32.2006.105
Assicurata chiede riconoscimento rendita superiore. Confermata correttezza del quarto di rendita
11 maggio 2007Italiano71 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.105
Data decisione, Autorità:
11.05.2007, TCA
Titolo:
Assicurata chiede riconoscimento rendita superiore. Confermata correttezza del quarto di rendita
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
PERIZIA
PERSONA SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA
RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 16 LPGA
art. 2 LPTCA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.105
FC/sc
Lugano
11 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
maggio 2003 RI 1, nata nel __________, casalinga, già al beneficio dal 2002 di
mezzi ausiliari (busto lombare e corsetto), ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto
affetta da “Ernia e rottura del disco con infiammazione dei nervi e relativa
operazione; asma allergica, operazione plastica legamentare”, indicando il
danno esistente dall’aprile 2002 (doc. AI 43-5).
Esperiti gli accertamenti
del caso, per decisione 29 aprile 2005 l’Ufficio AI, fissato un grado di
invalidità del 46%, ha riconosciuto alla richiedente il diritto ad un quarto di
rendita di invalidità motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti
Nel caso specifico il suo grado
d'invalidità deve riguardare gli impedimenti che riscontra nella conduzione
della sua economia domestica in quanto casalinga a tempo pieno a far capo dal
1996.
Infatti non vi sono i presupposti
economici per considerarla quale salariata, considerando che ha tre figli
minorenni di cui una che frequenta tuttora la scuola dell'infanzia e due la
scuola elementare.
Dall'incarto fiscale risultano degli
introiti al quanto elevati da parte del suo coniuge, i quali consentirebbero
sicuramente alla propria famiglia un sostentamento economico adeguato e quindi
non risulterebbe una sua necessità di intraprendere un'attività lavorativa.
Le difficoltà finanziarie dichiarate
nell'occasione dell'inchiesta domiciliare sono da attribuire ad un indebitamento
ingiustificato, quindi non è un motivo che possa indurci a valutarla quale
salariata.
Dalla documentazione medica,
rispettivamente dall'inchiesta domiciliare eseguita dalla nostra assistente
sociale, emerge che nel complesso vi sono degli impedimenti pari al 46% nello
svolgere le proprie mansioni di casalinga.
Decisione
Possiamo pertanto accordarle un
grado AI del 46%, con diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal
01.02.3003, ossia dopo 1 anno d'attesa ininterrotto d'incapacità nel svolgere
le proprie mansioni (art. 29 cpv. 1 lett. b LADI)."
(Doc. AI 14-1)
1.2. A seguito dell'opposizione
interposta dall’assicurata, con la quale ha chiesto una rivalutazione del caso
e in sostanza il riconoscimento di un grado d’invalidità superiore, e la
produzione di un certificato medico del dr. __________ (doc. AI 7), in data 12 aprile
2006 l’Ufficio AI ha emanato una decisione su opposizione confermativa del precedente
provvedimento motivata come segue:
" (...)
5. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione in base alla quale la medesima sarebbe in grado di
svolgere le mansioni di casalinga nella misura del 54%.
Orbene, come visto, l'aspetto reumatologico è stato valutato a mezzo di
esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________ è
completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando
del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali, sovresposti.
6. Secondo prassi, per determinare il grado
d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a
domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente
sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le normali
mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo
un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di
riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di __________
nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte
dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi). Le stesse
permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per
composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che
non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste
(RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l’UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per
l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche.
L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il
danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla
medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si
trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed
in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle
abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 46%.
7. Nel caso in esame, le risultanze del
rapporto peritale rispettivamente dell'inchiesta per le persone che si occupano
dell'economia domestica sono determinanti. II certificato medico del dottor __________
prodotto dall'assicurata in sede d'opposizione non può essere preso in
considerazione ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generico, non
sufficientemente circostanziato e non conforme ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza.
Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita
piena." (Doc. AI 5-4+5)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA,
prodotto un ulteriore certificato datato 15 maggio 2006 del dr. __________, l'assicurata
ha contestato il provvedimento amministrativo e, ribadito quanto chiesto con
l’opposizione, ha precisato, tra l’altro, quanto segue:
" (...)
In effetti, contesto sia
la perizia medica del Dr. __________ del 07.05.2004 che ritengo parziale, sia
il risultato dell'inchiesta e la relativa valutazione eseguita dalla Sig.ra __________,
assistente sociale presso gli Uffici AI, perché non prende in considerazione
tutti i fatti rilevanti.
1) Perizia del Dr. __________
(07.05.2004):
Già due anni or sono, il
Dr. __________, noto reumatologo di __________, ha effettuato una visita circa
6 mesi dopo la seconda operazione alla schiena (rimozione delle viti e bulloni,
in data 05.12.2003). Reputo tuttora che il Dr. __________ non ha valutato
in modo corretto la mia situazione visto che già allora la mia mobilità
era molto ridotta e per poter attuarla quel poco che potevo necessitavo già
allora di forti dosi di oppioïdi coadiuvati da altrettanti forti dosi di
analgesici vari, senza però riuscire ad eliminare il dolore persistente e
costante.
Inoltre, da allora, la
situazione non ha fatto altro che peggiorare, obbligandomi ad assumere dosi sempre
più massicce di oppioïdi con, in aggiunta, altri analgesici ed
anti-infiammatori (allegato 6), senza contare le ripetute infiltrazioni di
cortisone e vari analgesici per cercare di contrastare un dolore dilagante e
totalmente invalidante perché presente in modo crescente, giorno per giorno,
sempre, da 4 anni...
A prova di ciò, faccio
riferimento al certificato del 15.05.2006, molto dettagliato, del mio medico
curante dal gennaio 2005, il Dr. __________, Specialista FMH di Medicina
interna noto terapista del dolore (allegato 5).
2) Valutazione
della Sig.ra __________, assistente sociale:
Per quanto il colloquio
effettuato in data del 09.12.2005 sia stato apparentemente approfondito e cordiale,
il rapporto scaturito non rispecchia completamente la realtà e tralascia vari
elementi di una certa rilevanza.
(….)
In conclusione:
Totale delle attività: 100%
Percentuale di invalidità:
63.4%
Se giungo ad una
valutazione diversa riguardo soprattutto agli impedimenti, è perché forse non è
apparso chiaro che il tempo superato per una data attività non va azzerato per
iniziare un'altra attività bensì viene sottratto ad esso, per esempio: se stiro
per 1/2 ora non sarò più in grado di svolgere ogni altro tipo di attività senza
un rapido degrado delle mie condizioni. E se non tralascerò mai per ovvi motivi
il fatto di dare da mangiare qualsiasi cosa ai miei figli, tutto il resto verrà
trascurato. Dunque anche se ogni voce singolarmente indica una limitazione
contenuta dell'attività considerata in realtà, è l'insieme delle attività che
sono compromesse ogni volta che ne intraprendo una.
E forse anche utile
ricordare che l'incremento dei dolori non è solo legato alle attività che
svolgo. Infatti, certi giorni ho semplicemente più male del solito, così, senza
nessuna ragione apparente. Per cui il discorso del tempo da impiegare per le
suddette attività viene di nuovo diminuito oppure direttamente azzerato.
