32.2006.108
Domanda AI. Lo stato di salute dell'A. non é stato accuratamente vagliato dall'amministrazione. Rinvio atti per una perizia pluridisciplinare.
9 maggio 2007Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.108
Data decisione, Autorità:
09.05.2007, TCA
Titolo:
Domanda AI. Lo stato di salute dell'A. non é stato accuratamente vagliato dall'amministrazione. Rinvio atti per una perizia pluridisciplinare.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.108
FS/td
Lugano
9 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale macchinista edile (aiuto
muratore, manovale cfr. doc. AI 7/1-3 e doc. 1/6-7 incarto disoccupazione) presso
la __________ di __________, nel mese di giugno 2004 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “infarto, abuso etilico, asma
bronchiale, stato epilettico” (doc. AI 3/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 7 febbraio 2006
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni essendo il grado invalidante
inferiore al 40% (doc. AI 25/1-3).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato – con la quale oltre a contestare una
violazione del diritto di essere sentito ha sostenuto un aggravamento del suo
stato di salute (doc. AI 28/1) – con decisione su opposizione 3 maggio 2006
l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni, ritenuto che la documentazione
medica prodotta dall’interessato non ha apportato nuovi elementi oggettivi atti
a modificare la valutazione relativa alla residua capacità lavorativa
effettuata dall’ammini-strazione (doc. AI 34/1-6).
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurato ha chiesto che “(…) la decisione sia annullata
e riveduta nel rispetto dei disposti di legge, previa una perizia a carattere
globale (…)” (doc. I). Egli ha puntualizzato che:
" (…)
Nella mia opposizione, più che contestare la
valutazione operata dall'amministrazione, come si sostiene a pag. 4 pto. 5
della decisione in oggetto, lasciavo intendere che la stessa non era più
attuale, essendo nel frattempo subentrato un peggioramento del mio stato di
salute, per altro confermato dal rapporto del Dr. __________ (__________) del
20 aprile 2006 a Dr. __________, nel quale si suggerisce oltretutto di
effettuare una valutazione globale della situazione dal punto di vista cardiologico,
pneumologico e psicologico ed un'angiografia coronarica. Per quanto attiene al
solo aspetto psicologico, a pagina 4 pto. 5 della decisione su opposizione si
fa riferimento all'esame peritale del dottor __________, risalente al mese di
novembre 2005, vale a dire a ben sei mesi fa, la cui attualità sarebbe per lo
meno da verificare tramite ulteriore perizia, a carattere però globale, anche
alla luce delle considerazioni del Dr. __________ di cui sopra, e dell'ulteriore
documentazione che seguirà al presente ricorso.
(…)." (doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando
che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di
opposizione e non produce ulteriori mezzi di prova.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’assicura-to ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti
in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base
di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF
114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa
G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nel
caso di specie, nel rapporto medico 11 agosto 2004 (doc. AI 9/1-3) il dr. __________,
FMH in medicina generale, poste le diagnosi, con ripercussioni sulla capacità
lavorativa, di “(…) malattia coronarica, abuso etilico, infarto miocardico
26/11/2000, funzione sistolica del ventricolo sinistro severamente ridotta,
iperlipidemia tipo IIb, tabagismo (…)” e, senza ripercussione sulla capacità
lavorativa, di “(…) asma bronchiale nota dall’età di 17 anni (...)”, ha
attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 1° marzo 2002 nella sua attività
di macchinista edile, uno stato di salute suscettibile di peggioramento e
l’impossibilità di svolgere altre attività ritenuto “(…) lo stato fisico
attuale come pure lo stato psicologico (…)”.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nel rapporto medico 30
settembre 2004 (doc. AI 14/1-3), poste le diagnosi, con ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di “(…) malattia coronaria monovasale con infarto miocardico
anterosettale e laterale con FE 32%, asma bronchiale, stato dopo crisi epilettica
tonico-clonica generalizzata occasionale (…)” e, senza ripercussione sulla
capacità lavorativa, di “(…) iperlipidemia tipo IIb, stato dopo sinusite
etmoidale e mascellare a dx, stato dopo frattura clavicola dx (…)”, ha
attestato un’inabilità lavorativa nella sua ultima attività esercitata (dal 26
novembre 2000 al 15 febbraio 2002 senza indicare la percentuale) al 100% dal 15
febbraio 2002, uno stato di salute stazionario e la possibilità di svolgere un
lavoro leggero inizialmente nella misura di 4 ore alla giornata senza diminuzione
del rendimento. Lo stesso specialista ha proposto una “(…) valutazione della
situazione globale del paziente presso il vostro centro (…)” (doc. AI 14/3)
infatti, dopo aver osservato che “(…) il signor RI 1 è attualmente in
trattamento per insufficienza cardiaca, presenta una dispnea da sforzo NYHA grado
II di probabile origine sia cardiaca che polmonare (nota asma bronchiale) (…)”,
ha concluso che “(…) come espresso nel mio rapporto dell’11 marzo 2004 al
medico curante, ritengo che il signor RI 1 non possa più praticare la sua
professione e vada valutato globalmente presso il vostro centro date le
comorbidità (…)” (doc. AI 14/2).
Il
dr. __________, Capo Servizio psicosociale, e il dr. __________, nel rapporto
medico 17 gennaio 2005 da loro sottoscritto (doc. AI 17/3-4), hanno attestato
un’inabilità lavorativa quale manovale del 100% dal marzo 2002, uno stato di salute
suscettibile di peggioramento e concluso che “(…) dal profilo
psichiatrico-sociale il paziente necessita di un continuo monitoraggio rispetto
alle problematiche menzionate, che per altro non giustificherebbero di per sé
un’invalidazione. Si ritiene però che la patologia organica sia di tale entità
per cui un’invalidazione completa è ritenuta la misura più idonea al caso
specifico. Una ripresa lavorativa è sicuramente esclusa nel prosieguo così come
al momento un’attività occupazionale o socioergoterapica, in considerazione
delle difficoltà del paziente (…)” (doc. AI 17/4).
Il
dr. __________, del servizio medico regionale (SMR), nelle annotazioni 29 marzo
2005 (doc. AI 18/1-2), poste le diagnosi note, ha indicato:
" (…)
L'inabilità lavorativa inizia con l'infarto miocardico
ed il successivo trattamento in novembre 2000. Nel mese di giugno 2001, il Dr. __________
attesta la ripresa dell'attività fisica senza sintomi e propone la ripresa del
lavoro originario (presso l'azienda elettrica) a titolo di prova. Allora, la
funzione sistolica era soltanto moderatamente diminuita.
Licenziato in febbraio 2002 (per mancanza di licenza di
condurre e per l'abuso d'alcol), l'assicurato è stato messo a beneficio dell'indennità
di disoccupazione per 400 giorni (teoricamente collocabile come manovale).
Scarsa documentazione medica dello stato di salute in questo periodo a causa di
ridotta compliance (con l'abuso d'alcol misconosciuto).
Nel febbraio 2004, si constata un peggioramento della
funzione del ventricolo sinistro, sempre senza segni di ischemia residua alla
scintigrafia (febbraio 2004). La patologia cardiaca preclude la possibilità di
reinserimento in un'attività fisicamente pesante e riduce il rendimento anche in
un'attività idonea in misura del 25-30%.
Capacità lavorativa durante il periodo di
disoccupazione: l'assicurato non era collocabile come macchinista edile (in
mancanza di certificato di capacità e di licenza di condurre). La capacità
lavorativa per un'attività fisicamente pesante come quella di manovale
nell'edilizia era compromessa (in misura di almeno 50%), una moderata
disfunzione sistolica è documentata. Per contro, si poteva presumere una
capacità lavorativa normale per un'attività fisicamente leggera, la quale non
avrebbe comportato l'alzare e spostare regolarmente di pesi oltre i 15-20 kg.
La problematica dell'abuso di alcol compromette la
funzione sociale. Attualmente è attestata una fase di astinenza. Nell'ottobre
2004 si conferma tramite test psicologici (non agli atti) l'assenza di patologie
psichiatriche o di decadimento cognitivo. La problematica è piuttosto di
carattere di disadattamento e di asserita povertà intellettuale che di
carattere morboso.
La patologia internistica (cardiologica) invalidante é
dettagliatamente documentata. Lo stato di salute dal punto di vista
psichiatrico, tra l'altro valutato in modo non univoco dal Servizio
psicosociale nel rapporto del 17 gennaio 2005, richiede un approfondimento, a
questo scopo si sottopone il caso al Dr. __________.
(…)." (doc. AI 18/1-2)
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 15 novembre
2005 (doc. AI 20/1-6), posta la diagnosi di “(…) sindromi e disturbi psichici e
comportamentali dovuti all’uso di alcool (ICD-10:F10.20-26); problemi correlati
alla disoccupazione (ICD-10:Z56) / problemi correlati alle circostanze economiche
(ICD-10:Z59); tratti di disturbo di personalità immaturo (ICD-10:F60.8) (…)”
(doc. AI 20/5), circa la prognosi e le conseguenze sulla capacità lavorativa si
è così espresso: “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità
lavorativa del periziando, a mio giudizio, è valutabile al 75% (perlomeno dal
gennaio 2005, dato anamnestico). La prognosi non si presenta sfavorevole e sarà
comunque determinata dal tempo. […] I disturbi psichici del periziando, più
sopra elencati, compromettono, ora, nella misura del 25% la sua capacità
lavorativa nella sua attività o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con
quelle d’ordine internistico-cardiologica) (…)” (doc. AI 20/5-6).
