforzi durante il lavoro, sollevare e

trasportare pesi, soffre di una diminuzione del 25% della mobilità lombare in

tutte le direzioni, è limitato nella mobilità, nell’equilibrio, risulta rallentato

nel lavoro, è impossibilitato ad effettuare lunghi spostamenti, nonché limitato

in lavori che richiedono movimenti di rotazione e di flessione-estensione

ripetuti o a carico delle ginocchia e in lavori in posizione inginocchiata

soprattutto se prolungati e non può effettuare movimenti ripetitivi o di forza

con l’arto superiore destro, non può mantenere a lungo una medesima posizione”,

doc. I).

2.10.1. Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della vero-simiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido

l’importo di fr. 67’383 percepito dall’assicurato nel 1997, conformemente a quanto

indicato dal precedente datore di lavoro, __________ di __________ (doc. AI 146),

adeguato al 2002 per un reddito pari a fr. 71'763.

L’assicurato

non ha contestato tale ammontare.

2.10.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Il

consulente ha calcolato il reddito da invalido che l’assicu-rata potrebbe conseguire

in attività del settore secondario e terziario, che coprono buona parte delle

attività non qualificate presenti sul territorio, facendo riferimento ai dati

statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica

e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive, esigibili per

l’assicurato al 100%, applicando una riduzione supplementare del 10%, per un importo

di fr. 47'309 (doc. AI 62).

L’assicurato

ha contestato questo valore, ritenuto troppo elevato.

Al

riguardo, va rilevato che per quanto riguarda il reddito da invalido

da prendere in considerazione al momento del raffronto dei redditi, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza,

il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12

ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

Conformemente

alla giurisprudenza appena citata, per la determinazione del reddito ipotetico

da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella

Tabella TA 1.

Considerandi

Orbene,

secondo i dati del 2002, il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali

(cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03,

consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86)

per un’attività leggera e ripetitiva (ossia

il livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera

corrisponde a fr. 57’008.- (Fr. 4’557.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a

fr. 47’788.- (Fr. 3’820.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1

settore privato).

Da quanto sopra,

emerge che il reddito da invalido di fr. 52'556 ritenuto dall’amministrazione non

è affatto elevato, ma è anzi inferiore a quello previsto dalle statistiche RSS.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque

essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Quanto

alla riduzione percentuale del 10% accordata dal consulente IP, ritenuta dal

patrocinatore troppo bassa, va rilevato che gli argomenti addotti per giustificare

una riduzione perlomeno del 20% attengono esclusivamente ai limiti funzionali

dell’interessato, che sono già stati presi in considerazione in sede medica.

L’ulteriore riduzione percentuale va invece valutata, in ossequio alla giurisprudenza

federale, in base alle circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente

"… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul

reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il TFA ha proceduto

ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., (U 420/04) - riguardante

un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di

domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo

dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumtbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der __________ verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto,

il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato

l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio

2005.

nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella

causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico

da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente

abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de

l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé”

(la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse

un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio

2005.

nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione

del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

Nella

concreta evenienza, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha accordato una

riduzione del 10% (doc. AI 62). Questo Tribunale non ha motivo, alla luce della

succitata giurisprudenza, di distanziarsi da tale valutazione ritenuta, oltre

all’età dell’assicurato (nato nel 1961), la sua totale capacità al lavoro in

attività sostitutive.

Pertanto, considerata una capacità lavorativa residua del 100% e

applicata una riduzione del 10%, si ottiene un reddito da invalido pari a fr. 51'307.--

(fr. 57’008.--

ridotto del 10%). Confrontando il reddito da invalido con quello da valido, si

ottiene poi un grado d’invalidità del 29% che non giustifica il diritto a una

rendita.

Allo

stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità che non giustifica il

diritto ad una rendita, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da

valido e da invalido al 2006.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

2.11

Deve

essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. I).

2.11.1

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

2.11.2

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10

agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I

422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta

ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato

non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova nuovi, atti a smentire quanto

già valutato in sede peritale dal dr. __________ e dallo stesso dr. __________

consultato dall’assicurato e confermato dalle risultanze __________.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Inoltre,

occorre considerare che nella commisurazione della capacità patrimoniale del

richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i

redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell’intera

situazione economica della famiglia (STFA del 7 maggio 2007 nella causa B., I

134/06; STFA del 26 aprile 2001 nella causa B., H 41/01; STFA non pubbl. del 2

settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

Dalla

notifica di tassazione annessa al certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria emerge che l’assicurato possiede una sostanza netta di fr. 140'591.--

(doc. XVI/2).

La

domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio va pertanto respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster