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Decisione

32.2006.112

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati

L'assicurato presenta una aumentata suscettibilità

delle mucose respiratorie secondaria ad allergia (acaro, pollini),

eventualmente anche di tipo intrinseco (nell'ambito dello stato atopico), che

lo porta a sviluppare più facilmente sintomi respiratori anche solo sulla base

di un meccanismo irritativo aspecifico. L'esposizione lavorativa ad ambiente

polveroso come sui cantieri (polvere inorganica) ha come effetto una

attivazione rinocongiuntivitica ed asmatica di tipo irritativo necessitante

comunque un trattamento farmacologico.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

L'entità dei sintomi (controllabili con i farmaci) non

è tale da renderlo inabile al lavoro, ma una regolare esposizione a lungo

termine può portare ad alterazioni irreversibili a livello polmonare (sviluppo

di una bronco-ostruzione non più reversibile ai broncodilatatori =

remodelling), analogamente al processo presente nella BPCO.

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

1.

E' possibile effettuare provvedimenti

di integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sì, reinserendo l'assicurato in una attività lavorativa

che possa essere svolta in un ambiente privo di irritanti/allergeni respiratori

(fumo di sigaretta compreso). A questo proposito è già stato organizzato un

reinserimento professionale nello stesso campo di attività quale disegnatore di

impianti di riscaldamento/sanitari (lavoro d'ufficio) con inizio il 01-09-2005.

Per l'assicurato significa ridiventare apprendista per tre anni con uno

stipendio mensile molto ridotto (800.- sfr) rispetto a quello di operaio

specializzato (4’000.- sfr).

2.

E' possibile migliorare la capacità

di lavoro sul posto di lavoro attuale?

Vedi punto B1 e B2.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Sì. Lavori senza esposizione ad irritanti/allergeni

respiratori, per es. in ufficio, possono essere svolti senza limitazioni.

Osservazioni:

L'aspetto farmacologico antiasmatico deve, a mio

parere, essere affiancato da misure di bonifico ambientali per l'acaro."

(Doc. AI 17-5+6)

Nelle sue

annotazioni 23 settembre 2005 il dr. __________ del SMR ha indicato che dalla

perizia e dalla documentazione agli atti non risulta nessuna incapacità

lavorativa, ma solo una prognosi negativa nel caso in cui l’assicurato continui

a svolgere la sua precedente attività a lungo termine. Il dr. __________, al fine

di valutare la presenza o meno di un’invalidità imminente, ha quindi ritenuto

necessario richiedere dei chiarimenti al perito a proposito dei limiti di tempo

entro i quali, continuando l’attività nei cantieri, l’affezione di cui è

portatore l’interessato avrebbe potuto peggiorare causando un’incapa-cità

lavorativa duratura superiore al 20% (doc. AI 18 e 19).

Con scritto 30

settembre 2005 il dr. __________ ha fornito le seguenti precisazioni:

"

(...)

Allo stato atopico, indipendentemente dalla presenza o meno

di allergie, si associa spessissimo un'aumentata suscettibilità delle mucose

respiratorie (naso, bronchi) secondaria alla presenza di una componente

infiammatoria ancorata geneticamente (gene dell'atopia localizzabile sul

cromosoma 11 Q). La presenza di un'infiammazione cronica a livello delle mucose

respiratorie porta a lungo termine ad un processo di cronicizzazione (detto

anche "remodelling") che a livello bronchiale si traduce in una

componente bronco-ostruttiva non più reversibile. Il processo di cronicizzazione

di un'asma bronchiale dipende quindi dal grado di infiammazione presente che a

sua volta dipende da fattori intrinseci (genetica) nonché estrinseci

(esposizione quantitativa e cumulativa ad irritanti/allergeni respiratori). Se

da una lato sarebbe possibile quantificare l'esposizione ad irritanti/allergeni

ambientali, al momento non è possibile quantificare quale sia l'impatto della

componente genetica sull'intrattenimento della componente infiammatoria. Non mi

è quindi possibile quantificare in quanto tempo il paziente potrà sviluppare

una limitazione lavorativa duratura oltre il 20%. Ciò che è sicuro, è che il carico

ambientale di irritanti/allergeni respiratori può accelerare il processo di

cronicizzazione. La migliore prognosi è sicuramente data da un ambiente privo

di irritanti respiratori in associazione ad una terapia anti-asmatica combinata

(broncodilatante ed anti-infiammatori) regolare. La presenza di irritanti

respiratori stimola la risposta infiammatoria diminuendo quindi l'effetto dei

farmaci." (Doc. AI 20-1)

Sulla base di tali

risposte, il dr. __________, nelle annotazioni 6 ottobre 2005, ha osservato:

"

La perizia conclude con l'assenza

IL.

