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Decisione

32.2006.107

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2007Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 22 luglio 2004, il dr. __________, presa in

considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria

amministrativa, ha concluso che “(…) per poter giudicare il grado di inabilità lavorativa

nella sua professione e l’esigibilità di altre attività, è necessario praticare

una perizia reumatologica (…)”(doc. AI 27/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________, FMH in

reumatologia (doc. AI 28/1-2).

Il

dr. __________, nella perizia reumatologica 15 settembre 2004 (doc. AI 32/1-8),

ha posto la diagnosi di:

" Cervicobrachialgia cronica aspecifica a sinistra in

-

disturbi del rachide

-

decondizionamento

muscolare

Gonalgie bilaterali,

-

incipiente gonartrosi a

sinistra,

-

valgismo bilaterale

Esito da osteosintesi della caviglia sinistra il 30 aprile 2004

Obesità (peso 110 kg/statura 168 cm)" (doc. AI 32/7)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il perito si è così

espresso:

" (…)

Come indicato sopra, il caso non è sufficientemente documentato per

permettermi di giudicare quali siano le riserve terapeutiche atte a migliorare

lo stato di salute dell'assicurato e di conseguenza la capacità lavorativa.

Per lo stesso motivo una valutazione della capacità lavorativa

nell'ultima attività principale di tipografo, come pure in un'attività adatta,

al momento, non è possibile. Consiglio dunque di voler sottoporre l'assicurato

a:

- Consulto neurologico con esame strumentale elettrofisiologico

- Artro-RM della spalla sinistra

- Radiografie convenzionali della colonna

lombare e risonanza magnetica della colonna lombare

Contemporaneamente bisognerà chiedere all'ortopedico curante se la

frattura subita nell'aprile 2004, dal lato oggettivo, può essere considerata

guarita e se in merito vi siano dei limiti di carico.

Importante sarebbe inoltre disporre di un mansionario dettagliato

riguardante l'ultima attività eseguita dall'assicurato, che dovrebbe contenere

le posizioni di lavoro (per quanto tempo, a che frequenza) ed i carichi sollevati

durante lo stesso, onde poter valutare accuratamente la capacità lavorativa residua

come tipografo.

(…)." (doc. AI 32/7-8)

L’Ufficio

AI, esperite le indagini indicate dal dr. __________, ha trasmesso allo

specialista i diversi rapporti degli esami richiesti e gli ha domandato di

completare la perizia (doc. AI 39/1).

Con

rapporto 17 gennaio 2005 (doc. AI 41/1-2) il perito ha concluso che:

" (…)

Sulla base della mia perizia e delle informazioni complementari ora

ottenute, non ho da proporre misure terapeutiche che potrebbero modificare la

mia valutazione della capacità lavorativa sottomenzionata.

Come lavoro idoneo allo stato di salute dell'assicurato, giudico

un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua

descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al

lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal

27.3.2002. L'inabilità lavorativa completa è giustificata dal 30.4.2004 fino al

12.10.2004, durante la fase di consolidamento della frattura della caviglia

sinistra.

Nella sua ultima attività lavorativa principale di tipografo, lavoro

svolto con le spalle in flessione prevalentemente in posizione eretta, con

anteflessione del tronco, con carichi anche superiori a quelli indicati,

giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50% a partire dal 27.3.2002

fino al 30.4.2004, giorno della frattura alla caviglia sinistra. Dal 30.4.2004

fino al 12.10.2004, durante la fase di consolidamento della frattura

menzionata, l'assicurato è inabile al lavoro al 100%. A partire dal 13.10.2004,

come tipografo, l'assicurato è abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con riduzione del rendimento nella misura dei 2/3, visto che può

rimanere in posizione eretta soltanto limitatamente.