Inoltre, sono rimasta
molto perplessa quando ho visto che nessuno degli uffici dell'AI ha
preso contatto con la sottoscritta o con il Dr. __________, durante l'anno intero
intercorso dalla data in cui ho deposto la mia opposizione alla decisione
dell'AI (allegato 2) fino a quando è stata presa la decisione su questa
opposizione. Questo genera ovviamente uno scetticismo giustificato sulla
qualità del detto riesame.
Concludo riaffermando che
al livello psicologico oltre che fisico, questa situazione è diventata praticamente
insostenibile. Infatti nonostante tutti i miei sforzi, due operazioni, un anno
e mezzo di fisioterapia e tantissime medicine non riesco a stare meglio. E
quello che più mi logora è che sono ancora molto giovane e che dunque sembra
proprio che dovrò passare una gran parte della mia vita condizionata da dolori
più o meno forti che limitano fortemente ogni mio movimento e moltissime
attività della vita quotidiana.
Pertanto in base a queste
considerazioni, ai vari allegati ed in particolare al certificato del Dr. __________,
chiedo
a) una revisione della
decisione su opposizione emessa il 12.04.2006
b) di sottopormi ad
una perizia giudiziaria." (Doc. I)
1.4. Sentito il parere del medico
del Servizio medico regionale dell’AI, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha
osservato:
" (...)
preso atto dell'allegato
ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione
medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare lo scritto
15 maggio 2006 del Dr. __________ sub. doc. A5 incarto TCA), l'Ufficio
Al del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti
per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.
Dall'annotazione medica
emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente
risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun
peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente
influsso sulla capacità lavorativa della stessa.
Rilevato come, per il
resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate
in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a
richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale
postula l'integrale conferma.
Visto quanto sopra, si
chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata
e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)
1.5. In data 28 giugno 2006 la
ricorrente, prodotti due referti radiologici, ha ulteriormente osservato:
" (...)
1) Non mi sembra molto corretto qualificare il Dr. __________
di "polemico" solo perché quest'ultimo esprime il suo parere
di specialista. Certo, non è d'accordo con il parere dell'AI ma perlomeno, il
Dr. __________ mi ha visitato, ha effettuato degli esami di ogni tipo (IRM,
Test di Lasègue in particolare) e sulla base dei risultati ha attuato vari trattamenti.
2) Qualificare il Dr. __________ di "contraddittorio"
per quanto riguarda le faccende domestiche che non potrei eseguire ma che
faccio lo stesso, lo ritengo offensivo e oltremodo indelicato visto che in
pratica il Dr. __________ si riferisce a me. Per questo motivo vorrei chiarire
la situazione:
a) Una casalinga
"normale" con 3 figli piccoli, un marito, una casa grande con
giardino passa l'aspirapolvere e lava i pavimenti 2 a 3 volte la settimana, fa
8-10 lavatrici/settimana e dunque stira 6-8 ore /settimana, pulisce e
disinfetta i sanitari (4 bagni) 2 volte a settimana.
b) In pratica, io passo
l'aspirapolvere e lavo i pavimenti 1 volta al mese, stiro solo le cose essenziali
per 1 ½ ore ogni 3 settimane e pulisco i sanitari al massimo 1 volta al mese.
Senza parlare del resto...
Pertanto, le cose che faccio in modo molto superficiale e insufficiente
hanno come conseguenza un aumento notevole dei dolori ed una forte limitazione
dei miei movimenti con un susseguente influsso sulle mie capacità lavorative.
Per fare fronte a questo incremento di dolori devo continuare ad imbottirmi di
farmaci (50mg di oppioïdi /giorno, 100 mg Voltaren rapid/giorno, 1-6 g
parcetamolo al giorno, infiltrazioni di cortisone o analgesici vari...).
Potrei certo evitare di svolgere le solite attività da casalinga ma
esiste il senso delle responsabilità e i miei figli hanno il diritto di
mangiare, vestirsi e vivere in un ambiente non (troppo) sporco. Potrei certo
pagare qualcuno per farlo al mio posto, ma a me risulta che io sono rimasta a
casa proprio per questa ragione quando è nata la mia prima figlia, e se non
sono più in grado di effettuare tutte le attività che competono ad una
casalinga mamma di 3 figli, allora sono da considerare invalida non al 46% come
dice l'AI ma al 100%!
Inoltre, anche se
volessi, non ho abbastanza soldi per pagare qualcuno.
3) Per quanto riguarda i miei problemi finanziari
(che non riguardano nessuno ma servono per spiegare perché ho dovuto accettare
il lavoro temporaneo ed occasionale di dimostratrice) e i limiti che implicano,
il Dr. __________ si riferiva ad un ricovero in una clinica del dolore fuori
cantone con un'equipe pluridisciplinare che avrebbe permesso probabilmente di
farmi avvicinare ad una cura più efficace. Purtroppo, non avendo una buona copertura
assicurativa (solo la base) dovrei accollarmi tutte le spese; motivo per cui
questa ipotesi è stata scartata.
4) Inoltre non capisco proprio il Dr. __________
quando dice che se un'infiltrazione al cortisone funziona (cioè allieva il
dolore) questo non proverebbe la presenza di un dolore neuropatico ma "al
massimo il contrario". Una spiegazione più esplicita gioverebbe.
Riprendendo poi la
"risposta di causa" (a pagina 2, 1° §) dell'AI, è incomprensibile su
quali fatti accertati si possa basare l'affermazione: "si evince in
maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo
stato di salute della qui ricorrente".
Premetto che gli unici
contatti che ho avuto con gli uffici AI sono stati la visita del Dr. __________,
reumatologo chiamato come perito dall'AI, avvenuta il 07.05.2004 e la visita
della signora __________, assistente sociale presso l'AI avvenuta il
09.12.2004.
Non ho più avuto contatti
o richieste di chiarimenti /referti d'esami/rapporti medici da parte loro salvo
tramite la procedura di opposizione che ho inoltrato.
Quando sono stata dal Dr.
__________ in data 07.05.2004, gli ho chiesto se voleva avere il referto con le
lastre della risonanza magnetica effettuata il 04.03.2004 (vedi allegato 1);
però egli mi ha risposto che non gli serviva per il suo rapporto.
Ho rinnovato questo esame
il 01.03.2006 (vedi allegato 2) su richiesta del Dr. __________.
Quest'ultimo l'ha citato
nel suo rapporto del 15.05.2006 (sub doc. A5 incarto TCA)
per emettere il suo parere e il suo dissenso dall'interpretazione dell'AI sulle
mie condizioni. In poche parole, questo referto dice che "rispetto a
marzo 2004 c'è la comparsa di un nuovo edema intraspugnoso e segni di
discopatia cronica ai livelli L3 e L4".
Dunque un peggioramento
del mio stato c'è stato ed ora è pure certificato. Pertanto, spero che questo
documento possa aiutare codesto lodevole tribunale nella sua valutazione.
Spiegazione, mi sono da
prima informata sui vari parametri di valutazione che normalmente l'AI utilizza
e poi, mi sono semplicemente limitata ad applicarli utilizzando al meglio lo
scarsissimo margine di manovra che l'AI permette.
Il risultato ottenuto è
questo; inoltre, non volevo ripetere un calcolo che non mi compete ma semplicemente
fare capire a l'AI che il loro calcolo iniziale non rispecchiava la reale
situazione e che non avevano preso in considerazione tutti gli aspetti.
Altrimenti mi sarei
limitata a dire che contesto la loro decisione perché non posso più eseguire
del tutto il mio lavoro di casalinga e di mamma per cui richiedo una invalidità
al 100%.