Dopo richiesta di ulteriori informazioni possiamo

concludere che risulta assente il concetto di un'invalidità imminente (nei

prossimi 12 mesi) nel senso dell'AI.

Con tali conclusioni possiamo decidere per un rifiuto

di prestazioni."

(Doc. AI 21-1)

Con decisione 20

ottobre 2005 l’amministrazione ha quindi respinto la richiesta dell’interessato

di essere posto al beneficio di provvedimenti professionali.

Con l’opposizione

l’assicurato ha rilevato di avere avuto diversi periodi di inabilità lavorativa

nel corso del 2005 (dal 5 gennaio 2005 al 12 gennaio 2005 e dal 1° giugno 2005

al 31 agosto 2005, oltre ad altre interruzioni di lavoro di durata inferiore a 8

giorni, come dal 28 aprile 2005 al 2 maggio 2005, che non venivano annunciate

all’assicuratore malattia), durante i quali ha ricevuto prestazioni da parte

della __________, assicuratore per la perdita di guadagno della ditta __________,

precedente datore di lavoro (doc. AI 32-1).

Il patrocinatore ha

pure trasmesso all’Ufficio AI la dichiarazione 7 marzo 2006 della ditta __________

di __________, del seguente tenore:

"

Con la presente vi

comunichiamo che il sig. RI 1 ha prestato la sua attività presso le nostre dipendenze

dal 14.06.2000 al 31.08.2005.

Purtroppo per motivi di salute e specificamente di

allergia alla polvere ha dovuto abbandonare la sua attività in quanto sempre

più sovente doveva interrompere il lavoro per l'insorgere di acute crisi asmatiche.

Allegato vi rimettiamo i certificati medici con

relativi conteggi dell'assicurazione per perdita di guadagno confermanti la sua

assenza prolungata per inabilità lavorativa totale.

Specifichiamo che sempre più spesso ha interrotto il

lavoro, ed i primi sette giorni di malattia sono stati a carico del datore di

lavoro come previsto dal contratto con la nostra assicurazione per perdita di

guadagno e pertanto non risultano sottostare all'indennizzo assicurativo.

Risulta evidente la cessazione definitiva del rapporto

di lavoro, essendo la stessa non proficua per la sua salute e tanto meno per la

nostra ditta." (Doc. AI 32-6)

In precedenza, con

scritto 18 ottobre 2005 inviato all’Ufficio AI, il datore di lavoro aveva già

comunicato la fine del rapporto di lavoro a causa dei problemi di salute

dell’interessato, osservando:

"

In risposta alla Vs.

lettera del 07.10.2005, vi comunichiamo che il sig. RI 1 non lavora più alle

nostre dipendenze dal 31.08.2005 per motivi di salute causati dal peggioramento

d'allergia dovuto alle polveri fini.

Il Sig. RI 1, onde evitare l'aggravarsi del suo stato

di salute, poteva lavorare solo nei locali chiusi privi di sostanze scatenanti

il suo problema.

E' chiaro che nel ramo svolto nella nostra ditta non è

assolutamente possibile garantire il lavoro evitando il contatto con le polveri

fini tanto meno eseguire solo riparazioni negli appartamenti o ambienti chiusi.

Il suo stato di salute si è notevolmente aggravato durante

l'arco di quest'anno portandolo ad acute crisi e a periodi sempre più frequenti

di assenza dal lavoro, con una inabilità totale (100%) dal mese di giugno fino

al 31 agosto 2005.

Premettiamo che abbiamo sempre versato al Sig. RI 1 il

100% del salario, ma allo stadio attuale non potevamo più garantire e

quantificare il suo rendimento.

Per queste ragioni il sig. RI 1 ha dovuto interrompere

questa professione non essendo proficua per la sua salute e tanto meno per la

nostra ditta." (Doc. AI 25-1)

Nonostante tali

scritti, con decisione su opposizione 10 maggio 2006 l’Ufficio AI ha confermato

la precedente decisione di rifiuto di prestazioni.

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA

del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01,

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella

causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26

agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01,

consid. 3.4; DTF 125 V

353.

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

2.8

Nel caso di

specie, questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che l’amministrazione ha

fondato la propria decisione di rifiuto delle prestazioni sull’assunto che

l’assicurato non presentava, secondo quanto indicato dal perito pneumologo, dr.