(…)." (doc. AI 41/1)

Nella

scheda di funzionalità (doc. AI 41/3) lo stesso perito ha indicato:

A

Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg)

molto

leggeri (fino a 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

medi (11 --> 25) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale

pesanti (26 --> 45) ¨ nulla x esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

molto pesanti (> 45) x nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

sopra

piano spalle (≤ 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

sopra

piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

B

Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere

leggeri / di precisione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

medi ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

pesanti/manovalanza ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

molto pesanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

rotazione della mano ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

C

Posizioni di lavoro o Dinamiche particolari

a braccia elevate ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

con rotazione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

seduta e piegata in

avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale

eretta e piegata in

avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

Inginocchiata ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

con ginocchia in

flessione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta xnormale

D

Mantenere Posizioni statiche

seduta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

eretta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

E

Spostarsi / Camminare

fino a 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

oltre 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente

ridotta xnormale

per lunghi tragitti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

su

terreno accidentato ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente

ridotta ¨normale

salire /

scendere scale ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente

ridotta ¨normale

Idem ponteggi, scale a ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale

pioli

F

Diversi

impiego

delle due mani ¨ impossibile ¨ possibile solo in

parte x possibile normalmente

In

equilibrio / bilanciandosi ¨ impossibile x possibile solo in parte ¨ possibile

normalmente

G

Esposizioni particolari

indicazioni

/controindicazioni

Il

dr. __________, nel suo rapporto medico 20 gennaio 2005 (doc. AI 42/1-2), posta

la diagnosi principale di:

" Cervicobrachialgia cronica aspecifica a sin in

- note alterazioni degenerative della

colonna cervicale (piccola ernia discale medio-laterale a sinistra a livello

C7-D1 a contatto della radice C8 a sinistra, protusioni discali ai livelli

C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7, uncartrosi con spondilosi anteriore e posteriore a

questi livelli

Sindrome lombospondilogena bilaterale cronica in

-

disturbi statici del

rachide

-

decondizionamento

muscolare

Gonalgie bilaterali

-

incipiente gonartrosi a

sinistra,

-

valgismo bilaterale

Esito da osteosintesi della caviglia sinistra (30 aprile 2004)

Obesità (BMI

39)"

ritenuti

i seguenti limiti funzionali:

" Limitazione della mobilità del braccio sinistro

Difficoltà di deambulazione

Limitazione della mobilità della colonna vertebrale"

e

considerati i gradi di capacità lavorativa nella sua precedente attività di tipografo

e in un’attività adeguata stabiliti dal perito, ha posto la seguente raccomandazione:

“(…) come lavoro idoneo allo stato di salute dell’A, bisogna prendere in considerazione

un’attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale descritta

nell’allegato al rapporto medico del

dr.

__________ del 17.05.2005 [ndr. recte: 16.01.2005] (…)” (doc. AI 42/2).

Il

dr. __________, FMH in neurologia – dopo aver concluso, con rapporto 21 dicembre

2004 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 36/10-11), che “(…) il problema

neurologico è tutto sommato relativamente contenuto. I sintomi maggiormente

invalidanti del paziente con dolori alla spalla sinistra e a livello della colonna

cervicale e lombare, in parte provocabili alla pressione locale e ai movimenti

passivi della spalla, oltre ai disturbi alla caviglia sinistra dovuti ad una

frattura avvenuta nella primavera di quest’anno, sono in ambito ortopedico-reumatologico.

Lascio a te comunque valutare ulteriormente questi aspetti (…)” (doc. AI 36/11)

– nel suo rapporto 25 gennaio 2005 ha espresso la seguente conclusione e valutazione:

" (…)

Quale nuovo elemento rispetto alla mia precedente valutazione il

paziente presenta ora deficit di sensibilità all’incirca nel territorio C8 a

sinistra con un lieve deficit motorio. Questo potrebbe essere dovuto ad una

sindrome radicolare C8 a sinistra, spiegabile con una piccola ernia discale a

livello C7-Th1 a sinistra evidenziata già ad una RM cervicale eseguita nel

2003. Si tratta per ora di una sintomatologia relativamente contenuta per cui

attenderei con misure diagnostiche o terapeutiche più aggressive. Quale primo

passo ho prescritto al paziente Arthrotec 50 mg da assumere per circa due

settimane così da ridurre la componente infiammatoria cervicale. Visto il

diabete mellito concomitante ho preferito per ora rinunciare alla

somministrazione di corticosteroidi. Se i sintomi non dovessero progressivamente

migliorare ho concordato con il paziente che mi ricontatterà nel qual caso si

dovrà eventualmente prevedere una RM cervicale di controllo, per ora non sono

sicuramente indicate misure chirurgiche (…).” (doc. AI 45/1-2)

