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Decisione

32.2006.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 settembre 2007Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA

del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22

marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3

maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi

citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò

è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere

d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare

ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13

agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In

una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta

Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la

quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di

invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava

una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

2.6. Nel

caso concreto il TCA rileva innanzitutto che sulla sola base degli atti di

causa l’Ufficio AI non poteva concludere per la soppressione del diritto alla

rendita intera con effetto retroattivo (cfr. consid. 2.4).

In

proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione

deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005

nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti

ivi menzionati).

Le

norme sulla revisione non possono in effetti costituire il fondamento giuridico

per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung

als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

San Gallo 1999, p. 15).

Nella

fattispecie, il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 4

dicembre 1996 (doc. AI 80/1-2), posta la diagnosi di “(…) stato dopo

pneumectomia sx. il 15.10.96 per adenocarcinoma polmonare e mediamente differenziato

del lobo sx. superiore con coinvolgimento della biforcazione tra lobo superiore

e inferiore. Stadio iniziale due cicli di chemioterapia e radioterapia

percutane. Ipertonia arteriosa trattata. Stato dopo abuso di fumo (40 sig./dì).

Cervichialgie. (…)”, ha attestato una incapacità al lavoro del 100% nella sua

attività di falegname in proprio dal 31 luglio 1996 al continua e precisato che

“(…) attualmente nessuna attività è adatta (…)”.

Sempre

il dr. __________, nel rapporto medico intermedio 15 febbraio 2001 (doc. AI

52/1), ha attestato uno stato di salute peggiorato dal marzo 2000: “(…) la

situazione risulta peggiorata per una cardiopatia post attinica con segni e

sintomi di insufficienza cardiaca il 27.3.2000 attualmente in compenso labile.

Sindrome lombo vertebrale cronico, ipercolesterolemia (…)” e, posta la diagnosi

di “(…) cardiopatia dilatative post attinica. Stato dopo pneumonectomia sx. per

adenocarcinoma polmonare medianamente differenziato con cicli di chemio e radioterapia

con controlli periodici al servizio oncologico __________ a __________. (…)”,

ha confermato un’incapacità al lavoro del 100% dal 31 luglio 1996 al continua.

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto di decorso 29 luglio

2005 (doc. AI 42/1), ha attestato uno stato di salute stazionario con diagnosi

invariate.

Sempre

il dr. __________, nel rapporto medico 8 ottobre 2005 (doc. AI 36/1-4), posta

la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) cardiopatia

dilatativa di probabile origine post-attinica con: st. d. insufficienza

cardiaca biventricolare al marzo 2000; FE residua 37%. – St. d. pneumonectomia

sx, seguita da chemioterapia e radioterapia adiuvante per: adenocarcinoma

polmonare sx mediamente differenziato, stadio T2NoMo – BPCO in st. d.

pneumonectomia e nota atopia respiratoria – Polineuropatia sensitivo-motoria

(> all’arto superiore destro) di origine non chiara (probabilmente

post-chemioterapia) – Sindrome cervico e lombospondilogena cronica – Obesitas

(…)”, ha attestato uno stato di salute suscettibile di peggioramento e

certificato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1 agosto 1997.

Il

dr. __________ e il dr. __________, primario e assistente del reparto di oncologia

dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto medico 18 aprile 1997

(doc. AI 71/1-2), posta la diagnosi di “(…) adenocarcinoma mediamente

differenziato del polmone sx, stadio iniziale T2 N2 MO (3 A). Stato dopo 2

cicli di chemioterapia con Cisplatino e VP-16 il 9.8.1996 e il 16.9.1996. Stato

dopo radioterapia per cutanea del medistino e dell’ilo polmonare sx dal

20.8.1996 al 10.9.1996 con 40Gy totali. Stato dopo pneumonectomia totale sx il

16.10.1996. Obesità. Ipertensione arteriosa. (…)”, hanno attestato un’in-capacità

al lavoro del 100% quale falegname dall’agosto 1996 per un periodo

indeterminato e non si sono espressi circa la possibilità di un’attività

adeguata.

