32.2006.104
Rendita di invalidità
2 febbraio 2007Italiano69 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.104
Data decisione, Autorità:
02.02.2007, TCA
Titolo:
Rendita di invalidità
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 agg. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.104
FC/td
Lugano
2 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nell’aprile
2003, RI 1, nata nel __________, attiva come impiegata di banca/ricezionista, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento
di una rendita in quanto affetta da diabete tipo II insulinodipendente dal
febbraio/marzo 2001 (doc. AI 45-5).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia internistica-endocrinologica,
per decisione 13 aprile 2005 l’UAI ha assegnato all’assicurata una mezza
rendita d’invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2004, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria,
segnatamente di carattere medico ed economico, in particolare dalla perizia
medica specialistica a cui è stata sottoposta, emerge che il suo attuale stato
di salute le ha impedito parzialmente di svolgere I' attività lavorativa svolta
quale ricezionista/telefonista presso di una banca, a decorrere dal 26.02.2003.
In considerazione del curriculum scolastico-lavorativo,
dei limiti funzionali descritti e dell'età, (è in AVS dal 01.12.2004) non
emergono i presupposti per poter adottare dei provvedimenti di ordine professionale
che possano permetterle di riacquisire o migliorare la sua capacità di guadagno
attuale.
Se avesse lavorato al 50% ( metà giornata) in
un'attività adeguata al suo stato di salute, in un impiego non qualificato, non
avrebbe verosimilmente potuto percepire un reddito lordo annuo superiore a
quello percepito nella medesima attività svolta ma al 50% presso di una banca.
Risulta quindi giustificato riconoscerle una perdita di
guadagno causata dal danno alla salute pari ad un tasso del 50% a decorrere dal
26.02.2003.
Decidiamo pertanto:
Possiamo pertanto accordarle un grado AI del 50%, con
diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 01.02.2004, ossia
dopo 1 anno d' attesa ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv 1 lett.
b LAI)." (Doc. AI 10)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con la quale ha postulato
l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità, con decisione su opposizione
12 aprile 2006 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:
"
5. In concreto, per quanto
attiene all'aspetto medico, l'opponente
contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione.
Orbene, come visto, l'aspetto internistico è
stato valutato a mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di
tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161).
In casu, la valutazione peritale espressa
dalla dottoressa __________ è completa, motivata, coerente e non offre alcun
spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali
sovresposti.
6. Considerato come l'assicurata abbia
prodotto un certificato medico in sede d'opposizione, per un'adeguata
valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente
sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI di __________ (SMR).
La dottoressa __________ del Servizio medico regionale
dell'AI di __________ (SMR), nella sua valutazione del 30 maggio 2005, ha
precisato quanto segue:
"Dalla documentazione medica prodotta
in sede di opposizione (lettera dell' endocrinologo curante Dr. __________) non viene oggettivato un peggioramento delle stato di
salute in confronto alla perizia internistica-endrocrinologica della Dr.ssa __________
del 24.01.2005. Tutti i problemi di salute rilevanti sollevati dal curante sono
stati approfonditi in modo esauriente in occasione della valutazione peritale e
debitamente valutati (diabete mellito quale patologia invalidante, le altre
diagnosi a carattere non invalidante quali broncopatia cronica ostruttiva
attualmente compensata, struma multinodulare con tendenza all'ipotiroidismo,
stato ansioso).
Si tratta quindi di una diversa valutazione
della capacità lavorativa in presenza di uno stato di salute invariato, a quale
rispecchia la precedente valutazione fatto dal curante in occasione del suo
rapporto medico del novembre 2003 e non ritenuto sufficientemente motivato.
Quindi non vengono esposti nuovi elementi che possano farci discostare dalla valutazione
peritale del caso.
Per quanto concerne la nozione anamnestica
di sciatalgia sinistra su discopatia L5-S 1 con episodi nel 2001, 2002, e 2003,
in tutta la documentazione medica a disposizione non si trovano accenni ad un
carattere invalidante: questo problema viene unicamente menzionato in occasione
di una prescrizione di fisioterapia e per il resto non viene più menzionato
quale diagnosi nemmeno dal curante Dr. __________ stesso nè nel resto della
documentazione medica a disposizione.
Anche in occasione dell'attuale perizia non
viene minimamente accennato ad una problematica persistente di questo genere e
pure l'assicurata stessa nei dati soggettivi non menziona nessun tipo di
disturbo persistente a livello dell'apparto osteoarticolare.
Il problema principale con influsso sulla
capacità lavorativa rimane sempre quello del diabete mellito scompensato: le
limitazioni funzionali da esso determinato (numerosi controlli glicemici e iniezioni
d'insulina al giorno, importanti oscillazioni della glicemia con sentimento di
stanchezza, irritabilità e diminuzione della concentrazione) sono sttati presi debitamente in
considerazione in occasione della perizia, motivando una IL del 50% in attività
fisicamente leggera come quella abitualmente svolta dall'assicurata."
7. In conclusione, si può affermare che
non vi sono elementi dal lato medico (compreso quello presentato in sede
d'opposizione il quale è stato tra l'altro adeguatamente valutato) che depongano
per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente
valutazione operata dall'amministrazione." (Doc. AI 4)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato
il provvedimento ammnistrativo e chiesto che le venga attribuita una rendita intera
d'invalidità e riconosciuta l’assistenza giudiziaria, motivando tra l’altro
come segue:
"
3.
La decisione impugnata emessa dall'Ufficio AI si fonda
esclusivamente sul referto peritale redatto dal medico di fiducia, accreditato
dall'Ufficio AI, dott.ssa __________. In base agli accertamenti esperiti, il
perito ha diagnosticato all'assicurata un diabete di tipo I
insulino-dipendente, scompensato. A causa di questa malattia ha quindi stabilito
un'incapacità lavorativa massima del 50% in attività di tipo amministrativo.
Con l'opposizione interposta alla decisione 13.4.2005,
l'assicurata ha prodotto il certificato medico 12.5.2005 del dr. __________, __________. Il
medico curante attesta un'inabilità lavorativa del 100% e postula per
l'assicurata la concessione di una rendita piena di invalidità. La valutazione
del medico curante e le obiezioni sollevate dalla ricorrente sono state
sottoposte per nuovo esame alla dott.ssa __________ del Servizio medico
regionale dell'AI. Nella decisione impugnata l'Ufficio AI riporta la
valutazione emessa dalla dott.ssa __________ e la fa propria per motivare la
reiezione dell'opposizione.
La ricorrente contesta integralmente le conclusioni
della perizia della dott.ssa __________ e della valutazione resa dalla dott.ssa
__________, contesta quindi le motivazioni contenute nella decisione su
opposizione 12.4.2006 dell'Ufficio AI.