Ricordo che non ancora
compiuto 39 anni, che la mia qualità di vita è più che pessima e che questa situazione
incide purtroppo moltissimo sui miei figli e sulla mia vita di coppia, senza
parlare poi della mia vita sociale resa praticamente inesistente. In sostanza,
da oltre 4 anni ormai la mia salute ha continuato a peggiorare e, davanti all'assenza
di soluzioni, la mia situazione psicofisica è d' avvero molto critica.
Pertanto confido in una
rivalutazione del mio caso alla luce dei vari elementi riportati ma anche in
base ad una nuova perizia giudiziaria ordinata da codesto lodevole Tribunale
alla quale mi sottoporrò più che volentieri se lo riterrete necessario, e conseguentemente
di accogliere questo ricorso." (Doc. V)
In proposito, l’Ufficio AI
ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso e osservato:
"
Con riferimento a quanto in
oggetto, sottoposta la nuova documentazione al SMR, il medio incaricato Dott. __________
ha stabilito che sia la patologia che il quadro clinico dell'assicurata non ha
subito modifiche di rilievo rispetto alla valutazione peritale ed all'inchiesta
a domicilio a suo tempo effettuate (cfr. annotazioni allegate). (....)"
(doc. VII)
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita per un grado di invalidità superiore a
quello, del 46%, accertato dall’amministrazione.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato
(RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundesso-zialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento
delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione
della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi
validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.
2.6. Nella fattispecie al fine di
valutare l’invalidità dell’assicurata l’Ufficio AI ha applicato il metodo di
calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa in
quanto ha appurato che l’interessata, prima dell’insorgere del danno alla
salute, non svolgeva, dal 1996, alcuna attività lavorativa.
Alla luce delle
conclusioni tratte dalla perizia medica fatta esperire e dall’assistente
sociale - che ha effettuato un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica al domicilio dell’interessata -, l’amministrazione
ha concluso per la concessione di un quarto di rendita corrispondente ad un grado
d’invalidità del 46%.
L'assicurata contesta
queste conclusioni.
2.7. Dopo aver ricevuto la
richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________,
FMH in reumatologia e medico curante dell’assicurata, il quale nel suo rapporto
medico all’Ufficio AI del 21 maggio 2003 ha posto come diagnosi “Importante
sindrome del dolore cronificato con sindrome lombospondilogena persistente con
irritazioni redicolari frequenti dopo spondilodesi l3-L4 il 7 giugno 2002”,
dichiarandola inabile al lavoro nella misura di quasi il 100% e precisando:
" Inerente alla capacità lavorativa come casalinga posso
pronunciarmi come segue:
dalla data
dell'intervento (ma già da mesi prima) la paziente non é più in grado di
svolgere i suoi lavori abituali, in particolare non le riesce più di fare
l'aspirapolvere, fare i letti, pulire i vetri e pavimenti, pulire i sanitari
(vasca da bagno, doccia, WC), non può più abbassarsi per mettere le cose nella
lavastoviglie, non riesce a cucinare con il forno, negli armadi può servirsi
unicamente di cose leggere che sono proprio a livello orizzontale rispetto a
lei, per fare le spese deve sempre essere accompagnata da una persona. Può
occuparsi dei suoi tre figli (4 anni e mezzo, 6 e 7 anni e mezzo) solo in modo
molto ridotto, per esempio non può aiutarli a vestirsi e spogliarsi, aiutare
per l'igiene del corpo eccetera. In corto riassunto la paziente é inabile per i
suoi lavori di casalinga nella misura di quasi il 100%. Sfortunatamente non
c'é da aspettarsi un miglioramento e la paziente dipende completamente
dall'aiuto di terzi (naturalmente in gran parte pagati). Medico-teorico la
paziente ha il diritto di percepire una rendita Al nella misura dell'80-90%."
(Doc. AI 39-2)
Dal canto suo, nel
rapporto del 21 luglio 2003, il dr. __________, FMH in neurochirurgia, ha
affermato:
" (...)
Trattasi di una paziente
che da febbraio/marzo del 2002 soffriva di dolori lombari, con irradiazione
alla gamba sx. Da inizio maggio la paziente era degente all'__________ per
dolori lombari invalidanti. II 07.06.02 ha avuto luogo una fissazione intersomatica
del livello L3/4 in presenza di una discopatia degenerativa con un memory pain
positivo confermato dalla discografia.
Il decorso postoperatorio
è stato inizialmente abbastanza favorevole con persistenza di lievi fastidi lombari.
Col passare dei mesi la situazione è mutata, per cui la paziente avvertiva
dolori lombari irradianti in parte alle gambe e soprattutto a sx. Gli accertamenti
neuroradiologici non hanno confermato né compressioni radicolari né ulteriori
processi degenerativi. La fissazione del segmento L4/5 era ottimale con
un'ottima ricostruzione della lordosi. Ritengo che la causa di questi dolori
apparsi diversi mesi dopo l'intervento non siano necessariamente da cercare in
un problema organico.
In considerazione di
quanto sopra c'è senz'altro una riduzione della capacità lavorativa in qualità
di casalinga. Mi risulta difficile attualmente valutare una percentuale, ma
sicuramente per attività pesanti come stirare e fare le pulizie di casa con
l'aspirapolvere senz'altro c'è una limitazione consistente che valuterei dal 60
al 70%. Sarebbe però opportuno provvedere ad una valutazione supplementare da
persone più competenti in questo campo." (Doc. AI 37-3)
Sentito il medico del
Servizio medico regionale dell’Assicura-zione invalidità (in seguito: SMR),
l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al
dr. __________, FMH in reumatologia. Nel frattempo l’assicurata si è sottoposta
ad un intervento chirurgico, il 5 dicembre 2003, per rimozione di un fissatore
per cui l’effettuazione della perizia è stata rimandata. Agli atti sono stati
prodotti referti radiologici esperiti dal maggio 2003 al marzo 2004 (doc. AI
23).
Dopo aver visitato la
paziente il 7 maggio 2004, il dr. __________, ha infine presentato il 9 maggio
2004 la sua perizia reumatologica, nella quale, poste le diagnosi di
“Sindrome
lombospondilogena cronica a sin con disfunzione dell’articolazione sacroiliaca
a sin in
- esito
da fissazione intersomatica del segmento L3/4 in presenza di una discopatia
degenerativa, il 7 giugno 2002, asportazione del materiale di osteosintesi il
5.12.2003,
Tendenza a
ipermobilità articolare”
ha esposto quanto
segue:
" (...)
