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Decisione

32.2006.104

Rendita di invalidità

2 febbraio 2007Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5a con riferimenti).

a) il richiedente deve

trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge

cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria, Lag, entrata in vigore

il 26 luglio 2002).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF

119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di

procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p.

479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di

parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC

(Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi

citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di

quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia(cfr. RAMI

1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella

causa J.P.H., pag. 3).

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore

indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF

119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000 UV Nr.

3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.

31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato

materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto

retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

b) l’intervento

dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.

14 cpv. 2 Lag).

Il TF ha stabilito che

la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le

questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante

civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).

c) il processo non deve

essere palesemente privo di esito favorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag).

Il requisito della

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (DTF 119 Ia 251;

Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 157 p. 491).

A tal proposito si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio

d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213

segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte

dopo la sua entrata in vigore .

L'art.

3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia

espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio

2002), prevede:

"

1L'istituto dell'assistenza giudiziaria

garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la

possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese

di patrocinio."

Le

altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla

Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a) la procedura per la persona richiedente non

presenta probabilità di esito favorevole;

b) una persona ragionevole e di condizioni

agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se

la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione

di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o

se la causa non presenta difficoltà particolari."

I

criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

Al

riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U

220/99:

"

(…).

Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art.

135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una

parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover

avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come

pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito

patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art.

Considerandi

152.

cpv. 2 OG),

per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di

possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi

necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di

incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),

(…)."

(STFA

succitata)

In

questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.10.2

In

una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito

che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno

dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti

del diritto esecutivo. All'importo base LEF va applicato un supplemento

variante fra il 15% e il 25%. L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:

"

4.

L'insorgente domanda infine di essere posto

al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1

La Corte cantonale ha negato la concessione del

gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di

indigenza del richiedente.

4.1.1

Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso

di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4

consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo

soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il

diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia

determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in

vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto

giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere

sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata

in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere

applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les

règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du

droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la

responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e

34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des

Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in:

HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene

pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art.

108.

lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare

come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato

dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a

quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si

trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito

sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal

fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in

materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il

rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2

Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152

cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei

mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I

232.

consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte

che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei

redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101

con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le

circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di

assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo

stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si

situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto

esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento,

variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a;

cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004

in re M., C 49/04, consid.

2.2

, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata

in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla

persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia,

essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a

procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi

urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).

4.1.3

Sulla base della documentazione prodotta agli

atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di

fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie

e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita

della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in

fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] +

fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia,

dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.-

[imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di

circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.

4.1.4

Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la

Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti

dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano

pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra

posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-,

correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%,

risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al

mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in

materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente)

basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale

differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un

ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr.

97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale

dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30

della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa

con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato

al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di

patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva

ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un

termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione

del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9

consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr.

33.

, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento

sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta

insufficiente).

4.2

Per quanto attiene infine all'istanza volta ad

ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,

essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,

vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134

OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per

oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il

Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese

[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di

gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente

rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di

attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi

sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza

del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."

2.10.3

In

concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria si evince che l’assicurata è separata e vive da sola (doc. X).

Emerge

pure che l’assicurata percepisce una rendita AVS di fr. 1'731 mensili, due

rendite LPP pari a fr. 172.70 e fr. 714.65 mensili, e, quindi entrate di complessivi

fr. 2'618.40 mensili.

L’assicurata

non ha dichiarato alcuna sostanza ma possiede un’autovettura __________ dell’anno

2002.

(cfr. doc. I e allegati al certificato municipale).

Sul

fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento

del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in

vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base

mensile per persone sole.

Tale

importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo).

Vi

sono inoltre da computare il canone di locazione mensile di fr. 1’145 più fr.

140.

di spese accessorie (doc. O), le imposte federale, cantonale e comunale

(stimate in fr. 100/mese; cfr. I e documenti annessi), per un ammontare globale

mensile pari a fr. 2’485. Non va invece computato il premio afferente all'assicurazione

contro le malattie pari a fr. 481.30 mensili, per il quale l’assicurata beneficia

del sussidio (doc. N e Z). Va peraltro rilevato che le assicurazioni non obbligatorie

(per es. le assicurazioni private LCA), sono prese in considerazione solo in

casi particolari, segnatamente quando non è possibile esigere che l’assicurato

rescinda il contratto (ad esempio in caso di assicurati anziani, affetti da

malattie croniche, cfr. AJP/PJA 2002 p. 644-661). In concreto non ci sono motivi

per prendere in considerazione i premi delle assicurazioni complementari (doc.

P).

In

concreto dunque aggiungendo all'importo di base di fr. 1’100 il supplemento del

15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risultano

uscite per fr. 2'650 risp. 2’760, e, quindi, nel primo caso, un ammanco di fr. 31.60

al mese e, nel secondo, di fr. 141.60 al mese.

l’assicurata dispone di alcuna sostanza con la quale poter far fronte

all’ammanco mensile e alle spese derivanti dalla presente procedura (cfr. STFA

non pubbl. succitata p.3/consid. 2). In tali circostanze l’indigenza deve

essere ammessa.

Ritenuto

inoltre che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza per

l’ottenimento dell'assistenza giudiziaria appaiono adempiute l'istanza tendente

alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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