Nel

rapporto medico intermedio 28 febbraio 2001 dell’Istituto Oncologico della __________

(doc. AI 51/1), il dr. __________ e la dr.ssa __________, vice-primario __________,

posta la diagnosi di “(…) adenocarcinoma del polmone sinistro trattato con

pneumectomia, radioterapia e chemioterapia; insufficienza cardiaca di probabile

origine postattinica in trattamento medico. (…)”, hanno attestato uno stato di

salute stazionario, confermato un’incapacità al lavoro del 100% dall’agosto

1996 per un periodo indeterminato e precisato che “(…) rispetto al rapporto

precedente dell’aprile 1997 segnaliamo come fattore condizionante la prognosi e

la necessità di un’invalidità al 100% lo sviluppo di una cardiopatia dilatativa

di probabile origine postattinica con insufficienza cardiaca biventricolare. Il

paziente ha instaurato un trattamento cardiologico tuttora in corso, calo

ponderale e terapia riabilitativa. Persiste dispnea allo sforzo. Non sono attualmente

presenti segni per recidiva del carcinoma del polmone, persiste una riduzione

della capacità respiratoria. (…)”.

Il

dr. __________, il dr. __________ e il dr. __________, primario, capoclinica e

capo servizio del reparto di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________

di __________, nei rapporti 27 settembre 2000 (doc. AI 36/52), 21 marzo 2001

(doc. AI 36/44-45), 30 aprile 2002 (doc. AI 36/25-26) e 9 dicembre 2003 (doc.

AI 42/2-3), non si sono espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Viste

le risultanze mediche appena esposte (attestati gradi di inabilità lavorativa

al 100% e totale assenza di chiare certificazioni in merito ad un’eventuale capacità

lavorativa residua in attività adeguate), questo Tribunale ritiene che senza alcun

accertamento preciso in merito alla capacità lavorativa residua in attività adeguate

presso gli specialisti che si sono espressi sulla situazione valetudinaria, non

è possibile concludere che lo stato di salute e/o le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno avrebbero subito un cambiamento importante suscettibile

di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita.

In

particolare, tale conclusione non è possibile neanche avuto riguardo del parere

espresso nelle annotazioni 24 febbraio 2006 dal dr. __________ (doc. AI 15/1-2),

medico SMR, che (sulla sola base degli atti di causa e ponendo una valutazione

retrospettiva: nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa

di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare

importanza alle certificazioni rese dal medico curante [su questo punto vedi Boltshauser,

“Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen

der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999]), circa la

capacità lavorativa dal 2001 a tuttora, si è così espresso: “(…) l’assicurato risulta

primariamente limitato dalla problematica polmonare e cardiaca. Dopo un

peggioramento dello stato di salute avvenuto nel 2000 la funzionalità cardiaca

si è stabilizzata. In presenza di una caricabilità di 1-1,5 Watt/kg peso

corporeo (vedi ergometria di fine 2000) ed una dispnea NYHA I-II (vedi rapporto

dr. Prencipe 10.2005) l’assicurato risulta dal punto di vista medico abile a

svolgere attività fisicamente leggere (fonte Sozialmedizinische Begutachtung

für gesetzliche Rentenversicherung, Sprinter-Verlag), questo a partire da

1.2001 (dopo che 12.2000 è stato sottoposto ad ergometria con risultato

soddisfacente di 130 Watt). Questa capacità lavorativa non viene ulteriormente

ridotta dalla funzione polmonare che risulta compatibile con un’attività di

tipo leggera. Le nuove patologie come diabete e papillomi vescicali non

comportano un’ulteriore riduzione della capacità lavorativa residua. Unicamente

il trattamento del diabete mellito con insulina può comportare una limitazione

nel senso di inidoneità per lavori con pericolo di caduta in caso di

ipoglicemia (impalcature) o per attività di autista professionale. La nota

neuropatia distale agli arti inferiori (nota personale: probabilmente

secondaria al trattamento con Cisplatino) non comporta limiti particolari per

un’attività lavorativa di tipo leggero. La sindrome del nervo mediano alla mano

destra rende l’assicurato non idoneo a svolgere lavori con esposizione a

vibrazioni a livello della mano destra. In conclusione l’assicurato è da

ritenersi abile al 100% da 1.2001 in attività fisicamente leggera senza

pericolo di caduta e senza attività di guida professionale. La capacità

lavorativa è rimasta stabile da 1.2001 a tuttora.” (doc. 15/2, sottolineatura

del redattore).

Anche

dall’attività a tempo parziale svolta presso la __________ di __________

dall’ottobre 2000 (2.5 ore circa per 5 giorni alla settimana contro le 8.5 ore

normali previste dall’azienda, doc. AI 30/1-3) non è possibile concludere per

una capacità lavorativa al 100% in attività leggere.

In

simili circostanze, visto quanto appena esposto, già per questa ragione si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI

perché, effettuati i necessari accertamenti medici per stabilire l’eventuale

capacità lavorativa residua in attività adeguate presso gli specialisti che lo

hanno visto (un semplice e generico rinvio ad un testo specialistico, come

sopra evidenziato, non appare qui sufficiente), si pronunci nuovamente e

compiutamente sulla revisione intrapresa nel luglio 2005.