E ciò per i seguenti motivi.
Prove:
documenti, testi, perizia
richiamo incarto di RI 1 dall'Ufficio AI
4.
La decisione impugnata non tiene minimamente conto
del certificato medico 12.5.2005 del dr. __________ (doc. E),
prodotto agli atti dalla ricorrente con l'opposizione formulata contro la
decisione 13.4.2005. Il dr. __________ è il massimo specialista in Ticino per problemi di
diabetologia ed endocrinologia, nonché consulente presso l'Ospedale
Universitario di __________. Il suo parere è quindi senz'altro autorevole e
degno di fede. Il certificato medico 12.5.2005 è stato redatto con piena
cognizione di causa, il dr. __________ segue la paziente da anni, ha seguito l'evolversi della
malattia e ha vissuto in prima persona le reazioni fisiche e mentali di RI 1 di
fronte alla sua nuova situazione di salute. Nessuno quindi meglio di lui è in
grado di esprimersi in modo compiuto sullo stato di salute della ricorrente.
Con la presentazione all'Ufficio AI del certificato
redatto dal proprio medico curante, RI 1 intendeva provare che la valutazione
emessa dalla dott.ssa __________ non era corretta. Che secondo la valutazione
del dr. __________ ella è totalmente inabile al lavoro, nella misura del
100%, dal febbraio 2003, quindi dal momento della presentazione della domanda
di prestazioni AI.
4.1
Nella decisione impugnata si legge che l'intero
incarto, compreso il certificato medico 12.5.2005 del dr. __________, è stato
sottoposto per nuovo esame alla dott.ssa __________ del Servizio medico
regionale dell'AI di __________ (SMR). La dottoressa rileva che "dalla
documentazione medica prodotta in sede di opposizione non viene oggettivato un
peggioramento dello stato di salute in confronto alla perizia internistica-endocrinologica
della Dr.ssa __________ del 24.1.2005" (...) " si tratta quindi di
una diversa valutazione della capacità lavorativa in presenza di uno stato di
salute invariato, al quale rispecchia la precedente valutazione fatta dal
curante in occasione del suo rapporto del novembre 2003 e non ritenuto
sufficientemente motivato. Quindi non vengono esposti nuovi elementi che
possano farci discostare dalla valutazione peritale del caso. (...) "Il
problema principale con influsso sulla capacità lavorativa rimane sempre quello
del diabete mellito scompensato (...) ".
La valutazione effettuata dalla dott.ssa __________ è
volta solo all'esame di un eventuale peggioramento dello stato di salute dell'assicurata.
Ciò che, sulla base di documenti agli atti, la dottoressa esclude. Non è invece
stata verificata l'attendibilità iniziale del referto peritale reso dalla
dott.ssa __________ alla luce delle circostanze del caso concreto e del
certificato medico 12.5.2005 versato agli atti. Non è quindi stato verificato
il ben fondato della decisione 13.4.2005.
Del resto, la dott.ssa __________ non spiega, e nemmeno
la decisione impugnata lo fa, perché la perizia del dr. __________ non è stata presa
in considerazione per la decisione finale o perché la valutazione della
dott.ssa __________ è stata ritenuta più attendibile. Non vi sono elementi
oggettivi a sostegno della valutazione della dott.ssa __________ e a esclusione
di quella emessa dal dr. __________. Vi sono invece tutta una serie di elementi (credenziali
del dr. __________, lungo rapporto medico-paziente, esperienza medica nel
settore, (...) che inducono a dare maggiore attendibilità al parere espresso
dal medico curante dell'assicurata. La decisione emessa è quindi arbitraria.
Si contesta inoltre che lo stato di salute della
ricorrente sia rimasto invariato. La situazione di salute dell'assicurata è
senz'altro evoluta da quando il medico curante aveva inviato all'AI un primo
certificato medico, nel novembre 2003, e dalla valutazione effettuata dalla
dott.ssa __________ il 24.1.2005. Già nel novembre 2003 il Dr. __________ rilevava che la
situazione di salute della paziente era compromessa dal diabete e che si stava
sviluppando uno stato ansioso depressivo. La capacità lavorativa di RI 1 era
nulla. Il medico proponeva la concessione di una rendita totale di invalidità
(cfr. certificato medico 6.11.2003 del dr. __________). La dott.ssa __________
valutava per contro che le variazioni glicemiche potevano invalidare la
paziente nella misura del 50%. Nel referto peritale era menzionato un leggero
stato ansioso, secondo il medico senza influenza sulla capacità lavorativa
(cfr. perizia __________ 24.1.2005 pag. 6).
Con il certificato medico 12.5.2005, il dr. __________ descrive in modo
molto dettagliato lo stato della malattia della paziente, con l'evoluzione che
ha avuto dal momento della sua apparizione. Si cita a titolo di esempio: "La
diagnosi di diabete che si è presentato con uno scompenso acuto e inaspettato,
l'evoluzione fulminante di quest'ultimo, le difficoltà a gestirlo sono state
vissute in modo traumatico dalla paziente con peggioramento importante di uno
stato depressivo latente, che si traduce infrequenti crisi di pianto, insonnia
con incubi, difficoltà di concentrazione e stati di ansia e confusione.
(...)" (cfr. doc. E, pag. 1 in fine e segg.).
La decisione 13.4.2005 e quella su opposizione
12.4.2006, non tengono minimamente conto delle considerazioni espresse dal
medico curante, dell'evoluzione della malattia e dello stato depressivo, quale
ulteriore fattore invalidante per l'assicurata.
4.2
Secondo il parere del dr. __________ l'insorgere della
malattia ha provocato un grave danno alla salute fisica e mentale della
ricorrente, che l'ha resa totalmente inabile al lavoro.
RI 1 deve sottoporsi ad una cura permanente a base
d'insulina, è costretta ad assumere fino a cinque dosi di insulina al giorno
(cinque iniezioni quotidiane). A seguito della malattia RI 1 è caduta in una
grave forma di depressione, che perdura tuttora. Il suo stato psico-fisico è
stato inoltre aggravato da tutta una serie di circostanze: difficoltà
respiratorie, frequenti controlli glicemici (fino ad otto controlli al giorno),
scarsi risultati della terapia, dieta rigorosa per contenere e controllare la
glicemia, stato di spossatezza generale, paresi dei muscoli agli arti inferiori
con difficoltà di deambulazione e importante ipotiroidismo che ha reso necessaria
una cura ormonale permanente (doc. E).
