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Decisione

32.2006.109

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 maggio 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa

perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo

provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso

è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.7. Nell’evenienza

concreta l’assicurata contesta la valutazione medica operata

dall’amministrazione e sostiene che la valutazione della capacità funzionale

(EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________ non può essere considerata

imparziale.

Nel

rapporto medico 12 agosto 2005 (doc. AI 16/1-4), il dr. __________, medico SMR – posta la

diagnosi principale di “(…) periartropatia omero-scapolaretendinopatia a

sinistra con sintomatologia d’impingement su lesione transumerale del tendine

muscolo sopraspino sinistra in acromio tipo 2 – sindrome cervico- e

lombovertebrale cronica recidivante su alterazioni statico-degenerative a

livello C4-C5 e C5-C6, protrusione paramedica a ristira a livello L4-L5 senza

chiari segni per compressione radicolare – fibromialgia generalizzata (…)” e evidenziati

i seguenti periodi di incapacità lavorativa riconosciuti dall’assicuratore

malattia: “(…) IL 100% dal 12.07.2004 – IL 75% dal 01.10.2004 – IL 50% dal

09.02.2005 – IL 0% dal 01.04.05 (…)” – ha espresso la seguente

raccomandazione:

"

(…)

Valutazione reumatologica Dr. __________ del

8/2004 per la curante:

Diagnosi:

Sindrome fibromialgica generalizzata

Sbilancio e decondizionamento muscolare

Alterazioni degenerative della colonna cervciale e

lombare

Piccola lesione transmurale del tendine muscolo sopraspinato

a sinistra in acromio tipo II

Lieve idro-siringomielia da C5-C7

Valutazione clinica:

in primo piano si situa la fibromialgia generalizzata

primaria in quanto l'insieme delle alterazioni degenerative descritte al

rachide cervicale e lombare non sono in grado di spiegare la sintomatologia

descritta nell'anamnesi.

Utile valutazione neurologica per la siringomielia.

Valutazione neurologica Dr. __________ del

08.09.2004:

escluso sindrome di Arnold Chiari o altro problema

malformativo. Una correlazione tra i disturbi parentetici dell'arto superiore e

inferiore sinistro è possibile: sul piano neurologico nessuna particolare

proposta.

Valutazione reumatologica Dr. __________ per

l'ass. __________ del 10.09.2004:

allega un resoconto della capacità funzionale residua:

la capacità lavorativa nell'abituale attività lavorativa rispettivamente in

attività lavorativa adatta dovrà essere determinata in ambito peritale.

Valutazione della capacità funzionale EFL

Centro di riabilitazione Clinica __________ del 31.01.2005 su incarico ass. __________:

Diagnosi v.s., limitazioni vedi rapporto

IL 50% per attività lavorativa da leggero a mediamente

pesante con carico pesi 10-25 kg.

Piena capacità lavorativa in attività leggera carico pesi

5-10 kg.

Per quanto concerne l'attività lavorativa abitualmente

svolta, emergono unicamente delle difficoltà nello strizzare impacchi di fiori

di fieno per diminuzione della forza mano sinistra (attività eseguita solo

qualche volta) e nel alzare e abbassare i lettini manualmente con sopra il

paziente, nonché difficoltà per lo scrivere a macchina con modello vecchio (il

problema del lettino e della macchina da scrivere meccanica è comunque

facilmente risolvibile tramite sostituzione con lettino automatico rispettivamente

battitura tramite PC, apparecchiature che d'altronde al giorno d'oggi sono lo

standard in uno studio di fisioterapia).

Complessivamente viene quindi rilevato che l'A. è in

grado di esercitare la maggior parte delle attività lavorative svolte finora.

Quindi proposta di riprendere l'abituale attività

lavorativa con lo stesso tipo di mansioni ma con alcuni adattamenti (descritti

sopra) inizialmente nella misura del 50% per poi passare all'attività lavorativa

per tutto il giorno.

Decisione __________ del 04.02.2005:

dal 09.02.2005 abile al lavoro nella misura del 50%

dal 01.04.2004 (ndr. recte: 2005) abile al lavoro nella

misura del 100%.

Rapporto medico AI psichiatra curante Dr. __________

del 22.04.2005:

Diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente da anni, in

cura dal 2002.

Ricaduta di entità media in primavera di quest'anno

determinando IL 75% dal 17.03.2005 al 07.04.2005 con buona risposta alle cure.

Attualmente dal punto di vista medico-psichiatrico non ci sono limitazioni

della capacità lavorativa, in particolare, durante tutto il periodo di cura non

sono mai stati evidenziati turbe della memoria.

Valutazione: il caso dal punto di vista medico è sufficientemente

accertato e non necessità di ulteriore approfondimento.

La patologia somatica è stata indagata in modo approfondito

a livello specialistico reumatologico e neurologico, mentre la funzionalità

fisica rispettivamente la capacità lavorativa è stata determinata tramite

valutazione della capacità funzionale EFL in un centro specializzato e riconosciuto

per questo tipo di valutazione: non sono emerse delle limitazioni nello

svolgere la maggior parte delle mansioni sinora svolte.