Il
dr. __________, nel rapporto medico 3 gennaio 2006 (doc. AI 22/1-2), poste le
diagnosi note, ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) idoneo soltanto ad
un’attività fisicamente leggera, la quale non avrebbe comportato l’alzare e spostare
regolare di pesi oltre i 15-20 kg. (…)” e un’incapacità al lavoro nell’attività
abituale di aiuto muratore dell’80% e in un’attività adeguata del 30%, da marzo
2002, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Perizia Dr. __________ del 14 novembre 2005:
Capacità lavorativa 75% perlomeno dal gennaio 2005
secondo l’anamnesi, prognosi non sfavorevole.
Il periodo dal marzo 2002 al gennaio 2004 è scarsamente
documentato, il grado d’inabilità lavorativa si riferisce al giudizio del Dr. __________
(trattamento cardiologico dal giugno 2001). Esami paraclinici atti a confermare
il giudizio sono stati eseguiti soltanto nel gennaio/febbraio 2004.
(…)" (doc. AI 22/2)
Visto
il rapporto finale 2 febbraio 2006 della consulente in integrazione professionale
(doc. AI 24/1-3) – che ha attestato un grado d’invalidità del 35% ed una
capacità di guadagno residua del 65% – con decisione 7 febbraio 2006 l’Ufficio
AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni essendo il grado
d’invalidità non pensionabile (doc. AI 25/1-3).
In
sede di opposizione (doc. AI 28/1) l’assicurato ha sostenuto un peggioramento
del suo stato di salute producendo un rapporto 20 aprile 2006, indirizzato al
dr. __________, nel quale il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
La situazione clinica del signor RI 1 sembra essere
lievemente peggiorata dal punto di vista soggettivo, relativamente stabile da
quello oggettivo ad eccezione della presenza di aritmie sopraventricolari e
ventricolari in parte sintomatiche.
In conclusione, il paziente presenta una grave
cardiopatia coronarica con grave disfunzione sistolica ventricolare sinistra
(FE 33% all'attuale ecocardiogramma, 29% all'esame tomoscintigrafico miocardico
eseguito nel febbraio 2004). Quali sintomi sono presenti una dispnea da sforzo
NYHA grado III, dolori retrosternali atipici come pure palpitazioni con aritmie
sopraventricolari e ventricolari oggettivabili all'esame ECG ambulatoriale
"R-Test".
Per quanto riguarda la capacità lavorativa del
paziente, confermo quanto espresso nella mia lettera del 30 giugno 2004
(rapporto medico) e cioè che il paziente non può più esplicare la precedente professione.
Una valutazione globale presso il centro A.I. è tuttora indicata in
considerazione della problematica complessa iniziando da quella cardiologica a
quella pneumologica e psicologica.
Dal punto di vista cardiologico rivedrò il paziente
prossimamente per discutere con lui l'esecuzione di una coronarografia di
controllo vista la persistenza di importanti fattori di rischio cardiovascolare
e del significato peggioramento generale subentrato.
(…)." (doc. AI 31/2-3)
Con
decisione su opposizione 3 maggio 2006 – visto che nelle annotazioni 26 aprile
2006 il dr. __________ ha concluso che “(…) sostanzialmente non è documentato
un peggioramento dello stato di salute con riduzione della capacità lavorativa
rispetto alle considerazioni precedenti, riportate anche nell’alle-gato al
rapporto medico del Dr. __________ del 30 settembre 2004 (…)” (doc. AI 33/1) –
l’Ufficio AI ha confermato la decisione 7 febbraio 2006 (doc. AI 34/1-6).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per
cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione
medica agli atti emerge che nonostante il dr. __________, ritenuta l'esistenza
di una polipatologia, abbia indicato la necessità di procedere ad una
valutazione globale dello stato di salute (“(…) il signor RI 1 è attualmente in
trattamento per insufficienza cardiaca, presenta una dispnea da sforzo NYHA
grado II di probabile origine sia cardiaca che polmonare (nota asma bronchiale).
[…] Come espresso nel mio rapporto dell’11 marzo 2004 al medico curante, ritengo
che il signor RI 1 non possa più praticare la sua professione e vada valutato
globalmente presso il vostro centro date le comorbidità (…)”, doc. AI 14/2),
l’Ufficio AI non ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia
pluridisciplinare che potesse tener conto di tutte le varie affezioni, delle
loro implicazioni e del loro influsso sulla capacità lavorativa residua.
