Lexipedia

Decisione

32.2006.105

Assicurata chiede riconoscimento rendita superiore. Confermata correttezza del quarto di rendita

11 maggio 2007Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I bambini, malgrado la

loro giovane età, collaborano attivamente nell'apparecchiare e sparecchiare la

tavola e nel caricare e scaricare la lavastoviglie.

L'assicurata si dice in

grado di provvedere al quotidiano riordino del piano di lavoro e del locale

tutto, con tempi di lavoro rallentati dalla necessità di alternare frequentemente

la posizione e l'attività al riposo.

Le pulizie approfondite

sono invece delegate al marito e alla madre che regolarmente trascorre dei periodi

anche prolungati accanto alla figlia proprio per venirle in aiuto.

La signora RI 1, dal mese

di giugno 2004, ha dovuto infatti rinunciare alla presenza di una ragazza alla

pari, per ragioni finanziarie. Questo aiuto le era di grande sollievo sia per

la cura dei bambini, tutti ancora molto piccoli e vivaci, che per i lavori di

casa. Rinunciare a questa presenza ha comportato grandi disagi per

l'assicurata, che ha dovuto organizzare altrimenti gli aiuti comunque

necessari.

Per quanto riferito

valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo ambito.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

70

%

percentuale

di invalidità

10,5%

L'assicurata riferisce di

occuparsi unicamente delle facili mansioni che può eseguire ad altezza. È

quindi in grado di riordinare i locali, spolverare la mobilia, pulire le vaschette.

Rifà il letto e cambia le lenzuola con la collaborazione dei bimbi e del

marito. Al marito sono pure delegate le regolari mansioni di pulizia della casa

che l'assicurata riferisce di non poter affrontare per il precario stato della

sua colonna (come ad esempio passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti,

pulire a fondo il bagno).

Alla madre sono invece

affidate le pulizie a fondo e stagionali della grande casa.

Anche in questo ambito

domestico, l'assicurata risente molto dell'assenza della ragazza alla pari che

l'aiutava a garantire il decoro e le pulizie giornaliere della grande casa.

Per quanto riferito

valuto in misura del 70 % la percentuale di impedimento in questo ambito

domestico.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10

%

percentuale

degli impedimenti

40

%

percentuale

di invalidità

4

%

L'assicurata riesce

tuttora a guidare l'automobile, ma questo non le è però sempre possibile. A

volte le accade persino di potersi recare in auto ai negozi, ma di non poter

poi rientrare a casa. Al riguardo racconta un recente episodio che l'ha vista

coinvolta a __________, quando un agente di polizia ha dovuto riaccompagnarla a

casa guidando la sua auto. I dolori, comparsi improvvisamente in maniera

intensa, le impedivano in quel momento persino di camminare. L'assicurata si

reca sempre negli stessi negozi dove ormai è conosciuta e i suoi problemi di

salute sono noti perlomeno al personale di vendita, che sempre l'aiuta a

sistemare le borse nel baule dell'auto.

Gli acquisti settimanali

vengono eseguiti con la collaborazione del marito che si fa intero carico dei

pesi.

Nessun impedimento per

quanto riguarda la gestione burocratico-amministrativa.

Per quanto riferito

valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento.

5.5 Bucato, confezione e

riparazione di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15

%

percentuale

degli impedimenti

50

%

percentuale

di invalidità

7,5%

La cesta con i panni da

lavare viene portata dai familiari in lavanderia, dove l'assicurata, in

posizione seduta, è in grado di suddividere i panni, di inserirli e toglierli

dalla lavatrice. Lentamente e con molto cautela stende autonomamente tutto il

bucato e lo ritira una volta asciutto.

L'assicurata piega tutto

quanto è possibile per ridurre all'essenziale l'attività di stiro che le

risulta assai gravosa e che ha sempre delegato alla ragazza alla pari fintanto

che ha potuto contare sulla sua presenza. La signora RI 1 può mantenere la

posizione eretta ferma per circa 20 minuti. Quando esagera ed oltrepassa questo

lasso di tempo, per portare a termine un compito particolare (come ad esempio

lo stiro), assiste all'intensificarsi dei dolori con i quali è costretta poi a

convivere per più giorni di seguito.