2.7. Sulla

base degli atti di causa non è neppure possibile, in virtù dell’art. 53 LPGA

(cfr. consid. 2.5), procedere ad una riconsiderazione dei provvedimenti (decisione

16 agosto 1998 e comunicazione 16 luglio 2001; doc. AI 63/1-2 e 47/1) con i quali

all’assicurato è stato riconosciuto e confermato il diritto ad una rendita intera

dal 1 agosto 1997.

Infatti,

a parte il dr. __________ – che nel rapporto medico 4 dicembre 1996, circa la

descrizione di un’attività adatta all’inva-lidità, ha specificato che “(…) attualmente

nessuna attività è adatta (…)” (doc. AI 80/1) – nessun altro medico si è espresso

sulla capacità lavorativa in attività adeguate.

Una

riconsiderazione dei provvedimenti sopra in parola sarebbe possibile solo nel

caso in cui già alle rispettive epoche l’abilità in attività leggere era tale

da non giustificare il riconoscimento del diritto a una rendita intera.

Questa

evenienza non è stata in alcun modo accertata dall’Ufficio AI che, in una nota

interna 7 aprile 2006 redatta dal funzionario __________, ha evidenziato solo

che, alla domanda “(…) se nell’anno 2001 (procedura di revisione d’ufficio

conclusa con la conferma del grado immutato al 70%), l’amministrazione avesse

chiesto un parere al SMR, è possibile ipotizzare un apprezzamento dell’allora

certificazione medica in modo tale da individuare già in quel momento una capacità

di lavoro totale o almeno da presupporre la messa in atto di accertamenti

medici? (…)”, il dr. __________ ha risposto che “(…) preso atto dei rapporti

Dr. __________ 15.02.2001, Prof. __________ e Dr.ssa __________ 28.02.2001, ma in

particolare soprattutto del rapporto 19.01.2001 della Clinica di riabilitazione

di __________, allestito a seguito della degenza avvenuta dal 04.12.2000 al

22.12.2000, la valutazione medica avrebbe già consentito all’epoca di apprezzare

uno stato di salute compatibile con l’esercizio al 100% di attività lucrativa

confacente, analogamente a quanto definito nel rapporto succitato stilato il

24.02.2006.” (doc. AI 7/1).

Al

riguardo va qui ribadito che, sia il dr. __________ che il dr. __________ e la

dr.ssa __________, nei rispettivi rapporti medici intermedi – entrambi

posteriori al rapporto 19 gennaio 2001 della Clinica di riabilitazione di __________

che non si esprime sulla capacità lavorativa (doc. AI 52/9-11) – hanno

certificato un’ina-bilità lavorativa al 100% dal mese di agosto 1996 a tempo

indeterminato (doc. AI 51/1 e 52/1).

2.8. L'art.

31 LPGA, in vigore dal 1 gennaio 2003, regola la notificazione nel caso di

cambiamento delle condizioni e prevede che:

"

1 L’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è

versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i

casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

Considerandi

2.

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti

per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche."

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LPC i Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed

esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari.

Essi possono affidare questi compiti alla casse cantonali di compensazione. Le

autorità dell’assistenza giudiziaria sono escluse. Le spese amministrative sono

assunte dai Cantoni.

L’art.

5.

della legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente

le prestazioni complementari all’as-sicurazione federale per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità stabilisce che l’applicazione della legge è affidata

alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, sotto la vigilanza del Consiglio

di Stato.

Chiamato

a statuire in un caso in cui l’Ufficio AI aveva soppresso il versamento della

rendita revocandola retroattivamente al 1° maggio 2000 ritenuta la violazione

dell’obbligo di informare, questo Tribunale ha concluso che all’assicurato non

si poteva rimproverare di avere violato l’obbligo di informazione che gli

incombeva non avendo comunicato l’inizio della sua attività lavorativa presso

una ditta. Il TCA ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

Se da una parte è vero che dal rapporto della

consulente IP non emerge che l’assicurato abbia comunicato di essere

professionalmente attivo presso __________, dall’altra non si può ignorare che

in data 4 ottobre 2001 (e quindi prima dell’emissione delle decisioni di

attribuzione di una rendita) l’assicurato ha trasmesso alla Cassa __________,

chiamata a valutare l’esistenza o meno di un caso di rigore, il conteggio

stipendio relativo al salario del mese di settembre 2001 presso la ditta __________

(doc. 2 inc. Cassa). A quel momento il __________ della Cassa __________ è

quindi senza ombra di dubbio venuto a sapere dell’attività lucrativa

dell’assicurato presso la ditta __________ di […].

