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Decisione

32.2006.108

Domanda AI. Lo stato di salute dell'A. non é stato accuratamente vagliato dall'amministrazione. Rinvio atti per una perizia pluridisciplinare.

9 maggio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione

medica agli atti emerge che nonostante il dr. __________, ritenuta l'esistenza

di una polipatologia, abbia indicato la necessità di procedere ad una

valutazione globale dello stato di salute (“(…) il signor RI 1 è attualmente in

trattamento per insufficienza cardiaca, presenta una dispnea da sforzo NYHA

grado II di probabile origine sia cardiaca che polmonare (nota asma bronchiale).

[…] Come espresso nel mio rapporto dell’11 marzo 2004 al medico curante, ritengo

che il signor RI 1 non possa più praticare la sua professione e vada valutato

globalmente presso il vostro centro date le comorbidità (…)”, doc. AI 14/2),

l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia

pluridisciplinare che potesse tener conto di tutte le varie affezioni, delle

loro implicazioni e del loro influsso sulla capacità lavorativa residua.

L’ammini-strazione, al contrario, basandosi sulle annotazioni 29 marzo 2005 del

dr. __________ – che si contraddice pure allorquando afferma, da una parte, che

“(…) la patologia cardiaca […] riduce il rendimento anche in un’attività idonea

in misura del 25-30% (…)” e, dall’altra parte, che “(…) si poteva presumere una

capacità lavorativa normale per un’attività fisicamente leggera, la quale non

avrebbe comportato l’alzare e spostare regolare di pesi oltre i 15-20 kg. (…)”

(doc. AI 18/1-2) – e sulla perizia 15 novembre 2005 del dr. __________ – secondo

il quale “(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati,

compromettono, ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua

attività o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine

internistico-cardiologica) (…)” (doc. AI 20/5-6) – ha ritenuto, seguendo il

parere del dr. __________ – secondo il quale vi è un’incapacità al lavoro

nell’attività abituale di aiuto muratore dell’80% e in un’attività adeguata del

30% da marzo 2002 (doc. AI 22/2) – che all’interessato l’attività da ultimo

esercitata quale aiuto muratore “(…) è proponibile in misura dell’80% [recte

20%, ndr.] dal marzo 2002 mentre in una professione adeguata rispettosa delle

limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico

teorica è del 70% sempre dal marzo 2002 a causa delle diagnosi invalidanti (…)”

(doc. AI 25/1).

Tale

modo di procedere non può essere ritenuto corretto.

Infatti,

come già sopra evidenziato, il dr. __________ visti i disturbi cardiaci di

probabile origine sia cardiaca che polmonare, ha sempre ritenuto necessario un

accertamento pluridisciplinare. Anche nell’ulteriore reperto 20 aprile 2006,

oltre a confermare il rapporto 30 settembre 2004, il dr. __________ ha ribadito

che “(…) una valutazione globale presso il centro A.I. è tuttora indicata in

considerazione della problematica complessa iniziando da quella cardiologica a

quella pneumologica e psicologica (…)” (doc. AI 31/3). Inoltre, ritenuto lo

stato di salute stazionario se non peggiorato – “(…) la situazione

clinica del signor RI 1 sembra essere lievemente peggiorata dal punto di vista

soggettivo, relativamente stabile da quello oggettivo ad eccezione della

presenza di aritmie sopraventricolari e ventricolari in parte sintomatiche. […]

Dal punto di vista cardiologico rivedrò il paziente prossimamente per discutere

l’esecuzione di una coronografia di controllo vista la persistenza di

importanti fattori di rischio cardiovascolari e del significativo peggioramento

generale subentrato (…)” (doc. AI 31/2-3) – e soprattutto visto che

il dr. __________, nel rapporto 30 settembre 2004, aveva attestato solo la possibilità

di svolgere un lavoro leggero inizialmente nella misura di 4 ore alla giornata

senza diminuzione del rendimento (doc. AI 14/3), non sono chiari i motivi per i

quali il dr. __________ ha potuto concludere che “(…) sostanzialmente non è documentato

un peggioramento dello stato di salute con riduzione della capacità lavorativa

rispetto alle considerazioni precedenti, riportate anche nell’allegato al rapporto

medico del Dr. __________ del 30 settembre 2004 (…)” (doc. AI 33/1) e

confermare un’incapacità al lavoro in un’attività adeguata del 30% da marzo

2002.

Questo

vale a maggiore ragione se si pensa che il dr. __________, nella perizia 15

novembre 2005, circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, ha concluso che

“(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono,

ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua attività

o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine internistico-cardiologica)

(…)” (doc. AI 20/5-6, la sottolineatura è del redattore).

Al

riguardo, a prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha motivato in

nessun modo per quale ragione i limiti riconducibili alla patologia psichiatrica

non possano essere cumulabili con quelli di natura cardiologia, va qui

ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

"

La fattispecie in esame,

infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no.

72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in

quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente

sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una

perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata

attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie

indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid.

5.5)

Per

questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore

degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici

all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si

pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza

federale citata, si giustifica l’annullamen-to della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare

– la perizia 15 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 20/1-6) andrà inglobata

(se necessario aggiornandola) visto che alla stessa va riconosciuta forza

probatoria piena conformemente alla giurisprudenza in materia di valore

probatorio di atti medici (cfr. consid. 2.6) e ritenuto che l’assicurato non ha

documentato alcun peggioramento sotto questo aspetto – che valuti tutte le

patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità lavorativa

globale e si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 3 maggio 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione perchè proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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