Al

riguardo, nelle annotazioni 1° febbraio 2005, il dr. __________ ha concluso che

“(…) attualmente il lieve peggioramento osservato dal punto di vista neurologico

non è tale da giustificare una modifica delle IL certificate nel mio precedente

rapporto del 20.01.2005 (…)” (doc. AI 46/1)

L’amministrazione

ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale

(CIP) la quale, nel rapporto finale 26 aprile 2005 (doc. AI 50/1-3), si è così

espressa:

" (…)

Stato

di salute - danno alla salute e

relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

In

sintesi, stando ai dati medico teorici contenuti nell'incarto (proposta del medico

SMR __________ del 20.1.2005 e del 1.2.2005), si tratta di un assicurato

59enne che a causa di <cervicobrachialgia cronica specifica a sinistra,

sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, gonalgie bilaterali, esito da

osteosintesi della caviglia sinistra (30.4.2004) e obesità> risulta essere

limitato nella mobilità del braccio sinistro, nella mobilità della colonna

lombare ed ha difficoltà nella deambulazione. In conclusione, dal 13.10.2004 l'A. è abile

nella misura del 33% (diminuzione del rendimento) nell'attività di tipografo,

mentre a partire dal 27.3.2002 vi è un'abilità completa in un'attività adatta

allo stato di salute.

Formazione

scolastica e professionale - grado

raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni,

retribuzioni

II

signor RI 1 ha frequentato le scuole dell'obbligo in __________ ed ha svolto

l'accademia di musica a __________. In seguito ha lavorato in una piccola

tipografia del __________ e, giunto in Svizzera nel 1969, come

stampatore-impressore presso diverse tipografie del __________. Dal 1978 al

1990 è stato docente per la scuola di __________ di __________. Dal 1990 al

2003 ha svolto l'attività di tipografo indipendente a __________: a seguito

del danno alla salute ha lavorato al 50% dal 27.3.2002, ha concluso la cessione

della tipografia a dicembre del 2003 e da quel momento non esercita più

alcuna attività lavorativa. L'A. impartisce occasionalmente lezioni di fisarmonica.

Dati salariali:

Secondo gli elementi della tassazione, nel biennio 2001/2002 figura un

reddito aziendale di fr. 92000.- nell'attività di tipografo indipendente.

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

Ho

incontrato l'A. per un colloquio il 4.4.2005; è stato

convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui vari criteri di assegnazione.

Attività

esigibili - senza (ri)formazione

specifica

Il

signor RI 1 ha un diploma di scuola di musica ed è professionalmente qualificato

quale tipografo. Infatti, ha operato per oltre 10 anni come docente presso

una scuola privata di musica (fisarmonica e tastiera) e per quasi 30 anni

come tipografo, potendo acquisire delle ottime conoscenze musicali, delle

competenze professionali legate alla tipografia e delle capacità di operare

nell'ambito anche a livello indipendente. Stando ai dati medico teorici, lo

stato di salute attuale non permette all'A. di continuare a svolgere la sua

attività in misura superiore al 33%, mentre in attività adeguate che

rispettano le limitazioni funzionali, l’A. risulta essere abile in misura

completa. A mio modo di vedere, anche l'attività di docente di fisarmonica e

tastiera non può più entrare in linea di conto, in quanto l'A. non riesce

più a suonare gli strumenti a causa dei limiti funzionali e per questo motivo

può impartire solo lezioni teoriche. Inoltre, in Ticino non sussistono

sufficienti posti di lavoro per costituire un mercato in questo ambito.

Tenuto conto dell'età professionale avanzata e dell'esperienza specifica

nell'ambito della tipografia e della musica, non è possibile prendere in

considerazione l'inserimento dell'A. in altre attività qualificate sul

mercato libero del lavoro, perché non potrebbe acquisire in tempi ragionevoli

le competenze professionali necessarie. Considerate le conseguenze

fisico-funzionali dovute al danno alla salute, si ritiene l'A. integrabile

sul mercato libero dei lavoro solo in attività non qualificate e leggere,

come per esempio quelle di spedizioniere, magazziniere, custode, venditore,

oppure un'attività legata ai Servizi (archivio, distribuzione posta,

economato,...).