L'assicurata tende così

inevitabilmente ad accumulare una notevole mole di lavoro. Il marito talvolta

partecipa stirando, in sua vece, perlomeno i capi più semplici. Altrimenti

l'assicurata attende, per i capi più complicati e delicati, l'arrivo della

madre. I genitori della signora RI 1 vivono in Italia, ma ogni 6-7 settimane

vengono ospitati a __________ dove si trattengono anche per diverse settimane

di seguito proprio per aiutare la figlia nei suoi compiti familiari e

domestici.

Per quanto riferito

valuto in misura del 50 % la percentuale di impedimento.

5.6 Cura dei bambini e di

altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20

%

percentuale

degli impedimenti

40

%

percentuale

di invalidità

8%

L'assicurata è assai

preoccupata per i suoi bambini che l'hanno vista molto spesso piangere.

Anche per alleggerire la

loro situazione psicologica ha accettato di ricorrere ad un anti­depressivo,

che perlomeno l'aiuta ad affrontare una situazione di vita non certo facile,

specie alla sua ancor giovane età.

L'assicurata riferisce di

aver dovuto abbandonare ogni pratica sportiva, condivisa con i bambini. Non può

correre, non può andare in bicicletta o con il monopattino. Ogni passeggiata,

anche di breve durata, viene affrontata con timore: l'assicurata non sa mai se

anche il ritorno per lei sarà fattibile.

I bimbi non frequentano

più nessuna attività di doposcuola. L'assicurata troppe volte si è trovata in

difficoltà nel portarli o nell'andarli a riprendere in auto. Anche per l'accompagnamento

a scuola, più volte al giorno, l'assicurata deve ricorrere spesso ad un'amica

che, in sua sostituzione, accompagna i suoi figli a scuola o li riprende al

termine delle lezioni. Per una marcata riduzione delle energie, dovuta alla

convivenza continua con i dolori, l'assicurata invita raramente i compagni dei

figli a casa.

La signora __________

vede i suoi bimbi forzatamente più autonomi dei loro coetanei e per questo soffre

molto.

Per quanto riferito

valuto in misura del 40 % la percentuale dí impedimento.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5

%

percentuale

degli impedimenti

80

%

percentuale

di invalidità

4

%

L'assicurata desiderava

molto trasferirsi a __________ dove si sarebbe occupata della cura del giardino,

delle piante fiorite, dove avrebbe potuto piantare dei fiori e dedicarsi all'orto.

Si limita invece

unicamente a ricordare al marito i compiti da effettuare e a dirigere i lavori.

Non vengono indicate

altre attività extra-domestiche.

Per quanto riferito

valuto in misura dell'80 % la percentuale di impedimento in questa particolare

mansione domestica.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100 %

percentuale

di invalidità

46 %

§ Chi esegue i lavori, che a causa della sua

invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di

parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario

orario versato

I famigliari e un’amica.

6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

Attività

Ripartizione

Impedimento

GRADO

D'INVALIDITÀ

Salariata

Casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità di lavoro?

Dal febbraio 2002.

(...)" (cfr. doc. AI 18-3+5+6+7+8)

Sulla base di questi

accertamenti, l’amministrazione, con decisione 29 aprile 2005, ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità dal 1° febbraio

2003 per un grado d’invalidità del 46% (doc. AI 14; cfr. sopra consid. 1.1).

2.8. Nell’opposizione 1° giugno 2005

l’assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione chiedendo

ulteriori accertamenti medici (doc. AI 7-1) e producendo un attestato del 20

maggio 2005 del dr. __________, il quale ha affermato:

" La paziente a margine mi è stata inviata dal Dr. __________,

reumatologo, di __________ per una terapia specializzata del dolore cronico in

quanto dal lato reumatologico non si riusciva più a controllare il dolore.