Pure dal punto di vista psichico non sono presenti

delle limitazioni della capacità lavorativa.

Quindi non siamo in presenza di IL prolungata oltre un anno

e l'abituale attività lavorativa può essere svolta in misura praticamente

completa sostituendo il lettino manuale con un lettino elettrico e sostituendo

la vecchia macchina da scrivere con un PC (queste apparecchiature al giorno

d'oggi sono lo standard in uno studio di fisioterapia e quindi non credo che

sia compito dell'AI di provvedere a questo tipo di adattamento del posto di

lavoro, ma chiaramente questa considerazione e non à di mia competenza).

Lo strizzare degli impacchi di fiori di fieno, attività

per la quale rimane una limitazione, è comunque un atto che non viene eseguito

in modo frequente rispettivamente ripetitivo nell'arco della giornata e

costituisce solo una minima parte delle mansioni lavorative, quindi sicuramente

non occupa lo spazio del 20% delle attività lavorative. Quindi ulteriori misure

di integrazione professionale non si impongono.

(…)." (doc. AI 16/3-4)

2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995 in re A. C; cfr. anche DTF

123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c, 1997 pag. 121).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9. Chiamato

a pronunciarsi nella vertenza (richiamata nel ricorso dall’assicurata) che la

vedeva opposta alla __________ Assicurazioni SA (Inc. 36.2005.234), questo

Tribunale, con sentenza 21 agosto 2006 cresciuta incontestata in giudicato, ha

respinto la petizione e, circa la possibilità di continuare a svolgere il proprio

lavoro di aiuto-fisioterapista e la forza probatoria della valutazione della capacità

funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________, ha concluso:

"

(…)

Come esposto sopra, se nei propri referti il medico

curante, generalista, ha escluso che l'attrice potesse

continuare a svolgere il proprio lavoro di aiuto-fisioterapista, gli

specialisti che l'hanno visitata e sottoposta a diversi test

fisici durante due mezze giornate nel dicembre 2004, hanno invece affermato la

possibilità concreta che l'assicurata riprendesse la precedente attività lavorativa da subito al 50%.

Essi hanno concluso che inizialmente l'attrice poteva ricominciare a lavorare come aiuto-fisioterapista per

mezza giornata, in modo da potersi riabituare piano piano alle faccende precedentemente

esercitate presso lo studio del marito fisioterapista. In seguito, era

oggettivamente esigibile e realizzabile che l'assicurata

espletasse la sua attività per tutto il giorno. Per concretizzare ciò, era soltanto sufficiente

mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti, come per esempio utilizzare un

computer anziché una macchina per scrivere per il disbrigo del lavoro

amministrativo: la tastiera di un computer richiede infatti una pressione molto

meno marcata di una tastiera di una vecchia macchina per scrivere, evitando così

di caricare inutilmente la spalla sinistra ed il polso sinistro dell'attrice. Anche la sostituzione dei lettini manuali con lettini

automatici avrebbe sicuramente reso molto più comodo e facile il posizionamento

dei pazienti su di essi, così pure il frequente cambio di posizione degli interessati.

Per il sollevamento dei pazienti "problematici" dai lettini e per

strizzare gli impacchi di fiori di fieno, l'attrice

poteva invece semplicemente fare capo al marito per ottenere un piccolo e rapido

aiuto; questa soluzione nemmeno avrebbe fatto perdere particolarmente tanto

tempo.

A questo proposito va evidenziato che la

stessa assicurata si è dichiarata d'accordo

con queste valutazioni e le proposte fatte.

A mente del TCA, il citato referto portante sulla

valutazione della capacità funzionale dell'attrice,

allestito dopo due mezze giornate di test fisici eseguiti ad inizio dicembre

2004 quando l'interessata era in incapacità lavorativa da

cinque mesi, appare molto approfondito, chiaro e completo. Come esposto, i

medici hanno accuratamente esaminato l’assicurata a mezzo di numerosi test

fisici ed hanno fissato al 50% la percentuale iniziale di abilità lavorativa

dell’attrice nell'attività precedentemente esercitata, ma con

possibilità concreta di portarla in breve tempo al 100%, rispettando determinate

direttive.

Valutati quindi tutti i rapporti medici agli

atti, la scrivente Corte ritiene che

le constatazioni

oggettive formulate dai medici operanti presso la Clinica __________, istituto

specializzato nella riabilitazione di persone colpite da problematiche di cui

era affetta anche l'attrice, siano complete, convincenti ed

esaurienti e di potersi quindi attenere e fare affidamento sulle conclusioni

che essi hanno tratto.

Le conclusioni di questi esperti sono inoltre

accompagnate da uno specifico esame della sua capacità funzionale fisica

riassunto in una tabella con tutte le attività che la stessa poteva ancora

esercitare. Questi medici sono stati dunque completi e dettagliati nella loro

diagnosi dell'assicurata. La completezza di questo rapporto contrasta per

contro con le affermazioni di carattere generale pronunciate dal medico curante

dell'attrice.