__________, nessuna incapacità lavorativa nella sua attività di montatore qualificato di impianti sanitari e riscaldamenti. Tale

presupposto è tuttavia errato. Lo stesso perito nel rapporto peritale ha

infatti chiaramente evidenziato che la sua valutazione si è basata sulla visita

del 30 agosto 2005, visita che ha avuto luogo in un momento particolare, sia

con riferimento al periodo dell’anno, ossia “in un periodo chiaramente al

di fuori da quello pollinoso sintomatico”, sia relativamente alla condizione

lavorativa personale dell’assicurato, essendo avvenuta “dopo tre mesi di

assenza dai cantieri”, essendo inabile al lavoro al 100% dal 1° giugno

2005.

al 31 agosto 2005 e quindi allorquando egli da tempo non aveva più avuto

contatti con l’ambiente lavorativo polveroso, per lui dannoso, dei cantieri (doc.

AI 17-4, sottolineature della redattrice). Nonostante queste condizioni molto

favorevoli, il perito ha comunque riscontrato un disturbo ventilatorio di tipo

ostruttivo di leggera entità, completamente reversibile dopo test farmacodinamico.

Il perito, considerata l’entità dei sintomi, controllabili con i farmaci, ha

quindi concluso che gli stessi non sono tali da rendere l’assicurato inabile al

lavoro.

Il

dr. __________ ha tuttavia evidenziato che la continua e ripetuta esposizione

alla polvere inorganica sui cantieri comporta un’aumentata suscettibilità delle

mucose respiratorie e, a lungo termine, porta alla cronicizzazione della componente

asmatica (sviluppo graduale di una bronco-ostruzione non più reversibile ai

broncodilatatori) e quindi alla presenza costante di sintomi respiratori anche

senza esposizione a fattori scatenanti (doc. AI 17-5). Per tali motivi, al fine

di evitare l’insorgenza di un danno irreversibile a livello polmonare, il

perito ha rilevato di concordare con l’opinione del dr. __________, curante

dell’interessato, circa la necessità di un reinserimento professionale in

un’attività rispettosa dei suoi limiti funzionali, in un ambiente privo di

irritanti e allergeni respiratori (“Riguardo alla situazione professionale, volendo

evitare soprattutto l’insorgenza di un danno irreversibile a livello polmonare

(remodelling), concordo pienamente con il Collega pneumologo Dr. __________

circa l’indicazione per un reinserimento professionale attraverso una

riqualifica professionale (tra l’altro già prevista). La nuova attività

lavorativa deve essere svolta in un ambiente privo di irritanti/allergeni

respiratori (fumo di sigaretta compreso)”, doc. AI 17-5, sottolineatura

della redattrice).

Il

perito ha rilevato che in un’attività lavorativa che non preveda l’esposizione

ad irritanti e allergeni respiratori, per esempio in un lavoro d’ufficio,

l’assicurato è pienamente abile al lavoro e non presenta nessuna limitazione.

Il dr. __________ ha osservato che è già stato organizzato un reinserimento

professionale nello stesso campo di attività, quale disegnatore di impianti di

riscaldamento e sanitari (lavoro d’ufficio), con inizio a partire dal 1°

settembre 2005 (doc. AI 17-6).

Alla

domanda del dr. __________ di specificare a partire da quando, continuando

nella precedente attività (nel frattempo abbandonata dall’assicurato),

l’affezione respiratoria dell’inte-ressato sarebbe peggiorata, comportando

un’inabilità lavorativa duratura superiore al 20%, il dr. __________ ha

spiegato di non potere rispondere, ritenuto che il processo di cronicizzazione

di un’asma bronchiale dipende dal grado di infiamma-zione presente a livello

delle mucose, che a sua volta dipende da fattori intrinseci (genetici) e da

fattori estrinseci (esposizione quantitativa e cumulativa ad

irritanti/allergeni respiratori): non essendo possibile quantificare l’impatto

della componente genetica sulla componente infiammatoria, il perito ha rilevato

di non poter esprimere in quanto tempo il paziente avrebbe potuto sviluppare

una limitazione lavorativa duratura superiore al 20%. Il dr. __________ ha però

ribadito che il carico ambientale di irritanti e allergeni respiratori può

sicuramente aumentare il processo di cronicizzazione e che la migliore

prognosi per l’interessato è data da un ambiente privo di irritanti respiratori

in associazione ad una terapia anti-asmatica combinata (broncodilatante e

anti-infiammatori) regolare (doc. AI 20, sottolineatura della redattrice).

Stante

quanto esposto, a mente di questo Tribunale è a torto che l’amministrazione ha

valutato il diritto dell’assicurato ad eventuali provvedimenti professionali

nell’ottica di un’invali-dità imminente, ritenendo che, come evidenziato dal

perito, l’assicurato è da considerare totalmente abile al lavoro nella sua

precedente attività di operaio montatore di impianti sanitari e riscaldamenti e

che l’insorgenza di un’inabilità lavorativa, prevedibile a lungo termine in

caso di continuazione dell’attività sui cantieri, non può tuttavia essere

stimata con esattezza e non può in ogni caso essere considerata imminente.