Da quanto riferisce la

paziente il dolore in confronto a quello descritto nella perizia del 07.05.2004

da parte del Dr. med. __________ è sensibilmente aumentato e non permette più

una attività lucrativa regolare, nemmeno quale casalinga." (Doc. AI 7-5)

Con la decisione su

opposizione del 12 aprile 2006, l’amministra-zione, rilevato come un

sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata non fosse

comprovato, ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 5-1; cfr.

consid. 1.2).

Nel suo ricorso

l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo in

sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di

salute (I; cfr. sopra consid. 1.3). La ricorrente ha prodotto un nuovo certificato

del dr. __________ del 15 maggio 2006 del seguente contenuto:

" Attestato medico in merito alla valutazione

dell'invalidità

La signora RI 1 mi è

stata inviata per la cura dei suoi dolori cronici dal dott. __________,

specialista FMH in reumatologia, perchè nè diverse punture nè analgetici ad

alto dosaggio avevano permesso di migliorare la situazione. Come medico curante

il reumatologo dr __________ si era reso conto che la paziente con i dolori era

sovraccaricata dagli impegni di casalinga senza aiuto e che in più aveva dovuto

assumere un lavoro per permettere alla famiglia di sopravivere dal lato

finanziario. La paziente in fatti fa saltuariamente delle giornate come

rappresentate / venditrice in occasione di fiere. Questo lavoro, sempre in

piedi, rende insopportabile i dolori. La paziente nonostante quello è obbligata

ancora attualmente di eseguire ogni tanto questo lavoro per via della

situazione finanziaria.

Seguo la paziente ormai

da gennaio 2005 e sono stupito della decisione dell'AI. Sostengo pienamente

l'opposizione inoltrata dalla paziente per i motivi seguenti:

La decisione dell'AI si

basa unicamente sulla valutazione finale del perito che valuta unicamente

l'abilità quale casalinga a 100% con rendimento ridotto di 40% osservando

diverse condizioni di lavoro (carichi variabili mass. 10 kg, posizioni spesso variabili

del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna

vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività

in posizione prevalentemente statica sono inadatte).

Chiedo al perito e

all'operatore sociale che ha fatto l'inchiesta a domicilio di indicarmi un'economia

domestica, famiglia con 3 figli nati nel '99, '97 e '96 che si gestisce anche a

60% con queste condizioni di lavoro? La paziente secondo queste in fatti non è

in grado di fare il bucato, di stirare, di passare l'aspirapolvere, di pulire i

pavimenti e neanche di mettere un po' di ordine nelle stanze dei ragazzi. Non

parlo di grandi lavori di pulizia dei vetri o di giardinaggio, di portare a

casa gli acquisti ecc. È appena immaginabile come può cucinare senza

"ripetuti movimenti di rotazione, flessione o estensione del

rachide".

La valutazione del

perito è quindi contraddittoria in sè:

i reperti clinici

rilevati dal perito, con "mobilizzazione della lombare altamente limitata

e dolorante, l'articolazione sacroiliaca in disfunzione che può portare a

dolori irradianti nella coscia dorsale e nell'inguine sinistra con segno di Patrick

asimmetrico", indicano una situazione di dolore cronico massiccio. In

queste condizioni il lavoro di casalinga di una famiglia di 5 persone non è

concepibile al 60% Rimangono forse 20-30%.

Non tiene inoltre conto

per niente delle cure effettuate nel passato che sono le operazioni, le cure

con diversi analgetici ad alta dosi, e le infiltrazioni su diverse articolazioni

intervertebrali. Infatti una di queste (L4/5) ha permesso di ridurre i dolori

per un tempo di parecchi giorni.