L’ammini-strazione, al contrario, basandosi sulle annotazioni 29 marzo 2005 del
dr. __________ – che si contraddice pure allorquando afferma, da una parte, che
“(…) la patologia cardiaca […] riduce il rendimento anche in un’attività idonea
in misura del 25-30% (…)” e, dall’altra parte, che “(…) si poteva presumere una
capacità lavorativa normale per un’attività fisicamente leggera, la quale non
avrebbe comportato l’alzare e spostare regolare di pesi oltre i 15-20 kg. (…)”
(doc. AI 18/1-2) – e sulla perizia 15 novembre 2005 del dr. __________ – secondo
il quale “(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati,
compromettono, ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua
attività o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine
internistico-cardiologica) (…)” (doc. AI 20/5-6) – ha ritenuto, seguendo il
parere del dr. __________ – secondo il quale vi è un’incapacità al lavoro
nell’attività abituale di aiuto muratore dell’80% e in un’attività adeguata del
30% da marzo 2002 (doc. AI 22/2) – che all’interessato l’attività da ultimo
esercitata quale aiuto muratore “(…) è proponibile in misura dell’80% [recte
20%, ndr.] dal marzo 2002 mentre in una professione adeguata rispettosa delle
limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico
teorica è del 70% sempre dal marzo 2002 a causa delle diagnosi invalidanti (…)”
(doc. AI 25/1).
Tale
modo di procedere non può essere ritenuto corretto.
Infatti,
come già sopra evidenziato, il dr. __________ visti i disturbi cardiaci di
probabile origine sia cardiaca che polmonare, ha sempre ritenuto necessario un
accertamento pluridisciplinare. Anche nell’ulteriore reperto 20 aprile 2006,
oltre a confermare il rapporto 30 settembre 2004, il dr. __________ ha ribadito
che “(…) una valutazione globale presso il centro A.I. è tuttora indicata in
considerazione della problematica complessa iniziando da quella cardiologica a
quella pneumologica e psicologica (…)” (doc. AI 31/3). Inoltre, ritenuto lo
stato di salute stazionario se non peggiorato – “(…) la situazione
clinica del signor RI 1 sembra essere lievemente peggiorata dal punto di vista
soggettivo, relativamente stabile da quello oggettivo ad eccezione della
presenza di aritmie sopraventricolari e ventricolari in parte sintomatiche. […]
Dal punto di vista cardiologico rivedrò il paziente prossimamente per discutere
l’esecuzione di una coronografia di controllo vista la persistenza di
importanti fattori di rischio cardiovascolari e del significativo peggioramento
generale subentrato (…)” (doc. AI 31/2-3) – e soprattutto visto che
il dr. __________, nel rapporto 30 settembre 2004, aveva attestato solo la possibilità
di svolgere un lavoro leggero inizialmente nella misura di 4 ore alla giornata
senza diminuzione del rendimento (doc. AI 14/3), non sono chiari i motivi per i
quali il dr. __________ ha potuto concludere che “(…) sostanzialmente non è documentato
un peggioramento dello stato di salute con riduzione della capacità lavorativa
rispetto alle considerazioni precedenti, riportate anche nell’allegato al rapporto
medico del Dr. __________ del 30 settembre 2004 (…)” (doc. AI 33/1) e
confermare un’incapacità al lavoro in un’attività adeguata del 30% da marzo
2002.
Questo
vale a maggiore ragione se si pensa che il dr. __________, nella perizia 15
novembre 2005, circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, ha concluso che
“(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono,
ora, nella misura del 25% la sua capacità lavorativa nella sua attività
o nelle altre a lui idonee (non cumulabile con quelle d’ordine internistico-cardiologica)
(…)” (doc. AI 20/5-6, la sottolineatura è del redattore).
Al
riguardo, a prescindere dal fatto che il dr. __________ non ha motivato in
nessun modo per quale ragione i limiti riconducibili alla patologia psichiatrica
non possano essere cumulabili con quelli di natura cardiologia, va qui
ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
In
particolare, l’Alta Corte ha rilevato:
"
La fattispecie in esame,
infine, differisce da quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no.
72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in
quell'occasione, le inabilità lavorative erano comunque state parzialmente
sommate, va rilevato che il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una
perizia pluridisciplinare in cui la situazione valetudinaria era stata
attentamente esaminata dai periti nel suo complesso, e non su due perizie
indipendenti tra loro come nel caso ora in esame." (STFA citata, consid.
5.5)
Per
questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore
degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici
all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di
inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si
pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STCA citata, consid. 6).
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza
federale citata, si giustifica l’annullamen-to della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare
– la perizia 15 novembre 2005 del dr. __________ (doc. AI 20/1-6) andrà inglobata
(se necessario aggiornandola) visto che alla stessa va riconosciuta forza
probatoria piena conformemente alla giurisprudenza in materia di valore
probatorio di atti medici (cfr. consid. 2.6) e ritenuto che l’assicurato non ha
documentato alcun peggioramento sotto questo aspetto – che valuti tutte le
patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la capacità lavorativa
globale e si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 3 maggio 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione perchè proceda conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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