Per controllare il diabete la ricorrente è costretta a
misurare la glicemia fino ad otto volte al giorno e ad iniettarsi
quotidianamente almeno cinque dosi di insulina. Deve alzarsi spesso la notte
per timore di ipoglicemie, che sono frequenti e importanti. Dopo le crisi di
ipoglicemia RI 1 è stanca per ore e si riprende a fatica, perdura in lei un
costante stato di spossatezza. Il suo equilibrio fisico è quindi del tutto
precario e deve essere costantemente controllato. La precarietà della situazione
di salute, di autonomia e quindi di gestione di vita quotidiana non le avrebbe
mai permesso di esercitare un'attività lavorativa stabile, anche solo nella
misura del 50%, per la quale ci vuole costanza e regolarità. RI 1 deve seguire
una dieta particolare e rigorosa. Deve consumare più pasti al giorno per prevenire
ed evitare ipoglicemie, che a volte si manifestano comunque, in modo del tutto
inaspettato e imprevedibile.
Da quanto precede il dr. __________ ritiene
che la paziente sia quindi totalmente inabile al lavoro. Si chiede quindi che
venga concessa alla ricorrente una rendita piena di invialidità.
4.3
Nella decisione impugnata non è stato in alcun modo
considerato quale fattore invalidante il grave stato ansioso depressivo di
cui soffre la ricorrente.
RI 1 soffre di una grave forma di depressione. Le è
stata prescritta una cura antidepressiva che riceve tuttora, di 20 mg al giorno
di Fluctine (doc. E). Lo stato depressivo è peggiorato con il manifestarsi del
diabete e con la sua evoluzione fulminante della malattia e le difficoltà nel
gestirlo. Il peggioramento della sindrome depressiva si è palesato con il
tempo. Si manifesta con frequenti crisi di pianto, insonnia con incubi,
difficoltà di concentrazione e stato di ansia e confusione. Lo stato psichico
dell'assicurata è stato aggravato anche dalle difficoltà respiratorie con
bronchite cronica. A ciò si aggiunge lo stato di tensione permanente in cui
vive RI 1, per la paura della possibile evoluzione futura della malattia. Anche
lo stato psichico della ricorrente ha reso impossibile un suo reinserimento nel
mondo del lavoro. Di ciò non è stato tenuto minimamente conto nella decisione
12.4.2006 dell'Ufficio AI, che non ne fa nemmeno menzione.
La grave forma di depressione di cui soffre RI 1 ha
contribuito a renderla totalmente inabile al lavoro. Si chiede quindi che la
decisione emessa dall'Ufficio AI sia modificata anche in considerazione di
questo fattore invalidante, di cui fino ad ora non si è tenuto conto." (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione,
ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
"
Preso atto dell'allegato
ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni
già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova, lo
scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della
propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.
A titolo abbondanziale si rammenta che conformemente
alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere
considerato invalidante, occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 =
RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607).
In casu i succitati presupposti non sono stati affatto
resi verosimili da parte dell'assicurata. A tal proposito va pure ricordato che
se da una parte la procedura sia amministrativa che ricorsuale è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal Giudice, dall'altra di rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
la, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare -
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264
consid. 3b con riferimenti).
Infine, ma non da ultimo per importanza, si sottolinea
che generalmente le depressioni reattive (cfr. scritto 6.11.2003 del Dr. __________ agli atti) non
sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente
influenzabili e scompaiono dopo poco tempo (DTF 127 V 294 consid. 4a con
riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79).
Visto quanto sopra, si chiede pertanto che codesto
lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e,
conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)
1.5. In
data 13 giugno 2006 la ricorrente, tamite la sua legale, ha prodotto un
certificato del 12 giugno 2006 del dr. __________ attestante che la paziente
soffre tuttora di una depressione grave relativa alla malattia del diabete e
allo stato di tensione continua che ne risulta (VI).
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita per un grado
d'invalidità maggiore di quello (50%) accertato dall'amministrazione.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del
6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne
invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie,
nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli
effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i
concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto
patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere,
dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto
che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale
alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni
di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono
riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003,
mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre
2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10
consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella
fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzi
tutto richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia
dell’assicurata e dal suo precedente medico curante, dr. __________ (doc. 39).
Richiesto
dall’Ufficio AI, in data 6 novembre 2003 il dr. __________, specialista in medicina
interna, diabetologia e endocrinologia, e medico curante dell’assicurata dal
settembre 2001, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi
“Diabete mellito tipo I, insulinodipendente, Scompenso psicosomatico reattivo,
bronchite cronica asmatiforme” dichiarando quanto segue:
"
All'età di 62 anni la Sig.ra RI 1
ha sviluppato nello spazio di pochi mesi un diabete insulinodipendente e ha
dovuto in breve tempo essere sottoposta ad insulino-terapia. Subito prima di questo
evento la paziente ha presentato una bronchite asmatiforme che fu trattata dal
medico curante con corticoterapia inalatoria poi per OS.
Quando la paziente è entrata in mia cura, il problema
polmonare non era compensato e il diabete era estremamente instabile, inoltre
in relazione con le due patologie precedenti la paziente sviluppava uno stato
ansioso depressivo con agitazione, crisi di pianto e insonnia con incubi;
ragione per la quale è stata sospesa totalmente dall'attività professionale.
Dopo un graduale miglioramento del profilo polmonare,
la paziente ha conseguentemente compensato anche lo stato psichico,
beneficiandone sulla quotidianità.
II Diabete mellito invece resta molto instabile con
episodi di ipoglicemia quasi quotidiani e picchi di glicemia reattiva che
superano spesso i 25 mmol/I. Per questa situazione malgrado gli sforzi della
paziente che ottiene fino a 8mmol/I di glicemia al giorno non si è ancora
trovata una situazione soddisfacente. Un lungo lavoro sia
internistico-diabetologico che di sostegno psichico potrebbe eventualmente
portare a una situazione piu' dignitosa per la paziente stessa. Un attività
lavorativa anche parziale non è proponibile sia ora che in futuro.
Alla luce di quanto sopra, si propone per la signora RI
1 una rendita totale d'invalidità." (Doc. AI 30)
Nelle
sue Raccomandazioni/Proposte del 23 settembre 2004 la dr.ssa __________ del Servizio
medico regionale dell’Assi-curazione invalidità (in seguito: SMR), ha considerato:
"
Un diabete mellito tipo
Il in assenza di danni d'organo secondari come presente in questa A., di regola
non giustifica diminuzione della capacità lavorativa, soprattutto quando si
tratta di attività lavorativa fisicamente leggera come nella fattispecie. Dalla
documentazione medica a disposizione (rapporto degenza Clinica __________ del
10.08.2001) risulta l'assenza di danni d'organo: in particolare non è presente
una retinopatia diabetica con ripercussione sulla funzione visiva, ed è assente
una nefropatia diabetica, funzione renale conservata, assenza di microalbuminemia.