Valutazione:
La signora RI 1, nata
il __________, __________, dalla primavera 2002 lamenta Iombosciatalgie a
sinistra, li 7 giugno 2002 veniva sottoposta ad una fissazione intersomatica
del segmento L3/4 in presenza di una discopatia degenerativa. Dopo un periodo
inizialmente favorevole, alcuni mesi dopo l'intervento ha ripresentato dolori irradianti
nelle gambe, soprattutto a sinistra, senza che agli esami radiologici vi fosse
un cambiamento strutturale. II 5.12.2003 veniva asportato il materiale di
osteosintesi, persistenza successiva dei dolori, un'infiltrazione faccettaria
L4/5 con corticoderivati cristallini il 23.3.2004 portava ad un miglioramento
passeggero dei dolori, stando all'assicurata. Ora lamenta dolori costanti di
intensità variabile presenti giorno e notte, a tratti stilettanti irradianti
nel gluteo sinistro verso la coscia dorsale a sinistra, irradiazioni anche
verso l'inguine a sinistra con propagazione verso la coscia ventrale a sinistra,
meno verso il gluteo destro, in aumento all'avvio e a fine giornata, tendenzialmente
in diminuzione camminando, in riaumento deambulando per lunghe distanze, di
regola meglio in posizione eretta che seduta. Oggettivamente trovo un rachide
piatto con una scoliosi dorsolombare, la mobilizzazione della lombare è
altamente limitata e dolorante, l'articolazione sacroiliaca a sinistra presenta
diverse zone di irritazione che indicano una disfunzione della sacroiliaca a
sinistra, che può portare a dolori irradianti nella coscia dorsale e
nell'inguine a sinistra, con un segno di Patrick asimmetrico. Non sono presenti
segni radicolari acuti. Ricordiamo che la RM della colonna lombare del 4.3.2004
mostrava lo stato dopo spondilodesi ed impianto di due gabbie discali allo
spazio L3/4, senza scollamento, senza compressione di strutture nervose. Si
trova una tendenza ad iperlassità legamentare.
In base all'anamnesi, ai
reperti clinici e agli esami complementari disponibili, possiamo porre le diagnosi
di sindrome lombospondilogena cronica a sinistra con disfunzione
dell'articolazione sacroiliaca a sinistra in esito da fissazione intersomatica
del segmento L3/4 in presenza di una discopatia degenerativa, il 7 giugno 2002,
asportazione del materiale di osteosintesi il 5.12.2003, tendenza ad
iperlassità legamentare.
Non ho proposte
terapeutiche in grado di migliorare lo stato di salute dell'assicurata.
Considero come lavoro
ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi
variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione
del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività
che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte.
In un lavoro adatto allo
stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con
un rendimento massimo a partire dal 1.3.2004 (circa 3 mesi dall'ultimo
intervento neurochirurgico).
Nella sua ultima attività
principale di casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una
giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, da
quando sono iniziate le lombosciatalgie a sinistra, ossia dal mese di febbraio-marzo
2002." (Doc. AI 23-4)
Il perito
si è infine espresso come segue:
" (...)
B. Conseguenze
sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze
sulla capacità d'integrazione
Considero come lavoro
ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi
variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione
del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività che
richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte.
In un lavoro adatto allo
stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con
un rendimento massimo a partire dal 1.3.2004 (circa 3 mesi dall'ultimo
intervento neurochirurgico).
Nella sua ultima attività
principale di casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una
giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, da
quando sono iniziate le lombosciatalgie a sinistra, ossia dal mese di febbraio-marzo
2002." (doc. AI 23-5+6)
L’Ufficio AI ha quindi
incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti
eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 14 gennaio 2005, con rapporto 25
gennaio 2005 l’assistente sociale, osservato come le indicazioni
dell’assicurata parevano conformi alle certificazioni mediche, ha concluso per
un grado d’inabilità complessivo del 46% esponendo quanto segue:
" (...)
DEFINIZIONE
DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA
a. formazione
scolastica e professionale
Laureata in
lettere all'università di __________.
b. se non fosse intervenuto il danno alla salute,
l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?
In assenza di difficoltà economiche, non era intenzione della signora RI
1 iniziare un'attività lucrativa. In effetti l'assicurata desiderava unicamente
dedicarsi ai suoi bambini e alla sua nuova casa.
In assenza del danno alla salute e in tali condizioni economiche,
l'assicurata riferisce che avrebbe svolto un'attività lucrativa anche in misura
del 100 % per far fronte alla difficile situazione familiare.
■ Eventuale situazione economica
L'assicurata
riferisce di trovarsi in un periodo di grande difficoltà economica.
Il marito, un anno fa, ha infatti deciso di abbandonare il suo lavoro di
responsabile delle risorse umane, per una importante società, per avviare una
attività di consulente, sempre nel settore delle risorse umane, in proprio.
Questo cambiamento ha comportato una importante riduzione delle entrate
mensili.
La signora RI 1 riferisce di non essere riuscita, in questo ultimo anno,
a pagare gli interessi ipotecari (i signori __________ abitano nella casa di __________al
luglio 2002) né le imposte.
■ Attività svolta e in che misura
L'assicurata è
casalinga dal matrimonio.
Nel dicembre 2004 ha iniziato, presa dalla disperazione dovuta alla
disastrosa situazione economica, un'attività accessoria quale dimostratrice per
la ditta __________. L'assicurata ha nascosto al datore di lavoro le sue reali
condizioni di salute e finora, con grande difficoltà, ha fatto fronte al suo
primo compito (una settimana di dimostrazione di piccoli elettrodomestici).
L'assicurata ha preso questa sofferta decisione per fronteggiare una
situazione finanziaria vieppiù preoccupante, ma chiaramente non è in grado di
prevedere se e fino a quando potrà ancora continuare a svolgere questa attività
lucrativa che dovrebbe impegnarla in misura di una settimana al mese. Si
tratterebbe infatti di un'attività al 20-30 %.
(...)
5. ATTIVITÀ –
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
30
%
percentuale
degli impedimenti
40
%
percentuale
di invalidità
12%
L'assicurata
riferisce di impegnarsi per quanto le è possibile nella preparazione dei pasti
giornalieri. Di regola riesce ad occuparsi della colazione e del pasto di mezzogiorno,
anche se non con regolarità. Riferisce infatti che, a causa dei forti dolori e
degli impedimenti che ne derivano, è costretta almeno due volte per settimana a
telefonare al marito in ufficio chiedendogli di rientrare a casa per preparare
il pasto di mezzogiorno ai bambini. In presenza di forti dolori l'assicurata
desidera unicamente potersi coricare e non dover pensare a null'altro. La sera,
a cui l'assicurata arriva molto provata, la collaborazione del marito
all'allestimento della cena risulta irrinunciabile.
Fatti
I bambini, malgrado la
loro giovane età, collaborano attivamente nell'apparecchiare e sparecchiare la
tavola e nel caricare e scaricare la lavastoviglie.
L'assicurata si dice in
grado di provvedere al quotidiano riordino del piano di lavoro e del locale
tutto, con tempi di lavoro rallentati dalla necessità di alternare frequentemente
la posizione e l'attività al riposo.
Le pulizie approfondite
sono invece delegate al marito e alla madre che regolarmente trascorre dei periodi
anche prolungati accanto alla figlia proprio per venirle in aiuto.
La signora RI 1, dal mese
di giugno 2004, ha dovuto infatti rinunciare alla presenza di una ragazza alla
pari, per ragioni finanziarie. Questo aiuto le era di grande sollievo sia per
la cura dei bambini, tutti ancora molto piccoli e vivaci, che per i lavori di
casa. Rinunciare a questa presenza ha comportato grandi disagi per
l'assicurata, che ha dovuto organizzare altrimenti gli aiuti comunque
necessari.
Per quanto riferito
valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo ambito.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
70
%
percentuale
di invalidità
10,5%
L'assicurata riferisce di
occuparsi unicamente delle facili mansioni che può eseguire ad altezza. È
quindi in grado di riordinare i locali, spolverare la mobilia, pulire le vaschette.
Rifà il letto e cambia le lenzuola con la collaborazione dei bimbi e del
marito. Al marito sono pure delegate le regolari mansioni di pulizia della casa
che l'assicurata riferisce di non poter affrontare per il precario stato della
sua colonna (come ad esempio passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti,
pulire a fondo il bagno).