Come

diffusamente esposto in precedenza, il perito ha ritenuto l’interessato pienamente

abile al lavoro in considerazione della lieve entità dei sintomi da lui presentati,

controllabili con i farmaci. Ma l’entità ridotta dei sintomi era dovuta alla stagione

(periodo al di fuori da quello pollinoso sintomatico) e soprattutto all’assenza

da ben tre mesi dall’attività lavorativa e dal contatto con l’ambiente

polveroso e non adatto dei cantieri. Il perito ha quindi espresso la sua

valutazione con riferimento a condizioni ideali, rispettose dei limiti

funzionali dell’interessato.

Nella

sua attività di montatore di impianti sanitari e riscaldamenti, a contatto con irritanti,

è per contro del tutto verosimile che l’assicurato presenti un’incapacità

lavorativa, come implicitamente osservato dal perito allorquando indica che in

un’attività da esercitare in un ambiente privo di allergeni, come in un impiego

d’ufficio, l’assicurato è pienamente abile al lavoro e non presenta limitazioni

(che invece sussistono al contatto con irritanti respiratori) e confermato del

resto dal datore di lavoro. Dagli atti e in particolare dallo scritto 18

ottobre 2005 della ditta __________ di __________, precedente datore di lavoro,

emerge che l’assicurato “non lavora più alle nostre dipendenze dal 31 agosto

2005.

per motivi di salute causati dal peggioramento d’allergia dovuto alle

polveri fini”, che egli “onde evitare l’aggravarsi del suo stato di

salute poteva lavorare solo nei locali chiusi privi di sostanze scatenanti il

suo problema” e che “è chiaro che nel ramo svolto nella nostra ditta non

è assolutamente possibile garantire il lavoro evitando il contatto con le

polveri fini, tanto meno eseguire solo riparazioni negli appartamenti o

ambienti chiusi” (doc. AI 25). Tali considerazioni sono state ribadite

nello scritto 7 marzo 2006, in

cui il datore di lavoro ha nuovamente indicato che l’interessato ha dovuto

abbandonare la sua attività dato che sempre più di sovente doveva interrompere

il lavoro a causa dell’insorgere di acute crisi asmatiche (doc. AI 32-6). Il

datore di lavoro ha pure rilevato che nel corso del 2005 lo stato di salute

dell’assicurato si è notevolmente aggravato, con periodi sempre più frequenti

di assenza dal lavoro, sfociata poi nell’inabilità totale dal lavoro dal 1°

giugno 2005 al 31 agosto 2005. Tali asserzioni sono state confermate

dall’assicuratore malattia, che ha versato indennità per perdita di guadagno

dal 5 gennaio 2005 al 12 gennaio 2005 e dal 1° giugno al 31 agosto 2005 (doc.

AI 32); l’assicurato ha avuto anche altre assenze, inferiori agli 8 giorni e

che non venivano annunciate all’assicuratore, come ad esempio dal 28 aprile

2005.

al 2 maggio 2005 (doc. AI 32).

Stante

quanto sopra, non può essere condivisa l’opinione espressa dall’amministrazione

nella decisione impugnata laddove si legge che “in considerazione del fatto

che l’assicurato aveva già deciso di intraprendere una riqualifica e che, come

indicato dal perito dr. __________, l’entità dei sintomi (controllabili con

farmaci) non era tale da renderlo inabile al lavoro nella sua precedente

attività, l’inabilità lavorativa certificata medicalmente al 100% dal medico

curante da giugno ad agosto 2005 non fornisce una prova concreta di inabilità

lavorativa apparendo più una misura volta ad agevolare il passaggio dalla

precedente alla nuova attività” (doc. AI 33-5).

Pertanto,

dato che da un punto di vista medico appare provato che, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320

e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), l’assicurato è inabile al lavoro nella precedente attività di

operaio montatore di impianti sanitari e riscaldamenti, ma è da considerare

totalmente abile in attività adeguate, da svolgere in un ambiente privo di

irritanti respiratori ed allergeni, come ad esempio un’attività d’ufficio, è quindi indispensabile, perché si possa addivenire ad un chiaro e

concludente giudizio circa l’esigibilità di attività di ufficio quali in

particolare quella di disegnatore di impianti sanitari e riscaldamenti (nel

frattempo intrapresa dall’interessato) che vengano predisposti - ciò che incomberà

all’Ufficio AI cui vengono a tale scopo retrocessi gli atti - i necessari

accertamenti di natura professionale in esito ai quali, valutate le ulteriori

premesse di legge, dovrà essere nuovamente statuito sul diritto ad eventuali

misure di reintegrazione professionale a favore dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§

La decisione 10 maggio 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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