Altrimenti il perito

avrebbe potuto porre una diagnosi più esatta e non solo descrittiva di

"sindrome lombospondilogena e disfunzione della sacroiliaca". Infatti

un esperto del dolore riconoscerà senza problema un dolore neuropatico

proveniente dalla regione L4/5. La resistenza agli analgetici conferma questa

valutazione. Nel frattempo la paziente deve far uso di morfina sotto forma di

sistemi transdermali per abbassare il dolore di 20 a 30 %. Anche quella

resistenza tipica per un dolore neuropatico intensivo. Il perito invece si

limita a costatare che "non ci sono segni radicolari acuti" ma non

spiega per niente il dolore esistente. Non è quindi autorizzato a valutarne

l'importanza a meno di considerare ciò che dice la paziente.

La diagnosi emessa dal

perito è almeno incompleta e inesatta e non permette una valutazione corretta

della situazione.

Decorso sotto cura

ambulatoria

Ho rifatto diverse

infiltrazioni con anestetici locali e con cortisone in parte sotto controllo

radiologico. La regione L4/5 ha di nuovo reagito positivamente ad una di queste

punture per qualche settimana. Non si può però sempre dare cortisone. Sarebbe

stato necessario ricoverare la paziente in un centro dei dolori per valutare le

possibilità invasive contro dolori neuropatici intensivi. Per via della

situazione finanziaria, finora non è stato possibile un accertamento di questo

genere. La paziente non può assentarsi da casa perchè nessuno si occupa dei

figli. Abbiamo quindi optato per la morfina e la paziente ha un lieve miglioramento

con 2 cerotti di 50ug/h Durogesic su 3 giorni. Un aumento della dosi non è

possibile per via degli effetti collaterali non ammissibili. I dolori non sono

però per niente sotto controllo.

I reperti clinici del

10.5. 2006 danno un immagine ancora peggio di quello descritto dal perito nel

2004: Il test di Lasègue è diventato positivo ad ambedue i parti a 45° (era

negativo) e la distanza minima dita suolo anteriore è di 65 cm (57).

La RM effettuata il

1.3.2006 dimostra un edema intraspugnoso nuovo al livello operato L3/4.

Attualmente si deve

quindi porre la diagnosi di dolore neuropatico grave con segni di discopatia

irritativa al livello operato e larga estensione reattiva del dolore con

sindrome lombare cronico importante postoperatorio (un cosiddetto failed back

surgery syndrome). Dolore in parte bloccabile a livello L4/5.

Se la paziente malgrado i

dolori importanti continua a fare tutto per sopravvivere con la sua famiglia,

non si può dedurne che non ha diritto a un aiuto. Questo permetterebbe

finalmente accertamenti adeguati e magari una cura efficace.

Non si tace che in queste

condizioni i legami famigliari soffrono e si rischia di creare problemi sociali

a non più finire trascinando a lungo i problemi finanziari.

Propongo una

rivalutazione rapida del caso considerando la diagnosi corretta, al limite con

una nuova perizia che valuti non solo le radiografie ma anche il decorso della

malattia e il lavoro di rappresentante." (Doc. A5)

In

merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” dell’8 giugno 2006, si

è così espresso:

" Assicurata casalinga con laurea in lettere.

Perizia dr. __________

del 9.5.2004:

Sindrome

lombospondilogena cronica a sinistra con disfunzione dell'articolazione sacroibaca

a sinistra in

- esito da fissazione intersomatica del segmento

L314 in presenza di una discopatia degenerativa, il 7 giugno 2002, asportazione

del materiale di osteosintesi il 5.12.2003.

Tendenza ad ipermobilità

articolare

Limiti funzionali:

attività con carichi

variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione

del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna

vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività

che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte,

inchiesta per

casalinghe del 14 1 2005 viene stabilito un impedimento del 46%

decisione UAI del

3.2.2005: grado d'invalidità 46% dal 1.2.2003

decisione su opposizione

del 12.4.2006 con conferma della decisione

in fase di ricorso

viene presentato:

attestato medico dr. __________

del 15.5.2006:

valutazione: il rapporto del dr. __________

primariamente risulta polemico e a tratti pure contraddittorio dato che egli

afferma che l'assicurata non ha aiuti in casa dovendo quindi fare tutto ma non

riuscirebbe a fare in pratica niente. Inoltre faccio notare che l'assicurata

svolge oltre all'attività di casalinga di fatto anche un'attività salariata a

tempo parziale. Pure non comprensibile il dato che per motivi finanziari non sarebbe

possibile fare degli altri accertamenti. Pure non comprensibile perché un'infiltrazione

di un'articolazione articolare L41L5 con risposta positiva dovrebbe essere una

prova per la presenza di un dolore neuropatico (nota: al massimo il contrario).