Alla madre sono invece
affidate le pulizie a fondo e stagionali della grande casa.
Anche in questo ambito
domestico, l'assicurata risente molto dell'assenza della ragazza alla pari che
l'aiutava a garantire il decoro e le pulizie giornaliere della grande casa.
Per quanto riferito
valuto in misura del 70 % la percentuale di impedimento in questo ambito
domestico.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10
%
percentuale
degli impedimenti
40
%
percentuale
di invalidità
4
%
L'assicurata riesce
tuttora a guidare l'automobile, ma questo non le è però sempre possibile. A
volte le accade persino di potersi recare in auto ai negozi, ma di non poter
poi rientrare a casa. Al riguardo racconta un recente episodio che l'ha vista
coinvolta a __________, quando un agente di polizia ha dovuto riaccompagnarla a
casa guidando la sua auto. I dolori, comparsi improvvisamente in maniera
intensa, le impedivano in quel momento persino di camminare. L'assicurata si
reca sempre negli stessi negozi dove ormai è conosciuta e i suoi problemi di
salute sono noti perlomeno al personale di vendita, che sempre l'aiuta a
sistemare le borse nel baule dell'auto.
Gli acquisti settimanali
vengono eseguiti con la collaborazione del marito che si fa intero carico dei
pesi.
Nessun impedimento per
quanto riguarda la gestione burocratico-amministrativa.
Per quanto riferito
valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento.
5.5 Bucato, confezione e
riparazione di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15
%
percentuale
degli impedimenti
50
%
percentuale
di invalidità
7,5%
La cesta con i panni da
lavare viene portata dai familiari in lavanderia, dove l'assicurata, in
posizione seduta, è in grado di suddividere i panni, di inserirli e toglierli
dalla lavatrice. Lentamente e con molto cautela stende autonomamente tutto il
bucato e lo ritira una volta asciutto.
L'assicurata piega tutto
quanto è possibile per ridurre all'essenziale l'attività di stiro che le
risulta assai gravosa e che ha sempre delegato alla ragazza alla pari fintanto
che ha potuto contare sulla sua presenza. La signora RI 1 può mantenere la
posizione eretta ferma per circa 20 minuti. Quando esagera ed oltrepassa questo
lasso di tempo, per portare a termine un compito particolare (come ad esempio
lo stiro), assiste all'intensificarsi dei dolori con i quali è costretta poi a
convivere per più giorni di seguito.
L'assicurata tende così
inevitabilmente ad accumulare una notevole mole di lavoro. Il marito talvolta
partecipa stirando, in sua vece, perlomeno i capi più semplici. Altrimenti
l'assicurata attende, per i capi più complicati e delicati, l'arrivo della
madre. I genitori della signora RI 1 vivono in Italia, ma ogni 6-7 settimane
vengono ospitati a __________ dove si trattengono anche per diverse settimane
di seguito proprio per aiutare la figlia nei suoi compiti familiari e
domestici.
Per quanto riferito
valuto in misura del 50 % la percentuale di impedimento.
5.6 Cura dei bambini e di
altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20
%
percentuale
degli impedimenti
40
%
percentuale
di invalidità
8%
L'assicurata è assai
preoccupata per i suoi bambini che l'hanno vista molto spesso piangere.
Anche per alleggerire la
loro situazione psicologica ha accettato di ricorrere ad un antidepressivo,
che perlomeno l'aiuta ad affrontare una situazione di vita non certo facile,
specie alla sua ancor giovane età.
L'assicurata riferisce di
aver dovuto abbandonare ogni pratica sportiva, condivisa con i bambini. Non può
correre, non può andare in bicicletta o con il monopattino. Ogni passeggiata,
anche di breve durata, viene affrontata con timore: l'assicurata non sa mai se
anche il ritorno per lei sarà fattibile.
I bimbi non frequentano
più nessuna attività di doposcuola. L'assicurata troppe volte si è trovata in
difficoltà nel portarli o nell'andarli a riprendere in auto. Anche per l'accompagnamento
a scuola, più volte al giorno, l'assicurata deve ricorrere spesso ad un'amica
che, in sua sostituzione, accompagna i suoi figli a scuola o li riprende al
termine delle lezioni. Per una marcata riduzione delle energie, dovuta alla
convivenza continua con i dolori, l'assicurata invita raramente i compagni dei
figli a casa.
La signora __________
vede i suoi bimbi forzatamente più autonomi dei loro coetanei e per questo soffre
molto.
Per quanto riferito
valuto in misura del 40 % la percentuale dí impedimento.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
80
%
percentuale
di invalidità
4
%
L'assicurata desiderava
molto trasferirsi a __________ dove si sarebbe occupata della cura del giardino,
delle piante fiorite, dove avrebbe potuto piantare dei fiori e dedicarsi all'orto.
Si limita invece
unicamente a ricordare al marito i compiti da effettuare e a dirigere i lavori.
Non vengono indicate
altre attività extra-domestiche.
Per quanto riferito
valuto in misura dell'80 % la percentuale di impedimento in questa particolare
mansione domestica.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100 %
percentuale
di invalidità
46 %
§ Chi esegue i lavori, che a causa della sua
invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di
parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario
orario versato
I famigliari e un’amica.
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
Attività
Ripartizione
Impedimento
GRADO
D'INVALIDITÀ
Salariata
Casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni
sulla capacità di lavoro?
Dal febbraio 2002.
(...)" (cfr. doc. AI 18-3+5+6+7+8)
Sulla base di questi
accertamenti, l’amministrazione, con decisione 29 aprile 2005, ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità dal 1° febbraio
2003 per un grado d’invalidità del 46% (doc. AI 14; cfr. sopra consid. 1.1).
2.8. Nell’opposizione 1° giugno 2005
l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo
ulteriori accertamenti medici (doc. AI 7-1) e producendo un attestato del 20
maggio 2005 del dr. __________, il quale ha affermato:
" La paziente a margine mi è stata inviata dal Dr. __________,
reumatologo, di __________ per una terapia specializzata del dolore cronico in
quanto dal lato reumatologico non si riusciva più a controllare il dolore.
Da quanto riferisce la
paziente il dolore in confronto a quello descritto nella perizia del 07.05.2004
da parte del Dr. med. __________ è sensibilmente aumentato e non permette più
una attività lucrativa regolare, nemmeno quale casalinga." (Doc. AI 7-5)
Con la decisione su
opposizione del 12 aprile 2006, l’amministra-zione, rilevato come un
sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata non fosse
comprovato, ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 5-1; cfr.
consid. 1.2).
Nel suo ricorso
l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo in
sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di
salute (I; cfr. sopra consid. 1.3). La ricorrente ha prodotto un nuovo certificato
del dr. __________ del 15 maggio 2006 del seguente contenuto:
" Attestato medico in merito alla valutazione
dell'invalidità
La signora RI 1 mi è
stata inviata per la cura dei suoi dolori cronici dal dott. __________,
specialista FMH in reumatologia, perchè nè diverse punture nè analgetici ad
alto dosaggio avevano permesso di migliorare la situazione. Come medico curante
il reumatologo dr __________ si era reso conto che la paziente con i dolori era
sovraccaricata dagli impegni di casalinga senza aiuto e che in più aveva dovuto
assumere un lavoro per permettere alla famiglia di sopravivere dal lato
finanziario. La paziente in fatti fa saltuariamente delle giornate come
rappresentate / venditrice in occasione di fiere. Questo lavoro, sempre in
piedi, rende insopportabile i dolori. La paziente nonostante quello è obbligata
ancora attualmente di eseguire ogni tanto questo lavoro per via della
situazione finanziaria.