Inoltre nessuna evidenza di macroangiopatia/microangiopatia sintomatica. Lo
scompenso diabetico presentato nel mese di luglio 2001 ha potuto essere
rapidamente compensato e non giustifica una inabilità lavorativa prolungata
oltre la durata della ospedalizzazione e un paio di settimane di "convalescenza".
Il curante endocrinologo Dr.__________ nel suo rapporto medico Al del 11/2003
descrive l'insorgenza di uno stato ansioso-depressivo reattivo al vissuto dello
primo scompenso diabetico, comunque in seguito compensato come d'altronde anche
la problematica polmonare.
Egli segnala comunque la persistenza di instabilità del
diabete mellito (parla di tipo I) con episodi di ipoglicemia quotidiani e
picchi di glicemia reattiva: a suo parere un'attività lavorativa non sarebbe
quindi più proponibile.
Di regola con adeguato trattamento medicamentoso, sia
esso con antidiabetici orali e/o insulinoterapia, un diabete mellito può essere
gestito in modo da evitare frequenti momenti di ipo-o iperglicemia come
descritte dal curante: gli eventuali sintomi di ipoglicemia potranno inoltre
essere rapidamente corretti con adeguate misure del caso e di regola non giustificano
una IL.
Chiedere comunque al curante Dr. __________ di inviare:
-copia ultimi referti Hb A1c
-copia esami di laboratorio eseguito nell'ultimo anno
-descrivere l'attuale schema terapeutico in corso.
Chiedere inoltre tutta la documentazione
medica alla __________ (certificati di IL e altro). In seguito ripresentare caso presso SMR con
nota urgente."
(Doc. AI 21)
Interpellato
dall’Ufficio AI, il dr. __________, nel suo scritto del 25 ottobre 2004, ha
affermato:
"
in risposta al vostro scritto del
24 settembre 2004:
TERAPIA:
Insulina: 5-8 iniezioni al giorno e 5-8 controlli
glicemici
Detemir 2 x al giorno =
dosaggio secondo la glicemia
Novorapid 3 x al giorno =
dosaggio secondo la glicemia."
(Doc. AI 17)
Riesaminato
il caso, la dr.ssa __________ del SMR, in data 8 novembre 2004, ha dichiarato
indicato procedere ad una perizia internistica-endocrinologica per chiarire la
presenza o meno di deficit funzionali rilevanti con ripercussione sulla capacità
lavorativa (doc. AI 15-2).
L’Ufficio
AI ha quindi affidato il compito di esperire un accertamento medico ambulatoriale
alla dr.ssa __________, specialista in medicina interna, endocrinologia e diabetologia,
la quale, nella sua dettagliata perizia del 24 gennaio 2005, ha posto le
seguenti diagnosi
"
4. DIAGNOSI:
4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa:
Diabete di tipo I insulinodipendente, diagnosticato nel
luglio 2001 con scompenso iperosmolare non acidotico acuto, attualmente
scompensato (emoglobina glicata 9%), senza complicazioni.
4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa:
Broncopatia cronica ostruttiva su pregresso tabagismo,
attualmente compensata. Struma multinodulare con tendenza all'ipotiroidismo,
asintomatico, non trattato. Leggero stato ansioso." (Doc. AI 12)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
"
5. VALUTAZIONE E
PROGNOSI:
La signora RI 1 ha fatto richiesta di rendita AI a
causa di un diabete di tipo I, insulinorichiedente fin dalla diagnosi posta nel
luglio 2001. Dalla data di tale diagnosi l'assicurata è stata dichiarata
inabile al lavoro al 100%, inabilità che si è conclusa al 31 marzo 2004 con il
licenziamento dell'assicurata poiché il suo posto di lavoro era stato soppresso.
La causa di questa inabilità lavorativa è appunto un
diabete di tipo I, fin dalla diagnosi trattato con uno schema insulinico di
tipo Basal Bolus, adattato nel febbraio 2004. Questo
diabete è apparso nel contesto di una terapia cortisonica dapprima inalatoria e
poi per orale prescritta a causa di una bronchite persistente. Nel corso dei
due anni trascorsi dopo la diagnosi di tale patologia, il controllo glicemico è
sempre stato molto erratico e complicato. Infatti, l'assicurata e ciò è anche
confermato dal suo medico curante, deve eseguire numerosi controlli glicemici
al giorno, poiché variazioni molto marcate della glicemia, anche più volte in
una sola giornata. La variazione della glicemia di anche 10 mmol/I in poco più
di un'ora provoca chiaramente un sentimento di stanchezza e di irritabilità che
la porta peraltro anche a correggere come "ipoglicemie" delle
glicemie superiori alle 5 mmol/l ciò che chiaramente non è corretto poiché poi
provoca dei rialzi glicemici notevoli. Malgrado iniezioni di rapide ripetute
nel corso della giornata, non solo ai pasti ma spesso anche a titolo
correttivo, fino anche a 5-6 volte al giorno, il controllo metabolico è scarso
e nel corso dì questi due anni non si sono mai osservati dei valori di
emoglobina glicata inferiori al 9%(norma <a 6%,valore
corretto per un diabetico a 8%). Il valore che ho misurato nel mio studio il 2
dicembre conferma questa tendenza con un valore del 9%. Questa notevole variazione
delle glicemie ha chiaramente una rilevanza sulla capacità di lavoro, in
particolare per 2 tipi di attività molto diverse, da una parte quelle che
necessitano di sforzi rilevanti e quelle in cui è necessaria una concentrazione
ed una lucidità intellettuale costanti. In un'attività lavorativa che necessita
sforzi da molti lati intensi, la signora RI 1 sarebbe totalmente inabile al
lavoro. Non è chiaramente tuttavia il suo caso visto che ha sempre lavorato in
ambiti sedentari, come segretaria, traduttrice o ricezionista. In un'attività
essenzialmente organizzativa e di contatto con i clienti come potrebbe essere
quello di segretaria appunto o di traduttrice, le variazioni glicemiche già
citate, possono invalidare la paziente nella misura del 50%. Nell'attività di
ricezionista, telefonista "semplice", cioè senza responsabilità
organizzative e senza contatti con i clienti, l'inabilità lavorativa sarebbe al
massimo del 40%. Ritengo che l'attività descrittami dall'assicurata corrisponde
alla situazione di ricezionista, telefonista ma con compiti anche di segretariato
e organizzativi non indifferenti. Dallo schema terapeutico attualmente in corso
si deduce che non vi sono notevoli margini terapeutici per migliorare la situazione
a livello metabolico. Il passo, successivo sarebbe quello di passare ad una
terapia con pompa ad insulina che potrebbe, ma questo non è sicuro, diminuire
le variazioni glicemiche brusche. La compliance invece della paziente sia
riguardo agli autocontrolli glicemici, che all'aderenza allo schema terapeutico
proposto e ai consigli alimentari, mi sembra ottimale e difficilmente migliorabile.