Di conseguenza, ritenuto che l’assicurato ha trasmesso

il conteggio stipendio al __________ della Cassa __________, autorità

segnatamente competente per collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi,

per calcolare l’importo delle rendite e versare sia le rendite che gli assegni

per grandi invalidi (art. 60 cpv. 1 lett. a-b LAI), occorre concludere che

l’amministrazione avesse una sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431,

112.

V 180; STCA 3 maggio 2005 nella causa T., inc. 32.2005.57). Pertanto, non

si può affermare, contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio AI, che

l’assicurato abbia violato il suo obbligo di informazione nei confronti

dell’amministrazione.

(…)” (STCA del 24 novembre 2006 nella causa D.L.,

32.2005

)

Nel

caso concreto, dall’incarto della prestazione complementare risulta che

l’assicurato, con lettera 11 gennaio 2002, sulla quale è apposto il timbro di

ricezione: prestazioni AVS – AI – PC 15 gennaio 2002 (doc. 21 dell’inc.

prestazioni complementari sub doc. VI/Bis), ha comunicato all’Istituto delle

assicurazioni sociali, Servizio Prestazioni complementari, che durante l’anno

2001.

ha iniziato un’attività a carattere accessorio presso la __________ di __________.

Con

lettera 22 gennaio 2002, in fondo alla quale figura: “(…) Istituto delle assicurazioni

sociali - Cassa __________ - Servizio prestazioni complementari e assegni

familiari - Il Calcolatore (…)”, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha

chiesto all’assicurato “(…) una dichiarazione del datore di lavoro attestante

il salario netto e lordo percepito nel 2001. (…)” (doc. 22 dell’inc.

prestazioni complementari sub doc. VI/Bis, sottolineatura del redattore).

Dal

doc. 23 dell’inc. prestazioni complementari sub doc. VI/Bis, sul quale è apposto

il timbro di ricezione: prestazioni AVS – AI – PC 6 febbraio 2002, risulta che

l’assicurato ha trasmesso il certificato di salario 2001/2002 della __________

di __________.

Nella

decisione di restituzione 3 maggio 2002, in fondo alla quale figura: “(…) Istituto

delle assicurazioni sociali - Cassa __________ – Ufficio delle prestazioni

- Il Capo ufficio - Il Capo servizio PC e AF (…)”, si legge che “(…) in data

11.

gennaio 2002 siamo venuti a conoscenza che già da oltre un anno ha

intrapreso un’attività lavorativa presso la __________ di __________. (…)”

(doc. 36 dell’inc. prestazioni complementari sub doc. VI/Bis, sottolineatura

del redattore).

Viste

le risultanze appena esposte, analogamente a quanto stabilito nella sentenza

sopra citata, anche in questo caso si deve concludere che dopo il 15 gennaio

2002.

l’ammini-strazione aveva una sufficiente conoscenza dei fatti. Pertanto vi

è stata una violazione dell’obbligo di informare fino al 15 gennaio 2002 (data

di ricezione della lettera 11 gennaio 2002 con la quale l’assicurato ha

comunicato che durante l’anno 2001 ha iniziato un’attività a carattere

accessorio presso la __________ di __________.

Questo

vale anche se, nel “Questionario per la revisione della rendita” 10 gennaio

2001.

(doc. AI 53/1-2, in un momento posteriore all’inizio del rapporto di lavoro

presso la __________ che risale all’ottobre 2000: vedi il questionario per il

datore di lavoro sub doc. 30/1-3), l’assicurato ha dichiarato di essere senza

attività lucrativa e di non svolgere alcuna attività accessoria, e, solo nel

“Questionario per la revisione della rendita / dell’assegno per grandi

invalidi” 25 luglio 2005 ha indicato di svolgere un’attività accessoria

occasionale presso la __________ di __________ con un reddito mensile di ca.

fr. 1'500.-- (doc. AI 44/1-2).

Di

conseguenza, nella misura in cui l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici

indicati (cfr. consid. 2.6), dovesse confermare la revisione della rendita

intera riconosciuta dal 1 agosto 1997 (soppressione e/o diminuzione della stessa),

per pronunciarsi sull’effetto retroattivo dovrà tenere debitamente conto che

una violazione dell’obbligo di informare vi è stata fino al 15 gennaio 2002.

2.9

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V

143.

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa

G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a).

Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag.

381.

e riferimenti).

Per

quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si

deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e

del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere

dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il

risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il

reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può

tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità

(RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito

che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will,

l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile

alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,

pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il

marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella

causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc.

32.2003

).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali,

editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Con

il ricorso l’assicurato ha sostenuto che quale falegname e senza il danno alla

salute il suo reddito ammonterebbe a oltre fr. 70'000.--.