Seguo la paziente ormai
da gennaio 2005 e sono stupito della decisione dell'AI. Sostengo pienamente
l'opposizione inoltrata dalla paziente per i motivi seguenti:
La decisione dell'AI si
basa unicamente sulla valutazione finale del perito che valuta unicamente
l'abilità quale casalinga a 100% con rendimento ridotto di 40% osservando
diverse condizioni di lavoro (carichi variabili mass. 10 kg, posizioni spesso variabili
del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività
in posizione prevalentemente statica sono inadatte).
Chiedo al perito e
all'operatore sociale che ha fatto l'inchiesta a domicilio di indicarmi un'economia
domestica, famiglia con 3 figli nati nel '99, '97 e '96 che si gestisce anche a
60% con queste condizioni di lavoro? La paziente secondo queste in fatti non è
in grado di fare il bucato, di stirare, di passare l'aspirapolvere, di pulire i
pavimenti e neanche di mettere un po' di ordine nelle stanze dei ragazzi. Non
parlo di grandi lavori di pulizia dei vetri o di giardinaggio, di portare a
casa gli acquisti ecc. È appena immaginabile come può cucinare senza
"ripetuti movimenti di rotazione, flessione o estensione del
rachide".
La valutazione del
perito è quindi contraddittoria in sè:
i reperti clinici
rilevati dal perito, con "mobilizzazione della lombare altamente limitata
e dolorante, l'articolazione sacroiliaca in disfunzione che può portare a
dolori irradianti nella coscia dorsale e nell'inguine sinistra con segno di Patrick
asimmetrico", indicano una situazione di dolore cronico massiccio. In
queste condizioni il lavoro di casalinga di una famiglia di 5 persone non è
concepibile al 60% Rimangono forse 20-30%.
Non tiene inoltre conto
per niente delle cure effettuate nel passato che sono le operazioni, le cure
con diversi analgetici ad alta dosi, e le infiltrazioni su diverse articolazioni
intervertebrali. Infatti una di queste (L4/5) ha permesso di ridurre i dolori
per un tempo di parecchi giorni.
Altrimenti il perito
avrebbe potuto porre una diagnosi più esatta e non solo descrittiva di
"sindrome lombospondilogena e disfunzione della sacroiliaca". Infatti
un esperto del dolore riconoscerà senza problema un dolore neuropatico
proveniente dalla regione L4/5. La resistenza agli analgetici conferma questa
valutazione. Nel frattempo la paziente deve far uso di morfina sotto forma di
sistemi transdermali per abbassare il dolore di 20 a 30 %. Anche quella
resistenza tipica per un dolore neuropatico intensivo. Il perito invece si
limita a costatare che "non ci sono segni radicolari acuti" ma non
spiega per niente il dolore esistente. Non è quindi autorizzato a valutarne
l'importanza a meno di considerare ciò che dice la paziente.
La diagnosi emessa dal
perito è almeno incompleta e inesatta e non permette una valutazione corretta
della situazione.
Decorso sotto cura
ambulatoria
Ho rifatto diverse
infiltrazioni con anestetici locali e con cortisone in parte sotto controllo
radiologico. La regione L4/5 ha di nuovo reagito positivamente ad una di queste
punture per qualche settimana. Non si può però sempre dare cortisone. Sarebbe
stato necessario ricoverare la paziente in un centro dei dolori per valutare le
possibilità invasive contro dolori neuropatici intensivi. Per via della
situazione finanziaria, finora non è stato possibile un accertamento di questo
genere. La paziente non può assentarsi da casa perchè nessuno si occupa dei
figli. Abbiamo quindi optato per la morfina e la paziente ha un lieve miglioramento
con 2 cerotti di 50ug/h Durogesic su 3 giorni. Un aumento della dosi non è
possibile per via degli effetti collaterali non ammissibili. I dolori non sono
però per niente sotto controllo.
I reperti clinici del
10.5. 2006 danno un immagine ancora peggio di quello descritto dal perito nel
2004: Il test di Lasègue è diventato positivo ad ambedue i parti a 45° (era
negativo) e la distanza minima dita suolo anteriore è di 65 cm (57).
La RM effettuata il
1.3.2006 dimostra un edema intraspugnoso nuovo al livello operato L3/4.
Attualmente si deve
quindi porre la diagnosi di dolore neuropatico grave con segni di discopatia
irritativa al livello operato e larga estensione reattiva del dolore con
sindrome lombare cronico importante postoperatorio (un cosiddetto failed back
surgery syndrome). Dolore in parte bloccabile a livello L4/5.
Se la paziente malgrado i
dolori importanti continua a fare tutto per sopravvivere con la sua famiglia,
non si può dedurne che non ha diritto a un aiuto. Questo permetterebbe
finalmente accertamenti adeguati e magari una cura efficace.
Non si tace che in queste
condizioni i legami famigliari soffrono e si rischia di creare problemi sociali
a non più finire trascinando a lungo i problemi finanziari.
Propongo una
rivalutazione rapida del caso considerando la diagnosi corretta, al limite con
una nuova perizia che valuti non solo le radiografie ma anche il decorso della
malattia e il lavoro di rappresentante." (Doc. A5)
In
merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” dell’8 giugno 2006, si
è così espresso:
" Assicurata casalinga con laurea in lettere.
Perizia dr. __________
del 9.5.2004:
Sindrome
lombospondilogena cronica a sinistra con disfunzione dell'articolazione sacroibaca
a sinistra in
- esito da fissazione intersomatica del segmento
L314 in presenza di una discopatia degenerativa, il 7 giugno 2002, asportazione
del materiale di osteosintesi il 5.12.2003.
Tendenza ad ipermobilità
articolare
Limiti funzionali:
attività con carichi
variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione
del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività
che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte,
inchiesta per
casalinghe del 14 1 2005 viene stabilito un impedimento del 46%
decisione UAI del
3.2.2005: grado d'invalidità 46% dal 1.2.2003
decisione su opposizione
del 12.4.2006 con conferma della decisione
in fase di ricorso
viene presentato:
attestato medico dr. __________
del 15.5.2006:
valutazione: il rapporto del dr. __________
primariamente risulta polemico e a tratti pure contraddittorio dato che egli
afferma che l'assicurata non ha aiuti in casa dovendo quindi fare tutto ma non
riuscirebbe a fare in pratica niente. Inoltre faccio notare che l'assicurata
svolge oltre all'attività di casalinga di fatto anche un'attività salariata a
tempo parziale. Pure non comprensibile il dato che per motivi finanziari non sarebbe
possibile fare degli altri accertamenti. Pure non comprensibile perché un'infiltrazione
di un'articolazione articolare L41L5 con risposta positiva dovrebbe essere una
prova per la presenza di un dolore neuropatico (nota: al massimo il contrario).