La patologia respiratoria citata non causa
nell'attività sedentaria e di ufficio, non esposta a variazioni climatiche come
quella dell'assicurata, nessuna inabilità lavorativa. Lo struma nodulare pure
non porta conseguenze sulla capacità di lavoro. Infine ho citato la presenza di
un leggero stato ansioso che è citato nell'incarto e che io ho pure evidenziato
prendendo l'anamnesi. Lo stato ansioso mi sembra relativamente modesto,
attualmente compensato con la terapia di Fluctine in corso già da più di 2
anni. Questo stato ansioso è in relazione sia alla difficoltà a controllare il
diabete, sia al sentimento dell'assicurata di essere stata vittima di un errore
medico. Ripeto tuttavia che questo stato ansioso mi sembra attualmente ben
controllato e non gioca direttamente un ruolo rilevante sulla capacità lavorativa.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA DI LAVORO.
1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE)
DOVUTE AI
DISTURBI CONSTATATI.
1.1 A livello psicologico e mentale.
La patologia principale, cioè il diabete di tipo I e il
suo difficile controllo, provocano uno stato ansioso cronico che necessita la
presa di un antidepressivo.
1.2 A livello fisico:
Le notevoli variazioni della glicemia renderebbero
impossibile un'attività fisica importante e in particolar modo che
necessiterebbe di un equilibrio conservato.
1.3 Nell'ambito sociale:
Non vi sono menomazioni.
2. CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATIVITÀ
ATTUALE.
2.1 Come si ripercuotono i disturbi
sull'attività attuale dell'assi
curato.
Lo scompenso del diabete ed in particolare le notevoli
variazioni glicemiche nel corso della giornata, obbligano da una parte
l'assicurata a numerosi controlli della glicemia e conseguenti correzioni con
insulina e d'altra parte la variazione brusca anche notevole della glicemia
provoca un rallentamento delle funzioni cognitive e di concentrazione.
2.2 Esatta descrizione delle funzioni
intatte e delle capacità di
carico.
Le attività lavorative che implicano una capacità di
carico, cioè con porto di pesi ripetuti o marcia prolungata o attività in cui
l'equilibrio deve essere sempre ottimale, sono ridotte nella misura del 100%.
Attività invece di tipo amministrativo, come quello di segretariato, di
traduttrice o di ricezionista, sono limitate nella misura del 50%. Se in teoria
la paziente non presentasse le citate variazioni glicemiche e le funzioni
richieste nell'attività svolta abitualmente dall'assicurata sarebbero intatte.
2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.4 Se sì in quale misura
(ore al giorno)?
4 ore al giorno.
2.5 E' presente inoltre una diminuzione
della capacità di lavoro?
No
2.7 Da quanto esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 13 luglio 2001, data del ricovero e della diagnosi
di diabete tipo I.
2.8 Quale è stato in seguito lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
È rimasto invariato da quella data.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI
INTEGRAZIONE.
1. E' POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI
DI INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?
1.1
No, poiché la paziente svolge già un'attività
fisicamente meno impegnativa che corrisponde alla sua formazione. Non sono
quindi previsti provvedimenti di integrazione.
2. E' POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ
DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?
2.1
Teoricamente si, migliorando considerevolmente il
controllo metabolico e soprattutto evitando le variazioni brusche della glicemia.
2.2 Secondo Lei che effetti hanno questi
provvedimenti sulla capacità di lavoro?
Potrebbero portare anche a una capacità di lavoro
superiore al 75%."
(Doc. AI 12)
Sulla base di
questi accertamenti, l’UAI, per deliberazione 14 marzo 2005 trasmessa alla
Cassa di compensazione competente per il calcolo della prestazione, e, quindi,
con provvedimento 13 aprile 2005, ha attribuito alla richiedente una mezza
rendita di invalidità (cfr. doc. AI 8-11; consid. 1.1)
2.6. Unitamente
alla sua opposizione l’assicurata ha prodotto uno scritto del 12 maggio 2005
del dr. __________ attestante quanto segue:
"
II 3 luglio 2001 la signora RI 1 a
presentato uno scompenso glicemico acuto (glicemie sopra i 25mmo/L) con
malessere generale, perdita di peso, polidipsia e poliuria. È stata necessaria
l'introduzione di una cura insulinica mai interrotta in seguito. Al momento
dell'esordio del diabete la paziente presentava una esacerbazione di una
bronchite cronica asmatiforme (da allora cura continua con inalazioni e del
seretide diskus). Inoltre per una stato ansioso depressivo alla signora RI 1 è
stato prescritta una cura antidepressiva che riceve tuttora (fluctine 20mg al
giorno). Per quanto concerne la diagnosi vista l'età della paziente e l'assenza
d'anticorpi si è pensato in un primo tempo ad un diabete di tipo 2 (non insulino
dipendente). Nei fatti invece l'evoluzione della malattia, le dosi quotidiane
d'insulina necessarie, l'estrema labilità delle glicemie parla invece per un
diabete i tipo 1 (insulino dipendente) sviluppatosi in modo atipico. In effetti
da pazienti oltre i sessantanni solitamente l'evoluzione della malattia è lenta
e le cellule beta del pancreas continuano a produrre insulina per anni. Dalla
signora RI 1 molto presto è stato necessario l'introduzione di dosi importanti
d'insulina confermando la rapida distruzione delle cellule beta e delle isole
di Langherhans con le tipiche difficoltà a equilibrare il diabete in assenza di
produzione endogena d'insulina. La diagnosi di diabete che si è presentato con
uno scompenso acuto e inaspettato, l'evoluzione fulminante di quest'ultimo, le
difficoltà a gestirlo sono state vissute in.modo traumatico dalla paziente
con peggioramento importante di uno stato depressivo latente, che si traduce in
frequenti crisi di pianto, insonnia con incubi, difficoltà di concentrazione e
stati di ansia e confusione. Le difficoltà respiratorie con plurimi episodi di
esacerbazioni della bronchite cronica sono state altri fattori aggravanti per
lo stato psichico fragile della paziente. Per quanto concerne il controllo glicemico
del diabete malgrado l'impegno costante della paziente, (misura fin a 8 volte
la glicemia al giorno, si alza spesso di notte per timore delle ipoglicemie)
quest'ultimo è rimasto deludente con un Hbalc costantemente al di sopra del 9%.