Il

TCA rileva che con la decisione su opposizione l’Ufficio AI, senza dare alcuna

motivazione al riguardo, non ha più considerato quale reddito da valido

l’importo di fr. 22'340.-- bensì ha fatto riferimento alla professione

esercitata fondandosi sui salari stabiliti dai contratti collettivi di lavoro

per falegnami aumentati dell’11% (doc. AI 6/1-9, 9/1-3, 10/1-4, 11/1-10, 31/1-3

e 37/1).

Come

visto sopra, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato

senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano.

Nel

caso di specie, è con la decisione 16 gennaio 1998 (doc. AI 63/1-2) che

l’amministrazione ha riconosciuto all’interessa-to, trascorso l’anno di

carenza, il diritto ad una rendita intera a partire dal 1 agosto 1997 per un

grado di invalidità del 70%, in considerazione del fatto che nella sua attività

di falegname indipendente egli era inabile al 100%.

Al

momento della nascita del diritto alla rendita (agosto 1997) la falegnameria

dell’assicurato non era ancora stata liquidata (doc. AI 14/11-12).

La

decisione impugnata, oggetto della presente vertenza, è stata emanata

nell’ambito di una delle revisioni di tale decisione 16 gennaio 1998. Pertanto,

il reddito da valido da prendere in considerazione deve corrispondere a quanto

l’assicurato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute come falegname

indipendente.

Inoltre,

va rilevato che al momento in cui è subentrato il danno alla salute – primo

ricovero presso l’Ospedale regionale __________ di __________ il 9 agosto 1996

vista la diagnosi di “(…) 1. adenoCa. Bronchiale mediamente differenziato del

lobo sup. sinistro con : - massa ostruente il lume a livello lingulare nella

misura del 90% - stenosi del 60-70% al bronco lombare inferiore – polmonite

post-stenotica 2. ipertensione arteriosa trattata (…)” (doc. AI 80/16-17) – l’assicurato

lavorava come falegname indipendente dal 1984, momento in cui egli ha rilevato

la ditta paterna di falegnameria dopo aver svolto un apprendistato quale falegname

ottenendo il relativo attestato nel 1968 e aver continuato a lavorare nello

stesso ramo (doc. AI 9/2). Stanti tali premesse, è del tutto verosimile che, se

non fossero subentrati i problemi alla salute, l’assicurato avrebbe con ogni

verosimiglianza continuato l’attività intrapresa di falegname indipendente.

Di

conseguenza, per determinare il reddito da valido, l’Ufficio AI dovrà, conformemente

alla giurisprudenza sopra riportata, prendere in considerazione quanto

l’assicurato avrebbe potuto guadagnare, senza il danno alla salute, quale falegname

indipendente.

Del

resto, nel proprio ricorso, l’assicurato ha sostenuto che il reddito

considerato nella prima decisione (ndr. si riferisce alla decisione 28 dicembre

2005.

nella quale l’Ufficio AI aveva considerato quale reddito da valido

l’importo di fr. 22'340.--; cfr. doc. AI 31/1-3) era falsato sia dai gravi

problemi con cui era confrontato (divorzio) che dal fallimento della propria

attività. Egli si è poi limitato a ipotizzare (riferendosi alla Commissione

paritetica cantonale delle falegnamerie e considerando un reddito di fr. 32.--

all’ora + oneri sociali), quale reddito da valido, un reddito annuo pari a fr.

70'000.-- senza tuttavia fornire alcuna valida argomentazione sul perché

l’Ufficio AI non dovrebbe applicare correttamente la giurisprudenza federale

applicabile al calcolo del reddito da valido nel caso di un indipendente.

2.10

Con

il ricorso l’assicurato ha fatto valere una lesione del diritto di essere

sentito.

Tale

censura, visto l’esito della vertenza (annullamento della decisione impugnata e

rinvio atti per nuova decisione dopo gli accertamenti medici necessari), non

necessita qui di essere ulteriormente approfondita.

Il

TCA si limita qui a ricordare che ai sensi

dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V

130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza

si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

Per

giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.

2.

Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere

posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre

2002.

[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta

per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione

orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).

Ai

sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse

non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili

mediante opposizione. Il nuovo art. 57 a seconda frase LAI, entrato in vigore

il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.

Il

diritto di essere sentito va poi rispettato anche quando una decisione va confermata

con sostituzione dei motivi (DTF 125 V 368).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, conformemente ai considerandi 2.6,

2.8

e 2.9, si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio intrapresa nel

luglio 2005.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA)

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

come indicato al consid. 2.11.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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