Conclusione: l'attuale rapporto dr. __________ non
permette di mettere in dubbio la valutazione della capacità lavorativa
finora." (Doc. III/bis)
Esprimendosi
sulla refertazione radiologica prodotta dall’assicu-rata, sempre il dr. __________,
il 10 luglio 2006, ha osservato:
" Il referto descritto nella RM del 1.3.2006 corrisponde
ad una osteocondrosi / discopatia cronica L3/L4, quadro radiologico ben
compatibile con la sintomatologia clinica di una sindrome lombospondilogena
come descritta nella perizia dr. __________. La presente RM conferma nuovamente
l'assenza di una compressione di strutture nervose (quale eventuale origine di
un dolore neuropatico).
Ritengo quindi che sia la
patologia che il quadro clinico non ha subito modifiche di rilievo rispetto
alla valutazione peritale dr. __________ 5.2004 e l'inchiesta a domicilio di
1.2005." (Doc. VII/bis)
2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni
(Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001
nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Per quanto concerne la
patologia reumatologica/ortopedica di cui è affetta la richiedente dalla
primavera del 2002 - segnatamente la sindrome lombospondilogena cronica a sin
con disfunzione dell’articolazione sacroiliaca a sin dopo fissazione intersomatica
del segmento L3/4 in presenza di una discopatia degenerativa e seguente asportazione
del materiale di osteosintesi nel dicembre 2003 - questo TCA, richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 2.9), non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni
cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione, dr. __________, specialista
nella materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla
salute lamentato dall’assicurata.
In effetti il perito ha
sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando
il 9 maggio 2004 un dettagliato rapporto medico in cui ha giudicato la
ricorrente, affetta da detta sindrome lombospondilogena cronica a sin dalla primavera
del 2002 (momento in cui sono iniziate le lombosciatalgie), nella sua attività
di casalinga abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma
con una diminuzione del rendimento del 40%; secondo il perito invece in
un’attività lavorativa confacente (che eviti carichi di oltre 10 Kg e permetta
di cambiare frequentemente la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi
di rotazione o flessione della colonna vertebrale o estensione del rachide) la
paziente sarebbe addirittura abile nella misura del 100% (doc. AI 23; cfr.
sopra per esteso al consid. 2.7). A tale perizia, che non evidenzia
contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto
errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9).
Dopo l’emanazione del
provvedimento 29 aprile 2005, l’assicura-ta ha di fatto sostenuto, sulla base
dello scarno certificato del dott. __________ del 20 maggio 2005, che le sue
condizioni erano peggiorate (cfr. consid. 2.8 e doc. AI 7-5).
Ora, lo scritto del dr. __________
del 20 maggio 2005 non è tale da modificare le conclusioni cui è giunto il
perito incaricato dall’amministrazione nel suo referto del 9 maggio 2004. In
effetti tale certificato risulta estremamente scarno, del tutto generico e non
sufficientemente circostanziato.
In sede ricorsuale la
ricorrente ha prodotto un nuovo certificato del medesimo medico datato 15
maggio 2006 (doc. A/5, consid. 2.8). Tutto ben valutato, questo TCA ritiene che
questa certificazione non permette di stabilire con chiarezza un peggioramento
dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 9 maggio
2004 e la decisione su opposizione del 12 aprile 2006 o comunque di dimostrare
che i disturbi di cui è affetta l’interessata incidano sulla sua capacità
lavorativa in maniera superiore di quanto appurato dal dr. __________.
In effetti, il dr. __________,
posta la diagnosi di “dolore neuropatico grave con segni di discopatia
irritativi al livello operato e larga estensione reattiva del dolore con
sindrome lombare cronico importante postoperatorio” ha attestato un peggioramento
delle condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare, non
indicandone né la misura né l’esatta eziologia. In realtà lo scritto del
curante dell’assicurata è maggiormente imperniato in una valutazione delle
limitazioni incontrate nello svolgimento delle faccende domestiche che in una
valutazione prettamente medica. Né del resto le allegazioni del curante
dell’assicurata in merito alla presenza di un presunto dolore neuropatico sono
in qualche modo sostanziate e motivate, come pertinentemente osservato nelle
Annotazioni 8 giugno 2006 dal medico del SMR cui è stato sottoposto per
osservazioni tale certificato (cfr. consid. 2.8; doc. III/bis e doc. A5). Il
medico del SMR ha peraltro con pertinenza rilevato la natura parzialmente
contraddittoria di quanto attestato dal dr. __________ e osservato come la presenza
di una patologia neuropatica non fosse dimostrata ma semmai smentita, non da
ultimo anche dai reperti radiologici del marzo 2006 prodotti dall’assicurata
(cfr. consid. 2.8, doc. III/bis e VII bis).
A prescindere quindi dal fatto
che la certificazione del dr. __________ del 15 maggio 2006 non meriterebbe di
essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente
circostanziata dal punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid.
2.9), e dalle considerazioni generali che, secondo la ricordata giurisprudenza,
si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni del medico
curante (cfr. sopra consid.2.9), va detto che in ogni caso da tale referto non
si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza
l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto
accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per dipartirsi
in qualche modo dalle conclusioni del dr. __________.
Né del resto le varie
attestazioni del dr. __________, FMH in neurochirurgia, possono modificare le
suesposte conclusioni. In effetti, nel luglio 2003 questo specialista si è
limitato a riferire dell’esistenza dei dolori lamentati dall’assicurata
sottolineando tuttavia come gli accertamenti neuroradiologici avessero escluso
compressioni radicolari o altri processi degenerativi (doc. AI 37-3). Nel
gennaio 2004 lo specialista ha poi riferito dell’intervento eseguito per
asportare il fissatore, definendo la situazione sostanzialmente invariata
rispetto a quella preoperatoria (doc. AI 25-1).
Non è
superfluo ricordare all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica di almeno il
60%.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.11. Per quel che
concerne d’altra parte l'attività di casalinga e la valutazione dei relativi
impedimenti, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano
(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr.
consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia
domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che
può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
- attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona
sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali
della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate
la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.
3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello
svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno
sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto
dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.
143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.
consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo
ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,
solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161
consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990
nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta
- strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un
danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si
è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I
681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.12
Nella specie,
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel relativo
rapporto allestito il 25 gennaio 2005, sulla base degli accertamenti fatti
presso il domicilio dell’assicurata, ponderati alla luce delle osservazioni
fatte dal perito, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione
casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 46%
(cfr. doc. AI 18, consid. 2.7 ).
Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando
in sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la
percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività (cfr.
sopra consid. 1.3).
Per i
motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova
anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla
cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in
concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività
domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della
ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.
208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu senz'altro di ritenere sicuramente
adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni
comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente
conto della parziale collaborazione fornita dal marito dell’assicurata.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In
virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
Nella
specie va rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione
dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente
– escluso ogni impedimento, nelle altre mansioni domestiche la misura delle
limitazioni attestata dall’assistente sociale coincide con la limitazione
generale fissata dal dr. __________ (40%) mentre che in tre importanti mansioni
(pulizia, bucato, diversi) è addirittura maggiore (e meglio del 70% nella
pulizia, del 50% nel bucato e del 80% nei diversi) (cfr. consid. 2.7).
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in
particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare.
Con
riferimento alle singole mansioni domestiche, la ricorrente ritiene in sostanza
che quasi tutte le percentuali di impedimento siano in realtà superiori a
quelle stimate dall’assistente sociale: quella relativa alla preparazione dei
pasti del 60% in luogo del 40%, quella relativa alla pulizia della casa del 80%
invece del 70%, quella per la spesa del 50% in luogo del 40%, quella per il
bucato del 60% invece del 50%, quella per la cura dei bambini del 60% invece
del 40% (cfr. sopra consid. 2.7 e 1.3).