Conclusione: l'attuale rapporto dr. __________ non

permette di mettere in dubbio la valutazione della capacità lavorativa

finora." (Doc. III/bis)

Esprimendosi

sulla refertazione radiologica prodotta dall’assicu-rata, sempre il dr. __________,

il 10 luglio 2006, ha osservato:

" Il referto descritto nella RM del 1.3.2006 corrisponde

ad una osteocondrosi / discopatia cronica L3/L4, quadro radiologico ben

compatibile con la sintomatologia clinica di una sindrome lombospondilogena

come descritta nella perizia dr. __________. La presente RM conferma nuovamente

l'assenza di una compressione di strutture nervose (quale eventuale origine di

un dolore neuropatico).

Ritengo quindi che sia la

patologia che il quadro clinico non ha subito modifiche di rilievo rispetto

alla valutazione peritale dr. __________ 5.2004 e l'inchiesta a domicilio di

1.2005." (Doc. VII/bis)

2.9. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni

(Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001

nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10. Per quanto concerne la

patologia reumatologica/ortopedica di cui è affetta la richiedente dalla

primavera del 2002 - segnatamente la sindrome lombospondilogena cronica a sin

con disfunzione dell’articolazione sacroiliaca a sin dopo fissazione intersomatica

del segmento L3/4 in presenza di una discopatia degenerativa e seguente asportazione

del materiale di osteosintesi nel dicembre 2003 - questo TCA, richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 2.9), non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni

cui è giunto il perito incaricato dall’amministrazione, dr. __________, specialista

nella materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla

salute lamentato dall’assicurata.

In effetti il perito ha

sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando

il 9 maggio 2004 un dettagliato rapporto medico in cui ha giudicato la

ricorrente, affetta da detta sindrome lombospondilogena cronica a sin dalla primavera

del 2002 (momento in cui sono iniziate le lombosciatalgie), nella sua attività

di casalinga abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa usuale, ma

con una diminuzione del rendimento del 40%; secondo il perito invece in

un’attività lavorativa confacente (che eviti carichi di oltre 10 Kg e permetta

di cambiare frequentemente la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi

di rotazione o flessione della colonna vertebrale o estensione del rachide) la

paziente sarebbe addirittura abile nella misura del 100% (doc. AI 23; cfr.

sopra per esteso al consid. 2.7). A tale perizia, che non evidenzia

contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto

errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente

ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9).

Dopo l’emanazione del

provvedimento 29 aprile 2005, l’assicura-ta ha di fatto sostenuto, sulla base

dello scarno certificato del dott. __________ del 20 maggio 2005, che le sue

condizioni erano peggiorate (cfr. consid. 2.8 e doc. AI 7-5).

Ora, lo scritto del dr. __________

del 20 maggio 2005 non è tale da modificare le conclusioni cui è giunto il

perito incaricato dall’amministrazione nel suo referto del 9 maggio 2004. In

effetti tale certificato risulta estremamente scarno, del tutto generico e non

sufficientemente circostanziato.

In sede ricorsuale la

ricorrente ha prodotto un nuovo certificato del medesimo medico datato 15

maggio 2006 (doc. A/5, consid. 2.8). Tutto ben valutato, questo TCA ritiene che

questa certificazione non permette di stabilire con chiarezza un peggioramento

dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 9 maggio

2004 e la decisione su opposizione del 12 aprile 2006 o comunque di dimostrare

che i disturbi di cui è affetta l’interessata incidano sulla sua capacità

lavorativa in maniera superiore di quanto appurato dal dr. __________.