Nemmeno i referti dei dr. med. __________ e __________

possono soccorrere quest'ultima nel suo diritto a percepire delle

indennità per perdita di guadagno, poiché né uno specialista né l'altro si sono pronunciati sul grado d'incapacità lavorativa dell'assicurata. L'affermazione

dell'attrice secondo cui il dottor __________

avrebbe certificato un'incapacità lavorativa del 75% è imprecisa.

Di conseguenza, d'avviso del TCA, le conclusioni del medico responsabile

EFL dr. med. __________ possono quindi essere definite chiare, complete ed attendibili

e come tali vanno quindi condivise.

In questo senso, la valutazione effettuata

dall'assicuratore di dare tempo all'attrice di riprendere a lavorare al 50% dal 9 febbraio

fino al 31 marzo 2005 e da lì in poi di interrompere il versamento di indennità

giornaliere, appare corretta; alla stessa conclusione si giunge in merito alla

decisione di considerarla totalmente abile al lavoro dal 1° aprile 2005 sempre

nella sua attività di aiuto-fisioterapista presso lo studio del marito.

Stando così le cose, la petizione dell'attrice deve essere integralmente respinta.

(…)” (STCA del 21 agosto 2006 nella causa J.,

36.2005.234, sottolineature del redattore)

2.10 Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 2.8) e viste le considerazioni in merito

alla valutazione della capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________

di __________ (consid. 2.9), questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR il quale

ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità totale

nella sua abituale attività e ai differenti periodi e gradi di incapacità lavorativa

e meglio: incapacità al 100% dal 12 luglio al 30 settembre 2004, al 75% dal 1°

ottobre 2004 all’8 febbraio 2005, al 50% dal 9 febbraio al 31 marzo 2005 e dal

1° aprile 2005 capacità totale al lavoro.

Infatti,

a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (cfr. in proposito consid. 2.8), è solo la dr.ssa __________ che ha

attestato un’incapacità lavorativa continua del 75% (doc. AI 9/1-3).

Gli

specialisti, dr. __________, FMH in reumatologia e dr. __________, FMH in

neurologia, non hanno attestato un’incapacità lavorativa (doc. AI 7/1-3 e

7/14-15).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha poi attestato

un’incapacità lavorativa del 75% limitatamente al periodo dal 17 marzo al 7 aprile

2005 e ha certificato che da un punto di vista psichiatrico l’assicurata può

svolgere la sua attività abituale senza alcuna diminuzione del rendimento (doc.

AI 8/1-6).

Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al rapporto 28

novembre 2005 rilasciato dalla Clinica di riabilitazione di __________ (doc. AI

27/1-5). Infatti, il primario, dr. __________, e il medico assistente, dr. __________,

nel “Rapporto della degenza dal 13.11.2005 al 26.11.2005”, da loro sottoscritto,

hanno evidenziato che “(…) la paziente si è ben impegnata in tutto il programma

proposto ed ha mostrato un progressivo miglioramento della sintomatologia

dolorosa con corrispondente miglioramento delle capacità funzionali motivo

per cui ha preferito rientrare al domicilio dopo solo 13 giorni di degenza.

[…] Al momento delle dimissioni la paziente non presentava gravi limitazioni

funzionali tali da impedire una ripresa lavorativa in qualità di segretaria

(…)” (doc. AI 27/2-3, la sottolineatura è del redattore).

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base dell’affidabile e concludente rapporto

12 agosto 2005 del medico SMR e della valutazione 28 gennaio 2005 della

capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________

(doc. AI 16/1-4 e 9/12-20), richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato,

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati), che l'assicurata è stata inabile nella sua

attività abituale nella misura del 100% dal 12 luglio al 30 settembre 2004, del

75% dal 1° ottobre 2004 all’8 febbraio 2005, del 50% dal 9 febbraio al 31 marzo

2005 e che dal 1° aprile 2005 la sua capacità lavorativa é totale.

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha stabilito non essere nella specie adempiute

le condizioni né per il riconoscimento di provvedimenti d’integrazione né per

l’erogazione di una rendita (cfr. consid. 2.3 e 2.6).

In

particolare, per quanto attiene all’asserita parzialità della valutazione della

capacità funzionale (EFL) allestita dalla Clinica __________ di __________, l’assicurata

non ha allegato minimamente per quali ragioni il dr. __________, medico responsabile

EFL e estensore del rapporto 28 gennaio 2005 (doc. AI 9/12-20), sarebbe stato

imparziale.

2.11. Con

il ricorso l’assicurata ha chiesto l’audizione del dr. __________ e della

dr.ssa __________ e l’allestimento di una perizia medica sul suo stato di

salute e sull’eventuale abilità lavorativa.

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, vista la chiarezza e la concludenza della documentazione medica

versata agli atti e considerata la rispettiva forza probatoria, questo Tribunale

ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia pertanto sia

all’audi-zione dei medici indicati che all’accertamento giudiziario richiesto.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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