Ora,
questo Tribunale deve ribadire in proposito che le valutazioni dell’assistente
sociale sono state effettuate dopo attenta valutazione della situazione
particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione
dell’inchiesta a domicilio. Esse tengono altresì conto, come detto, della
collaborazione fornita dal marito e non possono affatto essere ritenute troppo
ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose delle limitazioni descritte
dal medico specialista che ha peritato l’interessata. Non si deve peraltro nemmeno
trascurare il fatto che l'assicurata, che vive in una villa nuova ben
attrezzata, ha anche a disposizione i necessari elettrodomestici che possono
aiutarla notevolmente nello svolgimento delle faccende quotidiane.
In
particolare, con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto
5.2
dell’inchiesta), la ricorrente pretende una percentuale di limitazione
superiore a quella, del 40%, stimata dall’assistente sociale, ma non allega in
sostanza elementi diversi da quelli noti e giustamente ritenuti dall’assistente
sociale. Analogamente vale per la posizione “Pulizia dell’appartamento” ,
rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente sociale,
del 70%, appare già molto generosa, considerato pure l’aiuto che forniscono il
marito e la madre. L’allegazione riferita all’allergia di cui soffre la figlia
non può per il resto giustificare la presa in considerazione di un grado di
impedimento superiore.
D’altra
parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto
5.4
dell’inchiesta), è vero che l’assicurata non può sollevare pesi eccessivi
(sacchi della spesa), ma come detto in precedenza, il marito può aiutarla in
quelle occasioni dove la spesa è molta. Comunque, l'assistente sociale ha
stabilito una limitazione del 40% in questo specifico punto, che, a parere del
TCA, non è poca cosa.
Lo stesso
discorso vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e
riparazione degli indumenti” (punto 5.5 dell'inchiesta). L'aiuto del marito
per portare il cesto della biancheria è da ritenere esigibile, così come
risulta che egli partecipi anche all’attività della stiratura, dove peraltro
forniscono talvolta anche il loro contributo la madre e la suocera
dell’assicurata. Comunque, quest’ultima sembra mantenere una certa autonomia
nello svolgere queste attività (suddividere i panni, mettere il bucato nella
lavatrice, stendere, stirare, ecc). Anche qui l'assistente ha rettamente
stabilito una – peraltro rilevante - limitazione del 50%.
Per
quanto poi attiene all'affermazione secondo la quale, in sostanza, a causa delle
limitazioni derivanti dalle patologie di cui soffre e del maggior tempo
impiegato per espletare i lavori, viene meno la condivisione del tempo libero
con il marito e i figli, la stessa non può essere presa in considerazione in
quanto non ha nulla a che vedere con la residua capacità lavorativa dell'assicurata.
Né peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa
alla “cura dei bambini” (punto 5.6 dell’inchie-sta) può inficiare il
benfondato della valutazione dell’assistente sociale che ha su questo punto rettamente
valutato la percentuale degli impedimenti nel 40%.
Né del resto
le ulteriori allegazioni ricorsuali o quelle del suo medico curante nel certificato
del 15 maggio 2006 (cfr. sopra al consid. 2.8) consentono a questa Corte di
scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si
ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accerta-mento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita
dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che
l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente,
tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di
valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato
dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________dall’altro.
In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti riscontrati al
proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente e dal curante scaturisce
unicamente dalla valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità
e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso
esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato
quindi che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del
dr__________ deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente
risultano del tutto prive di fondamento.
Con
riferimento alle critiche mosse nel suo certificato 15 maggio 2006 dal dr. __________
(doc. A/5 e consid. 2.8), va detto ancora che la differenza tra le percentuali
di impedimento da lui suggerite e quelle stabilite nelle singole mansioni
dall’assistente sociale, risiede anche nel fatto che il medico tiene
poco conto dell'effettiva mole di lavoro riconducibile alle singole varie
funzioni. L'assistente sociale ha per contro una formazione specifica che le
consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,
di valutare in ogni singola mansione l'eventuale limitata capacità residua a
svolgerla; inoltre, il medico non considera che lavori pesanti, quali ad
esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano una riduzione funzionale, non
vengono svolti tutti i giorni; né infine, tiene conto del nucleo famigliare e
della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.
Osservato altresì che le parziali – minime -
correzioni apportate dalla ricorrente sulle percentuali di ripartizione delle
singole mansioni domestiche non risultano giustificate, sulla scorta delle
considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante concrete,
questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello
svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base
dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo
d'invalidità fissato al 46% (che peraltro si avvicina molto alla valutazione
percentuale dell’incapacità a svolgere le mansioni domestiche espressa dal
perito), non essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati
dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta
di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.13
Quanto infine
all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente, per la quale
a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente salariata, la
stessa non può mutare all’esito del presente contendere.
Va qui
ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo
del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve
essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo
pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se
non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98.
V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella
specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni dopo il
matrimonio, celebrato nel 1992, e ha poi interrotto, per sua scelta, e comunque
sicuramente non per motivi di salute, ogni attività lucrativa nel 1996 (doc. AI
43-1), senza poi più riprenderla per dedicarsi ai figli e alla famiglia. Va
detto inoltre che l’interessata, durante la procedura di fronte all’AI, non ha
mai dichiarato chiaramente di essere intenzionata a riprendere il lavoro,
sottolineando per contro di aver interrotto il lavoro di propria volontà. Solo
in occasione dell’inchiesta al domicilio ha affermato che avrebbe voluto
riprendere un’attività lavorativa a motivo delle difficoltà economiche in cui
versava la famiglia e anzi di averne intrapresa una nella misura del 20-30% in
qualità di dimostratrice di elettrodomestici (doc. AI 18-3).
Ora,
aperto il tema di sapere se nella concreta situazione le suddette motivazioni
addotte dalla ricorrente a sostegno della presunta intenzione di riprendere
un’attività lavorativa possano giustificarne la classificazione come
parzialmente salariata, va detto che comunque, anche volendo per ipotesi considerare
l’assicurata parzialmente salariata e, quindi, fissare al 50% la quota
riservata alle mansioni professionali ed al restante 50% quella dedicata alle
occupazioni casalinghe, il grado di invalidità globale non raggiungerebbe
comunque un grado d’invalidità superiore al 46%, considerato come per la
mansioni casalinghe il grado di inabilità è del 46% appunto e quello per quella
ipotetica di salariata, in una professione adatta al suo stato di salute (e,
quindi, che non comporti il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg, movimenti
di rotazione o flessione della colonna vertebrale; cfr. la perizia del dr. __________
copra consid. 2.7) e quindi perfettamente compatibile con la sua formazione
accademica in lettere e con l’attività di ricercatrice da ultimo svolta (doc.
AI 40-2), addirittura dello 0% (cfr. perizia, citata al consid. 2.7). In tale
evenienza infatti il grado d’invalidità globale sarebbe del 23% (50 x 0% + 50 x
46%). Nemmeno considerando un’attività salariata esercitata all’80%, sarebbe
del resto possibile giungere ad una tasso d’incapacità complessivo conferente
il diritto ad una mezza rendita di invalidità.
2.14
L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria.
A tal
proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998.
pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;
si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza.
Né vi
sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico o
quella dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere
all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.
2.15
Visto quanto
precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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