In effetti, il dr. __________,

posta la diagnosi di “dolore neuropatico grave con segni di discopatia

irritativi al livello operato e larga estensione reattiva del dolore con

sindrome lombare cronico importante postoperatorio” ha attestato un peggioramento

delle condizioni che tuttavia non è riuscito a sostanziare né a precisare, non

indicandone né la misura né l’esatta eziologia. In realtà lo scritto del

curante dell’assicurata è maggiormente imperniato in una valutazione delle

limitazioni incontrate nello svolgimento delle faccende domestiche che in una

valutazione prettamente medica. Né del resto le allegazioni del curante

dell’assicurata in merito alla presenza di un presunto dolore neuropatico sono

in qualche modo sostanziate e motivate, come pertinentemente osservato nelle

Annotazioni 8 giugno 2006 dal medico del SMR cui è stato sottoposto per

osservazioni tale certificato (cfr. consid. 2.8; doc. III/bis e doc. A5). Il

medico del SMR ha peraltro con pertinenza rilevato la natura parzialmente

contraddittoria di quanto attestato dal dr. __________ e osservato come la presenza

di una patologia neuropatica non fosse dimostrata ma semmai smentita, non da

ultimo anche dai reperti radiologici del marzo 2006 prodotti dall’assicurata

(cfr. consid. 2.8, doc. III/bis e VII bis).

A prescindere quindi dal fatto

che la certificazione del dr. __________ del 15 maggio 2006 non meriterebbe di

essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente

circostanziata dal punto di vista medico (cfr. la giurisprudenza esposta al consid.

2.9), e dalle considerazioni generali che, secondo la ricordata giurisprudenza,

si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni del medico

curante (cfr. sopra consid.2.9), va detto che in ogni caso da tale referto non

si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza

l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto

accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici del SMR o per dipartirsi

in qualche modo dalle conclusioni del dr. __________.

Né del resto le varie

attestazioni del dr. __________, FMH in neurochirurgia, possono modificare le

suesposte conclusioni. In effetti, nel luglio 2003 questo specialista si è

limitato a riferire dell’esistenza dei dolori lamentati dall’assicurata

sottolineando tuttavia come gli accertamenti neuroradiologici avessero escluso

compressioni radicolari o altri processi degenerativi (doc. AI 37-3). Nel

gennaio 2004 lo specialista ha poi riferito dell’intervento eseguito per

asportare il fissatore, definendo la situazione sostanzialmente invariata

rispetto a quella preoperatoria (doc. AI 25-1).

Non è

superfluo ricordare all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica di almeno il

60%.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

2.11. Per quel che

concerne d’altra parte l'attività di casalinga e la valutazione dei relativi

impedimenti, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr.

consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che

può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati

- attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona

sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali

della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno

sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto

dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.

143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.

consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta

- strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un

danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si

è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I

681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.12

Nella specie,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel relativo

rapporto allestito il 25 gennaio 2005, sulla base degli accertamenti fatti

presso il domicilio dell’assicurata, ponderati alla luce delle osservazioni

fatte dal perito, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 46%

(cfr. doc. AI 18, consid. 2.7 ).

Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando

in sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la

percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività (cfr.

sopra consid. 1.3).

Per i

motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Innanzitutto,

per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova

anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla

cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in

concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività

domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della

ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal

diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.

208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu senz'altro di ritenere sicuramente

adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni

comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente

conto della parziale collaborazione fornita dal marito dell’assicurata.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In

virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

Nella

specie va rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione

dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente

– escluso ogni impedimento, nelle altre mansioni domestiche la misura delle

limitazioni attestata dall’assistente sociale coincide con la limitazione

generale fissata dal dr. __________ (40%) mentre che in tre importanti mansioni

(pulizia, bucato, diversi) è addirittura maggiore (e meglio del 70% nella

pulizia, del 50% nel bucato e del 80% nei diversi) (cfr. consid. 2.7).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in

particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare.