Le ipoglicemie sono malgrado le precauzioni minuziose della paziente,
frequenti, importanti e dopo quest'ultime la signora RI 1 è stanca per ore.
Anche dal punto di vista dietetico la paziente è stata vista e seguita
regolarmente dalla dietista e il suo impegno è ammirevole. Come complicanza
(inabituale per il tempo d'evoluzione della malattia) la paziente da giugno
2004 ha sviluppato una paresi dei muscoli prossimali degli arti inferiori con
difficoltà di deambulazione, nel risalire dalla posizione accovacciata e ad
alzarsi dalla posizione seduta. L'insorgenza di questa manifestazione di una neuropatia
diabetica avanzata sottolinea la notevolee aggressività del diabete nel caso
che ci interessa. Dal mese di ottobre 2004 la paziente soffre di un importante
ipotiroidismo su una tiroiidite-autoimmune che ha necessitato l'introduzione di
una sostituzione ormonale permanente. Quest'ultima patologia è un'altra traduzione
di un'alterazione profonda del sistema immunitario.
Dall'esordio del diabete a tuttora la signora RI 1 non
è più inseribile in un ambito lavorativo normale. Le continue misurazioni delle
glicemie, la necessita di consumare più pasti al giorno per prevenire (e non
sempre con successo) le ipoglicemie, le molteplici iniezioni d'insulina
giornaliere, le ipoglicemie a momenti inaspettati e imprevedibili sono tante
ragioni che rendono la paziente inabile al lavoro. A tutto questo si aggiunge
uno stato di tensione permanente legato alla malattia e alla sua evoluzione
acuta percepita dalla paziente in modo molto intenso angosciante e distruttivo.
Durante tutto questo periodo la paziente è stata vista da me ogni dieci giorni
e a nessun momento il suo stato di salute e stato tale da permettere una
ripresa del lavoro anche parziale senza compromettere uno stato di salute gia
abbondantemente ipotecato.
Come altro problema da notare a più riprese nel 2001,
2002 e 2003 una sciatalgia sinistra su discopatia L5-S1 tale da costringere la
paziente a restare distesa in casa per lunghi periodi durante la giornata. Nel
2003 la signora RI 1 ha subito un trauma distale dell'arto inferiore sinistro
associato a problemi trofici, con sequele di contratture locali del retropiede.
Per queste ultime patologie un'assenza dal lavoro per mesi sarebbe stata
necessaria.
In conclusione alla luce di quanto sopra raccomando
alla commissione Al di rivedere la sua proposta d'invalidità al 50% e di riconoscere
alla Signora RI 1 una totale inabilità lavorativa per tutto il periodo
considerato." (Doc. AI 7)
In
proposito, nelle sue Annotazioni del 30 maggio 2005 il medico SMR dr.ssa __________
osservava:
"
Dalla documentazione medica
prodotta in sede di opposizione (lettera dell'endocrinologo curante Dr.__________)
non viene oggettivato un peggioramento delle stato di salute in confronto alla
perizia internistica-endrocrinologica della Dr.ssa __________ del 24.01.2005:
tutti i problemi di salute rilevanti sollevati dal curante sono stati
approfonditi in modo esauriente in occasione della valutazione peritale e
debitamente valutati (diabete mellito quale patologia invalidante, le altre
diagnosi a carattere non invalidante quali broncopatia cronica ostruttiva
attualmente compensata, struma multinodulare con tendenza all'ipotiroidismo,
stato ansioso).
Si tratta quindi di una diversa valutazione della capacità
lavorativa in presenza di uno stato di salute invariato, la quale rispecchia la
precedente valutazione fatta dal curante in occasione del suo rapporto medico
del novembre 2003 e non ritenuto sufficientemente motivato. Quindi non vengono
esposti nuovi elementi che possano farci discostare dalla valutazione peritale
del caso.
Per quanto concerne la nozione anamnestica di
sciatalgia sinistra su discopatia L5-S1 con episodi nel 2001, 2002, e 2003, in
tutta la documentazione medica a disposizione non si trovano accenni ad un
carattere invalidante: questo problema viene unicamente menzionato in occasione
di una prescrizione di fisioterapia e per il resto non viene più menzionato
quale diagnosi nemmeno dal curante Dr.__________ stesso nè nel resto della
documentazione medica a disposizione.
Anche in occasione dell'attuale perizia non viene
minimamente accennato ad una problematica persistente di questo genere e pure l'A. stessa nei
dati soggettivi non menziona nessun tipo di disturbo persistente a livello
dell'apparato osteoarticolare. Il problema principale con influsso sulla
capacità lavorativa rimane sempre quello del diabete mellito scompensato: le
limitazioni funzionali da esso determinato (numerosi controlli glicemici e
iniezioni d'insulina al giorno, importanti oscillazioni della glicemia con
sentimento di stanchezza, irritabilità e diminuzione della concentrazione) sono
stati presi debitamente in considerazione in occasione della perizia, motivando
una IL del 50% in attività fisicamente leggera come quella abitualmente svolta
dall'A." (Doc. AI 5)
Con
la decisione su opposizione del 2 novembre 2005, l’amministrazione, rilevato
come non vi fossero elementi medici che deponessero per un’incapacità lavorativa
superiore a quella già attestata nella precedente valutazione ha confermato il
precedente provvedimento (doc. AI 4.5; cfr. consid. 1.2).
2.7. Con
il presente ricorso l’assicurata, ribadito che il suo stato di salute sarebbe
tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera, chiede l’effettuazione
di ulteriori accertamenti. L'interessata contesta le conclusioni
dell’amministrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente
le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.3).
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Per
quanto concerne la patologia principale di cui è affetta la ricorrente, vale a
dire il diabete insulinodipendente, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunte la dr.ssa __________
del SMR e in particolare la dr.ssa __________ __________, specialista nella
materia che qui interessa, che hanno compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall’assicurata.
In
effetti la dr.ssa __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione
approfondita ed accurata, stilando il 24 gennaio 2005 un dettagliato rapporto
medico internistico/endocrinologico in cui è stato accertato che la ricorrente,
affetta da diabete di tipo I (oltre che broncopatia cronica ostruttiva, struma
multinodulare e leggero stato ansioso), senza tuttavia complicanze correlate e
in particolare senza danni d’organi secondari, presentava comunque una capacità
lavorativa in attività di tipo amministrativo come quella esercitata prima di
ammalarsi (di impiegata di banca/ricezionista) del 50% (doc. AI 12-7 e consid.