Calcolo

CGR - senza (ri)formazione specifica

Considerandi

un reddito ipotetico di fr. 92000, una capacità di lavoro residua del 100% e

applicando una riduzione del 25% per attività leggera e scarsa adattabilità

dovuta alle limitazioni funzionali ed all'età professionale avanzata, secondo

le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido

di fr. 39425 e una capacità di guadagno residua del 42,85%.

Proposte

formative (eventuali) o di chiusura del caso

In

questa situazione, il percorso socio professionale dell'A. unitamente al danno

alla salute, non permettono di proporre provvedimenti professionali volti al

sostanziale incremento della capacità di guadagno residua.

(…)." (doc. AI 50/1-3)

Con

decisioni 12 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto

a una mezza rendita dal 1° marzo 2003 al 30 giugno 2004, a una rendita intera

dal 1° luglio 2004 al 31 gennaio 2005 e a una mezza rendita dal 1° febbraio

2005.

(doc. AI 53/1-3, 54/1-2 e 55/1-2).

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel suo certificato 6 settembre 2005

ha affermato:

" (…)

Con il presente appoggio la domanda di ricorso inoltrata dal mio

paziente verso la vostra decisione rispetto alla concessione di una rendita AI.

In particolare vorrei attirare la vostra attenzione sulla patologia

della caviglia sinistra che costituisce di per sé un grave handicap ad un

lavoro che necessita di stare diverso tempo in piedi e diversi spostamenti. La

caviglia si gonfia quasi subito ed è estremamente dolorosa.

Non vorrei però dimenticare la periartropatia alla spalle e la

spondiloartrosi.

Ritengo indicato a questo proposito una seconda visita peritale da un

collega reumatologo di vostra fiducia (non c/o il collega __________) anche

fuori cantone alla quale il paziente è assolutamente d'accordo di sottoporsi.

(…)." (doc. AI 56/5)

Il

dr. __________, nel certificato medico 2 settembre 2005 da lui sottoscritto e rilasciato

dalla __________ reparto di chirurgia ortopedica e ortopedia, ha attestato che:

" (…)

Il paziente è stato sottoposto a osteosintesi della tibia distale e

malleolo laterale in data 30.4.2004.

Si era trattato di una frattura della tibia distale e del malleolo

laterale di tipo trimalleolare lussata.

La ferita postero-laterale aveva stentato a cicatrizzare e per lungo

tempo aveva dovuto medicarla ed essere regolarmente controllato. Ora presenta

una caviglia molto ingrossata e deformata con gonfiore perimalleolare sia

mediale che laterale. La cicatrice mediale non presenta irritazione mentre quella

laterale arrossata e molto sensibile al tatto.

La mobilità della caviglia è limitata con una flessione lantare di circa

25° e una dorsale di 5°.

Legamenti stabili.

Le RX fatte in data odierna mostrano invariata la posizione dei mezzi di

sintesi sia al perone che alla tibia. Presenza di ossificazioni e

calcificazioni periarticolari. Segni di iniziale osteonecrosi a livello

dell'astragalo in sede apicale mediale.

Il paziente lamenta dolori e disturbi sia durante la deambulazione come

se deve stare a lungo in piedi e alla sera il piede e la caviglia sono sempre

gonfi. Naturalmente è impossibile che eserciti qualsiasi attività dove deve

camminare o stare a lungo in piedi. Anche le attività da seduto devono essere

limitate ad un massimo di 3-4 ore con intervalli dove si può alzare e

camminare. Deve portare un gambaletto elastico per l'edema ed effettuare

regolarmente gli esercizi di immobilizzazione della caviglia.

Per quanto riguarda una prognosi per il futuro certamente ci si può

aspettare un peggioramento sia dei dolori che un'ulteriore riduzione della

mobilità della caviglia.