Con

riferimento alle singole mansioni domestiche, la ricorrente ritiene in sostanza

che quasi tutte le percentuali di impedimento siano in realtà superiori a

quelle stimate dall’assistente sociale: quella relativa alla preparazione dei

pasti del 60% in luogo del 40%, quella relativa alla pulizia della casa del 80%

invece del 70%, quella per la spesa del 50% in luogo del 40%, quella per il

bucato del 60% invece del 50%, quella per la cura dei bambini del 60% invece

del 40% (cfr. sopra consid. 2.7 e 1.3).

Ora,

questo Tribunale deve ribadire in proposito che le valutazioni dell’assistente

sociale sono state effettuate dopo attenta valutazione della situazione

particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione

dell’inchiesta a domicilio. Esse tengono altresì conto, come detto, della

collaborazione fornita dal marito e non possono affatto essere ritenute troppo

ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose delle limitazioni descritte

dal medico specialista che ha peritato l’interessata. Non si deve peraltro nemmeno

trascurare il fatto che l'assicurata, che vive in una villa nuova ben

attrezzata, ha anche a disposizione i necessari elettrodomestici che possono

aiutarla notevolmente nello svolgimento delle faccende quotidiane.

In

particolare, con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto

5.2

dell’inchiesta), la ricorrente pretende una percentuale di limitazione

superiore a quella, del 40%, stimata dall’assistente sociale, ma non allega in

sostanza elementi diversi da quelli noti e giustamente ritenuti dall’assistente

sociale. Analogamente vale per la posizione “Pulizia dell’appartamento” ,

rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente sociale,

del 70%, appare già molto generosa, considerato pure l’aiuto che forniscono il

marito e la madre. L’allegazione riferita all’allergia di cui soffre la figlia

non può per il resto giustificare la presa in considerazione di un grado di

impedimento superiore.

D’altra

parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto

5.4

dell’inchiesta), è vero che l’assicurata non può sollevare pesi eccessivi

(sacchi della spesa), ma come detto in precedenza, il marito può aiutarla in

quelle occasioni dove la spesa è molta. Comunque, l'assistente sociale ha

stabilito una limitazione del 40% in questo specifico punto, che, a parere del

TCA, non è poca cosa.

Lo stesso

discorso vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e

riparazione degli indumenti” (punto 5.5 dell'inchiesta). L'aiuto del marito

per portare il cesto della biancheria è da ritenere esigibile, così come

risulta che egli partecipi anche all’attività della stiratura, dove peraltro

forniscono talvolta anche il loro contributo la madre e la suocera

dell’assicurata. Comunque, quest’ultima sembra mantenere una certa autonomia

nello svolgere queste attività (suddividere i panni, mettere il bucato nella

lavatrice, stendere, stirare, ecc). Anche qui l'assistente ha rettamente

stabilito una – peraltro rilevante - limitazione del 50%.

Per

quanto poi attiene all'affermazione secondo la quale, in sostanza, a causa delle

limitazioni derivanti dalle patologie di cui soffre e del maggior tempo

impiegato per espletare i lavori, viene meno la condivisione del tempo libero

con il marito e i figli, la stessa non può essere presa in considerazione in

quanto non ha nulla a che vedere con la residua capacità lavorativa dell'assicurata.

Né peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa

alla “cura dei bambini” (punto 5.6 dell’inchie-sta) può inficiare il

benfondato della valutazione dell’assistente sociale che ha su questo punto rettamente

valutato la percentuale degli impedimenti nel 40%.

Né del resto

le ulteriori allegazioni ricorsuali o quelle del suo medico curante nel certificato

del 15 maggio 2006 (cfr. sopra al consid. 2.8) consentono a questa Corte di

scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si

ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accerta-mento al domicilio e attestati nel rapporto

domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita

dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che

l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente,

tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di

valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato

dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________dall’altro.

In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti riscontrati al

proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente e dal curante scaturisce

unicamente dalla valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità

e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso

esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato

quindi che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del

dr__________ deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente

risultano del tutto prive di fondamento.