2.5). A tale perizia, ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si
può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro
essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri
stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.7).
Dopo
l’emanazione del provvedimento 14 marzo/13 aprile 2005, l’assicurata ha di
fatto sostenuto, sulla base del certificato del dott. __________ del 12 maggio 2005,
che le sue condizioni non erano tali da permetterle una ripresa dell’attività lavorativa
(cfr. consid. 2.6 e doc. AI 7-3).
Ora, il
rapporto del dr. __________ non è tale da modificare le conclusioni cui è
giunta la specialista incaricata dall’ammini-strazione nel suo referto del 24 gennaio
2005. In particolare, tale certificato non porta alcun elemento nuovo di valutazione
nè permette di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute
da un punto di vista internistico/endocrinologi-co intervenuto tra la perizia
del 24 gennaio 2005 e la decisione su opposizione del 12 aprile 2006. A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono
sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli
assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), il medico curante della ricorrente
non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi già noti, limitandosi in
definitiva a dare una valutazione diversa delle loro ripercussioni sulla
capacità lavorativa rispetto a quella tratta dalla sua collega dr.ssa __________.
In proposito va altresì ribadito che i vari problemi alla salute citati dal
curante sono stati approfonditi in modo accurato ed esauriente dalla dr.ssa __________
nella sua corposa perizia. In particolare, l’affermazione per cui il
diabete e la quotidiana gestione dello stesso renderebbero di fatto inattuabile
una ripresa dell’attività lavorativa non consentono a questo TCA di scostarsi
dalle conclusioni tratte dalla dr.ssa __________. Secondo
quest’ultima specialista infatti lo scompenso del diabete e in
particolare le notevoli variazioni glicemiche nel corso della giornata e,
quindi, i ripetuti controlli della glicemia e relative correzioni, con
conseguente rallentamento delle funzioni cognitive e di concentrazione,
sarebbero proprio gli elementi che causano una diminuzione della capacità lavorativa
del 50%, in assenza dei quali la paziente sarebbe addirittura da considerare totalmente
capace al lavoro (doc. AI 12-7).
In definitiva,
quindi, il quadro descritto dal dr. __________ non muta la sostanza del quadro
invalidante già precedentemente accertato, come del resto pertinentemente
osservato nelle Annotazioni del 30 maggio 2005 dal medico del SMR cui è stato
sottoposto per osservazioni il certificato del medico curante (cfr. consid. 2.6;
doc. AI 5-1). Del resto la descrizione data dal sanitario non fa in sostanza
che ripercorrere quanto già affermato nel precedente rapporto medico
all’attenzione dell’Ufficio AI del 6 novembre 2003 (doc. AI 14).
Bisogna
quindi concludere che dall’attestazione del 12 maggio 2005 del medico curante
non si rilevano elementi tali da evidenziare con alta verosimiglianza un
peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione
accertata nel referto peritale del 24 gennaio 2005 e tantomeno elementi che consentano
in qualche modo a questa Corte di considerare inaffidabili o inattendibili le
conclusioni tratte dalla dr.ssa __________ (sul valore delle perizie fatte allestire
dall’amminstrazione cfr. sopra consid. 2.7).
Al
proposito va comunque anche ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti.
Quanto
d’altra parte agli altri problemi di salute lamentati dalla ricorrente e in particolare
allo stato ansioso denunciato dal dr. __________, da ultimo ancora nel
certificato del 12 giugno 2006 prodotto in sede ricorsuale (doc. V), va detto
che di tale problematica, già nota, la dr.ssa __________ ha tenuto adeguatamente
conto nella sua perizia del 24 gennaio 2005 nella quale, posta come diagnosi
non invalidante anche un leggero stato ansioso, ha rilevato come per ammissione
della paziente medesima detta problematica fosse migliorata. Inoltre, la specialista
ha rilevato come lo stato ansioso apparisse di natura reattiva alla diagnosi
della patologia principale e comunque modesto e compensato anche grazie alla
terapia medicamentosa prescritta dal dr. __________. Questa Corte deve condividere
le considerazioni espresse dalla dr.ssa __________, specie con riferimento alla
natura non invalidante del disturbo ansioso, rilevato altresì come non risulti
dagli atti che la ricorrente abbia mai, almeno sino al momento decisivo della
resa del provvedimento querelato, fatto capo, per questa problematica, ad uno
specialista e, quindi, ad uno psichiatra. E questo a conferma della natura
blanda del disturbo, e comunque non suscettibile di compromettere la sua capacità
lavorativa. Non è superfluo a questo punto rimandare alla giurisprudenza dianzi
ricordata in materia di affezioni di natura psichica e alla lora natura invalidante
(crfr. consid. 2.4).
Per quel che
concerne infine gli altri problemi di salute lamentati dalla ricorrente,
segnatamente la broncopatia cronica ostruttiva, lo struma multinodulare con
ipotiroidismo e la sciatalgia sinistra su discopatia, non vi sono elementi
all’inserto che possano in qualche modo mettere in discussione la valutazione
peritale che ne ha evidenziato la presenza escludendone tuttavia una valenza
invalidante. Né del resto l’assicurata, che peraltro non risulta nemmeno essere
seguita da altri specialisti per tali problemi, segnatamente quello ortopedico,
ha sostenuto mai prima diversamente, segnatamente nel senso che tali affezioni
avessero subito un deterioramento di rilievo o avessero una valenza decisiva ai
fini della valutazione della sua capacità lavorativa.
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato
medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto
impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i
disturbi di cui essa è affetta, in particolare il diabete, incidano sulla sua
capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai medici
interpellati e in particolare dalla dr.ssa __________.
In
conclusione, rispecchiando il succitato referto specialistico tutti i criteri
di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7),
allo stesso può esser fatto riferimento.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversi-
cherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b), che al momento dell'emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava un’incapacità lavorativa e di conseguenza al guadagno del
50%.
Ciò nonostante va fatto presente all’assicurata che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da
pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda
di revisione.
2.9. L’assicurata,
per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori
accertamenti medici e l’audizione di testi.
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è
sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria deve essere disattesa.
2.10. Deve
essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto.
2.10.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio.
Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1
lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3
luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art.
61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86
pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372
consid. 5a con riferimenti).
a) il richiedente deve
trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge
cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria, Lag, entrata in vigore
il 26 luglio 2002).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo
mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF
119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in
considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo
di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p.
479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti
sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF
119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di
parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC
(Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi
citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di
quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia(cfr. RAMI
1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella
causa J.P.H., pag. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore
indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000 UV Nr.
3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.
31.1998.50).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
b) l’intervento
dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art.
14 cpv. 2 Lag).
Il TF ha stabilito che
la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le
questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante
civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).
c) il processo non deve
essere palesemente privo di esito favorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag).
Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (DTF 119 Ia 251;
Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 157 p. 491).
A tal proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.).
Inoltre
va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213
segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte
dopo la sua entrata in vigore .
L'art.
3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia
espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio
2002), prevede:
"
1L'istituto dell'assistenza giudiziaria
garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti
dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la
possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese
di patrocinio."
Le
altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla
Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite
negativamente all'art. 14 Lag:
"
1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non
presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni
agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se
la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione
di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o
se la causa non presenta difficoltà particolari."
I
criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla
giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale
relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che
sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al
riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U
220/99:
"
(…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art.
135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una
parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover
avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come
pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito
patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art.
Considerandi
152.
cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di
possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi
necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di
incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate),
(…)."
(STFA
succitata)
In
questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.
2.10.2
In
una sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il TFA ha ribadito
che il limite per valutare lo stato di bisogno ai fini della concessione o meno
dell'assistenza giudiziaria, è superiore al minimo esistenziale agli effetti
del diritto esecutivo. All'importo base LEF va applicato un supplemento
variante fra il 15% e il 25%. L'Alta Corte ha rilevato quanto segue:
"
4.
L'insorgente domanda infine di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e federale.
4.1
La Corte cantonale ha negato la concessione del
gratuito patrocinio in quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di
indigenza del richiedente.
4.1.1
Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso
di specie in virtù della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4
consid. 3.2), fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo
soddisfare alcune esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il
diritto di farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f). Benché abbia
determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF, l'entrata in
vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente l'assetto
giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni risulta essere
sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente giurisprudenza sviluppata
in tema di gratuito patrocinio e calcolo dell'indennità continua ad essere
applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo 2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA - les
règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La partie générale du
droit des assurances sociales, Institut de recherches sur le droit de la
responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne 2002, pag. 32 e
34; dello stesso autore cfr. pure: Die Rechtspflegebestimmungen des
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in:
HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene
pertanto la sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art.
108.
lett. f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare
come il concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato
dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a
quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si
trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito
sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal
fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in
materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il
rinvio al giudizio impugnato.
4.1.2
Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152
cpv. 1 OG, qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei
mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I
232.
consid. 2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte
che domanda l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei
redditi del coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101
con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le
circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda di
assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere lo
stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si
situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto
esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso) applicato un supplemento,
variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV 119 pag. 156 consid. 3a;
cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004
in re M., C 49/04, consid.
2.2
, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata
in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00, consid. 3b). Ciò non toglie che dalla
persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia,
essa non deve per questo ridursi a uno stato d'indigenza né può essere tenuta a
procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento di altri obblighi
urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag. 98).
4.1.3
Sulla base della documentazione prodotta agli
atti, i primi giudici hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di
fr. 4'618.- (fr. 3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie
e per i figli, nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita
della previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in
fr. 3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] +
fr. 1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia,
dedotti i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.-
[imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di
circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4
Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la
Corte cantonale per l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti
dalle indicazioni fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano
pertanto confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra
posizione. Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-,
correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%,
risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al
mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in
materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente)
basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale
differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un
ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr.
97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa cantonale
dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli art. 9 e 30
della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una procedura assicurativa
con un valore di causa come quello che ci occupa può essere al massimo fissato
al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di stimare le spese di
patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la precedente istanza poteva
ammettere la possibilità, per F.________, di saldare ratealmente e in un
termine adeguato le spese di avvocato senza con ciò incorrere in una violazione
del concetto di indigenza appartenente al diritto federale (v. DTF 109 Ia 9
consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di fr.
33.
, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un supplemento
sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata ritenuta
insufficiente).
4.2
Per quanto attiene infine all'istanza volta ad
ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale,
essa può riferirsi solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto,
vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134
OG), la presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per
oggetto la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il
Tribunale federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese
[RAMI 2000 no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di
gratuito patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente
rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di
attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi
sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche sentenza
del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00). (…)."
2.10.3
In
concreto, dal certificato municipale per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria si evince che l’assicurata è separata e vive da sola (doc. X).
Emerge
pure che l’assicurata percepisce una rendita AVS di fr. 1'731 mensili, due
rendite LPP pari a fr. 172.70 e fr. 714.65 mensili, e, quindi entrate di complessivi
fr. 2'618.40 mensili.
L’assicurata
non ha dichiarato alcuna sostanza ma possiede un’autovettura __________ dell’anno
2002.
(cfr. doc. I e allegati al certificato municipale).
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale ed in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'100 quale importo base
mensile per persone sole.
Tale
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo).
Vi
sono inoltre da computare il canone di locazione mensile di fr. 1’145 più fr.
140.
di spese accessorie (doc. O), le imposte federale, cantonale e comunale
(stimate in fr. 100/mese; cfr. I e documenti annessi), per un ammontare globale
mensile pari a fr. 2’485. Non va invece computato il premio afferente all'assicurazione
contro le malattie pari a fr. 481.30 mensili, per il quale l’assicurata beneficia
del sussidio (doc. N e Z). Va peraltro rilevato che le assicurazioni non obbligatorie
(per es. le assicurazioni private LCA), sono prese in considerazione solo in
casi particolari, segnatamente quando non è possibile esigere che l’assicurato
rescinda il contratto (ad esempio in caso di assicurati anziani, affetti da
malattie croniche, cfr. AJP/PJA 2002 p. 644-661). In concreto non ci sono motivi
per prendere in considerazione i premi delle assicurazioni complementari (doc.
P).
In
concreto dunque aggiungendo all'importo di base di fr. 1’100 il supplemento del
15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale, risultano
uscite per fr. 2'650 risp. 2’760, e, quindi, nel primo caso, un ammanco di fr. 31.60
al mese e, nel secondo, di fr. 141.60 al mese.
Né
l’assicurata dispone di alcuna sostanza con la quale poter far fronte
all’ammanco mensile e alle spese derivanti dalla presente procedura (cfr. STFA
non pubbl. succitata p.3/consid. 2). In tali circostanze l’indigenza deve
essere ammessa.
Ritenuto
inoltre che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza per
l’ottenimento dell'assistenza giudiziaria appaiono adempiute l'istanza tendente
alla concessione dell’assistenza giudiziaria va accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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