(…)." (doc. AI 56/6-7)

Al

riguardo, nelle annotazioni 29 settembre 2005, il dr. __________ ha osservato:

" (…)

Nel suo certificato, il Dr __________ ricorda la patologia a

livello della caviglia sinistra "che costituisce di per sé un grave

handicap ad un lavoro che necessita di stare diverso tempo in piedi e diversi

spostamenti. La caviglia si gonfia quasi subito ed è estremamente

dolorosa."

Nella sua perizia reumatologica del 15.09.2004, con complemento del

17.05.2005

il Dr. __________ aveva potuto valutare lo stato della caviglia sin.

5.

mesi dopo la frattura di questa articolazione. A questo momento la caviglia

era diffusamente tumefatta, in esito di osteosintesi, difficilmente valutabile

all'esame funzionale, flessione/estensione della caviglia sinistra paragonabile

a quella di destra, con dolori a fine di corsa. Nella sua valutazione della CL

residua, il medico aveva già preso in considerazione le limitazioni concernente

il mantenimento di posizioni statiche e la necessità di spostarsi e camminare.

I limiti funzionali da lui ritenuti corrispondono ai percentuali di IL

attestati.

Inoltre il Dr. __________ rammenta "la periartropatia alle

spalle e la spondilartrosi" Non vengono descritti le limitazioni

funzionali da parte del MC, in rapporto a queste patologie.

Nella sua perizia, il Dr. __________, alla luce dell'esame clinico e di

esami radiologici complementari (artro-RM della spalla sin, radiografie

convenzionali e RM della colonna lombare) aveva determinato le limitazioni

funzionali nel sollevamento/trasporto di carichi, la manipolazione di oggetti,

attrezzi, pulsantiere, le posizioni di lavoro o dinamiche particolari ed il

mantenimento di posizioni statiche. Ciò aveva quindi permesso di fissare con

precisione le percentuali di IL.

Il certificato del Dr __________ concorda sostanzialmente con quanto

detto dal perito Dr. __________ per quello che concerne lo stato clinico a

livello della caviglia sin e le limitazioni funzionali.

In conclusione, i certificati medici inoltrati in fase di opposizione

non modificano le diagnosi anteriori, né i limiti funzionali già stabiliti con

precisione nella perizia reumatologica del Dr. __________. La nostra precedente

valutazione non viene modificata.

Non sono necessari ulteriori accertamenti medici.

(…)." (doc. AI 59/1-2)

Con

lettera 21 giugno 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA lo scritto 16 giugno

2006.

nel quale il dr. __________ si è così espresso:

" (…)

Con il presente certifico che lo stato di salute del mio paziente

sopraccitato è notevolmente peggiorato rispetto alla fine del 2005 in particolare

alla colonna lombosacrale con irradiazione dei sintomi alle gambe con

formicolio sempre più frequente; i dolori sono presenti alla flessione e quando

si alza da una sedia o da un letto. Netto peggioramento dei dolori alle due

spalle soprattutto alla destra all’elevazione del braccio e della rotazione.

Questa accentuazione della sintomatologia si sta manifestando malgrado

una drastica riduzione del peso corporeo di circa 18 kg con una normalizzazione

delle glicemia.

(…)” (doc. B)

2.7

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995.

in re A. C; cfr. anche DTF

123.

V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui é giunto il dr. __________, medico

SMR, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

in merito alle percentuali di incapacità lavorativa nei diversi periodi nella

sua precedente attività di tipografo indipendente (50% dal 27 marzo 2002 al 30

aprile 2004; 100% dal 30 aprile al 12 ottobre 2004 e 67% dal 13 ottobre 2004

[doc. AI 41/1]) e alla sua capacità totale in un’attività adeguata, che rispetti

le limitazioni poste dal dr. __________, da marzo 2002.

Infatti,

il dr. __________, nel suo complemento peritale 17 gennaio 2005, sulla base

delle informazioni complementari richieste e ottenute dall’Ufficio AI e

ritenuti i limiti funzionali posti, ha concluso che “(…) come lavoro idoneo

allo stato di salute dell’assicurato, giudico un’attività che tiene pienamente

conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato. In un

lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro nella

misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 27.2.2002.

L’inabilità lavorativa completa è giustificata dal 30.4.2004 fino al

12.10

, durante la fase di consolidamento della frattura della caviglia sinistra

(…)” (doc. AI 41/1, la sottolineatura è del redattore).

Dal

canto suo il dr. __________, a prescindere dalle considerazioni

generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei

medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nel

certificato 6 settembre 2005, non si è espresso chiaramente sulla capacità

lavorativa dell’assicurato limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico,

che la patologia della caviglia sinistra “(…) costituisce di per sé un grave

handicap ad un lavoro che necessita di stare diverso tempo in piedi e diversi

spostamenti. La caviglia si gonfia quasi subito ed è estremamente dolorosa (…)”

ed a ricordare che il suo paziente è affetto anche da una “(…) periartropatia

alle spalle (…)” e da una “(…) spondiloartrosi (…)” (doc. 56/5). Lo stesso

medico, anche nello scritto 16 giugno 2006 (doc. B, sopra riprodotto in esteso),

non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa e, senza ulteriori documentazioni,

ha attestato uno stato di salute “(…) notevolmente peggiorato rispetto alla

fine del 2005 (…)” senza neppure precisare da quando esattamente.

Va

qui ricordato che il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa;

cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).

Il

dr. __________, nel suo certificato medico 2 settembre 2005, non ha evidenziato

delle limitazioni funzionali diverse rispetto a quelle considerate dal dr. __________

nella sua scheda di funzionalità 16 gennaio 2005 (doc. AI 41/3). Egli ha

infatti confermato che “(…) il paziente lamenta dolori e disturbi sia durante

la deambulazione come se deve stare a lungo in piedi e alla sera il piede e la

caviglia sono sempre gonfi. Naturalmente è impossibile che eserciti qualsiasi attività

dove deve camminare o stare a lungo in piedi. Anche le attività da seduto

devono essere limitate ad un massimo di 3-4 ore con intervalli dove si può

alzare e camminare. Deve portare un gambaletto elastico per l’edema ed

effettuare regolarmente gli esercizi di immobilizzazione della caviglia (…)”

(doc. AI 56/6-7).

Anche

il dr. __________, nelle sue annotazioni 29 settembre 2005, ha rilevato che

“(…) il certificato del Dr. __________ concorda sostanzialmente con quanto

detto dal perito Dr. __________ per quello che concerne lo stato clinico a

livello della caviglia sin e le limitazioni funzionali (…)” (doc. AI 59/1).

Per

quanto riguarda gli aspetti neurologici, il dr. __________ non ha mai attestato

una incapacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 36/10-11 e 45/1-2) e, visto

il rapporto 25 gennaio 2005, il dr. __________ ha concluso che “(…) attualmente

il lieve peggioramento osservato dal punto di vista neurologico non è tale da

giustificare una modifica delle IL certificate nel mio precedente rapporto

20.01.2005

(…)” (doc. AI 46/1).

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Per

quanto riguarda alla censura dell’assicurato che rimprovera al medico SMR di

non averlo visitato personalmente, occorre rilevare che in ambito LAINF,

il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno

pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base

agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10

settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi

su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna

concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.

In

conclusione, visto che – in attività rispettose dei limiti funzionali da lui

posti (limiti, come visto sopra, condivisi anche dal dr. __________) – il dr. __________,

nel complemento peritale 17 gennaio 2005 (doc. 41/1-3), l’ha ritenuto abile al

100% in un lavoro adeguato e ritenuto che, secondo

questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività

adeguate, quelle professioni legate al settore dell’indu-stria, in cui possono

venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei

servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di

cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella

causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti;

cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2. In questo senso

anche la consulente in integrazione nel rapporto finale 26 aprile 2005 [doc. AI

50/1-3]), è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2003 al 30

giugno 2004, a una rendita intera dal 1° luglio 2004 al 31 gennaio 2005 e a una

mezza rendita dal 1° febbraio 2005 (cfr. art. 29 LAI e

art. 88a OAI).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere

cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.9

Nella

misura in cui l’assicurato con il proprio ricorso, chiedendo l’accoglimento

della sua opposizione 14 settembre 2005, postula l’effettuazione di una nuova

perizia reumatologica il TCA osserva quanto segue.

Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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