Con

riferimento alle critiche mosse nel suo certificato 15 maggio 2006 dal dr. __________

(doc. A/5 e consid. 2.8), va detto ancora che la differenza tra le percentuali

di impedimento da lui suggerite e quelle stabilite nelle singole mansioni

dall’assistente sociale, risiede anche nel fatto che il medico tiene

poco conto dell'effettiva mole di lavoro riconducibile alle singole varie

funzioni. L'assistente sociale ha per contro una formazione specifica che le

consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,

di valutare in ogni singola mansione l'eventuale limitata capacità residua a

svolgerla; inoltre, il medico non considera che lavori pesanti, quali ad

esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano una riduzione funzionale, non

vengono svolti tutti i giorni; né infine, tiene conto del nucleo famigliare e

della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.

Osservato altresì che le parziali – minime -

correzioni apportate dalla ricorrente sulle percentuali di ripartizione delle

singole mansioni domestiche non risultano giustificate, sulla scorta delle

considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante concrete,

questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello

svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base

dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo

d'invalidità fissato al 46% (che peraltro si avvicina molto alla valutazione

percentuale dell’incapacità a svolgere le mansioni domestiche espressa dal

perito), non essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati

dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta

di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.13

Quanto infine

all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente, per la quale

a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente salariata, la

stessa non può mutare all’esito del presente contendere.

Va qui

ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo

del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve

essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo

pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se

non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98.

V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nella

specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni dopo il

matrimonio, celebrato nel 1992, e ha poi interrotto, per sua scelta, e comunque

sicuramente non per motivi di salute, ogni attività lucrativa nel 1996 (doc. AI

43-1), senza poi più riprenderla per dedicarsi ai figli e alla famiglia. Va

detto inoltre che l’interessata, durante la procedura di fronte all’AI, non ha

mai dichiarato chiaramente di essere intenzionata a riprendere il lavoro,

sottolineando per contro di aver interrotto il lavoro di propria volontà. Solo

in occasione dell’inchiesta al domicilio ha affermato che avrebbe voluto

riprendere un’attività lavorativa a motivo delle difficoltà economiche in cui

versava la famiglia e anzi di averne intrapresa una nella misura del 20-30% in

qualità di dimostratrice di elettrodomestici (doc. AI 18-3).

Ora,

aperto il tema di sapere se nella concreta situazione le suddette motivazioni

addotte dalla ricorrente a sostegno della presunta intenzione di riprendere

un’attività lavorativa possano giustificarne la classificazione come

parzialmente salariata, va detto che comunque, anche volendo per ipotesi considerare

l’assicurata parzialmente salariata e, quindi, fissare al 50% la quota

riservata alle mansioni professionali ed al restante 50% quella dedicata alle

occupazioni casalinghe, il grado di invalidità globale non raggiungerebbe

comunque un grado d’invalidità superiore al 46%, considerato come per la

mansioni casalinghe il grado di inabilità è del 46% appunto e quello per quella

ipotetica di salariata, in una professione adatta al suo stato di salute (e,

quindi, che non comporti il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg, movimenti

di rotazione o flessione della colonna vertebrale; cfr. la perizia del dr. __________

copra consid. 2.7) e quindi perfettamente compatibile con la sua formazione

accademica in lettere e con l’attività di ricercatrice da ultimo svolta (doc.

AI 40-2), addirittura dello 0% (cfr. perizia, citata al consid. 2.7). In tale

evenienza infatti il grado d’invalidità globale sarebbe del 23% (50 x 0% + 50 x

46%). Nemmeno considerando un’attività salariata esercitata all’80%, sarebbe

del resto possibile giungere ad una tasso d’incapacità complessivo conferente

il diritto ad una mezza rendita di invalidità.

2.14

L’assicurata

ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria.

A tal

proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998.

pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 274;

si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4.1; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza.

Né vi

sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico o

quella dell'assistente sociale, motivo per cui non appare necessario procedere

all'allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

2.15

Visto quanto

precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster